ALABAMA ANTIABORTO ANTIUOMO

1.Durante la monarchia fascista italiana (codice penale 1930, artt 545 ss), chiunque “cagiona(sse) “l’aborto di una donna”” senza il suo consenso era passibile di reclusione fino a dodici anni. Col suo consenso fino a cinque anni. Per “l’esercente la professione sanitaria” la pena era aggravata. La donna che si “procura(sse)” l’aborto era passibile di reclusione fino a quattro anni.
1.1 Va peraltro considerato che lo Stato italiano era, da un anno, concordatario con lo Stato del Vaticano. Che la religione di questo Stato, la cattolica, era religione anche di quello, il quale la privilegiava concedendole protezione penale ( artt 402 nss cp) a differenza di ogni altra. Che essa era intransigentemente antiabortista. E di fatti, come visto, lo Stato proibiva l’aborto assolutamente, fino alla istigazione ad esso, e perfino agli “atti abortivi su donna (solo ndr) ritenuta incinta”.
Lo proibiva incondizionatamente, quali che fossero le condizioni fisiche psichiche sociali della donna, fosse pure essa a rischio di vita per la gravidanza. E quali che fossero le condizioni fisiche del concepito, pur se di rischio di grave malformazione. O quale che fosse la sua età.
Quindi alla donna, sul concepito, era negato ogni potere, a dispetto della immedesimazione carnale. Come pure alle volontà dell’uomo che lo avesse inseminato. Sulla base di una legge maschile, interamente tale nella derivazione o interazione con lo Stato concordatario rappresentato dal potere clericale, già giuridicamente solo maschile (come è noto).
1.2 Una legge dunque esprimente potere maschile, escludente potere femminile e politicità della donna (basti rilevare, d’altronde, la tardività della attribuzione, ad essa, dell’elettorato attivo e passivo: alla fine della monarchia postunitaria: quarto decennio del‘ novecento).
Il sistema istituzionale complessivo aveva generato, oltre che prassi, ideologia antiabortista, e ne aveva instaurato egemonia culturale.
2. Durante la repubblica democratica italiana è ammessa (con legge n. 194, 1978) l’”interruzione volontaria della gravidanza” entro i suoi primi novanta giorni, quando la prosecuzione della gravidanza “porterebbe serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione al suo stato di salute alle sue condizioni economiche o sociali o familiari o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito”. In tali casi la donna è tenuta a rivolgersi ad un consultorio pubblico o a una struttura sociosanitaria abilitata o un medico di sua fiducia, per l’avvio dalla pratica interruttiva. Dopo i novanta giorni l’interruzione volontaria della gravidanza è possibile quando essa “comporti grave pericolo per la vita della donna, quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna”.
2.1 E nel periodo in esame, l’”interruzione della gravidanza” della donna, senza il suo consenso è passibile di reclusione fino ad otto anni (a dodici anni se la donna abbia subito una lesione personale gravissima; a sedici anni se ne sia derivata la morte). Col suo consenso e senza l’osservanza delle modalità sopra indicate: fino a tre anni. In questo caso la donna è passibile di multa (seguono variazioni penali a condizioni date che qui non è necessario richiamare).
2.2 Alla donna è dato potere sulla gravidanza e sul concepito, anche nel rispetto della immedesimazione carnale. Come pure, ovviamente suo tramite, alle volontà dell’uomo che lo avesse inseminato. Sulla base di una legge femminile, tutt’altra culturalmente da quella maschile, evidentemente recisa la sua derivazione o interazione col potere maschile dei due Stati concordatari.
2.3 Questa legge dunque ha espresso potere femminile e politicità della donna, ha escluso potere maschile. Il sistema istituzionale complessivo ha generato, oltre che prassi, ideologia abortista, e ne ha instaurato egemonia culturale.
Ora
3. una recente determinazione (dei senatori repubblicani, tutti maschi) dello Stato federale statunitense Alabama; ha introdotto la proibizione della interruzione della gravidanza in ogni caso, anche in quello di gravidanza da violenza sessuale o incesto. Tranne il caso del pericolo di vita della donna per la gravidanza.
La ha introdotta a ribaltamento della sentenza “Roe vs. Wade” con la quale la Corte Suprema Usa, nel 1973, legalizzò l’aborto a livello federale, dichiarando intangibile la volontà della donna sul proprio corpo, il suo potere sul concepito; dando ad essi estensione pari a quelli della seconda legge italiana, d’altronde dello stesso periodo storico: quello dei fermenti e movimenti e moti popolari innovatori delle culture non solo giuridiche solidificate.
3.1 La proibizione è stata introdotta dal partito repubblicano in uno stato repubblicano – federato con altri stati repubblicani – del quadriennio trumpiano. Corrisponde per estensione a quella disposta nel periodo della monarchia fascista italiana. Per ciò non pare determinante la forma dello Stato legiferante in materia.
Pare determinante, piuttosto, la natura confessionale della federazione (dove -oltre altro- implicativamente gli agenti istituzionali di ogni genere prendono servizio giurando sulla Bibbia…), dove le più disparate forme di culto, del cristianesimo e di altre religioni monoteistiche, dove chiese di ogni specie (la “evangelica” in testa), dove la Destra confessionale veterotestamentaria, hanno marcato e attivato fanatismi dei quali l’antiabortismo è (forse) vessillifero.
Fanatismi, si diceva, o fondamentalismi?
4. A sostegno della proibizione l’Alabama ha ordito un apparato punitivo che commina fino a novantanove anni di carcere a chiunque pratichi l’aborto. Una pena letale, che secondo il principio biblico della corrispettività fra male inferto col delitto e male inferto al delinquente (detto anche principio della retributività), suppone che il concepito, embrione o feto, sia persona umana al pari di chi lo sopprima.
Supposizione, tuttavia, manifestamente feticistica, fideistica, o scientemente falsaria. Lo denuncia non tanto il concepito, ovviamente non personificabile (“persona” era detta la maschera dei teatri etrusco -persu, persuna- e poi latino, che conferiva individuallità sociale all’attore in scena), quanto la reazione statale alla sua eliminazione, “simmetricamente” eliminatrice del suo autore.
Di fatti essa, osando conferire al concepito individualità e socialità che non ha affatto, celebra la prima transustanziazione (trasformazione della sostanza: pane in carne, vino in sangue…, per esempio…). E reagendo alla sua eliminazione eliminandone l’autore celebra la seconda, la trasformazione dell’innocente in reo.
Così peraltro dando ebbrezze di poteri divini, di fatti ieraticamente esercitati sia “in nome del popolo” che “in nome di dio”, in collettivo e compiaciuto delirio di onnipotenza.
5. Fondamentalismi, dunque, più che fanatismi, tanto che se ne riscontrano corrispondenti nei Paesi a Sharija più o meno secolarizzata, come Iran o Arabia saudita. Fondamentalismi ai quali, più apertamente di Alabama, si approssima lo Stato del Texas, che all’autore dell’aborto si accinge ad applicare la pena di morte. Ed ai quali tendono ad approssimarsi altri Stati dell’Unione, Kentucky, Mississippi, Ohio, Georgia, Missouri, che proibiscono altrettanto intransigentemente l’aborto, mirando sinistramente al suo autore.
Criminalità di livello tra i più alti, tendenzialmente universale invero…, della legge penale?

Pietro Diaz

Questa voce è stata pubblicata in frammenti. Contrassegna il permalink.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.