ALICE FRA MEDEA E ANTIGONE

Interrogata sull’avere lanciato dalle scale del carcere ove era rinchiusa i suoi due bimbi uccidendoli risponde: ho inteso liberarli.

Erano carcerati come lei, pur non essendo accusati, a differenza di lei. Quindi, il Paese incarcera non solo l’ accusato ma anche chi non lo sia, o chi, avendo meno di quattordici anni, comunque e’ improcessabile.

Tuttavia, interrogata Alice, una giovane tedesca, non lo è stato chi la teneva in carcere insieme ai bimbi, dal secondino al capo del Dap, sebbene certamente concausanti l’eccidio, pur se per ordine altrui.

Nè lo è stato l’ordinante l’incarcerazione di Alice, il giudice, che la ha incolpata di avere detenuto dieci chili (lordi) d’erba celandola nei pannolini dei bimbi. Sebbene anche lui certamente concausante l’eccidio.

Lui, peraltro, incarcerante senza che alcuno o alcunché glie lo imponessero, anzi benché molto glie lo vietasse, o comunque gli permettesse di non farlo (artt 1, 2 l. n 62 2011):

essendo prescritto che non si incarceri la madre di bimbi sotto l’anno, salve eccezionali esigenze di custodia (manifestamente assenti). Tanto meno se queste siano altrimenti soddisfacibili: offerto l’arresto domiciliare, é stato rifiutato.

Insomma, se il giudice aveva il potere, di incarcerare, non avendone il dovere, lo ha esercitato assai male, coinvolgendo inaccusati, per di più infanti, completamente inoffensivi e certo gravemente offendibili.

Non interrogato costui, non lo è stato nemmeno chi gli dette il potere di incarcerare chi non fosse ancora condannato. E il potere di condannare, e di incarcerare, chi maneggiasse erbe quasi fossero esplosivi, senza, ad un tempo, imporgli di condannare chi maneggiasse alcool o tabacco, micidiali assai più degli esplosivi (su base annua e mondiale).

Non è stato interrogato, quel legislatore, certo anch’egli concausante l’eccidio, malgrado avesse avuto la sfrontatezza di equiparare l’inequiparabile, erbe ed esplosivi, quanto a dannosità sociale; e la sfrontatezza di non equiparare, quanto a pena, alcool o tabacco ed erba (tutte sostanze ricreative, l’ultima anche sanitaria, ma le prime micidiali, si ricorda). Sfrontatezza di potere assoluto, di arbitrio puro, intollerante di subordinarsi a logica etica civiltà politica diritto, così come intollerante di ogni insubordinazione sociale. E di fatti nell’ultimo quarto del ‘novecento ha dato avvio a persecuzione e sterminio delle neoculture giovanili “psichedeliche”, divarianti o dissenzienti o disobbedienti, comunque altre dalla propria. La persecuzione e lo sterminio dei diritti individuali e collettivi sottesi, con inusitata violenza etnocida, poi estesa alle masse indistinte del consumo ricreativo e perfino sanitario.

Ebbene, nessuno dei predetti è stato interrogato sulla propria opera, se dovesse o potesse giungere a concausare quell’eccidio, o se dovesse fermarsi ben prima.


Cosicchè.

Alice approda ad una sorta di “terra dei Lestrigoni” (al pari degli sventurati erranti dell’Odissea come dei migranti contemporanei) recando l’erba di cui si nutre personalmente e di cui forse nutre i suoi bimbi convertendola in panni e cibo e riparo. Avendone diritto e dovere che esercita con ciò che ha (estranea, non per sua volontà, alla economia “legale”, va alla “illegale”).

Inoltratasi, è ghermita da un nugolo di armati; gettata in una cella con i bimbi in attesa del giudice, da costui giudicata passibile di annientamento personale, per la familiarità con l’erba (chi uccide l’erba?), è chiusa in carcere.

Lì essa è invasa da un tale sentimento di ingiustizia, “legale” ma sopraffattrice della giustizia umana; è ferita da un tale senso di tirannia, da divenire Medea tradita da Giasone smanioso di potere: nella tragedia euripidea.

Ed acquisisce una tale consapevolezza della legge giusta di contro alla legge ingiusta, da divenire Antigone, che la oppone alla tirannia di Creonte: nella tragedia sofoclea.

Per ciò, ella è cosi fieramente adontata, sdegnata, irata:

che, i bimbi, non li lascia in terra empia, quale Medea li allontana per sempre. E per sé, incarcerandosi senza fine, quale Antigone si avvia al suicidio.

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LEGGE PENALE ANTIFASCISTA E RITO FUNEBRE FASCISTA

Origine

1. All’avvento della Costituzione della Repubblica Italiana (1948), il partito che aveva “disciolto” (alla sua maniera…) quelli che la fondano e che sono da essa riammessi alla istituzione politica (art. 49 Cost), sconfitto, è bandito dalla dodicesima “disposizione transitoria e finale”, per la quale “è vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista”.

Il “Partito Nazionale Fascista” era stato disciolto con R.d.l. (regio decreto legge) 02.08.1943 n°704 (prima, con R.d.l. 29.07.1943 n°668, era stato soppresso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato; poi, con R.d.l. 02.08.1943 n°705, erano stati soppressi la Camera dei fasci e delle corporazioni e con R.d.l. 09.08.1943 n°721 il regime corporativo).

Bandito, si diceva, nel senso che è interdetto dalla riapparizione sulla scena sociopolitica in qualsiasi forma e segno.

Che è interdetto dal neofascismo, fin dal minimo sintomo.

E, già allora, sotto minaccia di pena, dalla legge n 1546 del 3 dicembre 1947 (la Costituzione d R.I è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale qualche giorno dopo, il 27 dicembre): Norme per la repressione dell’attività fascista e dell’attività diretta alla restaurazione dell’istituto monarchico; è punito con pena detentiva:

Art. 1 – Chiunque promuove la ricostituzione del disciolto partito fascista, sotto qualunque forma di partito o di movimento che, per l’organizzazione militare o paramilitare o […];

Art. 3 – Chiunque svolge attività fascista o attività diretta alla restaurazione dell’istituto monarchico, impedendo o ostacolando con atti di violenza o di minaccia o con […];

Art. 4 – Chiunque, al fine di svolgere alcune delle attività prevedute negli articoli precedenti, promuove, forma, dirige o sovvenziona una banda armata di tre o più persone, è […];

Art. 6 – Chiunque, per mezzo della stampa o in altro modo, pubblicamente istiga a commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti, […];

Art. 7 – Chiunque esalta pubblicamente con i mezzi indicati nell’articolo precedente le persone e le ideologie proprie del fascismo o compie pubblicamente manifestazioni di […];

La legge, posta a prevenzione del neofascismo, d’altronde, era stata preceduta da decretazione posta a repressione del fascismo (nelle sua passate attività), fin dal periodo monarchico (dopo il “25 luglio” e l’ “8 settembre” 1943), dai decreti luogotenenziali di Umberto II Principe di Piemonte, che concentrano le Sanzioni contro il fascismo nel Decreto Legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159:

Art. 2 – I membri del governo fascista e i gerarchi del fascismo, colpevoli di aver annullate le garanzie costituzionali, distrutte le libertà popolari, creato il regime fascista, compromesse e tradite le sorti del Paese condotto alla attuale catastrofe, sono puniti con l’ergastolo e, nei casi di più grave responsabilità, con la morte.

Art. 3 – Coloro che hanno organizzato squadre fasciste, le quali hanno compiuto atti di violenza o di devastazione, e coloro che hanno promosso o diretto l’insurrezione del 28 ottobre 1922 sono puniti secondo l’art. 1120 del Codice penale del 1889. Coloro che hanno promosso o diretto il colpo di Stato del 3 gennaio 1925 e coloro che hanno eseguito o contribuito con atti rilevanti a mantenere in vigore il regime fascista sono puniti secondo l’art. 118 del Codice stesso. Chiunque ha commesso altri delitti per motivi fascisti o valendosi della situazione politica creata dal fascismo è punito secondo le leggi del tempo.

Art. 5 – Chiunque, posteriormente all’8 settembre 1943, abbia commesso o commetta delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato, con qualunque forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col tedesco invasore, di aiuto o di assistenza ad esso prestata, è punito a norma delle disposizioni del Codice penale militare di guerra.

Art. 8 – Chi, per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi del reato, siano contrari a norme di rettitudine o di probità politica, è soggetto alla interdizione temporanea dai pubblici uffici ovvero alla privazione dei diritti politici per una durata non superiore a dieci anni.

Evoluzione

2. La Legge 20 giugno 1952, n. 645, nota come legge Scelba (dal nome del ministro dell’Interno del “Governo De Gasperi” che ne curò col vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Attilio Piccioni, la formazione e la emanazione), dà sfogo penale alla attuazione della dodicesima disposizione vietante la riorganizzazione del disciolto partito:

allestendone la prevenzione penale e dandone anzitutto la nozione:

Art. 1 – Riorganizzazione del disciolto partito fascista – Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista.

Quindi vietando e punendo i collettivi (associazioni, movimenti, gruppi, in decrescente ordine di solidità interna) che, per fini, mezzi, modi delle loro attività potrebbero attuarla, incriminandone chi li promuova organizzi diriga o partecipi;

Art.2 – Sanzioni penali – Chiunque promuove, organizza o dirige le associazioni, i movimenti o i gruppi indicati nell’articolo 1, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da 2.000.000 a 20.000.000 di lire. Chiunque partecipa a tali associazioni, movimenti o gruppi è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 1.000.000 a 10.000.000 di lire .

Poi, temendo che ciò non basti a prevenire, vietando anche ai singoli “Apologia del fascismo”:

Art.4 – Chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità indicate nell’articolo 1 è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 400.000 a lire 1.000.000. Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, princìpi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche.

Ed ancora, temendo che nemmeno ciò basti, vietando ad essi “Manifestazioni fasciste”:

Art. 5 – Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste è punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con la multa da 400.000 a 1.000.000 di lire.

Insomma, la legge accresce a tal punto la prevenzione della “riorganizzazione del disciolto partito fascista”, la prevenzione della organizzazione di ogni neofascismo, da vietare ai singoli, si diceva, prima che ai collettivi, quelle manifestazioni, predisponendo un “reato di mera condotta”, che sussiste per la sola conformità di questa al modello, che non richiede altro. Tanto meno richiede che, (quel)la condotta, possa concretamente portare alla riorganizzazione. E di fatti (pare strategicamente chiaro nella progressione vetativa appena esposta), il reato la reprime molto prima che appaia, che si materializzi, non appena ne affiori la astratta possibilità. In rivalsa della Costituzione della Repubblica antifascista sul fascismo e a stabilizzazione della sua vittoria (sono numerose anche le disposizioni penali repressive della monarchia sabauda e preventive del suo ritorno; qui sono omesse per restare al tema. Si nota incidentalmente che, per art. 10 della legge in esame: Norme di coordinamento e finali: Sono abrogate le disposizioni della L. 3 dicembre 1947, n. 1546, concernenti la repressione dell’attività fascista, in quanto incompatibili con la presente legge. La presente legge e le norme della L. 3 dicembre 1947, n. 1546, non abrogate, cesseranno di aver vigore appena che saranno state rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale).

Trattamento giudiziario

3 Il precedente rilievo è stato fatto per ben introdurre alla discussione sulla sentenza pubblicamente evocata dal (dolente) figlio del prof. T. a sostegno della liceità del rito funebre dedicato al genitore insieme con il collettivo organizzato (in associazione movimento o gruppo? in Partito..) detto Casa Pound.

E’ la sentenza (con altra da questa richiamata, vd dopo) n. 1382/14.12.2017 Cassazione penale, che giudicando delle manifestazioni di un collettivo (reputate dall’accusa) neofasciste, su ricorso proposto da Procuratore generale presso Corte d’appello di Milano, enuncia:

Secondo l’ipotesi accusatoria i predetti, in concorso tra loro, con altri soggetti per i quali si è proceduto separatamente e con numerose altre persone, rimaste non identificate, «partecipando in…, alla pubblica manifestazione commemorativa in ricordo di (omissis) e Consigliere Provinciale del di (omissis) militante del (omissis) e di (omissis) militante della (omissis) iniziativa promossa da alcuni appartenenti al partito (omissis) compivano manifestazioni usuali del disciolto partito fascista quali la “chiamata del presente”, il cd. “saluto romano”, l’esposizione di uno striscione inneggiante ai camerati caduti e di numerose bandiere con croci celtiche. In particolare.., (omissis) e (omissis) in piazzale (omissis) rispondendo alla …[chiamata del presente] alzando il braccio destro effettuavano il “saluto romano“».

CONSIDERATO IN DIRITTO: Si è premesso in diritto che, alla luce degli interventi della Corte Costituzionale (sentenze nn. 74 del 06/12/1958 e 15 del 27/02/1973), la fattispecie penale in contestazione non colpisce tutte le manifestazioni usuali del disciolto partito fascista, ma solo quelle “che possono determinare il pericolo di ricostituzione di organizzazioni fasciste in relazione al momento e all’ambiente in cui sono compiute” e tra queste non solo “gli atti finali e conclusivi della riorganizzazione” ma anche manifestazioni, espressioni, gesti, comportamenti, quali “possibili e concreti antecedenti causali di ciò che resta costituzionalmente inibito” e quindi “idonei a provocare adesioni e consensi ed a concorrere alla diffusione di concezioni favorevoli alla ricostituzione di organizzazioni fasciste“. Con la conseguenza……… che la suddetta fattispecie si configura come reato di pericolo concreto e che le manifestazioni del pensiero fascista e dell’ideologia fascista in sé non sono vietate, attese la libertà di espressione e di libera manifestazione del pensiero costituzionalmente garantite, ma lo sono solo se hanno i connotati di cui sopra e pertanto pongono in pericolo la tenuta dell’ordine democratico e dei valori allo stesso sottesi. B) nel caso di specie, benché incontestato che gli odierni imputati avessero preso parte ad una manifestazione pubblica in questione compiendo i contestati gesti usuali del disciolto partito fascista, si è ritenuto che queste condotte non realizzassero il pericolo sopra enunciato, per cui non integravano il reato di cui all’art. 5 I. n. 645 del 20 giugno 1952. Al riguardo, i giudici hanno ritenuto dirimente la natura puramente commemorativa della manifestazione e del corteo, organizzati in onore di tre defunti, vittime di una violenta lotta politica che ha attraversato diverse fasi storiche. A questo esclusivo fine, erano, dunque, dirette le condotte in contestazione senza alcun intento restaurativo del regime fascista. In questo senso depongono le modalità ordinate e rispettose del corteo, svoltosi in assoluto silenzio, senza inni, canti o slogan evocativi dell’ideologia fascista, senza comportamenti aggressivi, minacciosi o violenti nei confronti dei presenti, senza armi o altri strumenti. Si è in tal modo escluso che la manifestazione in esame, pur in presenza di ostentazione di simboli e saluti fascisti, avesse assunto connotati da suggestionare gli astanti inducendo negli stessi sentimenti nostalgici in cui ravvisare un serio pericolo di riorganizzazione del partito fascista. Ciò a differenza di altri casi in cui la giurisprudenza di legittimità ha ravvisato, sulla base dei principi sopra indicati, gli estremi del reato in oggetto (il caso di chi intona “all’armi siam fascisti“, inno considerato come professione di fede ed incitamento alla violenza; il caso di chi compie il saluto romano armato di manganello durante un comizio elettorale; il caso di coloro che dopo la lettura della sentenza compiono il saluto romano e gridano più volte la parola “sieg heil“). 2. Passando alle deduzioni in diritto, occorre rilevare che con sentenza n. 11038 del 2/03/2016, dep. 2017, Goglio ed altri, Rv. 269753, questa Sezione della Suprema Corte …..ha affermato il principio secondo cui il delitto di cui all’art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (come modificato dall’art.ll della legge 22 maggio 1975, n. 152) è reato di pericolo concreto, che non sanziona le manifestazioni del pensiero e dell’ideologia fascista in sé, attese le libertà garantite dall’art. 21 Cost., ma soltanto ove le stesse possano determinare il pericolo di ricostituzione di organizzazioni fasciste, in relazione al momento ed all’ambiente in cui sono compiute, attentando concretamente alla tenuta dell’ordine democratico e dei valori ad esso sottesi. 3. …….Il ricorrente (P.G ndr) trascura, però, che la richiamata pronuncia di legittimità muove proprio dall’interpretazione della c.d. legge Sceiba, offerta dalle sentenze della Corte Costituzionale sopra citate, ribadendo in proposito come «vada escluso che la libertà di manifestazione del pensiero possa andare esente da limitazioni lì dove la condotta tenuta risulti violatrice di altri interessi costituzionalmente protetti (si veda quanto affermato dalla stessa Corte nella sentenza n. 65 del 1970 in tema di apologia punibile e di tutela dell’ordine e sicurezza pubblica) e tra questi rientrano le esigenze di tutela dell’ordine democratico cui è preposta la disposizione transitoria in tema di divieto di ricostituzione del partito fascista…ma il fatto deve trovare nel momento e nell’ambiente in cui è compiuto circostanze tali da renderlo idoneo a provocare adesioni e consensi ed a concorrere alla diffusione di concezioni favorevoli alla ricostituzione di organizzazioni fasciste… Non è, dunque, la manifestazione esteriore in quanto tale ad essere oggetto di incriminazione, bensì il suo venire in essere in condizioni di pubblicità tali da rappresentare un concreto tentativo di raccogliere adesioni ad un progetto di ricostituzione». Alla stregua di quanto considerato il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

A Confutazione (d’esso)

Senonchè (ovviamente ritratto questo scritto dall’approfondimento di varie questioni pur importantissime, e costrettolo ad obiezioni essenziali):

a) Le due sentenze della Corte Cost. richiamate da Cassazione (basti qui quanto ne ha riportato sopra questa Corte) non furono “di accoglimento“, delle eccezioni di illegittimità costituzionale dell’art 5 della legge 1952 cit., ma furono di rigetto per infondatezza “nei sensi di cui in motivazione”. Cioè l’articolo non fu toccato, fu solo “interpretato”, dalla Corte. Per ciò esse non ebbero alcun effetto (ri)normativo d’esso, ebbero solo un effetto dissuasivo, delle Corti di merito e di legittimità, da interpretazioni contrarie a quella adottata (non vietate comunque, e per ciò lecite, e perfino capaci, mutate le prospettazioni, di convincere la Corte della loro legittimità costituzionale e di indurla a non reagire – con pronuncia di illegittimità costituzionale delle disposizione denunciata, usuale rimedio alla interpretazione deviante- ).

b) entrambe le sentenze trattarono manifestazioni di singoli , in art 5 cit, non manifestazioni di collettivi, in art 1 cit. ;

c) per ciò non calzavano al caso, in Cassazione, di manifestazioni di collettivi;

d) non calzava al caso nemmeno la sentenza di Corte Cost. richiamata dalle due omologhe predette, la n.1 17 gennaio 1957, anch’essa enunciante su manifestazioni di singoli, non di collettivi;

e) quindi la base giuridica premessa da Cassazione è falsa;

f) se Cassazione si fosse attenuta al caso proprio, avrebbe dovuto mobilitare il reato dei collettivi in art 1;

g) e quando lo avesse fatto (con un minimo di consapevolezza) avrebbe appreso che la “manifestazione esteriore di carattere fascista”, compiuta da un collettivo, lungi dall’imporre (l’accertamento de) il pericolo concreto (della riorganizzazione del disciolto partito fascista), lo riorganizza da sé, per il solo fatto di corrispondere al modello (vd chiarissimo l’art. 1). Perché reato di condotta, ma anche (stavolta, a differenza di quello in art. 5, sopra cennato) di evento (di riorganizzazione);

h) per ciò della “chiamata del presente” (in effetti, dipanando la formula: chiamata evocativa dell’assente come presente -ma ovviamente- quale fascista foriero di neofascismo…), che sarebbe commemorativa (a dire di Cassazione), non allusiva esortativa propiziatoria. O del “saluto romano”, che sarebbe neutro se non accompagnato dal manganello (lo fu durante il fascismo?): è da chiedersi esclusivamente:

sono manifestazioni? manifestazioni esteriori? manifestazioni esteriori di carattere fascista? manifestazioni di collettivi? Sono queste domande retoriche?

La risposta affermativa fornisce quanto occorre alla integrazione del reato in art. 1 cit.

D’altronde, il rito funebre della locale Casa Pound fu intriso di militarismo (militismo, da milizia) essenza del fascismo. Giacchè non ve ne è stata specie, moderna, che non sia sorta da militari (generali, colonnelli) o da civili vestiti da militari ( Mussolini, Hitler…). O antica, che non sia sorta da armati.

E’ il militarismo, peraltro, che vivendo internamente di autoritarismo, esternandosi (necessariamente) lo riproduce, fino al totalitarismo e all’assolutismo.

i) e comunque, quanto a (sostenibilità giuridica del) l’assunto delle suddette Corti per cui le manifestazioni di artt. 1 e 5 citt, dovrebbero preludere la “riorganizzazione del disciolto partito fascista…anche ad evitare la limitazione della libertà di manifestazione del proprio pensiero di cui all’art 21 Cost.“:

da un lato esso non ha neppure intravisto la strategia preventiva della legge (sopra esposta) ed il conseguente vincolo interpretativo. Da altro lato ha frainteso valore e funzione infracostituzionali della dodicesima disposizione cit:

che bandendo (financo) il pensiero neofascista (ovviamente pubblico), quale pensiero politico controcostituzionale, (non è limitata dal ma) limita la libertà in art 21 cit. d’altronde “diritto del cittadino” (Cost. Parte I, Titolo I), dinanzi a diritto della repubblica antifascista (Disp. trans. cit);

l) ma quando le Corti, infine, si intestardissero a pretendere, negli artt. 5 e 1 citt, “pericolo concreto“, allora pongano e valutino, fra le circostanze che lo accertino:

– le interviste al segretario nazionale di Casa Pound (quella di A.Trocino a S. Di Stefano: ormai siete sempre in tv e lei ha avuto molti ascolti. Siete stati sdoganati? «Siamo stati sdoganati dai risultati elettorali, da Ostia a Bolzano, da Lucca a Lamezia Terme…». Un paradosso per un fascista. Lei è fascista? «Certo. Siamo gli eredi della tradizione che dopo Rsi e Msi è stata interrotta da An». Il fascismo è stato regime, dittatura e alleanza con i nazisti. Una tragedia della storia italiana. «È stato certamente uno stato totalitario. Ma ci ha anche lasciato la tredicesima, il tfr, la cassa integrazione»).

– i “disegni di legge” di Lega e Cinquestelle, partiti al Governo e maggioranza in Parlamento, verso la abolizione delle “leggi antifasciste“.

E si domandino in proposito:

se ciò che l’antifascismo combatte è il fascismo, non è fascismo ciò che combatte l’antifascismo?

Pietro Diaz

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“Mattarella dimettiti”: genesi e formazione del governo gialloverde

1. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri (art. 92.2 Cost). Così egli forma il Consiglio dei Ministri, composto dai suddetti, e costituisce il Governo della Repubblica (art. 92 cit.).
1.1. Se le nomine suddette (giuridicamente) estrinsecano un potere; se questo, oltre che positivo (il PdR nomina taluno, a PdC o a Min.) non fosse anche negativo (il PdR non nomina talaltro, a PdC o a Min.), sarebbe un dovere.
Ma in tal caso altri avrebbero il potere. Altri che non sarebbero PdR, e potrebbero essere chiunque. Ad esempio autocandidati alla PdC (Di Maio prima versione); o candidanti altri (Conte) alla PdC (Di Maio seconda versione, prima solo poi con Salvini). “Eletti dal popolo” sì, ma nessuno, rispetto al potere suddetto, alla sua funzione, al processo di formazione del Governo.
Altri per ciò arrogantisi potere mai avuto, usurpanti potere altrui (quello in art 92.2 cit.), extracostituzionali se non incostituzionali (e senza nemmeno sospettarlo, verosimilmente…).
2. Le nomine sub 1 estrinsecano cotanto potere, nel PdR, perché Capo dello Stato e rappresentante l’ unità nazionale (art. art. 87.1 Cost.), Tale perché eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri, a scrutinio segreto e (fino all’eventuale terzo scrutinio) a maggioranza dei due terzi. E perché eletto dal Parlamento nella unità inscindibile dei suoi membri (per la esplicazione di una serie di funzioni, in art 87 cit., fra le quali, appunto, quella in parola). E perché eletto dall’insieme degli eletti dal popolo, assai più rappresentativamente che se eletto dal popolo (Di Maio, Salvini e simili) pro quota.
2.1 Il Governo, d’altronde, è storicamente costola del Capo dello Stato (il monarca assoluto o relativo, o suoi equivalenti), che nel sistema parlamentare come il nostro esprime il PdC oltre i ministri a moderazione del proprio potere. Invece non moderato (smodato, Trumpista?) nel sistema presidenziale (sistema che peraltro potrebbe darsi de facto, benché moderato dal parlamentarismo di Mattarella: è il caso di Conte, che vive tenuto sottobraccio dai due viceministri che in effetti lo hanno nominato, vive in condizione, per ciò, costituzionalmente inidentificabile. D’altronde, visibilmente non dirige la politica generale del Governo…né mantiene l’unità di indirizzo politico e amministrativo d’esso, né promuove o coordina l’attività dei ministri: contro l’art 95.1 cost.).
2.2.Da ultimo. Formato il Governo, come è noto, spetta alle Camere il responso, mediante dazione della fiducia (art 94.1 cost), (anche) sulla legittimità del procedimento. Responso che in specie la ha ritenuta… E ciò benché di essa non ve ne fosse neppure l’ombra, per quanto visto.
3. Più concretamente. I capi di due partiti, insieme “maggioritari” in Parlamento, hanno fra loro contrattato la nomina di Ministri e di PdC (oltre il “programma di Governo”). Con valore di obbligazione la hanno presentata al PdR affinchè ne prendesse nota e la ratificasse, sebbene ciò comportasse sostituzione nel suo potere, e hanno atteso. Il PdR (già professore di diritto parlamentare e giudice della Corte Costituzionale, dunque ben diversamente dai contraenti avveduto in materia) lo ha dissimulato ( “per ragion di Stato”?) ed è stato al gioco. Su una nomina tuttavia si è impettito, quella del ministro della Economia e Finanza, che ha respinto.
3.1. Il PdC “incaricato” (Conte) avrebbe potuto, anzi dovuto, proporre altro nome (tanto che lo farà al “reincarico”, qualche giorno dopo). In vece rinunzia all’incarico. E non appena il PdR ne darà comunicazione e anticiperà incarico ad altri, il capo di uno dei due partiti, in piazza (fisica e mediatica) aizzando il (suo) popolo, marcerà verso l’ ”impeachment” (la messa in stato d’accusa del PdR, che solo il Parlamento in seduta comune e a maggioranza assoluta dei suoi membri, e su istruzione penale di apposita Commissione, potrebbe ambientare e decidere: art 90.2 cost.): per “attentato alla costituzione” (il capo di un partito semi alleato, Meloni, evocherà “alto tradimento”, perché’ il PdR avrebbe dato campo a “nazioni straniere”).
3.2. Contemporaneamente, “sui social”, quattrocento nuovi “profili” inopinatamente sorti erutteranno il più trucido attacco al potere (ed alla persona) del PdR, con eversiva intimazione “Mattarella dimettiti”. Il PdR frattanto ha incaricato PdC Cottarelli. Questi accetterà con riserva. La scioglierà negativamente, quando la campagna per l’impeachment rientrerà tatticamente, e poco prima del reincarico a Conte, il quale definirà il CdM sostituendo al MEF il ministro respinto. Nei giorni dal 27 al 31 del mese di maggio passato.
4. “Attentato alla Costituzione”, dal PdR che ha ripristinato il proprio potere di nomina di un ministro, per i restanti esercitato da altri? Pur se la fattispecie avesse mantenuto la latitudine originariamente prevista dai Costituenti a massima garanzia della legalità della funzione, a rendere possibile la repressione penale di ogni abuso presidenziale, essa sarebbe inapplicabile all’ineccepibile uso, del potere, fatto dal PdR (peraltro, la letteratura in tema ha, invero erroneamente per quanto detto, ritenuto che la fattiscpeie dovesse ricalcare quello in art. 283 cp: “attentato contro la Costituzione dello Stato”, assai meno lata, soprattutto dopo la riforma forzitaloleghista del 2006: L. n. 85).
4.1 “Alto tradimento”, fattispecie non meno lata della precedente (e così voluta dai Costituenti per la medesima suddetta ragione), anch’essa inapplicabile a quell’ineccepibile uso del potere, fatto dal PdR, qualunque “nazione straniera” (invero mitologata “dalla Meloni”) lo avesse contornato (peraltro, la fattispecie, nella letteratura in tema non riesce ad avere palpabili spoglie, tanto che, o è chiamata a ricalcare la precedente, contraddittoriamente; o a ricalcare improbabili fattispecie di diritto penale militare; o infine a calcare la violazione del “giuramento di fedeltà alla Costituzione”, prestato dal PdR al momento della investitura. Singolare, perciò, la fermezza concettuale “della Meloni”).
4.2. Dunque accuse pretestuose, intese tanto a rimproverare al PdR la sua (inattesa) ribellione all’interpartitico patto governativo quanto ad assoggettarne l’attività futura (Mattarella reincaricherà Conte e terrà a ministro, pur in altro dicastero, Savona). A conferma: accuse gestite in piazza, a fomentarne i linciaggi, accuse di rappresentanti del popolo paradossalmente soppressive dell’organo rappresentativo e delle sue prerogative, il Parlamento.
5. Reagisce la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, ravvisando il delitto di cui all’art. 277 del codice penale, per attentato alla libertà individuale del presidente della repubblica (e altro delitto, di “offesa all’onore o al prestigio del Presidente della Repubblica”: art 278 cp) . Ma nel sistema del codice penale, la “libertà individuale” è libertà della persona (Libro II Titolo XII, Capo III, Sezione II). Laddove gli attacchi al PdR ebbero ad oggetto il suo potere, l’esercizio d’esso. la loro collocazione nella Costituzione, la relativa istituzione. Che altre disposizione del codice guardano, nello stesso Libro ma nel Titolo I, dei “delitti contro la personalità interna dello Stato”, di cui il PdR è parte. Ad esempio la disposizione, in art 289 cp, che incrimina “l’attentato contro organi costituzionali”, di chi compia atti violenti diretti ad impedire in tutto o in parte, anche temporaneamente, al Presidente della Repubblica l’esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge…. O la disposizione, in art. 287 cp., che incrimina l’”usurpazione di potere politico” (quello del PdR, sopra illustrato, da un “eletto dal popolo”. O, addirittura, la disposizione, in art 283 cit, che incrimina l’”attentato contro la Costituzione dello Stato”,, di chi, con atti violenti, commetta un fatto diretto a mutare la Costituzione dello stato o la forma di governo (la formazione di questo da parte di “eletti dal popolo” anziché dal PdR, e con sola ombra di PdC).
6. Si è richiamata la suddetta reazione, a precisazione della realtà giuridica. Ed allo scopo precipuo di mettere in scena un possibile “contrappasso”: il capo del partito più visceralmente giustizialista, giustiziabile a sua volta. Non certo allo scopo di circoscrivere all’ambito giudiziario la reazione, effettivamente politica, al sovvertimento in atto dei poteri repubblicani.

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C’è trafficante e trafficante… (liberamente tratto da un rapporto, su Il Dubbio, di Daniele Zaccaria).

1.Il Fentanyl è una sostanza stupefacente cento volte più potente della morfina e dell’eroina con cui viene mescolata. Chi l’assuma sovente ne muore (oltre 20mila morti negli Stati Uniti lo scorso anno).

Chi l’assuma, per ciò, tende al suicidio? Non sapendo perché vivere, in aggregati (dis)umani mortiferi?

E’ probabile.

E chi lo metta in circolo, per ciò, non ucciderebbe ma aiuterebbe il suicidio?

Ucciderebbe solo indirettamente, in collaborazione col suicida?

E’ verosimile.

Peraltro gli ordinamenti giuridici occidentali in genere liceizzano il suicidio (vietandone solo, si diceva, istigazione e aiuto).

1.1 Il Fentanyl da sessantanni è un oppiaceo sintetico, antidolorifico in minime quantità. E’ smerciato in concentrazioni molto più elevate, se non anche fabbricato, dai Cartelli della droga, ed è prodotto da alcune industrie chimiche.

2. L’altro ieri improvvisamente ha fatto la sua apparizione nello Stato del Nevada, eseguendo la condanna a morte di Scott Dozier, (ritenuto) responsabile di un duplice omicidio commesso nel 2002. La ha fatta in compagnia del Midazolam, un dolorifico convulsivante, atto ad inebriare di sevizie boia diretti e indiretti (le loro equipes), fan diretti (i parenti delle vittime) e indiretti (popolo dei media) e dispositori del pollice verso (procuratori e giudici).

Chi lo ha spacciato allo Stato suddetto? Di quale spacciatore esso è stato acquirente?

3. Sulle prime si è pensato ai Cartelli della droga. Anche perché le industrie chimiche o farmaceutiche, moralizzandosi, da qualche tempo respingono le commesse o le dissimulano (tanto più quanto più spudoratamente lo Stato ostenti quel che ne fa, travestendolo da atto di giustizia).

Poi, nel corso di una inchiesta indetta (dal gruppo abolizionista della pena di morte Reprieve e dall’Unione americana per le libertà civili: Aclu) a seguito del rifiuto del Dipartimento di giustizia dello Stato di comunicare in che modo avesse avuto il Fentanyl (e dopo la sua rimozione da un Tribunale che ha imposto l’esibizione delle fatture di acquisto della sostanza), si è scoperto che lo aveva avuto dalla Cardinal Health (il principale distributore negli Usa della molecola del Fentanyl).

Al quale fraudolentemente, come l’ultimo furfantello, aveva rivolto piccole ordinazioni (distanziate di almeno un giorno l’una dall’altra), perché non ne sospettasse la destinazione. Che tuttavia avrebbe avuto l’obbligo di dichiarare (come si vede, la illegalità dei Dipartimenti di Giustizia è assai maggiore di quella dei giustiziandi).

Peraltro, la legge americana permette solo a medici e istituzioni sanitarie di ottenere una licenza dalla Food and Drug administration per somministrare farmaci non programmati. Il Dipartimento di giustizia ha frodato anch’essa.

3.1 E così Dozier è avviato a lasciare la terra tra indicibili patimenti e convulsioni, per mano gaudente dello Stato del Nevada.

4. Nondimeno all’ultimo minuto l’avvio si è inceppato. Poiché ha alzato la voce la industria produttrice del Midazolam, la Alvogen, non appena ha scoperto che, la sostanza, le era stata carpita, con frode simile alla precedente, dal Dipartimento suddetto (dunque, carpitore di sostanze letali al recondito fine di uccidere, e di farlo con sevizie: il peggio dei “trafficanti di morte”, il più immorale e sleale, poiché anche il crimine ha un codice d’onore).

Tuttavia non cambierà molto, verosimilmente, se non la sofferta rinuncia, dei boia di Stato, all’ebbrezza delle sevizie nella esecuzione della pena. Dozier se ne andrà “sereno”.

5. Ma, riprendendo il titolo, fra trafficanti extrastatali e trafficanti statali, una differenza c’è. Se i primi riforniscono di Fentanyl condannati a vivere che vorrebbero morire (in aggregati ove lo Stato medesimo è assassino). I secondi lo iniettano, su condannati a morte da essi stessi, che vogliono vivere.

Esattamente la differenza fra chi aiuta il suicidio e chi fa omicidio.

Pietro Diaz

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Il senatur…

Nella notte sull’11 marzo 2004 “umbertobossi”, “già barista, fattorino, installatore di antenne, impiegato all’Aci, supplente, infermiere, finto medico, cantante” (così lo qualificarono M. Travaglio, P. Corrias e Renato Pezzini, in L’Illusionista”: Chiarelettere) e allora “senatur” nel parlamento italiano, in situazione tuttora misteriosa (a casa con moglie e figli, in un Motel con una avvenente cantante?) ha una emorragia cerebrale, un ictus, che lo lascerà deforme zoppo ipocinetico ipofasico ipofonico, ebefrenico. Lo lascerà (irreversibilmente e completamente) privo di capacità naturale, della facoltà di agire finalisticamente, un grumo di materia umana: inerme e inerte.

La qualità di parlamentare dovrebbe essergli revocata, insieme a quella di rappresentante legale della Associazione “Lega Nord” Partito, e a quella di suo Capo politico (quest’ultima non per obbligo di legge, opta il partito se tenere a capo uno così).

Affinché agisse giuridicamente dovrebbe essergli nominato un tutore, previa interdizione giudiziaria.

Senonchè siffatta condizione sarà accuratamente dissimulata o taciuta, anzi ne sarà simulato l’opposto. Egli continuerà ad essere e più volte a divenire “senatur”, mediante falsificazione implicita della capacità di elettorato passivo (oltre che attivo), della sua eleggibilità al Parlamento. E con ciò della condizione del mantenimento dei privilegi economici sociali politici (esorbitanti), fino alla esplicazione della funzione legislativa!

D’altronde la condizione, benché tragicomica, propizia consenso elettorale, al Partito, e rimborsi elettorali (un euro a voto).

E propizia altro. La schermatura della direzione effettiva del Partito rispetto a sgradevoli conseguenze di sue imprese, se illecite (non solo civilmente o amministrativamente) penalmente, perché duramente responsabilizzanti.

Ad esempio (l’ultimo della serie invero) la frode sui rimborsi elettorali, generanti indebito lucro di cinquanta milioni di euro, secondo una sentenza di un tribunale della Repubblica (in Genova).

Rispetto alla trama decettiva, “umbertobossi”, incapace di agire neutramente, tanto meno era capace di agire delittuosamente, per frode, che richiede intelletto.

Quindi, solo per anteposizione della sua persona il delitto risultò opera sua.

Dovendo necessariamente essere opera altrui, di membri del suo “cerchio magico” (o di questo al completo), organizzati e uniti nella strumentalizzazione del povero decerebrato. Se una inquadratura penalistica d’acchito non potrebbe rappresentarli quali “associazione per delinquere” (art 416 cp), comunque li rappresenterebbe quali effettivamente delinquenti con la frode suddetta (art 640 cp). E impunemente e conclusivamente lucranti i rimborsi elettorali (il “cerchio” essendo frazione del partito loro destinatario).

Chi in proposito ambisse ad altra prova, di ciò, potrebbe utilmente notare che:

il suddetto non si difese, nessuno lo difese, opponendo al processo la sua condizione clinica. Eppure a colpo d’occhio egli avrebbe potuto anzi dovuto essere dichiarato penalmente incapace di intendere e di volere per infermità di mente (art 88 codice penale), dichiarato non punibile per tale causa e prosciolto (art 530.3 procedura penale). Se, prima, il processo non fosse stato sospeso per la incapacità dell’accusato di parteciparvi coscientemente (art 70 ss cpp).

Ma ciò non accadde perché, altrimenti, la investigazione giudiziaria avrebbe puntato alla ricerca degli autori della programmazione organizzazione cooperazione direzione effettive del reato (art 112 n.2 cp), li avrebbe trovati e incolpati. Incolpati ovviamente in concorso con l’allora rappresentate legale (formalmente impegnato) del Partito, Bossi, tuttavia non punibile ex artt. 88, 111.1 cp.

E chi ambisse ad ulteriore prova potrebbe utilmente notare che Salvini, al tempo del processo rappresentante legale di Lega Nord, obbligato giuridicamente a tutelarla poiché offesa dal reato (lo proclama oggi mentre questua inverosimili e implausibili colloqui col presidente della repubblica al fine di spiegargli che la sentenza disponente confische del profitto del reato sarebbe stata “politica”), omise di costituirsi parte civile, di svolgere accusa privata nei confronti dell’accusato. Perfino nei confronti di “Belsito”, (osceno) contabile della attività delittuosa della Lega.

Dunque il processo a Bossi “capace”, coprì altri interessi e interessati.

Ma per la fraudolenta comune acquisizione del profitto del reato, lui e non altri, lui pur non dovendo per infermità, va accumulando condanne a pena pesantemente detentiva: a Milano per appropriazione indebita, con i figli, di parte dei rimborsi, a Genova per truffa d’essi.

Risiedono qui la facinorosità l’efferatezza e l’abiezione degli “scagnozzi”.

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SALVINI E LA LEGGE NAZIONALE INTERNAZIONALE SOVRANAZIONALE

SALVINI E LA LEGGE NAZIONALE INTERNAZIONALE SOVRANAZIONALE

1. La Convenzione di Montego Bay sui “diritti del mare” (formatasi dopo una serie di Conferenze delle Nazioni Unite cominciata nel 1973, aperta alla firma a Montego Bay, Giamaica il 10 dicembre 1982 ed entrata in vigore in Italia il 16 novembre 1994: dunque diritto umanitario storico) prescrive agli Stati di imporre ai comandanti delle navi battenti la rispettiva bandiera di soccorrere, incondizionatamente, chiunque sia trovato in mare in pericolo di vita, ovviamente anche ai comandanti delle navi (militari civili mercantili) battenti bandiera italiana.
Per ciò ogni comandante di ogni nave di ogni bandiera è obbligato al l soccorso del pericolante in mare.
1.1 Ancor più e prima la Convenzione di Amburgo (Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, nota anche come: SAR, search and rescue, firmata ad Amburgo il 27 aprile 1979 ed entrata in vigore il 22 giugno 1985, elaborata dall’Organizzazione Marittima Internazionale –IMO- per la sicurezza della navigazione: dunque diritto umanitario storico), impone incondizionatamente la ricerca di chi pericoli in mare, in vista del soccorso: ad accrescere l’efficienza della azione prevista dalla Convenzione, l’IMO, in collaborazione con l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO), ha predisposto il Manuale internazionale di ricerca e soccorso aero-marittimo, noto come Manuale IAMSAR (International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual). In Italia espleta le funzioni SAR in mare il Corpo delle capitanerie di porto, uno dei corpi specialistici della Marina Militare italiana che svolge compiti relativi agli usi civili del mare con funzioni amministrative, di polizia giudiziaria e di Guardia Costiera.
1.1.1. Altrettanto impone la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, 1960 (Conclusa a Londra il 17 giugno 1960 Approvata dall’Assemblea federale il 1° dicembre 1965: dunque diritto umanitario storico). SOLAS (Safety of Life at Sea: vigente per l’Italia 6 giu. 2016) Cap.V, Sicurezza della navigazione. Regola 15, 16.
1.2 Per ciò ogni comandante di navigazione marittima e aerea è incondizionatamente obbligato a ricerca e soccorso dei pericolanti in mare.
1.3 La Convenzione di Amburgo, all’uopo, prescrive agli Stati con zona costiera di organizzare Sar; a tal fine la Conferenza di IMO, si diceva (Valencia 1997) ha suddiviso il Mare Mediterraneo tra i paesi costieri. L’area Italiana è un quinto d’esso (500mila KMQ) -In tale quadro dinamico, il governo Maltese si avvale della cooperazione dell’Italia per il pattugliamento della propria immensa zona (se non risponde la SAR maltese interviene quella italiana). Mentre Libia e Tunisia, che hanno ratificato la Convenzione di Amburgo, non hanno dichiarato quale sia la loro area Sar. lasciando sguarnita quella del mar libico confinante con le acque territoriali libiche (li’ di fatto opera l’Italia). IMRCCN (centro italiano di coordinamento del soccorso marittimo) mantiene i contatti con gli altri centri per la cooperazione internazionale-.
1.4 Questa, dunque, la trama strategica, storica e inderogabile, del diritto umanitario della ricerca e del soccorso dei pericolanti in mare.
2. Quanto ai loro approdi dopo i soccorsi:
2.1 ne è imposta la conduzione in Place of safety (porto sicuro): luogo ove siano possibili  assistenza e cura e inoltro di domande di protezione internazionale, e ove non siano possibili persecuzioni e torture – in proposito, UNHCR (Agenzia Onu per i rifugiati) e ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sulla immigrazione), ritengono che la Libia non sia Place of safety, anche perché non ha ratificato la Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati ne’ le principali Convenzioni in materia di diritti umani, e perché numerosi sono i rapporti che denunciano gravi violazioni dei diritti umani-. La sua individuazione spetta alla SAR, salvo che si sia in acque territoriali, dove spetta allo Stato costiero.
2.2 L’accesso al porto sicuro a chi abbia effettuato ricerca e soccorso in mare non può essere impedito. Per quanto sopra visto, e perché, inoltre, sarebbe contrario agli artt. 2 (“il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge”) e 3 (“nessuno può essere sottoposto ……a trattamenti inumani o degradanti”) della CEDU (Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata ed esecutiva in Italia il 4 agosto dal 1955). L’impedimento aprioristico generalizzato, d’altro canto, sarebbe contrario all’art. 4 del Protocollo n 4 della CEDU (Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate).
2.2.1 Sarebbe contrario anche alla Convenzione di Ginevra del 1951 (Convenzione sullo statuto dei rifugiati conclusa a Ginevra il 28 luglio 1951: dunque diritto umanitario storico, questo e quello), se i territori ove gli stranieri respinti tornerebbero o andrebbero non garantiscano incolumità o diritto di asilo.
3. D’altro canto la Convenzione di Montego Bay (su richiamata) all’art 19 stabilisce che il passaggio nelle acque territoriali può essere impedito solo se “arreca ‎pregiudizio alla pace al buon ordine e alla sicurezza dello stato costiero” (non è impedibile “il passaggio inoffensivo”). Il Codice della Navigazione (R.D. n.327/ 1942), all’art 83 permette al ministero dei trasporti di vietare transito e sosta di navi mercantili nel mare territoriale per motivi di ordine pubblico.
4. Quanto al diritto interno della materia:
4.1 l’art. 1158 del Codice della Navigazione cit. (Omissione di assistenza a navi o persone in pericolo): incrimina il comandante di nave, di galleggiante o di aeromobile nazionale o straniero, che ometta di prestare assistenza ovvero di tentare il salvataggio nei casi in cui ne ha l’obbligo a norma del presente codice…
4.2 Non solo, l’art 1113 di quel codice (Omissione di soccorso) incrimina anche Chiunque, nelle condizioni previste negli articoli 70, 107, 726, richiesto dall’autorità competente, omette di cooperare con i mezzi dei quali dispone al soccorso di una nave, di un galleggiante, di un aeromobile o di una persona in pericolo….Incrimina cioè chiunque, non solo un comandante di nave…, richiesto di cooperare al soccorso, ometta di farlo.
4.2.1 E l’azione del soccorso è talmente concatenata che, per art. 70 del Codice (Impiego di navi per il soccorso), …….l’autorità marittima o, in mancanza, quella comunale possono ordinare che le navi che si trovano nel porto o nelle vicinanze siano messe a loro disposizione con i relativi equipaggi…….Per: Art. 107 (Servizi per l’ordine e la sicurezza del porto). Oltre che nei casi previsti nell’articolo 70, i rimorchiatori devono esser messi a disposizione delle autorità portuali che lo richiedano per qualsiasi servizio necessario all’ordine e alla sicurezza del porto.
5. Ebbene, su tanto diritto umanitario storico e universale per la protezione della vita umana in mare, con la repentinità la imprevedibilità la incontenibilità di una forza pregiuridica premorale presociale precivile è piombato “Salvini”. E non nella veste (finora convintamente e persuasivamente indossata) di chicchessia, ignaro della storia del diritto come del diritto storico come dei diritti della storia; ma nella veste di chi, munitosi “democraticamente” di potere di imperio militare sopra le leggi, si è posto a devastarlo.

SALVINI E LA LEGGE PENALE

6. Tre motovedette della guardia costiera partite da Lampedusa avevano prestato i primi soccorsi in acque internazionali a migranti in pericolo. Esse avrebbero dovuto condurli in un “porto sicuro” delle acque circostanti, su direttive di MRCC, sotto il controllo di Themis e di Frontex; in adempimento delle Convenzioni internazionali come da Regolamento UE n FDF del 2014M. Senonchè le tre motovedette hanno trasferito i soccorsi su Nave Aquarius della ONG SOS mediterranee; e, ciò fatto, su ordine di Salvini, alla Nave Aquarius è stato negato lo sbarco in qualunque porto italiano. La nave è rimasta a lungo in blocco e si è mossa dopo l’offerta di approdo nel porto spagnolo di Valencia rivoltale dal presidente del nuovo governo, il PSOE Sanchez. Ha risalito il mare fino a Bocche di Bonifacio poi ha virato ed è discesa verso Valencia. Lì dopo lungo travaglio è approdata (le traversie e peripezie delle ONG causate dalle autorità politiche italiane genererebbero vasto commento. Qui basti notare che, senza il monopolio statale della azione “umanitaria”, nella gestione dei migranti, sarebbe a rischio quello della azione antiumanitaria, della quale la prima sia, come in effetti è in Italia, paravento o palliativo – anche ad evitare che l’attività pubblica antiumanitaria sia posta sotto accusa e smascherata dalla attività privata umanitaria -. Ciò benché la acquisizione del primo dal detentore del secondo sia contraria all’universale diritto salvavite in mare, al quale chiunque, non solo le guardie costiere e i loro comandi militari e politici, è obbligato).
Orbene
7. Se per art 10 della Costituzione della Repubblica l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Se la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali (lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della repubblica, secondo le condizioni stabilite dalle leggi).
Se l’ordine di Salvini (coattivo anche perché militarizzabile) fu indirizzato a costringere una costituzione internazionalistica, universalistica e xenofilica (amica allo straniero) a divenire nazionalistica individualistica e xenomiseica (nemica allo straniero: più precisamente che xenofobica -timorosa dello straniero- , giacché costui, se temuto, assai più è odiato..):
potrebbe in ciò ravvisarsi un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato, un attentato alla Costituzione dello Stato, il delitto previsto dall’art 283 del codice penale ?
7.1 Se quell’ordine ha imposto alla nave carica di migranti il blocco in mare aperto, poi una lunga navigazione fino al porto di Valencia, contro l’ordinamento giuridico italiano conforme al diritto internazionale, contro la condizione giuridica dello straniero, contro la Costituzione della repubblica garante d’essi:
potrebbe ravvisarsi il delitto di sequestro di persone a scopo di eversione dell’ordine democratico (l’ordine giuridicamente strutturato ora indicato), previsto dall’art 280 bis cp?
7.2 Se quell’ordine è stato indirizzato alla estorsione della omissione dell’attracco nei porti italiani benché spettante per diritto, o alla estorsione dell’attracco in porti non italiani benché non dovuti:
potrebbe ravvisarsi il delitto di sequestro di persone a scopo di estorsione, previsto dall’art 629 cp?
7.3 Se quell’ordine ha imposto immani sofferenze fisiche e morali (mentali) ad una popolazione di oltre seicento persone, oltre che il delitto di lesioni e di maltrattamenti plurimi e aggravati previsti dagli artt 582, 572 cp:
potrebbe ravvisarsi il delitto di tortura previsto dall’art. 613 bis cp: il pubblico ufficiale che con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti la funzione, agendo con crudeltà cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico ad una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia potestà vigilanza controllo cura o assistenza …e lo faccia con più condotte comportanti un trattamento disumano o degradante per la dignità della persona?
7.4 D’altronde, e comunque, non sarebbe stato commesso il delitto di cui all’art. 1158 del Codice della Navigazione cit. Omissione di assistenza a navi o persone in pericolo (sopra sub 4.1)?:
7.5 e l’insieme dei delitti ha una sintesi, nella Legge 25 Giugno 1993 n. 205 (detta Mancino) che all’art. 4 punisce “chi pubblicamente esalta….le finalità antidemocratiche (del fascismo) e idee o metodi razzisti….. “.
Dunque:
Salvini al di sopra del diritto umanitario è anche al di sopra del diritto penale?
I quesiti non sono semplici, ad essi andrebbe data risposta.
Pietro Diaz

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Su alcune variazioni del valore penale del presidente della repubblica

Dal 1930-31 (anno di nascita del codice penale vigente) al febbraio 2006 (uno degli anni della legislazione berlusconiana), la difesa penale dell’esercizio delle attribuzioni o prerogative conferite dalla legge ai Capi dello Stato (il Refino alPresidente della Repubblica dinovembre 1947), era affidata all’art 289 del codice che (delitto contro la personalità interna dello Stato, Libro I Titolo I Capo II) incriminava qualunque fatto diretto ad impedire in tutto o in parte anche temporaneamente l’esercizio d’esse (primo comma) e lo puniva con la reclusione non inferiore a dieci anni. L’articolo incriminava inoltre il “fatto diretto soltanto a turbare quell’esercizio, e lo puniva con la reclusione da uno a cinque anni.

La disposizione quindi incriminava e puniva non solo la possibilità, per il fatto, dell’impedimento ma anche quella del (solo) turbamento, dell’esercizio suddetto (e già la sola possibilità, dell’uno e dell’altro). E nella logica penalistica, tale estensione, incriminatoria e punitoria, corrisponde a quella del valore della persona (o della cosa) che essa concerna, a quella del valore giuridico protetto (il presidente della repubblica quale massima istituzione politica, in questo caso).

In tale quadro, esemplificando a caso con la attualità, le emissioni verbali dell’onorevole Di Battista e del suo genitore Vittorio (noto “littorio” a quanto si dice), all’indirizzo del presidente della repubblica (prima che questi rifiutasse di nominare l’aspirante ministro Savona, nell’esercizio del potere di farlo, ovviamente comprendente quello di non farlo: altrimenti la sua sarebbe una posizione giuridica di dovere, non di potere…) per le quali:

“Il Presidente Mattarella ha prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica ovvero ai cittadini ai quali appartiene la sovranità. Per settimane, in una fase delicatissima dal punto di vista istituzionale, ha ricordato ai partiti politici le loro responsabilità. Per giorni ha insistito sull’urgenza di formare un governo nella pienezza delle sue funzioni. Ebbene, finalmente, una maggioranza si è formata, una maggioranza che piaccia o non piaccia al Presidente Mattarella o al suo più stretto consigliere, rappresenta la maggior parte degli italiani. Sono gli italiani ad avere diritto ad un governo forte, un governo capace di intervenire, se necessario con la dovuta durezza, per ristabilire giustizia sociale. Un governo capace soprattutto di ristabilire un principio sacrosanto in democrazia: il primato della politica sulla finanza. Mi rendo conto che ristabilire questo principio possa far paura a qualcuno ma non dovrebbe intimorire chi ha l’onore di rappresentare l’unità nazionale. Il Presidente della Repubblica non è un notaio delle forze politiche ma neppure l’avvocato difensore di chi si oppone al cambiamento. Anche perché si tratterebbe di una causa persa, meglio non difenderla. P.S. Invito tutti i cittadini a farsi sentire. Usiamo la rete, facciamo foto, video. È in gioco il futuro del Paese #VoglioIlGovernoDelCambiamento” (Alessandro Di Battista).

” I dolori di mister allegria. E’ il papà di tutti noi. E’ quello che si preoccupa di varare un governo. E’ quello che ha avallato la legge elettorale che impedisce di varare un governo. Poveretto, quanto lo capisco. In più ci si mettono le fianate sul cv di Giuseppe Conte, le perdite in Borsa e la irresistibile ascesa dello spread. Poveretto, quanto lo capisco. Lo capisco e per questo, mi permetto di dargli un consiglio, un consiglio a costo zero”. “Quando il Popolo di Parigi assaltò e distrusse quel gran palazzone, simbolo della perfidia del potere, rimasero gli enormi cumuli di macerie che, vendute successivamente, arricchirono un mastro di provincia. Ecco, il Quirinale è più di una Bastiglia, ha quadri, arazzi, tappeti e statue, se il popolo incazzato dovesse assaltarlo, altro che mattoni. Arricchirebbe di democrazia questo povero paese e ridarebbe fiato alle finanze stremate.Forza, mister Allegria, fai il tuo dovere e non avrai seccature”.(Di Battista Vittorio: oggi per ciò accusato di reato ex articolo 278 del codice, che punisce «le offese al prestigio e all’onore del capo dello Stato», cioè quanto offenda solo la persona, non la istituzione, del presidente della repubblica).

Siffatte emissioni, se non fossero state dirette ad impedire l’esercizio suddetto, certo sarebbero state dirette a turbarlo. Quindi, avrebbero attaccato pienamente la difesa penale del presidente della repubblica. Con ovvie implicazioni.

Ma accade che nel mese di febbraio dell’anno 2006 (cennato), quel delitto subisce modifiche. Al primo comma il “fatto diretto ad impedire”è sostituito da “atti violenti diretti ad impedire” (cioè, non un “fatto”ma un “atto”anzi più “atti”, e non atti qualunque ma “atti violenti”). La punizione della reclusione non inferiore a dieci anni scende alla reclusione da uno a cinque anni. Ed il secondo comma, che incriminava e puniva anche il fatto diretto soltanto a turbare è abolito.

Cioè la originaria estensione incriminatoria e punitoria della disposizione drasticamente ridotta, resta delitto solo la possibilità, per atti violenti, di impedimento dell’esercizio di cui si è detto. Corrispondentemente, per la logica penalistica su indicata, è drasticamente ridotto il valore giuridico della istituzione difesa.

A tale stregua, chi ipotizzasse che quella istituzione – di un sistema istituzionale a parlamento bicamerale a governo parlamentare munito di presidenza e a presidenza della repubblica (pochi altri sistemi di democrazia borghese conobbero tale articolazione, frutto della cultura giuridica italiana allora fra le prime al mondo) sorto dall’abbattimento del sistema precedente (fascista) – potrebbe essere stata oggetto, a febbraio 2006, dell’attacco di forze politiche deliberatamente (eprospetticamente) contrarie ad esso, darebbe avvio ad una discussione plausibile.

Che non potrebbe ignorare il fatto che, la modificazione legislativa, fu attuata sotto il potere governativo e parlamentare berlusconiano. E che fu spinta dalla volontà di rendere impunibili le “intemperanze protestatarie” dell’allora Carroccio alias Lega Nord alias Lega (allora sotto processo per sovversione).

Impunibili per il passato ed eventualmente per il futuro: la contrazione del raggio della legge penale in materia ha liberato attività politiche antiistituzionali. Come una licenza di facinorosità politica minuziosamente differenziata da quella incriminata, concordata dalle forze del potere parlamentare e governativo del tempo.

E oggi, ovviamente, esercitabile anche da altre:

a parte la questione, estranea al discorso, se le emissioni vocali dell’onorevole Di Battista e del genitore sfuggano alla pur larga maglia incriminatrice della attuale legge (“Si tratta di un’intimidazione gravissima e senza precedenti…”, ha diffuso ad esempio il Partito democratico), davanti così provvidenziale licenza, incuriosisce la effettiva ragione del rigetto, dal loro Movimento, del nome in sé di Berlusconi nell’avanzata verso il governo.

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L’ EXTRASCOLASTICO

Non mi faccia incazzare, metta 6, chi è che comanda? S’inginocchi‎“: la voce perentoria, la mano sinistra minacciosamente indirizzata verso il capo del docente.
‎Dalla critica culturale della figura (anni settanta dello scorso secolo), collettiva politica teoretica costruttiva, al suo vilipendio teppistico, individuale istintivo, distruttivo d’essa (“chi comanda qui, s’inginocchi“), e della sua funzione estimativa (“metta 6“). L’involuzione e’ palese, insieme alla regressione del discente, sintetizzata nel suddetto, ad una condizione prescolatica, preintellettuale precivile, non dissimile simbolicamente da quella che dette fuoco alla “biblioteca di Alessandria”, come alle gazzette delle leggi della repubblica (che confusero “Calderoli”).
Imboccata la strada della risposta giuridicamente punitiva – quella disciplinare, spettante alla autorita’ scolastica, quella risarcitoria spettante all’offeso, quella penale, spettante al procuratore della repubblica – , anziche quella della esposizione mediatica fissa, di accaduto e autore, a mo’ di gogna, e di sollecitazione dell’esposto a “revisione” e introspezione critiche:
quella penal riporta che sarebbe avvenuta “violenza privata” (reato “contro la persona”, di chi con violenza o minaccia la costringa a fare non fare tollerare alcunche’: art 610 cp); e avvenuta minaccia (reato in art 612 cp, verosimilmente da assorbire nell’altro).
Mentre la stima dell’accaduto avrebbe potuto essere altra, piu’ prossima a quella socioetica apparsa sui media. Perche’, da un lato, il docente umiliato era un agente pubblico, incaricato di pubblico servizio sempre, talora pubblico ufficiale (quando ad esempio esplichi funzione valutativa del merito del discente) . E, quindi, le sue erano qualità e attività pubbliche. Da altro lato gli si intimava, con violenza e minaccia, un atto del suo ufficio, contrario ai doveri di questo (“metta 6” immeritato) E, aggregati, quegli elementi avrebbero dato un “delitto contro la pubblica amministrazione”, non “contro la persona”, di violenza a pubblico ufficlale per costringerlo a compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio (art 336 cp).
Tutt’altro ( o almeno anche altro) valore, come si vede, rispetto al suddetto.
Che tuttavia non ha semplicemente mancato questo, ma, verosimilmente, lo ha disconosciuto.
Lungo una scia culturale che, nella miriade di agenti pubblici del Paese, taluni sconciamente privilegiati anche in termini di potere materiale sull’altro (e dinanzi al quale quel genuflettente si sarebbe genuflesso), pone il docente, benche’ primo fattore della conoscenza universale, della evoluzione culturale (primo benefattore, letteralmente, col medico che lavora sul corpo, del Paese), scandalosamente al di fuori del rango sociopolitico che gli spetterebbe. Lo disconosce, anzi lo discrimina.
Lungo quella scia si è mosso, emblematico e sedizioso, “l’alunno” (titolo di un celebre film sulla formazione del nazista).

P.Diaz

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“Fanpage” in diritto

Dicesi agente provocatore colui che induca la altrui esecuzione di un reato. L’induzione ha (e deve avere per il “principio di stretta legalità” dei fatti giuridici penali) la forma della istigazione o della determinazione (artt. 115, 112 cp). Si ha la prima quando, da essa, sia rafforzata la risoluzione criminosa altrui; la seconda quando la risoluzione sia da essa suscitata.

Se il reato segua alla istigazione ed alla determinazione (a questa, rettamente intesa, non potrebbe non seguire), istigatore e determinatore sono concorrenti nel reato. Coautori d’esso.

Alla condizione, tuttavia, ripetesi, che il reato segua, giacché se non seguisse, pur se la istigazione fosse stata accolta, per art.115 cp l’istigatore come ogni altro concorrente non sarebbe punibile.

Dunque l’agente provocatore concorre, siccome istigatore o determinatore (si dice in letteratura “concorrente morale”) nel reato, ne è coautore.

La figura del suddetto, radicata e risalente nella prassi poliziesca italiana (e di altri stati o federazioni di stati: quella nordamericana ad esempio), è stata assai dibattuta giuridicamente: se fosse figura di reo o no. A dispetto della ineccepibile dimostrazione che lo fosse, sopra cennata, il dibattito fu suscitato dalla circostanza che, a provocare reati, era solitamente il poliziotto travisato, membro di un ceto socioistituzionale privilegiato, per intuibili ragioni, e immunizzato di fatto (cioè senza che la legge lo prevedesse o lo permettesse) dalla incriminazione quale reo. Tanto che, quando l’immunizzazione fosse sfacciata, si perveniva alla soluzione per cui, consumato il reato (di rapina di estorsione di sequestro di persona di altro), poiché la consumazione sarebbe stata apparente (in quanto il suo effetto sarebbe stato neutralizzato dai colleghi del provocatore opportunamente appostati a vigilare la escursione del reato e pronti all’arresto degli esecutori), il reato (delitto) sarebbe stato non più che tentato. Con seguente mitigazione della pena per il provocatore.

Or bene, sarebbe punibile il provocatore (istigatore) del delitto di corruzione della dirigenza regionale e comunale campana, al secolo un ex “collaboratore di giustizia” (com’è noto al servizio incondizionato della istituzione accusatoria nazionale), mobilitato da un organo di informazione (“fanpage”) inopinatamente balzato dalla cronaca del delitto altrui e della altrui inquisizione a quella del delitto e della inquisizione proprii?

Si potrebbe rispondere: l’uomo di “fanpage” ha istigato alla commissione di un reato, la istigazione è stata accolta (come dai video teletrasmessi nazionalmente) ma il reato non è stato commesso: per art 115 cp, cennavasi, non sarebbe punibile.
Dunque la cronaca dell’autoreato autoinquisito, inviata zelantemente dal “direttore” di quel media (un ometto nervoso solcato da occhiaie psicotiche che ne disegnano l’anima) è l’exploit di un malvagio, non di un malfattore?

La questione è complessa.

La istigazione al delitto di corruzione non corrisponde alla istigazione in genere (la cui punizione, oltre l’accettazione, ripetesi, esige la commissione di un reato). Essa è una istigazione in specie, è quella di cui all’art 322 cp, punibile in sé anche se non accettata (punibile diversamente secondo che sia istigata attività ufficiale conforme o contraria ai doveri di ufficio).

Dunque già per ciò sarebbe punibile l’uomo di “fanpage”ed i suoi sostenitori (l’intera redazione? Certamente il suo “direttore”).
Ma la punibilità della istigazione non accettata, dipende dalla punibilità della istigazione accettata, fatta di dazione o promessa di denaro o di altra utilità, che avviano il fatto di corruzione (impropria o propria, cioè conforme al dovere di ufficio o difforme da esso – artt 318, 319 cp – antecedente, solo la prima, antecedente o susseguente, la seconda), che punisce corrotto (disp citt) e corruttore allo stesso modo (più che se questi fosse stato istigatore mero respinto).

Ed è da escludersi la punibilità della istigazione accettata, perchè:
il collaboratore di giustizia, con i suoi complici, non aveva dietro sé alcuna impresa di smaltimento di rifiuti. Era un puro simulatore. I dirigenti regionali non avrebbero potuto, quindi, compiere attività d’ufficio. La corruzione era impossibile, ex art 49.2 cp, per inidoneità della azione del corruttore e del corrotto.

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fan(police)page

Era prevedibile che i media italiani, via via divenuti essenzialmente organi della divulgazione della azione anticrimine delle polizie e procure e giurisdizioni della repubblica. Della sua propaganda per la captazione del consenso e del plauso popolari. Della sua rappresentazione come solutrice unica della questione criminale quale unica questione sociale. Della inoculazione d’essa nella opinione e nella cultura sociali.

E così via via divenuti essenzialmente organi della diffamazione umiliazione mortificazione del popolo “criminale”. Della sua separazione, escissione, segregazione dal popolo totale. Della spoliazione dei diritti di cittadino di persona e (pure) di semplice essere umano dei suoi membri. Della sua opposizione e posposizione quale specie inumana, animale, a quella umana del popolo totale. Della sua destinazione, per ciò, alla deportazione esclusione eliminazione. Della inimicizia e della lotta mortali ad esso.

E così, nemici di parte del popolo, via via divenuti nemici di tutto il popolo (discriminato per specie benchè indiscriminabile, diviso benchè indivisibile).

Era prevedibile, dicevasi, che, via via divenuti (per immedesimazione) coattori (fomentatori e mallevadori) della azione anticrimine, potessero divenire istigatori di crimine; coautori d’esso. Schizofrenicamente in funzione anticrimine. Agenti provocatori di reato per farne scoperta denuncia diffamazione distruzione dei coautori. Autofonte della loro informazione giudiziaria. Per giunta in combutta con “collaboratori di giustizia” (corpo professionale di elucubratori e facitori d’accuse, a disposizione della istituzione anticrimine, se adeguatamente retribuito o comunque premiato).
Ed è accaduto.

Per fortuna. Essendo l’accaduto epifania della loro effettiva reale funzione culturale, sociale e politica. Della politica del più antipopolare polizismo mondiale.

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Infiltrazioni libere ed uguali?

Grasso annuncia che, il suo partito, combattera’  le infiltrazioni mafiose‎.  Potrebbe annunciare altro il vessillifero   degli antimafiosi appositamente   infiltrati  od infiltrandi nella politica criminale parlamentare?

P.Diaz

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Disbattista

Agenti provocatori per sventare la corruzione, vuole il piu’ torrenziale del vertice dei  pentastellati. Sa che,  con cio’,  combatterebbe  la corruzione arruolando corruttori ad istigarla?  La combatterebbe corrompendo?
E’ dubitabile che lo colga, e che nemmeno lo sospetti. E non tanto  perche’ il suo partito, a cominciare dal suo capo Di Maio,  “ignora i congiuntivi”, cioe’ i connettivi logici ( delle cose dei fatti degli atti…). Quanto perché, in effetti e dopo tutto,  e’ un partito “polizico”.
P.Diaz
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La dittatura in nome del popolo..

” La repubblica cinese e’ una dittatura del Popolo” . La sua Costituzione, unica al mondo, lo dichiara apertamente.

Ma non dovrebbe dichiararlo anche la repubblica che  sterminasse mezzomondo insindacabilmente  “in nome del popolo italiano”?

P.Diaz

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razza e razzista

Fontana‎, candidato dal “centrodestra” alla presidenza della Regione Lombardia per le prossime elezioni, che non distingue tra l’uso del  vocabolo razza in se’, pienamente ammesso e legittimo sul piano definitorio e perfino scientifico, e l’uso razzistico d’esso, che lui crassamente fece, potrebbe continuare ad appartenere all’Ordine degli avvocati,  per inadeguatezza linguistica e per adeguatezza razzistica?

Diritto non diritto

Attenzione allo stato di diritto..‎,ammonisce Cassese in un bel discorso sulla condizione (anti) giuridica del Paese.
Non anche al diritto dello stato? Il diritto dei codici scodificato da anarchico e caotico, nondiritto delle “giurisprudenze”?

 

L’avvocato del boia

Il presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma si candiderebbe con il Movimento Cinquestelle, che vorrebbe all’Interno e  alla Giustizia ‎ Di Matteo e Davigo, l’eternità della pendenza penale per abolizione della prescrizione, l’inasprimento dell’intero sistema  sulla pelle del Popolo che rappresenterebbero. Ha sbagliato mestiere?

Trump l’aberrante..

“Water gate‎” anche per Trump, dopo Nixon. Stavolta letteralmente, dopo l’appellativo di   “cessi”, da lui inflitto ad alcuni paesi sudamericani che spedirebbero i propri abitanti in Nordamerica.

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10.01.18

“massimo giletti”‎, da un canale televisivo ove scorre gagliardo, invoca il reato di Plagio (che condannò scandalosamente il prof Braibanti), abolito dalla Corte Costituzionale nel 1981, per inapplicabilità giudiziaria dei contenuti della previsione, per indeterminatezza e conseguente illegittimità costituzionale. Ma chi è, che ne sa, in forza di che parla di diritto penale, non prende coscienza della propria ignoranza insieme alla caterva di suoi simili altrettanto incompetenti e velleitari, non tace di ciò che non sa?”
“Massimo” ma sotto il “minimo etico…”

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