CAUSALITA’ O CASUALITA’ NELL’AZIONE GOVERNATIVA ANTIVIRUS? E NELLA REPLICA DEI VIROLOGI AL CAPO DI UN PARTITO AL GOVERNO?

“Morti e Positivi” con Covid 19 non si arresterebbero, aumenterebbero, dicono i resoconti ufficiali….

Mentre dalla prima decade di marzo la popolazione è chiusa nei suoi alloggi (con eccezionali permessi di uscita) e le attività economiche e sociali (eccetto quelle di produzione o smercio di beni “di prima necessità”) sono inibite.

Ora

1. Dato che chiusure e inibizioni furono indirizzate ( causalmente: di ciò che è idoneo a determinare qualcosa) a “contrastare o contenere” (così i dpcm seriali) affezioni da virus, le quantità in premessa ne indicano inadeguatezza all’effetto mirato?

Si, se questo sarebbe dovuto esserci già.

No, se sarebbe dovuto esserci più avanti.

2. Tuttavia, se la risposta è costretta ad essere ipotetica (e alternativa), ciò indica che sui tempi dell’effetto è mancata informazione.

E potrebbe indicare che è mancata la possibilità di darne, per ignoranza o scarsa conoscenza in tema.

3. Ma se niente o poco, dei tempi dell’effetto, se ne sapeva ( e se ne sa), fin dall’inizio avrebbe dovuto essere posta in questione e discussione l’efficienza delle misure.

Giacchè se non si sappia quando, l’effetto di una causa avverrà, potrebbe non sapersi se, avverrà.

4. D’altronde, (con dpcm 11 marzo) le misure applicate a Lombardia e Dintorni, in fiamme dai focolai di Covid 19, furono nazionalizzate e indifferenziate su un territorio (nondimeno) assai differenziato dai focolai. Assenti in più parti d’esso (almeno allora), o governabili con ben altre misure (identificazione e isolamento d’essi, isolamento attivo e passivo dei coinvolti) o ben meno invasive (isolamento attivo e passivo dei contattati dai coinvolti).

4.1 Le misure, per ciò, furono astratte dal concreto, tenute ignare del piano d’ azione, dei precisi obbiettivi da perseguire, dei mezzi per farlo precisamente.

Furono totalmente immeditate finalisticamente causalisticamente, deterministicamente (ciò che implica e studia la relazione causa-effetto, mezzo-fine).

Tanto che all’opposto

5. Misure indirizzate al “ distanziamento” al “disassembramento” all’”isolamento” , “sociali” – al contempo avversate dall’autorizzazione di numerose attività economiche e sociali! – hanno puntualmente “avvicinato” “assembrato” “accomunato”, chiudendo (sine die) le popolazioni entro recinti concentrici (dominiali condominiali rionali circoscrizionali municipiali comunali..,.), tanto (esponenzialmente) accumulativi quanto inespulsivi dei virus, (stavolta) a diffusione “ endemica” (non sopra, epì, ma en), dentro il popolo (si tace della manifestazione più acuta, incandescente, del fenomeno: le carceri, assembranti 60000 individui esclusi i carcerieri, peraltro in spola quotidiana con le proprie abitazioni…).

6. Pertanto – lo segnala anche l’or visto divario (al limite dell’aprassia) tra scopi, delle misure, dichiarati (sub 1) e scopi realizzati (sub 5), è totalmente mancata la calibratura dei mezzi ai fini, mancato lo studio della loro adeguatezza causale all’effetto atteso (necessità, continenza, pertinenza, concretezza… ).

Mancati, e sebbene fosse noto ove i focolai covassero, come fossero (tendenzialmente ma bastantemente) identificabili isolabili rintuzzabili, come fossero immunizzabili da essi (tendenzialmente ma bastantemente) territorio e popolazione restanti.

Cioè, sebbene nulla mancasse per appuntare misure che esplicassero il massimo contrasto nel massimo contenimento degli effetti collaterali, di compressione o lesione o soppressione delle restanti funzioni del Corpo Sociale:

fu divisato che i focolai fossero spegnibili spegnendo tutto.

Tutto, anche quanto avesse niente o poco a che fare con essi.

Tanta irruenza, nemmeno ha subodorato l’effetto opposto, che l’ammasso indifferenziato della popolazione, ammassando il virus, avrebbe (oltre che sparso: vd sub 5) occultato e disidentificato i focolai (e i coinvolti). D’altronde neppure ha accertato (che si sappia), pur potendo (ma forse ad evitare che apparisse quanto sub 5), se gli ultimi “positivi” salissero dalle clausure.

E ciò mentre altrove ( Corea del Sud, Taiwan, Singapore, Veneto.. ), procedure serrate di identificazione isolamento dei focolai (e coinvolti) adottavano efficaci misure di contrasto.

7. Le quali di sé, peraltro, proponevano un “modello causale” (la “premessa maggiore” del ragionamento causale: ciò che permette di predire da quanto preceda quanto seguirà), da sé foggiato e catalogato, in assenza del quale l’agire è casuale.

Poichè quando nella previsione del susseguente dal precedente alcun modello inserisca l’effetto atteso, l’agire è tale, casuale. Irrazionale.

Ebbene, le misure italiane non solo ne hanno applicato foggiato pensato cercato, alcuno, ma, alla stregua dell’excursus espositivo dei loro presupposti e giustificativo delle loro ideazioni e applicazioni, come risultante nei dpcm del capo del governo e nei dl di questo, del modello causale non ne hanno supposto l’esistenza, tanto meno la possibilità ancor meno la necessità del suo impiego.

Ma a proposito

8. Recentemente, un gruppo di virologi e di epidemiologi chiamati (si è detto) a consigliare il decisore politico, è insorto contro il capo di un partito sostenitore del Governo, che aveva ipotizzato la modificazione delle misure adottate. Insorto agitando che, ciò, avrebbe cosparso di virus la popolazione.

Come ha ragionato causalmente?

Con una previsione “controfattuale”, di ciò che accadrebbe modificando le misure. L’operazione mentale per cui, assunto che esse abbiano prodotto l’effetto (di contrasto e contenimento del virus), si prevede che, se si modificassero, esso cadrebbe.

Senonché

8.1 A parte che l’effetto non c’è stato (per quanto riportato all’inizio di questo discorso, nella premessa).

E che quindi all’ operazione mentale è mancato un presupposto, ottenibile solo con altra operazione che lo simulasse (con rischio di avvitamento…).

Poiché è il modello causale che, permettendo di affermare: se c’è questo c’è quello (e viceversa), consente di affermare: se non c’e questo non c’è quello (e viceversa).

Poiché esso, insomma, sostiene il ragionamento causale positivo o negativo, reale o ipotetico:

come han potuto i virologi, sprovvisti del modello per il ragionamento causale “ fattuale” (vd sub 7), accreditare e contrapporre il loro ragionamento “ controfattuale” ?

pietro diaz

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COME E’ SMODATO IL MODULO PER AUTODICHIARAZIONE ANTIVIRUS

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 Il sottoscritto ________________________________________________________ , nato il ____ . ____ . _____a____________________________________ (______), residente in _______________________________________(______),via ________________________________________ e domiciliato in _______________________________(______), via ________________________________________, identificato a mezzo __________________________nr. _____________________________________, rilasciato da _____________________________________________ in data ____ . ____ . _____, utenza telefonica ________________________ ,

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.) DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
➢di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio previste dall’art. 1 del Decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, l’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, dall’art. 1 dell’Ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020 concernentile limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorionazionale;
➢di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al COVID-19di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo2020;
➢di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal combinato disposto dell’art. 3, comma 4, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 e dell’art. 4, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 in caso di inottemperanza delle predette misure di contenimento (art. 650 c.p. salvo che il fatto non costituisca più grave reato);
➢che lo spostamento è iniziato da….(indicare l’indirizzo da cui è iniziato lo spostamento) con destinazione…..;➢
A questo riguardo, dichiara che lo spostamento è determinato da:
– comprovate esigenze lavorative;
-assoluta urgenza (“per trasferimenti in comune diverso”, come previsto dall’art. 1, comma1,lettera b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020); -situazione di necessità (per spostamenti all’interno dello stesso comune, come previsto dall’art.1, comma 1,lett. a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e art. 1del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020);
-motivi di salute.
(LAVORO PRESSO…, STO RIENTRANDO AL MIO DOMICILIO SITO IN…..,DEVO EFFETTUARE UNA VISITA MEDICA… ALTRI MOTIVI PARTICOLARI..ETC…)
Data, ora e luogo del controllo
Firma del dichiarante

L’Operatore di Polizia

                                                                   COMMENTO


Sopra è esposto il modulo di “autodichiarazione” aggiornato al dpcm 22 marzo 2020.

Succede ai precedenti e ne varia i contenuti.

Ad opera di chi? Del Ministero dell’Interno.

Autorizzata da chi? Dal suo ministro.

Escogitata da chi? Si legge, dal Capo della Polizia, che la avrebbe diramata con “Circolare” ai prefetti della repubblica.

Ora, per cominciare:

1.Il modulo imposta una “AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000”

Ma se si va a vedere le disposizioni richiamate, si constata che, queste, hanno ad oggetto materie non riconducibili a quelle della dichiarazione del modulo. Di fatti:

SEZIONE V – NORME IN MATERIA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Art. 46 (R) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni”

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

  1. a) data e il luogo di nascita;
  2. b) residenza;
  3. c) cittadinanza;
  4. d) godimento dei diritti civili e politici;
  5. e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  6. f) stato di famiglia;
  7. g) esistenza in vita;
  8. h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
  9. i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  10. l) appartenenza a ordini professionali;
  11. m) titolo di studio, esami sostenuti;
  12. n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  13. o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  14. p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
  15. q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
  16. r) stato di disoccupazione;
  17. s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
  18. t) qualità di studente;
  19. u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  20. v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  21. z) tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  22. aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  23. bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
    bbb) di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  24. cc) qualità di vivenza a carico;
  25. dd) tutti i dati a diretta coscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  26. ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.”

Art. 47 (R) Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà

“1. L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4.Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva” “

A parte che:

Art. 2 (L) Oggetto

“1. Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l’utenza, e ai privati che vi consentano.”

E inoltre che:

(più esplicitamente) sono, i suesposti, oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificati. Oggetto dai contenuti già noti alla Amministrazione (mentre non potrebbero esserle più ignoti gli occasionali contenuti della autodichiarazione!).

Contenuti che Essa potrebbe riferire mediante sua certificazione ( ma che per economia sono autocertificati).

E che sono presidiati penalmente dalla speciale disposizione in art. 76 D.P.R. cit.:
«1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
2.L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso».

Ora se così è:

1.1 Deriva che la dichiarazione non sarebbe acquisita né emessa “ai sensi degli….”.

E poiché il modulo non riporta altri “sensi”, è (rispettosamente), affermabile che la dichiarazione prevista è giuridicamente “insensata”?

Logicamente lo è.


2. Il modulo, subito dopo l’intestazione, imposta un (auto)appello formale (se non solenne) alla coscienza del dichiarante:
“consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.) DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ”.

Ma se si va a vedere la disposizione richiamata:
“Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.
La reclusione non è inferiore a due anni…..”

si constata che, questa, ha ad oggetto materie non riconducibili a quelle della dichiarazione del modulo.
Se non forse (oggi, dopo il dpcm 22 marzo, non prima!) per alcuni “stati” o “qualità” della propria persona sub 4: vd).

2.1 Ora poiché il modulo non riporta altro presidio penale, della dichiarazione veridica, se non l’ indicato art 495, è affermabile che quella inveridica sia (quasi tutta) franca da pena?

Logicamente lo è.

2.2 Ma la questione non è tutta qui. E’ molto più estesa e grave giuspoliticamente.

Perché mostra che il ministero dell’Interno e chi per esso:

Escogitati (a piacimento) i contenuti della dichiarazione, ha preso una pena qualunque del Titolo VII (Libro II Capo IV: “Della falsità personale”) del codice e la ha collegata ad essi, se falsi.

In pratica, il Ministero ha foggiato il comando di dire il vero (su essi), ed ha allacciato una pena alla sua violazione (dandosi poi il potere di “procedere”, contro il falsario…).

In pratica, coniando una norma in ogni parte, dal precetto alla sanzione, s’è fatto legislatore!

2.3.Ora, a parte che, l’opera, si escluderebbe subito dallo Stato di Diritto per immettersi nello Stato di Polizia (il primo storicamente rimpiazzerà il secondo quando normerà il rapporto polizia-cittadino, togliendo a questa il potere -puramente militare- di farlo.

A parte ciò.

Un ministero, dell’insieme dei ministeri componenti il Governo della Repubblica, potrebbe “ciclostilare” precetti penali dopo un millennio di ullum crimen ulla poena sine previa lege?

Ereditato perfino dal primo articolo del codice fascista (fascista!):
“Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite”.

E comunque posto a fondamento dell’Ordine giuridico penale dall’art. 25 della Costituzione. Per il quale inderogabilmente la norma (fatta di un comando e di una pena) la compone ed emana inderogabilmente le legge del Parlamento (passando per il presidente della repubblica)?

Tornando al modulo

3. Segue il primo oggetto della dichiarazione

➢ di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui al combinato disposto dell’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e dell’art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 concernenti lo spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale;

ora

3.1 data la (alluvionale) polluzione normativa per dpcm del capo del governo, stipata per di più in un tratto di tempo brevissimo:

quante dichiarazioni della “gente qualunque” (quella che avesse la sventura di aggirarsi “a piedi o a cavall(i)” per la sciagurata terra italiana), su siffatto ggetto, potrebbero essere vere, non potendo non essere false (almeno in parte) le eventuali diichiarazioni degli esperti?

3.2 vale altrettanto, all’incirca, per il terzo oggetto della dichiarazione:

➢di essere a conoscenza delle sanzioni previste, dal combinato disposto dell’art. 3,comma 4, del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 e dell’art. 4, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 8 marzo 2020 in caso di inottemperanza delle predette misure di contenimento (art. 650 c.p. salvo che il fatto non costituisca più grave reato).

4. Ma vale anche per altri oggetti. Di fatti:

se la dichiarazione potrebbe essere veridica o inveridica, emissibile in termini di verità o di falsità, rispetto al secondo e al quarto suo oggetto:
➢di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al virus COVID-19 di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 8 marzo 2020;

➢che lo spostamento è iniziato da…. (indicare l’indirizzo da cui è iniziato lo spostamento) con destinazione….:

Perché oggetti fattuali, empirici, verificabili o falsificabili.

4.1 Come potrebbe esserlo rispetto agli oggetti (II, III, IV della parte giustificativa del modulo):

➢assoluta urgenza; situazioni di necessità; motivi di salute. I quali (sopratutto il primo), se fattuali, sono anche valutativi, inscindibili da un apprezzamento discrezionale, soggettivo;
sono quindi tanto inverificabili quanto infalsificabili?

5. Tant’altro potrebbe essere aggiunto. Ma basta quanto segnalato, se assunto a “Tampone”, oltre che della qualità particolare, della azione governativa, di quella generale….

pietro diaz

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La lettera della Camera penale milanese che respinge la partecipazione del Consigliere Davigo ad una imminente Cerimonia. Alcuni commenti ad essa.

“Abbiamo preso atto della delibera del Dicembre 2019 con cui il Consigliere Piercamillo Davigo è stato designato a rappresentare il Consiglio Superiore della Magistratura alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario nella sede della Corte d’Appello di Milano.

La Camera Penale di Milano “Giandomenico Pisapia” ritiene doveroso rappresentare l’inopportunità istituzionale di tale designazione considerate le posizioni ideologiche pubblicamente manifestate dal Consigliere Davigo, tra le quali, solo esemplificativamente, le ultime riportate nella intervista pubblicata su II fatto Quotidiano del 9.1.2020.

Si tratta di esternazioni che negano i fondamenti costituzionali del giusto processo, della presunzione di innocenza e del ruolo dell’Avvocato nel processo penale, che viene marchiato come soggetto sodale con gli interessi più negativi e lucrativi nell’innestare meccanismi difensivi pretestuosi e dilatori.Tali dichiarazioni pubbliche da parte di un magistrato sarebbero di per sé molto gravi, ma diventano inaccettabili se pronunciate, come nel caso del Consigliere Davigo, da un magistrato che riveste l’alta funzione istituzionale di Consigliere del CSM.

Tanto che esse sono già state da altri sottoposte all’attenzione dell’organo titolare dell’esercizio dell’azione per eventuali profili di responsabilità disciplinare.Per queste ragioni, la Camera Penale di Milano esprime la sua contrarietà in ordine alla partecipazione del Consigliere Davigo, quale magistrato designato dal Consiglio Superiore della Magistratura, alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario nella sede di Corte d’Appello di Milano, auspicando una rivalutazione della designazione a suo tempo effettuata”.


ANEDDOTO A MARGINE DELLO SCRIVENTE

“Interpellato da Floris (nel terzultimo Di Martedi) su cosa pensasse di Craxi, costui (oltre che consigliere del csm, presidente in Cassazione penale) ha risposto:

è stato condannato.

Cioè, di un uomo (comunque) frutto del primo (nel tempo) partito politico d’Italia (unita) che abbia avuto a scopo la liberazione dell’uomo dall’uomo e che per oltre un secolo pugnò eroicamente per raggiungerlo.

 Cioè di un uomo (comunque) prodotto di tanta storia, egli coglie e riferisce (non più che) una scheggia della sua (immensa) vita personale.

E in essa lo annichilisce.

Uno siffatto, non può che scaturire da tutt’opposta storia, di oppressione dell’uomo dall’uomo, financo milanese come la sua esistenza professionale, quella della Colonna Infame.”


L’ANEDDOTO  E ‘ STATO VARIAMENTE COMMENTATO:
DA CHI LO  HA DEFINITO “CRAXIANO” A CHI GLI HA OPPOSTO L’ELENCO PUNTIGLIOSO DELLE CONDANNE INFERTE. 

A QUESTO SI E’ COSI’ RISPOSTO

“E quindi?

Ho evocato Craxi per lodarlo?

O per segnalare che un magistrato della repubblica, alla vigilia della solenne commemorazione del suddetto ad Hammamet, alla presentazione
dell’omonimo film sul finale della sua vita, invitato ad interloquire pubblicamente dall’alto della sua posizione istituzionale, culturale, sociopolitica, non ha avuto altra parola che quella del casellario giudiziario?

Altra parola che avesse e diffondesse intelligenza della complessità.

Che di episodi di vita, quali il reato, non ne facesse tutta la vita. Che della condanna d’essi non ne facesse condanna della vita. A vita.

Per questo lo ho evocato.

Per segnalare con un solo esempio l’irrealismo l’irrazionalismo il nichilismo, di quella parola.

E la sua totale inadeguatezza alla posizione sociale dell’ autore.

Avrei potuto fare altre esemplificazioni. Trasferire quegli stati della mente, del magistrato, sul terreno proprio del diritto, generale e particolare, penale.
Per mostrare quanto essi vivano e vincano in ogni sua interlocuzione pubblica. Nell’ultima:
“in italia conviene più ammazzare il coniuge che divorziarne”.

“Aforisma” eversivo dell’ordinamento giuridico e morale. Ma che appositamente reca l’auspicio che l’istituzione (cui egli appartiene) possa “legalmente” ammazzare chi ammazzi (dato che questi, oggi, avrebbe l’ergastolo, superabile solo dalla pena di morte).

Avrei potuto farlo meticolosamente, aforisma per aforisma, per mostrarne la totale alienità al diritto ed alla sua civiltà.

Ma la sobrietà è doverosa. “

Pietro Diaz

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ORA SI’ CHE SALVINI DOVREBBE PORTARE FISSI ROSARIO E MADONNINA…. A MENO CHE….


1.Si sono domandati:

i senatori leghisti che davano (alla magistratura) autorizzazione e procedere contro Salvini (per il delitto di sequestro di 131 persone a bordo della nave Gregoretti interdetta per alcuni giorni all’approdo in porto italiano)

i senatori che non partecipavano alla decisione affinché l’autorizzazione non fosse data

i difensori dell’accusato

Se l’art 135 bis del Regolamento del Senato, al comma 8 volesse che:
“… Se la Giunta abbia proposto la concessione dell’autorizzazione e non siano state formulate proposte intese a negarla, l’Assemblea non procede a votazioni intendendosi senz’altro approvate le conclusioni della Giunta. In caso diverso sono poste in votazione le proposte di diniego dell’autorizzazione, che si intendono respinte qualora non conseguano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea)”?

Cioè che, concessa l’autorizzazione dalla Giunta, essa si intende approvata dal Senato (in specie) senza votazioni?
Eccetto che siano formulate proposte intese a negarla:
accadimento (tuttavia) futuro e incerto, se non anche improbabile: le avanzerebbero i giallorossi? I leghisti che hanno autorizzato? E comunque, almeno venti senatori ( comma 7) ?
Proposte che (peraltro) si intendono respinte, ove non abbiano conseguito il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell’’Assemblea?

Insomma

Si sono domandati, i suddetti, se col loro comportamento ( salvo, ripetesi, accadimento futuro e incerto inibitorio) avrebbero autorizzato la magistratura alla prosecuzione del processo a carico di Salvini, ancor prima della deliberazione del Senato?

TUTTAVIA LA CONCESSIONE, A QUEL MODO E IN QUEL TEMPO, DELLA AUTORIZZAZIONE, POTREBBE ESSERE NULLA

Di fatti

2. Essa è stata assunta quattro giorni dopo il 17 di gennaio.
Giorno della scadenza del termine dato alla Giunta, dall’art 135 bis terzo comma, per la “presenta(zione del) la relazione scritta per l’Assemblea”.

Questa la sequenza prevista:

“1. Il Presidente del Senato invia alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, entro il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento, gli atti trasmessi dall’autorità giudiziaria ai fini dell’autorizzazione a procedere per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione.
2. La Giunta invita l’interessato a fornire i chiarimenti che egli reputi opportuni o che la Giunta stessa ritenga utili, consentendogli altresì di prendere visione degli atti del procedimento, di produrre documenti e di presentare memorie.
3. La Giunta presenta la relazione scritta per l’Assemblea entro trenta giorni dalla data in cui ha ricevuto gli atti. E’ ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.”

Termine perentorio, quindi, il suddetto, tanto che il suo “inutile” decorso è previsto quale condizione di un preciso effetto giuridico, ben descritto dal sesto comma dell’art in esame:

“6. Presentata la relazione o decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma 3, l’Assemblea si riunisce non oltre sessanta giorni dalla data in cui sono pervenuti gli atti al Presidente del Senato. Qualora manchi la predetta relazione, il Presidente del Senato nomina tra i componenti della Giunta un relatore autorizzandolo a riferire oralmente.”

2.1 Cioè, decorso il termine senza che la Giunta abbia presentato la relazione, l’Assemblea (il Senato) va a deliberazione. La quale, se non disponesse la restituzione degli atti alla autorità giudiziaria ritenendo che ad esso “non spetti deliberare sulla richiesta di autorizzazione a procedere” (ai sensi del comma quarto della diposizione in esame), si esprimerebbe positivamente o negativamente sulla richiesta della magistratura.

2.2 Di fatti, decorso il termine senza la relazione della Giunta, non sarebbero (ovviamente) formulabili dai (venti) senatori proposte che la suppongono; né emissibili, dal Senato, deliberazioni (espresse o tacite) che le riguardassero.

Quindi

3. Perentorio il termine, potrebbe pretendersi che perisse (di nullità giuridica) tutta l’attività (amministrativa; o “paragiurisdizionale” come taluno ha detto, infondatamente – per ragioni qui non esponibili) compiuta nonostante il suo decorso.

pietro diaz

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OBAMA, QUATTRO AVVOCATI, E LA “GIUSTIFICAZIONE” DELL’ATTENTATO OMICIDA A BIN LADEN

OBAMA, QUATTRO AVVOCATI, E LA “GIUSTIFICAZIONE” DELL’ATTENTATO OMICIDA A BIN LADEN

L’attentato (ha riferito il New York Times) fu studiato dai militari in ogni particolare nella rispettiva  strategia, mentre  la sua abilitazione  giuridica fu affidata a quattro avvocati. Che affrontarono  il  problema per temi.   

1.La Sovranità del Pakistan

Cioè della  nazione ove Bin Laden si nascondeva, ad Abbottabad,  che  la incursione dei militari avrebbe violato se il Paese,   non in guerra con US, non ne fosse preavvisato o non la avesse permessa.

Tanto più che, gli US, gli avrebbero potuto chiedere  che lo catturasse.

Ma,  da un lato,  il preavviso avrebbe potuto far fallire l’operazione. Da altro,  ad Obama non interessava la cattura, ma assai più…, e senza impacci giudiziari!

Fu quindi ritenuto  che, la regola,  fosse aggirabile con l’eccezione.

Raffigurando che bin Laden costituisse pericolo per il Pakistan  e  per gli US. Che il primo non avesse “possibilità” o “volontà” di eliminarlo. Ciò avrebbe autorizzato l’incursione.
Sebbene il principio non fosse condiviso da varii Stati, e l’eccezione alla regola potesse  offendere il Pakistan, in buoni rapporti diplomatici con gli US (fu comunque vanitosamente  rilevato che, il mancato preavviso al Pakistan avrebbe permesso, nel caso  di fallimento dell’operazione, il ritiro degli operatori “alla chetichella”, senza pubblicità negativa)

2.Il Congresso US.

L’operazione imponeva al governo il preavviso ad esso.

Si concepì che, “data la sua eccezionalità”, si potesse dargli avviso postumo. Purtuttavia, di intesa col governo, il direttore della CIA ne dette  preavviso ad  alcuni membri anziani, che  non lo divulgarono.
Così che il resto dei Congressisti  ne seppe dall’annuncio alla nazione (dell’esito dell’operazione) dato da  Obama. Ne seppe allo stesso modo il  procuratore generale degli Stati Uniti (il  nostro “ministro della Giustizia”).

3.Il destino di bin Laden

Sarebbe stato legittimo indirizzare direttamente  l’operazione alla soppressione  di bin Laden?
No.
Ma se essa  fosse stata ufficialmente  indirizzata alla sua cattura, poiché non sarebbe mancata resistenza armata, ciò avrebbe legittimato la reazione omicida.
In  base ad una  legge speciale emanata a suo tempo dal Congresso di  US per combattere organizzatori ed autori, con al Qaida,  dell’eccidio newyorkese del 11 settembre 2001.

E se bin Laden avesse dichiarato di arrendersi, poiché non lo avrebbe fatto senza minaccioso contorno di armati,  la reazione omicida che ne avesse  paventato il pericolo del contrattacco sarebbe stata legittima ( va tuttavia segnalato che, a quanto risulta,  bin Laden non si arrese né resistette!).

E se in estrema ipotesi, scartata programmaticamente (vd sopra),  bin Laden fosse stato catturato, sarebbe stato  tradotto su una nave militare per l’interrogatorio, e poi ..,… L’ipotesi   rimase inconclusa!

4.La sepoltura di bin Laden

Il luogo della sepoltura sarebbe potuto divenire meta di pellegrinaggi e minare la pubblica sicurezza.
La Convenzione di Ginevra prevede che i nemici uccisi in battaglia siano sepolti “se possibile” secondo i riti della loro religione e con lapidi che ne indichino il nome.

Ciò non parve “possibile” (per quanto detto),  perché inopportuno. e si reputò che non avrebbe trasgredito  (sfacciatamente)  la regola (perché del tutto altra) la sepoltura in mare.
Se, prima e alternativamente, l’Arabia Saudita Paese d’origine di bin Laden non ne avesse accettato il corpo ( il governo saudita lo rifiutò). 

DUNQUE COME SI VEDE

5.  I “garbugli” furono tutti abilmente “azzeccati”, ma la giustificazione dell’operazione non riuscì a non essere sostanzialmente pretestuosa.

A causa del fatto che lo scopo,  della interpretazione delle regole,  fu anteposto ad essa.

Ed è noto, al meno ai giuristi di civil law (europei continentali occidentali ),  che ciò la fa giuridicamente fallire.

6. E così:

“nella notte del 2 maggio 2011, 24 militari statunitensi appartenenti ai Navy SEAL entrarono nel complesso di Abbottabad in Pakistan”, e soppressero Osama bin Laden, sotto la attenta (tele)visione  di Barack Obama,  Joe Biden,  Hillary Clinton, altri  funzionari  del governo e dell’esercito di US.


P.S . E Trump con Soleimani, soppresso “per ordine del Presidente”  Us in Paese terzo (l’Iraq)  come bin Laden (in Pakistan)? 

Egli ha adottato altro percorso giustificativo: 

 «Il generale Soleimani stava preparando nuovi attacchi — ha detto parlando dalla Florida —. Il suo regno di terrore è finito».

Tutt’altro cammino giuridico,  che tuttavia qui non può esaminarsi.  

pietro diaz

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Suleimani “servo dello Stato” di Allah, e la denominazione di Trump e di Salvini

Quando, nell’anno 1979, il “ministro del sacro” (il religioso sciita) Ruhollah Khomeyni depone lo scià di Persia e istituisce la “Repubblica islamica dell’Iran”, al potere spirituale abbina subito quello materiale.

Ovviamente dotandosi di uno strumento militare (per la mole delle resistenze all’evento che in Persia tenta invano di farsi largo).

Lo strumento e’ denominato “Guardiani della Rivoluzione” (“rivoluzione” all’inverso, si intende, quando il potere laico, o civile, sia rovesciato dal potere religioso, come in specie), alias “Guardie Rivoluzionarie” alias “Pasdaran” .

Questo corpo militare, estraneo all’esercito regolare, costituira’ la milizia personale del sommo sacerdote la “Guida Suprema” , appositamente addetta alla protezione diffusione espansione del suo potere spirituale e materiale, contro ogni minaccia od offesa interne o estere, verso la fondazione della teocrazia (sciita), il dominio assolutista sulla terra di (sedicente) origine divina.

La milizia mettera’ le mani, all’occorrenza massivamente sanguinarie, nei sostrati e gli strati economici della repubblica.

Con tale ingordigia esproappropriativa che, tatticamente, dovra’ secernere una milizia semisegreta, detta Quds (in arabo, e senza ironia: Gerusalemme o Città Santa), destinata a insinuarsi nelle operazioni difensive e offensive piu’ losche, lerce, ineffabili per tasso di gangsterismo nazionale extranazionale sovrannazionale.

Milizia del tutto impune, ovviamente, perche’ rinviante istituzionalmente alla sfera politica della teocrazia, (in seguito) capeggiata dalla Guida suprema l’ayatollah Khamenei.

Ebbene

Dall’anno 1998, questa milizia particolare insieme a quella dei Guardiani, che in nome di Allah e dell’Ayatollah ha represso, spandendo morte e distruzione, (solo nella attualita’) la rivolta dei siriani al regime di Al Assad, la rivolta degli iracheni al regime di Abdul Mahdi (sciita), la rivolta degli iraniani stessi al regime Khameney-Rohani.
Che ha perpetrato ogni altro genere di empieta’ dentro e fuori la “Repubblica”.

Questa milizia ha (avuto fino all’altro ieri) a capo:

“il generale Qassem Suleimani”.

Si, colui che nelle sacre rappresentazioni della Guida Suprema soprastante (ridicolmente addobbata di paramenti liturgici), le si accosta venerante postulante seannullante, a capo scoperto e rosariante (tiene l’oggetto con la mano sinistra sul cuore, mentre la destra, a terra, sostiene lui strisciante…).

Trump e Salvini lo hanno appellato ” terrorista internazionale”.

Dando comunque un contributo alla soluzione della questione, politica oltre che semantica, se un capo o sottocapo di Stato la cui attivita’ corrisponda ai generi sopra visti, sia siffattamente appellabile.
E quindi visibile e giudicabile.

D’altronde, certo è che se, per art 270 sexies (cod. pen. italiano):

” sono considerate …i terroris(tiche) le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali economiche e sociali di un Paese…nonché le altre condotte definite definite terroristiche da convenzioni o altre norme di diritto internazionale..”:

non e’ facile dargli torto, linguisticamente…

Quanto alla sopprimibilita’ del suddetto…
e’ altra questione, anche giuridica…

pietro diaz

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NICOLETTA DOSIO E L’(IN)ESTINZIONE DEL (SUO) REATO


1.Militante NO TAV, docente “di latino e greco”, nell’anno 2012, sulla autostrada Torino Bardonecchia, con altri, apre le barriere del casello per favorire il transito veicolare senza pedaggio.

Processata per reati di “violenza privata” e di “interruzione di pubblico servizio” è condannata alla pena di un anno di reclusione, senza la (pur possibile giuridicamente) sua “sospensione condizionale” (la sospensione della esecuzione della pena per un certo tempo, decorso il quale senza altro reato del condannato, essa sarà ineseguibile).

Divenuta irrevocabile la condanna alla pena suddetta, posta in esecuzione, secondo legge che ne prevede la convertibilità, a richiesta del condannato, in una “misura alternativa” (“l’affidamento in prova al servizio sociale” o altra), la professoressa (forse perché, docente “di latino e greco”, fra le più toste e tostanti, le più sacrificanti e sacrifiziali per le popolazioni studentesche, ma per ciò grande…), la rifiuta simbolisticamente.

Sempre per legge, quando ciò accada (o la richiesta non sia presentata), la pena va in esecuzione in carcere.

Ciò che e’ avvenuto fra gli scorsi Natale e Capodanno. Non casualmente, tuttavia, sibbene affinchè mai si appanni l’opposto simbolismo dello sfregio istituzionale alla persona, oltre all’incarcerazione (il procuratore generale del distretto si è affrettato a sopire: “tutto regolare”. Anche la mancata sospensione della pena?).

Ma comunque, a parte la perversione semantica della operazione in sé, che cosa mostra l’accaduto?

2.La “sospensione condizionale della pena” “estingue il reato” (al modo sopra visto: art 167 cod. pen.).

Essa è applicabile quando la pena detentiva inflitta (anche da ragguaglio ad essa della pena pecuniaria) non superi una quantità data (e ricorrano altri fattori).

Ebbene, da una ventina d’anni, sostenuta principalmente dalla magistratura, è in corso una furiosa Campagna contro i fattori della estinzione del reato (esistenti, si noti, ad opera di una legislazione anagraficamente mussoliniana, sprezzantemente detta “fascista”), condotta da belligeranti “interforze” (al grido di battaglia: carcere!!), verso la istituzione (il contrario della estinzione, oltre che dell’abrogazione) di nuovi reati o (al meno) verso un tracimante incremento sanzionatorio di quelli esistenti.

Contro la “sospensione condizionale”, particolarmente, sono stati elevati i minimi (edittali) delle pene (insieme ai massimi), cosicchè, quale che fosse il gioco delle circostanze attenuanti, non siano raggiungibili quelli che (in concreto) la permettano.

In aggiunta, è stata avviata la revisione di una pluriennale prassi di sospensione condizionale della pena, tanto radicatasi da indurre legislativamente, oltre che l’aumento della quantità di pena sospendibile, una seconda sospendibilità – per altra condanna per altro reato- (entro la quantità di pena or detta).

Ne è tristo esempio la condanna impartita a Nicoletta Dosio, professoressa “di latino e greco”, dicevasi (intangibile già per tale funzione, fuor di celia …, eppure) umiliata, nella sua munificenza sociale, da chi ha ritenuto di motivare lo spasmo sanzionatorio appellandola (si dice) “sovversiva”.

Senza neppure avvedersi di sovvertire, con cio’, non solo il suddetto fattore di estinzione dei reati ascritti -oggi peraltro, comparativamente bagatellari-, ma anche la completa irrelazione di essi al delitto in art 270 cod. pen. l’unico che avrebbe linguisticamente permesso di non sovvertire il discorso giuridico (immancabile come tale) del magistrato che ha avesse parlato di sovversivi e sovversioni:
il delitto di “associazione sovversiva”, previsto tra quelli contro la Personalità dello Stato e punito con pena da cinque a dieci anni di reclusione !

Nulla a che vedere con i reati ascritti a N. Dosio.

3. Ma il colpo di inizio della Campagna contro gli istituti di estinzione del reato (plurimillenari, storicamente sorti perché l’Istituzione punitiva non si vergognasse troppo del male “legalmente” inflitto ai sottoposti, né troppo li eccitasse alla “illegale” -ma giusta- rivolta), si è avuto con la modifica dell’art. 79 della Costituzione sulla deliberazione della Amnistia.

Il più nobile fattore di estinzione del reato per oblio (istituzionale) della sua illiceità (vera o supposta) e della sua punibilità; per amnesia sistematica , “amnistia”, d’esse.

D’altronde e in fondo, queste, le più (eclatantemente) raffiguranti la soggezione materiale e immateriale, totale, dell’uomo all’uomo; l’arresto più brutale del progresso verso la liberazione dell’uomo dall’uomo.

Con la nuova disposizione, l’ amnistia è deliberata dalla maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale: praticamente irraggiungibile (oggi, poi, ove quella maggioranza è strutturalmente inversa).

Una disposizione beffarda.

4. La campagna, poi, ha allargato il suo fronte ai fattori di “estinzione della pena”, gli Indulti, le Grazie.

Ma battendo il fronte preferito, è poi esitata nella abolizione della estinzione del reato per prescrizione.

La quale, più dell’amnistia, che assegna alla punibilità del reato un tempo di vita discrezionale (che l’istituzione politicamente individua), assegna ad essa un tempo di vita “naturale”, “ordinario “ – distribuito per tipi qualiquantivi di reati e di pene- , precostituito alle loro nascite e costitutivo delle loro morti.

Il tempo “naturale” della illiceità e della sua punibilità, che come ogni tempo storico (delle persone delle cose dei fatti degli atti della natura stessa), non nasce se non possa morire, dovendo dare spazio a successioni.

Ebbene, questo istituto plurimillenario [Demostene, 350 circa A.C.: “si accorderanno cinque anni per sollecitare la punizione di un’ingiuria (ndr. dove, ovviamente, per “ingiuria” – injuria- si intende la violazione anche del divieto maggiore o massimo); al di là di questo tempo vi sarà prescrizione, e l’accusato sarà autorizzato ad opporre tal termine, onde non possa essere più citato” (Orat. pro Phorm.); “sarà permesso di opporsi alla giurisdizione di un tribunale incompetente per mezzo di un termine di prescrizione (Orat. In Pantoen)” : in GRASSI C., Trattato della prescrizione penale, Catania, 1910, p. 10 (citato da A. Franceschi. 2008)”], nel corso della sua storia – ove ha insistentemente sancito la mortalità dei fatti che ha seguito, e ha imposto la attualità della coscienza sociopolitica di essi- si è inopinatamente imbattuto in un potere governativo parlamentare giudiziario (unificato!), che ne ha stabilito l’immortalità!!

4.1. La beffa sta nel fatto che, quel potere, il più incarceratorio dalla Unità d’Italia, si è votato a Rousseau J.J.! Colui che (nell’anno 1762) diffuse, in “DU CONTRAT SOCIAL, OU PRINCIPES DU DROIT POLITIQUE. LIVRE PREMIER. CHAPITRE PREMIER. Sujet de ce premier Livre.

Lʼhomme est né libre, & partout il est dans les fers”:

L’uomo è nato libero, e dappertutto lo si trova in catene…!!

Proprio lui è stato adottato quale “piattaforma”, dai Politicanti della Galera, i “Cinquestelle”!

Comico incomparabilmente più di Grillo, no?

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DELL’UTRI FINISCE LA SUA PENA, PER “REATO DI CONCORSO ESTERNO IN ASSOCIAZIONE MAFIOSA”, INFLITTAGLI SENZA CHE LA LEGGE LO PREVEDESSE….

Seconda e ultima parte


FATTO


4. Chi ritenga  che il processo legislativo,  dagli sbocchi sopra visti  , sia stato opera dei rappresentanti del popolo in Parlamento, ignorerebbe  il suo complesso  tecnicismo  e la sua estraneità alle conoscenze loro (sebbene,  allora, ben  più estese  di quelle d’oggi).

Il tecnicismo,  d’altronde,  corrispose ad un disegno punitivo e più latamente eliminativo, alle istanze della magistratura inquirente,  (particolarmente) “antimafia”, ed anche  giudicante. Basti notare, in proposito,  che un  magistrato  della sentenza (del  “maxiprocesso”)  che  attivava il “teorema Buscetta” fu prima nel  pubblico ministero   e dopo poco vi tornò,    divenendo  “procuratore nazionale antimafia” ( indi, per volontà di  un “segretario di partito”,   senatore e presidente del senato.   In questa veste,  il primo giorno d’aula,  depose  un ddl “anticorruzione”, a ricordo della veste precedente…).

Il tecnicismo, peraltro,  corrispose  solo a quelle istanze, non ad altre (eventualmente)  opposte, sebbene,  messo in legge che fosse stato da effettivi rappresentanti  del popolo ( ovviamente,  anche del popolo “delinquente”: artt. 1, 2, 3 Cost. ex aliis),  mai le avrebbe  trascurate.
Perché sorrette dalla Costituzione (quella del “diritto penale del fatto” e non “del soggetto”, della pena per “il fatto” e non  per il “modo di essere del soggetto”: artt. 25, 27, etc.). E sorrette, comunque,  dall’indole dialettica di ogni determinazione penale,  mai plausibilmente  incolpatoria se non anche discolpatoria.   
 

4.1 E’ per ciò palese che,   se quel processo legislativo ha preso avvio ed è  stato  gestito esclusivamente dalla magistratura, questa si era munita della  capacità di instare con successo, da autentico Potere (anziché Ordine: art. 104.1 cost. ), in Parlamento.

Ma, conseguita la capacità politica (abnorme, perché scardinativa della costituzionale  separazione dei poteri…) di foggiare a  piacimento la legge “parlamentare”, si sarebbe trattenuta  dal legiferare direttamente,  sentenziando?

4.2 Da tempo praticava “interpretazioni estensive” della “lettera della legge”,  sebbene ad essa dovesse rigorosamente attenersi ( artt. 12 “Preleggi”, 1 cod. pen.,  25.2  Cost.). O la parafrasava o  la interpolava. O ne deviava o sviava  logica funzione e scopo.  O, di  più, ne sconnetteva  la scienza relativa, sebbene puntualmente enucleata dai principii “in generale” del Codice (Libro Primo) o dei Codici correlati (civile,  amministrativo…), o della Costituzione (ricorrendo a c.d.  “interpretazioni costituzionalmente orientate”, ma da visioni  del tutto proprie…).    .

Ma (forse) non era prevedibile che, per quanto “creativamente” sentenziasse caso per caso, sarebbe pervenuta ad aggiungere ad un intera categoria di reati, gli  “associativi”, ed ai relativi autori,  la categoria del concorso e dei concorrenti “esterni” ad essi. 
E ciò sebbene,  quelli,  fossero casi di “responsabilità collettiva” e di “responsabilità per lo stile di vita”,  manifestamente deroganti  ai principii di “responsabilità personale” e “per il fatto”. E fossero, quindi,   casi “eccezionali” ex artt. 2 cod pen, 12 Preleggi”,  inestendibili ad altri  non espressamente previsti dalla legge.

LA MANOVRA “INTERPRETATIVA”

Premessa

5. Quali  e quanti possano essere gli autori  dei reati lo dice la previsione legale:
Della rapina   può essere autore  chiunque e da solo.

Del peculato può essere autore  (non chiunque ma) l’agente pubblico e da solo.

Dell’ ”associazione per delinquere”  può essere autore chiunque ma non da solo – almeno tre- (per tale caratteristica è detta “reato necessariamente plurisoggettivo” ).  

Dell’ammutinamento  può essere autore ( non chiunque ma) l’agente pubblico e non da solo –almeno quattro- (vd sopra in  parentesi). 

5.1 Ciò nelle previsioni legali,  degli autori  dei reati ( e di questi).

5.2 Ma non è escluso  che essi, nell’avverarsi  dei reati,   possano essere   più,  anche  misti (agenti pubblici e  “comuni”, nel peculato ad esempio). Cioè che altri possano  aggiungersi all’autore (o agli  autori) della previsione legale.  

Tuttavia:

-possono esserlo se eseguano  il  reato (ciascuno a suo modo: riempiendo la borsa, mentre l’altro minaccia con la pistola, nella rapina. Conducendo l’agente pubblico in giro turistico  con l’aereo statale nel peculato. Dirigendo l’associazione o partecipando a questa  nella associazione per delinquere. O dirigendo l’ammutinamento o partecipando ad esso).
-se lo eseguono  la loro attività è interna ad esso; 
-interna perfino linguisticamente, tanto  da trarre verbi e nomi  (rapinare,  rapinatore,  peculare,  peculatore…) dal nome del reato (rapina, peculato).

Ora

 Il  “concorrente esterno” agirebbe all’interno del  reato?

Agendo all’esterno, eseguirebbe  il reato?

Non eseguendo il reato  la sua attività potrebbe trarre denominazione da quella del reato?

5.3 Le risposte sono  (ovviamente) negative. 

E purtuttavia, per paradosso anzi per ossimoro????, sono quelle che  danno, esplicitamente o implicitamente,   le sentenze  applicative del “reato di concorso esterno in associazione….”!. 

 Di fatti:

esterno=non interno; non interno=non esecutivo; non esecutivo non (de)nominativo dell’attività (al proposito,  il “concorrente esterno” mai è denominato associato. Anche perché, se lo fosse, sarebbe necessario aggiungere:  di che specie? perché queste, insieme alle pene, sono differenti).

5.3 Basta ciò per capire quanto le figure del “concorso esterno”,  del “concorrente esterno”, già dalla interna contraddizione terminologica abbiano scombinato la materia, il  diritto  e la scienza che la impregnano, la logica inerente. 

Scombinamento, d’altronde, platealmente  implicante:

– che “il fatto” del concorrente esterno è del tutto estraneo “al fatto” del reato;

– che nessuna  legge lo prevede;

– che la sua incolpazione è attuata  senza che la  legge la preveda;

è attuata  contro   la legge (della “legalità” della incolpazione penale: at 1 cod pen, artt 25 cost), che lo  vieta.


IL VEICOLO  MANOVRANTE: L’ART.  110 cod pen.


6. Ma quale mezzo specifico ha sostenuto  la manovra? 

Stava  (e sta)  nel codice una norma generale (art 110 cod.pen.) che si occupava della possibilità che, all’autore della previsione del reato se ne aggiungessero altri, detti “concorrenti”.
E che si preoccupava di avvertire che, a questi,  pur se avessero solo (co)eseguito il reato (vd sopra… gli esempi), sarebbe stata applicata la pena degli altri.

Ebbene questa norma, del modo della punizione dei concorrenti nel reato,  (inopinatamente) è stata impiegata quale   norma anche del reato associativo.

Non percependo tuttavia, o travisando o rimuovendo, che:

– essa si riferiva  ai  concorrenti in  reati previsti ad autore unico (rapina,  peculato…),  non plurimo e associativo (ammutinamento, associazione per delinquere);  

-essa implicava che   concorresse solo chi eseguisse il reato,  compiendo   attività interna ad esso;

– ovunque  fosse condotta, fosse pure ai reati associativi, avrebbe riprodotto quest’ultima implicazione ( e le altre sopra dette, sub 5.2);

-d’altro canto,  i reati associativi sono in sé stessi aperti alla pluralizzazione degli autori della previsione legale, perchè costitutivamente “associativi”, dove cioè la pluralizzazione degli autori corrisponde al fatto del reato. E lo esaurisce;  

lQuindi:

 non percependo o travisando o rimuovendo, dicevasi,   la totale oppositività della norma  alla raffigurazione del “concorso esterno”, del “concorrente esterno”, al reato associativo. Per internità, al reato, della attività del concorrente, ripetesi,   pregnante al punto di rappresentare,  l’art 110, anziché norma costitutiva, delle reità,  norma esclusivamente punitiva d’esse.

EFFETTI SOCIOPOLITICI DELLA MANOVRA “INTERPRETATIVA”.

7. In venticinque anni di vita giudiziaria, il “concorso esterno in associazione di tipo mafioso” ha raddoppiato le quantità degli aggregati sociali (detti “associazioni”)  imprigionati ed espropriati di ogni avere civile.
Avvocatura e scienza penale hanno ripetutamente denunciato la eclatante violazione del multisecolare  principio della legalità (riconducibilità a legge) della attività punitiva istituzionale. Legalità quale invalicabile limite,  democratico se  di origine parlamentare,  di essa.
E quale fondamento della separazione costituzionale dei poteri (senza la quale si ritornerebbe  a prima delle rivoluzioni borghesi, della relativizzazione degli assolutismi).

Le denunce non possono non essere giunte in Parlamento. Che con una semplice disposizione  legislativa, di  “interpretazione autentica” del rapporto fra le norme degli agli artt. 110, 416 bis cod pen, avrebbe potuto apprezzarle. 

Invano. 

Ebbene anche ciò  dimostra,  irrefragabilmente,  come e quanto,  potere giudiziario e potere legislativo (in posizione  leonina il primo), sia siano oramai-involutivamente- (ri)uniti.

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OGGI 10 DICEMBRE RICORRE LA GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI UMANI

Le Nazioni Unite la indissero il 4 dicembre 1950, assegnandola al 10 dicembre 1948, il giorno della proclamazione della “Dichiarazione universale dei diritti umani”, di poco successivo al conflitto bellico internazionale più ferale e catastrofale d’ogni tempo.

Ebbene settantunanni dopo, quei diritti, in un modo o in un altro, in un grado o in un altro, per una ragione o per un’altra, per uno scopo o per un altro, per legge o senza legge o contro legge, in pace e in guerra, dovunque e comunque, sono concussi o annientati.

Impunemente.

Perché gli esseri umani sono tuttora ben lungi dal coalizzarsi ed organizzarsi per combattere e abbattere concussori e annientatori d’ogni risma.

Per conseguire la reintegrazione ed il rispetto, assoluti, dei propri diritti.

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DELL’UTRI FINISCE LA SUA PENA, INFLITTA PER “REATO DI CONCORSO ESTERNO IN ASSOCIAZIONE MAFIOSA”, SENZA CHE LA LEGGE LO PREVEDESSE

(Prima parte di due)

ANTEFATTO

NEI PRESSI DEL 1982, DELLA LEGGE ROGNONI LA TORRE….

1.La mafia spara e uccide, ed anche per la omertà del contesto ove vive, raramente se ne scopre l’autore.

D’altronde, la evoluzione sociopolitica del Paese è stata bruscamente interrotta dal“l’affare” Moro.

Altrettanto quella sociogiuridica (penale), dalle leggi eccezionali del “periodo cossighiano”, invero esordiente già da quell’affare.

Senonchè la mafia uccide anche tra poliziotti e magistrati. I cui morti non sono reputati anonimi, come gli altri, perché morti tra “servitori dello Stato”.

E se è (istituzionalmente) accettato che non abbiano esito le indagini sull’omicidio di chiunque, inizia a non esserlo, per nulla, che non lo abbiano sull’omicidio dei predetti.

QUALE IL RIMEDIO?

1.1 Se è ardua, per quanto detto, l’incolpazione del mafioso che uccida, non lo sarebbe quella del mafioso come tale.

Giacchè egli vive in aggregati sociali etnicamente connotati, caratterizzati, folclorizzati, per ciò visibili e captabili.

Quindi sarebbe facile incolpare lui attraverso quelli.

Ovviamente con leggi apposite, che, ad esempio, incriminassero gli aggregati quali “associazioni”.

Ed alle quali, se non si volesse indebolire “la risposta dello Stato”, assegnare pene da omicidio (detentive, in media, per un venticinquennio circa).

D’altronde quando la individuazione del singolo associato non fosse agevole, potrebbe essere aiutata da “testimoni o collaboratori” di giustizia, che adeguatamente remunerati “legalmente” (altrimenti sarebbero “subornati, in violazione di preciso divieto), potrebbero essere officiati, e tenuti in serbo all’occorrenza.

Peraltro, un abbozzo del loro ufficio era stato messo in scena nel “periodo cossighiano”, e l’esperimento si era rivelato proficuo.

DOPO LA LEGGE ROGNONI LA TORRE

2.Fu così, dunque, che, nel 1982, i due maggiori partiti politici (benchè “opposti”: DC, PCI) si allearono in Parlamento per comporre e avviare la legge ”antimafia” Rognoni-La Torre. Che introdotto nel codice il delitto di “associazione di tipo mafioso” (art 416 bis), in effetti cominciò presto a rimediare alle inefficienze indagative dell’omicidio ( o di altro grave reato) del singolo mafioso. D’altronde infliggendo, a questo come tale, pene da omicidio (come si diceva).

2.1 Non fu avvertito, allora (ed ancor meno oggi), il problema della restrizione della (libertà di) esistenza sociale di aggregati pur etnicamente forti, pregnanti e pur individualmente (variamente) delinquenti. Sebbene essa fosse garantita dalla Costituzione (art 18).

Né tanto meno fu avvertito il problema se, quel rimedio, in realtà, fosse antico come Iddio, e assai malvisto (e deplorato) dalla storia del diritto penale (di Pace e di Guerra).

Perchè era il rimedio cui erano ricorse le punizioni collettive, frustrate, quelle individuali, dalla impossibilità (o difficoltà) di “ scoprire il colpevole”.

Rimedio operante anche nella sottoforma (“moderatrice”) della “decimazione” (la punizione di uno su dieci di un gruppo di cento o di mille…).

Rimedii andanti, insieme, sotto il nome di “Responsabilità (intesa come responsabilizzazione) collettiva”, oggi fermamente osteggiati da varie Carte nazionali internazionali sovrannazionali, e con particolare veemenza dalla Costituzione italiana all’art. 27.1, per il quale la “responsabilità penale è personale” .

Tuttavia

2.2 A seguito della “innovazione” strategica suddetta, intere popolazioni “di tipo mafioso” o equivalente (camorristico… ‘ndranghetistico…), poterono essere imprigionate, anche a corrispettivo (surrettizio) di omicidii o di altre delinquenze individuali.

L’apparato di segregazione etnica di quei “tipi” si inorgoglì al punto che, con leggi successive (degradanti efficientisticamente la mafiosità probatoriamente certa alla possibile e perfino alla sospettabile), divennero aggredibili ”i patrimoni”, le “imprese”, le “aziende” . Escludibili, i membri degli aggregati, dalla economia privata e pubblica. O, se inclusi, brutalmente annientabili da confische di ogni avere.

2.2.1 Indi, l’apparato allungò i suoi tentacoli oltre l’isola di Sicilia, nel Meridione campanocalabropugliese prevalentemente, imprigionando interdicendo espropriando, disintegrando il tessuto sociopoliticoeconomico, devastando il compendio umano.

Il disastro, oggi, è nelle statistiche della povertà assoluta e relativa, della disoccupazione, del degrado morale, dell’analfabetismo di andata e di ritorno, della espansione della attività illegale a fine di sopravvivenza.

Dell’immiserimento e dell’immeschinimento d’ogni ordine, fra i più acuti del Globo.

L’IMPENNATA OPPRESSIVA REPRESSIVA DISTRUTTIVA

3. Ai primi anni ‘novanta, gli omicidii (parsi allora) di mafia, teatralmente compiuti in rapida successione, di due magistrati -che col “teorema Buscetta” da loro escogitato poi sperimentato con successo in Corte di Assise (centinaio di ergastoli e centinaia d’anni di pene detentive), per cui il delitto nel “mandamento” mafioso “non poteva non essere” delitto del suo Capo, perché questo “non poteva non sapere” e perché nessuno avrebbe osato commetterlo senza il suo pur tacito assenso…- inasprì quella prima “risposta dello Stato” (a base di “responsabilità collettiva”), sebbene fuori misura (anche storicamente).

Furono istituiti modi di imprigionamento annientativi di ogni facoltà della persona eccetto quella di vegetare (“41 bis”). Istituiti centri nazionali di inquisizione capillare e diretta in ogni parte del territorio, a comando unipersonale (il procuratore nazionale antimafia: ideato da un Ministro “socialista” della Giustizia, e da lui destinato ad uno dei due magistrati sopra ricordati). Furono generalmente incrementate le pene per i delitti (così, inoltre, portandone i tempi di prescrizione anche a mezzo secolo!), e le magistrature le attestarono sui livelli più alti, quando possibile sugli ergastoli.

E, a oltranza, da Cassazione penale, fu preparato l’avvento del “reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso”.

pietro diaz

Segue

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“ELISA, MI VUOI SPOSARE…”?

Poichè la proposta di matrimonio,   rivolta da taluno sedente in aula ad una tale  sedente  in tribuna (della Camera dei deputati),    non è “esercizio delle  funzioni” per  le quali egli  è lì, essa non godrebbe di immunità penale (ex art 68 della Costituzione); ove fosse reato.

 Perché  non è   “opinione espressa o voto dato”  (appunto) nell’esercizio delle funzioni (pur se l’extravagante proponente  avesse creduto il contrario…).

Essa  non è che teatrale profferta di chi  si è immaginato qualcuno dacchè è  lì (forse uscendo da inconsistenza sociale), rassicurato dalla pletora di (accostumati?)  privilegi che lo ricopre.

E poichè, impudicamente  inscenata  nella più elevata sede della sovranità del popolo, la vilipende (“tenere a vile”, avvilire, insultare, disonorare,   infamare,  offendere…), oltre che deturpamento dell’estetica istituzionale,  costituisce reato.

Precisamente il reato di vilipendio di “Assemblea legislativa”,  in art 290 cp (un delitto “contro la Personalità interna dello Stato”, se mai le enfasi verbali  del codice aiutassero a misurare la portata del fatto…).

Un delitto punito con la pena della reclusione fino a tre anni.

Tuttavia,  ed  invero,  punito così fino a febbraio  2006, allorchè la  pena detentiva  fu degradata a pena pecuniaria.

Ma da quali forze politiche?

Da quelle  coalizzanti Finiani e Bossiani  nel (mentore e promotore e integratore) crogiuolo dei berlusconiani, indefessi assedianti,  i primi, delle istituzioni politiche Resistenziali,  della  Assemblea suddetta, ad esempio.

Forze  miranti a continuare a farlo impunemente (o quasi), in futuro, e ad essere impuni per quanto fatto in passato (la legge penale abrogatrice o mitigatrice è retroattiva):
o debilitando  le pene (come in questo caso), o complicando il reato (con ciò che lo accidentasse: ad esempio il reato di Attentato contro  la Costituzione dello Stato ex art. 283 c.p., complicato, anch’esso a febbraio 2006,  da “atti violenti”  prima non richiesti).

Insomma con manovre di nomoplastica (manipolazione delle  norme) che ingagliardissero  delinquenze politiche future, e immiserissero quelle passate.

Ebbene (ed infatti)

Quale forza politica ha mallevato il corteggiatore fuori sede, l’astruso   pretendente di aula  parlamentare?

La Lega di Bossi,  e successori… appunto

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ARCELOR MITTAL E LO STATO (DI INCURIA) DELLA POLITICA ITALIANA


1. Chi dubitasse che lo “scudo penale” sia appartenuto fin dall’origine al contratto Arcelor Mittal –ex Ilva e anzitutto chi (del ceto politico giallorosso) lo negasse, potrebbe utilmente leggere quanto riferisce l’Atto di Citazione della prima avverso la seconda, avanzato per avere dal giudice “accertamento e dichiarazione della efficacia del diritto di recesso dal contratto “ o “accertamento e dichiarazione di avvenuta risoluzione del contratto “ per varie cause o altro.

“7. Le vicende relative alla Protezione Legale
7.1 Le circostanze che hanno condotto all’adozione della Protezione Legale
a. Nel 2012, considerando i gravi problemi ambientali esistenti (anche di rilevanza penale), il Giudice per le Indagini Preliminari di Taranto ha disposto il sequestro dell’area a caldo nello stabilimento Ilva di Taranto.
b. Consapevoli dei dirompenti effetti occupazionali e sociali che la conseguente interruzione dell’attività produttiva avrebbe comportato, le competenti istituzioni si sono adoperate per consentirne la prosecuzione nonostante i sequestri e, al contempo, assicurare l’adozione delle misure necessarie a ripristinare la conformità con la normativa ambientale.
c. Nel 2013, la gestione dello stabilimento è stata sottratta al management in carica e affidata a un commissario speciale di nomina governativa.
d. L’andamento economico del Gruppo Ilva si è progressivamente deteriorato sino all’avvio della procedura di amministrazione straordinaria che, fra l’altro, era finalizzata a cedere gli stabilimenti al miglior offerente, al quale sarebbero stati richiesti anche investimenti volti ad adeguarli a tutte le applicabili normative ambientali e di sicurezza (come avvenuto grazie al Contratto).
e. A tal fine, è stata introdotta la Protezione Legale di cui si discute nel presente giudizio. In particolare, l’art. 2, comma 6, del D. L. n. 1/2015 aveva previsto un “periodo di tutela” durante il quale i Commissari e poi l’aggiudicatario della procedura competitiva avrebbero potuto eseguire il Piano Ambientale senza incorrere in responsabilità penali conseguenti ai problemi ereditati dalle precedenti gestioni (che lo stesso Piano Ambientale era specificamente finalizzato a rimediare). In altri termini, la Protezione Legale costituiva una necessaria tutela per contemperare diversi diritti e interessi di rilevanza costituzionale: fra cui, da un lato, la protezione dell’ambiente, della salute e della sicurezza; dall’altro, le esigenze produttive e i connessi livelli occupazionali.
f. Del resto, nel corso della gestione commissariale, i manager di Ilva sono stati sottoposti a procedimenti penali in relazione a situazioni preesistenti, che non sono sfociati in rinvii a giudizio proprio per effetto della Protezione Legale.
g. Come si chiarirà meglio anche nel successivo paragrafo III. quindi, AM InvestCo ha accettato di partecipare all’Operazione e di stipulare il Contratto proprio nel presupposto e per l’esistenza della Protezione Legale.”

2. E chi dubitasse che lo “scudo penale” sia stato, con atto legislativo esterno e contrario ad esso, espunto dal contratto Arcelor Mittal –ex Ilva e anzitutto chi (del ceto politico giallorosso) lo negasse, potrebbe utilmente leggere quanto riferisce l’Atto di Citazione al paragrafo 7.2:

“7.2 Le vicende modificative della Protezione Legale e la Legge Abrogativa
a. A partire dal 30 aprile 2019, la Protezione Legale ha subito diversi interventi normativi contrastanti che la hanno modificata, espunta, reintrodotta e, da ultimo, definitamente eliminata con la Legge Abrogativa dal 3 novembre 2019.
b. Più specificamente, l’art. 46, comma 1, del D. L. n. 34/2019 aveva già introdotto alcune modifiche all’art. 2, comma 6, del D. L. n. 1/2015 e previsto l’eliminazione della Protezione Legale dal 7 settembre 201916.
c. Il 6 giugno 2019, AM InvestCo ha comunicato alle Concedenti che tale modifica normativa avrebbe avuto effetti dirompenti sul Contratto e che, quindi, avrebbe esperito tutti i rimedi e le azioni disponibili (All. 7). In data 11 giugno 2019, AM InvestCo ha inviato un’analoga comunicazione anche al Ministro dello Sviluppo Economico (All. 8).
d. Da quando hanno appreso che la Protezione Legale avrebbe potuto essere rimossa, numerosi responsabili operativi dello stabilimento di Taranto si sono rifiutati di lavorarvi per> non rischiare di incorrere in responsabilità penale (All. 9).
e. Il 3 settembre 2019, il Governo italiano ha adottato l’art. 14 del D. L. n. 101/2019, ripristinando parzialmente la Protezione Legale.
f. Tuttavia, all’esito di accesi dibattiti istituzionali che si sono susseguiti nei mesi successivi e a cui è stata data ampia eco mediatica (All. 10), la Legge Abrogativa ha soppresso il citato art. 14 del D. L. n. 101/2019 e, così, completamente eliminato la Protezione Legale.
g. Con comunicazione del 4 novembre 2019, quindi, AM InvestCo ha esercitato il diritto di recesso dal Contratto in base al relativo art. 27.5 e, in subordine, il diritto di risolverlo (allegato 2).”.

3. E chi dubitasse della lesione del contratto dagli effetti di quella eliminazione, o chi (del ceto politico giallorosso), arzigogolasse della pretestuosità della incidenza lesiva di quegli effetti sul contratto, potrebbe utilmente leggere quanto riferisce l’Atto di Citazione suddetto, in altro paragrafo di altra sua parte:

” 1. Gli effetti derivanti dall’eliminazione della Protezione Legale:
1.1 Il recesso ex art. 27.5 del Contratto
a. In base all’art. 27.5 del Contratto, appositamente introdotto con la modifica del 14 settembre 2018, “l’Affittuario […], ha il diritto di receder[vi] […] qualora un provvedimento legislativo” comporti:
– “l’annullamento in parte qua” del DPCM che ha approvato il Piano Ambientale in maniera “tale da rendere impossibile l’esercizio dello stabilimento di Taranto”; oppure
– “modifiche al Piano Ambientale […] che rendano non più realizzabile, sotto il profilo tecnico e/o economico, il Piano Industriale” (allegato 1).
b. L’eliminazione della Protezione Legale integra certamente una modifica al Piano Ambientale che rende “non più realizzabile” il Piano Industriale oltre che “impossibile l’esercizio dello stabilimento di Taranto”.
c. Come notato, infatti, l’eliminazione della Protezione Legale impedisce persino di attuare il Piano Ambientale secondo le relative scadenze.
Dato che il Piano Ambientale costitutiva il presupposto del Piano Industriale (a cui era indissolubilmente legato), l’abrogazione della Protezione Legale:
– impedisce di svolgere l’attività produttiva nello stabilimento di Taranto;
– ne compromette irrimediabilmente, quindi, la gestione.
d. Tra l’altro, è divenuto impossibile gestire lo stabilimento di Taranto in conformità al Piano Ambientale e in esecuzione del Piano Industriale perché le attrici sono esposte a intollerabili rischi di responsabilità penali conseguenti ai problemi causati dalla precedente gestione (che avrebbero dovuto essere risolti proprio mediante l’attuazione dello stesso, concordato, Piano Ambientale).
e. Per queste ragioni, come comunicato nella lettera in data 4 novembre 2019, le attrici hanno avviato le necessarie operazioni finalizzate all’ordinata e graduale sospensione delle attività produttive negli impianti dello stabilimento di Taranto, iniziando dall’area a caldo, anche considerando che numerosi responsabili operativi si rifiutano di lavorarvi per non rischiare di incorrere in responsabilità penale (allegati 2 e 9).
f. Le autorevoli dichiarazioni di esponenti del potere legislativo ed esecutivo confermano che la Legge Abrogativa ha lo scopo o almeno l’effetto di interrompere l’attività produttiva nello stabilimento di Taranto (All. 28). Anche l’Ordine del Giorno G14.500, approvato dalle Commissioni Riunite del Senato il 21 ottobre 2019, mette in diretta relazione l’eliminazione della Protezione Legale con la richiesta al Governo italiano di garantire l’adozione di modalità produttive orientate alla decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto (All. 29). Ciò conferma che la scelta legislativa di eliminare la Protezione Legale è stata assunta nella piena consapevolezza della conseguente, necessaria ed inevitabile chiusura dell’area a caldo nonché “riconversione e riqualificazione industriale” dello stabilimento.
g. Insomma, è evidente che sia stata compiuta, per via legislativa, una consapevole scelta volta al superamento del Piano Ambientale e del Piano Industriale, che erano alla base dell’investimento effettuato dalle attrici e del Contratto, concretizzando pienamente i presupposti del diritto di recesso previsto dal richiamato art. 27.5.”
“1.3 Lo scioglimento del Contratto per il venir meno di un suo presupposto essenziale (presupposizione)
a. La Protezione Legale ha costituito, sin dall’inizio, un presupposto imprescindibile dell’Operazione: cioè, dalla partecipazione di AM InvestCo alla procedura competitiva fino alla conclusione ed esecuzione del Contratto
b. Ciò è confermato, fra l’altro, dalle molteplici e concordanti circostanze di seguito descritte nonché dalle recenti dichiarazioni dell’ex Ministro dello sviluppo economico (On. Carlo Calenda), che, in tale veste, ha diretto la negoziazione del Contratto e che definisce la Protezione Legale come “una delle condizioni” (All. 30).
c. Fin dall’offerta definitiva presentata il 6 marzo 2017, AM InvestCo ha chiesto che fosse eliminata l’apparente incongruenza tra il termine di vigenza della Protezione Legale e la durata del Piano Ambientale23: ha chiesto, cioè, di confermare che la Protezione Legale sarebbe rimasta in vigore fino al termine previsto per l’integrale esecuzione del Piano Ambientale (23agosto 2023; All. 31).
d. I Commissari quindi si sono contrattualmente impegnati a chiedere al Ministero dello Sviluppo Economico di ottenere un parere dall’Avvocatura dello Stato per confermare che tali termini coincidessero; ossia, per confermare che AM InvestCo avrebbe potuto contare sulla Protezione Legale durante l’esecuzione del Contratto, fino al completamento del Piano Ambientale (Nota 23: In base all’ultimo paragrafo dell’art. 2, comma 6, del D. L. n. 1/2015, la Protezione Legale si sarebbe applicata per “un periodo […] non superiore ai diciotto mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del” DPCM che ha approvato il Piano Ambientale. Invece, il termine per l’ultimo adempimento previsto dal Piano Ambientale era fissato al 23 agosto 2023. Nota 24: Prima del closing, in due occasioni, l’Avvocatura dello Stato ha effettivamente confermato che la durata della Protezione Legale si sarebbe estesa fino al completamento del Piano Ambientale (All.ti 32 e 33)).
e. Insomma, come indicato fin dall’offerta definitiva e chiarito anche nell’art. 25.9 del Contratto, la Protezione Legale ne costituiva un presupposto essenziale in mancanza del quale AM InvestCo non avrebbe partecipato all’Operazione e instaurato il rapporto contrattuale avente ad oggetto l’attività produttiva dello stabilimento di Taranto.
f. Del resto, il sinallagma e l’intero contenuto del Contratto poggiano sul presupposto che AM InvestCo avrebbe potuto continuare a gestire i Rami d’Azienda nella stessa situazione giuridica (con la Protezione Legale) di cui avevano beneficiato i Commissari nel periodo di loro gestione.
g. Infatti, il Contratto prevede che il Piano Ambientale (e, dunque, il risanamento degli impianti) avrebbero dovuto essere eseguiti durante il periodo dell’affitto e contestualmente all’esercizio dell’attività produttiva. Ciò presuppone necessariamente la Protezione Legale, di cui hanno usufruito i Commissari durante la loro gestione e che era proprio finalizzata a consentire che l’esercizio degli impianti, parallelamente all’esecuzione del Piano Ambientale26, sarebbe rimasto inalterato dopo il subentro dell’affittuario nella gestione.
Cfr. l’art. 25.9 del Contratto: “Le Concedenti si impegnano a formulare, nei 15 (quindici) Giorni Lavorativi successivi alla sottoscrizione del presente Contratto, una richiesta al Ministero dello Sviluppo Economico affinché il medesimo Ministero richieda all’Avvocatura dello Stato un parere in merito alla corretta interpretazione della modifica all’articolo 2, comma 6, del decreto legge 5 gennaio 2016, n. 1, introdotta dal decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito in legge 27 febbraio 2017, n. 19 in ordine alla estensione temporale delle esenzioni ivi previste” (allegato 1).
La prima, in data 18 settembre 2017, quando l’Avvocatura dello Stato ha reso il parere richiesto in base all’art. 25.9 del Contratto; la seconda, il 21 agosto 2018, in risposta a uno specifico quesito che il Ministero dello Sviluppo Economico aveva formulato sul punto, nel contesto del procedimento di autotutela per l’eventuale annullamento del decreto di aggiudicazione (poi conclusosi con la conferma di quest’ultimo in data 7 settembre>2018).
h. Pertanto, in subordine rispetto alle domande precedenti, si chiede all’Ecc.mo Tribunale di accertare e dichiarare che il Contratto si è sciolto perché è venuto meno un suo presupposto essenziale.”

3.1 Dunque l’eliminazione, a contratto in corso, della Protezione Legale lo ha certo (gravemente) leso, fino a permettere azione di recesso e azione di risoluzione. Della Protezione è’ utile richiamare qui le formulazioni susseguitesi, esposte in Note dello stesso Atto di Citazione:
“(15) Nella formulazione in vigore all’epoca della procedura competitiva, l’art. 2, comma 6, del D. L. n. 1/2015 prevedeva che le condotte tenute in esecuzione del Piano Ambientale dai Commissari, dall’affittuario (e acquirente) dello stabilimento di Taranto e dalle persone delegate da questi ultimi non potessero “dare luogo a responsabilità penale o amministrativa” in materia ambientale, di salute e incolumità pubblica e sicurezza sul lavoro. Più specificamente, la norma prevedeva che la “osservanza delle disposizioni contenute nel Piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, nei termini previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo, equivale all’adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, previsti dall’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all’attuazione dell’A.I.A. e delle altre norme a tutela dell’ambiente, della salute e dell’incolumità pubblica. Le condotte poste in essere in attuazione del Piano di cui al periodo precedente non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell’affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell’incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro. Per quanto attiene all’affittuario o acquirente e ai soggetti funzionalmente da questi delegati, la disciplina di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle condotte poste in essere fino alla scadenza del 30 giugno 2017 prevista dal terzo periodo del comma 5 ovvero per un periodo ulteriore non superiore ai diciotto mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria secondo quanto ivi stabilito a norma del comma 5”.”
“(16) l’art. 46, comma 1, del D. L. n. 34/2019 aveva già introdotto alcune modifiche all’art. 2, comma 6, del D. L. n. 1/2015 e previsto l’eliminazione della Protezione Legale dal 7 settembre 201916.
La norma così disponeva: “L’osservanza delle disposizioni contenute nel Piano Ambientale di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, come modificato e integrato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017, equivale all’adozione ed efficace attuazione dei modelli d organizzazione e gestione, previsti dall’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all’attuazione dell’A.I.A. Le condotte poste in essere in attuazione del Piano Ambientale di cui al periodo precedente, nel rispetto dei termini e delle modalità ivi stabiliti, non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell’affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale. La disciplina di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019”.
Da ultimo, come sopra visto, la Protezione Legale è stata definitivamente eliminata con la Legge Abrogativa del 3 novembre 2019, che ha soppresso il citato (sopra in espositiva) art. 14 del D. L. n. 101/2019

ORBENE

4. Avrebbe potuto, la Protezione Legale , perseguire una differente strategia giuridica, che aprisse ad una prospettiva penalistica, a parte quella contrattuale, adeguatamente attrezzata?

Cioè, si sarebbe potuto porre al riparo Arcelor Mittal (e chiunque altro nelle sua situazione) da accuse penali per la posizione in cui fosse o per quanto facesse nell’esercizio della azienda?

IN TEMA DI REATO PERMANENTE (per cui, “chi ci metta il dito ci lascia il braccio…”)

5. Insistevano o incombevano, in ex Ilva, offese (giuridiche) in materia ambientale, di tutela della salute e dell’incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro, venienti da lontano, assumenti forme di reato e permanenti nel tempo.

Cioè sussistevano “reati permanenti”. quelli che, oltre ad un’azione esecutiva (faccio una discarica non autorizzata) hanno la protrazione di essa nel tempo, una azione (anche eventualmente negativa: per “omissione”) continuativa della precedente.

E come, in essi, è offensiva (dei beni suddetti) la prima, allo stesso modo è offensiva la seconda.

5.1 Il reato, inoltre, è definito permanente non solo perché, come si diceva, l’azione esecutiva non è istantanea o momentanea e dura nel tempo, ma anche per segnalare che, se l’azione che la protrae cessasse, cesserebbe il reato.

Cioè per segnalare che è reato permanente quello la cui offesa, anziché irreversibile (come nell’omicidio nello stupro nella la rapina nel furto) è reversibile.

E lo è grazie ad una azione uguale e contraria alla precedente (realizzo una discarica indi la rimuovo). Dove l’offesa cessa con la azione che la sostiene, cessa per azione inversa a quella che la sostiene, e cessando, i beni offesi sono ( e purchè siano) reintegrati, tornano come erano prima dell’azione esecutiva.

5.2 D’altro canto, nel reato permanente, tanto chi esegua l’azione quanto chi la protragga (se non si identificassero) ne è responsabile. Allo stesso modo lo è chi intervenga durante l’esecuzione o durante la protrazione.

Ebbene

6. Questa era la posizione di Arcelor Mittal all’avvento alla gestione degli impianti. Essa si situava in una congerie di reati non in fase di esecuzione ma di protrazione di essa.

E poiché, per l’istintivo detto (in paragrafo) per il quale chi metta un dito nella seconda fase (al pari di chi lo metta nella prima fase), ci lascia il braccio, si escogitò impulsivamente di contrattare e legiferare la Protezione Legale per chi, assumendosi l’onere (retribuito) della gestione delle aziende, se ne accollasse il risanamento (d’altronde inattuabile senza esercizio aziendale).

7. Disinvolti assertori della insussistenza o della irrilevanza contrattuale dello “scudo penale”, oltre che della pretestuosità della decisione di recesso e di risoluzione di Arcelor Mittal, hanno sostenuto che la sua abolizione per volontà del governo gialloverde (lo ha fatto da Gruber –a “Otto e Mezzo”- anche Carofiglio, lo “scrittore” già pubblico ministero), , era giuridicamente doverosa, perche’ le leggi sarebbero “generali ed astratte”, non già particolari e concrete.

Evidentemente trascurando, costoro, che le fonti giuridiche conoscono leggi non solo “temporanee” (lo è, d’altronde, quella di cui si parla, scadente, nella edizione originaria, nell’anno 2023, quindi a settembre 2019: vd sopra in espositiva …), ma anche leggi “eccezionali”, tutte di origine casistica (particolare e concreta). E conoscono inoltre (ahinoi!) la decretazione governativa dei “casi straordinari di necessità e di urgenza” (art 77.2 cost.), perfino testualmente originante da casi.

7.1 Altrettanto disinvolti congetturatori del diritto hanno concepito:

Il Gip a Taranto, che la Protezione Legale sarebbe una “scriminante speciale”. Con ciò ovviamente implicando che sia commesso reato e che il commettente non sia punibile. Ma che Arcelor Mittal commetta reato è discutibile (vd. dopo)

Il Cinquestelle Lezzi, che, la Protezione Legale, sarebbe una “scriminante comune”, quella in art 51 cp, dell’adempimento del dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità.

Ma a parte l’obiezione appena fatta, poiché la scriminante preesiste al 2015, anno di esordio della Protezione Legale, perché questa sarebbe stata prevista?

Oltre al rilievo che non si vede adempimento di (quel) dovere in chi contratti la gestione di una azienda e ne assuma gli obblighi relativi, perché adempirebbe questi, contrattuali, non doveri derivanti da norma giuridica od ordine della autorità.

7.2 Mentre ad alcuno è venuto in mente, nemmeno al tempo della concertazione della Protezione Legale (vd sub 3.1), che in base a quanto sopra premesso sul reato permanente, essa (Protezione) avrebbe potuto avere differenti cadenze organizzative. Che avrebbero portato alla superfluità della sua legiferazione, quando si fosse rilevato intepretativamente , riprendendo l’esempio della discarica, che, se è reato agire per la sua protrazione, non è reato i controagire, se si agisca all’inverso, rimuovendo la discarica a risanando il contesto…. .

Esattamente il tipo di azione descritto nel Piano Ambientale come legittima e doverosa, un piano di reazione alla permanente offesa (dei beni suddetti), in vista della sua riduzione ed elisione.

Il tipo di azione non concorrente alla protrazione del reato, di azione che “non commette il reato”.

8. Dove, in conclusione, il Piano Ambientale, eventualmente, avrebbe potuto assumere la funzione di chiarificazione della previsione contrattuale delle attività e delle attese della parti, la funzione di concerto d’esse, senza escludere, ove opportuna, la partecipazione consultiva della Avvocatura dello Stato, se non direttamente quella, sempre consultiva, della Procura della repubblica competente.

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CAPRISTO PROCURATORE A TARANTO, ARCELOR MITTAL, “ ILVA”…


Nel corso delle indagini per l’incendio del celebre teatro Petruzzelli in Bari, la sorte di un accusato sta nel verbo di un testimone.
Che tuttavia è morente.
Lo interroga un magistrato, che non riesce ad avere risposta ne’ orale ne’ scritta.

1.Oralità o scrittura e lingua (alfabetica) italiana, della risposta, sono forme intuitivamente immancabili della “dichiarazione” del testimone.
Esse comunque si traggono dalla procedura, per la quale. gli atti del processo hanno lingua italiana (art 109).
E per la quale (argomentativamente), ove il teste sia sordo la domanda gli e’ rivolta per scritto e la risposta e’ data oralmente . Ove il teste sia muto, la domanda gli e’ rivolta oralmente e la risposta e’ data per scritto (art 119).

1.1 Perciò, la dichiarazione del testimone espressa in altre forme e’ proceduralmente inefficiente.

1.2 Peraltro, sempre secondo la procedura, ove il testimone (quello del caso è morente) sia incapace (fisiopsichicamente) di emettere una dichiarazione, e’ vietato avviarne l’audizione (art 196).

MA IN DISPREGIO DI CIO’

2. Quel magistrato ne avvia l’audizione, e constatata l’inacquisibilità di una dichiarazione orale o scritta in lingua alfabetica, anziché desistere, si intrattiene col testimone, ed affermando di avere percepito, mentre incidentalmente nomina l’accusato, un’assenziente “occhiata” del moribondo, la mette a verbale ….

2.1 Poi aggrava il dispregio, giacchè, se egli solo avrebbe percepito l’”occhiata” ed egli solo ne sarebbe stato testimone, egli indossa la doppia veste di procuratore-testimone, contro il (drastico) divieto di cui all’ art. 197 cpp..

E DOPO CIO’

3. Con un’accusa siffatta e siccomposta, porterà a giudizio l’accusato, e, da un giudice verosimilmente consono, ne otterrà condanna. Va comunque aggiunto che, il malcapitato, sarà assolto in appello!

IL NOME DI QUEL MAGISTRATO?

Capristo.

4. Il quale nondimeno, per quanto se ne sa, potrebbe essere omonimo del procuratore a Taranto che ( a come riferiscono le prime cronache), su Arcelor Mittal, ha concepito (oltre altro):

che nell’uso dei “mezzi produzione” industriali (forni, materie prime) la società avrebbe compiuto ( o sarebbe per compiere, con l’annunciato spegnimento dei forni) “distruzione” di essi. La condotta vietata dall’art 499 del codice penale, con la quale il suo artefice politico, B.Mussolini, si propose di tenere a bada, niente di meno, i sabotaggi (ostili al regime) propriamente clastici, devastatori, demolitori!

Neppure immaginabili in specie.

Anche perché “distruzione” ha nozione penale specifica, non ravvisabile in condotte prossime (di menomazione deterioramento trasformazione mutamento di destinazione, semplice danneggiamento etc).

E per ciò invariabilmente contiene sabotaggio.

QUINDI

5. Per quanto visto, è verosimile che Arcelor Mitta speri vivamente che il Capristo che la persegue, sia solo omonimo di quello del “caso Petruzzelli”.

5.1 E che l’addebito di “distruzione” rivoltole non sia preavviso simbolico della sorte che la attende.

Ma anche “Ilva”, a ben vedere socioeconomicamente, è verosimile che speri altrettanto ….

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GOLDEN POWER (potere speciale) A CONTE? MA SALVINI DIVERGE. Semiologia di una fattura per 15000 euro.., del 14 di maggio 2018.

1.Athena Global Opportunities, un fondo di investimento gestito da R. Mincione, finanziato, egli ha riferito, dalla Segreteria di Stato Vaticana (con 200 milioni di dollari), tramite il fondo FIBER 4.0, che controlla, mira alla governance di Retelit SPA, una società italiana di telecomunicazioni ( uno dei principali operatori italiani di servizi digitali e infrastrutture, che dall’anno 2000 è quotata alla Borsa di Milano, e la cui fibra ottica si sviluppa per oltre 12.500 chilometri, e si estende oltre i confini nazionali).

Ma alla assemblea dei soci del 27 aprile 2018, la maggioranza azionaria di Retelit, costituita dalla (tedesca) Shareholder Vale Management e da Libyan Post Telecommunications information TechnologCompany, conferma la precedente governance ed il suo management.

2. A quanto pare, Fiber interessa della questione, subito, il Governo (allora ancora “Gentiloni”) per l’eventuale esercizio del Golden Power ( il potere di intervento governativo su vicende di società con “attivi” aventi importanza strategica, in specie nel settore delle Comunicazioni). Sempre a quanto pare, senza dare seguito.

Frattanto.

3. Dopo l’esito elettorale del 4 marzo, fervono trattative per la formazione del Governo fra M5S e Lega, che intendono affidare il ruolo di “primo ministro” ad “un terzo”, subito identificato nel prof avv Giuseppe Conte. Certamente identificato in lui , perché “portato” dal M5S A. Bonafede, che ne è stato collaboratore presso la cattedra fiorentina di diritto privato (collaborazione durante la quale, costui, ha conseguito il dottorato di ricerca – in altra Universita- e superato il concorso di avvocato…).

3.1 La formazione del governo ha il suo tempo, che finirà il 31 maggio 2018.

Ma già il 14 di maggio i capi dei due partiti possono diffondere che essa è a buon punto..

Il 17 di maggio riferiscono al Presidente della Repubblica che al “contratto di Governo” mancano i ritocchi.

Il 22 di maggio gli “propongono” Conte quale Presidente del Consiglio dei ministri.

IL 23 di maggio costui ha, dal PdR, l’incarico, e in pubblico discorso, dice (fra l’altro) “ Il contratto su cui si fonda questa esperienza di governo, a cui anche io ho dato il mio contributo…” (cioè attesta la propria partecipazione all’intera trattativa).

Il 24 di maggio egli intensifica le consultazioni.

Il 27 di maggio la procedura si intoppa (perché il PdR non vuol saperne di Savona ministro economico. E M5S e altri, di rimando, gli minacceranno impeachement…);

Dopo altro incarico, di formazione del Governo, a Cottarelli che non riesce, è reincaricato Conte, che il 31 di maggio riesce, e, con i ministri, giurerà, il 1 di giugno.

3.2 Dunque Conte, nel corso dell’intero procedimento, è il formatore del Governo ed il suo (probabile) presidente.

4. Appena sette giorni dopo il giuramento, il Governo, posta all’ordine del giorno la questione Retelit, emetterà un decreto (vd dopo), che Retelit, dal suo canto, impugnerà.

5. Ma da talune inchieste giornalistiche (La Repubblica già quel Maggio, poi L’Espresso, poi Financial Times), spunta che il giorno 14 di maggio 2018 (quello surriferito, allorchè i capi dei due partiti annunciarono d’essere prossimi al “contratto di governo”), l’avvocato G Conte ha indirizzato una fattura professionale a Fiber 4.0 , per un valore “a saldo” di euro 15000 (oltre spese generali….), dicente:

«Saldo dei compensi per la redazione del parere sulla valutazione dell’assunzione, da parte di Libyan Post Telecommunications information Technology Company, del controllo su Retelit Spa all’esito dell’assemblea del 27 aprile 2018 e sulla eventuale violazione degli obblighi stabiliti in materia di golden power».

5.1 Mentre il parere ha asserito che il voto degli azionisti «poteva essere annullato se Retelit fosse stata collocata sotto le regole del golden power, che permettono al governo italiano di stoppare (sic) il controllo straniero di compagnie considerati (sic) strategiche a livello nazionale».

Orbene:

5.2 il parere fu usato col Governo Gentiloni, allora munito del golden power?

No ?

Quindi perché fu chiesto?

E perché fu emesso?

E, dato lo schema dell’esercizio del potere suddetto (L. n. 56 2012, L. n. 172 2017) , per cui la società comunica quanto faccia al Governo, che ha un termine per fare a sua volta. Schema che, quindi, ha per parti (formali) esclusivamente gli anzidetti:

perché Fiber, estranea ad esso, ha chiesto un parere inutilizzabile (e inutilizzato), per di più’ , dal contenuto ovvio, giacchè ripetitivo del dato legislativo (la collocazione di un agire della società in area economicamente strategica, apre all’intervento del Governo…)?

E perché Conte ha accettato di emetterlo?

Forse, Fiber, ha inteso raggiungere il (probabilmente) venturo capo del Governo (non quello allora in carica!) che, e affinché, deliberasse su Retelit?

Forse Conte per ciò si è fatto trovare?

Per una intesa (strettamente congetturando, ovviamente) che portasse ad assecondare le mire grandimprenditoriali del Vaticano?

D’altronde, Conte dirà (vd dopo) che neppure conobbe Mincione, e questi dirà altrettanto, di Conte.

Quindi, chi li ha fatti incontrare, per una prestazione inutilizzata?

5.2.1 Gli interrogativi, per di più, li accredita ed acuisce il fatto che “il parere” sia stato saldato il 14 maggio, quando la formazione del Governo fu detta probabile, e otto giorni prima che Conte fosse presidente incaricato e diciassette giorni prima che fosse presidente del Consiglio dei Ministri.

Cioe’, che fosse pubblico ufficiale, che chiedendo e ottenendo quanto in fattura, avrebbe potuto disciogliere un rapporto professionale in “intelligenza” a rischio di reita’ (anche per Mincione…), oggi rinomata.

Tanto più che, il rischio, pare essere stato da lui colto, se, per scongiurarlo, richiamerà (vd dopo) esattamente l’antecedenza del rapporto all’ incarico governativo.

6. Il sette di giugno Conte è in Canada. Non è in Roma- Palazzo Chigi, dove il Consiglio dei ministri esercita il “potere speciale” sulla faccenda Retelit. E’ altrove, in latino “alibi” (“nec hic nec ibi sed alibi..”: “nè qui né lì ma altrove…”), parola che consona a quanto pocanzi ipotizzato.

Di fatti egli accampa:

6.1 “Nei primi giorni del maggio 2018 (appunto! ndr) l’allora avvocato Conte ha ricevuto dalla società Fiber 4.0 l’incarico di scrivere un parere pro veritate circa il possibile esercizio, da parte del governo, dei poteri di golden power nei confronti della società Retelit. In quel momento, ovviamente (sic) , nessuno poteva immaginare (sic) che, poche settimane dopo, un governo presieduto dallo stesso Conte sarebbe stato chiamato a pronunciarsi proprio sulla specifica questione oggetto del parere” (sic).

Aggiunge che, egli, non ha partecipato al Cdm del 7 giugno 2018, “astenendosi formalmente e sostanzialmente da qualunque valutazione (ma non aveva emesso un parere in tema? ndr) . ” Si fa presente che in quell’occasione il presidente Conte era impegnato in Canada per il G7. Pertanto non esiste (sic) nessun conflitto di interesse, rischio questo (sic: il conflitto è un rischio? ndr ) che peraltro era già stato paventato all’epoca da alcuni quotidiani” .

Ma se Conte era altrove, cioè’ assente dal CdM, come avrebbe potuto “astenersi” (ciò che implica presenza)?!

E comunque, se si fosse astenuto, non lo avrebbe fatto proprio perché in (potenziale o attuale) conflitto di interessi ( che la astensione ha quale causa tipica)?!

Prosegue il suddetto ( si noti, parla di sé in terza persona…):

“Conte ha reso solo un parere legale e non era a conoscenza e non era tenuto a conoscere il fatto che alcuni investitori facessero riferimento ad un fondo di investimento sostenuto dal Vaticano e oggi al centro di un’indagine” .

Quindi, nella sua condizione di probabile presidente del nuovo Cdm, avrebbe dato un parere “pro veritate”, riguardante quel CdM, ad uno sconosciuto?!

«Confido che questi chiarimenti forniti all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dal premier Giuseppe Conte su fondo cui avrebbe lavorato in qualità di avvocato, e finito nelle ultime ore al centro di un’inchiesta del Financial Times, consentano di dissipare qualsiasi dubbio sulla mia persona quanto a presunti conflitti di interesse o a legami con il fondo di investimento indagato in Vaticano» (si noti, ora parla di sé, contestualmente, anche in prima persona… ).

E aggiunge «è stata affrontata anche dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, istituzionalmente deputata, nel nostro ordinamento, a vigilare anche sulle ipotesi di conflitto di interesse» (che quindi vi sarebbe stato?!). Alla quale egli avrebbe fornito le informazioni richieste, «unitamente ai necessari riscontri documentali, dimostrando in particolar modo la mia astensione (formale e sostanziale) a qualsiasi decisione relativa a Retelit, e ribadendo di non aver mai conosciuto o avuto contatti con i vertici societari di Fiber 4.0 (e specificamente con il sig. Mincione)» (sic).

E richiama la lettera del 24 gennaio scorso del Segretario Generale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dicente: M «alla luce dei riscontri da me offerti (dice lui o la lettera?) l’Autorità, nella sua adunanza del 23 gennaio 2019, ha ritenuto di non avviare alcun procedimento ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 215, non ritenendo sussistenti i presupposti per l’applicazione della legge”.

Sic!

Comunque sia

7. Quel 7 di giugno, il Cdm non “stoppera’ (vd sopra il parere di Conte) l’attività di controllo della governance e del management su Retelit.Deliberato di esercitare la golden power, la confermerà: “con riferimento alla modifica della governance di Retelit derivante dall’assemblea dei soci del 27 aprile 2018…, mediante l’imposizione di prescrizioni e condizioni volte a salvaguardare le attività strategiche della società nel settore delle comunicazioni”.

8. Salvini in tema ha scagliato:

“Domani il primo giornale che leggerà il presidente del Consiglio sarà il Corriere dell’Umbria, ma il secondo sarà il Financial Times… Qualcuno a Palazzo Chigi, dovessero essere confermati questi dati, dovrebbe sentirsi abusivo”.

E : «Se il Financial Times l’ha tirato fuori, ci saranno degli elementi e qualcuno indagherà». «Conte dovrebbe riferire in Parlamento, anche senza che la Lega glielo chieda. Se un giornale autorevole come il Financial Time ipotizza dubbi, ombre o conflitti di interesse, mi aspetto che il presidente del Consiglio corra a riferire in Parlamento. Se non ritenesse di farlo lui, da oggi stesso glielo chiederemo noi»,?

Lo ha fatto anche perché, egli presidente il 7 di giugno, il CdM non ha “stoppato” la governance di Retelit?

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IN UMBRIA: UNA DESTRA HA VINTO, UN’ALTRA HA PERSO?

Se fosse teorizzabile in premessa (tutta da verificare e discutere, ovviamente) che:

1.Sia Destra la forza sociopolitica collettiva che fondi o incrementi potestà, sociali e istituzionali, di sottomissione o di subordinazione economica etica etnica religiosa politica, culturale…. delle genti.

O che mantenga potestà di gestione e di conservazione degli stati di sottomissione o di subordinazione, individuali e collettivi, derivanti.

O che riduca o rimuova potestà di emancipazione dalla sottomissione e dalla subordinazione.

1.1 Sia Sinistra la forza sociopolitica collettiva che riduca o rimuova, che comunque combatta, quelle potestà.

O che fondi o incrementi le potestà di emancipazione dalla sottomissione e dalla subordinazione.

2. Se d’altronde si assumesse che le attuali Forze di governo, in coalizione dapprima gialloverde quindi giallorossa, abbiano fondato o incrementato nuove potestà di sottomissione o di subordinazione o di gestione di queste.

Che l’abbiano fatto per esempio

(la prima coalizione):

con la lotta statale alla “immigrazione clandestina”, giuridicamente illecita, artificialmente liceizzata da fraudolente “decretazioni d’urgenza”.

Con la lotta sociale ai “topi di appartamento”, mediante attribuzione ai privati di facoltà d’uso, pressochè incondizionato, di armi letali, dette di “legittima difesa”.

( la seconda coalizione):

Con la menomazione del potere politico (generale e particolare) del Parlamento, ad incremento (squilibrato) di ogni altro potere costituzionale.

2.1 O si assumesse che, la seconda coalizione, abbia mantenuto, non rimuovendole, le potesta di gestione e di conservazione della lotta statale alla “immigrazione clandestina”, giuridicamente illecita. Ad esempio:

i “decreti Salvini”.

Il memorandum antimmigrazione con La Libia, col suo seguito di imprigionamenti di torture di stragi (anche solo conseguenziali) di annientamenti di innocenti.

2.2 E quindi si assumesse che, quelle Forze, hanno esclusivamente gestito e conservato la sottomissione e la subordinazione economica etica etnica religiosa politica, culturale….delle genti.

Non altro, non di più.

Se non simulazioni di moto evolutivo (“ammuine”) , che quelle coalizioni, autoconservativamente, con abile demagogia hanno inscenato.

Allora:

3. quelle Forze sarebbero Destra. Non potrebbero essere Sinistra.

3.1 D’altronde sono state in piena correlazione:

Lega ha governato con Cinquestelle e viceversa.

Cinquestelle ha governato con PD, Leu, Art 21 e viceversa.

Tali correlatività ( e corrispettività) al governo, che assimilano politicamente le componenti dei singoli governi, assimilano anche quelle che insieme non hanno governato ( “verdi” e “rossi”).

Quali Destra ovviamente.

pietro diaz

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