Moro: … vi abbiamo garantito la liberta’…non ci processerete nelle piazze….E “Antelope Cobbler” lo fece processare in piazza…

L’ultimo processo ad alcuni ministri, ed altro…

1. Oramai è un quarantennio che, il giorno 1 di marzo 1979, la Corte Costituzionale (Consulta) condannava ad oltre due anni di reclusione un ministro della Repubblica, segretario di un partito politico, per reato di corruzione (avrebbe intascato somme di denaro in cambio dell’acquisto, per l’esercito italiano, di aerei di produzione Lockheed: Hercules C130). La Corte era investita del processo dall’art 96 della Costituzione (e norme attuative) il quale, per i reati commessi dai ministri (o dal presidente del Consiglio dei ministri) nell’esercizio della funzioni, Le assegnava giudizio e sentenza, peraltro inimpugnabile (sebbene, per fatti o prove sopravvenuti, revisionabile dalla Corte stessa). 
Glie li assegnava non nella composizione ordinaria (quindici giudici nominati dal presidente della repubblica, dal parlamento, dalle magistrature superiori – Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti – ciascuna per un terzo) bensì in composizione straordinaria, con “giudici aggregati”, tratti a sorte da un elenco formato elettivamente ogni novennio dal Parlamento. 
Mentre assegnava la messa in stato di accusa al Parlamento in seduta comune, che deliberava sul rinvio al giudizio della Corte; previa istruzione (raccolta delle prove) da una Commissione parlamentare Inquirente. 
Erano organi atecnici (pur se alcuni loro membri fossero tecnici), tranne la Corte che ognora applicava tecnica giuridica. Tutti comunque erano aprofessionali, non applicavano diritto e procedura penale. 
D’altronde, come cennato, le sentenze erano inimpugnabili. Furono queste alcune della ragioni della riforma dell’art 96 cit (insieme a molte altre sociopolitiche: fra esse spiccava l’esigenza dell’eguaglianza processuale degli accusati, tuttavia imbruttita dalla ineguaglianza processuale – nei fatti o nella legge – del suo retore, la magistratura), compiuta con la legge costituzionale n. 1 del 1989; la legge oggi operante sotto gli occhi di tutti, nel processo ad un ministro sotto accusa di reato.
Riforma che mostra, dall’inizio alla fine del processo, magistratura ordinaria (sia pure con taluni particolari), anche di Appello e di Cassazione, su sentenze adesso diversamente da prima, impugnabili. E mostra, in Parlamento, la Camera di appartenenza del ministro accusato (se l’avesse, se no comunque il Senato) e la inerente “Giunta per…. le Immunità”, solo in funzione di autorizzazione della magistratura a giudicare e sentenziare. 
2. Il Parlamento del caso Lockheed metteva in stato d’accusa più ministri, uno dei quali segretario di partito, come detto, l’altro un democristiano colto ed elegante, inoltre indiziato – non il solo- , di identificarsi in Antelope Cobbler (Antilope Ciabattino: “tagliatore” della pelle dell’animale?), un nome senza volto, se non quello di colui al quale era apposto via via, in un chiaro disegno -a matrice statunitense- di attacco al soggetto politico dominante, che puntava ad aggregare un grande partito della “sinistra” (non solo italiana).
La campagna “controrivoluzionaria” fu talmente intrusiva e acre, che attraverso la diffamazione o la calunnia, amplificate da media corrivi di vario genere, affibbiò a Giovanni Leone presidente della repubblica (un rinomato processualpenalista oltre che un politico avveduto), il nome di Antelope Cobbler (insinuando: Cobbler o Gobbler, mangiatore di antilopi, cioè leone?). E profittò della sua signorilità, indignata per tanta facinorosità, per indurne le dimissioni. 
3. Ma l’identità più ambita e cercata da Antelope Cobbler – qui congetturalmente ma non implausibilmente: il nome dell’aggregato cospirativo politico civile militare (non solo statunitense, internazionale e largamente italiano), trasposto sadicamente sull’uno e sull’altro politico per debellarne l’insieme- era un’altra, e scaturiva da un’idea fissa dell’anticomunismo viscerale e sanguinario, incarnata stavolta nell’esemplare più felpato che si aggirasse, volpino, fra le istituzioni governative americane, Henry Kissinger. Che “glie l’aveva giurata”, al meno anticomunista e meno destrista della democrazia cristiana, Aldo Moro (giuspenalista autore di scritti giuridici complessi come il suo abituale linguaggio), reputato disegnatore e facitore della grande svolta politica “a sinistra”. 
D’altronde, non era stato lui ad assumere la difesa, in Parlamento, del ministro democristiano cooperante alla svolta? Lo aveva fatto addì 9 marzo 1977, con un’ orazione da par suo, conclusa con un monito disfidatorio: … vi abbiamo garantito la libertà… non ci processerete nelle piazze…
Aveva sottinteso, con uno dei suoi ermetismi stracolmi di senso, che fra le libertà garantite dalla sua forza politica lungo un trentennio di emancipazione delle facoltà civiche dalla oppressione fascista, non rientrasse quella di processarla nelle piazze? 
E che non vi rientrasse nemmeno quella della illegalità procedurale, da imperizia o incompetenza o malignità tecniche, da piazzismo giudiziario (ciò anche perché nessun diritto fa più male, e appositamente, del penale)? 
Cioè, aveva inteso denunciare contenuto e metodo del lato politico (ve ne era un altro, comunemente affaristico) della operazione “giudiziaria” Lockheed? 
Ne rigettava il piazzismo, sia come processo di folla, sia come processo di addetto che lo desse in pasto alla folla?
Ciò (verosimilmente) parve avesse osato, il giorno 9 di marzo 1977. 
Per di più, meno di un anno dopo, il 3 di marzo 1978, l’ identificazione, in lui, di Antelope Cobbler era fallita in sede giudiziaria: egli non era il ciabattino, se mai era l’antilope. 
Ebbene. 
4. A dodici mesi da quella frase, a tredici giorni da quella archiviazione, il 16 di marzo, il giornale a direzione Scalfari, La Repubblica, diffuse di primo mattino: 
“Antelope Cobbler? Semplicissimo è Aldo Moro presidente della DC”. 
Alle ore 9,03 successive. Aldo Moro fu fatto prigioniero, Fu sterminata la sua “scorta”. Fu “interrogato” per oltre cinquanta giorni. Fu disattesa la sua difesa. Senza legge né reato fu condannato a morte. Fu eseguita la pena.
Inceppatosi l’ordigno giudiziario per lui allestito, “Antelope Cobbler” aveva optato per il processo di piazza? 
E invertito in premonizione il monito del 9 marzo 1977?

Pietro Diaz

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Morralist

La libidine di linciaggio che rigonfiava sconciamente, questo pomeriggio su Rai Sardegna, la sillabazione in pubblico, dal presidente della commissione parlamentare antimafia il grillino Morra (professore di filosofia in un liceo meridionale, evidentemente dissociato), di nomi di candidati al Consiglio Regionale sardo, secondo una sua lista “impresentabili” poiché “condannati” (non definitivamente peraltro).
E che ciò inscenava al seguito delle “liste di proscrizione” (fatte in casa e senza pudore affiancate a quelle fatte in Parlamento de “la Severino”) diffuse, in un raptus di razzismo giudiziario, dal suo predecessore “la cattolica” Bindi.
E che ciò faceva, peraltro, al servizio, col massimo pensabile della disonestà politica nell’ ultimo giorno della propaganda, della competizione elettorale del suo partito.
Essa, denunciando nosologicamente (:che attiene alle malattie) la maniacalità della critica sociale per via giudiziaria, ne delinea limpidamente la condizione culturale.

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E Gasparri impasticca l’accusa su “Diciotti”….

  1. Se, per Gasparri, i fatti della Diciotti furono “parte di un tentativo strategico dell’Esecutivo di risolvere in maniera strutturale il problema dell’immigrazione irregolare”, egli pone Salvini nel solco, non tanto, del (comune) sequestro di persona in art 605 cp, quanto in quello, ben più incriminante, del sequestro di persona a scopo di coazione, in art 289 ter cp, per il quale:
    chiunque sequestra una persona, o la tiene in suo potere minacciando di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi a compiere qualsiasi atto o ad astenersene subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trentanni.
    La disposizione parla da sola, non richiede commento. D’altronde narra fedelmente quanto ripetutamente sbandierato da Salvini come suo scopo nel corso della vicenda Diciotti (costringere l’ “Europa” alla suddivisione della ricezione dei migranti). E sbandierato più tardi da Conte, Di Maio e Toninelli, con le “memorie” indirizzate alla Giunta (delle quali forse si dirà in altra occasione). La disposizione, peraltro, è entrata in vigore “giusto in tempo”, sei mesi prima del caso Diciotti, con D.L.vo n 21del 1 marzo 2018 (quattro giorni prima della nascita della genitrice parlamentare del potere gialloverde: habent sua sidera lites …). Per cui non pare servire “la causa” del diniego della autorizzazione a procedere, col su esposto rilievo, Gasparri.
  2. Gasparri inoltre auspica che “la Giunta proponga all’Assemblea il diniego della richiesta di autorizzazione a procedere” perché:
    a) sarebbe “Escluso il “movente” privato, nella attività incriminata di Salvini.
    Come se la esclusione di un movente escludesse l’attività (ed il suo stigma)!
    O come se il movente della discriminazione razziale o sociale, che esagita Salvini ogni istante ed in ogni espressione, non fosse “privato” (al pari di quello “patrimoniale” cui forse pensa, tanto riduttivamente quanto capziosamente , Gasparri, echeggiando la teoria gialloverde in proposito)!
    b) sarebbe escluso il “movente” politico-partitico”.
    Come se Salvini, oggi con altri ministri (i suddetti), non avesse insistentemente riferito la sua attività in Diciotti al “contratto di governo” per una campagna antimmigrazione. Cioè ad un accordo politico-partitico pienamente qualificativo del movente!
    Movente che peraltro, a sua volta, rende perfino soggettivamente politico” (art 8 cp) il delitto di sequestro (comune) di persona oggi davanti la Giunta.
    Ove, si intende, non lo converta, immergendovisi interamente, in delitto “oggettivamente politico”:
    quello di sequestro di persona a scopo di coazione in art 289 ter c (“delitto contro la personalità dello Stato”: Libro II Titolo I cp). evocato da Gasparri (sub 1)
    c) per Gasparri, rimarrebbe in piedi esclusivamente il “”movente” governativo, che ha ispirato l’azione del ministro Salvini e che è pertanto idoneo per il diniego dell’autorizzazione a procedere”:
    poiché esso avrebbe determinato la ” natura ministeriale dell’eventuale reato”.
    Come se la “natura ministeriale del reato” non si limitasse a conferire un privilegio funzionale (l’autorizzazione parlamentare a procedere necessaria al “ tribunale dei ministri”), in processo per il resto assolutamente comune per un delitto comune politicizzato dal movente.
    Come se, cioè, quella “natura”, potesse escludere il delitto!
    E come se, comunque, il “movente governativo” avesse che fare, pur minimamente, con i criteri della delibazione e decisione sulla richiesta di autorizzazione a procedere, imposti ineludibilmente dall’art 9 comma 3 Legge costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1:
    se l’accusato “abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio delle funzioni di governo»!
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Panenero

In una delle innumerevoli espressioni del pensiero sovente recondito di A. Panebianco, quella apparsa ieri l’altro nel suo giornale (come da rassegna stampa radiofonica), egli si propone Stratega della destituzione del governo gialloverde, con il seguente percorso (in estrema sintesi e se non si erra):
IL PD voti, con quant’altri, contro la autorizzazione a procedere a giudizio su Salvini.
Allegando che essa è affare politico, non giudiziario.
Ad un tempo ribadisca il proprio dissenso dalla condotta (incriminata) del suddetto.
Diverrebbe così probabile che tanta lezione, morale e politica, ridesti la coscienza del Governo e lo porti alle dimissioni.
Ma davvero?
Davvero, all’opposto, ciò non porterebbe al più alto riconoscimento anche formale (parlamentare), di Salvini, quale “difensore della patria” (cosi egli ripete di sé)?
E non porterebbe al medesimo riconoscimento del Governo, proprio mentre, accusatosi da un po’ di tempo  del delitto del ministro, prima o poi potrebbe indossarne la veste giudiziaria?
E inoltre al suo sconoscimento quale Esecutivo insubordinato al Legislativo (pur non potendosi, in democrazia parlamentare )?
Alla sua legge penale, l’insubordinazione alla quale implica delittuosità politica?
Cioè, Panebianco prevedrebbe ( e predirebbe) che il conseguente, a quegli atti, incremento politico del governo gialloverde porterebbe alle sue dimissioni?
E che lo farebbe più probabilmente del decremento, pubblico e plateale, che l’autorizzazione della magistratura a procedere indurrebbe?
Più probabilmente dell’avvio dell’accertamento giudiziario, e sociale:
se un delitto politico sia stato commesso dalla terza istituzione della repubblica (tale nella sequenza della Carta Costituzionale, benchè ormai  prima nella sua materializzazione ):
…è delitto politico ogni delitto che offende un interesse politico dello Stato…è altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici (art 8 cp)?
E se irremissibilmente, esso, abbia offeso la repubblica?
Non è credibile che Panebianco non abbia previsto ciò. E che quindi non abbia mirato a tutt’altro…  

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TROVERANNO PORTO SICURO, AL SENATO, I TORMENTI DELLA DICIOTTI?

La richiesta di autorizzazione a procedere a giudizio per il delitto attribuito al Ministro M. Salvini, presentata dal Collegio di accusa (“tribunale dei Ministri” presso la Corte di Appello di Catania), sarà delibata dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, e poi dalla Assemblea, del Senato della Repubblica, sulla base di due criteri:
se il Ministro “abbiaagitoper la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevanteo per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio delle funzioni di governo».
E’ dicibile che, col primo criterio si ricerca se un interesse dello Stato (costituzionalmente rilevante) sia stato tutelato mediante la esecuzione ministeriale del reato. Cioè se il ministro abbia difeso, col reato, quell’interesse. Con il secondo criterio si ricerca se l’esercizio ministeriale di funzioni di Governo, con la esecuzione del reato abbia perseguito un preminente interesse pubblico.
Inutile dipanare ora una terminologia tutta giuridica così complessa (fatta di parole “multiple”: che richiamano altre parole), anche perché la Giunta con le proprie conclusioni sulla richiesta di autorizzazione, e la Assemblea che ne deciderà, potrebbero farne uso solo parziale. Che quindi è opportuno attendere, per valutarlo ed eventualmente criticarlo.
Può comunque fin d’ora dirsi che i due organi dovranno motivare le conclusioni (pur se la Giunta potrebbe non presentarle alla Assemblea: art 135 bis co.3,6 Regolamento del Senato), sia per dare conto sociopolitico e giuridico, alla collettività, dell’uso del loro potere; sia per dare ad essa la possibilità, mediante la sua magistratura, di impugnare il diniego della autorizzazione scorrettamente motivato, mediante proposizione di conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato: la magistratura che intende giusdicere (dichiarare il diritto) sulla vicenda, il Senato della repubblica che intendesse impedirlo.
Quindi è opportuno attendere l’evoluzione del procedimento, della condotta dei due Organi, per stabilire che cosa sia da dirsi e da farsi.
Può inoltre già da ora dirsi che se si è chiesto di poter procedere sul ministro per “sequestro di persona aggravatoper avere, nella sua qualità di Ministro dell’Interno, abusando dei suoi poteri, privato della libertà personale 177 migranti di varie nazionalità giunti al porto di Catania a bordo dell’unità navale di soccorso ”U.Diciotti” della Guardia Costiera italiana alle ore 23:49 del 20 agosto 2018″.“In particolare, il Senatore Matteo Salvini, nella sua qualità di Ministro, violando le Convenzioni internazionali in materia di soccorso in mare e le correlate norme di attuazione nazionali (Convenzione SAR, Risoluzione MSC167-78, Direttiva SOP009/15), non consentendo senza giustificato motivo al competente Dipartimento per le Libertà Civili per l’Immigrazione – costituente articolazione del ministero dell’Interno – di esitare tempestivamente la richiesta di POS (place of safety) presentata formalmente da IMRCC (Italian Maritime Rescue Coordination Center) alle ore 22:30 del 17 agosto 2018, bloccava la procedura di sbarco dei migranti, così determinando consapevolmente l’illegittima privazione della libertà personale di questi ultimi, costretti a rimanere in condizioni psico-fisiche critiche a bordo della nave “U.Diciotti” ormeggiata nel porto di Catania dalle ore 23:49 del 20 agosto e fino alla tarda serata del 25 agosto, momento in cui veniva autorizzato lo sbarco. Fatto aggravato dall’essere stato commesso da un pubblico ufficiale e con abuso dei poteri inerenti alle funzioni esercitate, nonché per essere stato commesso anche in danno di soggetti minori di età”. “L’obbligo di salvare la vita in mare costituisce un preciso dovere degli Stati e prevale su tutte le norme e gli accordi bilaterali finalizzati al contrasto dell’immigrazione irregolare. Le Convenzioni internazionali cui l’Italia ha aderito – sottolineano i giudici – costituiscono un limite alla potestà legislativa dello Stato e, in base agli art.10, 11 e 117 della Costituzione, non possono costituire oggetto di deroga da parte di valutazioni discrezionali dell’autorità politica“.
Cioè per avere agito violando le norme di diritto legale e convenzionale (nazionale e internazionale) sopra indicate: 
non sarà facile, per la Giunta e per la Assemblea, rinvenire, nella esecuzione del reato, la difesa di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, giacchè (a tenore della accusa) Salvini avrebbe lui clamorosamente offeso ogni interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, offendendo tutto il diritto istitutivo e protettivo d’esso.
Come non sarà facile, per le stesse, rivenire il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della attività di governo, avendo Salvini, per sua stessa dichiarazione (fra le tante), perseguito il rispetto del “contratto di governo” (a questo punto lecitamente dicibile, poiché formalmente accusato di delitto, pactum sceleris – accordo per commettere scelus, delitto-?). O perseguito l’adempimento del mandato conferitogli dal (suo) popolo (a questo punto lecitamente dicibile, poiché formalmente accusato di delitto, mandatum sceleris– mandato a commettere delitto-?). O perseguito il fine di “difesadei confini della patria”, tratto dalla enfatica formula dell’art 52 della Costituzione (che tuttavia non parla di “confini”), residuato bellico di un’ Italia non ancora europea, allorchè, de (o diversamente) sovranizzata (tecnicamente), da patriaè divenuta filia( e si è “sconfinata”…). E comunque, fine “di difesa dei confini…” non vedente che i 177 della Diciotti furono sequestrati, con l’equipaggio (e afflitti inenarrabilmente: l’accusa originariamente formulata dalla procura di Agrigento e poi rimasta nelle successive, è stata assai clemente col ministro…), a bordo di una nave della Guardia Costiera italiana, la U. Diciotti appunto, territorio dello Stato! Fine non vedente, cioè, che i 177 furono sequestrati entro i “confini della patria”!
Staremo quindi a seguire come evolveranno i ragionamenti e le determinazioni dei due Organi. Con attenzione, anche perché essi rifletteranno il rapporto ed il gioco di (pressochè) tutti i poteri dello Stato (Parlamento, Governo, Magistratura. Popolo) col Diritto (nazionalinternazionalsovrannazionaluniversale). E col Torto suo rovescio.
La prossima tappa sarà l’(annunciata) audizione di Salvini. Sentiremo. Ma prima d’essa, una (annunciata) “memoria” dei ministri Conte Di Maio Toninelli, sulla condivisione governativa della attività sotto accusa. Memoria tuttavia irrituale, come ha prontamente colto Gasparri stesso, il presidente della Giunta (e non il pur “avvocato del popolo” Conte), giacchè è procedimento a Salvini, quello in ballo, non ad altri (che tanto meno potrebbero testimoniare, seppure ventilato – non imprevedibilmente invero..- da Di Maio). 
E irrituale anche perché, se memoria autoaccusatoria, confessoria, quella dei Tre, la direzione unica è verso la Procura di Catania…
Pietro Diaz

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Formigli labiologo?

Nella serata televisiva su La 7 del giorno 24 01 scorso, dal conduttore d’origine santorina, Formigli, è messo in scena l’incontro, a Davos in Svizzera, dei maggiori operatori economici e politici del Globo.
Appare un vasto ambiente che li accoglie, incontri separati più o meno ristretti, incontri più riservati, incontri a due. Quello fra il cancelliere della repubblica federale tedesca Angela Merkel e il presidente del Governo della repubblica italiana Giuseppe Conte. Appartati, seduti affiancati, poggiati al bordo di un lungo tavolo, conversano, in inglese riferisce Formigli. Per lo più parla Conte, come da mimica, Merkel ascolta, attenta e con poche e sobrie reazioni espressive.
D’improvviso lo scoop.
Il conduttore narra che la sua equipe, pazientemente leggendo il movimento delle labbra, ha ricostruito quanto Conte diceva “in buon inglese”. E subito ne mette in onda la trascrizione della traduzione in italiano:
Conte avrebbe confidato a Merkel della competizione fra i due partiti al Governo, Cinquestelle e Lega, per la conquista e la conservazione del consenso popolare. Dell’attenzione reciproca alle rispettive mosse politiche. Della preoccupazione dei Cinquestelle per un possibile calo del consenso popolare, segnalato da alcuni sondaggi. Dell’attento studio reciproco delle prossime mosse elettorali. E via dicendo.
Quindi il conduttore, non pago della mostra del contenuto della conversazione, ne avvia un (pur breve) commento in sala.
Orbene, costui ha avvertito:
che la conversazione era riservata?
Che avveniva in luogo riservato benchè da altri frequentato?
Che avveniva fra politici, esponenti apicali del rispettivo Stato, incontratisi (anche) come tali?
Che perciò avrebbe avuto ad oggetto questioni politiche, se non di Stato?
Che era quindi inaccessibile da estranei, perché tale, (tendenzialmente) segreta?
Che era quindi (clandestinamente) captata, con la lettura dei movimenti labiali e di altri mimici, dei conversanti?
Che per ciò ne era violata la riservatezza se non la segretezza?
Che, in ciò violata, non era comunque divulgabile o rivelabile?
Che captazione divulgazione rivelazione, erano vietate da plurime norme del diritto privato, pubblico, perfino penale (basti richiamarne due, plausibili, dei “delitti contro la personalità dello Stato”:
quello di procacciamento di notizie che “nell’interesse politico”, se non “per la sicurezza” dello Sato, debbono restare segrete (art 256 cp);
quello di rivelazione di notizie di cui sia stata vietata (anche implicitamente) la divulgazione (art 262 cp)?
E comunque, non ha avvertito, il conduttore, che se la captazione non avesse appreso quelle notizie, avrebbe potuto apprenderle?
Esse, o altre notizie riservate o private, inaccessibili indivulgabili sotto minaccia di sanzione penale e civile?
Verosimilmente no, come d’altronde indicato dalla alterità, alla materia, del conduttore nel suo insieme, istintivo quando non passionale, spontaneo quando non “naturale, incongruo. Alterità alla materia, d’altronde, quale alterità al diritto in genere , alla effettività delle sue prescrizioni, della sua pretesa, siccome emanazione culturale insopprimibile, di regolatore capillare della azione e della interazione sociali.
Esattamente la alterità che pare oramai connotare la maggior parte della attuale dirigenza politica e istituzionale.
Ma ciò che acutamente impressiona è che, la alienazione, sia stata celebrata, tutta, alla presenza, in scena e/o nei dintorni, del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, supremo garante della effettività del diritto: lì, mentre essa evolveva, impassibile come una mummia.
Pietro Diaz

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Abbreviata furtivamente la prescrizione del reato di peculato con la legge “spazzacorrotti”?

Il potere gialloverde avrebbe di soppiatto ridotto i tempi di prescrizione (da 12,5 a 7,5 anni) del reato di peculato già attribuito a vari politicanti, ad esempio quelli l’altro ieri condannati dal tribunale di Milano?
Lo avrebbe fatto introducendo un comma nell’art 316 ter cp, per Il quale è aggravato (nella pena) il reato li previsto, di percezione indebita di erogazioni dallo Stato o altri enti pubblici anche europei …., se commesso dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio con abuso di qualità o di poteri?
Non e’ inverosimile che quel potere, o almeno una delle sue componenti, abbia tramato legiferando a protezione delle sue schiere. Lo fece nell’anno 2006, di febbraio, governo Berlusconi, allorché i leghisti erano processati per attentati contro la Costituzione realizzati in vari modi, ma senza atti violenti, che tuttavia l’art 283 c.p., non richiedeva per la condanna.
Ebbene, fu prontamente intuito che se fosse stata aggiunto il requisito “con atti violenti”, ogni fatto commesso senz’essi sarebbe divenuto non punibile perché non più previsto come reato (per il principio, in art 25 cost., che si e punibili solo per un fatto previsto dalla legge come reato; e per il sotto principio, in art 2 cp, per cui non si è più punibili se il fatto abbia cessato di essere reato).
Il requisito fu aggiunto, ed il leghismo più tronfio ed eccessivo, ma “non violento”, fu prosciolto dalle accuse (tuttavia, con quello stratagemma dell’evo berlusconiano, fu talmente abbassata la difesa della Costituzione, che scandalosi attentati contro essa, passati e presenti, perpetrati sopratutti “dalla politica”, la hanno trovata inerme…).
Per cui e’ verosimile che anche stavolta il potere politico abbia tramato allo stesso fine.
Ed è parso vero ad una molteplicità di commentatori, non solo giornalistici.
Tuttavia, se pur vero nelle intenzioni, ciò e’ falso negli esiti.
Il contrario, di fatti, ha ignorato:
che il reato in art 316 ter cit. consta di percezione di erogazioni dallo Stato etc…… di cose di cui il percettore non dispone, e che consegue ingannando (in vario modo) chi le abbia (Stato et ..) per averle a sua volta.
Mentre il reato di peculato, in art 314 c.cp., consta di appropriazione di cose di cui taluno disponga “per ragione di ufficio”, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio.
Cose che dunque, costoro, non percepiscono da alcuno (tanto meno ingannandolo) ma, avendole, privatizzano.
I due reati, per ciò, sono inaccomunabili, differiscono totalmente (oggettivamente soggettivamente in ogni altro modo).
E per ciò il tempo della prescrizione dell’uno non è affatto quello dell’altro.
D’altronde, per capirlo, sarebbe bastato considerare che se la presenza dei predetti agenti pubblici nella percezione in art 316.ter cit, integra una “circostanza aggravante” del reato, essa mai potrebbe identificarsi con quella degli stessi nella appropriazione…in art 314 cit., la quale integra un “elemento costitutivo” del reato (fra questo e quella l’incompatibilità è assoluta, per la scienza e la legge penale).
Ebbene, la appropriazione ha ritenuto il tribunale di Milano impartendo cinquantadue condanne a chi, disponendo di denaro destinato a scopo politico, deviatolo a scopo privato, lo ha consumato.
In proposito, pertanto, è a dir poco singolare che la difesa degli imputati, in quel processo, ne abbia richiesto la sospensione in attesa della vigenza (imminente) dell’ art 316 ter cit…
Tanto singolare quanto ovvio il rifiuto del tribunale di disporla, alla luce, è supponibile, di quanto detto.

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Zuccaro Carmelo

Il tribunale del riesame di Catania ha annullato il decreto di sequestro preventivo della nave Aquarius, armata dall’agente marittimo Gianino, accusato di reato di traffico di rifiuti pericolosi (cenci e garze di poveri migranti scaricati nel porto “sicuro” di arrivo; come peraltro più volte fatto anche dalle navi della Marina Militare italiana soccorritrici d’essi), emesso dal gip di quel tribunale su richiesta del pm presso il medesimo, dr Zuccaro.
Su richiesta di costui, oggi avanguardia giudiziaria della misoxenia (odio per lo straniero) di Stato (dacché questo ha al vertice la Lega neorazzista), dedicatosi a fermare in porto (dunque, “porti chiusi” in entrata ma anche in uscita…) ogni potenziale veicolo del potenziale soccorso del potenziale migrante pericolante nel mediterraneo (o a scacciare da qui ogni ONG soccorritrice, poiché, ha detto, favoreggiatrice dei trafficanti dei soccorsi, benché, ammesso da lui medesimo, in attesa di prove…).
Quello stesso che, della serie di delitti attribuita da suoi colleghi al ministro dell’Interno il paramilitare Salvini (oramai, anche per stabile addobbo, frenetico infiltratore, paragolpistico, del potere militare in quello civile, quale è, o dovrebbe essere, il Governo di cui è membro, ); di delitti, dicevasi di plurimo sequestro di persona semplice e qualificato, all’interno della nave Diciotti territorio italiano, ha chiesto archiviazione.
Perché sarebbero stati “atto politico insindacabile dalla magistratura per il principio di separazione dei poteri”.
Fingendo di non sapere, o forse ben sapendo (ma ciò peggiorerebbe la sua condizione socioeticopolitica), che, il principio, attiene il rapporto genetico e istitutivo, fra poteri, non anche l’interazione successiva ( se no la magistratura non potrebbe processare la politica – eppure Mani Pulite la rase al suolo..- e la politica non potrebbe legiferare sulla magistratura – con le sue leggi le rivolge immancabilmente comandi applicativi-).
E inoltre fingendo di non sapere, o forse ben sapendo (ma ciò peggiorerebbe la sua condizione socioeticopolitica), che archiviando quei delitti perché “atto politico”, tecnicamente ammette scandalosamente che lo furono e siano. Cosi che resterebbe da stabilire soltanto se, dalla evocata loro politicità, essi siano scriminati, resi non punibili.
La risposta la dà pianamente il codice, che ignora totalmente, non sa che arnese sia, quella scriminante, e, addirittura, ritiene “delitto politico” “l’atto politico” delittuoso (art 8 cp).
Ma staremo a vedere che cosa deciderà, in proposito, “il tribunale dei ministri” cui la richiesta di archiviazione è stata rivolta. Ben sapendosi fin d’ora tuttavia, per l’occasione, che Zuccaro è per nulla specie rara, in magistratura . E sapendosi, per la storia, che il razzifascismo (viscerale fino a farsi Olocausto) della monarchia mussoliniana fu lasciato scorrere in armi e insanguinare terra e popolazioni italiane, dalla magistratura che avrebbe (senza meno) potuto-dovuto impedirlo.
Comunque, la notizia dell’azzeramento d’una delle persecuzioni giudiziarie di costui, da suoi colleghi, un lumino di palingenesi lo alimenta.

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Epifania (manifestazione) di Di Maio?

Donne e bambini a terra, uomini a mare…ha proposto Di Maio, per i galleggianti da troppo tempo su Sea Watch e Sea Eyes non lontane dalla costa italiana.

Ora, che colui che ha ossequiato col bacio, davanti al popolo mirante, l’emoteca di san Gennaro portagli dal cardinale napoletano officiante il miracolo, abbia avuto il superstizioso timore della inattesa congiuntura fra il numero dei migranti a rischio di annegamento o di assideramento, 49, e quello dei milioni di euro truffati al parlamento dalla Lega di Salvini, 49; anche perché tutti nel dominio di costui, suo socio, che non fa sbarcare quelli e non restituisce questi.

Che Di Maio, per ciò, abbia voluto esorcizzare la congiuntura, riducendo una delle due componenti a 37 unità (o 34, non è chiaro), con lo sbarco di 12 (o 15) fra donne e bambini:
e’ assai probabile.

Tanto quanto, nondimeno, l’abbandono degli uomini al più ingrato destino.
Così che Di Maio, (è supponibile) non inconsapevolmente, si è fatto gestore di vita e di morte di quegli sventurati.

Al punto che non riesce ad escludere dalla vista un modello classico, quello della separazione degli uomini dalle donne e dai bambini, affinché l’eccidio dei primi non abbia imprecisioni.

Fra i tanti, il modello Szebrenica, città di Bosnia Erzegovina, 1995, allorchè Slobodan Milosevic (sovrano di Serbia, criminale di guerra, criminale contro l’umanità, etnocida e genocida per sentenza in giudicato del Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia in L’Aia), accompagnato dal “generale” Ratko Mladic (anch’egli con lo stesso “precedente penale”), la’ giunto, progettatane la distruzione, constatatane la popolazione, ordina che i maschi da dodici a settantasette anni siano separati dagli altri e dalle femmine. Li allontana dalla città e li fa trucidare. Tutti ottomila.

Ecco, Di Maio gestore di quegli sventurati con la lievità esecutiva del (l’antico romano) pollice in alto e in basso, non riesce ad allontanare dalla mente l’archetipo, lo stampo dei fatti e degli atti umani forgiato dalla storia che li abbia ripetuti e che perciò e’ incline a ripeterli.

Poco rassicurante quindi, benché si annunci per segni perspicui, che permettono di controllarlo.

Certo, nel modello Szebrenica, le donne furono separate per apprestarle allo stupro di massa (e, dopo questo, -forse- trattenute fino a quando non potessero più abortire) affinchè cessassero di riprodurre la loro etnia.

E questa parte, del modello, ovviamente, è ben fuori della vista, a differenza dell’altra.

Che invece incombe, perché è assai probabile che gli uomini abbandonati nei natanti vi periscano.

Anche se, indubbiamente, potrebbe obbiettarsi che altro e’ uccidere, altro e’ lasciar morire.

Certamente.

Ma per la legge italiana, come da artt. 575 40.2 codicepenale, lasciar morire equivale ad uccidere, per chi possa e debba impedirlo.

E se lo sa il bagnino preposto a soccorrere l’annegando, non lo saprebbe Di Maio l’onnisciente?

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L’opposizione sociopolitica, terrorista?

Davvero ” vanno aiutati ” (Renzi), “sono allo sbando” ( Martina ), ” non rispettano le vittime del terrorismo ” ( Carfagna), ” non ricordano cosa è stato il terrorismo in Italia” (Fassino), ” han parlato di terrorismo mediatico” ( Carelli), i Cinquestelle che hanno postato come terroristico l’attacco delle opposizioni parlamentari e sociali dirette e mediat(ich)e alla “manovra del popolo” ( dove l’appello al popolo, ormai compulsivo, ha la funzione, giustificativa dell’ingiustificabile, dell’ appello ad Allah dagli squartatori di IS..)? Solo ciò o tutt’altro o assai più che ciò, avrebbero fatto i Cinquestelle, evocando “terrorismo” ( oltretutto significante, letteralmente, pratica, non atto singolo, del terrore)? Del termine si ha un uso comune, quando si designi un accadimento tanto spiacevole quanto inatteso. Si designi ciò che atterrisce, dell’atto umano. Ad esempio, l’eccidio, di stretta fede islamica e quindi per movente religioso, dei redattori dell’antireligioso periodico parigino Charlie Hebdo.
Quest’uso potrebbe dirsi descrittivo.
O, del termine, si ha un uso politico, indotto dalle strategie della degradazione o emarginazione o esclusione o eliminazione ( di varia specie, fino alla materiale) di chi, individuo o massa, paresse scomodo o avverso od ostile o dannoso. Strategie adottate, ovviamente, da chi possa; può chi ne abbia la forza ( se necessaria, militare o comunque armata); la ha, in genere, il detentore del potere sociopolitico.
Quest’ uso potrebbe dirsi normativo, e tanto più’ esso e’ efficiente quanto più’ riesca a tradursi in atti giuridici cogenti.
Di quest’ uso sono piene le fosse e le carceri e i campi di concentramento e i luoghi di tortura di ogni parte del mondo e della sua storia: quella di Putin in Cecenia, di Erdogan in Turchia e in Kurdistan, di Assad in Siria, di Netanyahu in Palestina, del potere cinese nel Xinjiang o nel Tibet, del potere saudita in Yemen e via dicendo. Istituito il soggetto appellandolo terrorista essi hanno potuto legalmente bandirlo combatterlo opprimerlo sopprimerlo eliminarlo.
Ebbene, siffatta operazione, di tendenziosa e fraudolenta etichettatura dell’ avversario volta alla neutralizzazione o eliminazione, in Italia, oggi, è possibile. Anzi è stata predisposta per tempo dalla “legge”.
Di fatti vige una disposizione, dell’età legislativa leghista ( ora tornata) e forzista ( 2005) , per la quale (art 270 sexies codpen): “sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese…e sono compiute allo scopo…..di costringere i poteri pubblici a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto…o destabilizzare le strutture politiche fondamentali, costituzionali economiche e sociali di un Paese….nonché le altre condotte….”
E quando si consideri, da un lato, che, lì, rientrano lessicalmente soggetti attivi e passivi e oggetti della disputa sulla “manovra”.
Da altro lato, che la ” finalità di terrorismo..” e’ puro pensiero, giudiziariamente plasmabile a piacere (basti richiamare recenti arresti di “terroristi” stranieri su suolo italiano: colpevoli di autorappresentazioni da incubi notturni o visioni diurne…o di velleitari (s)propositi di frustrati: eppure, in questo Paese divenne proverbiale che “non si processano le intenzioni”).
E si consideri inoltre che il reato reca una pena che arriva a quindici anni.
E si consideri ancora che, i Cinquestelle, sono benemeriti della magistratura, da loro omaggiata dell’ imputato a vita ( oltre il condannato all’ergastolo), una volta abolita la prescrizione dei reati.
Omaggiata della possibilità di perseguire, oltre reati veri, reati finti, quelli partecipati dell’agente coperto (finti perché mai potrebbero giungere ad offendere il bene protetto). Cioè, omaggiata della possibilità di punire tanto la finzione quanto la realtà, e di punirla ( ad esempio la corruzione) con pene da omicidio ( ovviamente, prosciolto l’agente coperto, perché’ l’arroganza del potere non decresca nemmeno al cospetto del principio di eguaglianza).
Omaggiata infine di innumerevoli altre nefandezze pseudogiuridiche, qui neppure accennabili.
Ecco, quando ciò si consideri, allora:
mica fessi quelli del post Cinquestelle, ne sanno una più del diavolo…

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Ricordino di B. Bertolucci

Il Censore: “.. la Schneider sembra avere un orgasmo..

Il giorno dopo quello della deplorazione solenne della “violenza sulle donne” e in particolare del “femminicidio”, il 26 novembre scorso, muore il celebrante cinematografico dell’”omi(ni?)cidio”, Bernardo Bertolucci, che nell’ultima scena del film Ultimo tango a Parigi (1972) lo fa consumare da Jeanne (Maria Schneider) su Paul (Marlon Brando).

La scena conclude una relazione esclusivamente sessuale tra un quarantacinquenne ed una ventenne, iniziata per caso in un luogo ed un tempo a caso in una casa senza un mobile e deserta.

Relazione cosi coerentemente finalizzata a se’ stessa, che i due non si diranno né i nomi né altro.
E così autoreferente che appena lui -lasciata una sala da ballo ove scorre una gara di Tango – parlerà di sé, lei, dettogli il proprio nome, con la pistola d’ordinanza del genitore, un colonnello, lo abbatterà.

Al vaglio della istituzione censoria italiana dopo il grande successo internazionale:

poichè la Schneider “sembra avere un orgasmo” e il film mostrerebbe un “esasperato pansessualismo fine a se’ stesso” (mentre e’ proprio la finalizzazione del sesso a nient’altro che a sè, ad esaltarlo, salvarlo, nella apparente tesi del regista), addì 30 dicembre del 1972 e’ sequestrato.

Dissequestrato nel 1973 perché assolto in primo grado dall’addebito di oscenità (quella magistratura sente i diritti civili, negli anni del maggiore fermento culturale mondiale), nello stesso anno è condannato in secondo grado.
Annullata per vizio di forma la sentenza, è ricondannato sempre in secondo grado nel 1974.

Rigettata l’impugnazione delle sentenza, da Cassazione nel 1976, il film e’ condotto al rogo.

Non alla distruzione, come qualunque “corpo del reato” che non fosse riabilitabile, ma al rogo, il mezzo esemplarmente teatrale della dissoluzione della reità, tramandato dalla storia, particolarmente dalla Chiesa Cattolica e la sua Santa Inquisizione.

Il film per ciò è condannato non perché laicamente (art 527 cod pen) osceno ma perché religiosamente blasfemo ed eretico, da una istituzione vogliosa di sacerdozio, di magistero del sacro e della fede, di ministero della collera divina inceneritrice.

Collateralmente, Grimaldi (produttore del film), Bertolucci e Brando sono condannati a reclusione, il secondo è interdetto dai pubblici uffici per cinque anni. Tutte le copie in giro per il mondo sono requisite e arse, alcune sono custodite nella Cineteca Nazionale.

Tuttavia una copia furtivamente sottratta al rogo fu proiettata nel 1982 a Roma, gli operatori furono processati ma assolti, il film riprese a circolare, la sentenza di condanna fu sottoposta a revisione col sostegno di un collegio di periti che dichiararono il film opera d’arte (art. 529.2 cod pen). Nel 1987 la Censura lo riabilitò e ne permise la distribuzione nelle sale.

Breve storia del celeberrimo film?

Si, ma anche prologo ad una breve storia del seguito, quella dei nostrani Guardiani della Morale (la denominazione iraniana, musulmana sciita, della istituzione censoria italiana) che non disarmeranno affatto.

Per cominciare, dei loro mezzani extraistituzionali del tempo, che dettero mano parodiando il film:
il burattino F. Franchi, che inscenò Ultimo tango a Zagarol.

Il vocalizzatore G. Morandi (peraltro, adescatore sessuale nelle latterie: fatti mandare dalla mamma … a prendere il latte..), che espettorò La regina dell’ultimo tango.

Buffoni subdolamente revisionisti delle malefatte dei Guardiani (pari al fiorentino del film La vita è bella, B. Benigni, che al contempo, con sconci piroette e trucchi verbali, si mise ad edulcorare i campi di sterminio nazisti).

E poi, e assai più implicativamente, (breve storia) dei mezzani istituzionali successivi, dei loro passionali emuli, i divaricatori senza limite dell’ambito della censura, della proibizione del sesso e del suo potere punitivo, cui daranno la prerogativa di impartire, alla espressione sessuale di ogni genere e specie, fino a vent’anni di carcere (Sodoma e Gomorra bibliche: incenerimento per sesso degli abitanti…sesso che incenerisce?!).

Di fatti, non passerà una decennio dalla riabilitazione del film (concettualmente) peccaminoso:

– che (1996: artt. 609 bis ss cp) sarà proibito il sesso pur fatto di un solo tocco in “zona erogena”. E che potrà consistere, in (taluna) Cassazione, anche di una intrusione telefonica particolarmente concupiscente. Tanto, a controriforma di un settantennio di proibizione del solo sesso copulare, effettivamente carnale e violento (così prudentemente concepita anche perché fosse processualmente verificabile, non solo “testimoniabile”: oggi una testimonianza, una parola -dunque un tocco solo verbale-, pur visibilmente calunniosa, incarcera);

– che (1998: artt 600 ter ss cp) saranno proibiti, oltre il sesso pur consensuale col “minore di anni sedici” – per ciò privato della facoltà di farlo col diciottenne, e viceversa ..-, anche la sua riproduzione grafica, su “materiale pornografico”, fosse fatto anche di ancheggiamento non più che ambiguo, di “minori degli anni diciotto” (di anni diciassetteundicimesiventinovegiorni…);

– che (1998: ivi) sarà proibita la detenzione del “materiale pornografico” (in un angolo qualunque della casa, perfino un solo “pezzo”);

– che (1998: ivi) sara proibita la propaganda del “turismo sessuale” all’estero, pur se esso non avvenisse o avvenisse col diciasettenne Papuasico, equivalente al quarantenne nostrano;

– che (2006: ivi) sarà proibita la immaginazione dell’ancheggiamento pur ambiguo dei “minori degli anni diciotto” espresso graficamente, su “pornografia virtuale” (neo onanismo biblico).

Proibizioni che, nell’anno 2006 e nei seguenti, si acuiranno fino a schiacciare la minima espressione del solo pensiero sessuale con “minori degli anni diciotto”, fosse pure di coetanei. In un’eruzione legislativa sessuofobica verosimilmente indotta, secondo alcuni saperi, da sessuomania non ragionata. Che di fatti si intanerà, in quel periodo, nei massimi livelli governativi, per quanto narreranno le cronache giudiziarie del tempo.

Così, riassumendo, all’incenerimento primordiale (col film di Bertolucci) della espressione iconica della sessualità, seguirà, appena un decennio dopo, il massacro dell’iconografo, pur se abbia attinto esclusivamente alla propria immaginazione. O se abbia detenuto l’icona della immaginazione altrui (precisamente: “immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse” (art. 600 quater, 600 quater1 cp).

Massacro, come visto, parallelo a quello del praticante il sesso del toccamento (una sola volta) della “zona erogena”. E pur se consensuale fra minorenni di alcune età (chi avesse tredici anni e un giorno non potrebbe farlo con chi avesse sedici anni e due giorni…).

Dunque morte al sesso ed al suo praticante, morte all’immagine del sesso ed al suo immaginante.

Bestialismo legislativo sessuofobomanico, di tipo musulmano, islamico? Spaventosa orma giuridica delle famose Sure del Corano?

In verità, nei paesi che le applicano, e nei testi medesimi, all’estremo della repressione efferata del sesso grafico non risulta siano pervenuti. Sembra che siano fermati al sesso in carne ed ossa.

Pietro Diaz

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Salvini e la “legittima difesa”: apologia di delitto e istigazione ad esso

La “legittima difesa” (art 52 cod pen) e’ una “circostanza di esclusione della pena” del reato (art 59.1 cod pen). Dunque essa suppone un reato. Lo suppone immancabilmente, altrimenti non svolgerebbe il compito, di escludere la pena.

Nel caso di difesa di un diritto (personale o patrimoniale) mediante omicidio del ladro del rapinatore o altro, essa è circostanza del (sta attorno al) reato di omicidio volontario (art 575 cod pen), e di esso (eventualmente) esclude la pena.
Per cui chi agisca in difesa, pur se questa fosse legittima, è (tecnicamente) omicida.

E’ autore di omicidio volontario ad ogni effetto. E anzitutto ad effetto processuale, nel senso che non potrebbe non essere indagato e processato per reato di omicidio. E solo in processo potrebbe (eventualmente) essere dichiarato non punibile (quindi non si vede come potrebbe essere abolito il processo, all’omicida per difesa, sebbene la cerchia “legeferente” del sumenzionato lo pretenda).

Non punibile ma restando, comunque, indelebilmente, omicida volontario (la “circostanza di esclusione della pena”, di fatti, giustifica, non eclude, l’omicidio).

Per ciò chi libera la difesa dai limiti di proporzione tra difesa e offesa cui si reagisca, dai limiti di necessità della prima per fermare o ridurre la seconda, etc ( art 52 cod pen), libera l’omicidio. E quanto più la libera, tanto piu’ libera l’omicidio. Totalmente, se la libera dal processo.

Quindi, chi esalta la “legittima difesa” (la difesa e basta, come pretende) esalta l’omicidio. E, secondo legge, fa apologia di delitto (di omicidio volontario): art. 414. co. 3 cod pen; e istigazione a commetterlo (ivi co. 1).

Ciò posto, qui si enuncia che un ministro funzionalmente garante della legge e dell’ordine, della prevenzione del delitto, dell’integrità del corpo sociale, inneggiando (con le sue schiere sociali od elettorali) alla “legittima difesa”, fa pubblica apologia di delitto e istigazione a questo.

Ed inoltre, ministro garante (direttamente o indirettamente) della “certezza della pena”, istiga a commettere omicidio assicurando impunità. E senza processo.

Molto dissona.

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Perché Di Maio insulta i cronisti del fango su Raggi invece dell’infangatore?

Il fatto non costituisce reato, ha detto la sentenza che ha assolto il sindaco di Roma.

Ciò implica tecnicamente che il fatto fu, ma che gli mancò qualcosa per costituire reato. E, secondo cronache, gli sarebbe mancata la coscienza e la volontà, nell’autore, di mentire, sarebbe mancato “il dolo”.

Ma quale fatto, di reato, sarebbe stato?
Quello di falsità ideologica in atto pubblico commessa da pubblico ufficiale, di cui all’art 479 cod pen..

Che si ha quando il p.u., munito del potere (art. 2699 cod. civ.) appositamente conferitogli dalla legge (ed esercitabile anche a richiesta di parte, come il notaio che sia chiamato a raccogliere un testamento od una vendita), attestando per dargli pubblica fede (dinanzi alla collettività) che ha fatto qualcosa (si è recato nella abitazione del testatore), ha ricevuto qualcosa (la dichiarazione del testatore), ha constatato qualcosa (che il testatore giaceva nel suo letto affaticato ma lucido ed in grado di esprimersi), che in sua presenza è avvenuto qualcosa (sono comparsi parenti del testatore offrentisi a testimoni); che ciò è accaduto in precisi ora mese giorno anno e luogo:

(quando il p.u., dicevasi,ciò riferendo)attesti il falso (come si vede negli esempi, il rapporto tra attestazione e fatto è organico, non ha margini di sorta, affinché, messo eventualmente a confronto con la realtà esterna, sia possibile dirne se è vero o falso).

Allora e solo allora si ha falsità ideologica del pubblico ufficiale in atto pubblico.

D’altronde è chiarissimo in tal senso l’art 479 cp:
Il pubblico ufficiale che ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito…

Senonché, sempre per cronache:

– Raggi, pubblico ufficiale quale sindaco di Roma e così stipulante un contratto per la dirigenza comunale;

– in occasione del controllo preventivo di legittimità del contratto da Anac (autoiritanazionaleanticorruzione) invitata a darne informazioni (nella qualità di contraente ripetesi) presentando una “memoria” ;

– ne avrebbe dato di “non veritiere” (si riporta la dizione in tema usata dall’art 213 Codice Anac) .

Ora:

già la “memoria” nei suoi termini, discrezionalmente narrativi o ipotetici o condizionali valutativi (termini per ciò non giudicabili come veri o falsi, al raffronto immediato con la realtà esterna) è informativa, non attestativa.

Comunque:

– se è un documento soggettivamente pubblico non è certo un atto pubblico (che manifesta e determina la volontà funzionale del pubblico ufficiale);

– se contiene una informazione non contiene una attestazione;

– se è interna a procedimento amministrativo, da questo provocata e in funzione di questo emessa, non è atto pubblico attestativo invece esterno ad ogni procedimento che non sia il proprio :
perché indipendentemente veritativo, tale rispetto alla funzione pubblica assegnatagli in art 2699 cc, 479 cp, e col valore probatorio erga omnes di cui a queste disposizioni;

– se il suo redattore era un pubblico ufficiale, non lo era quale attestatore pubblico ma quale contraente pubblico chiamato a dare conto del contratto;

– d’altronde la memoria ciò faceva esplicitamente: il ruolo di R. Marra fu «di mera pedissequa esecuzione delle determinazioni da me assunte, senza alcuna partecipazione alle fasi istruttorie, di valutazione e decisionali»;

– essa diceva esclusivamente di posizioni interne al pubblico ufficiale, non di fatti (o atti) a lui esterni (oggetto esclusivo della “attestazione”). Tanto che la smentita, la prova della falsità, il magistrato requirente la affiderà ad un argomento indiziario, non alla rappresentazione della verità fattuale: (sempre secondo cronache) “se la sindaca avesse detto la verità riconoscendo che Raffaele Marra aveva ricoperto un ruolo decisivo nella scelta del fratello, l’apertura di un procedimento penale a suo carico sarebbe stata assai probabile. E lei era consapevole che in casi di iscrizione a modello 21 (ovvero come indagata) avrebbe rischiato di perdere il posto perché era quanto prevedeva il “Codice Etico”. E’ questo il movente della sua bugia”.

Ed un altro magistrato in veste di testimone della accusa: “Sicuramente Marra ha avuto un’influenza nel nominare il fratello Renato alla Direzione di turismo, la sua di certo non era una mera attività compilativa” (in proposito: a parte che uninfluenza” sarebbe posizione interiore del p.u. : essa è attestabile positivamente o negativamente?).

Quindi:

non vi fu falsità ideologica del pubblico ufficiale (quale inverso esatto della verità certa).

Se qualcosa di “non veritiero” fosse stato emesso, manteneva la rilevanza nell’ambito del procedimento Anac il cui Codice, peraltro, per prevenirla, la sanziona con ammende (art 213), senza mai richiamare il codice penale (benché è uso che sia fatto ove sia voluto).

E a proposito:

è per ciò che la difesa del Sindaco, sempre stando alle cronache, avrebbe sollecitato la assoluzione “perché il fatto non sussiste”?

E’ più probabile che lo abbia fatto escludendo la falsità del contenuto della memoria. Altrimenti, visto quanto sopra, avrebbe sollecitato assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato (veridica o no la memoria, ciò la legge non lo considera reato).

Ma così stando le cose, il dr Ielo (zelante paggio di Di Pietro anni addietro in Mani Pulite) non avrebbe dovuto accusare Raggi di falsità ideologica in atto pubblico.

Gli va comunque riconosciuto che la imperizia della giurisprudenza in materia di delitti contro la fede pubblica, talora involontaria, talaltra diretta ad altro fine che la retta interpretazione della legge (come quando un reato di falso a minor pena e minor tempo di prescrizione è rimpiazzato da altro a maggior pena e maggior tempo di prescrizione) ha raggiunto livelli da “emergenza democratica” (di sua mano sono stati distrutti funzione e ruolo dell’atto pubblico fidefacente e del suo attore: nuclei della certezza del traffico giuridico).

Ciò gli va riconosciuto pur se non gli fosse perdonato che, sempre per cronache, in requisitoria avrebbe detto di disporre “di una messa di prove a carico”. Messa o messe?

E se questo è stato, perché Di Maio ha voluto insultare tanto cocentemente il giornalismo da dare dello sciacallo a se stesso (dicono sia giornalista), piuttosto che insultare il dr Ielo (questo rilievo lo ha fatto perfino E. Macaluso)?

Domanda retorica ….

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Sfregiato e beffato il “bronzo di Riace”. Ma disapplicata una norma.

1. Lo splendore anatomico dei Bronzi di Riace pare essere stato profezia e metafora dello splendore sociale del sindaco di Riace, colui che mostrò che l’ “aiuto a casa loro”, dei fuggitivi dal male politico (assoluto) del quale gli oppressori cosparsero le loro terre, poteva darsi “a casa nostra”, calando fra le due “case” scambi culturali vicendevoli. E in tale splendore, Lucano (“luce dell’alba”, d’altronde) ha cesellato l’opera più fine, la retroversione della parola penale “favoreggiamento”, dell’ “immigrazione clandestina”, in quella civica di “favore”.

Una inversione che riportasse al passato. Se non a quello della “monarchia fascista” (della legge “di pubblica sicurezza” dell’anno 1931) che, invero, ignorava il termine, e tanto meno lo rendeva reato, almeno a quello della legge (n.943/1986) della “repubblica” che, deliberatamente, istituì e regolò, assai stimandolo, l’apporto socioeconomico dei cittadini di altri Stati, degli stranieri extracomunitari, a questo Stato. Irrigidendosi appena con chi compi(sse), in violazione della legge, attività di intermediazione di movimenti illeciti o comunque clandestini di lavoratori migranti… o impieg(asse) lavoratori immigrati extracomunitari in condizioni illegali al fine di sfruttamento (punendoli con la reclusione da uno a cinque anni. E punendo il datore di lavoro che occupasse alle sue dipendenze lavoratori immigrati extracomunitari sprovvisti della prevista autorizzazione al lavoro, con un’ammenda da lire 500 mila a lire 2 milioni e, nei casi più gravi, con l’arresto da tre mesi ad un anno). E disinteressandosi di altri atti, in favore della immigrazione.

O che, se non a quello, riportasse al passato della legge “Martelli”, che, favorendo l’immigrazione al pari della precedente, ritenendone il valore di scambio culturale, dopo quello del soccorso del bisognoso o dell’asilo del fuggitivo o del rifugio del perseguitato, tuttavia colpì anche “attività dirette a favorire l’ingresso degli stranieri…”).

Nondimeno facendolo con leggerezza (art 3 comma 8 L. n. 39/1990: pena fino a due anni di reclusione, fino a sei se, in vario modo, aggravata).

1.1 L’atmosfera incupì pesantemente all’avvento di un imprenditore vorace, di caterve di suoi seguaci, di loro capziose propagande per inconscio e conscio popolari. Giunto apposta per condurre al potere legislativo e governativo, oltre sé stesso (impasto di interessi materiali), il neofascismo finiano ed il neorazzismo (esterno e interno…) bossiano.

Due concezioni del mondo eliminative con la forza, anziché intermediative con la ragione, del sociopoliticamente non concorde o discorde o avverso. La seconda protesa fino al diverso per razza o altro distintivo.

1.2 Esse esordiscono col “Decreto Dini” (D.L. 18 nov 1995: dal nome di un membro del nuovo potere politico), che, sia pure per soli sessanta giorni (entro i quali non fu convertito in legge dal Parlamento), interpolando la legge Martelli, istituì (art 7 ss):

espulsione come misura di sicurezza; espulsione come misura di prevenzione; espulsione a richiesta di parte; espulsione per motivi di sicurezza; provvedimento amministrativo di espulsione.

Insomma, un apparato giuspoliziesco di espulsione dello straniero (che è rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza, salvo che, a sua richiesta…), che marca subito la tendenza alla inversione della filoxenia (amicizia allo straniero) in misoxenia (inimicizia ad esso).

Fino alla sevizia della persona. E di fatti, lo straniero trattenuto in attesa di ammissione o di espulsione, che si allontani “dall’edificio o dalla struttura” che lo contengono è punito con la reclusione fino ad un anno. E lo straniero che essendo stato espulso fa rientro nel territorio dello Stato o vi si trattiene senza autorizzazione è punito con la reclusione dai sei mesi a tre anni.

Insomma l’essere straniero (extracomunitario ma della specie degli ultimi o degli oppressi) nel territorio dello Stato è passibile dell’afflizione corporale carceraria.

Ciò ne mostra la nuova visione ufficiale, e quella popolare al seguito.

1.3 L’assetto sociale e culturale sarà così fortemente inciso da quell’approccio, che la spinta sarà agevolata e potenziata da politici di (apparente) opposta ispirazione, quelli della legge “Turco-Napolitano”.

Che, perseguito il favoreggiamento non solo dell’ingresso, ma anche della permanenza, dello straniero, nel territorio dello Stato e ricopertolo, (quasi esclusivamente) nella persona del cittadino dello Stato, di carcere fino a dodici anni, di arresti perquisizioni sequestri intercettazioni interrogatori; di vituperi dei suoi diritti e doveri costituzionali di solidarietà sociale (art 2 cost.) e di rispetto dello straniero (art. 10 cost); pervertiti rifugi e asili in centri di detenzione (eufemizzati: “centri di permanenza temporanea”) di incolpevoli di qualunque reato, di innocenti a priori: riattualizzerà puntigliosamente la persecuzione penale dello straniero scaduta, quella del “Decreto Dini”.

E’ il 1998, è la legge n. 40 ed D.Lgs n. 286. E “la sinistra”, in via di principio antifascista e antirazzista, in via di prassi coltre mimetica di neofascismo e neorazzismo (in materia, ma non solo). Lo straniero extracomunitario non più hospes(amico) ma hostis(nemico) esterno alle porte, ne è respinto. E chiunque al di qua ne agevoli l’avvicinamento o l’ingresso o la permanenza , è nemico interno che la repubblica (“antifascista”) persegue brutalmente. Con ciò, lo “statale” disprezzo dello straniero tiene in simbiosi il disprezzo del cittadino (o di chiunque altro lo imitasse). Insieme al ferimento letale dell’uno e dell’altro. Insieme al misconoscimento dell’umanità dell’uno e dell’altro.

1.4 Tanta degenerazione nazionalistica, neorazzista, tanta demonizzazione della minima ombra d’intesa fra cittadino e straniero sul “patrio suol”, fatalmente concepirà ed istituirà un fronte più avanzato.

Da un lato, la caccia al migrante in (sospetto) avvicinamento via mare. Ovunque sia, anche in acque non territoriali, la nave italiana in servizio di polizia (come quella della Marina militare), che incontri… una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.(art. 9 bis L. n. 189/2002): nave che batta la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.

Da altro lato il respingimento del cacciato, da acque extraterritoriali al paese di origine in base ad accordi bilaterali fra Italia e altri paesi, ad esempio quello con la Libia di Gheddafi nel gennaio 2009 (per evitare che i barconi attracchino al suolo italiano l’identificazione degli aventi diritto all’asilo o altro avviene in mare, sommariamente, col rischio di respingimenti alla cieca in violazione dei diritti del richiedente….);

1.5 Fra i due lati, la tensione smaniosa alla trasformazione dell’immigrato in reato (colui che, espulso dal territorio dello Stato… vi rientri è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno. E nel caso di espulsione disposta dal giudice, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Colui che si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal questore…. è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno. Lo straniero riespulso che sia trovato nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Peraltro, è per lui preparata “la costruzione di nuovi centri di permanenza temporanea e assistenza…” e gli sono imposti “rilievi dattiloscopici” (prelievo di impronte digitali” e loro registrazione) alla prima apparizione nel territorio, immobile o mobile (navi aerei etc) dello Stato.

1.5.1 E’ la legge Bossi-Fini (secondo Governo Berlusconi), che fermando l’immigrazione fin da luoghi non statali, rigettandola nei paesi d’origine affinché torni ai mali assoluti dai quali fuggiva; reificando (trasformando in cosa ed in reo ad un tempo, si noti la congiuntura semantica) il migrante che si ostini a fuggire; perpetrando la più profonda degradazione socioeticopolitica dell’essere umano:

ben occulta (strategicamente) l’abiezione dei due promotori (qualche anno dopo saranno colti, il primo, ad appropriarsi fraudolentemente del fondo elettorale parlamentare; il secondo a mercanteggiare la propria funzione legislativa con un tenutario di giochi d’azzardo).

1.6 Tale depravazione culturale non potrà che condurre all’estremismo persecutorio della legge n. 94/2009 “Maroni-Alfano” (terzo Governo Berlusconi), che esasperasse la reificazione del migrante:

fin dal primo ingresso nel territorio dello Stato, il suo corpo è reo, è “corpo del reato”; entro esso non c’è umanità ma reità.

1.6.1 Da tanto abominio penalistico si era ritratta perfino la taterschuld(la colpa d’autore) della strafrecht (il diritto penale) hitleriano (essa di fatti pretese che l’essere umano fosse reo in quanto autore morale, oltre che materiale, di sé). E’ introdotto il reato di clandestinità: ogni straniero irregolarmente presente in Italia rischia una pena detentiva anche da uno a cinque anni. Inoltre, l’essere clandestino aggrava la pena dei reati che commettesse, ed aggrava le pene (già micidiali) di coloro che ne favorissero l’ingresso o la permanenza. I Centri di Permanenza Temporanea (CPT) sono rinominati Centri di Identificazione e Espulsione (CIE). L’evoluzione giuridica è nel fatto che, stavolta, detengono rei.

Insomma

1.7 Lo xenocidio in spoglia giudiziaria col civicidio (del cittadino che lo avesse minimamente ostacolato), sono compiuti: ma quali “crimini contro l’umanità”.

2. Ebbene, questo orroterrore legislativo di grandezza siderale, toccante vertigini di leggi razziali da Shoah e da Pogrom, ha accerchiato Riace, la sua comunità multietnica, la sapienza combinatoria, umanitaria e civica, del suo sindaco.

E così un membro della magistratura, intercettato, in Riace, un matrimonio favoreggiatore della permanenza in Italia di una immigrata (prima che si perdesse fra marciapiedi e alcove d’albergo), chiede ad un suo collega l’arresto del celebrante, il sindaco, e lo ottiene.

Ineccepibilmente, dinanzi alle disposizioni penali sul favoreggiamento dell’immigrazione sopra viste. D’altronde, il reato è tenuto apposta indeterminato, affinché sia incontrollabile il potere determinativo di polizia e di magistratura, pur se a dispetto del dettame giuridico di controllabilità legale d’esso (per di più sorto dalla consociazione legislativa neofasciorazzista Dini-Turco-Napolitano-Bossi-Fini-Maroni-Alfano).

E con esso L. D’Alessio, procuratore della repubblica nel distretto più giudiziariamente martoriato d’Italia (e forse del Vicino Oriente), ha perpetrato voluttuoso lo sfregio di Riace e del suo Bronzo: imparassero a non sfidare la prepotenza giuridica della quale comunque è funzionario.

2.1 Ma se era prevedibile lo sfregio, non lo era la beffa, più deturpante e sanguinante.

Impugnato dalla difesa di Lucano il suo arresto a domicilio davanti il “tribunale della libertà”, questo non lo revoca ma lo sostituisce. Come? Con l’obbligo di autopresentazione intermittente negli uffici di polizia, o altro? Niente affatto. Lo sostituisce vietando al cittadino residente e sindaco di Riace di dimorarvi. Cioè di amministrare i cittadini che lo hanno voluto, gli stranieri che ha ospitato, la comunione fra essi che ha conquistato, la opposizione alla separazione che ha ingaggiato, l’antirazzismo che ha praticato, l’insegnamento che ha emanato, l’esempio che ha dato.

Si potrebbe domandare:

ma se il tribunale avesse perseguito questo scopo, non sarebbe bastata la sospensione del sindaco dalla carica (sospensione penale, compatibile con quella amministrativa già disposta dal prefetto, e indipendente dalla sorte di questa)?

No, non sarebbe bastata alla estirpazione del seme, alla sterilizzazione della semina antirazzista. Il bando di Lucano dalla sua terra avrebbe ripudiato simbolicamente, ritualmente, la sua opera. Infamandola, per colmo della beffa, la compagna di Lucano, T. Lemlem, già obbligata a dimorare fuori Riace ove era arrestato Lucano, allontanatone questi, dovrà tornarvi..

Senonché

3. Il dr. D’Alessio, “gettata una bomba su Riace” (lo avrebbe ammesso o vantato?) ha filosofeggiato, spiegandosi, che “il fine non giustifica i mezzi”: iI fine di salvare dalla prostituzione stradale una immigrata non giustificava il favoreggiamento della sua permanenza (nel territorio dello Stato).

Ora a parte che, ditterio per ditterio, egli incarna un funzione ove per principio “il fine giustifica i mezzi”:

il fine della giustizia (fiat justitia: sia fatta giustizia) non solo nella iperbole (et pereat mundus: accada quel che accada) autorizza ogni orrore e disastro. Per legge e per prassi, la giustizia penale procede schiacciando (si sono viste all’opera, sub 1, l’una e l’altra..) ogni diritto personale e reale del perseguito, perfino consumando reati (di sequestro della persona, di violazione del suo domicilio, della sua corrispondenza e comunicazione, del suo avere, di suo maltrattamento, di lesione della sua mente e del suo corpo, di induzione al suicidio -una settantina all’anno- e cosi via). Reati che non punisce solo perché ha il “potere-dovere” di consumarli, perché “scriminati” (art 51 cp).

3.1 A parte ciò, si diceva, il detto del dr D’Alessio, in diritto, è gravemente errato, perché lì “il fine giustifica i mezzi”:

basti pensare che se taluno, al fine di difendersi da una offesa solo supposta e in fatto inesistente, si difenda offendendo, è giustificato, non è punibile. In forza del fine prefisso, appunto (art 59.4 cp).

O pensare che se taluno, commettendo un reato avesse un fine diverso da quello che lo costituisce (dolo specifico), è giustificato, non è punibile (perché solo agendo al fine voluto dalla legge lo sarebbe: art 43.1 cp).

Dunque il dr D’Alessio che filosofeggia, in diritto è in torto.

Tanto più deprecabilmente, rimproverabilmente, inaccettabilmente, se fosse in torto nella materia, di Riace, che ha osato maneggiare.

3.2 Ove l’art. 12 (del corpusneofasciorazzista D.L.vo 289/ 1998 sopra visto) impianta due cause di giustificazione del reato di “favoreggiamento della immigrazione”:

quella di cui all’art. 54 cod. pen, per cui, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. La disposizione si commenta da sé, salvo precisare: che il pericolo che taluno si prostituisca è pericolo di danno grave alla persona, giacché è delitto contro la persona quello che abbia ad oggetto la prostituzione. Che esso, incombente sulla sposa del matrimonio celebrato da Lucano, non era altrimenti evitabile. Che il matrimonio “favoreggiatore” fu senz’altro proporzionato al pericolo.

E quella di cui allo stesso art 12, per cui non costituiscono reato le attività di soccorso e di assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato…… Anche questa “causa di esclusione del reato” si commenta da sé. Salvo precisare che sia il soccorso latamente inteso, sia la assistenza umanitaria, sono certo capaci di recepire contenutisticamente il bisogno, per la sposa, del matrimonio che la sottraesse alla prostituzione.

3.3 E comunque, si ricorda quanto sub 3.1, che se Lucano avesse supposto esistenti pur inesistenti condizioni delle cause di giustificazione, egli non sarebbe punibile.

Ebbene

4. Ignoravano il dr D’Alessio, i colleghi dell’ufficio gip e del tribunale, che per art 273 comma 2 procedura penale, risultando il fatto compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità, non era permesso arrestare Lucano?

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Logorrea del diritto e caso Cappato

1.Tale “DJFabo”, dopo un sinistro stradale gravemente infermo e irreversibilmente e insopportabilmente sofferente, deciso a porvi fine, consulta i Radicali Marco Cappato, Lina Welby e altri (del “giro” suicidiofilo ed eutanatofilo ).

Questi gli prospettano la pratica della “sedazione profonda”, con sospensione dei supplementi respiratori e alimentatori e attesa della morte dolce (gli prospettano eutanasia, dove la propria morte, voluta , è da altri indotta).

Egli tuttavia preferisce il suicidio (dove la propria morte, voluta, è da sé indotta), con modalità (anch’essa) dolce, eu, da eseguirsi in un Centro svizzero opportunamente attrezzato.

Presi contatti e intese tramite i familiari, vi è condotto in automobile da Cappato.

Ivi giunto, verificata accuratamente, in lui, la persistenza della volontà del suicidio, è posto ad eseguirlo mediante assunzione, da sé, di un farmaco letale.

2. Cappato, che aveva esplicitamente agito per “disobbedienza civile”, (con Welby) è accusato di “rafforzamento dell’altrui proposito di suicidio” e di “aiuto al suicidio”. E, prosciolto dalla prima accusa, è rinviato a giudizio sulla seconda, davanti la Corte di Assise di Milano. Per rispondere del reato di cui all’art 580 del codice penale.

La Corte, ritenuta (sostanzialmente) la configurabilità del “diritto al suicidio”, a conclusione di un lungo discorso (qui sintetizzato al massimo) dalle implicazioni logiche non sempre controllate, nel quale infatti:

– la inviolabilità della libertà personale posta in art. 13 della Costituzione darebbe anche libertà di suicidio (cioè darebbe libertà di violare l’inviolabile, sia pure dal suo titolare?);

– il “diritto alla vita” (art.2) della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, darebbe anche diritto di ucciderla (cioè darebbe “diritto di morte”, sia pure per il suo titolare?);

– il “diritto a morire” rifiutando i trattamenti sanitari (recentemente introdotto da L. n. 219/2017) sarebbe “diritto al suicidio” (laddove, regolando la morte da altri indotta, eutanasia, nulla ha che vedere con la morte da sé indotta, suicidio).
Ritenuto quindi, si diceva, il “diritto al suicidio” (adduce la Corte, anche in forza della inversione storica della base culturale della disposizione “fascista” che apertamente lo disconosceva) quale parte del “diritto vivente”.

Ritenuto inoltre che, vietato a chiunque di “istigare” al suicidio o di “rafforzarne il proposito”, ne è vietato l’ “aiuto” che fosse anche istigazione o rafforzamento, non quello che non lo fosse. In altre parole, è reso l’aiuto istigazione (o rafforzamento), malgrado, essi, nell’art. 580 cit., siano alternativi, siano posti cioè a dilatare l’area del divieto, non a contrarla (laddove la Corte la contrae fino ad espellerne ogni forma di aiuto che non fosse istigazione o rafforzamento….).

Ritenuto infine che, la contrazione, non sia conseguibile in via di interpretazione dell’art 580 cit. ed esiga l’intervento della Corte Costituzionale (che la intrida di “diritto al suicidio”, “diritto alla vita”, “diritto a morire” e via dicendo….; la Corte, peraltro, non distingue minimamente tra volenti suicidio necessitato, quello di “DJ Fabo” – che potrebbero ricevere eutanasia per legge 219 cit.- e volenti suicidio “discrezionale” – che egoisticamente potrebbero disperdere un bene sociale, contro il dovere di solidarietà sociale in art 2 Cost.-):

Le rimette la questione (la Corte di Assise) aggiunge anche un altro profilo di incostituzionalità, la parità delle pene della istigazione e dell’aiuto, senza avvedersi della inconciliabilità dei due profili, giacché il primo punta ad escludere, il secondo ad includere, l’aiuto “non istigatorio né rafforzativo”.

La Corte costituzionale, udite le ragioni della parti (fra queste il Governo, rappresentato in giudizio dalla Avvocatura dello Stato, contrario alle eccezioni sollevate), sospende la decisione e la rinvia ad una udienza di settembre 2019, invitando (tacitamente) il Parlamento a, frattanto, deliberare in materia.

3. Ora, se la Corte avesse ritenuto di non potere decidere, perché spettante al Parlamento rendere l’aiuto istigazione o rafforzamento, contro la loro alternatività in art 580 cp; come pure espellere dall’art 580 cit., ogni altra forma di aiuto:

avrebbe dovuto dirlo immediatamente (come da prassi) e spogliarsi del giudizio (senza oziare fino a settembre venturo, che la ritroverebbe nella medesima condizione).

Mentre, se avesse ritenuto di potere decidere, avrebbe dovuto farlo:
accogliendo una delle due eccezioni sollevate dalla Corte di Assise e dichiarando la illegittimità dell’art. 580 “nella parte in cui….e in cui…” (come da prassi).

O rigettandole perché infondate.

Oppure rigettando “nei sensi di cui in motivazione” (cioè dando la interpretazione costituzionale dell’art 580 cit., eventualmente accreditando quella della Corte di Assise…).

Dunque, perché ha sospeso il giudizio con “rinvio a data fissa” (su ciò qualcuno ha obbiettato che mai si era visto che la Corte mettesse in mora decisoria il Parlamento; che essa ha esorbitato dalle sue attribuzioni; che sarebbe sollevabile conflitto di attribuzioni fra poteri dello stato. Conflitto che tuttavia, assurdamente, la Corte stessa dovrebbe risolvere…)?

Qualcuno dei suoi membri – ovviamente non della quota, un terzo, eletta dalla magistratura, perché matrice della sopra vista ottenebrazione su “diritto al suicidio” & C. (qui esplode il paradosso, per cui, il giudizio sulla legittimità costituzionale del “diritto vivente” lo emetterebbe chi gli ha dato vita….) – ha temuto di mortificarla pubblicamente e ha premuto il pedale del freno? Ad un tempo lasciando che sia un legislatore profano e incolto (l’attuale) a mettere in scena la bruttura?

E’ probabile.

Ma potrebbe essere stato, anche, turbato, oltre che dall’entità della complicazione (interpretativa) del semplice, dalla perversione delle sue conseguenze.

4. L’art 580 cit. punisce “istigazione e aiuto al suicidio”, ma non punisce il suicidio (pur potendo: tempo addietro, la punizione del corpo del suicida, mediante sfregio o simile, era sancita).

Per ciò, se il suicidio non è vietato (penalmente e civilmente e negli altri rami del diritto nazionale), è libero. E’ cioè nel potere di fatto, di chi lo volesse. E ciò è altro che essere nel suo diritto, altro dall’essere un suo diritto (come la elementare teoria relativa da tempo insegna).

Per di più, se lo fosse, le posizioni degli altri rispetto ad esso non sarebbero libere (simmetricamente a quel potere di fatto) ma vincolate. Se lo fosse, gli altri sarebbero obbligati a rispettarlo, nessuno potrebbe, né dovrebbe (art 40.2 cp), impedirne l’esercizio. E ove ciò fosse, (forse anche ) l’istigatore al suicidio, (certo) il rafforzatore del relativo proposito, e comunque l’agevolatore o ausiliatore del suicidio, cooperando all’esercizio di un diritto, sarebbero punibili tanto quanto il suo titolare (come si è visto non punito).

Per cui, la presupposizione, alla eccezione di illegittimità costituzionale, del “diritto al suicidio”, condurrebbe logicamente alla illegittimità costituzionale dell’intero art 580 cit….
Certo contro la volontà dell’eccepiente.

Inoltre, 
volendo, la Corte di Assise, tutelare (suicidiofili) aiutanti al suicidio, doveva andare fino alla Corte costituzionale per farle dire l’indicibile (che l’aiuto al suicidio dell’art 580 ct., è istigazione..), quando, distinguendo fra aiuto che non entra, nella fase della esecuzione del suicidio (come quello di Cappato, che ha condotto “DJFabo” al Suicidiario svizzero, ma non è andato oltre..), e aiuto che vi entra (come quello di chi avesse consegnato a “DJFabo” il farmaco letale per la assunzione), avrebbe potuto escludere che il primo fosse causa del suicidio (e quindi che fosse punibile)?

Di fatti, per la teoria causale generale, la causa esprime morfologicamente l’effetto, ne determina la forma concreta e la preassume (essa consegna per la assunzione il farmaco letale). Se non lo fa, se è prodromo che ponga esclusivamente l’antecedente del sorgere e dell’accadere dell’effetto, è condizione. Ove lo fosse, anche la lettura scientifica degli artt 40, 41 del codice penale, esclude che, essa, sia causa.

D’altronde, se così non fosse, ogni condizione, delle innumerevoli antecedenti ogni causa, sarebbe causa, con indebita sottrazione (morfologica) di questa al “principio di previa determinazione” (naturalistica e giuridica).

5. E’quindi probabile che la visione di ciò abbia turbato il frenatore della Corte costituzionale, comunque rasserenato dalla constatazione che “il diritto vivente”, di origine tutta magistratuale, per quanto abbia mirato (eversivamente) a sostituire “il diritto vigente”, non se la passa bene.

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