“https://www.corriere.it/cronache/20_aprile_19/gallignano-prete-dice-messa-fedeli-carabinieri-interrompono-ma-rifiuta-fermarsi-rischia-multa-c0c5748e-8271-11ea-afba-f0dcf1bf9a9f.shtml
Gallignano, prete dice messa con i fedeli: i carabinieri lo interrompono, ma rifiuta di fermarsi (e rischia multa)
Don Lino Viola stava celebrando la messa della domenica per una quindicina di fedeli quando sono arrivati i carabinieri: ma lui non ha interrotto la funzione
di Enrico Galletti
La messa è cominciata puntuale, come tutte le domeniche. Don Lino Viola ha celebrato nella sua chiesa, quella di San Pietro Apostolo a Gallignano, frazione di Soncino, in provincia di Cremona. Ad assistere alla messa c’erano una quindicina di fedeli, troppi per le misure restrittive che impediscono di svolgere funzioni pubbliche partecipate, tanto che in molti, in questo periodo si sono organizzati con le dirette streaming. Appena il parroco ha cominciato a celebrare, in paese si sono diffuse le voci e in Chiesa sono arrivati due carabinieri. Uno di loro si è diretto verso l’altare tentando di interrompere la funzione. Don Lino, però, ha continuato. «Scusate, io sto celebrando la messa – dice ai carabinieri, come si sente in un video registrato da un fedele e pubblicato in rete –, rispondo dopo, ora non sono disponibile». La funzione, ormai quasi terminata, prosegue. Adesso al celebrante e ai fedeli che sedevano ai banchi arriverà probabilmente una multa da pagare.
Don Lino Viola, però, non ci sta. «Sono offeso nella mia dignità – spiega al Corriere della Sera –. Ho ottant’anni, celebro da più di cinquanta e non sono mai stato trattato così: già durante l’omelia ho visto i carabinieri entrare, mi hanno interrotto al momento della consacrazione senza alcun rispetto. Il decreto ministeriale non proibisce le celebrazioni, basta che non ci sia affollamento. Eravamo in quattordici, distanziati, con mascherine e guanti: otto tra cantori, lettori e collaboratori e sei fedeli: due famiglie e un’altra signora, tutti che hanno avuto dei lutti nei giorni scorsi. Celebravo la messa anche in ricordo dei loro cari. L’ho fatto anche a Pasqua…».
QUALCHE
RIFLESSIONE GIURIDICA
PREMESSA SU
DUE FONTI:
A. Posto che per art. 7 Costituzione: “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani”, E perciò “ I loro rapporti sono regolati dai Patti lateranensi.”
-Posto inoltre che, tali indipendenza e sovranità rispettive, sono state ribadite dal Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984, che in articolo 1 prevede che “La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine,indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell’uomo e il bene del Paese.”
-Posto inoltre che, per art. 2 del Accordo: “1. La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica.”
-Posto quindi che dette “libertà” furono oggetto di accordo espresso:
poteva (nemmeno Lo Stato bensì) il Governo della Repubblica, unilateralmente con decreto legge attualizzato da decreti del presidente del consiglio dei ministri (vd dopo), vietare l’esercizio del culto (nella forma di “eventi” e di “cerimonie”: vd dopo) in assenza di altrettale accordo? Difatti, non pare esserne elemento, anche perché non precedente i decreti, l’esclamazione dei vescovi in CEI al loro avvento:
(da Cronaca nera 8 marzo 2020 19:30 di Michele M. Ippolito)
“Ci adeguiamo con sofferenza” Per la Conferenza Episcopale Italiana il divieto del Governo Conte è “passaggio fortemente restrittivo, la cui accoglienza incontra sofferenze e difficoltà nei Pastori, nei sacerdoti e nei fedeli.”.
No,
evidentemente.
Con
(verosimilmente) seguente nullità (più che illegittimità o illiceità), perché
non pattizi, dei divieti dei decreti.
E con implicazioni
ovvie sui fondamenti dell’operato dei carabinieri nella chiesa di Don Lino.
B. I divieti in parola, attualizzanti decreti legge, stanno in dpcm (fonte normativa “terziaria”) ben lontani dalla legge ordinaria. Ma se stessero (si concede dialogicamente) in dd.ll, anche questi, benchè aventi “forza di legge” (art. 77) sarebbero inavvicinabili alla legge ordinaria (a forma e valore suoi propri), (almeno quella ) alla cui normazione, soltanto, fosse riservata una materia (posta quindi in “riserva assoluta di legge”).
E supposto, nella messa di Don Lino, illecito amministrativo per legge 689/’81 (vd dopo), ebbene, la sua previsione ( e, quindi, la sua attività pratica), per art. 1, soggiace a riserva assoluta di legge.
Anzi, di legge previa ad esso (quale fatto), giacchè è (giuridicamente) inconoscibile e inasseribile “se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso” (incidemtalmente: i carabinieri dichiararono Don Lino contravventore, perfino prima che il dl n.19/20 fosse convertito in legge) .
Con (verosimilmente) seguente nullità (più che illegittimità o illiceità) – se fosse ritenibile essa la conseguenza dell’atto usurpativo di potere legislativo (esercitabile per “legge” non per decreto-legge), assegnativo di illecito amministrativo alla violazione dei divieti in questione-.
E con implicazioni ovvie sui fondamenti dell’operato dei carabinieri nella chiesa di Don Lino.
SINTESI
DELLA NORMAZIONE GOVERNATIVA IN MATERIA DI RELIGIONE
C) Il dl n.19/20, in art 1 ha disposto:
g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico,sportivo, ricreativo e religioso;
h) sospensione delle cerimonie civili e religiose;
altrettanto ha disposto il dpcm 10 aprile, art 1:
i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e glispettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi….;
l’apertura dei luoghi di culto e’condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita’ di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri ( va notato, in vista di un uso più avanti, che, qui, non è richiamata la “forma della riunione” dell’”evento”, presente invece nel dl).
E’ utile
osservare retrospettivamente:
che il primo atto avente “forza di legge”, della sequenza normativa “antivirus” avviata, con la Dichiarazione (governativa) dello “stato di emergenza”, il 31 gennaio 2020; rimessa, ex Dlgs n.1/ 2018, al Dipartimento della Protezione civile ed al suo Capo, come da sua ordinanza 3 febbraio seguente; poi assunta direttamente (indebitamente, si è altrove, vd sotto, sostenuto) dal Governo e dal suo capo, fu il Dl 23 febbraio n.6 /’20: –
che all’art. 1 c), vietava gli “eventi” ma non le “cerimonie” (religiosi)…
– che altrettale divieto pose, all’art. 1 c), il dpcm dello stesso 23 febbraio;
– che inopinatamente (perché infedelmente attuativo del DL suddetto, che permetteva le “cerimonie”), il dpcm 8 marzo, vietati gli “eventi” all’art 1 g), vietò anche le “cerimonie” all’art 1 i);
– “confortato”, in ciò, da dpcm del successivo 9 marzo (chi fosse interessato alla portata politico-giuridica complessiva della sequenza normativa con “forza di legge” apertasi quel 23 febbraio, potrebbe, volendo, andare, su questo FB, a “Conte antivirus poteva non differenziare le popolazioni differenziate dal virus?”
ORBENE
Ciò premesso e posto.
Osservato che la disavventura di Don Lino nacque da quei decreti.
Accantonata la questione della loro nullità per quanto sub A. B.,:
si comincia col vedere se, la “messa” del sacerdote, fosse “evento” o “cerimonia” autorizzante (in tesi) l’intromissione dei CC..
Impiegando interpretativamente la disposizione legale esponente (con altra, vd dopo) le forme dell’esercizio del culto (cattolico in specie), la nozione di “messa” partecipata o non da fedeli, ed altre nozioni qui rilevanti.
Singolarmente, la disposizione la cui violazione dà anche la possibilità di qualificare giuridicamente, a sua volta, l’intromissione dei CC..
1. Il Libro II Titolo IV del Codice Penale, “ Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti”, Capo I – Dei delitti contro le confessioni religiose, all’art 405, incrimina “Chiunque impedisce o turba l’esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa(, le quali si compiano con l’assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni.
Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni.”
E, mentre incrimina, come cennavasi, espone le forme del culto – le quali sono ribadite anche dal Testo unico di pubblica sicurezza (R.D. 1931 n. 73, art. 25): Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore-.
Dunque, esse
sono state toccate dai divieti sub C.?
Si può partire
dalla “facoltà”, data ai fedeli dal (già visto) dpcm 10 aprile, art. 1 i):
l’apertura dei luoghi di culto e’ condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita’ di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
Quindi:
2. Se i
“luoghi di culto” sono accessibili (alle condizioni or viste) non potrebbero
esserlo che per l’esercizio del culto (della confessione religiosa, in specie
cattolica).
Dunque il
dpcm non vieta l’esercizio del culto.
2.1 E se si
conviene di dare (qui), all’esercizio del culto, l’estensione modale delle
“funzioni” o “cerimonie” o “pratiche” “religiose” (vd art 405 cit.),
il dpcm non vieta, in quei luoghi, l’esercizio delle prime e delle ultime,
vieta quello delle seconde.
2.2. D’altronde, le “pratiche” potrebbero esercitarsi (esclusivamente) dai fedeli – che, ad esempio, accedano al luogo di culto, si genuflettano o preghino solitariamente, in una “comunione” soltanto spirituale (mediata da quello) con eventuali altri.
O , le “funzioni”, potrebbero esercitarsi dai fedeli “assistiti da un ministro di culto”.
E se l’”assistenza” non è altro che variante modale dell’esercizio (la “ funzione”, mediata dal ministro, inoltre, è – e genera- anche- “sacramento”), esse non sono vietate dal dpcm.
2.2.1 E la
messa di Don Lino era “funzione” religiosa esercitata in luogo di culto.
Permessa dal dpcm cit., art. 1 i)…
3. Va visto, ora, se fosse vietata dal dl n. 19 cit, sospensivo di “eventi…..di carattere religioso”.
Se per
“eventi” si intendono accadimenti programmati indetti organizzati attuati;
d’altronde nella previsione del dl cit., hanno “forma di riunione [ndr.
cioè del convenire, consaputo, tacitamente concordato, di un pluralità di
persone] in luogo pubblico o privato” (ma vd il rilievo sub C. alla fine di i)
del dl cit.); e (qui) sono esemplificati come “grandi eventi”:
a parte che
la messa di Don Lino non si è tenuta “in luogo pubblico o privato”,
bensì in luogo aperto al pubblico (con seguente assenza di un elemento del
divieto);
se (d’altronde) la messa in chiesa è prassi, non evento (quale interruzione della prassi).
E comunque, non sarebbe riconducibile alla nozione la messa del ministro del culto in solitudine, che abbia poi la partecipazione di singoli fedeli casualmente sopravvenuti. Come pure la messa del ministro che si avvii in copresenza occasionale di fedeli (sulla possibilità del ministro solitario alla messa, mi sono stati segnalati, da uno d’essi, i canoni 902, 904, 906 art. I cap. I Libro IV. Munus Santificandi Ecclesiae, Diritto Canonico) – ;
allora:
nemmeno il
dl. art 1 g), con il dpcm art 1 i) vieta(va)no (quel) la messa.
4. Va visto,
infine, se fosse vietata, dagli stessi (dl art 1 h); dpcm art. 1 i), sospensivi
delle “ cerimonie civili e religiose”.
Ebbene, se
la messa è “funzione” non è “cerimonia” già per lo stesso art. 405 cit. (e art.
25 tulps). Può stare entro questa ma non è questa, che d’altronde può essere
anche “civile”, mentre la “funzione” (qui si intende) è solo religiosa,
Difatti è
cerimonia la celebrazione (in genere ritualizzata) di un avvenimento civile (ad
es una inaugurazione o una ricorrenza) o di un avvenimento religioso (in genere
contenente una ”funzione”) : festività liturgiche (Natale, Pasqua…) o
“sacramentali” (Battesimo Cresima Matrimonio).
Cerimonia che, come si vede, è caratterizzata da singolarità (pur se ricorrente) e/o da occasionalità.
Da tutt’altro che la messa, ripetesi, cadenzante l’esercizio quotidiano, la prassi, del culto.
Allora quei
dl e dpcm non vieta(va)no (quel)la messa.
Per cui,
tirando le fila:
5. se la messa di Don Lino non era vietata- insieme alla partecipazione dei fedeli, (inoltre) individualmente protetti dall’art. 19 della Costituzione (“Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.”: si noti incidentalmente che, a questo limite della tutela, è estranea la salute pubblica):
la sua interruzione o turbamento dai Carabinieri (certamente avvenuti al modo tipizzato in art 405 cp), non avevano alcuna ragione giuridica.
Con seguente
integrazione di oggettività e soggettività (quella individuale passiva
comprensiva anche dei fedeli) del fatto descritto in art 405 cp..
NONDIMENO
6. Si
supponga che la messa fosse “evento” o “cerimonia” (non si conosce il contenuto
della contestazione rivolta al sacerdote e ai fedeli) di cui agli indicati
divieti e, quindi, che il sacerdote e i fedeli li abbiano violati.
E che perciò
abbiano commesso illecito amministrativo, perseguibile da polizia di sicurezza
(art. 4 comma 7 DL n 19 cit.,) su essi (la legge n.689/1981, art. 5, prevede il
concorso di persone nell’illecito.).
Ebbene,
quali erano i poteri degli “agenti di pubblica sicurezza” (art, 4 cit.) ?
6.1 Per
artt. 13 e 14 della legge, quelli di accertamento e di contestazione e di
notificazione della violazione:
accertamento
anche attraverso assunzione di informazioni, ispezioni; contestazione immediata
(“quando è possibile”) orale e verbalizzata; notificazione secondo la procedura
civile.
6.2 Escluso,
quindi, il potere di interruzione o turbamento.
6.3
D’altronde, per art. 21 ter Legge sul procedimento amministrativo n.241/’90,
solo:
1. Nei casi
e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono
imporre coattivamente l’adempimento degli obblighi nei loro confronti [ndr.
ipotizzato che tale sia il dovere del rispetto dei divieti in parla]. Il
provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità
dell’esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l’interessato non
ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere
all’esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla
legge.
E i casi di esecuzione del precetto (in forma specifica) sono quelli previsti in art. 1 comma 2 dl n. 19, ( medianti “limitazioni, sospensioni, chiusure ” ), che hanno ad oggetto attività esercizi manifestazioni etc (vd art. 4 comma 2 dl cit.).
Oggetto dal quale sono visibilmente escluse le suesposte forme di esercizio del culto.
Per cui
tirando le fila:
7. ammessa (in ipotesi) la violazione dei suesposti divieti in materia di esercizio del culto, i due “agenti di pubblica sicurezza” (vd sopra) non avevano il potere di “interrompere o turbare” la “funzione”. Con ovvie implicazioni giuridiche.
pietro diaz