Se il Governo della Repubblica:

– originante dal rappresentante ‘l’unità nazionale” (art. 87.1 cost.) , il presidente della repubblica, non dal rappresentante di una parte o di un partito (locali o nazionali);

– costituentesi in Parlamento, che sintetizza tutte le forze politiche li presenti, non una parte di esse;

se il Governo della repubblica, pertanto:

supremo “pubblico ufficio”, è funzionalmente “imparziale” (art. 97 Cost. 2 Cost.);

come potrebbe, il suo capo, agire pubblicamente da esponente la forza politica cui appartenga, in competizione e contesa alle altre forze politiche?

Come potrebbe, addiirittura, aggirarsi propagandisticamente in passionali campagne elettorali, rattristare se perdenti, gioire, se vincenti, insomma, politicare da fan della propria schiera:

senza porsi clamorosamente al di fuori del Ordinamento della repubblica (Parte II Titolo III Costituzione)?

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SALVINI ISTIGATORE E APOLOGETA , IDEOLOGICO, DEL GIOIELLIERE PLURIOMICIDA


Ne è stato talmente compartecipe -dopo avere  diffuso in società, con la sua “legittima difesa” (art 52 cp L. 36/2019,  26 aprile: governo Conte e  maggioranza Cinquestelle! ), la malvagia  idea che si abbia licenza di uccidere il malvivente che si contrasti-  che, in teatrale disprezzo –  pari alla  ignoranza della materia – di una sentenza dal tecnicismo lapalissiano,  che aveva condannato  il suddetto ad anni 17 di reclusione per duplice omicidio, (…talmente compartecipe) da assicurargli pubblicamente,  egli  vicecapo del governo (!), che si interesserà al suo caso.
Gli ha fatto eco il consociato  in malefatte mediatiche, il generale Vannacci, che ha  decalogato: “la difesa è sempre legittima” (anche quando è offesa, ndr ?!)! 

 Sentenza dal tecnicismo lapalissiano, si diceva. Di fatti.

1.Chiunque invochi non punibilità per avere ucciso in legittima difesa (da “pericolo di offesa ingiusta”),  comunque compie delitto di omicidio ex art 575 cp. . E’  omicida pur  se non punibile.

Ciò benchè  non sia  abbastanza  chiaro semanticamente,  nel discorso mediatico e nemmeno, talora,  nel discorso tecnico. Mentre  dovrebbe esserlo.
1.1 Perchè altro è il fatto di omicidio,  altra  è la circostanza preclusiva della sua punibilità,  la legittima difesa di art 52 cp. E sebbene questa sia  servente di quello (non può mai accadere l’inverso, perché non vi sarebbe nulla da punire), non è mescibile a quello, che lascia integro nella forma e nella semantica.
2. Ma quando la difesa è legittima – non tanto nella  versione presalvini quanto in quella  postsalvini-?
[con stretto riferimento al fatto di specie] Quando, all’interno del luogo ove sia “esercitata una attività commerciale”, la persona ivi “legittimamente presente”, ivi “legittimamente detenente un’arma”, si  avvalga di questa per difendere la propria (o l’altrui) incolumità;  o per difendere i beni propri (o altrui),  quando “non vi (sia) desistenza”  dell’offensore  e “vi (sia)  pericolo di aggressione”.

2.1  In questi  casi,  anche l’omicidio ( versione postsalvini) dell’aggressore  di soli beni (patrimoniali) – non della persona  dell’esercente (o di altri)!-, si considera proporzionata!
Sebbene,  ciò,  sia  in ignobile contrasto  (che solo il rinfocolatore organizzato della barbarie legislativa legonordista,   quale è il suddetto, avrebbe potuto innescare), con la millenaria tradizione della legittima difesa,  esigente proporzione tra offesa e difesa, tra beni offesi e beni difesi -sino, appunto, all’avvento del nomoclasta ordetto, e del suo anticipatore, omogeneo,  berlusconino del 2006: L. n. 59! I quali, infatti, hanno (incivilmente) imposto proporzione  tra offesa a beni e difesa omicidiaria dell’offensore!

3.  In specie. i rapinatori avevano abbandonato  l’esercizio commerciale, erano in fuga e disarmati (che portassero  pistole-giocattolo ben lo sapeva il gioielliere, chè altrimenti non  avrebbe osato inseguirli ;  e ben risultava dal fatto che, inseguiti da uomo armato, non avessero tirato un colpo ).
Ed in questo contesto, di assoluta inoffensività (innocuità) verso  beni e persone; per di più, di  detenzione illegittima ( a quanto si è accertato)  dell’arma omicida,  essi sono stati raggiunti e uccisi!

4 L’ omicida killer, quale lo volle , ideologicamente,  Salvini,  oltre  i limiti stessi della sua “legittima difesa” , si è incarnato nella sua pienezza sociocriminologica.  

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“POLLO ARROSTO ALL’IRANIANA”

“Donna vita libertà ” e ‘lotta dura senza paura” sono state scandite, questo pomeriggio, dalla gioventù iraniana, in lingua italiana, intonate ritmicamente da italiani.

Struggente il palpabile sentimento collettivo della loro profondità antagonistica e della loro dirompenza rivoluzionaria.

Di fatti, quelle parole eran  rifinite da altre, in lingua iraniana:

“velo o non velo, via la repubblica islamica” (notisi che la gioventù costituisce il 75% della popolazione iraniana!).

Incidentalmente, dato che il secondo grido di battaglia,

” lotta dura senza paura”, echeggio’ ripetutamente, anni addietro, nelle piazze italiane della contestazione giovanile del potere politico e istituzionale vigenti, è da domandarsi se questo fosse vissuto, dai contestatori, com’è vissuto l’iraniano… 

Il quale comunque, invero, si caratterizza  univocamente  per la pratica pubblica del “pollo arrosto”:

 il giovane contestatore è legato  mani e piedi ad un palo rotante, e fustigato in modo bruciante. 

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ESTINZIONE DEL REATO ED ESTINZIONE DEL PROCESSO

1.L’art. 157 del codice penale dice che “la prescrizione estingue il reato”. E d’altronde, il Capo I (del Titolo VI Libro I) nel quale è posto, si occupa “Della estinzione del reato” , e lì alloca le varie “cause di estinzione del reato” (amnistia, morte del reo prima della condanna, remissione della querela etc..).
Ma sia prima dell’apparizione della formula che dopo, si era avvertito che essa, se (certo) imponeva al reato di non emanare (in concreto) la pena, era tuttavia frutto di visioni dottrinali del tempo (1930), perciò opinabili e passibili di revisione.
Ed in effetti, fin d’allora si cominciò a chiarire che, all’avvento di “cause di estinzione…”, non si estingueva il reato come fatto della vita (factum infectum fieri nequit).
E che, se mai, si estingueva il reato quale fattore della pena.
Perciò, avrebbe potuto (e dovuto) dirsi, più propriamente, che, le cause di estinzione, estinguevano la punibilità, del reato – taluno, con ieratica metafora, sosteneva che, esse, estinguevano la “pretesa punitiva dello Stato”.
2. Ma, descrivendosi variamente (sempre circonlocutoriamente e talora suggestionalmente) l’effetto delle cause di estinzione, non si avvertiva, né si avverte nel dibattito odierno, che quell’effetto era solo mediato. Da un effetto immediato, il quale cadeva, tutto e solo, sul processo, e in esso si produceva (d’altronde, l’art 129.cpp, quando sia il “reato estinto”, pone “l’obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità”: cioè di arresto del processo…).
Si produceva all’arresto del processo.
Ciò perché non c’è reato che pervenga alla applicazione della pena senza il sostegno del processo. Ed alle condizioni di questo (conoscitive accertative attestative e decisive della sua punibilità e punizione).
E non c’è arresto del processo che non fermi lo sviluppo della condizioni or dette.
E non c’è fermo dello sviluppo di queste che non estingua le condizioni antecedenti ed il loro (provvisorio) effetto.
E ciò a causa della loro imperfezione rispetto all’insieme delle condizioni chiamate all’accertamento giudiziario della punibilità: (sia pure a discrezione delle parti del processo), almeno due giudizi di merito ed uno di legittimità -quindi, per inciso, contrariamente a quanto sbandierato da profani pur celebri e supponenti, la prescrizione ( l’arresto dal processo a causa d’essa) non accerta il reato ( tanto meno “la colpevolezza”, come pretende, incosciente, l’organo di quotidiana “informazione” più affaccendato alla deformazione della materia)-.
3. Pertanto, l’estinzione del reato (per prescrizione o per altro) avviene per estinzione del processo.
E’ l’estinzione del processo che comporta l’estinzione del reato (e di qualsiasi altra entità si ponga a suo antecedente).
D’altronde, l’effetto (e l’avvento) di tutte le “cause di estinzione del reato” è processualmente sentenziato con le formule: “non luogo a procedere” (art 425 cpp); “non doversi procedere” (artt, 129.1 , 531.1 cpp); le quali dichiarano l’estinzione del processo (e, per conseguenza, di ogni suo antecedente interno).
3.1 E ciò è tanto vero che il ddl Cartabia non ha conflitti, nei contemporanei “blocchi” (dei corsi) della prescrizione e del processo: all’effetto del secondo non è opponibile l’effetto del primo.
Quando avvenga il secondo è inconferente l’operatività del primo.
MA COME CHE SIA
4. La disputa concettuale e politica in tema ha dato profitti.
Quello di impostare una corretta visione dei fenomeni, e quindi una corretta definizione del suo contenuto.
Quello dell’esordio del limite alla durata del processo, mediante imposizione di una ragionevole misura (in adempimento della volontà costituzionale in art. 111 ). Limite che la durata dei corsi della prescrizione sembra ignorare (l’”azione penale” in art 112 cost., segue la moda. Ed è infrequente, oggi, che, essa, non faccia sfilare reati le cui pene –talvolta innalzate apposta!- non inducano tempi di prescrizione di almeno vent’anni…!

pietro diaz

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BEATO ROSARIO LIVATINO

1. La singolarità dell’accaduto, la beatificazione papale (addì 9 05 2021), di un magistrato “antimafia”, non può non andare in cerca, subito, delle cause e degli effetti, se non dei fini, d’essa; per capire se il contesto cui il Beato è appartenuto, olente teofilia, si sia imbevuto di teologia.
Ciò in uno sfondo di Chiesa che ha assunto (con la beatificazione) una funzione dello Stato, così combinandosi a questo, sebbene siano stati separati (art 7 Cost).
E lo siano stati per non confondersi, nemmeno per la via del culto.
E, comunque, perché non paia (nemmeno alle credenze popolari) che la magistratura eserciti nel nome di Dio, anziché nel “Nome del Popolo” (art. 101 cost).
2. All’origine (dichiarata) del pesantissimo (per la civiltà giuridica) accaduto, stanno ispirati scritti e misteriosi acronimi (ritornanti nelle agende del dr Rosario Livatino, “ucciso dalla mafia” il 21 settembre del 1990).
Tra i primi il seguente:«L’indipendenza del giudice, infatti, non è solo nella propria coscienza, nella incessante libertà morale, nella fedeltà ai principi, nella sua capacità di sacrifizio, nella sua conoscenza tecnica, nella sua esperienza, nella chiarezza e linearità delle sue decisioni, ma anche nella sua moralità, nella trasparenza della sua condotta anche fuori delle mura del suo ufficio, nella normalità delle sue relazioni e delle sue manifestazioni nella vita sociale, nella scelta delle sue amicizie, nella sua indisponibilità ad iniziative e ad affari, tuttoché consentiti ma rischiosi, nella rinunzia ad ogni desiderio di incarichi e prebende, specie in settori che, per loro natura o per le implicazioni che comportano, possono produrre il germe della contaminazione ed il pericolo della interferenza; l’indipendenza del giudice è infine nella sua credibilità, che riesce a conquistare nel travaglio delle sue decisioni ed in ogni momento della sua attività».
Scritto che oltre l’emettere messaggi morali (dal giudice a colleghi, forse riconoscibili), auspicanti oculate “relazioni ….e manifestazioni nella vita sociale….amicizie”; e deploranti “desiderio di incarichi e prebende…che possono produrre il germe della contaminazione…” ;
lì dove colloca (e connota) la “indipendenza del giudice” nella “propria coscienza…libertà morale….fedeltà ai principi…capacità di sacrifizio…”; e ancora “nella sua moralità..credibilità…nel travaglio delle sue decisioni…”;
li è ben lungi dal raffigurare il giusdicente, il declaratore del diritto oggettivo, colui che fedelmente lo esprima, che non abbia “ coscienza… libertà morale… principi…. moralità… credibilità”, che non siano in quello.
Come nel diritto penale (ove ha operato Livatino), che con la tassativita’ enunciativa delle sue formulazioni (legali), prelude e dispone la tassativita delle sue manifestazioni giudiziarie.
O nel diritto procedurale, prefigurante esattamente ogni gesto (inquisitorio istruttorio cognitorio decisorio) del magistrato, del quale, quindi, preassume il “travaglio”, di cui lo sgrava.
2.1 E dove, peraltro, il giudice non è che uno dei soggetti operanti, ed il meno agente (svolgente iniziative istruttorie), perché (quasi) solamente giudicante e decidente delle altrui attività processuali.
Ed anche ciò secondo norme prestabilite, che nulla affidano alla sua “coscienza” (mentre pretendono che di esse abbia coscienza), che nulla affidano alla sua “libertà” (se non l’accettazione dell’investitura), e nulla affidano alla sua “moralità” e “credibilità” se non la estrinsecazione delle loro.
D’altronde, e’ soggetto al diritto (art 101 Cost), quindi, è soggetto del diritto, funzionalmente composto non d’altro che di esso ed in esso esauriente interamente sè stesso.
Onde la sua “indipendenza” da ogni altro potere (art. 104.1Cost.), si attua nella dipendenza completa dal diritto, che perciò egli applica non crea, che dichiara non forma.
D’altronde, essendo diritto del popolo, non suo, intestato al popolo non a lui.
E d’altronde, esercitando il giudice sul popolo in nome del popolo, non potrebbe non essere soggetto al popolo (riassunto) in parlamento.
3. Quindi, nello scritto suesposto, si compie trascendenza dalla funzione giurisdizionale, levitazione oltre, sopra il diritto, e sopra il popolo (se non si compia ascesi mistica).
Tuttavia inammissibili, anzi impensabili, in qualunque pubblico funzionario.
E che se si espandessero (taluno, all’ultima celebrazione del Beato, ha auspicato la moltiplicazione di “Livatino”), comporterebbero trascendenza, del potere, più che “autonomia”.
E, quindi, teologia della sua meditazione ( con possibilità di teocrazia, della sua decisione).
4. L’autonomia, peraltro, la connota un altro scritto del giudice:
(I magistrati) “devono, nel momento del decidere, dimettere ogni vanità e soprattutto ogni superbia; devono avvertire tutto il peso del potere affidato alle loro mani, peso tanto più grande perché il potere è esercitato in libertà ed autonomia».
E se autonomia, lì, è autogenesi del diritto, in piena “libertà”, e fatale che, la relativa coscienza e volontà, infondano sentimento di alterità, ulteriorità, superiorità, all’ordine giuridico dato. E di ascesa al divino.
4.1 Lo espone luminosamente un altro passo dello scritto appena richiamato :
«Il compito (…) del magistrato è quello di decidere; (…): una delle cose più difficili che l’uomo sia chiamato a fare. (…).Ed è proprio in questo scegliere per decidere, decidere per ordinare, che il magistrato credente può trovare un rapporto con Dio. Un rapporto diretto, perché il rendere giustizia è.. realizzazione di sé, è preghiera, è dedizione di se’ a Dio. Un rapporto indiretto per il tramite dell’amore verso la persona giudicata”.
4.2 Ma lo dice più minuziosamente un acronimo, rinvenuto in fondo alle sue agende (nel senso delle faccende, delle cose da fare e delle cose fatte, delle “operazioni” del “giudice ragazzino”, secondo la definizione, apologetica per contrasto, che di lui volle darne, si dice, il “prof. Nando Dalla Chiesa”), una sigla misteriosa, “s.t.d.”. che gli inquirenti sulla sua morte stentarono non poco a decifrare; il significato era:
sub tutela dei, per volontà di Dio.
5. Quanto sopra esposto:
E’ spiegato perché, già il 19 luglio del 2011, sia stato firmato dall’arcivescovo F. Montenegro il decreto per l’avvio del processo diocesano di beatificazione di Rosario Livatino.
E perché già il 21 dicembre 2020 Papa Francesco con un decreto ne riconobbe il martirio in odium fidei.

Ma è spiegato anche perché, ad un potere secolare dello Stato laico repubblicano e democratico, accada di divineggiare.

pietro diaz

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ASTRA ZENECA E LA QUESTIONE CAUSALE

1. Se la somministrazione del vaccino cagionasse trombosi e queste a loro volta cagionassero morte, ciò non implicherebbe, nel discorso specialistico – e, auspicabilmente, in quello comune-, che esso abbia causato i due eventi.
Perché una successione di eventi ( ad un fatto) che abbia frequenza rarissima o rara (come in specie), che non abbia frequenza costante, regolare, non si iscrive nella nozione di causa del discorso specialistico -e, auspicabilmente, comune-.
2. Nella nozione (ovviamente) che nei due discorsi, siccome intenti alla ascrizione (o imputazione) dei fatti ai fattori, mediante il linguaggio degli ordinamenti (giuridico sociale morale..) attributivi dei secondi ai primi etc., illustra che cosa intenda e debba intendersi per causa:
quella sopra esposta, che è causa di un effetto, ed è effetto di una causa, quanto ponga in rapporto costante l’uno e l’altra, quanto faccia regolarmente l’uno dell’altra.
E che il vaccino non fa delle trombosi, né queste del vaccino – né (tanto meno ) l’uno e l’altra delle morti-.
3. E se lo facessero, altro si sarebbe inserito tra essi; altro, quindi, causale degli eventi.
Altro rinvenibile, ad esempio, nella “piastrinopenia” della povera Canepa.
Certo innescata verso gli eventi dal vaccino, che, quindi, parrebbe concausale degli eventi.
Ma, tale, concausale, in effetti non è.
Perché non essendo causale in sé, per quanto detto, non potrebbe essere (con)causale.
E in effetti, fungendo da innesco, è solo condizionale.
E nei discorsi intenti alla ascrizione (o imputazione) dei fatti ai fattori, mediante il linguaggio, e in relazione ai fini, degli ordinamenti (giuridico sociale morale..) attributivi dei secondi ai primi etc, la distinzione terminologica è anche logica (ed epistemologica: che assicura la veridicità dei discorsi):
causa e concausa, sono ascrittivi, imputativi (socialmente o individualmente), non (la) condizione (una etiologicamente aggiornata lettura dell’art 41 cp , lo rivela).
4. Ovviamente, qualsiasi condizione essendo intenzionalmente o inavvertitamente (ma negligentemente) e attuosamente convertibile in concausa o in causa ( zuccheri massivamente somministrati a chi si sappia diabetico; vaccino somministrato a chi si sappia piastrinopenico), convertita, permetterebbe ascrizione, imputazione degli eventi.
Ma, i questi casi, concausalità e/o causalità , degli zuccheri o del vaccino, avrebbero consistenza prevalentemente normativa, non materiale.
E si sconfina in altro campo….

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PERSICHETTI STORIOGRAFO: TERRORISTA?


1.Patrick Zaki, dalla magistratura egiziana che ha favoreggiato gli assassini (di Stato) di Giulio Regeni, è accusato di “propaganda sovversiva e istigazione al terrorismo”.
Locuzioni (significazionalmente) aperte, a qualunque scorribanda interpretativa e assertiva, qualunque opzione applicativa, concepite e fatte apposta per permettere, le scorribande giudiziarie, l’esercizio del potere materiale dell’uomo sull’uomo, la simbolizzazione delle sovranità sociopolitiche assolute.
Ebbene, le medesime locuzioni infestano la legge penale italiana, esitata via via dalla stabile collusione (confusione!) tra potere giudiziario esecutivo legislativo.
Quindi, potrebbero, esse, non offrire le medesime aperture, non permettere i medesimi esercizi, le stesse simbolizzazioni?
Ne è esempio la vicenda di Persichetti, innescata dalla azione giudiziaria del piemme Albamonte.
Egli, brutalmente spogliato di ogni avere intellettuale, di ogni acquisizione materiale di una vita di storiografo, lo è stato poiché accusato di “associazione sovversiva finalizzata al terrorismo” e “favoreggiamento”.
E’ stato cioè assoggettato dalle stesse locuzioni qualificatorie, irretito dalle stesse maglie espressive.
2. Persichetti ha opposto che «non si conoscono ancora il nome, i programmi, i testi e proclami pubblici e soprattutto le azioni concrete». Mostra tuttavia d’essere poco informato sullo stato giuridico dell’accusa.
L’associazione, il reato associativo, è stato storicamente ( affinato particolarmente dal diritto penale hitleriano!) concepito e applicato per reità esclusiv(issima)mente personale, non fattuale (a malgrado di artt 25 cost., 1 cp,, che la vogliono per un “fatto”).
Concepito e applicato per reità del reo in sé, perseguibile di per sé, della persona in sé, indipendentemente da qualunque sua “azione concreta”.
Ciò per consentire al suo funzionario di assoggettare chiunque per ( non altro che) il suo essere anagrafico (e “residenziale”, culturale).
E (cosi’ e finalmente) per (totalmente) esonerarlo dalla ostensione dell’”azione concreta”, adeguatamente provata, in processo!
2.1 Con un limite, a dire il vero: che il reo finalizzi alcunchè di malvagio. Che si dia un fine pravo (quello di “terrorismo” in specie).
Tuttavia, a ben vedere, è limite apparente, illusorio.
Sia perché , avendo consistenza mentale, è attribuibile metaempiricamente, incontrovertibilmente.
Sia perché è suscettibile di ogni illusionismo rappresentativo (Persichetti ha un passato di combattente politico, potrebbe non perseguire finalità di terrorismo?).
Reato di puro pensiero, dunque, quello in discorso. Anzi meno, perché reato del “reo malpensante”!
Ora
In siffatto diritto dello Stato, siffatto stato del “diritto”, è possibile che la giustizia penale italiana si differenzi (quantiqualitativamente) da quella egiziana?

pietro diaz

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NOVELLA SANTA INQUISIZIONE


Da un trentennio circa, quanto o chiunque critichi o contesti o confuti od opponga, ogni disegno o assunzione o acquisizione “antimafia” (di ogni specie: giuridica giudiziaria mediatica sociale culturale cultuale);
con qualsiasi mezzo lo faccia sebbene lecito;
in qualunque sede lo faccia sebbene istituzionale (parlamentare governativa giudiziaria):
appare incondizionatamente e irrefragabilmente mafioso o filomafioso.

E con ciò, “sacer esto” :

(esonerando da risposte dialogiche e logiche, da contraddittorio paritetico e omotematico) diviene “lecitamente” oggetto della reazione antimafia ( culturale e cultuale, prevalentemente giudiziaria penale),
Da quel momento è suo nemico, per estensione nemico della “sua” giustizia, per estensione nemico del “suo” Stato.
E per conseguenza, passibile di ogni oppressione repressione soppressione (talora non solo iconica).

Così, l’apparato complessivo, organizzativo e direttivo, antimafia, pare divenuto Istituzione Inquisitoria.
Ogni accenno di infedeltà a questa diviene eresia; ogni eresia perseguibile con l ‘eretico; la persecuzione li brucia (immaterialmente), distruggendone segno e testimonianza, e vita (mediante incellamento) .
La giustizia penale, socioumanamente aggressiva e offensiva di per se’, con l’ istituzione antimafia pare abbia raggiunto la assolutezza (religiosamente) sterminatrice della Santa Inquisizione.
pietro diaz

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SARPIETRO NUNZIO GIUDICE A CATANIA

Colui che ha sentenziato “non luogo a procedere” contro Salvini Matteo ex art 425 cpp.
Che, quindi, sia chiaro, non ha “assolto” (tanto meno) definitivamente, l’ex ministro dell’Interno dall’accusa di sequestro di persone (tanto che la sentenza è impugnabile, ed è perfino revocabile per sopravvenienze probatorie!!). Di sequestro di centoventuno persone trattenute fuori porto per alcuni giorni (su nave, Gregoretti, schermata perché non si curiosasse dentro), mentre donne fuggite da stupri di massa. emettevano vane invocazioni di aiuto, E mentre piovevamo denunce del Garante delle persone ristrette.

E colui che, dopo la lettura della sentenza ancora priva di formale motivazione (!), si è affabilmente intrattenuto con i media per anticiparla (fece altrettanto, con un giornalista, tale Esposito Antonio presidente di sezione di Cassazione, il giorno dopo la sentenza che aveva condannato Berlusconi per evasione fiscale!)!

E anticipando narra (con parole sue, qui ricomposte) :

1.Se non avessi prosciolto e avessi disposto il rinvio a giudizio avrei coinvolto Conte e Toninelli (allora, 2019 primo ministro e ministro insieme a Salvini). Dunque il reato c’era ( o c’era di che coinvolgere) e i due vi erano coinvolti?E quando altri, oltre che colui che è processato, siano coinvolti, si proscioglie (di fatto questi ed inoltre) il processato? (!!)

2. Il ricollocamento dei migranti nei vari Stati europei era il fine perseguito dal loro fermo fuori porto. Ma se il fermo-sequestro avesse avuto questo fine, non avrebbe dovuto, il giudice, costatare il ben più grave reato di “sequestro di persona a scopo di coazione “ (di Stati, organizzazioni internazionali tra più governi…: artt 289 ter cp)? E chiedere al pubblico ministero che lo cointestasse all’imputato?

3. Non è stata violato il diritto internazionale. Ma se il rispetto (ammesso, non concesso!) del diritto internazionale avrebbe giustificato il fatto (di reato); sarebbe cioè funto da “scriminante”; poiché la scriminante implica immancabilmente la sussistenza del fatto (di reato): come è che Salvini è stato prosciolto “perché il fatto non sussiste” (anziché, perché non punibile o non costituisce reato)?

4. Un regolamento ministeriale approvato nel 2019 (da Conte Salvini Toninelli?!!) “consentiva di tenere a bordo le persone”. Ma a parte che esso, funzionando da scriminante (come sopra) , suscita il medesimo interrogativo sulla insussistenza del fatto: una norma secondaria , quale è il regolamento, può derogare alla norma primaria del divieto di sequestro di persona?

5. Ovviamente, le ora espresse sono anticipazioni su anticipazioni, e, responsabilmente, è opportuno attendere il deposito della motivazione della sentenza per saperne e dirne di piu (saper anche se gli argomenti del giudice siano stati quelli della difesa…!!) .
5.1 Una previsione, tuttavia, è azzardabile, alla luce del modo del compimento di un atto processuale:Conte tirato in ballo da Salvini (e dal suo difensore), cioè indiziato di reato inaudibile come testimone (art. 63 cpp), è stato audito come tale!Dal giudice (in trasferta a Palazzo Chigi) il quale, dopo l’audizione, intrattenendosi affabilmente con i media ha concesso: mi ha fatto un ottima impressione….! Il governo è da lui ben rappresentato…!
pietro diaz

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“SCUDO PENALE”

Ha scritto l’avvocato G.S.:

“Si parla, ormai da diversi giorni, dello “scudo penale” per chi somministra il vaccino anti Sars-cov-2. Molti medici chiamati a fornire il loro aiuto nella imponente campagna in atto hanno chiesto di essere esonerati da responsabilità per eventuali conseguenze dell’inoculazione del vaccino.
Il testo della norma introdotta nell’imminente decreto Draghi dovrebbe essere il seguente
ART. 3(Responsabilità sanitaria da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2)1. Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del Piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n.178, la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.
La prima domanda é: questa norma era necessaria?In mancanza di una previsione espressa ci sarebbe potuto essere un solo caso di medico condannato per morte o lesioni se la morte o le lesioni subite dal suo paziente fossero seguite ad un “uso del vaccino conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione”?
La seconda domanda è: questa norma é utile? O il fatto che faccia riferimento alla sola responsabilità penale indurrà ad argomentazioni sulla “automaticità” della responsabilità civile ( del somministratore del vaccino, si intende) e, di fatto, avrà solo l’effetto di aggravare la sua posizione?”

EBBENE, IN PROPOSITO
1.Da quale occasione nasce la disposizione? Tempo addietro, a seguito della morte di un (poco prima) vaccinato, sono stati iscritti a “registro delle notizie di reato” (di omicidio colposo ex art 589 cp) medici e paramedici vaccinanti. L’iscrizione è stata diffusa dai Media con clamore. La procura della repubblica iscrivente, si è affrettata a precisare che, essa, era “atto dovuto” ex art 335 cpp (“per ciò”, non implicante supposizione di colpa degli iscritti).
1.1Taluni magistrati hanno interloquito proponendo che, in casi simili, l’iscrizione sia ritardata e differita agli approfondimenti : tuttavia, palesemente indifferenti all’ordine di “immediat(ezza)” della iscrizione (art..335 cpp) -supportato peraltro da una quantità di ottime ragioni processuali ( qui nemmeno accennabili)- che quella indifferenza osteggia più o meno inconsapevolmente-.
1.2 Talaltri magistrati hanno interloquito proponendo che l’iscrizione sia subordinata alla presenza di “sufficienti indizi di colpevolezza”. Anch’essi, quindi, indifferenti all’ordine suddetto, ed inoltre incuranti, che la notizia di reato, di quegli “indizi” ( a parte la confusione terminologica con altre ben distinte loro funzioni) è oggetto, non soggetto. E può esserlo soltanto dopo sua iscrizione -incuranti cioè, i suddetti, che gli indizi non congegnano la notizia ma ne condizionano il viaggio processuale verso i traguardi (archiviatori proscioglitori assolutori condannatori) , e (pur multimodalmente ) nel contraddittorio delle parti (inattuabile nella fase della iscrizione!)-.
1.3 D’altronde, la “notizia di reato” è perfettamente descritta nella previsione (sistematica) in art 332 cpp. Essa contiene gli “elementi essenziali del fatto” (ed eventualmente l’identità del suo autore), e, quando il reato sia un “fatto” (non lo è sempre, anzi lo è sempre meno, nelle legislazioni “emergenziali” di questi tempi, a dispetto della prescrizione costituzionale in art 25,2!), basta raffrontarlo al modello legale relativo per capire se sia o non sia “notizia di reato”!Pertanto , il depositario del Registro iscrive la notizia se ne colga gli elementi essenziali del fatto.
1.4 Nel caso sub 1, tuttavia, essi mancavano completamente, perché era ignoto o almeno incerto il rapporto di causalità in art 41 cp (elemento essenziale del fatto) tra la vaccinazione e la morte. E comunque, era ignoto o almeno incerto, che ne fossero stati autori (altro elemento essenziale del fatto) Medici e Paramedici -al posto del fabbricante o del distributore o del validatore del vaccino (si consideri che, nell’ordinamento, della qualità di un prodotto commerciato, risponde sovente solo il fabbricante o il distributore, non il cedente al dettaglio).
Elemento essenziale del fatto, peraltro, il secondo (l’autoria), l’ignoranza del quale, ove la notizia fosse stata iscritta (è l’ipotesi della seconda parte dell’art 335.1 cpp), avrebbe potuto e dovuto esserlo “contro ignoti” (artt. 335.1, 415 cpp: Modello 44). E ciò avrebbe “soffocato lo scandalo” sul nascere (a parte che, la “rilevanza sociale” dell’accaduto, avrebbe potuto essere appagata semplicemente informando – tecnicamente -della possibile letalità del vaccino).
2. Ecco, la disposizione è nata da quel concerto di fatti e di distorsioni del loro trattamento giuridico. E si è posta a rimediarvi. Vi ha rimediato?
2.1 Se la disposizione esclude “la punibilità quando l’uso del vaccino è… ” ( meglio sarebbe stato “sia”, essendo l’enunciato ipotetico, non assertivo!), essa non esclude il reato (!) – la non punibilità suppone il reato, insieme a qualcos’altro che blocca la ragione della punizione-.
2.2 Ma supponendo il reato, suppone la notizia di reato, quindi la sua iscrizione! Anche perché dovendo, la non punibilità, essere accertata -unitamente al reato- in processo, questo non è pensabile senza notizia di reato iscritta ( radice unica di qualunque processo!).
2.3 Quindi, la disposizione (in questione) non ha risolto il problema che ha suscitato la diatriba. Essa ha placato (sine die) l’ansia, del procuratore della repubblica, di proclamare che il suo è “atto dovuto”; e rassicurato gli iscritti (a registro notizie…) che quell’atto non comporta ascrizione di colpa. D’altronde, ha anticipato espressamente che essi non saranno punibili “quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione”.
3. Tuttavia, cosi facendo, è andata oltre.
Perché se la non punibilità, per morte (e lesioni) , segua la vaccinazione conforme alle ordette “indicazioni”, va ricordato che, già in art. 599 sexies cp,, morti (e lesioni) non sono punibili quando la condotta medica sia stata “conforme alle raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali”.
Non sono punibili, tuttavia (come è noto per la disputa interpretativa che ha fatto rumore) , se la condotta medica sia stata “imperita” ! Cioè, conforme a “linee guida” e, a causa dell’imperizia, difforme da esse? L’assurdo?
Eppure (almeno) letteralmente esso l’art 599 sexies cit. ha messo in circolo, costringendo ad interpretazioni che lo scongiurassero o limitassero, o che, in Cassazione (celebre sentenza Mariotti) ha portato a convertire una previsione di “non punibilita” in una di iperpunibilita!
Ma come che sia (non ci si inoltra nella disputa):
3.1 Quell’assurdo non è contenuto nella disposizione “scudo penale”. Perché, qui, la conseguenza della “non punibilità” di morte o lesioni, conforme che fosse la condotta medica alle “linee guida”, discende pianamente, e si impone giuridicamente (autonoma, come è, da quella in art 599 sexies cit. ).
4. Ma, cio’ posto, va notato che, in essa, le “linee guida” fungono da “regole cautelari” (le regole che governano le attività sociali pericolose di danni a persone o a cose, e tuttavia ammesse – anzi dovute come l’attività sanitaria-, perché “socialmente adeguate” (cioè discioglienti, nella loro socialità stracolma di benefici, le eventualità avverse).
4.1 Ed è la difformità, delle attività, dalle regole cautelari, che istituisce il rapporto di causalità (art 41 cp) tra esse e morti o lesioni (o altri eventi). 4.2 Mentre la conformità, della attività, esclude quel rapporto.
Ebbene
4.3 Poiché il rapporto è “elemento essenziale del fatto” – componente la “notizia di reato” da iscriversi nel registro ex art 335 cpp-:
4.4 se l’elemento non appare – e paia evidente la conformità della condotta alle “linee guida”, come nel caso della mera somministrazione del vaccino-, quegli eventi non richiedono iscrizione nel registro delle notizie di reato. Per lo meno a Modello 21 –se mai la richiedono nel registro delle “non notizie di reato” Modello 45.
E dunque
5. Che cosa segue (penalisticamente) da ciò?
5.1 Che la disposizione “scudo penale” erra a siglare in termini di “ punibilità esclusa”, non punibilità”, l’effetto giuridico della conformità della attività medica alle “linee guida”. Perché la sigla suppone fatto e reato (vd sub 2.1). Tuttavia insussistenti quando manchi il rapporto di causalità tra “l’azione e l’evento” (le formule conclusive dei processi siglano la mancanza dicendo : “il fatto non sussiste”).
5.2 Che cosa segue civilisticamente (e ciò risponde ad una delle domande poste dall’avvocato Sechi)?
5.3 Se non sussiste il fatto reato, non sussiste il fatto illecito civile (non è prevedibile conseguenza civile risarcitoria o restitutoria).

6. Quanto ora scritto, non esclude , ovviamente, che, violate regole cautelari (anche d’indole pubblico-amministrativa) nella fabbricazione validazione distribuzione assegnazione conservazione, (ogni altra attività ) fino alla somministrazione (esclusa) del “vaccino”, non sia ravvisabile il rapporto di causalità tra esse e morte o lesioni del vaccinato.Potrebbe esserlo certamente, integrandolo, fino all’evento, la somministrazione stessa, quale (concausale) atto materiale (indipendente dalla sua ascrivibilità giuridica al somministratore).

pietro diaz

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ALBERTO CRESPI AD OPERA

Regista di film in difesa di detenuti derelitti relegati reietti sventurati sciagurati azzerati – “Spes contra spem” (il suo titolo più noto), significante (paolinamente e, poi, pannellianamente): essi siano, piuttosto che abbiano, speranza-, è stato interrato (vivo) ad Opera (Milano), in esecuzione di pena di oltre sei anni di reclusione.
Condannato da Cassazione penale – da “giudice di legittimità”, guardiano della applicazione (propria e altrui) delle leggi della repubblica-, per reato di “concorso esterno in associazione di tipo mafioso” (avrebbe procurato voti politici ad uno sconosciuto mobilitando sconosciuti!).
Non (nemmeno!) un “reato associativo”- formato (esclusivamente!) di insiemi di persone, di persone associate che pensano malaffari, un reato di pensiero malo collettivo (!)- , ma un “reato di contiguità”, all’or detto, secondo neologismo che ha tentato di camuffare l’aborto logico (della contraddizione in termini) del “concorso esterno” di una persona ad un reato.
Ha cioè tentato di dissimulare il collasso della mente compositiva, che la regola (millenaria) del concorso di persone nel reato – le quali, commettendolo, non potrebbero che farlo dal di dentro, non dal di fuori (in corcorso interno, mai esterno!-, mai avrebbe (neppure) ipotizzato, Condannato da Cassazione, quindi, Crespi, per un reato non solo nominalmente assurdo (oltre che, fattualmente, pericolosamente aperto a qualunque scorribanda identificatoria, e, pertanto, inquisitoria), ma inesistente; e per conseguenza, condannato ad una pena inesistente (poiché, se non c’e reato non c’è pena, sua inseparabile appendice), nella legge penale vigente!.
Condannato perciò fuori, contro, senza, la legge, quindi, in (mortale) affronto al “principio di legalità del reato e della pena” (art 1 codice penale: se chiunque o qualcuno del popolo debba penare per reato, lo stabilisce il Popolo, in Parlamento con propria legge, non altri, non Cassazione con propria sentenza !).
Condannato quindi illegalmente, dinanzi alla legge comune, e, di più, alla legge costituzionale. La quale ultima, (anche) per impedire alla prima (che potè farlo nell’ “Era Fascista”) di annullare (perchè di pari forza e grado) il principio in art 1. cit., , la sollevò (1948) al proprio rango, imponendole irrevocabilmente di vietare, a chiunque, di punire per reato senza che una legge lo prevedesse.
Condannato quindi, Crespi, con illegalità non solo comune ma anche costituzionale, a supremo spregio della norma fondamentale della repubblica!
Ma la vicissitudine sua, e del diritto (e della scienza) penale, e dello “Stato di diritto” è ben lungi dal finire qui.
Cassazione (oramaI) condanna per “concorso esterno” a “reato associativo” dall’anno 1994 (circa) –d’altronde, che il reato non esista se non nei suoi Massimari (a malgrado delle sedute medianiche -evocative- tenute da legulei facinorosi), lo ha detto a chiare lettere la CEDU (corte europea diritti uomo) che ha disposto riabilitazioni e risarcimenti di condannati per “fatti” (di “concorso esterno”) precedenti il 1994, poiché non previsti (non solo dalla legge ma nemmeno) dalla giurisprudenza italiana prima di quell’anno!-.
Sono quindi centinaia (se non migliaia) gli innocenti, intangibili, inviolabili per legge, tuttavia interrati nelle carceri, avulsi dai contesti esistenziali e sociali, espulsi dalla convivenza civile, disfatti, annichiliti. E con loro i vicini, congiunti o no.
E son 26 anni che le istituzioni contigue (Militari o di Polizia o di Media) vi partecipano; che altre istituzioni guardano a ciò insensibili.
E che una istituzione sopratutte, dovendo vietarlo, lo permette. Il Parlamento, facitore del diritto, custode d’esso (mallevadore della separazione dei Poteri: Cassazione legislatrice?! ), il quale, ben conscio della sottomissione di sé medesimo al “principio di legalità penale” – quando voglia punire reati, deve farlo con legge -, conscio quindi della irrinunciabilità che alcuno punisca se non per legge, non potrebbe ammettere che alcuno (financo, come Cassazione, assolutamente privo del potere di legiferare), si ribelli al principio, lo sovverta, e facendo legge e giustizia da sé, imperversi nell’ordinamento giuridico nazionale.
Al suddetto Parlamento, peraltro, basterebbe poco per vietarlo: l’emissione di due righe di “legge di interpretazione autentica” che (all’incirca) suoni: il reato associativo non puoi fertilizzarlo col reato concorsuale; gli articoli 110 e 416 bis cp (a altri simili), oggi connubenti, divorzino!.
Ma se continuerà nell’inerzia, dovrà confessare che la sovranità non appartiene al popolo e per esso al Parlamento, essa appartiene a Cassazione…
pietro diaz

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IN DIFESA DELLA PRESCRIZIONE DEI REATI

1 All’origine dei “sistemi giuridici penali”, tutti menomativi o distruttivi, sempre invariabilmente offensivi, del soggetto coinvolto, si rinviene la moderazione della inimicizia bellica – di ungruppo sociale ad un altro – al seguito della vittoria dell’uno sull’altro.
2 La supremazia conseguente evolve, organizzativamente, nella trasformazione della inimicizia originaria, bellica, in inimicizia “correzionale” ( poliziaca, non militare, fatta di singolari punizioni più o meno corporali , imprigionamenti, soppressioni etc), moderatrice della precedente, ritualizzata e formalizzata come inimicizia giudiziaria.
3 La quale, inoltre, è riproducibile continuamente, non solo con la attuazione dei presupposti dati, ma anche con la rinnovazione di questi. Così che anche gli eventuali ritorni (istintivi) della inimicizia originaria si stemperino nella espansione di quella successiva.
4. D’altronde, va assiomatizzato che, il reato, non esiste in sé (quale spontanea espressione del divenire sociale), ma esiste in quanto appositamente prefigurato e predisposto.
5. Cioè, esso è il mezzo del prolungamento della forma bellica della inimicizia nella forma giudiziaria; del prolungamento del comando militare nel comando poliziaco-
.6. E tutto ciò, conformemente ad una “legge fisica”, di natura, e quindi universalizzante il suo prodotto.
7. Se, difatti, si da uno sguardo a qualunque parte del mondo -comunque costituita sociopoliticamente istituzionalmentegiuridicamente, culturalmente (!)-, si coglie il medesimo passaggio, dalla inimicizia bellica a quella giudiziaria. Si rinviene la processualizzazione della prima attraverso l’organizzazione della seconda ( è ciò conferma irrefragabilmente la universalità della legge suddetta!).
8. D’altro canto, il movimento in avanti,trasformativo della inimicizia bellica, può andare anche all’indietro. E ritornare ad essa, sia verso il medesimo gruppo, sia verso altri gruppi(contemporaneamente o successivamente). Con ineluttabilità ciclica, d’altrondecoerente alla fisicità del fenomeno, allasua legge.Ebbene
9. Storicamente, insieme ed al modo della inimicizia bellica,anche l’inimicizia giudiziaria ha avuto tregue, “armistizi”, paci. Entrambe, sembra, in concomitanza delladeassolutizzazione, della relativizzazione dei “comandi supremi”, (quindi)della decrescita delle sudditanze, (sesi vuole) della crescita delle“democrazie”.
10 E tregue pause armistizi paci, nella inimicizia giudiziaria, hanno assunto forma di Grazie, Indulti (estinzioni dei pene ) Amnistie, Remissioni (didenunce o querele),. Prescrizioni dei reati (appunto).
11 Tutte modernamente, nel diritto italiano, definite fattori diestinzione dei reati ( o delle pene).Tutte mezzi di interruzione o di mitigazione della inimicizia giudiziaria – che hanno anche inteso marcare (talvolta ostentatamente ) occasionali beneficii sovrani ( Amnistie o Grazie),piuttosto che sottosistemi interruttori o mitigatori (come lasospensione condizionale della pena, o il perdono giudiziale , e ) come la prescrizione!
Quindi
12. La “prescrizione dei reati” ha voluto assegnare un termine (temporale) alla inimicizia giudiziaria, sia pure calibrato sulla reità del soggetto avversato.
13. Percio la prescrizione, funzione di modificazione progressiva del suesposto fondamento culturale del diritto penale, va tutt’altro che rimossa, quale causa di diseducazione delcondannando. Va all’opposto mantenuta quale fattore di rieducazione del condannante.
14. D’altronde, non pregiudicando alcun diritto alla riparazione del danno della vittima (oggi, peraltro, è crescente il numero dei reati senza vittima: droga etc.); sempre esercitabile nella giustizia civile.

pietro diaz

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TONINELLI A CATANIA? IL MENO FESSO…


Interrogato dal difensore di Salvini se, nel 2019, avesse “firmato divieto di transito di ingresso e di sosta”, per la nave Gregoretti con un carico di 131 migranti, ha risposto “non ricordo” .
“Non ha ricordato”, nemmeno, se l’arresto della nave fuori il porto fosse stato indirizzato, da Salvini, ad indurre la collocazione, in Europa, dei migranti.
Il difensore dell’accusato ha insistito perché ricordasse, mostrandogli anche un video con Conte che conferma il fine, dell’arresto della nave fuori il porto, alla induzione degli stati europei alla ricollocazione suddetta.
Non c’è stato verso.

Orbene

Nella manifesta presa di distanza, da quei fatti, l’ex carabiniere Toninelli ha fiutato un pericolo?

Verosimilmente..

Non solo quello d’esser chiamato a rispondere, in concorso con Salvini, del sequestro di persona in art 605 cp (pena da tre a quindici anni). Ma di esserlo nel “sequestro di persona” (o nella tenuta d’essa “in potere” ) “al fine di costringere… uno Stato, una organizzazione internazionale… a compiere qualsiasi atto o ad astenersene.. subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione” (art. 289 ter cp, pena de venticinque a trent’anni! ).

Pericolo concreto, quello fiutato dall’ ex carabiniere, perché, emergendo il reato ( che non potrebbe emergere più visibilmente! ), il piemme potrebbe incriminarlo, insieme ad ogni altro membro del governo che non si fosse dissociato dalla sua condotta.

Pericolo che, peraltro, dovrebbe avere fiutato anche Salvini.

E, se lo avesse fatto, sorprende che sia stato meno cauto di Toninelli.

Pur se potrebbe avere confidato nella “convergenza” del piemme di Catania, il ben noto Zuccaro, colui che ne ha seguito passo passo (dal versante giudiziario, si intende) le campagne antimmigrazione.
E che, di fatti, in udienza ne ha già chiesto il proscioglimento (dopo averne chiesto in precedenza l’archiviazione, respinta dal giudice).

pietro diaz

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L’ULTIMA DI TRAVAGLIO …

“Bugiardi senza gloria”

Titolo di una raccolta di insolenze di stampo giudiziario (freneticamente, questo, all’opera sul giornale), edite lungo dieci anni da Il Fatto, e che dovrebbero consacrare “il vero” (quale contrario del “bugiardo”).

Vero consacrato, assolutizzato, sebbene non altro che giudiziario, così come esce dalle controversie, le aleatorieta’ accidentalita’ casualità che le inzeppano, tanto ricorrenti, che non è insostenibile generino, dopo tutto, più falso che vero (il quale, comunque, processuale, non sarebbe storico, sebbene sia effettuale).

Vero che, nondimeno, il suddetto mitizza, fino a sbandierarlo pur non essendo neppure giudiziario, ad esempio, allorche’ una sentenza di prescrizione (“Andreotti”, per esempio), (ri)nasce, dopo il travaglio, sentenza di condanna; o allorché l’ “indagato” è parificato al condannato.

D’altronde, che altro potrebbe salire da chi patisca mitomania della reita’, fobia della irreita’, pseudologia penalistica ( seppur dispensata con inusitata supponenza)?

E potrebbero, quei morbi, essere fonte, criterio, garanzia del vero?

La raccolta, inoltre, è infarcita di “ironie”- che il recensore di una pur celebre rivista ha assimilato (niente meno che) a quelle, mitiche, di Fortebraccio della gloriosa Unità! -, sebbene per lo più suonino: “Bottino Craxi”, o simili, giochini di parole mentecatti o incolti o, al più, puerili.

Quindi, il libro, una rassegna nosografica, una mostra (incoscientemente) impietosa degli effetti e dei postumi dei malanni dell’autore, talmente cronicizzati che egli non ne muore, né vive…

Non senza rivelarsi, tuttavia, nel titolo, “Bugiardi senza gloria”.

Cioè, una seconda specie, del genere, bugiardi, con gloria?

E sarebbe, essa, mai pensabile (selezionabile) dal più intransigente officiante del vero giudiziario (condannatorio) del secolo nascente ?

Mai, chiaramente!

Per conseguenza, è da supporre che, ” Bugiardi” con “gloria”, sia lapsus tacito di “bugiardi senza gloria”.

E che, ovviamente, parli di lui….

pietro diaz

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TRAVAGLIO SI AGGRAVA…

Replicando a Colombo, (peraltro) giornalista ne Il Fatto, che condivide le perplessità del PM Woodcock sul 41 bis, lo pseudologante (fisso) del diritto (e del Fatto) suddetto, obietta che, il supplizio (letifero) sunnumerato, “è uno dei migliori lasciti di Falcone e Borsellino”!
Sa cosa sia il lascito (in diritto successori e, per traslato, nella sua stessa frase) ?
Se designa quanto sia trasmesso dallo scomparso ai viventi:o non sa cosa sia…
oppure non sa (ma potrebbe fingere di non sapere! ) che, il supplizio, fu escogitato e applicato (inizialmente) dal ministro della Giustizia – per il tramite del sottosegretario ( Ayala, politicamente adottato dai DS) già piemme in Palermo e requirente nel Maxiprocesso (!) preparato da Falcone e Borsellino – per volontà (e potenza sociopolitica e istituzionale) della magistratura, ritenutasi lesa nella propria Maestà dall’omicidio della celebre Coppia.
E fu impartito a tutti coloro che fossero supposti o dichiarati mafiosi, sia per il passato (cioè retroattivamente!) che per il futuro. Quale misura aggiuntiva per il completo annientamento, e inoltre, quale tortura, estortiva di accuse tanto a sé quanto ad altri (dette bonariamente collaborazioni).

Nella storia del mondo, non si erano viste lesioni di Maestà, crimina lesae majestatis, che avessero suscitato tanta rappresaglia in campo giudiziario.
Si erano viste, e si vedono, in campo extra giudiziario, bellico.
Con effetti da rappresaglia parimenti annientativi.

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GRUBER HA ADESCATO BOSCHI?

Invitatala in trasmissione, visibilmente, per indurla a moderare la contestazione al governo Conte (che la conduttrice protegge scopertamente! ), mancato il risultato, le rifila riprese fotografiche ove bacia sulla bocca uno in pubblico, e (con suo – e governativo – massimo esplicito disappunto ): senza la mascherina!

E, se mai non bastasse, le ricorda, brutalmente, che è indagata (con Renzi), per finanziamento illecito dei partiti….

Mentre, che servilismo faziosità e meschinità, della conduzione in pubblico di una televisione politica, siano ben più peccaminosi di quel che addebita a Boschi, non le passa per la testa.

Ovviamente..

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NEI DINTORNI DI PATRICK ZAKI..


Dalla Cronaca comune

“L’arresto di Patrick Zaki, lo studente egiziano fermato all’inizio dell’anno all’aeroporto de Il Cairo in circostanze non chiare, è stato prolungato altri 45 giorni da un tribunale de Il Cairo.Zaki ha 28 anni e circa un anno fa era andato a vivere a Bologna per il suo dottorato. Il 7 febbraio era tornato in Egitto per una breve vacanza nella sua città natale, Mansoura, ma una volta atterrato al Cairo era stato arrestato senza apparenti motivi. Poi era stato informato di essere accusato di aver pubblicato notizie false con l’intento di disturbare la pace sociale, di aver incitato proteste contro l’autorità pubblica, di aver sostenuto il rovesciamento dello stato egiziano, di aver usato i social network per minare l’ordine sociale e la sicurezza pubblica, e di aver istigato alla violenza e al terrorismo: tutte accuse che in Egitto di solito sono rivolte a dissidenti o persone critiche verso il governo.”…….. Ebbene, non si ricorda che il MINISRO DEGLI ESTERI DI MAIO si sia dedicato al caso.

PERCHE?

IL Dubbio 4 11 2020

Di Maio sogna la Guantanamo europea

ROCCO VAZZANA

DOPO GLI ATTENTATI IL MINISTRO DEGLI ESTERI INVOCA IL “MODELLO AMERICANO”

Di Maio sogna un Patriot Act Ma la Ue non è GuantanamoIl provvedimento voluto da Bush colpisce le libertà individuali. E a ben guardare l’Italia ha già una corposa legislazione “speciale” antimafiaCosa accomuna l’attentatore di Nizza e quelli di Vienna? Luigi Di Maio non ha dubbi: «L’odio verso la nostra società, verso il nostro modo di vivere e di essere liberi». E come si tutela il nostro modo di vivere liberi e in sicurezza? Rinunciando alle garanzie democratiche. O almeno è questo il suggerimento che sembra arrivare dalla ricetta proposta dal ministro degli Esteri come l’unica soluzione possibile. «Si tratta di prendere misure che possano prevenire tragedie come quelle di Nizza e di Vienna», dice Di Maio, prima di specificare meglio il modello da cui dovrebbe trarre ispirazione l’Europa: «Si tratta di iniziare a pensare a qualcosa di più grande e che riguardi tutta l’Ue: un Patriot Act sul modello americano, ad esempio, perché oggi siamo tutti figli dello stesso popolo europeo». L’ex capo politico del Movimento 5 Stelle pensa dunque che per fermare il terrorismo, l’Unione debba attingere a uno dei pacchetti normativi più controversi della storia delle democrazie occidentali. Varato nell’ottobre del 2001, poche settimane dopo l’attentato alle Torri Gemelle, sotto la presidenza di Gerge W. Bush, l’Usa Patriot Act introduce parecchie restrizioni alle libertà individuali e rafforza enormemente il potere delle forze di polizia e dei servizi di spionaggio: maggiore sorveglianza sulle comunicazioni telefoniche e telematiche, possibilità di immagazzinare informazioni personali ( dai dati bancari a quelli sanitari), perquisizioni domiciliari senza mandato, arresto di cittadini stranieri solo sulla base di “sospetta” attività terroristica, processi a porte chiuse nei tribunali militari. Il “Presidential military order sulla detenzione, il trattamento e il procedimento nei confronti di alcuni non- cittadini nella guerra al terrorismo” che ne deriva è un vero e proprio mostro giuridico che distingue i diritti riservati agli americani da quelli riservati agli stranieri. Per questi ultimi, il Presidente si riserva la possibilità di adottare misure straordinarie qualora li ritenesse vicini ad Al Qaeda o vagamente collegati al mondo del terrore. E con la scusa della sicurezza lo Stato di diritto sconfina nell’arbitrio. Le immagini di Guantanamo – un “non luogo” giuridico e geografico – con i prigionieri in tuta arancione, senza alcuna tutela legale o umanitaria sono solo la rappresentazione fisica di quei concetti securitari.

ALBERTO CISTERNA MAGISTRATO ITALIANO

Ma ciò che Di Maio forse dimentica è che alcuni degli strumenti previsti dal Patriot Act l’Italia li adotta già da tempo. Tutta la legislazione speciale antimafia, infatti, è stata estesa al terrorismo internazionale nel corso degli anni. E sono parecchi gli strumenti in mano all’autorità giudiziaria per prevenire e stroncare eventuali organizzazioni o singoli individui: misure di prevenzione, misure di polizia, condanne molto severe, regime del 41 bis. Per attivare «le misure di prevenzione è sufficiente la presenza di un indizio di appartenenza all’associazione mafiosa o terroristica», spiega Alberto Cisterna, presidente della XIII Sezione Civile del Tribunale di Roma, per anni pm alla Dda di Reggio Calabria, prima, e alla Direziona nazionale antimafia, poi. «Parliamo di legami probatori molto bassi, insufficienti a determinare una condanna ma che possono essere utilizzati per applicare una misura di prevenzione sia personale che patrimoniale». Espulsioni dal suolo nazionale, sequestro e confisca dei beni sono misure applicabili con estrema facilità secondo l’ordinamento italiano, che, proprio, come il Patriot Act, prevede un “doppio binario”, attraverso provvedimenti speciali comminabili sulla base di un sospetto. Stumenti inconcepili negli altri Paesi europei, dove «le regole probatorie più severe delle nostre. È un problema culturale, non si tratta di dispensare condanne, ma di valorizzare circostanze che in qualunque altro paese europeo sarebbero considerate irrilevanti», spiega ancora Cisterna. E come se non bastasse, dopo l’ 11 settembre anche il nostro Paese si è attrezzato per regolamentare meglio «alcuni poteri e introdurne di nuovi. Come quello concesso ai servizi segreti di effettuare intercettazioni telefoniche all’estero senza alcuna autorizzazione giudiziaria», ricorda il magistrato.L’Italia in realtà ha già il suo Patriot Act. Ma non è detto che l’Europa frema per seguirne l’esempio………..


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ORLANDO ???!!! VERINI ???!!!

“…quando Rita inizia queste iniziative..”

Così, con stridente accavallamento di suoni, uscenti da una dizione collosa, animata da una vocetta dimessamente cantilenante, il vicesegretario del PD già ministro della Giustizia (governo Renzi!) si immette, radiofonicamente intervistato, nella campagna per la liberazione dei carcerati dall’attacco del Covid, avviata col digiuno della militante radicale Rita Bernardini.
Ovviamente : “mi unisco all’ iniziativa”.
Quindi ricorda i suoi tentativi di riforma delle incarcerazioni – tentativi dai quali, invero, nessuno lo distolse, desistette da sé spontaneamente…!-.
Poi si inoltra in un oscuro (anche a lui) biascichio sulla “individualizzazione del trattamento ” , che non dovrebbe “avvenire ope legis” (letteralmente, “per opera della legge”, lessicalmente, da sé, automaticamente ) ma che “deve avvenire automaticamente” ( ope legis, appunto, ma lui non lo sa! ).

In quell’istante la vocetta cheuingommata si defila, e le subentra quella di “Verini”, (niente meno che) “responsabile giustizia del Partito” (del predetto e anche suo).

Il quale intona, mesto, che sì, certo, i carcerati andrebbero affrancati dall’attacco del Covid, “ma se noi liberiamo 20000 detenuti, questi troverebbero un lavoro, avrebbero una casa?” (domanda retorica!)

Sospensione dell’ascolto e interpretazione:
quindi, sarebbero incarcerati perché senza lavoro nè casa?
Ed il carcere farebbe veci di politiche occupative e abitative ?
Ciò dice il “responsabile giustizia del partito”?
Ottima informazione, sociocriminologica!

Ripresa dell’ascolto. Egli Incalza:
“ma così daremmo fiato a coloro che non vogliono saperne di liberazioni e che vogliono “buttare la chiave…”; “quindi non possiamo liberarli”…!.
E cosi conclude (peraltro, con flagrante ipocrisia, da penoso dilettante della simuldissimulazione).

Non gli ha domandato, l’intervistatore: “quindi buttiam la chiave”? Al pari di quelli cui lei vorrebbe togliere il fiato?
Non lo ha fatto! Sebbene la domanda, ad uno tanto illogico da nemmeno percepirlo, non avrebbe tolto il fiato.

Siffatta e siccongegnata è l’elite politicante nel Paese….
Per di più, quella che esplica le istituzioni repressive, che per principio e scopo (statutari!) fanno e procacciano il male, dell’uomo all’uomo (per il bene di questo, si intende!),
Le istituzioni i cui “servitori” fanno prigionieri e vinti militarmente -sebbene in attività (eufemisticamente) di Polizia, anziché di Esercito): Lo fanno, cioè, con modalità (sostanzialmente) bellica.

Ma in tempo di pace…!

pietro diaz

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IOLE SANTELLLI, SECONDO LA RAI, SFREGIATA AL PARI DI LUCIA ANNIBALI?

Se dal susseguente è desumibile l’antecedente:
se l’intervista (per F. Leusini) allo sfregiatore (mediante acidi) di Lucia Annibali è stata esclusa dal programma Rai per la impresentabilità del gesto:
è desumibile che per la stessa ragione sia stata esclusa l’intervista allo sfregiatore di Iole Santelli (mediante incolpazione di morbo per il quale non avrebbe dovuto candidarsi alla Regione! e per il quale non avrebbero dovuto eleggerla!) ?
E’ cioè desumibile che la Rai abbia ritenuto che, nella comunicazione pubblica, lo sfregio materiale sia equivalente a(que)llo sfregio verbale?
Se, si ipotizzava, col “dopo” è interpretabile il ”prima”, la Rai ha ritenuto che entrambe le interviste avrebbero mandato in scena sfregi (misogini) di donna!
Comunque, Orlando
Sulla esclusione dai programmi Rai dello sfregiatore di Santelli – il quale altrove, continuando le sfide sul diritto di sfregio, ha espettorato digrignando “…riverginazione dell’imene” e simili, cioè ha dato prova che, loquendo, non solo sfregia, insozza!- (Orlando) ha avuto a che ridire, obiettando che, l’esclusione, non sarebbe spettata all’Ente .
Ora – a parte che l’ex ministro della Giustizia non cura che un organo della informazione, tanto più se pubblico, risponde anche penalmente, anche oggettivamente, della propalazione offensiva di interessi privati o pubblici, come pure del “buon costume” di art 21.6 cost. ( coinvolgibili, il secondo anzitutti, dalla edizione delle due interviste)-:
che direbbe della seconda (su Annibali), il vicesegretario del partito alleato col partito dello sfregiatore della prima?
Solleverebbe la stessa obiezione?
pietro diaz

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TAIANI (gia’ speaker televisivo di Berlusconi poi…, ed infine segretario del suo partito)

Con solito piglio militaresco:

…porre “vincolo di mandato” , all’eletto con un partito, che ne impedisca l’esodo… .

Ecolalia (reiterazione compulsiva di detti), scrosciante particolarmente dall’avvento del Grillo (già …..!) sempre timoroso ( et pour cause) di vie di uscita laterali dalla sua compagine.

Quindi: art 67 della Costituzione (esplicitamente evocato) e pretesa di sua riforma.

Ma la locuzione, concettualmente stravolta dai due suddetti (e da innumeri “pari”), ha poco a che fare con quanto ne prospettino.

Giacchè, tecnicissima per il po’ po’ di giuristi (reali) che la scrissero:
conferito il mandato, dall’ elettore all’eletto, ad agire politicamente in parlamento, non gli fu posto vincolo di contenuto, che fu tenuto libero e discrezionale, nei mezzi e nei fini, (ovviamente) presunti coerenti alle attese dell’elettore.
Né, ove incoerenti, fu previsto “richiamo” (revoca del mandato) dell’eletto, salva la sanzione, elettorale, alla scadenza, del mancato rinnovo.

Quindi assenza di (”senza”: art 67 cit) vincolo (di contenuti) dell’ azione del mandatario. Nulla a che vedere con la libertà (o l’arbitrio) del “cambio di casacca”, col transito da un partito ad altro.

Che riguarda altro rapporto.

Non quello tra elettore ed eletto (che di fatti, “cambiando casacca”, resta parlamentare), ma quello tra associazione (partito) candidante, e associato (anche occasionalmente); comunque, tra organismo candidante e (in ogni modo) candidato (l’”indipendente”, ad esempio).

Che è rapporto di candidatura, con le sue (eventuali) regole, anche giuridiche anche obbligatorie, la cui inosservanza potrebbe arrecare sanzioni.
Mai, tuttavia, tangenti il mandato politico, scorrente esclusivamente nel rapporto elettorato eletto.

E se, per sanzionare il “cambio di casacca”, si operasse sull’art 67 ( imponendo vincolo contenutistico alla azione dell’eletto), si uscirebbe dalla (quasi) totalità delle “democrazie rappresentative”, si entrerebbe nella sfera delle democrazie illiberali o autoritarie, al meno peggio, delle policrazie.
Ma non è affatto da escludere che, i due suddetti, fingano di non saperlo.
pietro diaz

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EPIDEMIA COLPOSA?


Recita l’articolo 438 cod pen :
Chiunque cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l’ergastolo.
Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena di morte (oggi l’ergastolo).
Recita d’altronde l’art 452 cod pen:
Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito:
1) con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte;
2) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l’ergastolo;

1. E quando uno stesso fatto (di reato) è punito sia per dolo che per colpa, esso è identico nella materialità, cambia solo nella “normatività” – perché il secondo aggiunge, al comando del primo, un’altro, una regola “cautelare” del comportamento ( posta in parametri di diligenza prudenza perizia o di conformità a leggi regolamenti ordini o discipline: art 43.3 cod pen)-:
allora il fatto colposo va interpretato, nella materialità, al modo del fatto doloso, alla stregua degli elementi che lo enunciano.
2. Ora, questi dicono che è reato il cagionamento di una epidemia mediante la diffusione di germi patogeni.
Quindi dicono che, del reato, ne è “evento” l’epidemia, ne è “azione” il suo cagionamento, ne sono “mezzo” germi patogeni, ne sono “modo” la loro diffusione.
Ed è ovvio che la mancanza (anche solo d’uno) degli elementi, o la mancanza della connessione causale (transitiva genitiva…), d’essi, esclude il reato.
2.1 E’ ovvio nell’epidemia dolosa e colposa, con l’unica differenza (ripetendo con altre parole quanto sub 1), che la determinazione dell’evento avvenga (oltre che materialmente ) anche (normativamente) “a causa di… per” (art 43.3 cit.) inosservanza delle regole cautelari (c.d generiche e specifiche) sopra indicate.

Ebbene

3. Il profilo materiale della azione del cagionamento mediante diffusione di germi patogeni, è intuitivo.
E comunque è prefigurato già nella lavorazione del Codice, dal Guardasigilli A. Rocco :
“Si è riconosciuta la necessità di prevederlo nel Codice, in rapporto alla enorme importanza che ormai ha acquistato la possibilità di venire in possesso di germi, capaci di cagionare una epidemia e di diffonderli”.
Esso evidenzia possesso, di germi – non nel senso della incorporazione (dell’essere, il reo, “posseduto”, da germi), ma- nel senso civilistico della detenzione, di germi, che passi alla loro diffusione verso la epidemizzazione.
3.1 Il contrario di quanto vorrebbe taluna Cassazione, inadempiente alla lettera alla logica e alla storia della legge, vogliosa della sua espansione in cerca di maggiore punibilità.
Anche perché, fosse come pretende, dato che la diffusione del germe, il contagio, va da persona a persona (vd infra), pare arduo ritenere la condotta del primo responsabile di quella dell’ultimo (della popolazione progressivamente contagiantesi), scandente l’evento di epidemia.
E sia per dolo, ovviamente, che per colpa (giacchè estraneo, quell’evento, ad ogni prevedibilità e prevenibilità dal primo).
E tanto più perchè la catena causale seguente la condotta del primo sarebbe da sola sufficiente a determinare l’evento, escluderebbe, cioè, il rapporto causale tra quella e questo (art 41.2 cp).
Il che non esclude, ovviamente, che l’autore del fatto possa (con dolo o per colpa) diffondere germi manovrando (per azione o per omissione), persone infette.
3.2 Intuibili (esperienzialmente) sono anche i germi patogeni (mezzo della azione, oggetto della diffusione), microrganismi capaci di innescare malattia infettiva.
E comunque, secondo lo ISS (Istituto Superiore Sanità): “patologia causata da agenti microbici che entrano in contatto con un individuo si riproducono e causano una alterazione funzionale” (non sempre ravvisabile, invero, questa, ad esempio, negli innumerabili “positivi sintomatici” al Covid, tanto meno negli “asintomatici”).
3.3 Così come è intuibile la “diffusione” (potenzialmente) epidemica. Quella che determini una propagazione rapida per un numero significativo di persone.
3.4 Ed è intuibile anche l’epidemia.
Che, spiega ISS (anche per esclusione):
“in base alla suscettibilita della popolazione e alla circolazione del germe, [è] una malattia infettiva [che] può manifestarsi in una popolazione in forma epidemica endemica o sporadica”.
Ove è palese che, essa, è esclusa nella terza forma e nella seconda (che suppone una malattia permanente, stabilita nella popolazione) .
3.4 Mentre non è subito intuibile ( anche perché è stato oscurato dalle dissertazioni correnti), la potenza della patogenesi del germe la cui diffusione sia epidemizzante.
Perché è da commisurare, attentamente, alla “deriva(bilità)” (art. 438.2 co pen), dalla epidemia, della “morte di più persone” (non una ma più persone!).
Cioè, alla sua letalità.
Ed è da commisurare alla potenza delle pene (che manifestamente la significano); come visto in avvio:
l’ergastolo, quando l’epidemia dolosa non induca le morti.
La pena di morte (poi nel 1944 tramutata in ergastolo) quando le induca.
La reclusione fino a dodici anni quando l’epidemia colposa induca le morti; o fino a cinque anni quando non le induca.
Potenza, delle pene, implicativa di grandezze di offesa (del bene giuridico della “incolumità pubblica”: Libro II Titolo VI cod pen) cagionativa (almeno) di alterazioni funzionali (vd sopra sub 3.2), quando non induca le morti (che d’altronde, e ciò accresce quelle grandezze, sono ascritte oggettivamente, debbono essere non volute, nella epidemia dolosa- giacchè, se fossero volute, erigerebbero reato di Strage ex art 422cod pen-).
3.5 Morti, d’altronde, che, se supposte derivate da un germe (ad esempio il Sars-CoV-2, che, invero, secondo gli ultimi dati pubblicati dall’OMS, esibirebbe una letalità complessivaintorno al 2,08%: valore inferiore al 9,6% osservato per il SARS-CoV, coronavirus che si è diffuso da novembre 2002 a luglio 2003 in 30 paesi/regioni infettando 8.098 persone e uccidendone 774; e decisamente inferiore al 34,4% registrato per il MERS-CoV, altro coronavirus che si è diffuso in 27 paesi/regioni da settembre 2012 a settembre 2019, infettando 2.494 persone e uccidendone 858): dovrebbero esserlo secondo l’etiologia penale per la quale, o il rapporto causale (concreto) vanta un modello astratto (ricavato dal fatto che sempre, o quasi sempre, il germe è letale), o non è affermabile.
E se supposte, le morti, derivate da altri fattori (preesistenti simultanei sopravvenuti) coesistenti con un germe, o, questo, esclude la “sufficienza” (art.41.2 cod pen), di quelli, alla derivazione delle morti, è cioè (con)causale (è causale il fattore che contenga l’evento e, sollecitato, lo espella; causale, in specie, è il germe letale secondo il modello).
Oppure è fenomenico, non ne responsabilizza il diffusore.
3.5.1 Sebbene implicito, è opportuno ribadire che il suesposto excursus causale materiale è comune all’epidemia dolosa e colposa, differenziandosi, rispetto a questa, solo (come cennato) per l’aggiunta della inosservanza di una regola cautelare, selezionante gli estremi della causalità rilevante, particolarmente, il rapporto tra l’azione e l’evento (i quali non potrebbero non essere quelli che la regola cautelare ha previsto e si è proposta di evitare).
4. Poichè si è cennato sopra all’epidemia da Covid, non è inopportuno vedere come ne illustri la diffusione lo ISS. “Secondo l’OMS la trasmissione delle infezioni da coronavirus, incluso il SARS – CoV-2. avviene attraverso contatti ravvicinati tra persona e persona per esposizione delle mucose buccali o nasali o delle congiuntive di un soggetto suscettibile a goccioline contenenti il virus emesse con la tosse, gli starnuti il respirare e il parlare di un soggetto infetto. Il virus può anche essere trasmesso per contatto indiretto come ad esempio attraverso le mani contaminate che toccano bocca, naso, occhi, ovvero con oggetto e/o superfici posti nelle immediate vicinanze di persone infette che siano contaminate da secrezioni (es. saliva, secrezioni nasali, espettorato). I dati disponibili portano ad escludere la trasmissione per via aerea, a parte situazioni molto specifiche, di interesse ospedaliero (formazione di aerosol durante manovre di intubazione, tracheotomia, ventilazione forzata).”
Dove, quindi, distanza interpersonale ed igiene delle parti anatomiche esposte al contatto di corpi contaminati da escreti infetti, parrebbero sufficienti alla prevenzione (attiva e passiva) della infezione.
La esclusione della trasmissione per via aerea della infezione, d’altronde, influisce sul “RO”, il parametro della malattia infettiva (esordiente), il numero di riproduzione di base, “il numero medio di infezioni secondarie, prodotte da ciascun individuo infetto in una popolazione completamente suscettibile, cioè mai venuta a contatto con il nuovo patogeno emergente”. Chiarisce lo ISS che “RO è funzione della probabilità di trasmissione per singolo contatto tra una persona infetta ed una suscettibile, del numero dei contatti della persona infetta e della durata della infettivita’”).
Influisce, si diceva, perché germi aerotrasportati avranno un potenziale epidemico ben più elevato di altri trasferiti per contatto.
Dunque
5. rispondendo all’interrogativo del titolo (in relazione alla epidemia “evento del reato”):
Se è infettabile e poi epidemizzabile una popolazione “suscettibile” (cioè non infetta), non è epidemizzabile una popolazione epidemizzata (tanto meno pandemizzata).
Quindi, ipotizzare (così come paiono inclini a fare taluni inquirenti), epidemie dolose o colpose in territori endemizzatiati, è ardito, temerario, sia sostanzialmente che probatoriamente.
Di fatti:come pensare e provare, e anzitutto individuare, l’evento della azione particolare se esso, addirittura massificato, le preesiste?
E, reciprocamente, come pensare e provare, e anzitutto individuare, l’azione, causale rispetto al proprio evento?
5.1 E’ chiaro che per pensare, e provare, azione ed evento epidemizzaanti, in epidemia (o pandemia), è necessario che la diffusione del germe inneschi un distinguibile focolaio di infezione, cagionativo per estensione di distinguibile epidemia, in popolazione (ISS sopra) “ completamente suscettibile, cioè mai venuta a contatto con il nuovo patogeno emergente”.
Un esempio potrebbe rinvenirsi nella realtà carceraria: 77 su 190 (circa) istituti sono stati invasi da Covid, con distinguibile (azione)focolaio, cagionante, diffondendosi, distinguibile (evento) di epidemia, su “popolazione suscettibile”.
5.2 In mancanza di tale condizione, la “alterazione funzionale” dell’infettato, dolosa e colposa, va (rispettivamente) in artt. 583, 590 cod, pen. La morte dell’infettato, dolosa e colposa, va (rispettivamente) in artt. 575, 589 cod pen.
6. Alcuni organi di Polizia hanno minacciato di accusare di “epidemia colposa” chi trasgredisse “il divieto assoluto [in art 4.6 DL 25 marzo 2020 n 19 ndr] di allontanarsi da propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus”.
In realtà, il trasgressore è accusabile di contravvenzione, punibile , ex art 260 RD 1265,1934 (Testo unico delle leggi sanitarie),
Chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo è punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da lire 40.000 a 800.000.
pietro diaz

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TRUMP E LA SUA IDEA DI LEGALITA’

Da Linkiesta
Donald Trump ai giornalisti:
«Se contiamo i voti legali ho vinto. Stanno cercando rubare il risultato delle elezioni non possiamo permetterlo» «Il nostro obiettivo è proteggere l’integrità delle elezioni, non permetteremo alla corruzione di rubare un’elezione così importante. Non c’è stata un’onda blu, come previsto, invece c’è stata un’onda rossa. Abbiamo già vinto in modo decisivo in molti stati critici, comprese vittorie decisive in stati critici tra cui Florida, Indiana e Iowa. È incredibile come le votazioni per posta siano così unilaterali (a favore dei democratici). Biden può dire di aver vinto in uno Stato, io posso dire di aver vinto in un altro, ma alla fine ho la sensazione che l’ultima parola spetterà ai giudici».
PERTANTO
Sarebbero legali i voti che lo eleggono, illegali i voti che non lo eleggono…Legale la sua vittoria, illegale la sua sconfitta…
Anzi sarebbero rubati, rubati e corrotti, i voti che lo sconfiggono, lecitamente avuti quelli per i quali vince…
E sarebbero tali, legali illegali (rubati corrotti), i voti del medesimo flusso elettorale uscente dal medesimo elettorato, nel momento stesso in cui scorre, secondo che lo eleggano o non lo eleggano…
E quindi sarebbe legale o illegale (ladra e corrotta) la volontà popolare che li ha espressi, secondo che lo elegga o non lo elegga…
E l’”integrità delle elezioni”, da essa risultante, dipenderebbe dalla sua elezione.
Che se mancasse, l’ultima parola non spetterebbe alla volontà popolare ma ai giudici (l’ultimo d’essi da lui nominato nell’imminenza delle elezioni, forse aspettando consenso alla sua “legalità”!)…
D’altronde, non potrebbe non essere illegale il flusso elettorale (che non lo eleggesse) seguito al canto della vittoria da lui levato nella prima notte elettorale…
PURTUTTAVIA
E’ grandiosa la lezione trumpiana sull’origine la ragione l’interesse sottostante, della legalità.
Che ha origine e ragione nella rappresentazione di un interesse di parte (nel caso Trump delirantemente personale) socialmente organizzato, e nella sua difesa con la forza della legge e delle forze dell’ordine al suo fianco.
Ed è altrettanto grande la lezione sull’ origine la ragione l’interesse (sottostante) della illegalità.
I quali si identificano nell’inverso degli altri.
Soltanto, ne è tragica l’interazione.
Perché la prima consegue tale potenza che si appropria di Giustizia, dalla cui altezza nomina la seconda Ingiustizia, che domina anche fino all’ annientamento.

pietro diaz

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…” STATI GENERALI” A CINQUESTELLE?

La locuzione risalirebbe a Filippo il Bello (1300 circa) che così appello’ i ceti sociali subordinati alla sua autorità, per audirli sulla accusa che si accingeva a lanciare contro Bonifacio VII, nel corso della disputa tra potere spirituale e secolare.
E si mantenne costante a definire le formazioni sociali sottostanti ad autorità centrale ed ordinate per (im)potenza ed (in)abbienza politiche.
Divenne celebre alla convocazione dei tre Stati (I Clero, II Nobiltà, III Popolani) da Luigi XVI, che intendeva audirli per coinvolgerli nel salvataggio delle finanze del suo regno in crisi da sperperi:
è noto come ando’ a finire, fallita l’intesa tra il re di Francia e gli Stati Generali.
Fini secondo le attese del mentore della Rivoluzione, l’Abate Seyes, agitate in un libello:
“Che cos’è il Terzo Stato? Tutto.
Che cosa è stato finora nell’ordinamento politico? Nulla.
Che cosa chiede? Chiede di essere qualcosa (e fu assai più di qualcosa..).
Insomma, l’alterita’degli Stati sociali rispetto allo Stato sovrano fu storicamente costante.
Or bene
Sarebbero ceto sociale differenziato da altri e sottostante uno Stato sovrano, i Cinquestelle, che oggi si riuniranno, convocati da “Crimi” come Stati Generali?
Non sanno che sono Stato sovrano, possedente Parlamento, Governo, varie altre istituzioni politiche e sociali, e incitamento della Magistratura (penale)?
Lo sono a loro insaputa?
Possibilissimo, stante lo stato dello Stato, nelle mani loro..
O parlano a vanvera?
Ugualmente possibile.
Anche perché hanno preso lezione della stessa vanvera dal loro Medium, che a giugno scorso ha riunito, a Villa Panphili, gli “Stati Generali dell’Economia” …(guidati, niente meno, che dal manager Vodafone!): Quindi, parafrasando Sieyes:
Che cosa sono gli Stati a Cinquestelle? Tutto.
Che cosa sono stati finora politicamente? Nulla.
Che cosa chiedono?Chiedano pietà…

pietro diaz

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(S)Cotticelli sinistrorso?


Dunque, l’immemore delle Consegne civili di Commissario anticovid in Calabria, sarebbe stato, per deduzione, immemore delle Consegne militari ai tempi dell’Arma? E ( abbandonata questa non dimentico di non esserne stato nominato Comandante Generale!), sarebbe stato immemore delle Consegne militari (interforze) ai tempi dei “Servizi Segreti” (oggi DIS: dipartimento informazioni sicurezza )?
Risposta segretata Ma non è segretabile che, costui, reduce dalle smemoratezze civili e militari, e (comunque ) reduce dai “Servizi” (organismo al di sopra delle leggi e delle istituzionie e delle popolazioni, al di sopra di ogni principio di democraticità quale conrolllabilità del potere, issato, come dipartimento, sulla presidenza del Consiglio dei Ministri ogi contiana!), resto di potenza legalillegale (prevista dalla legge e al di sopra della legge!), sia stato optato Commissario “civile” in Calabria, (si dice) dalla Sinistra Parlamentare (sedicente a sinistra del PD), Leu e Art. 1…. !
pietro diaz

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SUI DPCM SPROVVISTI DI SANZIONE

O meglio, che pretenderebbero ad averla nei decreti legge “autorizzativi” d’essi – un ’aberrazione giuridica istituzionale e politica di proporzioni non inferiori a quella della autorizzazione dei dpcm dai decreti legge (su questa vd, per quanto qui non detto, volendo,http://www.giustiziarepubblicana.org/?s=provvedimenti+governativi….).
In pratica, il decreto legge allestirebbe la sanzione (amministrativa), ma non la posporrebbe ad un precetto (benchè nella teoria giuridica della “fattispecie precettiva”, “protasi e apodosi” – alias precetto e sanzione- siano inseparabili e in sequenza!).
La anteporrebbe ad esso, e non ad un precetto coesistente e contemporaneo (pur non in sequenza, ma dalla sanzione intercettabile ), ma futuro, di là da venire, ignoto ad essa (e, il più delle volte, perfino al precettore!).
Ciò che, invero, non è fenomeno del tutto sconosciuto dall’ordinamento, che contiene la (pur discussa) “norma in bianco” (nel precetto); dove la sanzione attende che il precetto sorga, per servirlo.
Ma è fenomeno, questo, molto particolare, perché raffigura attese, dalla sanzione, di provvedimenti accidentali e individuali (vd ad esempio l’art 650 del codice penale).
Laddove i dpcm sono “provvedimenti” sistemici e generali (seppure temporanei).
Inoltre, le sanzioni delle norme in bianco attendono provvedimenti (per lo più ) non tangenti diritti soggettivi (a tutela ordinaria o costituzionale), Laddove i dpcm proprio questi eleggono ad oggetto!
Cosicchè, potrebbe dirsi che il fenomeno (in parola), in definitiva, era ignoto all’ordinamento, fino all’avvento di Conte, con i suoi dpcm puntati a regolare (non la nazione ma, direttamente) la popolazione, a disciplinarne la vita e perfino l’esistenza.
“Provvedimenti” autorizzati e sanzionati da sé medesimo, nell’occasione mimetizzato dai suoi ministri raccolti in Consiglio!

Ma comunque.

Perché l’aberrazione è macroscopica?

Nello Statuto dell’illecito amministrativo (L. 689/ 81) siede una disposizione, la prima, rubricata “Principio di legalità”, la quale proclama che “nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”. Ed aggiunge che “le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”.
Da cui si desume (anche per solenne declamazione della rubrica):
1. Che la madre dell’illecito amministrativo é la legge, l’ atto parlamentare avente forma valore e forza di legge; inconfondibile insostituibile infungibile (perché assegnatario di materia ad esso assolutamente riservata) da ogni altro atto normativo, pur se dotato di forza di legge ( il decreto legge e il decreto legislativo, che la riserva assoluta comunque relativizzerebbe).
Ciò checchè se ne sia detto dagli (innumerabili) complici della attività legiferativa del Governo in vece (non solo tecnica ma sociopolitica e istituzionale ) del Parlamento; o dai tolleranti essa (ultimo il Prof. Flick in una recente propalazione a mezzo stampa, che non avrebbe a ridire sul decreto legge, l’erede del Regio Decreto del 1926, già ignoto al coevo Statuto “Albertino”, con il quale il governo Mussolini si arrogherà il potere legislativo!).
2. Che la legge madre plasma l’illecito nella sanzione (comma 1 dell’art. 1). Ma anche nel precetto (comma 2 dello stesso), nei “casi” e “tempi” (della sua efficacia).
3 La illegittimità (costituzionale) dei decreti legge (n.n. 19, 33, 2020) che hanno ammannito sanzioni amministrative: senza che ne avessero il potere normativo, riservato alla legge. Senza nemmeno averle accoppiate a precetti.
E avendo, per di più, affidato la formazione di questi ad atti amministrativi del presidente del Consiglio dei ministri (dpcm). Quando non a ministri (ordinanze). Quando non ( sia pure in chiave modulatoria) a Presidenti di Regione o di Province (autonome) o a Sindaci!
4. Per giunta, mettendo in croce i destinatari dei precetti e della sanzione, tuttavia inespressa!.
Questione assai insidiosa.
Perché lo statuto (ovviamente autonomo da ogni altro, anche da quello penale) dell’illecito amministrativo, quanto a rilevanza esimente della ignoranza di ( o dell’errore su) esso, ha una disposizione, in art 3, per la quale “nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da colpa”. Disposizione che, mentre dà rilievo all’errore sul fatto, non ne da all’errore sulla legge (dà quindi rilievo, è da supporre, all’errore di fatto non di diritto). Per di più, sembra dare rilievo alla sua parte precettiva (che descrive il fatto), non a quella sanzionatoria.
E comunque, la diposizione pare indifferente sia alla scusabilità che alla inescusablità dell’errore.
Pare interessata solo alla sua indipendenza da “colpa”.
Che, quindi. potrebbe essere anche lieve, anche lievissima. E, sebbene tale, non esimere da sanzione.
Realtà assai insidiosa, come si vede.
pietro diaz

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TOTI(IM)POTENTE… e gli “anziani” «non indispensabili allo sforzo produttivo del paese»

CONTENUTISTICAMENTE UN VANILOQUIO.
Difatti
1. Ogni elemento della frase surriportata è generico, evoca un genere (di cose di fatti di atti di persone di stati…).
Il genere raccoglie i tratti comuni ad ognuna delle specie cui si riferisca (e che lo esprimono), ma disperde (tace de) i tratti particolari di queste.
E, quindi, se permette alla sintesi di discorrere, non lo permette alla analisi. Rispetto a questa il discorso è “(im)produttivo”.
Ed in effetti è generico l’elemento “anziani” (anziani come, quanto, quando, fino a quando, perché, rispetto a che??)
Altrettanto generici gli elementi:“non indispensabili” “sforzo” “produttivo”. Anche rispetto ad essi le domande sui tratti specificativi (in parentesi) non hanno risposte.
Elementi, perciò, che, non contestualizzati, sono concretamente incomunicabili e intrasmissibili.
1.1 Quindi, per quanto “sforzo produttivo (il) paese” compia, nell’ interpretare la frase del presidente di Regione, esso è vano.
La frase è vaniloquio (caratteristico, invero, della comunicazione politicante).
E SEMANTICAMENTE UN TURPILOQUIO
Difatti
2. Che la superfluità o la inadeguatezza ( “non indispensabili” non chiarisce) di un genere di persone “allo sforzo produttivo del paese” ne autorizzino la clausura, è turpe in sé.
E lo è assai più fuori di sé, in proiezione.
Giacchè implica che ogni altro genere di persone che, rispetto allo “sforzo produttivo” , fosse nella condizione degli “anziani”, sarebbe chiudibile! Anzi, ancor più, dato uno “sforzo produttivo” specifico, la quantità dei superflui o degli inadeguati ad esso potrebbe crescere enormemente, e rendere possibile una clausura di massa.
2.1 E paradossalmente, rispetto allo “sforzo produttivo”, di informazione e di conoscenza che solo gli “anziani” potrebbero compiere (quali istruttori e relatori del loro passato e, per estensione, del passato della loro comunità); paradossalmente, dicevasi , superfluo o inadeguato (con innumerevoli altri) sarebbe il cinquantaduenne (non anziano?) Toti.
Conseguentemente, chiudibile per sua stessa logica.
E comunque.
3. Oltre lo “sforzo produttivo”, è ravvisabile una produzione senza “sforzo”! Rispetto alla quale non solo sarebbero superflui o inadeguati tutti coloro che fossero capaci soltanto del primo.
Con seguente chiudibilità d’essi.
Ma quando la “produzione senza sforzo” fosse degli “anziani”, sarebbero inadeguati e superflui, inoltre, tutti coloro che non lo fossero (secondo un criterio dato).
Si allude alla produzione degli “anziani” storiografi d’essi stessi, attestatori “documentali”, con corpo mente e sfera personale, del segmento evolutivo dell’essere umano che hanno attraversato.
4. Anziani insostituibili nella produzione di ciò.
Di un sapere storico evidentemente inafferrabile, anzi inimmaginabile, dall’avanzo di “seconda repubblica” che è il presidente di Regione Liguria.
pietro diaz

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EPIFANI A “IL RIFORMISTA”

“E questo va detto con grande chiarezza, perché altrimenti scambiamo le cause con gli effetti e non ci rendiamo conto che il vero problema che abbiamo di fronte è ricostruire un’offerta politica fatta da partiti che abbiano queste caratteristiche.”

Dunque non dispone di una “offerta politica” nè di “partiti (con date) caratteristiche”, e propone la ricosruzione dell’una e degli altri..

Ma non gli passa per la mente che la politica (non ideologica) è fatta di domanda, non di offerta, e che i partiti sono mezzo a quella non a questa?

E, d’altronde, che domanda e partito non si “ricostrui(scono)” mentalmente, perchè scaturiscono ( e quindi si formano e si intercettano ) materialmente, nella realtà che essi perforano?

E perciò, uno che non lo colga, a Sinistra è stato o si è pensato?

pietro diaz

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DAVIGO: IO NON CI STO…

“Il tempo è democratico” , dice a Formigli che gli ricorda il pensionamento.
Ma, smorzando l’effetto del pensionamento per abbarbicarsi al CSM, ha voluto un tempo aristocratico?
E di fatti insiste:la “decadenza” (dalla funzione in CSM) è “tassativa” (dice vantando, con Formigli ed il suo pubblico, nozionismo giuridico), deve essere prevista e la previsione non c’e’.
Ah si?
Il pensionamento quale (tacita ma indubitabile) causa di “decadenza” dalla funzione non la prevede a sufficienza?

Mi sono tolto il peso di 40 anni di servizio:Il peso della personale revisione sistematica del diritto, e della sua compulsiva propaganda?
Dissi al CSM :guardate che io vado in pensione, ditemi cosa succede…
Non sapeva che cosa sarebbe successo?
O si aspettava che, il Consiglio, la cosa la eccettuasse, si aspettava un’eccezione per sé, “democratica” quanto il tempo aristocratico di cui sopra?

Se il CSM o il Presidente della repubblica mi avessero detto di andare, l”avrei fatto…
Dunque non voleva andarsene malgrado il pensionamento?
E si aspettava da quelli l’eccezione?

Sul caso Palamara:I magistrati rispondono, i politici no…
Ma a parte che proprio a lui risposero caterve di politici della “prima repubblica” e a lui o a suoi pari han continuato a rispondere..
a parte che, se il magistrato Palamara ha risposto, è probabile che sia stato affinché nessun altro rispondesse :
dimentica le leggi dello Stato sulla irresponsabilità civile (assoluta! ) dei magistrati?
O la “giustizia domestica” , perché da e fra pari, sulla responsabilità penale?

Lei è un simbolo della magistratura…
e sullo sfondo appare la copertina di un suo libro dicente “io non ci sto ” (evocativo della riottosa esclamazione di altro magistrato – “prestato ” alla Presidenza della Repubblica!- , diretta a chi gli attribuisse mensili donazioni dai Servizi…)..
Io?
Io trascendente, centripeto, maiestatico?

Meno rimproverabile, tuttavia, delle masse che lo hanno eretto, o permesso…

pietro diaz

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ORLANDO E LA (IM)PROPRIETA’ COMMUTATIVA……

In un recente articolo sulla Stampa, che sciorina estesi periodi con frasi complesse, proposizioni principali incidentali subordinate di vario grado intramate da verbi congiuntivi condizionali etc…
Insomma in un discorso da pensiero complesso, che, di solito, educatamente evita di ostentare quante volte parli o twitti in pubblco, verosimilmente attenendosi ad antico voto di sobrietà intellettuale e linguistica….

Ebbene riferendo di un interpello rivoltogli sul rapporto tra la maggioranza al governo ed il capo del goiverno:

….mi è stato detto che questa maggioranza non ci sarebbe senza Conte….

….ho replicato che Conte non ci sarebbe senza questa maggioranza…

Evidentemente convinto che invertendo, in una operazione logica, l’ordine degli elementi che la attuino (degli addendi o dei fattori nella addizione o nella moltiplicazione, di cui alla ben nota “proprietà commutativa”) il risultato muti….

pietro diaz

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LA “COSTITUZIONALISTA” CALVANO…

… l’unico diritto “inviolabile” , in Costituzione, è la salute…

Senonche’ sono “inviolabili” la libertà personale (art 13), il domicilio (art 14), la libertà e la segretezza della corrispondenza … (art 15), la difesa giudiziaria (art 24).E non lo è proprio la salute (art 32)!

Levatasi l’obiezione anche da una radio, la suddetta ha replicato che per mero errore, “inviolabile” aveva preso il posto di “fondamentale”, in art 32.

Per errore o per confusione concettuale?

E comunque, “fondamentale” sarebbe più che “inviolabile”?
In una disposizione che ad alcuno impone la salute se non “per disposizione di legge” (non certo per “dpcm” contiani! ) ?

QuindiIntellettuale vago (anche perché negante la inviolabilita dei diritti suddetti! ) ?

O manutengolo dei giocatori e degli scommettitori (politici) con la salute pubblica?

pietro diaz

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ORLANDO E LA (IM)PROPRIETA’ COMMUTATIVA……


In un recente articolo sulla Stampa, che sciorina estesi periodi con frasi complesse, proposizioni principali incidentali subordinate di vario grado intramate da verbi congiuntivi condizionali etc…
Insomma in un discorso da pensiero complesso, che, di solito, educatamente evita di ostentare quante volte parli o twitti in pubblco, verosimilmente attenendosi ad antico voto di sobrietà intellettuale e linguistica….
Ebbene riferendo di un interpello rivoltogli sul rapporto tra la maggioranza al governo ed il capo del goiverno:
….mi è stato detto che questa maggioranza non ci sarebbe senza Conte….
….ho replicato che Conte non ci sarebbe senza questa maggioranza…
Evidentemente convinto che invertendo, in una operazione logica, l’ordine degli elementi che la attuino (degli addendi o dei fattori nella addizione o nella moltiplicazione, di cui alla ben nota “proprietà commutativa”) il risultato muti….
pietro diaz

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ROSATO ! EPPUR GENITORE DELLA LEGGE ELETTORALE DELLA REPUBBLICA…


“….i colleghi parlamentari dei Cinquestelle…. hanno avuto Camilla, auguri da tutti noi…”

È presentabile, alla massima istituzione della repubblica, da un membro del parlamento lì solo per “rappresenta(re) la Nazione” (art 67 cost), per di più nell’occasione presidente di una Camera, tanta minuzia fattuale, routine sociale, inconsistenza politica, insussistenza pubblica, irrilevanza nazionale, particolarità neonatologica privata?

Anzi, non sarebbe del tutto impresentabile?

Per l’indecenza del vanto della colleganza, da rappresentanti del Popolo, ingagliardita da “tutti noi” ben distinti dal Popolo?

Per l’impudenza della “partecipazione del lieto evento” dai genitori, che a differenza (e alla faccia) della maggiore parte del Popolo, si sono ingegnati di metter su casa e famiglia a spese del Popolo (50.000 mensili tra moneta beni servizi ed esenzioni!), ed in cambio di nient’altro, al postutto, che “ammuine” (simulazioni di esistenza funzionale e di attività pubblica)?

Ed allora

Non basterà tanta pochezza stilistica, estetica, etica, culturale, civica, per negare definitivamewnte il consenso elettorale a siffatta subumanità politicante?
pietro diaz

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BONAFEDE BLANDISCE..

Alle ultime note di un sordo brontolio eruttante spazzacorrotti spazzavvocati spazzinnocenti spazzindulgenti clementi prescritti (e via terrorizzando) …
accomiatandosi dalla Gruber,
umile come un questuante,
smanioso di sembrare contemporaneo,
voglioso di compiacere una conduttrice,
bisbiglia se possa indossare una mascherina “prodotta nelle nostre carceri” ( nostre dei grillini? Si, in effetti…per abominio),
dicente : “no alla violenza contro le donne”…

Anche quelle incriminate arrestate condannate incarcerate ( inseparabili dai bimbi) , afflitte umiliate sfigurate offese vilipese, ripudiate?

Inconsulto…

pietro diaz

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TRAVAGLIO SBRACA…

Sfoggiando simildiritto da Gruber, dopo avere spiegato, saccente, ad un leghista ( credulo quanto ignaro) che il dpcm (decreto del presidente del consiglio ministri) è un dm (decreto di un ministro)! non pago e crescente, sentenzia che sulla nave Gregoretti non avvenne sequestro di persona. Perché essa, inibita all’approdo, avrebbe potuto, comunque, andare altrove.
Ma avrebbero potuto discenderne i migranti?
E chiaro che ha confuso sequestro di persona e sequestro di nave.
Peraltro, colpisce che la penofilia conclamata che l’affligge non lo abbia instradato.
Ma è ipotizzabile che la prospettiva della pena su un razzista fascista (e all’occorrenza nazista) come Salvini lo abbia reso casto..
pietro diaz

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ABORTIENTI CROCIFISSE!

Le sepolture, in un’area cimiteriale romana, dei feti abortiti, sormontate da croci esponenti i nomI delle abortienti – feti, pare, tra ventesima e ventottesima settimana (sepolture istigate da DPR Cossiga 1990, che raccomando’ anche quelle dei feti anteventesima! Mentre RD Mussolini 1939 le ammetteva, realisticamente, dei soli feti oltre la ventottesima, dei “nati-morti”) -, personificando simbolicamente i sepolti :Deplorano l’aborto quale infanticidio (che tuttavia suppone il “nato-vivo”! )? Ed inoltreSimbolicamente crocifiggendo le abortienti, ne augurano la morte ed eccitano ad indurla? La Cinquestelle Raggi, responsabile giuridico e sociale dell’area ove la macabra magia, di simulazione del feto persona, della abortiente infanticida, della sua morte cruenta: ripetutamente interrogata, tuttora non ha risposto…

pietro diaz

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COMMENTO, SU IL RIFORMISTA, AD UN SUO ARTICOLO SULLA DISSIPAZIONE DALLO STATO DEI PATRIMONI CONFISCATI AI MAFIOSI E SULLA DISTRUZIONE CIVICA ( E FISICA) DEI CONFISCATI (SOVENTE GIUDIZIALMENTE INACCERTATI COME MAFIOSI)

L’istituto delle misure “antedelictum” risale all’ottocento, regola misure personali, di polizia, e ha ad oggetto “oziosi e
vagabondi”.
E’ quindi un istituto classista, impersonato dall’Esecutivo (Polizia) che non rinuncia ad avere potere di coercizione personale stabile, pari a quello che ha il Giudiziario, ma “postdelictum”.
L’istituto lo sostiene lo Statuto Albertino (1848-1946) e la Costituzione, anticlassista, parrebbe implicitamente abolirlo.
Ma esso è ripreso nel 1956, in periodo democristiano, evidentemente insensibile al suo classismo quanto sensibile alle pretese dell”Esecutivo, voglioso delle sue precedenti prerogative.
Sopravvive davanti la Corte Costituzionale alle eccezioni di illegittimità, si dilata soggettivamente (1965, 1982) fino ad investire i sospettati di mafia.
E quando si avvede che, questi, hanno capacità patrimoniale (a differenza dei soggetti tradizionali), nel 2011 ( e prima nel 1982) organicamente, alle misure personali affianca misure patrimoniali, la confisca.

Ebbene, è ipotizzabile che questo passaggio ne marchi (culturalmente) un altro:
dal classismo a fondamento personale, al classismo (discriminazione su base etnica) a fondamento patrimoniale.
Perchè non dissimile, essenzialmente, da quello agente sui “ricchi” ebrei durante la persecuzione fascista: mediante la confisca dei beni.
D’altro canto, anche nel postdelictum, il trattamento penale della mafia, oggi, non pare avere molto differente matrice culturale:
il reato di associazione mafiosa persegue esclusivamente uno stile di vita, il “tipo mafioso” d’essa (una etnia, in sostanza). Persegue rei senza reato (che non sia quello di associazione).
pietro diaz

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OMICIDIO MEDIANTE SUICIDIO (e viceversa)?



1. Da qualche tempo, una prassi giudiziaria esaltata  dalla “Suprema Corte”   impone all’operatore di  raccapezzarsi  con  l’ antilogia nel titolo. Tale,   perchè:

l’omicidio, cagionativo della morte dell’altro da sé,   comportamento letifero transitivo e irriflessivo,  è all’opposto del suicidio, cagionativo della morte di sé, a comportamento  intransitivo e riflessivo!

Dunque la fusione (strumentale)  di entrambi,  è antilogica.

1.1. Ed  impone, quella prassi,  di raccapezzarsi con l’ antinomia nel titolo. Tale perchè:

l’omicidio (di cui  agli artt 575 584 589 cp, oltre altri, e oltre tutti in casi di evento morte quale conseguenza di altro delitto..), è  fatto e fattispecie,  giuridici,  altro dal suicidio  (di cui all’art 580 cp..). 

Dunque la fusione (giuridica) di entrambi è antinomica. 

1.2 E la fattispecie (giudiziaria o dottrinale)  che richiamasse uno d’essi non potrebbe fonderlo  giuridicamente con l’altro. Anche perché, rispetto ad essa, essi ne sarebbero “elementi normativi”, solo richiamabili, immodificabili e tanto meno sopprimibili in quanto tali. Da evocare ed esporre pedissequamente, cosi come siano (anche per il principio di “stretta legalità”, per cui,  quando in qualsiasi  contesto linguistico -comunque orientato finalisticamente-  sia evocato una fatto giuridico, questo  si trae intero dall’involucro della relativa  fattispecie).


2. Pertanto,  la suddetta prassi, esaltata dalla “Suprema Corte” ,  impone all’operatore di dar vita all’assurdo. Come se niente fosse, e, anzi, come  se gli fosse concesso dI violare logica e diritto, di sguazzare nella dileggio del  principio di non contraddizione.


2.1 E così, particolarmente  in ambito medico o infermieristico, quando taluno,  sfuggendo  repentino al controllo, si suicidi, ai sanitari è rivolta l’accusa di “omicidio colposo”. Ex  art. 589 cp, talvolta adornato dall’art 40.2 cp ( “non impedire un evento,  che si ha l’obbligo giuridico di impedire,  equivale a cagionarlo”).
Che, tuttavia,  non distoglie l’accusatore  dall’usare il verbo  “cagionare” (“ha cagionato”) in senso proprio, materiale; mentre dovrebbe usarlo in senso improprio,  quale equivalente normativo. Perché, altrimenti, egli raffigura, in sostanza,  una fattispecie commissiva, in luogo della debita  fattispecie “commissiva mediante omissione”!.

Ed è rivolta, si diceva,   l’accusa di omicidio colposo, tout court, senza aggiunta, ovviamente. Bene attenta ad essere reticente,   a non esporre il fatto nella sua interezza: omicidio mediante suicidio. Perché ciò  tradirebbe l’antilogia e l’antinomia.  Cioè che  l’omicidio sarebbe commesso  mediante suicidio ( e viceversa)!

2.2 Mentre è certo che non si dia morte ad un altro suicidandolo, come è certo che non si dia morte a sé  omicidandosi.

Ripetesi, ci si suicida mediante  omicidio tanto quanto ci si omicida mediante suicidio! Neppure mentalmente.
 Altrimenti,  si apporterebbe  non solo il suddetto tradimento, ma l’autofagia stessa dell’accusa. Giacchè – fatalmente risultando, in processo, che la morte è derivata da suicidio, non sussisterebbe  omicidio!

Ma incidentalmente:

2.3 Eventualità, questa, che tuttavia, estranea,  come detto.  alla prassi esaltata  dalla “Suprema Corte” (che più volte ha condannato per omicidio chi abbia avuto a che fare con un suicidio;  e non una volta, che qui  si sappia,  ha assolto adducendo l’assurdo sopra visto)-, invero,  tacitamente appartiene ad una  prassi ignorata dalla “Suprema Corte”.
Quella che mai ha accusato chi abbia avuto a che fare con  i suicidii in carcere (settanta ad anno in media!). A che fare con essi, mediante comportamenti in nulla (se non in maggiore induttività) differenti  da quelli dell’altra prassi.  

Ebbene
Tanta  (con)fusione antilogica,   antinomica,  di fatti e fattispecie; e della mente giudicante, perché  è sorta?

3. La  prassi (in parola) annovera comportamenti (per lo più omissivi: di sedazione di controllo di contenzione; ma anche commissivi, di  erroneo trattamento terapeutico) riconducibili tutti, oggettivamente,  ad agevolazione (art 580.1 cp) del   suicidio. Cioè  ad atti di “aiuto” (art. 580.2)  materiale – differenti ovviamente da quelli,  morali (di determinazione del suicidio o di rafforzamento del suo proposito), che necessariamente presuppongono il loro indirizzamento alla induzione del suicidio- .

Onde,  quando  essi rinvenisse, l’accusa non potrebbe che orientarsi a contestare l’agevolazione al suicidio.
Tutt’altro che l’omicidio (!),  perché,  quelli, sono comportamenti esclusivamente interni alla fattispecie (oggettiva e soggettiva) del suicidio.
E d’altronde,  come si diceva, non si ha omicidio mediante suicidio.

Ma se l’accusa così (come dovuto) si orientasse, quando  i comportamenti non risultassero dolosi ( e negli ambiti operativi sopra indicati non risultano),  essendo imputabili, ex art 42.2 cp esclusivamente a titolo di dolo,  non potrebbe incalzare l’accusato.
Si dovrebbe fermare, e dirigersi verso la propria archiviazione: perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato.  

3.1 Assolutamente. Irrefragabilmente.

Pertanto

4. Appare in chiara luce di che cosa sia capace taluna  prassi,  condannatoria a qualunque costo.

Al costo di antilogie e antinomie non timorate dell’assurdo più eclatante.  

E perfino al costo di creare fattispecie colpose, di illecito doloso, inesistenti.


Pietro Diaz



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UN RISPARMIO SUL PARLAMENTO CHE NON RISPARMIA IL PARLAMENTO…

Come se, potendosi ridurre i costi del godimento di un bene inestimabile, si riducesse questo anziché quelli.
Comportamento visibilmente antieconomico se non aprassico.
1. Eppure è stato disegnato e attuato dai tagliatori del parlamento, benchè potessero tagliare i costi del suo esercizio (anzi dovessero. invero, se la Costituzione, all’art. 69, assicurò ai parlamentari l’indennità dalle spese funzonali, non l’attuale arricchimento individuale).
Comportamento assurdo (in sede logica)?Certo, nei suespressi termini.
Ma in altri termini tutt’altro che privo di logica. E di logica stringente! Di fatti.
2. Chi taglia il parlamento anziché i suo costi, punta a quello non a questi.E adducendo un pretesto (il risparmio dei costi, d’altronde dimostrato irrisorio, se non inesistente), punta a tagliare anatomicamente il parlamento.
D’altronde, che sia esso il bersaglio, dai tagliatori è detto implicitamente ma chiaramente.
2.1 Se lo tagliano perché “casta” (così, per tutti, Di Maio), esso è il bersaglio, non il suo costo.Se lo tagliano perché establishment (ancora, per tutti, Di Maio ) proprio esso è il bersaglio.Se lo tagliano perché manica di assenteisti o di incompetenti (valutazioni diffuse ), i parlamentari, assolutamente esso è il bersaglio.
2.2. E che lo sia irrefragabilmente, si trae inoltre dalla pretestuosità dei motivi.
Perché ognuno di quei vizii è direttamente impresso da coloro che li ascrivono. Impresso predisponendo le liste elettorali dei “candidati” affinchè non altri siano (eventuialmente) “eleggibili”. Coloro che, quindi, (al postutto) nominano gli “eletti” attraverso l’elettore (solo apparentemente eligente: da “eligere”: scegliere)!
2.3 E se li nominano, ovviamente, li fan casta o establishment o assenteisti o incompetenti …
E poiché potrebbero farli all’inverso ( o altrimenti). Poiché, cioè, (verosimilmente) avvertono la colpa del risultato, la scaricano su questo (con l’antica tecnica traslativa, di discolpazione di sé mediante incolpazione di un altro…. ).
2.4 D’altronde, tagliati i parlamentari, divengono più liquidi e meno contenziosi:
gli apparati e i riti delle loro nomine;
l’accaparramento della formazione, ad essi spettante, delle leggi, mediante sostituzione (oramai sistemica) con “decreti legge” dell’Esecutivo (ove i tagliatori hanno insediato la loro maggiore potenza);
il loro asservimento a ratifica (non più che) fiduciaria della decretazione.
2.5 Insomma, l’obbiettivo vagheggiato e ostinatamente perseguito (da un cinquantennio almeno):
l’acquisizione governativa del potere legislativo, la più bersagliante il parlamento.
Secondo la prassi (ad esempio) del nazionalsocialismo tedesco e del fascismo italiano del secolo passato., di acquisizione totale di quel potere, che pervenne all’azzeramento della istituzione.
Prassi tuttavia moderata da quella qui in corso, di acquisizione parziale (il parlamento a sua discrezione -!- convertirebbe in legge la decretazione governativa: art 77 cost). Ma a scopo politicamente propiziatorio, conciliatorio, palliatorio ( e illusionistico).
3. Dunque i tagliatori (di un terzo) del parlamento son protesi in effetti a colpirlo al centro.
pietro diaz.

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SI? No!


Le popolazioni politiche che, da un lato, covano e qui e là espellono neofascismi neorazzismi polizismi militarismi autoritarismi abusivismi giustizierismi, (comunque) retrivismi;da un’altro lato, massimamente solerti nella cura degli interessi privati o clientelari, sfoggiano la maggiore imperizia o la più astuta malizia nella amministrazione degli interessi pubblici:
paiono compattamente schierate per il Si alla castrazione del Parlamento.

Altre popolazioni politiche, sebbene difformantisi da quelle per sigle insegne riti parole d’ordine tattiche e perfino ideologie (talune, le più ipocrite, han sbandierato di esordire “a sinistra della sinistra”.. .! ), convivendo nei medesimi ismi (stati) culturali, paiono ugualmente schierate per il Si.

Ebbene tale unanimità del Si delle popolazioni, indotta e guidata dai loro organi politici, mentre denota ostilità alla democraticità reale della Repubblica, alla titolarità della sovranità entro essa e alla forma del suo esercizio; e (denota) volontà di modificarne termini ed estremi (pur ingannevolmente serban do la denominazione di Repubblica democratica):
ad un tempo svela cospirazione mediante consociazione (mimetico “partito unico” …), avviata a colpire e distruggere il nucleo più effettualmente antifascista della Costituzione ( art 1), sul quale questa, col Paese riconnotato, prese a ruotare. . .

Non a caso, alla sua testa è posto il Movimento dei Cinquestelle, che all’esordio divulgo’ d’essersi dato alla politica per stemperare l’avvento di una formazione iperfascista stile Alba Dorata….
pietro diaz

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REFERENDUM SUL “ TAGLIO DEI PARLAMENTARI” IN “ STATO DI EMERGENZA”?

1. E’ noto che il referendum popolare confermativo (art 138 cost.) della legge costituzionale (8 ottobre 2019, con avvio del procedimento bicamerale nel luglio 2019; governanti dunque gialloverdi e giallorossi!), previsto per il giorno 29 marzo, fu “ sospeso”, causa Covid 19 e Stato di emergenza (dichiarato dal Governo in forza d’essa: 31 gennaio 2020), e poi differito a tempo successivo alla scadenza del questo (31 luglio 2020).

Ora, stando alla cronaca (il Dubbio 29 luglio ’ 20), se lo stato d’emergenza non venisse prorogato, avrebbe detto Conte, «decadrebbero 38 ordinanze e alcuni provvedimenti perderebbero immediatamente di efficacia, come la possibilità di reperire navi per la quarantena dei migranti o la facoltà di gestione delle strutture di pronta accoglienza per le persone positive»….

L’inquilino di palazzo Chigi (prosegue il giornale) si è poi focalizzato sulle polemiche degli ultimi giorni dettate dal sospetto che il governo volesse «governare con i dpcm» e dunque voler prolungare soltanto i poteri straordinari del presidente del Consiglio.

Nessun allarmismo, né la volontà di alimentare paure. Piuttosto l’obiettivo di “garantire la ripartenza più sicura possibile” attraverso un “apparato” che consenta di prendere “decisioni repentine” e mantenere in vita le misure eccezionali che ci hanno sin qui consentito di arrivare “a un tollerabile grado di normalità”. Giuseppe Conte si presenta nell’aula del Senato e spiega a maggioranza e opposizione perché la proroga dello stato d’emergenza “è una scelta inevitabile, per certi aspetti obbligata”. Il premier accoglie la data fornita dalla risoluzione presentata da M5S, Pd, Iv e Leu: il regime speciale arriverà al massimo fino al 15 ottobre 2020. “

E così è stato.

Ebbene.

2. Messa subito da parte la discutibilità del teorie di diritto di intertemporale e transitorio propinate al Popolo dal suo (stesso) Avvocato (tale, come è noto, autonominatosi il fatidico giugno 2018), è tuttavia agevole notare che la proroga dello Stato di emergenza ad evitare “decadenze di ordinanze” e “perdita di efficacia” di vari “provvedimenti”; a permettere il “mantenimento in vita di misure eccezionali”:

non si preoccupa affatto della sospensione e del differimento (al postemergenza) del referendum suddetto (e, invero, nemmeno delle elezioni rinnovative di numerosi Giunte e Consigli regionali!).

Eppure ai due provvedimenti ( di sospensione e differimento) fu assegnato il compito di assettare il referendum oltre lo Stato di emergenza.

Dunque, oggi si è voluto collocarlo entro questo?

Entro questo il “taglio dei parlamentari”, menomazione del potere politico del Popolo, della sua sovranità?

Entro esso affinchè ne contraesse (già fisicamente) la partecipazione (disponendo distanziamenti, limitazioni di assembramenti…)?

E, ad un tempo, ne strangolasse l’ informazione delle sue ragioni, sotto il ginocchio di quella sul Covid 19 o (ancor prima : chi, de populo, ne ha saputo qualcosa?) impedendole di nascere ?

O simulando il referendum come emergenza costituzionale allo specchio di quella sanitaria?

3. Ora è palese.

Al (l’incontrovertibile) neofascismo intrinseco del taglio dei parlamentari è accostato il neofascismo estrinseco della cornice: l’emergenza.

Tutt’intorno, i poteri partitici che la hanno callidamente gestita…

pietro diaz

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MA I CARABINIERI IN PIACENZA, (SE) GIURIDICAMENTE RESPONSABILI, LO SAREBBERO ANCHE ISTITUZIONALMENTE?

1. La domanda sul che fare “perché non riaccadano” i (mis)fatti della Caserma di Piacenza è divenuta popolare, anche a (opportuno) contenimento delle declamazioni di principio ( ad impronta fideistica, anziché strategica o pragmatica ): “io sto… io non sto.., con i Carabinieri”; etcetera. Mentre non è divenuta politica, né, tanto meno, istituzionale (delle istituzioni direttamente o indirettamente coinvolte, o di quelle massime, riassuntive ). Il che mostra, detto incidentalmente, sensibilità popolare, anziché politica o istituzionale, agli affari sociali del rango di “affari di Stato” . E bisogno solo popolare di soluzioni. 2. La risposta alla domanda è tuttavia tenuta alla superficie di ciò che la ha suscitata, al mero manifestatosi, nella Caserma di Piacenza. Al più, al “ rivelatosi”. E perciò sciorina soluzioni del fenomeno, non delle cause: maggiore vigilanza interna, maggiore “ trasparenza”, “ immatricolazione” di ogni carabiniere sul campo perché sia eventualmente individuabile e denunciabile. E via congetturando se non fantasticando sul che fare, già metodologicamente. 2.1 Quindi va alla mente di pochi che essendo, l’accaduto, espressione di un potere (dell’uomo sull’uomo!) e del suo esercizio, alla domanda non c’è risposta ( plausibile strategicamente o pragmaticamente), che non parta dall’ essenza, del potere, dalla sua influenza sul titolare, dai fattori che lo compongano, dalla misura del loro effetto. 3. Ora, se l’essenza di un potere è quella (appunto) di potere alcunché, esso fa quel che gli è dato di fare. Se gli è dato di incriminare immobilizzare fermare arrestare, esseri umani, di perquisire e di sequestrare quanto abbiano, lo fa.E se gli è dato di delinquere formalmente (perché impunemente), con “agenti sotto copertura” (se non “provocatori” di reato) a scoprire rei (riassuntiva delle precedenti: L. 9 gennaio 2019, n. 3: “spazzacorrotti”), lo fa.
3.1 Ma se gli è dato di fare, gli è anche dato di strafare (ad esempio, che l’agente arrestatore si faccia sequestratore di persone; che quello “coperto” a scoprire spacciatori di droga (o di armi etc.) si faccia spacciatore…). Certo, oltrepassando limiti legali vocati al contenimento. Tuttavia, se il potere è diffuso (non c’e aggregato urbano che, per quanto minuto, non contenga caserme quanto parrocchie!), tanto da divenire individuale, personale, (e quindi) autoreferenziale, è illusorio ( e illusionistico) supporre che non ecceda.
Tanto più quando, il potere di matrice istituzionale generi potere extrastraistuzionale, sociale, sorretto a sua volta da ingordigie e cupidigie (vd i bagordi e le mostre di opulenze dentro e fuori la caserma, le lussurie delle sottomissioni d’esseri umani, le ebbrezze degli spacci di droghe e dei loro ricavi. Promananti, a loro volta, da deficit scolastici, culturali, da condizioni subculturali, tuttavia neanche lontanamente considerabili, tanto meno emendabili, all’atto delle investiture).
4.1 E l’insieme monta esponenzialmente, quando la diffusione soggettiva del potere sia abbinata a quella oggettiva, condizionale.
Quando, cioè, il potere di polizia giudiziaria ( di immobilizzazione di fermo di arresto, di delinquenza “sotto copertura” ….), anziché circoscritto ai casi di omicidio (di rapina di sequestro di persona, di stupro etc), materiali e offensivi quanto sporadici (e la cui entità, perciò, potrebbe tollerare il rischio dell’eccesso dal potere), sia esteso allo sconfinato “traffico della droga”.
Che ha la consistenza di un mercato nazionale e internazionale, anzi globale, perché animato da una incessante domanda di consumo, il quale inoltre, anche in quanto offensivo (se mai…) non d’altri che del consumatore, si convince della propria innocuità materiale, della propria innocenza giuridica, oltre che della intangibilità (liberale) della propria volontà. Al punto che, posta la richiesta, dai Comandi dei carabinieri (come da quelli di altre polizie giudiziarie!), di arresti (con promesse di “encomi solenni”!), non è impensabile che, la configurazione delle reità per droga sia stata finalizzata a realizzazioni pandemiche d’essi (e, ovviamente, al corrispondente incremento del potere dell’uomo sull’uomo).
5. In tale orizzonte, quella prole di popolo basso riscattantesi socialmente (talora solo ) indossando una divisa militare, è responsabile dell’eccesso dal suo potere? O lo è questo (stesso)? Questo ed il suo artefice sociopolitico e giuridico, l’istituzione, creativa e assegnativa d’esso benché non ritraibile dall’eccesso ?
6. A ben vedere, quindi, la questione basale, non superficiale, è quella del Potere. Della sua escogitazione dimensione assegnazione giuspolitiche, e delle conseguenze. Anche perché, naturalmente generativo di sudditanze, è in rapporto a queste che si agitano le lotte per l’acquisizione di prerogative giuridiche che ne riscattino il popolo: i “diritti soggettivi”, personali e reali, sostanziali processuali e così via.
6.1 In materia la vicenda piacentina è particolarmente istruttiva.Gli arresti di polizia, mentre eludono la “riserva di giurisdizione” (perché l’evoluzione storica dei doveri- e relativi diritti- di “habeas corpus” ha voluto che ad arrestare fosse il giudice), fanno irruzione nella presunzione di innocenza (in verità, insieme agli arresti del giudice) e la devastano. Lo hanno fatto tanto compulsivamente da divenire endemici: i carabinieri della caserma in parola arrestavano illegalmente tanto quanto “legalmente”.
6.2 Ebbene, ciò non sarebbe accaduto se la Costituzione, che lo ha permesso, lo avesse vietato. Certo, lo ha permesso in via di eccezione, “in casi straordinari di necessità di urgenza indicati tassativamente dalla legge ” (art 13). Ma, insufficientemente “antifascista, dismessa la capacità politica di prevedere – pur bastando una semplice riflessione storica sul potere di polizia (che è potere militare, particolarmente quello dei carabinieri, oggi “Forza armata e forza militare di polizia a competenza generale” !), che l’eccezionale sarebbe divenuto regolare (regolare potere di angariare e di angosciare i sudditi).
7. D’altronde, altrettale dismissione di capacità politica di previsione ha indotto la Costituzione a permettere anziché vietare la decretazione governativa nei “casi straordinari di necessità e di urgenza” (art 77). E a far sì che, questo potere eccezionale, conducesse il decretante a destituire il Parlamento dalla sovranità legislativa.
8. In entrambi i casi, sostanzialmente avvicinandosi al suicidio (non solo politico) , insieme al suo popolo.
pietro diaz

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“MACELLERIA MESSICANA” A GENOVA, DEPISTAGGIO CON TORTURE A PALERMO. E UN SUPERPOLIZIOTTO UBIQUO…

1.E’ caduto avantieri 22 luglio il diciannovesimo anniversario della “macelleria messicana” (così Fournier, uno dei suoi autori) che, incombente sul Paese il governo Berlusconi II, levitanti le vacuità e vanità del suo capo alla Fiera internazionale dei G8, la sua Polizia perpetrò sanguinariamente, orgiastica, nelle camere di tortura allestite lì per lì negli spazi (già) ingenui di alcune Scuole cittadine.
Dietro auspicio ed egida, se non alta regia, del vicecapo del governo Fini Gianfranco, quella notte acquattato nella sala operativa della Questura genovese. Di costui, passionario da fanciullo del decretatore ed attuatore del razzismo Reale del 1938; del banditore (1944) antipartigianì, “che saran passati per le armi mediante fucilazione alla schiena se non si consegneranno entro…”; del ricostitutore (1946) del disciolto partito fascista in formazione parlamentare, Almirante Giorgio.
Incidentalmente:
Fini, sebbene più volte sociopoliticamente interrogato, mai ha chiarìto le ragioni della sua presenza. Occulto, clandestino, come sull’appropriazione della “casa di Montecarlo” (già intestata a Alleanza Nazionale). Come sulla cessione della funzione legislativa ad un tenutario di Giochi d’Azzardo dietro tangente milionaria. Come sulla distribuzione di questa alla “famiglia “. Ciò, per di più, nel periodo in cui moraleggiava allestendo incarcerazioni a iosa per le trionfali “bossifini”, in materie di immigrazione e di droga.

Cadde di 22 luglio 2001, si diceva, il poliziesco massacro dei no-global, una popolazione culturalmente ( e stilisticamente) differente o divergente o dissenziente, dalle popolazioni berluscobosfiniane; o semplicemente non conforme. E perciò, identitariamente, da colpire.
A significare, far capire, che e come ritornava il fascismo generale, politico, istituzionale, il neosquadrismo delle Forze dell’Ordine (i carabinieri, 149, che due giorni prima avevano abbattuto Carlo Giuliani in Piazza Alimonda, cingeranno dall’esterno gli edifici ove impazzerà una polizia di circa 350 uomini).

Un massacro impunito, o simbolicamente punito, all’esito di processi funestati da falsificazioni seriali delle prove a discarico, da intimidazioni e inibizioni sfrontate delle prove a carico. Da rifiuti dirigenziali, omertosi, della indicazione delle generalità di circa 300 massacratori notturni: (incredibile a dirsi) pubblici ufficiali in attività giudiziaria di perquisizione locale e personale: non identificabili, sconosciuti!

E i pochi condannati (coloro che firmarono i verbali) avanzarono in carriera.
La Cassazione confermerà le condanne per falso aggravato: a 4 anni (di reclusione) per F G, nel frattempo divenuto capo del dipartimento centrale anticrimine della Polizia; a 4 anni per GL, vicedirettore Ucigos nel 2001, in seguito capo del reparto analisi dell’Aisi; a tre anni e 8 mesi per GC, frattanto divenuto capo Servizio Centrale Operativo (SCO). A tre anni e ottomesi per FF, capo della squadra mobile di Firenze. Etcetera. Non confermerà (?!) la condanna dell’allora capo della polizia G. De Gennaro (a 1 anno e 4 mesi per aver istigato alla falsa testimonianza, nel processo, l’ex questore di Genova F C); quindi capo del Dis (coordinamento dei Servizi Segreti); poi, nel governo Monti (?!) sottosegretario alla Presidenza del Consiglio (?!) con delega ai servizi. Indi presidente di Finmeccanica (?!), dalla poltrona della quale, solidale con un condannato, durante la sospensione dal servizio dette un posto di consulente (?!), fino a che fu nominato vice-capo della Direzione Investigativa Antimafia.

Insomma, un’orgia della inamovibilità dal potere, per quanto delittuoso ne sia stato l’esercizio, e nemmeno ammettendolo .

Di fatti:
De Gennaro rispetta la sentenza, ma «resta comunque nel mio animo un profondo dolore per tutti coloro che a Genova hanno subito torti e violenze ed un sentimento di affetto e di umana solidarietà per quei funzionari di cui personalmente conosco il valore professionale e che tanto hanno contribuito ai successi dello Stato democratico nella lotta al terrorismo ed alla criminalità organizzata”.
Il ministro dell’Interno Cancelleri rispetta la sentenza , ma«nessuno può dimenticare l’attività quotidiana di tante donne e uomini della Polizia che, con dedizione, professionalità e coraggio, lavorano al servizio dello Stato per il bene di tutti.»
Il capo della polizia Manganelli (succeduto a De Gennaro) rispetta la sentenza, ma è «orgoglioso di essere il capo di donne e uomini che quotidianamente garantiscono la sicurezza e la democrazia di questo paese» .

2. Ebbene, chi formalmente ordinò l’assalto dei massacratori, nella consapevolezza ( sostennero due condanne, oltre che la logica elementare) del capo della polizia De Gennaro ?
Il prefetto della repubblica Arnaldo La Barbera (essere dall’abiezione incarnata nel volto, come a pochi accade, per la fortuna della specie..).
Che comunque non sarà processato, perché la morte, non di molto successiva ad un “informazione di garanzia” per quell’ordine, ne ha estinto i reati.
Morte che premurosamente, inoltre, ha estinto altri reati, un po’ risalenti. Risalenti a nove anni prima, perpetrati in quel di Palermo.
Di fatti.
Tutti ricordano l’attentato mortale a P. Borsellino ed alla sua scorta,
E molti ricordano che, poco dopo, una Procura siciliana (allora composta dal giovane “Di Matteo” , ambìto frequentatore telefonico degli show di Giletti!), diffuse di averne individuato gli attentatori. Che fece processare ottenendo condanne definitive anche a pene massime.
E (almeno alcuni) ricordano che, dopo qualche anno, le condanne furono sottoposte a revisione.
Essendosi acquisito che Scarantino, “pentito” in quel processo, lo era stato a seguito di torture e (comunque) di coazioni irresistibili.
Essendosi inoltre acquisita, per dichiarazioni di altri “pentiti”, l’identità effettiva degli attentatori.
Ed essendosi contestualmente acquisito che, l’artefice della prova d’accusa, dell’attentato alla veridicità del processo, era stato, con i suoi scagnozzi, il “dr La Barbera”.
Allora Questore di Palermo – mentre il dr De Gennaro, lì operante, è vice direttore della Polizia (poi sarà capo della Direzione Investigativa Antimafia, quindi capo della Criminalpol, quindi vice-capo vicario della Polizia, quindi, come visto, capo d’essa dal 2000 al 2007)-.
La Barbera che, secondo la Corte di Assise di Caltanisetta, ebbe un «ruolo fondamentale nella costruzione delle false collaborazioni con la giustizia ….con una serie di forzature, tradottesi anche in indebite suggestioni e nell’agevolazione di una impropria circolarità tra i diversi contributi dichiarativi, tutti radicalmente difformi dalla realtà se non per la esposizione di un nucleo comune di informazioni del quale è rimasta occulta la vera fonte»

Il 20 aprile 2017 la Corte ha condannato all’ergastolo per strage S M e V T e a 10 anni per calunnia F A e PC.

Ha condannato, ha detto,  «Uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana»

Dunque, uomo da record il Dr La Barbera…

Quando salirà a Genova, ordinerà uno dei più gravi pestaggi “della storia giudiziaria italiana”.

pietro diaz

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Gilettismo contagioso

Stasera su La7 , Telese inOnda la trasmissione con le flatulenze subculturali di Giletti (oltre altro, spasimante di riferire che è vicino al traguardo di Saviano, la Scorta!);
appesantite qui e lì dalle allucinazioni antimafiose di Lirio Abbate – scortato da tempo – (..non importa che la mafia non spari, basta che commerci…) ; ma alleviate dalle demenze precoci di Rita dalla Chiesa (che giura, invasata, che il padre, servitore dello stato, è stato ucciso dallo Stato…tanto che lei, quel giorno “non guardava a Palermo ma a Roma…”!).

Mentre Parenzo, che pure è immune dalla grevità massarile del coequipier, stimola giulivo le emissioni più lubriche, o lugubri, dei locutori.

Una recita tremenda, indigeribile, dove la distinzione tra la reclusione in carcere o in casa di un moribondo, perché non appaia un’ubbia maniacale e un’inezia mortificante, è alacremente buccinata, senza ritegno, come “questione sociale”.

Liquame televisivo macabro, luttuoso.

Ora, Telese , che gli ha dato la stura, erede paragiuridico di “Berlinguer” (ne avrebbe sposato la figlia) ne sarebbe anche erede culturale?

pietro diaz

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CORTE SUPREMA : VIA ALLE ESECUZIONI CAPITALI…

“La Corte suprema degli Stati Uniti ha dato il via libera al dipartimento di Giustizia per riprendere le esecuzioni di sentenze capitali federali a partire dal prossimo mese. Lo riporta l’emittente «Cbs».” Da Il Dubbio 14 07 ‘20

Esecuzioni medianti iniezioni letali di pentobarbital, un barbiturico ad azione rapida, posto che, esso, «induce uno stato di coma che rende il condannato insensibile al dolore» (ha rilevato la Corte di nomina trumpiana).

La prima esecuzione avrà a vittima l’autore di un omicidio nell’anno 1996 (!). Il quale sicuramente, da allora, ha cessato di uccidere, e verosimilmente, da allora, ha cessato di potere essere autore di omicidio ( ammesso che lo sia stato, a giudizio di una istituzione giudiziaria tra le più “erranti” del Globo!). Ha cioè intrapreso ad essere un altro uomo.

Onde la sua uccisione, non corrispettiva né retributiva né espiativa né rieducativa, è puro assassinio…

La pronuncia della Corte, suesposta:
ad emblema della purulenza sociale morale politica giuridica, materiante sostenente e mantenente le “Corti Supreme” di Giustizia, comunque denominate nel mondo.

La purulenza (ributtante) del loro “diritto”- in effetti non altro che Torto (marcio) – della specie più “chimica”, insidiosa, e dannosa.

Perchè subdolamente vestita del primo. E, con questo, illusionisticamente addobbata della sacralità sacerdotalità solennità, Maestà, dei suoi menanti.

Ne è possibile, di essa, la remissione spontanea?

Ne è solo possibile l’espulsione, dal corpo sociale che infetta, mediante lotta politica al più devastante potere pseudogiudiziario (in effetti esclusivamente poliziesco) su di esso incardinato.

Ma l’acquisizione della coscienza di ciò, non è alle viste…

pietro diaz

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MA LA SENTENZA SU BERLUSCONI NON E’ CHE L’ENNESIMA, IN CASSAZIONE PENALE ANTIPRESCRIZIONE…


La corrispondenza al vero del contenuto della conversazione del giudice A. Franco con S. Berlusconi – assertiva dell’abuso decisorio in danno del secondo-, (almeno) in un paio di punti è supponibile:

1. il punto della imminenza della prescrizione del reato per decorso del tempo (pur se, come qualcuno ha insinuato, il suo calcolo fosse stato distorto per simularla);

1.1 il punto della corsa alla prevenzione della prescrizione, dapprima mediante accelerazione del deposito della sentenza di appello e quindi del termine per la proposizione di questo. Indi mediante accelerazione, in Cassazione, della udienza di trattazione (fino a mobilitare una Sezione feriale), prossima al giorno della prescrizione (punto tanto più eloquente ove l’imminenza della prescrizione fosse stata simulata, come cennato) .

1.2 Ma se tali punti sono certi (d’altronde, è stata la ANM, l’altro ieri entrando nella disputa sulla conversazione suddetta, ad evocare l’imminenza della prescrizione per giustificare l’intervento della Sezione feriale!), da essi è possibile trarre una più estesa corrispondenza al vero della conversazione, impiegando (quale “massima di esperienza” deduttiva) una prassi di Cassazione penale giudicante.

1.3 Che da più di trent’anni oramai, è divenuta nemica delle norme estintive o attenuative o scusanti dei reati, amica delle norme conservative o aggravative o inescusanti dei reati ( nemica ed amica, si noti, incondizionatamente. Perché altrettale, simmetricamente, rispetto alle funzioni difensiva e assolutoria, accusatoria e condannatoria). Ciò per involuzione culturale indotta da connivenza cointeressenza convivenza (date a loro volta, è ritenibile, anche dalla mancata “separazione delle carriere…”) con la sua componente requirente (la procura generale presso la stessa, sintetizzante, oltre che ispirante, le procure di ogni grado del territorio nazionale)-
Prassi che, in materia di prescrizione del reato, ha escogitato due mosse.

2. La prima.

Quando la prescrizione si affacci dopo il ricorso per Cassazione, il tracciato verso la prevenzione è quello esemplificato dal caso Berlusconi (sub 1.1.). Essa è attuata mediante accelerazione della udienza di trattazione che preceda o coincida il giorno della prescrizione (se non anche, come nel caso citato, mediante tutioristica accelerazione del deposito della sentenza di appello e quindi del termine per la proposizione di questo). Indi mediante rigetto ( talvolta anche mediante declaratoria di inammissibilità) del ricorso. La cui decisione, finalizzata come è, macroscopicamente, alla prevenzione suddetta, raramente è (supponibile) vogliosa di approfondimento fattuale e giuridico.

2.1 E’ quindi paradossale la sopra cennata evocazione , da ANM, dell’imminenza della prescrizione a spiegazione della trattazione feriale del ricorso. Perché proprio tale imminenza giustifica la supposizione della strumentalità del rigetto!

2.2 E nello stesso grado è paradossale il rilievo, fatto da taluno su una rivista (recentemente evocata), per cui sarebbero fissate le udienze in prossimità della prescrizione per dare la possibilità, tanto all’accusa di ottenere la (conferma della) condanna quanto all’accusato di ottenere l’assoluzione. Paradossale anzitutto alla luce del rapporto numerico delle condanne alle assoluzioni!!! Poi alla luce delle norme processuali: che (contrariamente al rilievo) permettono l’assoluzione anche a prescrizione compiuta (art 129.2 cpp)!!

3. La seconda.

Data la norma processuale di cui all’ art 129 cpp, per la quale la prescrizione del reato, compiuta, va dichiarata in ogni stato e grado del procedimento ( e quindi anche in ogni momento della trattazione del ricorso per cassazione), la Cassazione la ha disattivata . Con l’accorgimento della (dichiarazione di) inammissibilità dei ricorsi, fatta retroagire anteriormente al giorno della prescrizione (così, lì fermato il processo, è paralizzata la norma).
E, ovviamente, anteponendo le condizioni della inammissibilità dei ricorsi.
Come?
Per lo più affermando la corrispondenza (ad avviso della prassi!!!) dei (motivi dei) ricorsi alle condizioni ( della inammissibilità) previste in art. 606. 3 cpp. -la qualità della affermazione può essere intuita, il tecnicismo di questi enunciati può essere vinto, semplicemente ricordando taluni (ben noti e decifrabili) giurisprudenti televisivi, il cui diritto penale è in rapporto percentuale non molto alto con quello legale e dottrinale!-.

3.2 Questa seconda mossa è stata preordinata e organizzata istituendo la Sezione Settima di Cassazione penale, destinata esclusivamente alla ricezione delle richieste procuratorie di (declaratoria di) inammissibilità dei ricorsi e alla presa d’atto d’esse.

4. Le due mosse han generato serialità che han riempito di condannati il popolo italiano (in suo nome!), falcidiando incensurati e innocenti ( quali sarebbero stati gli accusati “prescritti”).

4.1 Tutto, si intende, autocraticamente (cioè indipendentemente dalla, se non contro o fuori la, legge penale) escogitato.
E sulla scorta di “principi di diritto” altrettanto autocratici (non rinvenibili in legge ma solo in Corte!)

5. Ma tornando alla (possibilità della corrispondenza al vero della) conversazione in avvio.

Basta l’uso deduttivo dei punti sub 1. 1.1, della prassi sub 1.3 , dello schema d’azione sub 2. per desumere la strumentalità del rigetto.
Questa, quindi, non abbisogna, per sostenersi, neppure del richiamo della recente sentenza (Agrama Berlusconi) del tribunale civile di Milano, che ha detto insussistenti gli illeciti ritenuti dal rigetto.

E nemmeno della “contrizione” del giudice Franco (peraltro “tentata” qualche tempo prima con l’allora consigliere del pdr Napolitano e, antea, “primo presidente” della Corte di Cassazione, E. Lupo: secondo quanto egli stesso ha ultimamente riferito!).
E nemmeno della aberrante (liturgicamente) anticipazione della motivazione (del rigetto) non ancora redatta (né ovviamente depositata), ad un giornalista de IL Mattino, dal presidente del Collegio A. Esposito (se ben si ricorda, il giorno seguente la sentenza), in un misto linguistico (secondo la registrazione fonica) italo-napoletano (nel quale invero è dubbiamente traducibile il diritto penale italiano correttamene parlato!).
Anticipazione che oggi, alla luce della (da lui A. Franco asserita) volontà di non sottoscrivere la sentenza (volontà rientrata dopo i “richiami al dovere” del presidente) assume l’aria della induzione all’adempimento, quasi una precostituzione (pubblica) del suo contenuto, per spingere ad esso.
6. Dunque disapprovabile la conversazione Franco-Berlusconi?
Se mai la prassi su esposta.
Che nel caso giudiziario di specie, (peraltro) parificato ad ogni altro, ha, di proprio, registrato l’estrinsecazione del moto interiore di un giudice, verosimilmente per la non comune dimensione sociopolitica del condannato, e degli effetti al seguito.
Ma anche, non è da escludere, a simbolo della critica generale di quella prassi.
pietro diaz

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GILETTI MASSIMO: EDIZIONE INTEGRALE

1. Ad illustrare Giletti basta il sadismo?

La condizione di chi tragga godimento dalla sofferenza altrui ( in questo caso di genere penitenziario), tanto maggiore se da lui cagionata (i decreti Bonafede dopo la ormai famosa telefonata di Di Matteo in pieno show televisivo, ben orchestrata previamente dal conduttore).

Godimento a sfondo (pur remotamente) sessuale, secondo la celebre rappresentazione che ne dette il marchese De Sade.

Ma anche a sfondo non sessuale, secondo alcune visioni della moderna psichiatria

1.1 Non basta il sadismo, ad illustrare Giletti, va aggiunto il narcisismo.

Quando, teatrale, officia l’autorappresentazione. La conduzione di sé in un format televisivo affidatogli perché vi conducesse altri…!

L’autoconduzione, anche ad esercizio delle sue (le sue..!) vendette: “perché ho avuto amici uccisi dalla mafia!”.

O dei suoi ( i suoi..!) sdegni : “ho pagato di tasca come cittadino perchè quel poliziotto si arrampicasse sulla cima dalla quale precipitò”.

O, sovreccitato e stridulo, fuor di sé da mentitore smentito: “non sopporto che si menta nella mia trasmissione!” (… la trasmissione è sua, anzi egli è la trasmissione…!) .

1.2 Sadonarcisismo, dunque, il suo, di genere penitenziario, tanto più acuto e psichiatrico, allorchè, all’ultimo show, ha disciolto lo studio televisivo in un ’aula parlamentare Antimafia – nella quale taluno, sebbene audìto dalla Commissione e quindi altro da questa, è al banco della presidenza col presidente! e sciorina monotonamente paginette sue (ma di stili e concettosità differenti, quindi scritte a più mani), nelle quali dettaglia la telefonata (surricordata) -.

Aula alla cui solennità, peraltro, ha alternato la propria, con una rassegna (supposta antologica!) delle sue più brucianti invettive della serie televisiva in oggetto, invasato, egomane, egopatico, egolatrico.

2. Ma neppure tanto sadonarcisismo, pur così tragico ( e comico), illustra compiutamente Giletti, se disgiunto dall’ossessione (:psichiatrica, idea fissa, monomania…).

Se si va a vedere l’ invettiva contro la “liberazione” di Zagaria – che ha preteso in carcere sebbene fosse a domicilio perché, là, incurabile- , si scopre che (a detta dei suoi avvocati, i quali, inoltre, han tenuto a sottolineare che non fu condannato per delitti di sangue..!) egli lascerà il carcere per fine pena nell’anno 2022.

Ora, se si rileva che l’ avvenimento, prossimo, lo porrà in completa libertà.

Che, d’altronde, lo farà supponendo (per legge) che sia l’attuale restrizione che la pregressa abbiano disattivato la capacità a delinquere del condannato, che questi sia stato rieducato.

Che, per conseguenza, la impercettibile variazione modale della restrizione, pur sempre inframuraria, cambierà nulla del corso delle cose,

Allora:

nulla avrebbe potuto turbare il sadismo.

Se mai, il narcisismo, costretto a rinunciare all’esibizione.

Ma ecco che è subentrata l’ossessione, l’idea immodificabile della imprescindibilità del carcere, sorda ad ogni richiamo delle evidenze, annientante ogni (benchè minimo) residuo di autocritica dell’insanità suddetta.

E di fatti, più che mai morbosa, è partita l’invettiva….

pietro diaz

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SALVINI… DIONESALVI…

Rivolto al “Garante dei detenuti”, il prof Palma, sprezzantemente :

“il garante dei delinquenti”…

Potrebbe replicarsi, anche il suo garante? Posto che, per l’uso che fa del termine, anch’egli sarebbe un delinquente, per di più accusato di delitti (più d’uno) di sequestro di persona.

O, egli, non ci si sente, delinquente, convinto che possa non sentircisi “l’ eletto dal popolo”, per di più ministro del popolo allorché delinquette?

Quindi, “ delinquente”.

Ma anche analfabeta, di ritorno e di andata.

Di ritorno, come i più, di ogni strato sociale, anche politico e mediatico, e istituzionale, poiché ancora non afferra che, i “delinquenti” garantiti da Palma, sono pezzi di popolo detenuto dal popolo restante, ancora in attesa di esauriente illustrazione della ragione e dello scopo di ciò, posto che:

comportando quale primo effetto la devastazione o la distruzione, la dissipazione, di umanità potenzialmente utile socialmente; e quale secondo effetto la sottrazione d’essa all’umanità restante:

il risultato “ economico” è in netta perdita; e il guadagno è dato esclusivamente, per chi lo praticasse, dall’esercizio del cannibalismo sociale.

Per giunta fondativo del più mostruoso potere, quello dell’uomo sull’uomo, organizzato in pubblica istituzione.

Ad attenuazione dei quali potrebbe addursi non altro che la superstizione (della funzione sociale della suddetta detenzione).

Una componente, tuttavia, come è noto, della mentalità primitiva, seppure coesistente alla mentalità moderna (ma ad anni luce di distanza culturale..).

E tanto meno afferra, il suddetto, seppure politicante quale legislatore, che se “ delinquente” è colui che infrange una legge, questa può delinquere a sua volta, può esser fatta da delinquenti (leggi razziste, ad esempio, la sua passione, leggi antierba che non sia tabacco, altra sua passione…e via dicendo).

E, delinquendo la legge, è pretestuoso ( e delittuoso) trattare da delinquente chi la infranga.

Sotto questo aspetto, per ciò, il suo è analfabetismo funzionale, inescusato dal fatto che sia anche di massa.

Ma, egli è anche analfabeta originario, letterale.

Perché, se delinquente è verbo participio presente di chi delinque, e delinque chi commetta delitto attualmente, egli ignora che la legge penale non annovera solo delitti, ma anche contravvenzioni. Non contiene soltanto “delinquenti”, ma anche “ contravventori”.

Quindi, Palma garantisce gli uni e gli altri quando siano detenuti.

Ed allora, il sunnominato discrimina gli uni dagli altri o parla d’essi mentre dovrebbe rigorosamente tacerne?

Ciò sebbene il suo analfabetismo, da un po’ di tempo sia condiviso, anzi accresciuto, anche da polizie e magistrature, nei loro rapporti decreti ordinanze sentenze. E dai cortei mediatici al seguito.

Dove delinquenti e contravventori, delitti e contravvenzioni, categorie qualificatorie legalmente dovute e inomissibili, sono disciolte in quella unitaria di “criminale” e di crimine”. Inesistente nella legge penale, e perciò incapace, oltre che di narrarla legittimamente, di applicarla.

Ma che appaga esigenze retoriche, di enfatizzazione dell’opera, delle suddette, e della sua giustificazione (mediante la ingiustificazione massima del loro oggetto, appellato “ criminale” ).

Oltre che esigenze di camuffamento della diffusa impreparazione linguistica e argomentativa dei locutori.

Ma ripetesi, che Salvini sia in siffatta compagnia non scusa neppure minimamente i suoi analfabetismi.

pietro diaz

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CASELLI


“Occorre un rinascimento culturale della magistratura” (altrettanto, Spataro, che invoca il “rinnovamento morale”).
Magistrato in pensione, già esercente il potere funzionale, ora lo adula, lo blandisce, per restare comunque nel giro, e, dio mai volesse, per non subirlo.
In tale postura è patetico, anche perché, tornato (formalmente) alla “società civile”, ostenta di non esserne stato (nemmeno) lambito. Per di più, non lo è stato effettivamente, immutabile, irrettificabile (irredimibile…).
E così, perseverando, dai tempi della funzione, nella convinzione che sia l’idea a foggiare la realtà, che questa dipenda da quella non viceversa, a riforma della magistratura non propone di partire dalla realtà ma dall’idea (la sua “storica” inquisizione su Andreotti, diretta a surrogare la critica politica con quella giudiziaria, ben esemplifica il personaggio..).
D’altronde, quale ne sia la condizione, lo mostra senza indugio un’altra emissione, accanto alla suddetta:
“Se si separano le carriere la legge non sarà rispettata da tutti…” (?!)
Dove non c’è sforzo di comprensione dell’estrinseco che riesca a penetrare l’obnubilamento dell’intrinseco.
O che , penetrandolo, riesca a misurarne la perversione…
pietro diaz

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PALAMARA ESPULSO DA ANM: NON FARO’ DA CAPRO ESPIATORIO…

1. Che l’espulsione sia stata, intenzionalmente, tesa a significare che:
-tutto sarebbe stato opera d’uno; diversamente, tutti o almeno anche altri sarebbero stati espulsi;
-l’espulsione dell’operatore avrebbe impedito la riproduzione dell’opera;
– ciò avvenendo, tutto sarebbe stato risanato;
che l’espulsione, dicevasi, abbia avuto quella intenzione, è evidente.
Non essendo pensabile che un’opera di mediazione incessante, cruciale , tra “ correnti”(pretendenti, aspiranti ad incarichi e a cariche, o a benefici o vantaggi di vario genere funzionale), guidata da uno, potesse (già dinamicamente) non essere stata di tutti (i partecipanti ad essa, s’intende). Tutti avendovi interagito concorso competuto.
E non essendo pensabile che non ne avessero tutti coscienza.

1.1 Ma se l’espulsione, come si diceva, ha avuto quella intenzione, l’associazione, espellendo l’autore dell’opera, ha fatto il conto con sé stessa.
2. Cioè ha espulso” anchesé stessa, ma in forma parziale e traslata , mimetizzandolo, celandolo. Nel rituale del “capro espiatorio” (non a caso subito percepito dall’espulso).
Rituale di ascendenza biblica (Levitico, Talmud, Mishnah: allegoricamente ), forse precedente essa, per il quale, archetipicamente, la colpa d’una comunità era “espiata” sacrificando uno o più dei suoi membri. Mediante “olocausto” di parte d’essi ed allontanamento di altra parte nel deserto – ove perisse di stenti-, recando il fardello della colpa comunitaria su di sè (s)caricata – esemplificando: il rituale dell’allontanamento nel deserto ebbe rappresentazione icastica nel destino degli Armeni intorno all’anno 1915; quello dell’olocausto, nel destino degli ebrei e di altri, intorno all’anno 1940).
Allontanamento ed olocausto, quindi, tanto responsabilizzanti alcuni, della colpa della comunità, quanto deresponsabilizzanti questa. In effetti trattenente ( e quindi riproducente e perpetuante) la sua colpa. E, se “ espiante”, non ravvedentesi, di questa, non riscattantesi dal substrato genetico.

2.1 Così che, imboccata la via del deserto o dell’olocausto, è acclarata la volontà della perseveranza nella colpa. Del mantenimento puntuale in statu quo ante.
E così che la soppressione del “capro” non sopprime affatto la colpa comunitaria.
Ciò è tanto vero che , ravvisato (anche solo) l’indizio del rituale del “capro”, è desumibile univocamente (per la costante sociostorica relativa) sia l’esistenza della colpa, nella comunità celebrante, sia la volontà di conservarla e riprodurla.

2.2 E anzi, da ogni “dispersione nel deserto” e da ogni “olocausto” di parti della comunità, ne è desumibile la volontà politica di deresponsabilizzarsi della colpa.

3. Per cui, pare arduo dare torto a Palamara e ragione ad ANM.

E socialmente e politicamente dovrebbe ammettersi l’inverso e operarsi in conseguenza.

pietro diaz

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GILETTI E IL CALCIATORE GIUDIZIARIO…

In un incontro televisivo “fuori sede”, che, per leccarsi alcune ferite subite in precedenti incontri, s’ è fatto organizzare da M. Merlino nel suo “salotto”, egli – crassamente ignorando tutto o quasi del campo battuto da Di Matteo-, ponderando calcisticamente la professionalità di costui, la ha equiparata a quella del calciatore Ronaldo.

Come se quel magistrato lavorasse di piede, se catturando qualcuno andasse in goal e più catture facesse più eccellesse; e se la rete individuale familiare sociale del catturato fosse rete da calcio, stessa fibra tessile, paziente lo stesso urto.

O all’inverso (nella complessità del fare), come se andando a rete (fuori dei dibattimenti, nel suo campo elettivo, nelle “indagini preliminari”) quel magistrato si imbattesse in difensori e portieri, o in arbitri che gli contestassero il fuori gioco il fallo semplice o il fallo di rigore.

Laddove, nel suo campo, i difensori sono (per legge) inesistenti, e il giudice è un simulacro.

O come se la cattura del “mafioso”, per la quale basta che taluno sia detto tale da talaltro, abbia lo spessore tattico dell’azione verso il goal osteggiata da un’ intera squadra avversaria.

Insomma, Giletti non ha nemmeno sospettato che Ronaldo potesse adontarsi della equiparazione…

Tanto più se, per avventura, il calciatore avesse, del magistrato, una conoscenza meno stereotipata di quella del “ conduttore” ( e delle caterve di spettatori passivi delle sue imprese, che la hanno imbastita ..).

pietro diaz

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L’INCOMPARABILE FUNZIONE INTERPRETATIVA DEI CINQUESTELLE

Fosse vera (e ovviamente va presunta falsa..) l’intesa politica e finanziaria, nell’anno 2010, tra il regime venezuelano di Chavez (Maduro ministro degli esteri) ed il Movimento grillino basato Casaleggio GR.. Intesa supponente questo “anticapitalista di sinistra e rivoluzionario”:

che cosa si dovrebbe pensare dell’intelligenza politica di quello?

O, alternativamente, dell’effettiva sua indole politica? Tanto rappresentante il genere (“anticapitalista…) quanto lo rappresentasse il Movimento?

Cioè rappresentanti il genere all’esatto opposto in ognuno dei suoi termini?

Ma quando ciò fosse, si potrebbe cominciare ad assumere il Movimento a chiave (infallibile) della interpretazione politica di ogni formazione sociale che intrattenesse una qualche relazione con esso?

Ed anche a chiave della contaminazione politica d’essa, ove mancante?

pietro diaz

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SERIAL KILLER..?

Il Manifesto così denomina i poliziotti di Atlanta che hanno abbattuto (ieri s.e.), con tre colpi alle spalle, un (altro) afroamericano.

Ma il serial killer è una figura della criminalità individuale, caratterizzata dalla serialità, numerosità, del comportamento omicidiario.

Non è una figura della criminalità collettiva formata, organizzata o associata, pur quando questa operi serialmente, uccidendo o altrimenti delinquendo.

A questa figura, di criminalità organizzata o associata, più rettamente, quindi, andrebbe riportata, in ipotesi, la polizia americana reiteratamente assassina degli afroamericani.

Pur se tale denominazione essa rifiutasse, affermandola, anche per averla impressa, pertinente esclusivamente agli aggregati sociali oggetto delle sue inquisizioni.

Perchè le denominazioni sono sovente transitive, traslative, e strategiche, strumentali alla schermatura dell’autore, alla sua disidentificazione dal denominato…

pietro diaz

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L. MANCONI E I MORTI PER SOFFOCAMENTO

1.Ne ha fatto una rassegna su l’Espresso, enumerando i casi di soppressione di persone mediante soffocamento, attuata dalla polizia italiana.

Lo ha fatto a comparazione analogica della soppressione di G. Floyd dalla polizia del Minnesota.

Ma avrebbe potuto farlo rispetto ad ogni altra polizia del Globo senza tema di indebita universalizzazione della istituzione.

Perché in ogni parte del globo assumente la forma Stato, ove la violenza è – immancabilmente, per l’immanenza dei conflitti di classe- elemento e strumento della interazione sociale generale:

dalle istituzioni che se ne avvalgono e la governano, essa è mimetizzata, organizzata giuridicamente nelle condizioni del suo esercizio e, così trasfigurata, consegnata alle “forze dell’ordine” e autorizzata.

E’ pur sempre violenza bruta, che tuttavia, “legalizzata”, ha modo di sfogarsi “giustamente” (impunemente). E, perfino, modo di ottenere deferente sottomissione, oltre che apologia.

Ovviamente, dove la violenza “civile” , la suddetta, sia costitutiva, lo è anche, latente, la violenza militare, bellica. Che tuttavia, per esprimersi, non richiede mimetizzazione né trasfigurazione, essa si esprime allo stato puro, bruto.

Dunque la polizia del globo è il titolare antonomastico dell’autorizzazione all’esercizio della violenza civile.

E quando non sia autorizzata a giustiziare sul posto, ad esecuzioni extragiudiziarie, quelle dei casi sopra segnalati, è altamente probabile, e ampiamente prevedibile, che si autorizzi da sé.

2. Ma la questione saliente, in analisi sociopolitica comparativa, è se sia possibile dissimilare formazioni statali assimilate dalle istituzioni di polizia.

Su quali piani e gradi e per quali criteri sia possibile.

Se sia possibile, e in che misura lo sia, dissimilare lo Stato italiano dallo Stato del Minnesota ( o del New Jersey, che avrebbe di poco preceduto questo- si apprende oggi- in esecuzioni extragiudiziarie), nonostanti le loro specificità geoculturali e storiche (il primo non conosce un conflitto di classe neri- bianchi razzistico nel grado del secondo o del terzo, e tuttavia ha avuto la “Scuola Diaz”, oltre i casi sopra indicati).

Cioè è saliente la questione se l’assimilazione indotta dalle polizie non assorba (culturalmente) le specificità suddette.

Insomma quale sia la dissomiglianza strutturale, effettuale, fra l’Italia e Il Minnesota e il New Jersey, o tra questi e le Filippine di Duterte o l’Egitto di al Sisi.


Forse la negano le polizie che si reputano, e son per lo più reputate, bene universale?

pietro diaz

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Linkiesta, 4 Giugno 2020.IL PROBLEMA DEGLI STATI UNITI E’ L’INCARCERAZIONE DI MASSA

Ferdinando Cotogno

Il delitto di Minneapolis ha fatto riemergere tutti i difetti del sistema: in America si arresta un cittadino ogni tre secondi. Quasi 5 milioni di americani sono stati in prigione, molti dei quali per delle infrazioni lievi. E gli afroamericani finiscono in galera a un tasso cinque volte superiore a quello dei bianchi

Non c’è modo di capire l’ultima settimana di storia americana senza vedere cosa succede dall’altro capo dell’arresto e della morte di George Floyd a Minneapolis. Da un lato della vicenda quattro poliziotti arrestano e ammanettano un cittadino sulla parola dei commessi di un negozio, che lo accusano di aver pagato le sigarette con venti dollari contraffatti.

Dall’altro c’è il sistema di incarcerazione di massa, nel quale si può entrare anche per colpe anche più lievi di una (presunta) banconota falsa e che fa degli Stati Uniti la nazione con più detenuti al mondo.

Sono 2,3 milioni le persone attualmente dietro le sbarre, sparsi tra oltre 7mila carceri statali, federali e locali: un tasso di 698 detenuti su 100mila abitanti. Secondo i dati di Prison Policy, uno dei tanti progetti di riforma del sistema carcerario, mezzo milione sono in attesa di giudizio.

Spesso non hanno i soldi per aspettare la sentenza da persone libere, perché la cauzione costa in media 10mila dollari, o otto mesi di stipendio. I numeri del problema diventano ancora più imponenti se guardiamo quanti cittadini ogni anno vengono arrestati dalla polizia: secondo gli ultimi dati aggregati dall’FBI sono 10,3 milioni, un tasso di 3,152.6 per 100,000 abitanti.

Parliamo di un ingresso nel sistema penale ogni tre secondi, la maggior parte dei quali non porterà a nessuna incriminazione e nessun processo. I numeri hanno una scala da pandemia: quasi 5 milioni di americani sono stati in prigione, 77 milioni hanno un «criminal record». Poco meno di uno su due (113 milioni) ha un parente diretto che è stato in carcere a un certo punto della sua vita.

È come se ormai essere arrestati facesse parte dell’esperienza americana, soprattutto per minoranze e poveri. Non è sempre stato così: dalla fine della Guerra civile nel 1865 alla war on crime di Lyndon B. Johnson 184mila persone erano state in prigione.

Da lì alla guerra alla droga di Reagan sono raddoppiati e la corsa non si è più fermata. Il dato attuale vuol dire un aumento del 943% in mezzo secolo. Come è successo, visto che i crimini violenti sono calati del 51% dagli anni ’90 a oggi?

È quello che Alexandra Natapoff nel suo libro Punishment Without Crime (Castigo senza delitto) ha definito «massive misdemeanor system», l’impostazione punitiva che da anni nutre l’apparato penale.

Quella dei misdemeanor è la vasta categoria delle infrazioni lievi per le quali un poliziotto può ammanettarti in America: attraversare fuori dalle strisce, stare seduto sul marciapiede, guidare senza cintura di sicurezza o con uno stop rotto, bere quando non hai l’età legale per farlo.

Lo spettro di quello che è considerato punibile negli Stati Uniti è una rete da pesca a strascico lanciata ogni giorno sulle città. Nel suo libro, Natapoff calcola che l’80% degli arresti a livello nazionale è per un’infrazione di questo livello, un’aneddotica di cui la stampa locale è piena: bambini arrestati a scuola perché iperattivi, sceriffi che organizzano retate di adolescenti accusati di avere una birra.

Questa impostazione porta devastazione nella vita delle persone, può far perdere il lavoro, la casa, le borse di studio, l’affidamento dei figli, minare la salute fisica e mentale, e soprattutto crea un numero spropositato di interazioni pericolose e non necessarie tra le forze dell’ordine e i cittadini.”

COMMENTO

Se il nulla, dell’infrazione, può suscitare il tutto, in reazione, è evidente che, per l’istituzione reattiva, polizia e magistratura, nulla è l’infrattore.

Questo rapporto tra il nulla, dell’infrazione e dell’infrattore, ed il tutto dell’ istituzione reattiva, cosi impari, diseguale, inversamente proporzionale, mostra che il passaggio, storico, dalla giustizia privata (vendetta, faida, a relazione proporzionale dei termini, talioniche ) alla giustizia pubblica (statale) non è stato affatto evolutivo, malgrado le attese.

E mostra che l’autore di giustizia pubblica a moderazione per sostituzione della giustizia privata, avendo tolto ogni proporzione alla reattività propria, è divenuto giustiziere a sua volta.

Ha privatizzato la giustizia pubblica e, monopolizzandola, si è sovranisticamente assolutizzato.

E molto più dell’autore di giustizia privata si è disumanizzato. Poiché non proporzionandosi all’avverso in quanto umano, lo ha cosificato, reificato; e “mediato”, trasformato nel mezzo della ostensione del proprio potere sociopolitico. Che è gratificato quando sovrasti fino all’annientamento.

Così che, se si cercasse quale potere sia più nemico al popolo ( del quale comunque, l’infrattore è parte inscindibile! ) non potrebbe dubitarsi che lo sia il suesposto, che non ve ne sia altro più nemico.

E che , quindi, l’azione politica che muovesse alla (democratizzazione come) depoterizzazione di quanto sovrasti il popolo, anzitutto ad esso dovrebbe guardare, anche perché essenza di altri poteri insediati nelle istituzioni sopra il popolo.

Ma la nullità dell’infrazione nullificante l’infrattore segnala che, l’infrazione, non è altro che disobbedienza.

L’infrattore ha mancato di obbedire, non importa il valore sociale del non obbedito, importa che egli non abbia obbedito, che sia stato disobbediente.

E quando la sola disobbedienza è un crimine (ritorna ad esserlo malgrado l’evoluzione storica della cultura penale, che alla disobbedienza al comando aggiunse la commissione di un Fatto sociopoliticamente rilevante), il disobbedito è maesta sovrana, la disobbedienza maestà lesa.

L’autoritarismo giuspolitico non potrebbe essere maggiore…

pietro diaz

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GLI IMPRENDITORI SECONDO I GRILLINI…


Sarebbero “prenditori” gli imprenditori privati, secondo la inveterata propaganda a Cinquestelle.

1. Propaganda non solo incolta perché ignorante l’apporto all’economia nazionale delle imprenditoria privata: in attività generativa e conservativa di lavoro (d’altronde fondativo della repubblica, per art 1 cost.); in attività di apprestamento immediato di welfare privato, e mediato quale finanziatrice del welfare pubblico.
Oltre che in attività di moderazione e riduzione della politica penale, incarceratrice dei “senza lavoro” che “illegalmente” azzardino di sopravvivere.
In attività, quindi, di integrazione e assicurazione del benessere sociale (contro talune orde, pubbliche, istituzionali, dei portatori del malessere sociale..!).

2. Propaganda non solo incolta perché (totalmente) ignorante la posizione teorica della imprenditoria privata nella politica economica nazionale e sovrannazionale: l’imprenditore quale motore della innovazione, dello sviluppo, della soluzione della crisi, della “distruzione creatrice” (sollevatrice dalla stasi economica); (e finalmente) della riforma della struttura sociale (Schumpeter).

3. Ma perché furbescamente nasconditiva, mentre sbandiera la speciosa formula deprecatoria (“prenditori”), della “prenditorialità” propria (della sua base popolare e del suo vertice), direttamente predatoria delle risorse pubbliche, non solo finanziarie ma anche sociali, le risorse del privilegio, del rango, della sovraordinazione, della superiorità gerarchica, del potere.
Una prenditorialità a Cinquestelle.
Basti osservare l’opera di Di Maio, l’”anticorruzione” in persona, sfegatato fino al ricorso, mitomane e penomane, alla provocazione (con agenti) della corruzione (altrimenti) mancante!
L’opera di piazzamento nei ministeri dei suoi compagni di scuola o di strada.
Secondo l’elenco che ne ha dato (meritoriamente) G. Paragone: “ Dario De Falco, ex capo della segreteria politica di Luigi Di Maio. L’ex punta di diamante del sontuoso staff made in Pomigliano di Luigi Di Maio….
De Falco si è accasato a dicembre nello staff del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro,….Il contratto è stato registrato il 5 settembre scorso, giorno del giuramento del Conte bis… De Falco, pomiglianese e amico d’infanzia del capo politico dei Cinque stelle, è stato il primo a essere “salvato” dal navigator Di Maio nel passaggio dal Conte 1 al Conte 2.Lo stipendio non è ancora noto: il decreto che stabilisce il compenso è in fase di registrazione. Dario De Falco sarà consulente del sottosegretario Riccardo Fraccaro per le questioni istituzionali….
Nello staff di Di Maio alla Farnesina invece c’è Carmine America, ex compagno di Di Maio ai tempi del liceo Imbriani di Pomigliano d’Arco, già con lui al Mise. America è stato chiamato come «Esperto questioni internazionali sicurezza e difesa» con lo stipendio annuale di 80mila euro.Fino a qualche tempo fa in lista c’era anche Assunta “Assia” Montanino, 27enne originaria di Pomigliano d’Arco, chiamata da Luigino come «Segretario particolare del Ministro» (si candidò anche a Pomigliano nel 2015). È rimasta al Mise, con la qualifica di «Capo della Segreteria del Ministro dello sviluppo economico».
Sempre al MISE c’è Enrico Esposito, originario di Acerra, ex compagno di università di Luigino, da lui chiamato a Roma come capo del legislativo, anche lui equiparato ad un dirigente con 150mila euro di stipendio”.Ed è agevole immaginare l’adeguatezza dei suddetti ai ruoli. Basta trarla analogicamente, in generale, dallo stato culturale e professionale dei Grillini; in particolare, dalla affinità con Di Maio: pares cum paribus..

Ebbene

4. Tanta “prenditoria”, comunque, non la nasconde nemmeno l’accanimento con cui, dall’avvento al governo (l’infausto giugno 2018) del raggruppamento parlamentargovernativo a Cinquestelle, l’imprenditoria privata è stata dileggiata sfregiata devastata, fino ad essere, nel primo quadrimestre dell’anno in corso, interdetta militarmente dalla attività stessa.
pietro diaz

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I L 29 GIUGNO PROSSIMO ANDRA’ IN AULA PARLAMENTARE IL DDL POPOLARE SULLA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE PM GIUDICI: DAVIGO, IL “GIUDICE” INSEPARABILE DAL PUBBLICO MINISTERO (ANCHE NELLA VERSIONE PIU TRUCE..)

Il Riformista 29 maggio ’20 riporta:

Il ‘manifesto’ del magistrato

La giustizia secondo Davigo: “L’errore italiano è dire aspettiamo le sentenze”

“L’errore italiano è stato quello di dire sempre: “Aspettiamo le sentenze”. Se invito a cena il mio vicino di casa e lo vedo uscire con la mia argenteria nelle tasche, non devo aspettare la sentenza della Cassazione per non invitarlo di nuovo”. Sono le parole del magistrato Piercamillo Davigo, ospite giovedì sera della trasmissione di La7 Piazzapulita, che hanno alzato un vero e proprio polverone.

Il membro del Csm conferma così la sua nota visione della giustizia. Per ribadire il concetto Davigo, che si è confrontato con Gian Domenico Caiazza, il presidente dell’Unione delle Camere penali, ha fatto due esempi. “Se io invito a cena il mio vicino di casa e lo vedo uscire con la mia argenteria nelle tasche, per invitarlo a cena non sono costretto ad aspettare la sentenza della Cassazione. Smetto subito di invitarlo a cena”, ha detto il magistrato.

Ma non solo. Davigo fa un secondo esempio ancor più grave: “Se il mio vicino di casa è stato condannato solo in primo grado per pedofilia, io in omaggio della presunzione di innocenza gli affido mia figlia di sei anni affinché l’accompagni a scuola? No, perché la giustizia è una virtù cardinale, ma anche la prudenza è una virtù cardinale. Il punto è: se l’opinione pubblica e soprattutto la politica decidesse autonomamente, non ci sarebbe tutta questa tensione sulla magistratura”.

1. Quest’ultima, ma non nuova (ecolalica? Ripetitiva senza sosta di medesimi pensieri con medesime parole, dimentica del passato e chiusa al futuro?) effusione verbale dell’”informatore” penale (tra i più disinformativi) che poco informati conduttori televisivi continuano a rifilare al popolo – Floris “Di Martedi”, Formigli di giovedì (“Piazza Pulita”)-, conferma che il suddetto, sebbene consigliere togato del csm e fino a ieri presidente della seconda ( seconda!) sezione penale della corte di Cassazione, a malgrado quindi di un pluriennale contatto col diritto, non ha conseguito la capacità, o ha represso o gettato la volontà, di distinguere tra l’esperienza domestica, sua e dei suoi simili, del reo flagrante o destinatario di prima condanna, e l’esperienza giudiziaria d’essi.

Incapacità o nolontà di distinguere che, se nella prima esperienza è (giuridicamente) permesso supporre reo il soggetto, nella seconda, all’opposto, è vietato.

Lo è, in questa, per obbligare l’accusatore a dare la prova della reità, così da liberare l’accusato dalla prova del contrario ( a meno che quella sia stata data).

E ciò a sostegno di un “minimo etico”, tra chi sia (istituzionalmente) dotato del potere di accusare di reità, cioè di quanto potrebbe scomunicare (estromettere dalla comunione sociale) e relegare il reo, e chi non possa che sottostargli.

Al quale perciò, compensativamente (equitativamente), è dato il diritto (assoluto, perché di Ordine Pubblico) che ne sia provata la ragione – ed invero, anche il diritto a non essere relegato prima che quella sia definitivamente provata, almeno secondo la Costituzione in art 27, norma superiore pur se oltraggiata da (ab)norme inferiori.

Il tutto sotto principii e regole metodologici, di ricognizione e di cognizione del fatto a giudizio e della sua relazione all’accusato, ineludibili a pena di fallimento epistemico (che cerca e pone le condizioni del vero) del processo (veridico e veritativo) , che nulla hanno a che vedere – perché elevati dalla pubblicità degli interessi che curano- con le regole empiriche, domestiche, di ricognizione e di cognizione delle reità, delle quali si avvale, e che teorizza e propaganda, il suddetto.

Il quale comunque, sia che non abbia acquisito la capacità, sia che abbia represso o gettato la volontà, di distinguere le due esperienze, è indirizzato non solo a dissolvere la consistenza giuridica (e costituzionale) della seconda (presuntiva della non colpevolezza dell’accusato fino a condanna definitiva), a ridurla a consistenza empirica che il potere accusatorio e (condannatorio) più agevolmente gestisca, ma anche a strozzarne la funzione sociale educativa, dell’esperienza domestica, a dubitare delle flagranze delle sue reità, perché nella realtà, immancabilmente, l’inapparente è infinitamente più esteso dell’apparente.

2. Ma se questo è il suo stato, se non distingue tra esperienza privata ed esperienza giudiziaria, se perciò non distingue né il soggetto esperiente né l’oggetto esperito, egli non giusdice, non percepisce né dichiara il diritto, è improduttivo di giurisdizione.

Non è giudice.

Sebbene lo rivendichi (sempre da Formigli: “ sono stato più giudice che pubblico ministero”).

Forse nel tempo e nella forma, non nella sostanza.

Anzitutto perché ideazione e visione, sue, sono immutabilmente accusatorie e condannatorie.

E tali non possono essere, ontodeontologicamente (che attiene a ciò che è e a ciò che deve essere), funzionalmente, quelle del giudice, il quale dovendo dichiarare tutto il diritto, anche quello difensivo e assolutorio, non può che collocarsi al di sopra delle sue opposte istanze, per poterne accertare e dichiarare le condizioni delle une e delle altre. E, perciò, il suo eloquio extraprocessuale (eventualmente mediatico) non può calcare né le une né le altre, affinché gli sia possibile processualmente calcare o le une o le altre.

Poi perchè, manifestamente, ideazione e visione, nel predetto, non sono atti solo mentali ma anche sentimentali (affettivi, passionali), lo pervadono lo invadono e lo muovono.

Con immancabile rientro biologico che mai avrebbe potuto permettergli di esser giudice senz’esser pubblico ministero.

3. Cio’ che peraltro mostra naturalisticamente, e teorizza, l’impossibilità di fare di un pubblico ministero un giudice, l’illusorietà (e la falsificazione della possibilità) di avere questo separando la funzione da quello.

E mostra per conseguenza la necessità della diversificazione culturale dei due (la cultura è parte fisica, modificabile ma non eliminabile, della funzione dell’organo). Diversificazione che non potrebbe neanche incamminarsi se non separando (anzitutto e almeno) “le carriere” dei due.

A riprova, il suddetto pare talmente assuefatto alla inversione della presunzione di incolpevolezza nel suo contrario ( che è la negazione della giurisdizione processuale penale), da esordire da Formigli dicendo:

“L’errore italiano è dire aspettiamo le sentenze”.

Cioè, senza nemmeno avvertire, e dichiarare, che il diritto penale italiano è tra quelli, non solo in Europa ma nel mondo, che meno “ aspetta( no) le sentenze”, per far seguire al mino accenno di accusa scomunicazione e relegazione dell’accusato. Per di più con la squallida ipocrisia di appellarla “custodia cautelare”.

4. Ma quel che è catastrofico:

la sua voce è ritenuta (dai massmedia) e non si preoccupa di apparire, quella della magistratura italiana…

pietro diaz

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DAVIGO DOCET, IN COREA DEL NORD…

Ha emesso da Formigli, avanti ieri sera:

“l’errore italiano è dire aspettiamo le sentenze”

Giusto, ha pensato Kim Jong –un, il despota nordcoreano.

E’ un errore che qui non commettiamo.

Di fatti, notizia di questa mattina, due coniugi “in quarantena”, che col figlioletto han tentato di passare il confine del Paese, arrestati dalla polizia di frontiera, ben prima di una sentenza che accertasse fatti e colpe, conformità al diritto penale locale, assenza di scusanti di attenuanti di quant’altro potesse evitarlo, legalmente, sono stati giustiziati sul posto.

Lo sarebbe stato anche il figlioletto, gli è stato risparmiato perchè minorenne.

pietrodiaz

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“SAVIANO”, DIFFAMATORE DEI COMMERCIALISTI ITALIANI… PROVI LA VERITA’ DI QUEL CHE HA DETTO…

In Cronaca:
“Durante la trasmissione di Rai Due “Che tempo che fa”, alla domanda del conduttore, che gli chiedeva, a proposito di usura, come fa la criminalità organizzata a trovare i propri “clienti”, lo scrittore ha risposto: «Semplicemente segue il percorso dei soldi. A un certo punto, quando un’azienda inizia ad andare in crisi, loro avvicinano i commercialisti. E il commercialista, cioè una persona di cui ti fidi, spesso ti dice “c’è quella società, c’è quella persona che è interessata”. Quando non è quella strada, perché hai la fortuna di avere dei professionisti seri, ci sono moltissime altre strade: le banche, il consulente che ti dice di andare in quel posto piuttosto che in un altro».
Ora (per cominciare) dato che:
1.non c’è logica nel (l’assunto che) la “criminalità organizzata segu(a) il percorso dei soldi”, poiché mancanti per definizione nell’”azienda in crisi”;
-non c’è grammatica nel rapporto tra il soggetto singolare “criminalità organizzata”, ed il pronome plurale “loro”;
-non c’è logica nel seguire i soldi e nell’avvicinare i commercialisti che ti dicono “c’è quella società, c’è quella persona che è interessata”: o segui i soldi o segui i commercialisti;
-non c’è logica nel commercialista a disposizione della criminalità organizzata e nel medesimo: “ cioè una persona di cui ti fidi” o “perché hai la fortuna di avere dei professionisti seri” (giudizi apparentemente assoluti, non relativi..!);
-non c’è logica nell’informazione, dal commercialista all’usuraio, “c’è quella società, c’è quella persona che è interessata”, perché:
a) all’”azienda …in crisi”, quale usuraio farebbe un prestito irrestituibile ( e per giunta penalmente vietato due volte: dalla legge antiusura e da quella prefallimentare)? un prestito irrecuperabile in ogni modo, sia perché inassistito dalla legge civile, sia perché vulnerato dalla legge penale; b) un prestito irrecuperabile anche sotto specie di acquisizione della azienda, poiché anche essa è inibita da quelle leggi; c) e (non c’è logica inoltre ) nel commercialista, che bene conscio di quelle leggi, mai ne darebbe informazione (professionale) scorretta; tanto meno alla “criminalità organizzata”, che verosimilmente non risponderebbe sottilizzando….; d) e (non c’è logica infine) perché, tutto ciò, dovrebbe essere noto all’esperto di Gomorre, che non dovrebbe tacerne…
1.1 e non c’e logica, per le suesposte ragioni giuridiche , per (“altre strade” del) le “ banche”. Poiché mai queste finanzierebbero “aziende in crisi”, nella certezza della irrecuperabilità del credito ( gestito, oltre tutto, con denaro non proprio ); 1.2 e, infine, di quale “consulente” (apparentemente non commercialista), parla ( a Fazio ed ai suoi telespettatori, tuttavia verosimilmente creduli, poiché ignari)? Ed in “qu(ale) posto piuttosto che in un altro» il ”consulente” direbbe di andare.….?
Quindi
2. Come si vede, non potrebbe essere più scomposta e decomposta la propalazione di Saviano – e di chi lo ospita, che, anzi, gli ha chiesto di farlo, ha lasciato che lo facesse, ha partecipato al farsi di un’insinuazione ( assurda ma anche) trucemente antisociale, perché aggressiva di un Ordine professionale apportativo e manutentivo del Diritto della economia pubblica e privata (generale e particolare), costitutivo della sua innervatura giuridica…!.
ORBENE
3. Come è che il “parlare a braccio” di Saviano non corrisponde a suoi parlari scritti? Per esempio al seguente, autoritario ieratico oracolare fatidico (pur se, forse, mitomanico), stante in Gomorra (qui ripreso da citazione altrui)?
«Io so e ho le prove. Io so come hanno origine le ecomafie e dove prendono l’odore. L’odore dell’affermazione e della vittoria. Io so cosa trasuda il profitto. Io so. E la verità della parola non fa prigionieri perché tutto divora e di tutto fa prova. E non deve trascinare controprove e imbastire istruttorie. Osserva, soppesa, guarda, ascolta. Sa. Non condanna in nessun gabbio e i testimoni non ritrattano. Nessuno si pente. Io so e ho le prove. Io so dove le pagine dei manuali d’economia si dileguano mutando i loro frattali in materia, cose, ferro, tempo e contratti. Io so…..Io vedo…..Io so e ho le prove….. » 3.1 Ma perché, a quanto pare, egli, quel che scrive (per lo più) lo copia.
E non solo nella lettera, ma anche nell’ispirazione, nella fonte.
Stavolta, ad esempio, parassitando lussuosamente, nel gesto poietico si è messo con PP Pasolini. E ci si è sentito….:
“Cos’è questo golpe? Io so Io so.Io so i nomi dei responsabili di quello che viene chiamato “golpe” (e che in realtà è una serie di “golpe” istituitasi a sistema di protezione del potere).Io so i nomi dei responsabili della strage……Io so i nomi dei responsabili delle stragi…..Io so i nomi del “vertice” che ha manovrato, dunque, sia i vecchi……sia i neo… autori materiali delle prime stragi, sia infine, gli “ignoti” autori materiali delle stragi più recenti.Io so i nomi che hanno gestito le due differenti, anzi, opposte, fasi della tensione……Io so i nomi del gruppo di potenti, che, con l’aiuto della Cia…..sempre con l’aiuto e per ispirazione della Cia, si sono ricostituiti una verginità….”
3.1.1 Omofonico no? E chiaramente genetico…
3.2 D’altronde, si narra che non via sia sua opera di rilievo (da Gomorra a ZeroZeroZero a La paranza dei bambini) che non sia stata processata (e condannata?), per plagio.Plagio di libri o di articoli giornalistici.Plagio integrale, testuale, ideativo, logico, funzionale.
3.3 O, alternativamente, trascrizione indefessa, da scriba, di verbali di polizie o di magistrature, narrativi ed espostivi di vicende di crasse infrumanità. La sua passione, la sua professione quale oggetto di “studio” ( e, forse per assimilazione, la causa della sua condizione morale, intellettuale, letteraria).
3.4 Enumerando spiccioli, basti ricordare che, quando si gettò d’impeto ad epitetare malamente Salvini ministro dell’Interno, appropriandosi di antecedenti sul ministro Giolitti, lo appellò “ministro della malavita”. Salvo poi (pavidamente) correggersi, sotto querela (minacciata o data?): “ministro della mala vita”; ripetuto ad ogni occasione perché rimangiasse il precedente (convinto che la scissione variasse di molto l’offesa…).
3.5 E, scomparso (l’illustre e industre) Giorgio Bocca, osò succedergli alla redazione settimanale della rubrica l’Antitaliano, evidentemente insensibile anche al prefisso.
4. Ebbene, che cosa accadrebbe se, tanto gravame incombente sul corpo sociale, fosse trattato (nemesicamente) con gli strumenti (criteriologicamente) prediletti dal gravante, la legge penale?Questa prevede che, portato a giudizio (ordinario o davanti un Giurì d’onore: art. 596 cp) il diffamatore, datagli (o presasi) facoltà di prova della verità dell’attribuzione, ove essa riesca egli consegua impunità.Prova, si intende (meticolosa) di : quali “criminali organizzati” abbiano avvicinato i commercialisti; quali commercialisti siano stati da essi avvicinati; quali dei primi abbiano indicato “aziende… in crisi”; quali “aziende …in crisi” siano state da essi indicate; . quali d’essi abbiano rifiutato di dare informazioni sulle anzidette; quali banche siano state avvicinate dai “criminali organizzati” e da chi di questi; quali “consulenti” siano stati da questi avvicinati e quali “posti” siano stati da essi indicati;
Il tutto, ovviamente, con prova (accessoria) circostanziata, da modi tempi luoghi ( eventuali presenze) di ognuno dei fatti predetti.
5. Orbene, il fallimento della prova, o il rifiuto di darla, non avrebbero un valore purificatorio, per gli aggregati sociali che annoverino la presenza del suddetto?
pietro diaz

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CECCANTI E’ “CCEGADO” ?


UN  PAESE AFFETTO DA  DIPICIEMISMO,  E STRESSATO DAI RIMEDI AD ESSO: LA “PARLAMENTARIZZAZIONE” AD ESEMPIO…,

1.  Il  rimedio lo elucubra  l’esponente di un partito governativo, il costituzionalista Ceccanti,  che,   cominciando a ruminare,  già dal dì  28 aprile 2020, che “Niente impedisce al Parlamento di trovare una soluzione per conciliare libertà di culto e tutela della salute”;  lamentando l’eccesso dei dpcm (emessi dal vertice  di un governo formato dal suo partito..!), sbozzato un primo “emendamento” :

 “art 2 Al comma 1, dopo il secondo periodo è inserito il seguente:
“Gli schemi di decreto di cui al presente comma sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di sette giorni, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato”;

sbuca infine nel definitivo:

 «Il Presidente del Consiglio o un ministro da lui delegato illustra preventivamente alle Camere il contenuto dei provvedimenti da adottare, al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi (sic) dalle stesse formulati, ove ciò non sia possibile, per (ragioni di urgenza connesse alla natura delle misure da adottare), riferisce alle Camere ai sensi del comma 5, secondo periodo».

1.1 E dandone spiegazione informale ad alcuni colleghi:

“Ho predisposto un emendamento al decreto 19 che va in Aula giovedì per parlamentarizzare (sic)  i Dpcm.
Si tratta di una fonte (sic) che nel corso dell’emergenza ha finito per avere un rilievo sconosciuto in precedenza.
Entrando in una nuova fase appare opportuno regolarli  in modo diverso (sic): ferma la responsabilità piena del Governo sulla sua (sic) emanazione (sic), appare però opportuno introdurre un parere preventivo del Parlamento, obbligatorio anche se non vincolante, con un tempo certo di una settimana. In tal modo alcune criticità (sic) potrebbero essere prevenute dal Parlamento, senza che esso debba essere costretto ad intervenire ex post su (sic) altre fonti (sic). Una tecnica che in questo periodo ha consentito di risolvere alcune questioni (ndr quali?), ma che ha finito fatalmente per rendere molto più complesso e difficilmente comprensibile il sistema delle fonti (sic).
Il decreto 19, che era nato appunto, per riportare ordine nel sistema, darebbe così anche una soluzione stabile e ragionevole “ (sic) [ ndr: qui necessariamente si tralascia il commento di parole mezze frasi paralogismi paragiurismi paraconcettualismi …  (quelli contrassegnati). Se si avrà tempo e voglia lo si farà un’altra volta..].

E manco a dirlo: 

1.2 “Via libera dell’Aula della Camera all’emendamento del Pd, riformulato su proposta del governo, che dispone la parlamentarizzazione dei dpcm. I voti favorevoli sono stati 260, i voti contrari 211 e 9 astenuti!”

E per di più

“Insoddisfatti parlamentari di Fdi che invece chiedevano che il parere del parlamento fosse vincolante (sic) : così “Lollobrigida”… .

Or bene, i dpcm

2. Se li si va a cercare tra le fonti del diritto (art 1 Preleggi”): non li si trova.

Se li si va a cercare nella decretazione governativa avente forza di legge (decreti legislativi, decreti legge), o “forza” di  regolamento; o nella decretazione ministeriale o interministeriale avente quest’ultima forza (artt. 14 ss L. n. 400 1988), non li  si trova.
Si trovano vaghi “decreti” del presidente del Consiglio,  di ordinaria o di “alta” (talune nomine dirigenziali) amministrazione: dunque provvedimenti strettamente amministrativi.

Se li si va a  cercare nella  Costituzione, lì dove questa assegna al Governo capacità normative (artt. 76.ss,   92 ss), non li si trova (tanto che, vd sub 2, taluno ha cautamente ritenuto che,  essi,  abbiano “fonte” in  deleghe -a pcm- da decreti legge).  

Mentre si trovano,  per contro, nella dipieciemiade (plenipotenziaria) Conte (e per il, vero, ben deflatti,  in antecedenti prassi , che, anche per trarre spunto  nomativo dai vaghi “decreti” della legge 400,  non possono che mutuarne la sostanza, di atti amministrativi (seppure, perché generalizzanti, normativizzati, come ha “insinuato” un avvocato dello Stato).

Orbene, immaginiamoli “parlamentarizzati” (Ceccanti, sopra).

3. L’accesso del parlamento  (con l’emissione obbligatoria di  parere….) ai dpcm (atti amministrativi) non dà a questi un che di legislativo?

E arduo non  rispondere  affermativamente. Giacchè: 

4. un organo  legislativo che integri (con parere obbligatorio) un atto amministrativo non potrebbe non trasmettergli qualcosa di sé: attore (anche parziale) e atto mescolano (anche solo in parte) le rispettive nature.

Ma il mescolamento, del legislativo nell’amministrativo (e viceversa), poiché concerne attività di organi  costituzionali  (parlamento e presidente del consiglio dei ministri) è  possibile solo  se costituzionalmente previsto.

Sia perchè attribuirebbe al parlamento una (nuova) funzione normativa (bisognosa di previsione tanto quanto la funzione non legislativa del parlamento: artt. 69, 70, 76, 90, 97 etc..).

Sia perché, forse anzitutto,  darebbe immunità,  da giurisdizione ordinaria o amministrativa  (artt. 24, 28, 103, 113 Cost.) a dpcm  (eventualmente) lesivi di interessi legittimi o diritti, e dannosi (o minacciosi di danno).

Ebbene:

oltre la contaminazione delle  nature delle due attività, ha voluto anche tale conseguenza il costituzionalista, che illustrando l’emendamento ha proferito (vd sopra) : “ferma la responsabilità piena del Governo sulla sua (del dpcm) emanazione….”?

4.1Tutto ciò non mostra l’inconciliabilità al sistema giuridico della “parlamentarizzazione”  degli atti amministrativi?

pietro diaz

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SEBBEN LODATO, IN PURGATORIO…

1.Falcone, nella edizione di Purgatori (su La7, 20 sera) :

farebbe un nome ad un cronista giudiziario (S.Lodato) perché non lo diffonda, laddove è quasi certo che lo diffonda?

Svelerebbe senza ragione o scopo, sebbene illecitamente, un segreto istruttorio, o il nucleo di un segreto istruttorio?

Concederebbe alla “mente raffinatissima” portatrice di quel nome la possibilità di continuare ad attentare, non solo contro sé ma anche contro la collega svizzera e i componenti la propria scorta?

Otterrebbe il silenzio del cronista (confidatario) minacciando che mai più lo avrebbe informato; dunque ammettendo che in passato avrebbe violato il segreto istruttorio (allora molto rigido) e che in futuro avrebbe continuato a farlo?

2.Il cronista in possesso della identità dell’attentatore, e conscio della possibilità che riattentasse, fedele amico di Falcone:
gli avrebbe concesso quella possibilità?

Posto che l’attentato di Capaci non gli sarebbe parso che la ripetizione di quello dell’Addaura, e che Falcone aveva cessato di essere promissario del suo silenzio, e che comunque aveva diritto alla denuncia del suo assassino, ed egli il dovere non solo morale ma anche giuridico d’essa:

avrebbe taciuto “per ventottanni” (cosi, teatralmente, si sono detti in trasmissione egli e Purgatori) quel nome?

Benchè, corrispondendo il nome ad uno dei Servizi, avendo viaggiato, Falcone, quella sera per Palermo con un aereo dei Servizi, nemmeno per un istante, il cronista, si sarebbe interrogato su chi avesse informato del viaggio gli attentatori in loco (interrogativo posto in trasmissione da Purgatori!?)?

E per ventottanni , il fedele amico di Falcone, avrebbe perpetrato il favoreggiamento personale del suo assassino?

3. Non pare esca bene nessuno, dalla losca faccenda, se non il portatore del nome che la ha messa in scena …

pietro diaz

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Elettorale 1

Televideoparlamenti

Se la trattazione multipersonale (e perfino contenziosa) degli affari giuridici, da esperti giuridici verificati da pubblici concorsi , fino al più alto livello tecnico oggi è fattibile, ed è fatta, in videoteleconferenze:

perché allo stesso modo non sarebbe fattibile, non è fatta, la trattazione degli affari giuridici ( legislativi) nei parlamenti (o Consigli regionali) , per di più da inesperti o pseudoesperti (in gran parte) che, da remoto, avrebbero maggiori possibilita di istruirsi sul momento o di consultarsi, oltre che di prossimità agli elettorati mandanti ?

Tanto più che i costi a carico della comunità sarebbero di gran lunga inferiori agli attuali, e di gran lunga superiori, agli attuali, i benefici di prodotti legislativi di superiore qualità (e democraticità)…

pietro diaz

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“VITTIME DELL’USURA…”


Della vicenda del procuratore della repubblica che avrebbe incitato una collega alla incriminazione indebita di un imprenditore, per reato di usura in danno di altri imprenditori suoi sodali, non interessa il gesto (ipotizzato) quanto il retroterra, prontamente segnalato dal fine:

l’ attribuzione agli “usurati” della qualità-stato di “vittime dell’usura”, condizione “legale” per il godimento di privilegi patrimoniali (finanziati dal pubblico denaro), in cambio di servigi di prova testimoniale nei processi penali (già per ciò, a priori, protesi a dilaniare gli accusati.).

Retroterra nel quale l’attribuzione privilegiante fu programmata (L. n.108 1996) a precisa richiesta della istituzione inquisitoria, specificamente accusatoria, che, organizzando la vittimizzazione dei reati, mirò a trarre da essa, in contraccambio pronto e inderogabile, immediati e immancabili vantaggi nella prova testimoniale a carico (nei commenti alla legge: “le misure di sostegno possono essere richieste soltanto in presenza di un procedimento penale e i benefici previsti sono condizionati dall’andamento del procedimento penale e dall’esito del processo. Ciò si spiega con gli obiettivi di politica criminale perseguiti dal Legislatore…”).

E tuttavia, costituite le “vittime dell’usura”in organismo paragiudiziario (e parapoliziesco) – al pari di altri organismi omofungenti, a cominciare da quello, il più celebre, dei “collaboratori di giustizia”-, mentre i loro successi processuali “infiniti lutti addu(cevan)” alle popolazioni italiche, invano han gridato a queste, e al mondo, l’infamia, per inconsistenza o inesistenza, della prova accusatoria e condannatoria italiana (si sa di processi dove le più inconfutabili perizie contabili –contabili!- escludenti matematicamente l’usura, furon sopraffatte dalla testimonianze “delle vittime”: spesso debitori irriducibili, accortamente camuffanti da interessi non dovuti capitali ultradovuti..).

La mira del suddetto procuratore, in ipotesi, non avrebbe potuto esser più precisa.
pietro diaz

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MA IL GOVERNO PUO’ PROROGARE CON DECRETO LEGGE LO “STATO DI EMERGENZA”?

L’art 16 del decreto-legge in corso di approvazione dal governo (e/o di emanazione dal PdR?) proroga lo “stato di emergenza” oltre il 31 luglio venturo, giorno nel quale scadrebbe, secondo la previsione della Dichiarazione dello “stato di emergenza” ( del 31 gennaio passato).
Il decreto potrebbe giuridicamente contenere quella disposizione?

1.Anzitutto, esso dovrebbe trovarsi (formalmente) dinanzi allo “stato di emergenza”, sia quale stato di fatto, sia (soprattutto) quale stato di diritto.
Stati che esso (verosimilmente “a sua insaputa”, di fatti adesso li suppone) ha dissolto giuridicamente col decreto legge 23 febbraio (e col primo coevo dpcm).
E non perché l’emergenza fosse (materialmente) cessata, ma perché, esso, la ha convertita in ”stato di eccezione”, nozionalmente (certo) “emergenziale”, ma politicamente ( e giuridicamente) assai più, “eccezionale”, appunto. Lo stato nel quale il corso del diritto vigente è soppresso o sospeso, insieme al corso dei fatti e degli atti e dei poteri e dei doveri da esso regolati (e prelusi).
E dove soppressione o sospensione fanno affiorare nuovi poteri ( di fatto e facentisi diritto), “pieni poteri” (Schmitt C, Agamben G.), poichè destitutivi di quelli operanti.
Poteri, quindi, i nuovi, non derivativi (dai precedenti) ma originari, autocratici monocratici ademocratici, che esercitandosi sulle ( e puntando alle) cose ( beni economici sociali morali politici giuridici istituzionali) non possono non farlo anche (o anzitutto) sulle persone (nella totalità delle loro funzioni esistenziali ed essenziali e perfino opzionali…).

2. Per semplificare la complessità di tanto processo, basta osservare che, con la dichiarazione dello “stato di emergenza” del 31 gennaio passato (art 24 dlgs n.1 2018)- sebbene non preceduta dalla dichiarazione dello “stato di mobilitazione” (art. 23 s.l.) indebitamente (inspiegabilmente?) preterita dal Governo-, prendeva vita l’ordine giuridico (in deroga all’ordinario ma col limite del principii generali dell’ordinamento giuridico “interno” e delle norme della UE: art 24), che quale mezzo (fonte) della normazione generale e particolare (interna), adotta (e impone) l’ordinanza.
Concedendola a tutti i potenti o fungenti del Servizio nazionale della protezione civile (art.1 1. “il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall’insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo..”), per tutti i provvedimenti necessari od opportuni al trattamento dell’”evento calamitoso” (artt. 2, 7 s.l) dalla sua apparizione alla risoluzione; al completo accudimento durante il suo ciclo (Art. 2: 1. “Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento”.). Ordinanza per ordinanti (non “decretanti”!), quindi (art. 25 Dlgs cit.. 1. Per il coordinamento dell’attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile; con ordinanze si provvede anche al “rientro nell’ordinario”: art. 26), dal Capo della protezione civile ai presidenti di giunte regionali di province autonome ai sindaci comunali o metropolitani) (art 5, 6 s.l.), a tutti gli operatori previsti dal Codice della protezione civile (artt 3,4,6,9,10,11,12 etc. ), istitutivo del Servizio nazionale della protezione civile , inquadrato nel Dipartimento della protezione civile, facente capo alla presidenza del consiglio dei ministri ed al suo titolare- ma esclusivamente in ruolo programmatico e concertativo, dell’attività dei suddetti, e non diversamente da essi munito del potere di ordinanza (non di decreto!), tuttavia per lo più delegato al Capo della protezione civile (art 5 s.l.)-. Microcosmo giuridico “in deroga”, autosufficiente, autorefente, esclusivamente competente (anche in senso giuridico) alla gestione dell’evento calamitoso e delle sue conseguenze; concluso e concludente in sé stesso, inevadibile da chiunque.

3. Eppure da esso, cui – ratione objecti atque subjecti- non sarebbe neppure passato per la mente di arrestare il corpo sociale, di interdirlo da ogni funzione (sebbene, molte, inviolabili per Costituzione), è evaso il presidente del Consiglio dei Ministro (sebbene vertice del Dipartimento) :

3.1 nel fatidico 23 febbraio 2020, allorchè, convocato il Consiglio dei Ministri, compose un decreto legge prefigurante misure di coercizione (personale e reale) attuabili mediante decreti del presidente (dpcm). Prefigurante quindi misure non “provvedenti” (art. 77 cit) “qui e ora”, come dovuto e atteso dal decreto legge), ma che provvederanno (che, cioè, lo faranno non per urgente e straordinaria necessità, sebbene requisiti imprescindibili della decretazione con “forza di legge”) con dpcm.. Che il decreto governativo è parso ( a più d’uno) delegare, pur non potendo né dovendo, non possedendo, esso, altro potere che quello di provvedere a “casi di straordinaria necessità ed urgenza!. Dpcm, peraltro, atti amministrativi rientranti ab origine nella competenza del Presidente del Consiglio espletante funzioni amministrative (e quindi, non generati né abilitati dallo stato di emergenza, sibbene negati da esso, per quanto detto ).
3.2 Decreti presidenziali e governativi completamente estranei, quindi, allo strumentario normativo della “protezione civile”, tanto quanto a questa ed alle attività facultate o imposte (art. 2 s.l.).
Ma comunque sia.

4. A parte la questione se, il decreto legge “provvediment(o)” , ex at 77 cost., adottabile ( si diceva) solo nei ”casi di straordinaria necessità ed urgenza”, a poco meno di tre mesi dalla scadenza dello “stato di emergenza”, cioè ben prima che possano valutarsi opportunità o necessità della proroga del termine, e comunque ben prima che possa stabilirsi quale possa o debba essere l’entità del nuovo termine, lo fosse nella fattispecie.
Qui si tocca la questione, più radicale, del potere del governo di impiegare il decreto legge quale atto (giuridico) di proroga del termine dello “stato di emergenza”, sicuramente altro da quello che lo ha deliberato e dichiarato (art 24 cit.). Non solo perché, esso, è interno al proprio ordine giuridico cui quello è esterno. Non solo perché atto prodromico (introduttivo di quell’ordine giuridico) e’ procedimentale non extraprocedimentale. Non solo perché, procedimentale, è attuativo dell’ordine giuridico e non innovativo (dell’ordine giuridico comune) come il decreto. Non solo perché, procedimentale, è atto dichiarativo ( di uno stato) e non iussivo (né di stato né di atto). Ma perché, modificando la proroga di un termine, non da altro che dall’atto (e dall’attore) giuridico indicativo di questo, non potrebbe non pervenire. Non potrebbe che uscire dalla medesima situazione (giuridica, oggettiva e soggettiva) di potere ( di dichiarazione di uno stato per un dato tempo). Si noti in proposito che, per art 24 cit., “l’eventuale revoca anticipata dello stato d’emergenza di rilievo nazionale è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d’emergenza medesimo”.

4.1 Restando ovviamente inconferente (irrilevante) la (eventuale) identità del soggetto (che potesse sia la dichiarazione ex art 24 cit. che il decreto legge ex art 77 cost.) Perché l’identità solo istituzionale, non funzionale, sarebbe. .

Ovviamente ripetesi.

Ma non è da escludere che il “governo Conte” la abbia ritenuta conferente…

pietro diaz

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GABINETTO PARAGOVERNATIVO GILETTI…

Dato che l’irruzione del suddetto ( domenica 26 aprile scorso, dalla TV La7, da “Non è l’Arena”), barbarica perché costitutivamente incompetente, nella giurisdizione penale più nevralgica – operando direttamente sulla carne viva del paziente-, ha causato senza indugio, con il decreto legge governativo 30 aprile n. 28, la formale sottomissione d’essa alle procure nazionali e distrettuali “antimafia e antiterrorismo”. Sebbene del tutto estranee al merito delle questioni lì trattate, estranee alla dialettica istruttoria e decisoria relativa – di fatti impersonata, per la parte istruente e requirente, dal procuratore generale presso le Corti d’Appello-.
Dato che, cioè, l’irruzione del suddetto ha marcato senza ambiguità, in modo univoco, la formale dipendenza di organi giudicanti da organi (per la prima volta) non inquirenti nè requirenti presso sè. Seppure ( e per ora!) in specie di obbligatoria richiesta di parere previo alle loro decisioni (ma nella sottaciuta predizione che diverrà sostanzialmente vincolante…).

Dato ciò

Se la seconda irruzione barbarica del suddetto, domenica 3 maggio (stesse TV ora trasmissione), nel potere attributivo della titolarità, dal ministro, di alti uffici del MInistero della Giustizia, darà adito, secondo quanto è stato agitato, al decreto legge governativo che sovvertirebbe decisioni giurisdizionali le quali hanno posto in arresti domiciliari più di trecento malati terminali (o quasi), incurabili nei reparti sanitarie carcerari (decisioni emesse separatamente da più di duecento giudicanti della repubblica!); e che il decreto reincarcererebbe.

Insomma, se si avrà tale sopraffazione della giustizia penale minima, quella che ha trattenuto carcerieri e carceri dall’uccidere moribondi….

Allora

Sapendosi chi e cosa sia l’essere Giletti, si saprà chi è cosa siano i ministri del governo che decretassero (e decretarono), i loro reggitori politici immediati (in parlamento) e mediati (nell’elettorato).

Cosi come si comincerà a capire cosa abbia implicato sociopoliticamente l’accentramento sovranistico (perché monistico) di un ufficio di procura -attrice incriminatrice istruttrice imputatrice accusatrice, pur se in alcune materie- per l’intero territorio nazionale ( e all’occorrenza extranazionale):dopo che fu Interrotta una multisecolare storia di democratistica (perché pluralistica) localizzazione territoriale di ogni ufficio di procura, nei fatidici anni 1991-1992 (istitutivi della Direzione nazionale Antimafia: ministro della Giustizia il “socialista” Martelli, guarda caso, sussiegoso e loquace ospite di Giletti, nella sera del giorni 3!).

Solo per accennare ad implicazioni in questo caso: i suddetti procuratori, acquisita sovranità nazionale nella formazione della (condanna alla ) pena carceraria, col decreto 30 aprile n. 28 la hanno estesa alla immodificabilità dell’attributo della pena, carceraria!

Insomma sarà facile la decifrazione sociopoliticoeticogiuridica della legislazione governativa, basterà richiamare un indice fruibile anche dal meno attrezzato dei curiosi:
l’essere Giletti…

pietro diaz

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GILETTI E (niente meno che) L’ORDINANZA DELLA MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA SASSARESE

1.Quale è la competenza in materie giuridiche del dr. Giletti?

Se pure avesse una laurea in Giurisprudenza (forse se ne è ammantato), nessuna, almeno in materia penale .

Per saperlo, basti il tenore della critica che ha rivolto alla ordinanza del tribunale di sorveglianza sassarese, il quale ha ammesso taluni condannati per delitti di mafia a detenzione alternativa a quella carceraria:

giocata esclusivamente sulla qualità dei soggetti, “mafiosi” – inconferente all’apprestamento giuridico dell’ ordinanza- , è stata completamente avulsa dal contesto normativo penalistico e processualistico. E’ parsa perfino incapace di accostarvisi.

Peraltro

2. Gilletti si definisce (e forse formalmente lo è) “giornalista”.

Se si ricostruiscono caratteristiche e limiti della attività con l’art 21 Costituzione (tralasciata la Deontologia dell’Ordine di appartenenza), il quale ha assegnato a chiunque libertà di manifestazione (in ogni modo) del proprio pensiero, va tenut o presente che, per lui e suoi pari, la libertà ha ad oggetto l’informazione.

La quale inoltre, per il compito di formazione delle opinioni pubbliche cui è stata chiamata, è stata configurata come doverosa.

Informazione che, se liberamente constante di pensiero e di sua manifestazione, non consta di pensiero libero, bensì di pensiero informativo.

Quello che trasporta fatti mai disgiunti dai saperi relativi, perché solo se congiunti è veridico è informativo.

D’altronde, solo se veridico potrebbe essere formativo, e adempiere, come si accennava, alla formazione delle opinioni pubbliche,

3. Ciò posto, non c’è informazione, tanto meno formazione – c’è anzi disinformazione e disformazione- , nella diffusione di un pensiero incompetente al suo oggetto.

Perché è la competenza che lo rende veridico, e quindi informativo e formativo (e, in definitiva, ammissibile in pubblico).

3.1 Segue che la critica incompetente di Giletti (suaccennata) ha tradito la libertà di informazione, trasgredito il dovere relativo quale (inoltre) dovere di formazione.

Segue che essa ha diffuso non il vero ma il falso. Che Giletti ha falsificato la propria comunicazione.

Falsificando in conseguenza qualità e funzione del giornalista.

3.2. Per di più nel modo più trasgressivo possibile. Perché coinvolgendo, col grado di pubblicità che raggiunge un mezzo di comunicazione di massa, spettatori (provvisti e ) sprovvisti della competenza anche a lui mancante, li ha (scientemente) indotti a credere ingiusta (giuridicamente, eticamente, socialmente) l’ordinanza della magistratura sassarese. E giusta l’esclusione degli infermi (se non moribondi), quando “mafiosi”, dalla detenzione carceraria (sebbene ingiusta anche per il piu incarceratore regime politico del primo quarantennio del secolo scorso: sulla cui norma è stata basata l’ordinanza).

Quindi (il “giornalista“) Giletti, avvalendosi degli incompetenti all’oggetto, li ha radicati nel convincimento della verità della falsità.

Ma ha fatto di più.

4. Perché, “conduttore televisivo” (di collocutori interlocutori controlocutori) di talk show, simulando di condurre altri (del salotto), ha condotto sé ad essi, essi a sé e sé al pubblico. Al quale, quindi, non ha trasmesso che sé ( la propria incompetenza giuridica, la pregiudiziosità mentale e culturale).

Da un pulpito del quale, quindi, si è impossessato subdolamente, in frode al ruolo dl conduttore ed al pubblico televisivo, che tale lo attendeva (lo avrebbe atteso se anche in ciò non fosse stato ingannato).

Insomma Gilletti fu conduttore di non altri che sé, al pubblico; fu non altro che autoconduttore. Fu quel che è.

Il massimo del dispotismo mediatico, di egolatrica contemplazione del sè.

Pari solo alla inconsistenza del sé.

pietro diaz

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BOCCIA E’ DA PROMUOVERE? A MUSO DURO INTIMA….

“deve essere chiaro alle Regioni che le misure restrittive poste da parlamento e dal governo devono essere rispettate”.

Tuttavia

Saprebbe, il ministro, indicare (almeno) una misura posta da quei due organi?

1. Poichè, dalla Dichiarazione governativa (antivirus) dello “stato di emergenza” del 31 gennaio ’20, nessuno dei decreti legge governativi ha posto una misura – se non sanzionatoria di illeciti recuperati dall’ordinamento ( art 650 cp.), o appositamente istituiti (illeciti amministrativi etc)-.

I decreti, nelle disposizioni dedicate alle misure (generalmente i primi due articoli) han prefigurato, mai posto, misure.

Ed allora per conseguenza :

1.1 nessuna delle leggi parlamentari antivirus che han convertito in legge (alcuni di) quei decreti (in attesa degli altri), ha posto misure: ne ha esclusivamente confermato la prefigurazione.

Ed è utile ricordare che Governo a Parlamento, in materia antivirus, dal quel dì ad oggi, hanno operato esclusivamente nelle occasioni normative indicate: decreti legge e conversione d’essi in legge.

Pertanto:

2. Boccia lo ignorava mentre spavaldamente minacciava le Regioni?

Se sì, dovrebbe dubitare di potere restare in un ministero -pur se la soglia dell’autocritica è molto alta rispetto a tutti i ministri al governo, e di fatti nessuno finora la ha raggiunta, pur dovendo da tempo-.

Se no, falsifica scientemente e strumentalmente. Lo fa nascondendo o rimuovendo che:

2.1 tutte le misure, prefigurate da decreti legge e leggi di conversione, sono state concretizzate (nei contenuti) e applicate da dpcm (decreti del presidente del consiglio dei ministri);

cioè da atti unilaterali e discrezionali, (perciò) monocratici e autocratici, di taluno, che con essi, per tali caratteristiche, ha assunto, ed esercitato, “pieni poteri” (sarcasticamente. quelli che teatralmente negò a tal’altro dai banchi del governo davanti il parlamento nel fatidico mese di agosto dell’anno passato!).

Assunto pieni poteri esercitati con atti amministrativi – nemmeno giudiziari ed ancor meno legislativi-, sebbene comprimessero o sopprimessero diritti personali (individuali o collettivi) diritti reali (spazi interclusi all’uso pubblico o privato) diritti economici, sociali , estetici, edonistici, morali, culturali, di ogni genere e specie pubblici e privati, la cui manipolazione, tuttavia, è riservata alla giurisdizione e alla legge.

2.2 Sebbene comprimessero o sopprimessero, cioè, diritti instaurati ed assegnati al Popolo (molti con il marchio della inviolabilità, cioè della intangibilità assoluta, dovunque comunque da chiunque in qualunque tempo), da una Costituzione tecnicamente antifascista (vd sua XII Disposizione transitoria e finale..).

E per conseguenza compressi o soppressi da attività governativa o legislativa tecnicamente fascista:

da governo e parlamento della repubblica, che limitatisi a normare la prefigurazione delle misure in vista della loro determinazione ed attuazione dai dpcm, pieni poteri, ovviamente, han conferito al decretante…

2.3 E per colmo, tecnicamente, con l’avallo del presidente della repubblica, il quale, pur avendo cognizioni giuridiche perfettamente in grado di discernere fra normazione non manifestamente incostituzionale e (manifestamente) incostituzionale, più volte la ammessa: emanando i decreti legge, promulgando le leggi di loro conversione. Ripetesi, platealmente attribuenti “pieni poteri” al capo del governo ed ai suoi dpcm.

2.4 Quindi è altamente probabile che, Boccia, abbia voluto nascondere o rimuovere l’attività di (ri)produzione della monocrazia (pieni poteri) e della autocrazia (poteri discrezionali). Non certo della democrazia (parlamentare), che quei poteri ha assegnato al popolo.

Un ultimo rilievo

3. Si è sostenuto che l’operare e l’operato dei dpcm sarebbero legittimi perché “delegati” dai decreti legge .

E tuttavia:

a parte che, se i decreti legge avessero, indirettamente o direttamente, conferito “pieni poteri”, l’attacco (tecnicamente) fascista alla costituzione antifascista non sarebbe venturo ma già avvenuto ( e difatti, in questo momento, compressione e soppressione delle libertà, come nel famigerato ventennio, sono in corso).

Per cui, sostenere la legittimità dei dpcm perché “delegati” da dl, ne comporterebbe platealmente la totale illegittimità giuspolitica.

A parte che l’elucubrazione sulla delega pare puntare alla conversione dei dpcm, atti amministrativi – impugnabili davanti le giurisdizioni ammnistrative od ordinarie- , in atti normativi ( per derivazione dai deleganti), in norme del decreto legge (!) – inoppugnabili davanti quelle giurisdizioni. Puntare quindi alla irresponsabilità giuridica del decretante e alla irrisarcibilità dei “decretati”.

A parte che, essendo il “decreto legge”, atto “provvediment(o)” (così art 77 cost. ) in quanto norma esclusivamente situazioni apparse improvvisamente; ” casi straordinari di necessità e d’urgenza”, specifici irripetibili concreti attuali:

se ciò non facesse, evaderebbe dalla attribuzione costituzionale!

E certo non lo fa, demandando ai dpcm la normazione concreta, futura e perfino incerta!

E con ciò inoltre smentendo la necessità e l’urgenza del provvedere!

Pertanto il decreto, munito (straordinariamente: art 77) del solo potere di provvedere (con urgenza) ad un caso concreto (presente non futuro come si diceva), privo quindi di ogni altro potere, è privo tanto più del potere di conferire poteri a sé o ad altri (al presidente del Consiglio con i suoi dpcm?) !

A parte tutto ciò:

se l’elucubrazione sulla delega punta a riportare, alla specie, lo schema del “decreto legislativo” (art 76 cost., che il Governo ha il potere di emanare ma per delega della legge che determini “principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetto definito”):

essa dovrebbe almeno sospettare, se non immediatamente cogliere, che sta innovando nelle fonti costituzionali del diritto, senza previa (pur necessaria) revisione della costituzione (art 138 cost.)!

pietro diaz

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DON LINO, OBBEDENDO ALLA CHIESA, DISOBBEDI’ ALLO STATO ?

“https://www.corriere.it/cronache/20_aprile_19/gallignano-prete-dice-messa-fedeli-carabinieri-interrompono-ma-rifiuta-fermarsi-rischia-multa-c0c5748e-8271-11ea-afba-f0dcf1bf9a9f.shtml
Gallignano, prete dice messa con i fedeli: i carabinieri lo interrompono, ma rifiuta di fermarsi (e rischia multa)
Don Lino Viola stava celebrando la messa della domenica per una quindicina di fedeli quando sono arrivati i carabinieri: ma lui non ha interrotto la funzione
di Enrico Galletti
La messa è cominciata puntuale, come tutte le domeniche. Don Lino Viola ha celebrato nella sua chiesa, quella di San Pietro Apostolo a Gallignano, frazione di Soncino, in provincia di Cremona. Ad assistere alla messa c’erano una quindicina di fedeli, troppi per le misure restrittive che impediscono di svolgere funzioni pubbliche partecipate, tanto che in molti, in questo periodo si sono organizzati con le dirette streaming. Appena il parroco ha cominciato a celebrare, in paese si sono diffuse le voci e in Chiesa sono arrivati due carabinieri. Uno di loro si è diretto verso l’altare tentando di interrompere la funzione. Don Lino, però, ha continuato. «Scusate, io sto celebrando la messa – dice ai carabinieri, come si sente in un video registrato da un fedele e pubblicato in rete –, rispondo dopo, ora non sono disponibile». La funzione, ormai quasi terminata, prosegue. Adesso al celebrante e ai fedeli che sedevano ai banchi arriverà probabilmente una multa da pagare.
Don Lino Viola, però, non ci sta. «Sono offeso nella mia dignità – spiega al Corriere della Sera –. Ho ottant’anni, celebro da più di cinquanta e non sono mai stato trattato così: già durante l’omelia ho visto i carabinieri entrare, mi hanno interrotto al momento della consacrazione senza alcun rispetto. Il decreto ministeriale non proibisce le celebrazioni, basta che non ci sia affollamento. Eravamo in quattordici, distanziati, con mascherine e guanti: otto tra cantori, lettori e collaboratori e sei fedeli: due famiglie e un’altra signora, tutti che hanno avuto dei lutti nei giorni scorsi. Celebravo la messa anche in ricordo dei loro cari. L’ho fatto anche a Pasqua…».

QUALCHE RIFLESSIONE GIURIDICA

PREMESSA SU DUE FONTI:

A. Posto che per art. 7 Costituzione: “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani”, E perciò “ I loro rapporti sono regolati dai Patti lateranensi.”
-Posto inoltre che, tali indipendenza e sovranità rispettive, sono state ribadite dal Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984, che in articolo 1 prevede che “La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine,indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell’uomo e il bene del Paese.”
-Posto inoltre che, per art. 2 del Accordo: “1. La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica.”
-Posto quindi che dette “libertà” furono oggetto di accordo espresso:

poteva (nemmeno Lo Stato bensì) il Governo della Repubblica, unilateralmente con decreto legge attualizzato da decreti del presidente del consiglio dei ministri (vd dopo), vietare l’esercizio del culto (nella forma di “eventi” e di “cerimonie”: vd dopo) in assenza di altrettale accordo? Difatti, non pare esserne elemento, anche perché non precedente i decreti, l’esclamazione dei vescovi in CEI al loro avvento:
(da Cronaca nera 8 marzo 2020 19:30 di Michele M. Ippolito)
“Ci adeguiamo con sofferenza” Per la Conferenza Episcopale Italiana il divieto del Governo Conte è “passaggio fortemente restrittivo, la cui accoglienza incontra sofferenze e difficoltà nei Pastori, nei sacerdoti e nei fedeli.”.

No, evidentemente.

Con (verosimilmente) seguente nullità (più che illegittimità o illiceità), perché non pattizi, dei divieti dei decreti.

E con implicazioni ovvie sui fondamenti dell’operato dei carabinieri nella chiesa di Don Lino.

B. I divieti in parola, attualizzanti decreti legge, stanno in dpcm (fonte normativa “terziaria”) ben lontani dalla legge ordinaria. Ma se stessero (si concede dialogicamente) in dd.ll, anche questi, benchè aventi “forza di legge” (art. 77) sarebbero inavvicinabili alla legge ordinaria (a forma e valore suoi propri), (almeno quella ) alla cui normazione, soltanto, fosse riservata una materia (posta quindi in “riserva assoluta di legge”).
E supposto, nella messa di Don Lino, illecito amministrativo per legge 689/’81 (vd dopo), ebbene, la sua previsione ( e, quindi, la sua attività pratica), per art. 1, soggiace a riserva assoluta di legge.
Anzi, di legge previa ad esso (quale fatto), giacchè è (giuridicamente) inconoscibile e inasseribile “se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso” (incidemtalmente: i carabinieri dichiararono Don Lino contravventore, perfino prima che il dl n.19/20 fosse convertito in legge) .
Con (verosimilmente) seguente nullità (più che illegittimità o illiceità) – se fosse ritenibile essa la conseguenza dell’atto usurpativo di potere legislativo (esercitabile per “legge” non per decreto-legge), assegnativo di illecito amministrativo alla violazione dei divieti in questione-.
E con implicazioni ovvie sui fondamenti dell’operato dei carabinieri nella chiesa di Don Lino.

SINTESI DELLA NORMAZIONE GOVERNATIVA IN MATERIA DI RELIGIONE

C) Il dl n.19/20, in art 1 ha disposto:
g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico,sportivo, ricreativo e religioso;
h) sospensione delle cerimonie civili e religiose;

altrettanto ha disposto il dpcm 10 aprile, art 1:
i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e glispettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi….;
l’apertura dei luoghi di culto e’condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita’ di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri ( va notato, in vista di un uso più avanti, che, qui, non è richiamata la “forma della riunione” dell’”evento”, presente invece nel dl).

E’ utile osservare retrospettivamente:

che il primo atto avente “forza di legge”, della sequenza normativa “antivirus” avviata, con la Dichiarazione (governativa) dello “stato di emergenza”, il 31 gennaio 2020; rimessa, ex Dlgs n.1/ 2018, al Dipartimento della Protezione civile ed al suo Capo, come da sua ordinanza 3 febbraio seguente; poi assunta direttamente (indebitamente, si è altrove, vd sotto, sostenuto) dal Governo e dal suo capo, fu il Dl 23 febbraio n.6 /’20: –
che all’art. 1 c), vietava gli “eventi” ma non le “cerimonie” (religiosi)…
– che altrettale divieto pose, all’art. 1 c), il dpcm dello stesso 23 febbraio;
– che inopinatamente (perché infedelmente attuativo del DL suddetto, che permetteva le “cerimonie”), il dpcm 8 marzo, vietati gli “eventi” all’art 1 g), vietò anche le “cerimonie” all’art 1 i);
– “confortato”, in ciò, da dpcm del successivo 9 marzo (chi fosse interessato alla portata politico-giuridica complessiva della sequenza normativa con “forza di legge” apertasi quel 23 febbraio, potrebbe, volendo, andare, su questo FB, a “Conte antivirus poteva non differenziare le popolazioni differenziate dal virus?”

ORBENE

Ciò premesso e posto.
Osservato che la disavventura di Don Lino nacque da quei decreti.
Accantonata la questione della loro nullità per quanto sub A. B.,:
si comincia col vedere se, la “messa” del sacerdote, fosse “evento” o “cerimonia” autorizzante (in tesi) l’intromissione dei CC..
Impiegando interpretativamente la disposizione legale esponente (con altra, vd dopo) le forme dell’esercizio del culto (cattolico in specie), la nozione di “messa” partecipata o non da fedeli, ed altre nozioni qui rilevanti.
Singolarmente, la disposizione la cui violazione dà anche la possibilità di qualificare giuridicamente, a sua volta, l’intromissione dei CC..

1. Il Libro II Titolo IV del Codice Penale, “ Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti”, Capo I – Dei delitti contro le confessioni religiose, all’art 405, incrimina “Chiunque impedisce o turba l’esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa(, le quali si compiano con l’assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni.
Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni.”
E, mentre incrimina, come cennavasi, espone le forme del culto – le quali sono ribadite anche dal Testo unico di pubblica sicurezza (R.D. 1931 n. 73, art. 25): Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore-.

Dunque, esse sono state toccate dai divieti sub C.?

Si può partire dalla “facoltà”, data ai fedeli dal (già visto) dpcm 10 aprile, art. 1 i):

l’apertura dei luoghi di culto e’ condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita’ di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Quindi:

2. Se i “luoghi di culto” sono accessibili (alle condizioni or viste) non potrebbero esserlo che per l’esercizio del culto (della confessione religiosa, in specie cattolica).

Dunque il dpcm non vieta l’esercizio del culto.

2.1 E se si conviene di dare (qui), all’esercizio del culto, l’estensione modale delle “funzioni” o “cerimonie” o “pratiche” “religiose” (vd art 405 cit.), il dpcm non vieta, in quei luoghi, l’esercizio delle prime e delle ultime, vieta quello delle seconde.

2.2. D’altronde, le “pratiche” potrebbero esercitarsi (esclusivamente) dai fedeli – che, ad esempio, accedano al luogo di culto, si genuflettano o preghino solitariamente, in una “comunione” soltanto spirituale (mediata da quello) con eventuali altri.
O , le “funzioni”, potrebbero esercitarsi dai fedeli “assistiti da un ministro di culto”.
E se l’”assistenza” non è altro che variante modale dell’esercizio (la “ funzione”, mediata dal ministro, inoltre, è – e genera- anche- “sacramento”), esse non sono vietate dal dpcm.

2.2.1 E la messa di Don Lino era “funzione” religiosa esercitata in luogo di culto. Permessa dal dpcm cit., art. 1 i)…

3. Va visto, ora, se fosse vietata dal dl n. 19 cit, sospensivo di “eventi…..di carattere religioso”.

Se per “eventi” si intendono accadimenti programmati indetti organizzati attuati; d’altronde nella previsione del dl cit., hanno “forma di riunione [ndr. cioè del convenire, consaputo, tacitamente concordato, di un pluralità di persone] in luogo pubblico o privato” (ma vd il rilievo sub C. alla fine di i) del dl cit.); e (qui) sono esemplificati come “grandi eventi”:

a parte che la messa di Don Lino non si è tenuta “in luogo pubblico o privato”, bensì in luogo aperto al pubblico (con seguente assenza di un elemento del divieto);

se (d’altronde) la messa in chiesa è prassi, non evento (quale interruzione della prassi).
E comunque, non sarebbe riconducibile alla nozione la messa del ministro del culto in solitudine, che abbia poi la partecipazione di singoli fedeli casualmente sopravvenuti. Come pure la messa del ministro che si avvii in copresenza occasionale di fedeli (sulla possibilità del ministro solitario alla messa, mi sono stati segnalati, da uno d’essi, i canoni 902, 904, 906 art. I cap. I Libro IV. Munus Santificandi Ecclesiae, Diritto Canonico) – ;

allora:

nemmeno il dl. art 1 g), con il dpcm art 1 i) vieta(va)no (quel) la messa.

4. Va visto, infine, se fosse vietata, dagli stessi (dl art 1 h); dpcm art. 1 i), sospensivi delle “ cerimonie civili e religiose”.

Ebbene, se la messa è “funzione” non è “cerimonia” già per lo stesso art. 405 cit. (e art. 25 tulps). Può stare entro questa ma non è questa, che d’altronde può essere anche “civile”, mentre la “funzione” (qui si intende) è solo religiosa,

Difatti è cerimonia la celebrazione (in genere ritualizzata) di un avvenimento civile (ad es una inaugurazione o una ricorrenza) o di un avvenimento religioso (in genere contenente una ”funzione”) : festività liturgiche (Natale, Pasqua…) o “sacramentali” (Battesimo Cresima Matrimonio).

Cerimonia che, come si vede, è caratterizzata da singolarità (pur se ricorrente) e/o da occasionalità.
Da tutt’altro che la messa, ripetesi, cadenzante l’esercizio quotidiano, la prassi, del culto.

Allora quei dl e dpcm non vieta(va)no (quel)la messa.

Per cui, tirando le fila:

5. se la messa di Don Lino non era vietata- insieme alla partecipazione dei fedeli, (inoltre) individualmente protetti dall’art. 19 della Costituzione (“Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.”: si noti incidentalmente che, a questo limite della tutela, è estranea la salute pubblica):
la sua interruzione o turbamento dai Carabinieri (certamente avvenuti al modo tipizzato in art 405 cp), non avevano alcuna ragione giuridica.

Con seguente integrazione di oggettività e soggettività (quella individuale passiva comprensiva anche dei fedeli) del fatto descritto in art 405 cp..

NONDIMENO

6. Si supponga che la messa fosse “evento” o “cerimonia” (non si conosce il contenuto della contestazione rivolta al sacerdote e ai fedeli) di cui agli indicati divieti e, quindi, che il sacerdote e i fedeli li abbiano violati.

E che perciò abbiano commesso illecito amministrativo, perseguibile da polizia di sicurezza (art. 4 comma 7 DL n 19 cit.,) su essi (la legge n.689/1981, art. 5, prevede il concorso di persone nell’illecito.).

Ebbene, quali erano i poteri degli “agenti di pubblica sicurezza” (art, 4 cit.) ?

6.1 Per artt. 13 e 14 della legge, quelli di accertamento e di contestazione e di notificazione della violazione:

accertamento anche attraverso assunzione di informazioni, ispezioni; contestazione immediata (“quando è possibile”) orale e verbalizzata; notificazione secondo la procedura civile.

6.2 Escluso, quindi, il potere di interruzione o turbamento.

6.3 D’altronde, per art. 21 ter Legge sul procedimento amministrativo n.241/’90, solo:

1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l’adempimento degli obblighi nei loro confronti [ndr. ipotizzato che tale sia il dovere del rispetto dei divieti in parla]. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell’esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l’interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all’esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.

E i casi di esecuzione del precetto (in forma specifica) sono quelli previsti in art. 1 comma 2 dl n. 19, ( medianti “limitazioni, sospensioni, chiusure ” ), che hanno ad oggetto attività esercizi manifestazioni etc (vd art. 4 comma 2 dl cit.).

Oggetto dal quale sono visibilmente escluse le suesposte forme di esercizio del culto.

Per cui tirando le fila:

7. ammessa (in ipotesi) la violazione dei suesposti divieti in materia di esercizio del culto, i due “agenti di pubblica sicurezza” (vd sopra) non avevano il potere di “interrompere o turbare” la “funzione”. Con ovvie implicazioni giuridiche.

pietro diaz

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SEVERGNINI DA GRUBER ALLA VIGILIA DEL 25 APRILE…


Saccente, in teleconversazione anche con Cacciari:

Rammento che i lodatori e gli emulatori di Orban non sono al governo- visibilmente ponendo tra essi Salvini (ed escludendo Conte) – .

Ne è sicuro?

Alcune domande:

Conte presidente, ha governato “a cinquestelle” con Salvini suo vice, da giugno 2018?

E ha continuato a farlo fino ad agosto (circa) 2019?

E fu durante il suo governo, l’11 settembre 2018 – quando nel Parlamento europeo fu discussa la proposta (poi approvata il giorno 12), per il Consiglio Europeo, di contestare, all’Ungheria di Orban, violazioni gravi e persistenti dei principi della UE, e di disporre le sanzioni previste dai Trattati….”-, che la deputata leghista italiana Mara Bizzotto (a fronte della durissima requisitoria della relatrice, Judith Sargentin), così si espresse:

“benvenuto Presidente Orbán. Lei, carissimo Orbán, è un eroe dentro questo Parlamento, un eroe che lotta per la libertà e la sovranità del proprio popolo, contro l’Unione sovietica europea. Il popolo ungherese è sotto attacco di questa Europa, schiava delle lobby, delle banche e dei finanzieri alla Soros. Ecco perché oggi Bruxelles attacca Orbán in Ungheria, e domani attaccherà l’Italia e il nostro leader Matteo Salvini, che con grande coraggio sta fermando l’immigrazione clandestina. Presidente Orbán, noi abbiamo gli stessi valori, i valori di chi vuole difendere la propria identità e la sovranità popolare, i valori di chi vuole difendere le frontiere e dire di no all’invasione di immigrati clandestini.” (l’episodio è ricordato, su MicroMega della prima settimana di questo aprile, da Domenico Gallo)?

E fu durante il suo governo che – a parte le iniziative (attive e passive), socioeconomiche, che han spezzato le reni del Paese-, furono scritte le più odiose (secondo il diritto delle genti) norme e prassi razziali, truccandole da “lotta all’immigrazione clandestina”?

Tanto odiose che Salvini fu accusato di delitto di sequestro di persona?

Che Conte, sebbene così odiose, ne assunse corresponsabilità politica e giuridica (insieme al suo vice, il grillino a cinquestelle Di Maio)?

Che Conte, il grillino con le forze politiche al loro seguito in Senato, sebbene così odiose, assicurarono al suddetto, e indirettamente a sé stessi, l’impunità di quel delitto, ministeriale e politico (art. 8 cp)?

E fu Conte che, giunto l’agosto 2019, rimaneggiato il governo con Zingaretti nelle veci di Salvini, continuando a capeggiarlo con i Grillini, nulla corresse delle iniziative socioeconomiche suddette, anzi le perpetuò?

E fu ancora lui che, ovviamente d’intesa con i partner, non disfece alcuna delle suddette norme razziali?

E che rinnovò l’intesa “ antimmigrazione” con la Libia, imprigionando torturando violentando annchilendo, per procura, masse d’esseri umani colpevoli d’essere (i più) innocenti (della terra in quanto ultimi)?

E che, al culmine della “volontà di potenza” di governante suo pari, a coronamento delle imprese politiche (tra le più fallimentari ed esiziali della repubblica), mutilò il Parlamento di parte dei suoi membri?

Incidentalmente: ci si tiene lontani, perché incandescente, dalla immobilizzazione militare del Corpo sociale, per soli(psistici) personali decreti, ordinariamente amministrativi, del suddetto. Avvenimento unico dell’Italia unita, incombente beffardamente anche oggi, anniversario della liberazione dal fascismo…

Ebbene

Se le risposte sono ( tutte) affermative, l’assenza ministeriale di Salvini dal Governo, nemmeno allo sguardo di Severgnini avrebbe dovuto celarne l’accecante presenza politica…

pietro diaz

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CONTE “ANTIVIRUS” POTEVA NON DIFFERENZIARE POPOLAZIONI DIFFERENZIATE DAL VIRUS? CENNI SUL PASSAGGIO DALLO “STATO DI EMERGENZA” ALLO “STATO DI ECCEZIONE”

1. In un calcolo comparativo munito di ”numeri ufficiali”, non privo di accenti meridionalistici , apparso su Il Dubbio (15 04 2020), Pisicchio P. espone: “Quasi l’ 80% dei contagi… si è avuto nelle regioni del Nord, che pure contano solo il 46% della popolazione italiana. Il Centro ( quasi il 20% della popolazione nazionale ) è stato colpito dal coronavirus in una misura vicina al 12% del totale degli infettati, mentre il Mezzogiorno ( isole comprese, come diceva una volta lo spot di Aiazzone), che raccoglie il 34% degli italiani, ha avuto un tasso di contagio pari all’ 8 e passa per cento del totale. Se poi prendiamo in esame l’indice di mortalità ( in Italia, purtroppo, molto più alto di moltissimi paesi colpiti, con il 17,5% del numero mondiale), troveremo conferme ancora più nette: il Nord fino alla domenica di Pasqua registrava il 4,4 per mille di decessi per coronavirus sull’intera popolazione dell’area, il Centro l’ 1,15, il Sud lo 0,66 per mille. In mancanza di prove scientifiche su una costituzionale refrattarietà al virus maledetto delle genti meridionali, non restano dunque che poche ipotesi. La prima sarebbe quella della “tenuta” del sistema sanitario. Il che sembrerebbe addirittura paradossale: ma come, il Cotugno di Napoli, proprio quel Cotugno delle inchieste, delle denunce, dei malati parcheggiati nei corridoi, oggi diventa modello di efficienza sanitaria che può esibire a testa alta il risultato di aver guarito e non infettato i suoi pazienti, ciò che in molti ospedali del nord, purtroppo, non è stato possibile? Proprio così.”

1.1. Espone varianti geografiche del transito del virus e del “rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” –è, questo, il presupposto sia della “Dichiarazione dello Stato di Emergenza” emessa dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, sia della Ordinanza (primaria) del Capo del Dipartimento della Protezione civile (n.630), emessa tre giorni dopo- .
Ed esse paiono (già intuitivamente) spingere a differenziare territorialmente l’azione inibitoria del transito del virus e del contagio.
Come paiono spingere a differenziare il trattamento del contagio i riferimenti (pur ipotetici) alle varianti delle infrastrutture sanitarie.

1.2 D’altronde, le prime hanno costante riflesso nella normazione antivirus.
A cominciare dalla ordinanza del ministro della Salute (21 febbraio 2020, su “regione Lombardia”) seguente i due atti (del cdm e del cdpc).

1.2.1 E comunque esse sono (con “forza di legge”) riprese dal decretolegge 23 febbraio ’20 n.6:

Art. 1 Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 1.
Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi e’ un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area gia’ interessata dal contagio del menzionato virus, le autorita’ competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica .

1.2.2. E riprese, nello stesso giorno, da dpcm (del presidente del consiglio dei ministri):

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenzaepidemiologica da COVID-19» e in particolare l’art. 3, comma 1;
Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa conil Presidente della Regione Lombardia e della Regione del Venetorispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;
Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, delcarattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incrementodei casi anche sul territorio nazionale;
Preso atto che sul territorio nazionale e, segnatamente, nellaRegione Lombardia e nella Regione Veneto, vi sono diversi comuni neiquali ricorrono i presupposti di cui all’art. 1, comma 1, delrichiamato decreto-legge;
Ravvisata, pertanto, la necessita’ di adottare le misure dicontenimento di cui all’art. 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6;
Su proposta del Ministro della salute…., sentito il Ministro…sentiti i Presidenti della Regione Lombardia e della Regione Veneto ….:
Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle RegioniLombardia e Veneto
1. In attuazione dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, allo scopo di contrastare e contenere ildiffondersi del virus COVID-19, nei comuni indicati nell’allegato 1al presente decreto, ad integrazione di quanto gia’ disposto nelleordinanze 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020, sono adottate leseguenti misure di contenimento……:

1.3 Non solo, ma decorso un paio di settimane, di transito del virus e del contagio e di loro inibizione, come pure di trattamento medico del secondo, le varianti sono riprese da Dpcm 8 marzo 2020:
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misureurgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenzaepidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia dicontenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative deldecreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti inmateria di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica daCOVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia dicontenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia dicontenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanita’ il 30gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza disanita’ pubblica di rilevanza internazionale; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,con la quale e’ stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenzasul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connessoall’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, ilcarattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento deicasi sul territorio nazionale;
Ritenuto necessario procedere a una rimodulazione delle aree nonche’ individuare ulteriori misure a carattere nazionale;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomenoepidemico e l’interessamento di piu’ ambiti sul territorio nazionalerendono necessarie misure volte a garantire uniformita’nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sedeinternazionale ed europea; Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnicoscientifico di cui all’art. 2 dell’ordinanza del Capo delDipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630,nelle sedute del 7 marzo 2020; Su proposta del Ministro della salute…., sentiti il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regionie, per i profili di competenza, i Presidenti delle regioniEmilia-Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto;
Decreta:

Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia enelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia,Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virusCOVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma,Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria,Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso eVenezia, sono adottate le seguenti misure…..:

2. Insomma, il dpcm, confermando le varianti territoriali dà conto (visibilmente) della loro presenza, d’altronde innegabili per quanto sub 1..
Come dà conto della loro presupposizione dalla superiore (ad esso) normazione in materia; anzitutto quella del decreto legge (23 febbraio cit.) che, facultandolo, ne circoscrive scopo e raggio d’azione, ineludibilmente territoriali.
D’altronde, già l’art 25 Dlgs n.1 ’18 (Codice della Protezione civile), presupposto dalla Ordinanza n.630 cit., vuole che le norme in deroga siano “emanate acquisita l’intesa delle regioni e Province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l’indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate”).

2.1 E comunque e del resto, nel decreto legge 23 febbraio sta un enunciato programmatico incontrovertibile ( e intangibile):
sarà adottata (solamente) “ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica” .

Dove adeguatezza e proporzione della misura, implicano:
a) positivamente:
ricognizione della situazione concreta(entità della circolazione del virus e del contagio);
correlazione al risultato della misura inibitoria della prima e del trattamento sanitario del secondo(peraltro,la ricognizione si avvarrebbe, verosimilmente, della denuncia del contagio da chiunque sospettasse d’esserne oggetto!).
b) negativamente:
commisurazione di coercizioni e restrizioni (di luoghi persone attività…)al minimo necessario, indispensabile al raggiungimento dello scopo.

2.2 D’altronde, è in questione l’eguaglianza del trattamento ( di luoghi persone attività situazioni.…), che nella Pubblica Amministrazione (attività e scopo precipui della funzione di Governo)è scandita dalla “imparzialità” (art 97 cost)nel crogiolo dell’art. 3 cost..

Trattamento che se non differenzia il differente è diseguale. Essendo eguale se dà “a ciascuno il suo”. Mentre se si astrae dal differente lo dissolve (diseguagliandolo appunto).

Così che l’eguaglianza, del trattamento giuridico o amministrativo, sta nella specificazione non nella generalizzazione, dell’azione, nella identificazione non nella disidentificazione, del suo oggetto (eguaglianza “materiale” delle prime, “formale” delle seconde).

Insomma, sta in un principio, del trattamento eguale dell’eguale, diseguale del diseguale, allignante, prima che nel diritto costituzionale, pregiuridicamente, nella Ragione (tanto che, per correggerne le deviazioni, in sede giurisdizionale anzitutto costituzionale, è impiegato il criterio della “ragionevolezza”).

2.3 Dunque adeguatezza e proporzione, alle situazioni concrete dalla circolazione del virus e dal rischio del contagio,alla loro specificità territoriale, sono caratteri inderogabili, e acquisiti (dalla normazione in esame medesima, come si è visto), del loro trattamento.
Sono condizioni impreteribili della legittimità giuridica, della liceità sociopolitica, d’esso.

SENONCHE’ ALL’IMPROVVISO

3. Con dpcm 9 marzo, il trattamento è esteso al “territorio nazionale”:
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misureurgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenzaepidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’art. 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia dicontenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative deldecreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti inmateria di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica daCOVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia dicontenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia dicontenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia dicontenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanita’ il 30gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza disanita’ pubblica di rilevanza internazionale; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,con la quale e’ stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenzasul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connessoall’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, ilcarattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento deicasi sul territorio nazionale;
Ritenuto necessario estendere all’intero territorio nazionale lemisure gia’ previste dall’art. 1 del decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 8 marzo 2020; Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomenoepidemico e l’interessamento di piu’ ambiti sul territorio nazionalerendono necessarie misure volte a garantire uniformita’nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sedeinternazionale ed europea;
Su proposta del Ministro della salute…Sentito il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni; Decreta:
Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virusCOVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorionazionale.
2. Sull’intero territorio nazionale e’ vietata ogni forma diassembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico….



3.1 E senza che, nemmeno, sia illustrata la ragione.
Anche perché quella (tacitamente) evocata dai “Visto” (richiamanti, nel prologo del decreto, fatti od atti da questo considerati) è contraria a – se non espressamente smentitrice di- quella che vorrebbe giustificare il decreto (alcuni richiami del prologo sono stati esposti sub 1.ss, 2.ss; altri sono facilmente reperibili altrove).

3.2 E comunque senza che ve ne fosse ragione.
Giacchè, anche per dpcm 8 marzo (sub 1.3,2.), erano insussistenti variazioni (alle varianti territoriali precedentemente assunte) della circolazione del virus e dei contagi.

3.2.1 Ed ipotetiche variazioni (nel periodo dal 23 febbraio al 8 marzo) avrebbero (ovviamente) inciso territorialmente in proporzione. E comunque non sarebbero andate oltre le proporzioni del calcolo sub 1..
Con seguente irrelatività al differente del trattamento indifferenziato, se non sua impertinenza nei territori senza virus (Basilicata,Molise, a quanto si dice).

3.3 In altre parole, in quei territori non c’era o c’era meno “rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” (vd sub 1.1 ).

Quindi

L’assenza di rischio presidiava l’intangibilità (assoluta) di luoghi persone attività. Il minor rischio – che non fosse stato ritenuto accettabile tanto da mantenere (il valore del) la intangibilità-, sarebbe stato trattabile ben meno restrittivamente di come avvenuto.

E nondimeno

3.4 In quei territori, l’enunciato programmatico del decreto legge 23 febbraio ’20 fu eluso.
Lo fu da Dpcm, fonte “ terziaria” (atto amministrativo, per di più abilitato da quella primaria).
Il capo del governo con proprio decreto disattese la normazione con forza di legge del Governo.

3.5 Così incontrovertibilmente che, quella normazione, è stata rinnovata negli stessi termini dal Decreto legge 25 marzo 2020 n. 19
Art. 1.
(Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)
1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020 e con possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus.
2. Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti ovvero sull’intero territorio nazionale, una o più tra le seguenti misure:

3.5.1 Dove, come si vede, l’enunciato programmatico della adeguatezza e della proporzione(delle inibizioni e dei trattamenti)non solo è ribadito,è anche rafforzato da aggettivi ed avverbi (“adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti…” del territorio ).
E dove, ad un tempo ( e dopo ben sedici giorni-9,25 marzo- di circolazione del virus e del contagio, di inibizione e di trattamento relativi!)è sconfessato il dpcm del 9 marzo.

Ebbene

3.6 Come questo, ha osato tanto? Tanto da comportare:

(esemplificando dal lato socioeconomico) il fermo delle imprese della Sardegna e della Sicilia, ove, il 9 marzo ‘ 20, era registrato (complessivamente) un migliaio di “positivi” al covid 19 (oggi non è più del doppio) su settemilioni di abitanti?
(esemplificando dal lato delle facoltà delle persone, singole o associate), il fermo di altrettante?
Cioè: sebbene le libertà delle imprese e degli abitanti fossero pienamente congiungibili al controllo del virus?

DALLO “STATO DI EMERGENZA” ALLO STATO DI ECCEZIONE

4. La risposta potrebbe rinvenirsi (qui se ne accenna appena) nella posizione ( e nel moto) del dpcm:
“eccezione” (sub 3. ss.) al decreto legge 23 febbraio;
articolazione del potere giuridico introdotto da questo, (inopinatamente, con vero e proprio scarto ordinamentale) sovrappostosi a quello operante (da 31 gennaio-3 febbraio: vd sub 1.1.).
Il potere basato sul Dlgs 2018 n.1 cit , avente a veicolo normativo (invariabilmente, fosse pure esercitato dal pdcm, il quale “determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle città metropolitane, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali …” :art 5 Dlgs cit.) “ordinanze”, provvedenti ad ogni opportunità o necessità o attività o passività, ad ogni occorrenza (art. 2 Dlgs cit.) dello “stato di emergenza” (art. 24 Dlgs cit.), seguìto ad “eventi calamitosi”: (art. 7 del medesimo), ruotante nazionalmente intorno al Capo del Dipartimento della protezione civile (art. 5 cit..), intestato localmente anche ad altri soggetti (art. 6 del Dlgs.).

Potere (peraltro) esercitabile (art.25 Dlgs cit.) nel rispetto “dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea” ( e che verosimilmente non avrebbe osato tangere, al modo avutosi col dpcm in parola , libertà facoltà diritti prerogative della persona…).

Potere di un ordine giuridico “in deroga ad ogni disposizione vigente”(art. 25.1 Dlgs cit.):
sul quale si è insediato l’ ordine giuridico del decreto legge, in deroga ad esso normativo dello “stato di emergenza”. E perfino al suo veicolo, l’ordinanza.

Ma con ciò fatalmente ponendo in questione la propria “legittimità” (istituzionale, giuspolitica, giuridica):

essendo sorto da decreto legge, previsto (art 77 cost.) per i “casi straordinari di necessità e di urgenza”;
cioè da “decreto” (l’art 77 cit. lo appella “provvedimento….”!) extra ordinem, in “emergenza”. E tuttavia (in specie) oltre lo “stato di emergenza”!
Non riportando quindi – sebbene sia normazione in deroga ad altra in deroga – a quella ordinaria; ma portando ad altro, da queste, portando oltre e contro queste (col dpcm, vd sub 3).

Fino ad un livello di “eccezione”, ad ogni ordine giuridico, che ha la vertigine nella eccezione, ad essa stessa, del dpcm 9 marzo (vd sub 3).

Livello che, inesorabilmente. non potrebbe delineare che (normazione in) “stato di eccezione”.

Lo “stato” che, alla stregua delle dottrine (diversamente valutative) d’esso (Schmitt K., Agamben G.),(in specie) consta:

della rottura dell’ordine giuridico andante in temporanea deroga a quello vigente (l’ordine “..di emergenza” 31 gennaio- 31 luglio 2020).

Della interruzione del loro corso.

Della instaurazione di un nuovo corso, che si à dato il potere di comprimere o sopprimere tutti o parte dei fattori (materiali immateriali oggettivi soggettivi passivi attivi) del precedente.

Insomma, lo “stato” che, in tutto ciò – così come derivato dalla interruzione, col decreto 23 febbraio, delle normazioni costituzionali od ordinarie ( perfino in deroga e perfino secondarie), vigenti al suo avvento nel territorio nazionale-, mostra i caratteri ontologici fenomenologici deontologici, dell’”eccezione”.

4.1 Ecco, la risposta (sub 4.) potrebbe stare nella inquadratura, del dpcm 9 marzo, al colmo della manifestazione di un potere sociopolitico e giuridico destitutivo di ogni altro (esautorativo dei suoi organi: il Capo della protezione civile posto a enumerare, ad h 18 d’ogni pomeriggio, le “vittime” del virus…).
Stare nella assunzione del decreto a suo emblema.

4.2 Ad accredito della risposta, peraltro, potrebbe notarsi che, secondo gli annunci, l’indiffenziazione del differente della “Fase 1”, di entrata nel virus, proseguirà nella “Fase 2”, di “uscita” dal virus, giacchè la modalità di questa, si è avvertito, sarà comune a tutti i territori e alle loro popolazioni.
Potrebbe notarsi, cioè, la protrazione dell’”eccezione”.

pietro diaz

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CONTE: “IO NON MOLLO…” . IO CHI?


io individuo? rileverebbe per sè…

io persona? rileverebbe nella sua cerchia…

io soggetto (di diritto) privato? affari suoi…

io soggetto (di diritto) pubblico? AFFARI NON SUOI …

ed allora :

“io” presidente del consiglio dei ministri?

dirige i ministri ma non ne esercita il ministero

dirige (la politica generale de) il Consiglio dei ministri ma non (la determina e comunque non) è il Consiglio dei ministri

presiede il Consiglio dei ministri (uniforma l’indirizzo politico e amministrativo ma non lo determina e comunque) non è il Consiglio dei ministri

per cui:

che egli “non moll(i)” quale soggetto pubblico è poco rilevante.

Allora perché – tanto enfaticamente, platealmente- : “io non mollo”?

Perché al momento egli non presiede il governo ma è il governo

il governo che esercita con suoi personali decreti (dpcm)

personali decreti che ha abilitato con decreti-legge

e con in quali assoggetta ogni luogo e popolazione del Paese tanto quanto il parlamento, che anche in tale condizione rappresentandoli, non fa che legge dei suoi decreti-legge

E QUINDI PERCHE “IO NON MOLLO”?

perché sarebbe “boia chi molla”

e non può non averne mentalità eco e sentimento storico chi avesse attratto a sé tutto il potere politico.

Non per caso lo ha vibrantemente scandito su Il Giornale, l’organo comunicativo del potentato che , or è (più di) un “ventennio”, riportò formalmente alle istituzioni politiche gli eredi culturali (e tecnici… ) del predecessore.

pietrodiaz

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“PRESTITI ALLE IM PRESE”: FORMULA NASCONDIGLIO?

Messa così la formula, da un lato evoca premurose generosità, verso le imprese prostrate (se non distrutte) dalla lotta (governativa) al coronavirus. Anche perché, i prestiti, applicherebbero modici interessi e lenti tempi di rimborso.

 Da altro defila ( e scongiura) altri fattori, della prestazione, ad esempio per risarcimento o per indennizzo (ciò che compensa una diminuzione patrimoniale) di un danno.

 Altri fattori e relative implicazioni semantiche (oltre che giuridiche:

è il prestatore il debitore delle imprese, non queste! Egli è il responsabile del danno da esse patito, l’obbligato a risarcirlo o indennizzarlo!

 E in effetti le cose non stanno come la formula vorrebbe.

 Si supponga che il fermo delle imprese sia stato imposto dalla lotta al virus, d’altronde indetta con dichiarazione dello “stato di emergenza” (31 01 20) a norma del Codice della protezione civile (D.lgs n.1 2018).

 E che la misura sia stata proporzionata alla pericolosità del virus, e adeguata al suo contenimento o annientamento.

 Ebbene, chi in “ stato di necessità” abbia inferto danno (inteso come diminuzione economica o come distruzione), indennizza il danneggiato (art 2045 codice civile).

Chiunque, fosse pure un organo pubblico (governo o suo presidente con i suoi dpcm).

 Sono chiare, in proposito, le disposizioni in artt 24, 28, 113 Costituzione. Ma l’assunto è desumibile anche dal principio di solidarietà sociale in art 2 cost.

 Oppure

 Si supponga che il danno sia stato inferto senza necessità o (ed è equivalente) lo sia stato oltre i limiti della necessità.

 La prima ipotesi è suggerita dall’incompletezza del fermo delle imprese italiane, molte delle quali proseguirono e delle quali (ovviamente) non fu accertato che fossero a rischio di contagio virale (attivo e passivo).Come è suggerita dall’assenza del fermo delle imprese tedesche, ove fu accertato che non fossero a rischio di contagio virale.

Nell’ipotesi, cioè, il danno sarebbe stato inferto senza necessità.

 La seconda ipotesi è suggerita dal fermo delle imprese della Sardegna e della Sicilia, dove, al momento della sua applicazione ( 11 marzo ‘ 20), era stato registrato un migliaio di “positivi” al covid 19 (oggi non è più del doppio) su settemilioni di abitanti. Una quantità, quindi, agevolmente controllabile nei movimenti, isolabile dal resto della popolazione. A preservazione della quale, inoltre, sarebbero stati testabili (facilmente), e trattabili conseguentemente, coloro che, nelle isole, entrassero o uscissero.

Cioè, sebbene in alcun modo l’apertura delle imprese isolane ponesse rischio di contagio virale, oltre il limite della necessità il fermo fu esteso anche ad esse.

 Ebbene

 In queste ipotesi, chi avesse disposto il fermo, lo avrebbe fatto inopportunamente, inutilitariamente, illecitamente (questa, in genere, è l’evoluzione economica e sociale dell’illecito giuridico).

 Ed allora il danno che alle imprese fosse stato inferto sarebbe ingiusto (contrario al diritto). Anche perchè ingiusto sarebbe stato l’inferimento (dicesi “ llegittimo” l’inferimento da organi pubblici nella attività propria).

 Inferimento che, se fosse stato (anche solo) colposo (tale perché, sebbene involontario, prevedibile e prevenibile) – non occorrendo che fosse doloso- , darebbe alle imprese diritto al risarcimento del danno, investendo del relativo obbligo l’inferitore

 In conclusione

 Le imprese che respingessero il prestito, eccependone l’indebitezza (oltre l’immoralità) e svelandone la dissimulatività (e il bluff!) avrebbero sacrosante ragioni giuridiche (alle disposizioni indicate, adde art 41 Cost, sulla libertà della iniziativa economica privata- si nota incidentalmente che tra i limiti imponibili ad essa, non compare la salute né la sanità, per contro cavalcate dai dpcm! -. Adde etiam art.42 cost., che garantisce libertà ed esercizio della proprietà privata).

pietro diaz

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CORONAVIRUS ITALIANO

SE I NUMERI SONO INCERTI O ASSENTI

1. il numero dei “contagiati” potrebbe essere maggiore di quello ufficialmente riferito, dunque questo è incerto

1.1 anche il numero dei morti potrebbe essere maggiore di quello ufficialmente riferito, dunque anche questo è incerto

2. incerto l’uno e l’altro, potrebbe essere certo l’effetto delle restrizioni personali e sociali?

2.1 e, quindi, certa la loro efficienza ?

2.2 e comunque, potrebbe essere certa la loro efficienza, quando siano applicate in zone completamente mancanti di “guariti” “positivi” “contagiati” “morti”?

2.3 in questo caso non sarebbe certa la loro inefficienza?

2.4 e, applicate nel caso di incerta efficienza, non sarebbero prive di valore scientifico e colme di disvalore pratico (politico)?

2.5 e applicate nel caso di certa inefficienza, e quindi nella consapevolezza della loro superfluità, non si colmerebbero di irrazionalità (istintualità)?

2.6 e poiché questa consapevolezza sarebbe congiunta a quella dell’oppressività personale e sociale, della dannosità politica, estreme, non si colmerebbero, le restrizioni, oltre che di irrazionalità, (tecnicamente) di dispotismo?

SE I NUMERI FOSSERO CERTI

3. d’altronde, se i numeri dei “ guariti” “ positivi” “ contagiati” “ morti”, diffusi ogni sera ad ora fissa dal Capo della protezione civile (cui si è aggiunta una vocetta pungente, ammonitoria o dissuasoria ), fossero certi, ciò non confermerebbe, dell’efficienza delle misure, quanto dicono (sopra) i numeri incerti e i numeri assenti?

3.1 giacche’, se sono corrispondenti (all’incirca) a quelli che introdussero le restrizioni, queste, dopo (quasi) due mesi alcun effetto hanno indotto

3.1 ovviamente, ciò non esclude che lo indurranno. Tuttavia include anche che non lo indurranno. E d’altronde, e se non è dicibile (detto) quando lo indurranno non è dicibile (detto) se lo indurranno

3.2 ciò se, d’altro canto ancora, non fosse (recisamente) dicibile che non lo indurranno:

3.3 giacche se, in pari tempo, tutt’altre restrizioni (scilicet: misure), altrove, hanno indotto l’effetto, ciò dice che quelle restrizioni non lo produrranno (tanto che è iniziata la corsa affannosa alla ricerca delle suddette misure)

4. per cui, è doveroso ipotizzarlo, non è escluso che l’enumerazione serale dei “guariti” “positivi” “ contagiati” morti” , senza integrazioni specificazioni precisazioni ( causali situazionali contestuali), (sprovvedutamente) smentendo l’efficienza delle restrizioni, ad un tempo le giustifichino (e, come da tradizione, la drammaturgia è affidata sopratutto ai “morti”, come mostra l’abissale scarto tra il numero ufficiale d’essi, da Covid, e quello del comunicato serale).

SE I COMUNICATI FOSSERO PIU’ LOQUACI

5. I focolai virali divamparono (invariabilmente) in luoghi chiusi, o comunque rinchiusi nei confini urbani

5.1 al seguito d’essi, la popolazione nazionale fu lì rinchiusa

5.2 i comunicati dei numeri dei “ guariti” positivi” “ contagiati” “morti” tacquero ermeticamente sulle ubicazioni delle manifestazioni patoletifere

5.3 se note, avrebbero permesso di dire (e di comunicare) se le restrizioni fossero producenti o controproducenti

5.4 se ignote, si sarebbe dovuto conoscerle per dire (e comunicare) lo stesso

5.5 furono inutilizzate, o ignorate, perché non apparisse che, combattendo il virus, le restrizioni lo moltiplicavano?

5.6 E che, moltiplicandolo, endemizzavano la sottomissione della popolazione?

pietro diaz

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Su MicroMega della prima settimana di questo aprile, appare un commento di Domenico Gallo (commentatore fisso della Rivista ) sull’ascesa di Orban alla Tirannia, intitolato “A volte ritornano”. In esso (oltre altro), si riferisce che:

“Il 12 settembre 2018, il Parlamento Europeo ha approvato una risoluzione proponendo al Consiglio Europeo di constatare l’esistenza di violazioni gravi e persistenti dei principi fondamentali da parte dell’Ungheria e di disporre le sanzioni previste dai Trattati….”

“L’11 settembre 2018 nel Parlamento europeo si è svolta la discussione sulla proposta di risoluzione, a fronte delle gravissime contestazioni sollevate dalla relatrice, Judith Sargentin, i deputati sovranisti hanno fatto quadrato attorno ad Orban. Nell’occasione la deputata leghista italiana Mara Bizzotto così si è espressa: “benvenuto Presidente Orbán. Lei, carissimo Orbán, è un eroe dentro questo Parlamento, un eroe che lotta per la libertà e la sovranità del proprio popolo, contro l’Unione sovietica europea. Il popolo ungherese è sotto attacco di questa Europa, schiava delle lobby, delle banche e dei finanzieri alla Soros. Ecco perché oggi Bruxelles attacca Orbán in Ungheria, e domani attaccherà l’Italia e il nostro leader Matteo Salvini, che con grande coraggio sta fermando l’immigrazione clandestina. Presidente Orbán, noi abbiamo gli stessi valori, i valori di chi vuole difendere la propria identità e la sovranità popolare, i valori di chi vuole difendere le frontiere e dire di no all’invasione di immigrati clandestini. “

Al seguito di tali riferimenti, sono state poste, da questo scrivente, alcune domande, che qui si riportano:

“In quel periodo, Conte presidente, governava “a cinquestelle” con Salvini suo vice?

Ha continuato a farlo fino ad agosto (circa) 2019?

Fu durante il suo governo che (a parte le iniziative, commissive e omissive, socioeconomiche, che han spezzato le reni del Paese), furon varate le più odiose (secondo il diritto delle genti) norme e prassi razziali (col pretesto della lotta all’immigrazione)?

Tanto odiose che Salvini fu accusato di delitto di sequestro di persona?

Che Conte, sebbene così odiose, ne assunse corresponsabilità politica e giuridica (insieme al suo vice, il casaleggese a cinquestelle Di Maio)?

Che Conte, il casaleggese, le forze politiche al loro seguito in Senato, sebbene così odiose, assicurarono al suddetto, e indirettamente a sé stessi, l’impunità di quel delitto, ministeriale e politico (art. 8 cp)?

E fu Conte che, giunto quell’agosto, rimaneggiato il governo con Zingaretti nelle veci di Salvini, continuando a capeggiarlo con i casaleggesi, non corresse nulla delle iniziative socioeconomiche suddette, anzi le perpetuò?

Fu sempre lui che, ovviamente d’intesa con i partner, non disfece alcuna delle norme razziali surricordate?

Fu sempre lui che, all’apice del sentore di volontà e di potenza di governanti loro pari, a coronamento delle imprese politiche (tra le più fallimentari ed esiziali della repubblica), mutilò il Parlamento di buona parte dei suoi membri?

E fu sempre lui, dopo ciò et cetera, che si imbattè “fortuitamente” nel coronavirus?

E quindi e insomma, potrebbe non avere ispirato o permesso o accettato o tollerato, lui, che la “deputata…italiana”, del partito con cui tuttora governa – dalla “opposizione” alla “maggioranza”, dalla “destra” alla “sinistra”, la distinzione, funzionale o spaziale, degli schieramenti, ha difficoltà, oggi, a dissimularne l’ “identità” (quale medesimezza politica)-, inneggiasse rapita ad Orban?

Domande, ovviamente, poste solo per esercitare la memoria…. “
Pietro Diaz

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PROVVEDIMENTI GOVERNATIVI SULLA SCIA DI ORBAN? IL DECRETO LEGGE 24-25 MARZO 2020 N. 19


1. E’ del Parlamento della repubblica il potere di emettere atti normativi di situazioni concrete, con previsioni “generali” ed “astratte” (:tutte le situazioni politicamente adocchiate, riprese nei caratteri essenziali e non accidentali), nelle materie spettanti (poteri simili, regionali, emettono atti simili ): con “forma” e “forza” di “legge ordinaria” (:inferiore alla “legge costituzionale”).
1.1.Tuttavia, atti normativi con “forza di legge” (non con “forma”: non col procedimento legislativo ex art. 71 cost..) può emetterne anche il Governo. Ma poiché, questi, sono atti “provvedimento” (cioè non generali né astratti), e di fatti sono denominati (dall’art 77 cost. ) “provvedimenti provvisori”, essi normano esclusivamente situazioni concrete (mancanti di relative previsioni giuridiche, apparse improvvisamente). Anzi, più esiguamente e restrittivamente (rispetto alla “legge”) normano ” casi straordinari di necessità e d’urgenza”, e solo se e quando essi appaiano – i “provvedimenti”, del Consiglio dei ministri, son presentati, per la emanazione (dopo vaglio di non manifesta incostituzionalità), al Presidente della Repubblica col nome di “decreti-legge”, e “perdono efficacia sin dall’inizio” se non convertiti in legge dal Parlamento (che può emendarli) entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione (vigendo frattanto)-.
1.2 Il Governo può anche emettere altri atti normativi con “forza di legge”, detti “decreti legislativi”, se delegato a farlo, dal Parlamento (art 76 Cost), con “determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti”. In sostanza, lo fa espletando in dettaglio un potere normativo riservato alla legge ordinaria, che questa reputa di condividere col Governo (:“riserva di legge relativa”).
1.3 Ora, tornando al decreto-legge, normativo per “necessità e urgenza” (: inomissibilmente e indifferibilmente ) di “casi straordinari”, cioè specifici concreti irripetibili ed attuali ( a scanso, come si diceva, di normazione “generale ed astratta”, riservata alla legge ordinaria), se esso ciò non facesse, se superasse il limite, distorcerebbe la funzione ed il potere sotteso.
Talmente da autorizzare il sospetto dell’abuso legislativo, se non della sua pretestuosità, della destinazione del mezzo normativo a fine non proprio (pur non potendosi escludere l’imperizia del decretante, che, in tal caso, andrebbe espulso dalla sfera della normazione). ……Il sospetto dell’abuso legislativo, si diceva, ad alta intensità sociopolitica, ove si rammenti che, il “decreto-legge”, fu introdotto nell’ordinamento Statutario (“albertino”) della monarchia (non solo “costituzionale” ma già) “parlamentare”, nell’anno fatidico 1926 (con Legge n. 100, che lo appellava Regio Decreto), quello dell’esordio ufficiale della Dittatura mussoliniana, dal ben noto portato istituzionale e sociale.
Fu introdotto per (ri)mescolare potere legislativo ed esecutivo, per conferire “pieni poteri”, uscire dalle istituzioni della “democrazia liberale” e ( ovviamente) andare ben oltre la “democrazia illiberale” (secondo l’eufemismo della Dittatura orbaniana recentemente instaurata in Ungheria, a protezione, si è detto, da Covid 19).
1.3.1 Tutto ciò, d’altronde, mostra la diffidenza della Costituzione (anni 1947-1948) nell’assegnare “forza di legge” ad atti normativi del Governo. Perciò circoscritti a “provvedimenti provvisori” (situazionali, contingenti, unici).
Diffidenza tuttavia malaccorta, insufficiente, avrebbe dovuto escludere quella “forza”.
Che di fatti è talmente dilagata politicamente istituzionalmente, oltre che giuridicamente (con fare leonino, negli “incontri” con gli atti normativi di pari forza e perfino d’altra forma, la “legge”), da annettere al Governo il potere normativo del Parlamento. Rimescolando Esecutivo e Legislativo, riunendo poteri separati da multisecolari dottrine della democrazia politica, annettendo subito il potere normativo del parlamento di conversione (politicamente discrezionale e indipendente, tecnicamente critica) del decreto legge. Invero annesso già dalla formazione del Governo (oramai consolidata, storica) mediante parlamentari (e da ciò: governo di parlamentari, parlamento di governanti: più che inseparazione, collusione corruttiva dei poteri), dove è impossibile l’avverarsi della nota cautela montesquieina: “perché non si possa abusare del potere, occorre che il potere arresti il potere”.
Insomma, divelto oramai da tempo un cardine della democrazia italiana, ne sarà possibile il ripristino solo dopo l’abolizione delle “forza” suddetta (per art 138 cost).

Orbene e comunque

2. Se si va a vedere il decreto legge 24 marzo 2020 n. 9, d’altronde redatto, in materia, a ricalco del predecessore (decreto 23 febbraio 2020 n.6: talis pater talis filius; in altra occasione si parlerà, d’esso, quale ponte per il transito dallo “stato di emergenza” – correttamente dichiarato dal Governo, addì 31 gennaio 2020, alla stregua del D.lgs n.1 2018 sulla Protezione civile-, allo “stato di eccezione”, mai dichiarato perché costituzionalmente indichiarabile, e tuttavia ben avviato se non instaurato…):si constata che, nel preambolo, esso indica non altro che le ragioni ed i fini della propria normazionè:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAVisti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;Visto l’articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;Tenuto conto che l’organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato la pandemia da COVID-19; Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione mondiale della sanità;Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus.Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2020; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;EMANAil seguente decreto-legge….
2.1 E poiché già nel preambolo, che delinea contesti ed orizzonti della imminente normazione, non vi è traccia di “ casi straordinari” necessitanti urgente provvedimento (si accenna appena, in punto, al dovere del Governo, decretante, di dare “ l’indicazione, nel preambolo, delle circostanze [: “casi”]straordinarie di necessita’ e di urgenza che ne giustificano l’adozione”, ex art 15. L. n 400, 1988).
E comunque, non avrebbero potuto essere “casi” urgenti e necessitanti. Giacchè, il giorno della emanazione del decreto, tutte le normazioni primarie e secondarie (rectius “ terziarie”: dpcm, ordinanze ministeriali e di protezione civile), erano operanti (nel quadro delle ragioni e dei fini del prologo). E ciò non era ignoto al decretante, che di fatti scrive:
“ART. 2.(Attuazione delle misure di contenimento)3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le altre misure ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni e, entro tale termine, sono sottoposte a verifica di persistente adeguatezza e proporzionalità ai fini della loro conferma con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 ovvero, per le ordinanze dei comuni, per la loro eventuale conferma secondo quanto previsto dall’articolo 3.”:(già nel preambolo si diceva) il decreto distoglie dallo scopo il potere che gli è conferito.
Gli sovrappone il potere di fatto che si arroga, sebbene escluso dalla Costituzione, contrario ad Essa, e lo esercita.

2.2. Ma che fa, definito il preambolo?

3. Nel suo primo articolo, centrale ad ogni altro, al comma 2, espone ( e istituisce) la serie dei mezzi al raggiungimento dei fini in sintonia con le ragioni (in preambolo):
“2. Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti ovvero sull’intero territorio nazionale, una o più tra le seguenti misure:a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora, se non per spostamenti individuali, limitati nel tempo e nello spazio e motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altre aree analoghe;c) divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali;d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva; e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone fisiche sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus;f) limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;h) sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell’ingresso nei luoghi destinati al culto, nonché completa chiusura degli stessi; i) chiusura di cinema, teatri, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza; m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;n) limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all’aperto o in luoghi aperti al pubblico; o) possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale;p) sospensione o chiusura dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;q) sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all’estero;r) limitazione, sospensione dell’apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;s) limitazione o sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche con possibilità di fare salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità; t) limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all’assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza;u) limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;v) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;z) limitazione o sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;aa) limitazione o chiusura di fiere e mercati, garantendo comunque un’adeguata reperibilità dei generi alimentari;bb) specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS);cc) limitazione dell’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non;dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della salute; ee) disporre misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;ff) consentire o comunque regolamentare la modalità di lavoro agile per ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;gg) previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.
3.1 Mezzi che, come si vede, non son altro che poteri giuridici di sottomissione di persone fisiche e giuridiche, uffici, organi privati e pubblici, e delle loro possibilità facoltà attività (economiche etiche estetiche politiche sociali amministrative fisiche ludiche sportive e di vario altro genere e specie…), dei loro poteri o diritti.
Insomma di sottomissione di (pressochè) tutte le funzioni di (pressochè) tutte la parti del Corpo Sociale (compresi i suoi beni privati e pubblici) generate nutrite plasmate dalla tradizione e dalla storia.
3.2 Ora anzitutto, il decreto munito (straordinariamente: art 77) del solo potere di provvedere (con urgenza) ad un caso concreto presente (come si diceva), privo quindi di ogni altro potere, tanto più del potere di conferire poteri ( a sé o ad altri), esorbita macroscopicamente dalla investitura.
3.3 Inoltre, istituzione conferimento (e investitura) di poteri giuridici (:che dichiarano e attuano il diritto, perché fatti di diritto), spettano alle fonti primarie del diritto “primario” che li sottende (legge ordinaria o costituzionale, decreto legislativo: richiamando, qui, soltanto fonti interne).
E d’altronde, solo siffatte fonti potrebbero dare, al Potere Esecutivo ad esse sottoposto nello Stato di diritto, i poteri giuridici che non avesse. 3.4 E comunque perché, gran parte (vd. sub 4.1) di quegli specifici poteri, di specifiche sottomissioni, la Costituzione li ha riservati alla legge (“riserva di legge”). Alla legge formale, nemmeno al decreto legislativo, avendo disposto in materia riserva assoluta (formale), non relativa (materiale). Poiché trattandosi di poteri di sottomissione delle funzioni del popolo, ha voluto che questo, sia pure per rappresentanza parlamentare, li determinasse). 3.5 Quindi, il decreto ha fatto irruzione nell’ordinamento costituzionale e istituzionale, e saccheggiandone poteri assegnati ad altri, lo ha sovvertito cominciando dall’art 77.
3.6 E in ogni caso, non adottando alcun provvedimento concreto a caso concreto (come detto sub 2.1, nemmeno configurato ed anzi inconfigurabile), oltre che esorbitare dal proprio sottosistema, ha inadempiuto apposito dovere attivo, quello di cui all’art. 15. 3 L. n.400 ’88 cit.: “I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico”. Ma non solo
4. La sottomissione rimessa ai poteri istituiti dal decreto ha gli oggetti esposti sub 3.Uno d’essi è evocato nel preambolo sub 2), la “libertà di circolazione”, che, lì si dice (ed è vero) è limitabile per “ragioni sanitarie” (rectius: “per motivi di sanità”: art 16 cost.).
4.1 Ora, a parte che (vd sub 3.3), quella libertà (insieme a quella “ di soggiorno”, che il preambolo dimentica ma che l’art 1 comma 2 sottomette in ogni modo), sarebbe limitabile dalla “ legge” (riserva assoluta di legge formale) non dal decreto legge e tanto meno da fonti normative di gran lunga inferiori ad essa (vd dopo sub 5):tutti gli altri oggetti della sottomissione (qui i salienti): la libertà di riunione (art. 17 cost.), la libertà di professare la propria fede religiosa (art. 19 cost.), il diritto all’istruzione e alla cultura (artt. 9-33-34 cost.), la libertà personale (art. 13), la libertà del domicilio da accertamenti e ispezioni [anche per “droni”…] per motivi di sanità…(art 14,2 cost.) la libertà da imposizioni di prestazioni personali o patrimoniali (art 23) , la libertà d’iniziativa economica privata (art. 41 cost.), il diritto al lavoro (artt. 4 e 35 ss. cost), il diritto all’attività della pubblica amministrazione (art.97 cost.). Questi oggetti, si diceva, non sono limitabili per ragioni di sanità. Inoltre, alcuni di essi, limitabili per legge (artt. 13, 14, 23) lo sono concretamente dalla Autorità giudiziaria, perché “in riserva di giurisdizione” (artt. 13,14), non dalla Autorità amministrativa (dpcm, ordinanze ministeriali…).
4.2 E se il contenuto del preambolo ha funzione abilitativa e giustificativa della istituzione dei poteri, quelli sottomettenti oggetti diversi dalla “libertà di circolazione” sono inabilitati e ingiustificati già all’interno del decreto.
Cioè, questo sovverte la propria interna sequenza. Ma fa ben altro
5. Si è visto che ha istituito poteri assegnandoli a sé stesso. E intravisto che ha istituito e assegnato poteri ad altri.Si è inoltre visto che, nemmeno individuando né indicando “casi straordinari di necessità e di urgenza”, ha lasciato del tutto indeterminata la normazione concreta. La ha rimessa ad altre fonti. 5.1 Quali sono queste?
Dal lato soggettivo, il capo del governo, organo esecutivo, sentiti altri organi esecutivi regionali o transregionali.
Dal lato oggettivo, dpcm (decreti presidente consiglio ministri): art 2. 1.; o (nei “casi di estrema necessità e urgenza per situazioni sopravvenute” , e con efficacia “ non oltre sette giorni” (art. 2.2), ordinanze di ministro della Sanità o di presidenti di giunta regionale o di sindaci.
E come si vede, anche la normazione “terziaria” è nel potere esclusivo del Capo del Governo:
“art.2 (Attuazione delle misure di contenimento)1. Le misure di cui all’articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale; ovvero su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, le misure di cui al presente comma sono adottate sentito il Comitato tecnico scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.2. Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e nei casi di estrema necessità e urgenza per situazioni sopravvenute, le misure di cui all’articolo 1 possono essere adottate ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, eventualmente anche d’intesa con le regioni o con i ministri interessati. Le misure adottate ai sensi del presente comma restano efficaci per non oltre sette giorni e quelle regionali sono immediatamente comunicate al Ministro della salute per la valutazione della loro conferma con i decreti di cui al comma 1, ovvero, quelle locali, al Presidente della Regione interessata per la loro eventuale conferma secondo quanto previsto dall’articolo 3. Le ordinanze del Ministro della salute sono comunicate alle Regioni interessate.”
5.2 Ed è il caso di notare che, come nell’autoattribuzione di poteri legislativi all’Esecutivo e poi al suo capo, il decreto ha scavalcato il parlamento, così nella attribuzione di poteri normativi amministrativi ha scavalcato i poteri esecutivi regionali o comunali. Di fatti:
ART. 3(Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale)1. Fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento ovvero di attenuazione del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre ovvero sospendere, limitatamente a detti ambiti territoriali, l’applicazione di una o più delle misure di cui all’articolo 1, comma 2. Qualora tali misure si applichino su tutto il territorio regionale, ovvero su oltre la metà di esso o a oltre la metà della popolazione residente nella regione, la loro efficacia è limitata a sette giorni e, entro ventiquattro ore dalla loro adozione, è formulata proposta al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, per la loro conferma con il decreto ivi previsto. Le misure di cui al periodo precedente non possono essere in alcun caso reiterate e, ove non confermate dal decreto ivi previsto, perdono comunque efficacia allo spirare del settimo giorno. Le misure reiterate in violazione di quanto disposto dal precedente periodo sono inefficaci.2. Il Sindaco, negli stessi casi di sopravvenienze cui al comma 1, può introdurre ovvero sospendere nel territorio comunale, con propria ordinanza, l’applicazione di una o più delle misure di cui all’articolo 1, comma 2. L’ordinanza, efficace per sette giorni, entro ventiquattro ore dalla sua adozione è comunicata alla Regione che, negli stessi sette giorni, può confermarne l’efficacia per trenta giorni, rinnovabili nei casi e con i limiti di cui all’articolo 1, comma 1. Le misure di cui al periodo precedente non possono essere in alcun caso reiterate e, ove non confermate dalla regione secondo quanto ivi previsto, perdono comunque efficacia allo spirare del settimo giorno. Le misure reiterate in violazione di quanto disposto dal precedente periodo sono inefficaci. Alle misure assunte da più comuni e confermate dalla Regione che abbiano effetto su oltre la metà del territorio di quest’ultima, ovvero su oltre la metà della popolazione residente nella regione stessa, si applica altresì quanto previsto dal comma 1. Fermo quanto previsto presente comma e dall’articolo 2, comma 2, per le situazioni sopravvenute, dopo l’adozione del decreto di cui all’articolo 2, comma 1, non possono essere adottate, e ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza predetta in contrasto con le misure statali.
5.3 Ma (tornando a sub 3.6, 5.), lasciando indeterminata la normazione concreta, più implicativamente ha: sospeso la funzione normativa del decretante. Rimesso la normazione concreta ad un potere diverso dal proprio. La ha rimessa ad un potere minore del proprio. La ha rimessa anche (sia pure provvisoriamente) a poteri locali anziche’ nazionali. La ha rimessa nemmeno ad atti normativi secondari ma addirittura terziari, così violando (oltre le riserve di legge sopra viste) la “riserva di decreto legge” in materia (perché Esso regola il caso che gli si presenti, non altra fonte; perché esso non può delegare ad altra fonte la normazione propria…) . Addirittura:programmata la normazione di materie oggetto di riserva di legge, la ha affidata nemmeno al potere che lo ha emesso (il Governo) ma al suo capo. Cioè, pur potendo fingere, affidando la normazione a sé stesso, di rispettare un “riserva di legge” non formale, di cui la prassi lo ha (indebitamente) accreditato, la ha affidata al suo capo…
5.3.1 Peraltro, delegando ad altra fonte (come fosse legge delegante (art 76 cost.) il decreto legislativo), ha turbato lo spirito, se non la lettera, del divieto al Governo (in art. 15. 2 L. 400 ’88 cit) “mediante decreto-legge [di] a) conferire deleghe legislative ai sensi dell’articolo 76 della Costituzione.
5.4 E infine, se la normazione, propria o mediante altra fonte, degli oggetti sub 4.1, avesse a che fare con la “materia costituzionale” in art. 72.4 cost., il decreto avrebbe violato il divieto (in art. 15.2 b) L. n. 400 ’80, cit.), di “provvedere nelle materie indicate nell’articolo 72, quarto comma, della Costituzione.”
6. Ma è nella tipologia dei poteri istituzionali, che il decreto legge 24 marzo 2020 fa la sua maggiore performance, avendo puntato: a conferire il potere di sottomissione concreta ad un organo monocratico, il presidente del consigli dei ministri. Che per di più lo eserciti con atti non giuridici ma amministrativi, cioè con atti a contenuto discrezionale (nei proverbiali: se, dove, quando. quanto. qualmodo).
Perciò ad un organo autocratico.
Lo sguardo ai “pieni poteri” non potrebbe essere più intenso.
La illegittimità non potrebbe esser più manifesta.
Tuttavia, ll presidente della repubblica emanante, non la ha colta.
pietro diaz

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CAUSALITA’ O CASUALITA’ NELL’AZIONE GOVERNATIVA ANTIVIRUS? E NELLA REPLICA DEI VIROLOGI AL CAPO DI UN PARTITO AL GOVERNO?

“Morti e Positivi” con Covid 19 non si arresterebbero, aumenterebbero, dicono i resoconti ufficiali….

Mentre dalla prima decade di marzo la popolazione è chiusa nei suoi alloggi (con eccezionali permessi di uscita) e le attività economiche e sociali (eccetto quelle di produzione o smercio di beni “di prima necessità”) sono inibite.

Ora

1. Dato che chiusure e inibizioni furono indirizzate ( causalmente: di ciò che è idoneo a determinare qualcosa) a “contrastare o contenere” (così i dpcm seriali) affezioni da virus, le quantità in premessa ne indicano inadeguatezza all’effetto mirato?

Si, se questo sarebbe dovuto esserci già.

No, se sarebbe dovuto esserci più avanti.

2. Tuttavia, se la risposta è costretta ad essere ipotetica (e alternativa), ciò indica che sui tempi dell’effetto è mancata informazione.

E potrebbe indicare che è mancata la possibilità di darne, per ignoranza o scarsa conoscenza in tema.

3. Ma se niente o poco, dei tempi dell’effetto, se ne sapeva ( e se ne sa), fin dall’inizio avrebbe dovuto essere posta in questione e discussione l’efficienza delle misure.

Giacchè se non si sappia quando, l’effetto di una causa avverrà, potrebbe non sapersi se, avverrà.

4. D’altronde, (con dpcm 11 marzo) le misure applicate a Lombardia e Dintorni, in fiamme dai focolai di Covid 19, furono nazionalizzate e indifferenziate su un territorio (nondimeno) assai differenziato dai focolai. Assenti in più parti d’esso (almeno allora), o governabili con ben altre misure (identificazione e isolamento d’essi, isolamento attivo e passivo dei coinvolti) o ben meno invasive (isolamento attivo e passivo dei contattati dai coinvolti).

4.1 Le misure, per ciò, furono astratte dal concreto, tenute ignare del piano d’ azione, dei precisi obbiettivi da perseguire, dei mezzi per farlo precisamente.

Furono totalmente immeditate finalisticamente causalisticamente, deterministicamente (ciò che implica e studia la relazione causa-effetto, mezzo-fine).

Tanto che all’opposto

5. Misure indirizzate al “ distanziamento” al “disassembramento” all’”isolamento” , “sociali” – al contempo avversate dall’autorizzazione di numerose attività economiche e sociali! – hanno puntualmente “avvicinato” “assembrato” “accomunato”, chiudendo (sine die) le popolazioni entro recinti concentrici (dominiali condominiali rionali circoscrizionali municipiali comunali..,.), tanto (esponenzialmente) accumulativi quanto inespulsivi dei virus, (stavolta) a diffusione “ endemica” (non sopra, epì, ma en), dentro il popolo (si tace della manifestazione più acuta, incandescente, del fenomeno: le carceri, assembranti 60000 individui esclusi i carcerieri, peraltro in spola quotidiana con le proprie abitazioni…).

6. Pertanto – lo segnala anche l’or visto divario (al limite dell’aprassia) tra scopi, delle misure, dichiarati (sub 1) e scopi realizzati (sub 5), è totalmente mancata la calibratura dei mezzi ai fini, mancato lo studio della loro adeguatezza causale all’effetto atteso (necessità, continenza, pertinenza, concretezza… ).

Mancati, e sebbene fosse noto ove i focolai covassero, come fossero (tendenzialmente ma bastantemente) identificabili isolabili rintuzzabili, come fossero immunizzabili da essi (tendenzialmente ma bastantemente) territorio e popolazione restanti.

Cioè, sebbene nulla mancasse per appuntare misure che esplicassero il massimo contrasto nel massimo contenimento degli effetti collaterali, di compressione o lesione o soppressione delle restanti funzioni del Corpo Sociale:

fu divisato che i focolai fossero spegnibili spegnendo tutto.

Tutto, anche quanto avesse niente o poco a che fare con essi.

Tanta irruenza, nemmeno ha subodorato l’effetto opposto, che l’ammasso indifferenziato della popolazione, ammassando il virus, avrebbe (oltre che sparso: vd sub 5) occultato e disidentificato i focolai (e i coinvolti). D’altronde neppure ha accertato (che si sappia), pur potendo (ma forse ad evitare che apparisse quanto sub 5), se gli ultimi “positivi” salissero dalle clausure.

E ciò mentre altrove ( Corea del Sud, Taiwan, Singapore, Veneto.. ), procedure serrate di identificazione isolamento dei focolai (e coinvolti) adottavano efficaci misure di contrasto.

7. Le quali di sé, peraltro, proponevano un “modello causale” (la “premessa maggiore” del ragionamento causale: ciò che permette di predire da quanto preceda quanto seguirà), da sé foggiato e catalogato, in assenza del quale l’agire è casuale.

Poichè quando nella previsione del susseguente dal precedente alcun modello inserisca l’effetto atteso, l’agire è tale, casuale. Irrazionale.

Ebbene, le misure italiane non solo ne hanno applicato foggiato pensato cercato, alcuno, ma, alla stregua dell’excursus espositivo dei loro presupposti e giustificativo delle loro ideazioni e applicazioni, come risultante nei dpcm del capo del governo e nei dl di questo, del modello causale non ne hanno supposto l’esistenza, tanto meno la possibilità ancor meno la necessità del suo impiego.

Ma a proposito

8. Recentemente, un gruppo di virologi e di epidemiologi chiamati (si è detto) a consigliare il decisore politico, è insorto contro il capo di un partito sostenitore del Governo, che aveva ipotizzato la modificazione delle misure adottate. Insorto agitando che, ciò, avrebbe cosparso di virus la popolazione.

Come ha ragionato causalmente?

Con una previsione “controfattuale”, di ciò che accadrebbe modificando le misure. L’operazione mentale per cui, assunto che esse abbiano prodotto l’effetto (di contrasto e contenimento del virus), si prevede che, se si modificassero, esso cadrebbe.

Senonché

8.1 A parte che l’effetto non c’è stato (per quanto riportato all’inizio di questo discorso, nella premessa).

E che quindi all’ operazione mentale è mancato un presupposto, ottenibile solo con altra operazione che lo simulasse (con rischio di avvitamento…).

Poiché è il modello causale che, permettendo di affermare: se c’è questo c’è quello (e viceversa), consente di affermare: se non c’e questo non c’è quello (e viceversa).

Poiché esso, insomma, sostiene il ragionamento causale positivo o negativo, reale o ipotetico:

come han potuto i virologi, sprovvisti del modello per il ragionamento causale “ fattuale” (vd sub 7), accreditare e contrapporre il loro ragionamento “ controfattuale” ?

pietro diaz

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COME E’ SMODATO IL MODULO PER AUTODICHIARAZIONE ANTIVIRUS

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 Il sottoscritto ________________________________________________________ , nato il ____ . ____ . _____a____________________________________ (______), residente in _______________________________________(______),via ________________________________________ e domiciliato in _______________________________(______), via ________________________________________, identificato a mezzo __________________________nr. _____________________________________, rilasciato da _____________________________________________ in data ____ . ____ . _____, utenza telefonica ________________________ ,

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.) DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
➢di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio previste dall’art. 1 del Decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, l’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, dall’art. 1 dell’Ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020 concernentile limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorionazionale;
➢di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al COVID-19di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo2020;
➢di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal combinato disposto dell’art. 3, comma 4, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 e dell’art. 4, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 in caso di inottemperanza delle predette misure di contenimento (art. 650 c.p. salvo che il fatto non costituisca più grave reato);
➢che lo spostamento è iniziato da….(indicare l’indirizzo da cui è iniziato lo spostamento) con destinazione…..;➢
A questo riguardo, dichiara che lo spostamento è determinato da:
– comprovate esigenze lavorative;
-assoluta urgenza (“per trasferimenti in comune diverso”, come previsto dall’art. 1, comma1,lettera b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020); -situazione di necessità (per spostamenti all’interno dello stesso comune, come previsto dall’art.1, comma 1,lett. a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e art. 1del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020);
-motivi di salute.
(LAVORO PRESSO…, STO RIENTRANDO AL MIO DOMICILIO SITO IN…..,DEVO EFFETTUARE UNA VISITA MEDICA… ALTRI MOTIVI PARTICOLARI..ETC…)
Data, ora e luogo del controllo
Firma del dichiarante

L’Operatore di Polizia

                                                                   COMMENTO


Sopra è esposto il modulo di “autodichiarazione” aggiornato al dpcm 22 marzo 2020.

Succede ai precedenti e ne varia i contenuti.

Ad opera di chi? Del Ministero dell’Interno.

Autorizzata da chi? Dal suo ministro.

Escogitata da chi? Si legge, dal Capo della Polizia, che la avrebbe diramata con “Circolare” ai prefetti della repubblica.

Ora, per cominciare:

1.Il modulo imposta una “AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000”

Ma se si va a vedere le disposizioni richiamate, si constata che, queste, hanno ad oggetto materie non riconducibili a quelle della dichiarazione del modulo. Di fatti:

SEZIONE V – NORME IN MATERIA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Art. 46 (R) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni”

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

  1. a) data e il luogo di nascita;
  2. b) residenza;
  3. c) cittadinanza;
  4. d) godimento dei diritti civili e politici;
  5. e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  6. f) stato di famiglia;
  7. g) esistenza in vita;
  8. h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
  9. i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  10. l) appartenenza a ordini professionali;
  11. m) titolo di studio, esami sostenuti;
  12. n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  13. o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  14. p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
  15. q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
  16. r) stato di disoccupazione;
  17. s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
  18. t) qualità di studente;
  19. u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  20. v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  21. z) tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  22. aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  23. bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
    bbb) di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  24. cc) qualità di vivenza a carico;
  25. dd) tutti i dati a diretta coscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  26. ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.”

Art. 47 (R) Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà

“1. L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4.Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva” “

A parte che:

Art. 2 (L) Oggetto

“1. Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l’utenza, e ai privati che vi consentano.”

E inoltre che:

(più esplicitamente) sono, i suesposti, oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificati. Oggetto dai contenuti già noti alla Amministrazione (mentre non potrebbero esserle più ignoti gli occasionali contenuti della autodichiarazione!).

Contenuti che Essa potrebbe riferire mediante sua certificazione ( ma che per economia sono autocertificati).

E che sono presidiati penalmente dalla speciale disposizione in art. 76 D.P.R. cit.:
«1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
2.L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso».

Ora se così è:

1.1 Deriva che la dichiarazione non sarebbe acquisita né emessa “ai sensi degli….”.

E poiché il modulo non riporta altri “sensi”, è (rispettosamente), affermabile che la dichiarazione prevista è giuridicamente “insensata”?

Logicamente lo è.


2. Il modulo, subito dopo l’intestazione, imposta un (auto)appello formale (se non solenne) alla coscienza del dichiarante:
“consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.) DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ”.

Ma se si va a vedere la disposizione richiamata:
“Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.
La reclusione non è inferiore a due anni…..”

si constata che, questa, ha ad oggetto materie non riconducibili a quelle della dichiarazione del modulo.
Se non forse (oggi, dopo il dpcm 22 marzo, non prima!) per alcuni “stati” o “qualità” della propria persona sub 4: vd).

2.1 Ora poiché il modulo non riporta altro presidio penale, della dichiarazione veridica, se non l’ indicato art 495, è affermabile che quella inveridica sia (quasi tutta) franca da pena?

Logicamente lo è.

2.2 Ma la questione non è tutta qui. E’ molto più estesa e grave giuspoliticamente.

Perché mostra che il ministero dell’Interno e chi per esso:

Escogitati (a piacimento) i contenuti della dichiarazione, ha preso una pena qualunque del Titolo VII (Libro II Capo IV: “Della falsità personale”) del codice e la ha collegata ad essi, se falsi.

In pratica, il Ministero ha foggiato il comando di dire il vero (su essi), ed ha allacciato una pena alla sua violazione (dandosi poi il potere di “procedere”, contro il falsario…).

In pratica, coniando una norma in ogni parte, dal precetto alla sanzione, s’è fatto legislatore!

2.3.Ora, a parte che, l’opera, si escluderebbe subito dallo Stato di Diritto per immettersi nello Stato di Polizia (il primo storicamente rimpiazzerà il secondo quando normerà il rapporto polizia-cittadino, togliendo a questa il potere -puramente militare- di farlo.

A parte ciò.

Un ministero, dell’insieme dei ministeri componenti il Governo della Repubblica, potrebbe “ciclostilare” precetti penali dopo un millennio di ullum crimen ulla poena sine previa lege?

Ereditato perfino dal primo articolo del codice fascista (fascista!):
“Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite”.

E comunque posto a fondamento dell’Ordine giuridico penale dall’art. 25 della Costituzione. Per il quale inderogabilmente la norma (fatta di un comando e di una pena) la compone ed emana inderogabilmente le legge del Parlamento (passando per il presidente della repubblica)?

Tornando al modulo

3. Segue il primo oggetto della dichiarazione

➢ di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui al combinato disposto dell’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e dell’art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 concernenti lo spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale;

ora

3.1 data la (alluvionale) polluzione normativa per dpcm del capo del governo, stipata per di più in un tratto di tempo brevissimo:

quante dichiarazioni della “gente qualunque” (quella che avesse la sventura di aggirarsi “a piedi o a cavall(i)” per la sciagurata terra italiana), su siffatto ggetto, potrebbero essere vere, non potendo non essere false (almeno in parte) le eventuali diichiarazioni degli esperti?

3.2 vale altrettanto, all’incirca, per il terzo oggetto della dichiarazione:

➢di essere a conoscenza delle sanzioni previste, dal combinato disposto dell’art. 3,comma 4, del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 e dell’art. 4, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 8 marzo 2020 in caso di inottemperanza delle predette misure di contenimento (art. 650 c.p. salvo che il fatto non costituisca più grave reato).

4. Ma vale anche per altri oggetti. Di fatti:

se la dichiarazione potrebbe essere veridica o inveridica, emissibile in termini di verità o di falsità, rispetto al secondo e al quarto suo oggetto:
➢di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al virus COVID-19 di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 8 marzo 2020;

➢che lo spostamento è iniziato da…. (indicare l’indirizzo da cui è iniziato lo spostamento) con destinazione….:

Perché oggetti fattuali, empirici, verificabili o falsificabili.

4.1 Come potrebbe esserlo rispetto agli oggetti (II, III, IV della parte giustificativa del modulo):

➢assoluta urgenza; situazioni di necessità; motivi di salute. I quali (sopratutto il primo), se fattuali, sono anche valutativi, inscindibili da un apprezzamento discrezionale, soggettivo;
sono quindi tanto inverificabili quanto infalsificabili?

5. Tant’altro potrebbe essere aggiunto. Ma basta quanto segnalato, se assunto a “Tampone”, oltre che della qualità particolare, della azione governativa, di quella generale….

pietro diaz

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La lettera della Camera penale milanese che respinge la partecipazione del Consigliere Davigo ad una imminente Cerimonia. Alcuni commenti ad essa.

“Abbiamo preso atto della delibera del Dicembre 2019 con cui il Consigliere Piercamillo Davigo è stato designato a rappresentare il Consiglio Superiore della Magistratura alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario nella sede della Corte d’Appello di Milano.

La Camera Penale di Milano “Giandomenico Pisapia” ritiene doveroso rappresentare l’inopportunità istituzionale di tale designazione considerate le posizioni ideologiche pubblicamente manifestate dal Consigliere Davigo, tra le quali, solo esemplificativamente, le ultime riportate nella intervista pubblicata su II fatto Quotidiano del 9.1.2020.

Si tratta di esternazioni che negano i fondamenti costituzionali del giusto processo, della presunzione di innocenza e del ruolo dell’Avvocato nel processo penale, che viene marchiato come soggetto sodale con gli interessi più negativi e lucrativi nell’innestare meccanismi difensivi pretestuosi e dilatori.Tali dichiarazioni pubbliche da parte di un magistrato sarebbero di per sé molto gravi, ma diventano inaccettabili se pronunciate, come nel caso del Consigliere Davigo, da un magistrato che riveste l’alta funzione istituzionale di Consigliere del CSM.

Tanto che esse sono già state da altri sottoposte all’attenzione dell’organo titolare dell’esercizio dell’azione per eventuali profili di responsabilità disciplinare.Per queste ragioni, la Camera Penale di Milano esprime la sua contrarietà in ordine alla partecipazione del Consigliere Davigo, quale magistrato designato dal Consiglio Superiore della Magistratura, alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario nella sede di Corte d’Appello di Milano, auspicando una rivalutazione della designazione a suo tempo effettuata”.


ANEDDOTO A MARGINE DELLO SCRIVENTE

“Interpellato da Floris (nel terzultimo Di Martedi) su cosa pensasse di Craxi, costui (oltre che consigliere del csm, presidente in Cassazione penale) ha risposto:

è stato condannato.

Cioè, di un uomo (comunque) frutto del primo (nel tempo) partito politico d’Italia (unita) che abbia avuto a scopo la liberazione dell’uomo dall’uomo e che per oltre un secolo pugnò eroicamente per raggiungerlo.

 Cioè di un uomo (comunque) prodotto di tanta storia, egli coglie e riferisce (non più che) una scheggia della sua (immensa) vita personale.

E in essa lo annichilisce.

Uno siffatto, non può che scaturire da tutt’opposta storia, di oppressione dell’uomo dall’uomo, financo milanese come la sua esistenza professionale, quella della Colonna Infame.”


L’ANEDDOTO  E ‘ STATO VARIAMENTE COMMENTATO:
DA CHI LO  HA DEFINITO “CRAXIANO” A CHI GLI HA OPPOSTO L’ELENCO PUNTIGLIOSO DELLE CONDANNE INFERTE. 

A QUESTO SI E’ COSI’ RISPOSTO

“E quindi?

Ho evocato Craxi per lodarlo?

O per segnalare che un magistrato della repubblica, alla vigilia della solenne commemorazione del suddetto ad Hammamet, alla presentazione
dell’omonimo film sul finale della sua vita, invitato ad interloquire pubblicamente dall’alto della sua posizione istituzionale, culturale, sociopolitica, non ha avuto altra parola che quella del casellario giudiziario?

Altra parola che avesse e diffondesse intelligenza della complessità.

Che di episodi di vita, quali il reato, non ne facesse tutta la vita. Che della condanna d’essi non ne facesse condanna della vita. A vita.

Per questo lo ho evocato.

Per segnalare con un solo esempio l’irrealismo l’irrazionalismo il nichilismo, di quella parola.

E la sua totale inadeguatezza alla posizione sociale dell’ autore.

Avrei potuto fare altre esemplificazioni. Trasferire quegli stati della mente, del magistrato, sul terreno proprio del diritto, generale e particolare, penale.
Per mostrare quanto essi vivano e vincano in ogni sua interlocuzione pubblica. Nell’ultima:
“in italia conviene più ammazzare il coniuge che divorziarne”.

“Aforisma” eversivo dell’ordinamento giuridico e morale. Ma che appositamente reca l’auspicio che l’istituzione (cui egli appartiene) possa “legalmente” ammazzare chi ammazzi (dato che questi, oggi, avrebbe l’ergastolo, superabile solo dalla pena di morte).

Avrei potuto farlo meticolosamente, aforisma per aforisma, per mostrarne la totale alienità al diritto ed alla sua civiltà.

Ma la sobrietà è doverosa. “

Pietro Diaz

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ORA SI’ CHE SALVINI DOVREBBE PORTARE FISSI ROSARIO E MADONNINA…. A MENO CHE….


1.Si sono domandati:

i senatori leghisti che davano (alla magistratura) autorizzazione e procedere contro Salvini (per il delitto di sequestro di 131 persone a bordo della nave Gregoretti interdetta per alcuni giorni all’approdo in porto italiano)

i senatori che non partecipavano alla decisione affinché l’autorizzazione non fosse data

i difensori dell’accusato

Se l’art 135 bis del Regolamento del Senato, al comma 8 volesse che:
“… Se la Giunta abbia proposto la concessione dell’autorizzazione e non siano state formulate proposte intese a negarla, l’Assemblea non procede a votazioni intendendosi senz’altro approvate le conclusioni della Giunta. In caso diverso sono poste in votazione le proposte di diniego dell’autorizzazione, che si intendono respinte qualora non conseguano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea)”?

Cioè che, concessa l’autorizzazione dalla Giunta, essa si intende approvata dal Senato (in specie) senza votazioni?
Eccetto che siano formulate proposte intese a negarla:
accadimento (tuttavia) futuro e incerto, se non anche improbabile: le avanzerebbero i giallorossi? I leghisti che hanno autorizzato? E comunque, almeno venti senatori ( comma 7) ?
Proposte che (peraltro) si intendono respinte, ove non abbiano conseguito il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell’’Assemblea?

Insomma

Si sono domandati, i suddetti, se col loro comportamento ( salvo, ripetesi, accadimento futuro e incerto inibitorio) avrebbero autorizzato la magistratura alla prosecuzione del processo a carico di Salvini, ancor prima della deliberazione del Senato?

TUTTAVIA LA CONCESSIONE, A QUEL MODO E IN QUEL TEMPO, DELLA AUTORIZZAZIONE, POTREBBE ESSERE NULLA

Di fatti

2. Essa è stata assunta quattro giorni dopo il 17 di gennaio.
Giorno della scadenza del termine dato alla Giunta, dall’art 135 bis terzo comma, per la “presenta(zione del) la relazione scritta per l’Assemblea”.

Questa la sequenza prevista:

“1. Il Presidente del Senato invia alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, entro il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento, gli atti trasmessi dall’autorità giudiziaria ai fini dell’autorizzazione a procedere per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione.
2. La Giunta invita l’interessato a fornire i chiarimenti che egli reputi opportuni o che la Giunta stessa ritenga utili, consentendogli altresì di prendere visione degli atti del procedimento, di produrre documenti e di presentare memorie.
3. La Giunta presenta la relazione scritta per l’Assemblea entro trenta giorni dalla data in cui ha ricevuto gli atti. E’ ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.”

Termine perentorio, quindi, il suddetto, tanto che il suo “inutile” decorso è previsto quale condizione di un preciso effetto giuridico, ben descritto dal sesto comma dell’art in esame:

“6. Presentata la relazione o decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma 3, l’Assemblea si riunisce non oltre sessanta giorni dalla data in cui sono pervenuti gli atti al Presidente del Senato. Qualora manchi la predetta relazione, il Presidente del Senato nomina tra i componenti della Giunta un relatore autorizzandolo a riferire oralmente.”

2.1 Cioè, decorso il termine senza che la Giunta abbia presentato la relazione, l’Assemblea (il Senato) va a deliberazione. La quale, se non disponesse la restituzione degli atti alla autorità giudiziaria ritenendo che ad esso “non spetti deliberare sulla richiesta di autorizzazione a procedere” (ai sensi del comma quarto della diposizione in esame), si esprimerebbe positivamente o negativamente sulla richiesta della magistratura.

2.2 Di fatti, decorso il termine senza la relazione della Giunta, non sarebbero (ovviamente) formulabili dai (venti) senatori proposte che la suppongono; né emissibili, dal Senato, deliberazioni (espresse o tacite) che le riguardassero.

Quindi

3. Perentorio il termine, potrebbe pretendersi che perisse (di nullità giuridica) tutta l’attività (amministrativa; o “paragiurisdizionale” come taluno ha detto, infondatamente – per ragioni qui non esponibili) compiuta nonostante il suo decorso.

pietro diaz

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OBAMA, QUATTRO AVVOCATI, E LA “GIUSTIFICAZIONE” DELL’ATTENTATO OMICIDA A BIN LADEN

OBAMA, QUATTRO AVVOCATI, E LA “GIUSTIFICAZIONE” DELL’ATTENTATO OMICIDA A BIN LADEN

L’attentato (ha riferito il New York Times) fu studiato dai militari in ogni particolare nella rispettiva  strategia, mentre  la sua abilitazione  giuridica fu affidata a quattro avvocati. Che affrontarono  il  problema per temi.   

1.La Sovranità del Pakistan

Cioè della  nazione ove Bin Laden si nascondeva, ad Abbottabad,  che  la incursione dei militari avrebbe violato se il Paese,   non in guerra con US, non ne fosse preavvisato o non la avesse permessa.

Tanto più che, gli US, gli avrebbero potuto chiedere  che lo catturasse.

Ma,  da un lato,  il preavviso avrebbe potuto far fallire l’operazione. Da altro,  ad Obama non interessava la cattura, ma assai più…, e senza impacci giudiziari!

Fu quindi ritenuto  che, la regola,  fosse aggirabile con l’eccezione.

Raffigurando che bin Laden costituisse pericolo per il Pakistan  e  per gli US. Che il primo non avesse “possibilità” o “volontà” di eliminarlo. Ciò avrebbe autorizzato l’incursione.
Sebbene il principio non fosse condiviso da varii Stati, e l’eccezione alla regola potesse  offendere il Pakistan, in buoni rapporti diplomatici con gli US (fu comunque vanitosamente  rilevato che, il mancato preavviso al Pakistan avrebbe permesso, nel caso  di fallimento dell’operazione, il ritiro degli operatori “alla chetichella”, senza pubblicità negativa)

2.Il Congresso US.

L’operazione imponeva al governo il preavviso ad esso.

Si concepì che, “data la sua eccezionalità”, si potesse dargli avviso postumo. Purtuttavia, di intesa col governo, il direttore della CIA ne dette  preavviso ad  alcuni membri anziani, che  non lo divulgarono.
Così che il resto dei Congressisti  ne seppe dall’annuncio alla nazione (dell’esito dell’operazione) dato da  Obama. Ne seppe allo stesso modo il  procuratore generale degli Stati Uniti (il  nostro “ministro della Giustizia”).

3.Il destino di bin Laden

Sarebbe stato legittimo indirizzare direttamente  l’operazione alla soppressione  di bin Laden?
No.
Ma se essa  fosse stata ufficialmente  indirizzata alla sua cattura, poiché non sarebbe mancata resistenza armata, ciò avrebbe legittimato la reazione omicida.
In  base ad una  legge speciale emanata a suo tempo dal Congresso di  US per combattere organizzatori ed autori, con al Qaida,  dell’eccidio newyorkese del 11 settembre 2001.

E se bin Laden avesse dichiarato di arrendersi, poiché non lo avrebbe fatto senza minaccioso contorno di armati,  la reazione omicida che ne avesse  paventato il pericolo del contrattacco sarebbe stata legittima ( va tuttavia segnalato che, a quanto risulta,  bin Laden non si arrese né resistette!).

E se in estrema ipotesi, scartata programmaticamente (vd sopra),  bin Laden fosse stato catturato, sarebbe stato  tradotto su una nave militare per l’interrogatorio, e poi ..,… L’ipotesi   rimase inconclusa!

4.La sepoltura di bin Laden

Il luogo della sepoltura sarebbe potuto divenire meta di pellegrinaggi e minare la pubblica sicurezza.
La Convenzione di Ginevra prevede che i nemici uccisi in battaglia siano sepolti “se possibile” secondo i riti della loro religione e con lapidi che ne indichino il nome.

Ciò non parve “possibile” (per quanto detto),  perché inopportuno. e si reputò che non avrebbe trasgredito  (sfacciatamente)  la regola (perché del tutto altra) la sepoltura in mare.
Se, prima e alternativamente, l’Arabia Saudita Paese d’origine di bin Laden non ne avesse accettato il corpo ( il governo saudita lo rifiutò). 

DUNQUE COME SI VEDE

5.  I “garbugli” furono tutti abilmente “azzeccati”, ma la giustificazione dell’operazione non riuscì a non essere sostanzialmente pretestuosa.

A causa del fatto che lo scopo,  della interpretazione delle regole,  fu anteposto ad essa.

Ed è noto, al meno ai giuristi di civil law (europei continentali occidentali ),  che ciò la fa giuridicamente fallire.

6. E così:

“nella notte del 2 maggio 2011, 24 militari statunitensi appartenenti ai Navy SEAL entrarono nel complesso di Abbottabad in Pakistan”, e soppressero Osama bin Laden, sotto la attenta (tele)visione  di Barack Obama,  Joe Biden,  Hillary Clinton, altri  funzionari  del governo e dell’esercito di US.


P.S . E Trump con Soleimani, soppresso “per ordine del Presidente”  Us in Paese terzo (l’Iraq)  come bin Laden (in Pakistan)? 

Egli ha adottato altro percorso giustificativo: 

 «Il generale Soleimani stava preparando nuovi attacchi — ha detto parlando dalla Florida —. Il suo regno di terrore è finito».

Tutt’altro cammino giuridico,  che tuttavia qui non può esaminarsi.  

pietro diaz

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Suleimani “servo dello Stato” di Allah, e la denominazione di Trump e di Salvini

Quando, nell’anno 1979, il “ministro del sacro” (il religioso sciita) Ruhollah Khomeyni depone lo scià di Persia e istituisce la “Repubblica islamica dell’Iran”, al potere spirituale abbina subito quello materiale.

Ovviamente dotandosi di uno strumento militare (per la mole delle resistenze all’evento che in Persia tenta invano di farsi largo).

Lo strumento e’ denominato “Guardiani della Rivoluzione” (“rivoluzione” all’inverso, si intende, quando il potere laico, o civile, sia rovesciato dal potere religioso, come in specie), alias “Guardie Rivoluzionarie” alias “Pasdaran” .

Questo corpo militare, estraneo all’esercito regolare, costituira’ la milizia personale del sommo sacerdote la “Guida Suprema” , appositamente addetta alla protezione diffusione espansione del suo potere spirituale e materiale, contro ogni minaccia od offesa interne o estere, verso la fondazione della teocrazia (sciita), il dominio assolutista sulla terra di (sedicente) origine divina.

La milizia mettera’ le mani, all’occorrenza massivamente sanguinarie, nei sostrati e gli strati economici della repubblica.

Con tale ingordigia esproappropriativa che, tatticamente, dovra’ secernere una milizia semisegreta, detta Quds (in arabo, e senza ironia: Gerusalemme o Città Santa), destinata a insinuarsi nelle operazioni difensive e offensive piu’ losche, lerce, ineffabili per tasso di gangsterismo nazionale extranazionale sovrannazionale.

Milizia del tutto impune, ovviamente, perche’ rinviante istituzionalmente alla sfera politica della teocrazia, (in seguito) capeggiata dalla Guida suprema l’ayatollah Khamenei.

Ebbene

Dall’anno 1998, questa milizia particolare insieme a quella dei Guardiani, che in nome di Allah e dell’Ayatollah ha represso, spandendo morte e distruzione, (solo nella attualita’) la rivolta dei siriani al regime di Al Assad, la rivolta degli iracheni al regime di Abdul Mahdi (sciita), la rivolta degli iraniani stessi al regime Khameney-Rohani.
Che ha perpetrato ogni altro genere di empieta’ dentro e fuori la “Repubblica”.

Questa milizia ha (avuto fino all’altro ieri) a capo:

“il generale Qassem Suleimani”.

Si, colui che nelle sacre rappresentazioni della Guida Suprema soprastante (ridicolmente addobbata di paramenti liturgici), le si accosta venerante postulante seannullante, a capo scoperto e rosariante (tiene l’oggetto con la mano sinistra sul cuore, mentre la destra, a terra, sostiene lui strisciante…).

Trump e Salvini lo hanno appellato ” terrorista internazionale”.

Dando comunque un contributo alla soluzione della questione, politica oltre che semantica, se un capo o sottocapo di Stato la cui attivita’ corrisponda ai generi sopra visti, sia siffattamente appellabile.
E quindi visibile e giudicabile.

D’altronde, certo è che se, per art 270 sexies (cod. pen. italiano):

” sono considerate …i terroris(tiche) le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali economiche e sociali di un Paese…nonché le altre condotte definite definite terroristiche da convenzioni o altre norme di diritto internazionale..”:

non e’ facile dargli torto, linguisticamente…

Quanto alla sopprimibilita’ del suddetto…
e’ altra questione, anche giuridica…

pietro diaz

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NICOLETTA DOSIO E L’(IN)ESTINZIONE DEL (SUO) REATO


1.Militante NO TAV, docente “di latino e greco”, nell’anno 2012, sulla autostrada Torino Bardonecchia, con altri, apre le barriere del casello per favorire il transito veicolare senza pedaggio.

Processata per reati di “violenza privata” e di “interruzione di pubblico servizio” è condannata alla pena di un anno di reclusione, senza la (pur possibile giuridicamente) sua “sospensione condizionale” (la sospensione della esecuzione della pena per un certo tempo, decorso il quale senza altro reato del condannato, essa sarà ineseguibile).

Divenuta irrevocabile la condanna alla pena suddetta, posta in esecuzione, secondo legge che ne prevede la convertibilità, a richiesta del condannato, in una “misura alternativa” (“l’affidamento in prova al servizio sociale” o altra), la professoressa (forse perché, docente “di latino e greco”, fra le più toste e tostanti, le più sacrificanti e sacrifiziali per le popolazioni studentesche, ma per ciò grande…), la rifiuta simbolisticamente.

Sempre per legge, quando ciò accada (o la richiesta non sia presentata), la pena va in esecuzione in carcere.

Ciò che e’ avvenuto fra gli scorsi Natale e Capodanno. Non casualmente, tuttavia, sibbene affinchè mai si appanni l’opposto simbolismo dello sfregio istituzionale alla persona, oltre all’incarcerazione (il procuratore generale del distretto si è affrettato a sopire: “tutto regolare”. Anche la mancata sospensione della pena?).

Ma comunque, a parte la perversione semantica della operazione in sé, che cosa mostra l’accaduto?

2.La “sospensione condizionale della pena” “estingue il reato” (al modo sopra visto: art 167 cod. pen.).

Essa è applicabile quando la pena detentiva inflitta (anche da ragguaglio ad essa della pena pecuniaria) non superi una quantità data (e ricorrano altri fattori).

Ebbene, da una ventina d’anni, sostenuta principalmente dalla magistratura, è in corso una furiosa Campagna contro i fattori della estinzione del reato (esistenti, si noti, ad opera di una legislazione anagraficamente mussoliniana, sprezzantemente detta “fascista”), condotta da belligeranti “interforze” (al grido di battaglia: carcere!!), verso la istituzione (il contrario della estinzione, oltre che dell’abrogazione) di nuovi reati o (al meno) verso un tracimante incremento sanzionatorio di quelli esistenti.

Contro la “sospensione condizionale”, particolarmente, sono stati elevati i minimi (edittali) delle pene (insieme ai massimi), cosicchè, quale che fosse il gioco delle circostanze attenuanti, non siano raggiungibili quelli che (in concreto) la permettano.

In aggiunta, è stata avviata la revisione di una pluriennale prassi di sospensione condizionale della pena, tanto radicatasi da indurre legislativamente, oltre che l’aumento della quantità di pena sospendibile, una seconda sospendibilità – per altra condanna per altro reato- (entro la quantità di pena or detta).

Ne è tristo esempio la condanna impartita a Nicoletta Dosio, professoressa “di latino e greco”, dicevasi (intangibile già per tale funzione, fuor di celia …, eppure) umiliata, nella sua munificenza sociale, da chi ha ritenuto di motivare lo spasmo sanzionatorio appellandola (si dice) “sovversiva”.

Senza neppure avvedersi di sovvertire, con cio’, non solo il suddetto fattore di estinzione dei reati ascritti -oggi peraltro, comparativamente bagatellari-, ma anche la completa irrelazione di essi al delitto in art 270 cod. pen. l’unico che avrebbe linguisticamente permesso di non sovvertire il discorso giuridico (immancabile come tale) del magistrato che ha avesse parlato di sovversivi e sovversioni:
il delitto di “associazione sovversiva”, previsto tra quelli contro la Personalità dello Stato e punito con pena da cinque a dieci anni di reclusione !

Nulla a che vedere con i reati ascritti a N. Dosio.

3. Ma il colpo di inizio della Campagna contro gli istituti di estinzione del reato (plurimillenari, storicamente sorti perché l’Istituzione punitiva non si vergognasse troppo del male “legalmente” inflitto ai sottoposti, né troppo li eccitasse alla “illegale” -ma giusta- rivolta), si è avuto con la modifica dell’art. 79 della Costituzione sulla deliberazione della Amnistia.

Il più nobile fattore di estinzione del reato per oblio (istituzionale) della sua illiceità (vera o supposta) e della sua punibilità; per amnesia sistematica , “amnistia”, d’esse.

D’altronde e in fondo, queste, le più (eclatantemente) raffiguranti la soggezione materiale e immateriale, totale, dell’uomo all’uomo; l’arresto più brutale del progresso verso la liberazione dell’uomo dall’uomo.

Con la nuova disposizione, l’ amnistia è deliberata dalla maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale: praticamente irraggiungibile (oggi, poi, ove quella maggioranza è strutturalmente inversa).

Una disposizione beffarda.

4. La campagna, poi, ha allargato il suo fronte ai fattori di “estinzione della pena”, gli Indulti, le Grazie.

Ma battendo il fronte preferito, è poi esitata nella abolizione della estinzione del reato per prescrizione.

La quale, più dell’amnistia, che assegna alla punibilità del reato un tempo di vita discrezionale (che l’istituzione politicamente individua), assegna ad essa un tempo di vita “naturale”, “ordinario “ – distribuito per tipi qualiquantivi di reati e di pene- , precostituito alle loro nascite e costitutivo delle loro morti.

Il tempo “naturale” della illiceità e della sua punibilità, che come ogni tempo storico (delle persone delle cose dei fatti degli atti della natura stessa), non nasce se non possa morire, dovendo dare spazio a successioni.

Ebbene, questo istituto plurimillenario [Demostene, 350 circa A.C.: “si accorderanno cinque anni per sollecitare la punizione di un’ingiuria (ndr. dove, ovviamente, per “ingiuria” – injuria- si intende la violazione anche del divieto maggiore o massimo); al di là di questo tempo vi sarà prescrizione, e l’accusato sarà autorizzato ad opporre tal termine, onde non possa essere più citato” (Orat. pro Phorm.); “sarà permesso di opporsi alla giurisdizione di un tribunale incompetente per mezzo di un termine di prescrizione (Orat. In Pantoen)” : in GRASSI C., Trattato della prescrizione penale, Catania, 1910, p. 10 (citato da A. Franceschi. 2008)”], nel corso della sua storia – ove ha insistentemente sancito la mortalità dei fatti che ha seguito, e ha imposto la attualità della coscienza sociopolitica di essi- si è inopinatamente imbattuto in un potere governativo parlamentare giudiziario (unificato!), che ne ha stabilito l’immortalità!!

4.1. La beffa sta nel fatto che, quel potere, il più incarceratorio dalla Unità d’Italia, si è votato a Rousseau J.J.! Colui che (nell’anno 1762) diffuse, in “DU CONTRAT SOCIAL, OU PRINCIPES DU DROIT POLITIQUE. LIVRE PREMIER. CHAPITRE PREMIER. Sujet de ce premier Livre.

Lʼhomme est né libre, & partout il est dans les fers”:

L’uomo è nato libero, e dappertutto lo si trova in catene…!!

Proprio lui è stato adottato quale “piattaforma”, dai Politicanti della Galera, i “Cinquestelle”!

Comico incomparabilmente più di Grillo, no?

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DELL’UTRI FINISCE LA SUA PENA, PER “REATO DI CONCORSO ESTERNO IN ASSOCIAZIONE MAFIOSA”, INFLITTAGLI SENZA CHE LA LEGGE LO PREVEDESSE….

Seconda e ultima parte


FATTO


4. Chi ritenga  che il processo legislativo,  dagli sbocchi sopra visti  , sia stato opera dei rappresentanti del popolo in Parlamento, ignorerebbe  il suo complesso  tecnicismo  e la sua estraneità alle conoscenze loro (sebbene,  allora, ben  più estese  di quelle d’oggi).

Il tecnicismo,  d’altronde,  corrispose ad un disegno punitivo e più latamente eliminativo, alle istanze della magistratura inquirente,  (particolarmente) “antimafia”, ed anche  giudicante. Basti notare, in proposito,  che un  magistrato  della sentenza (del  “maxiprocesso”)  che  attivava il “teorema Buscetta” fu prima nel  pubblico ministero   e dopo poco vi tornò,    divenendo  “procuratore nazionale antimafia” ( indi, per volontà di  un “segretario di partito”,   senatore e presidente del senato.   In questa veste,  il primo giorno d’aula,  depose  un ddl “anticorruzione”, a ricordo della veste precedente…).

Il tecnicismo, peraltro,  corrispose  solo a quelle istanze, non ad altre (eventualmente)  opposte, sebbene,  messo in legge che fosse stato da effettivi rappresentanti  del popolo ( ovviamente,  anche del popolo “delinquente”: artt. 1, 2, 3 Cost. ex aliis),  mai le avrebbe  trascurate.
Perché sorrette dalla Costituzione (quella del “diritto penale del fatto” e non “del soggetto”, della pena per “il fatto” e non  per il “modo di essere del soggetto”: artt. 25, 27, etc.). E sorrette, comunque,  dall’indole dialettica di ogni determinazione penale,  mai plausibilmente  incolpatoria se non anche discolpatoria.   
 

4.1 E’ per ciò palese che,   se quel processo legislativo ha preso avvio ed è  stato  gestito esclusivamente dalla magistratura, questa si era munita della  capacità di instare con successo, da autentico Potere (anziché Ordine: art. 104.1 cost. ), in Parlamento.

Ma, conseguita la capacità politica (abnorme, perché scardinativa della costituzionale  separazione dei poteri…) di foggiare a  piacimento la legge “parlamentare”, si sarebbe trattenuta  dal legiferare direttamente,  sentenziando?

4.2 Da tempo praticava “interpretazioni estensive” della “lettera della legge”,  sebbene ad essa dovesse rigorosamente attenersi ( artt. 12 “Preleggi”, 1 cod. pen.,  25.2  Cost.). O la parafrasava o  la interpolava. O ne deviava o sviava  logica funzione e scopo.  O, di  più, ne sconnetteva  la scienza relativa, sebbene puntualmente enucleata dai principii “in generale” del Codice (Libro Primo) o dei Codici correlati (civile,  amministrativo…), o della Costituzione (ricorrendo a c.d.  “interpretazioni costituzionalmente orientate”, ma da visioni  del tutto proprie…).    .

Ma (forse) non era prevedibile che, per quanto “creativamente” sentenziasse caso per caso, sarebbe pervenuta ad aggiungere ad un intera categoria di reati, gli  “associativi”, ed ai relativi autori,  la categoria del concorso e dei concorrenti “esterni” ad essi. 
E ciò sebbene,  quelli,  fossero casi di “responsabilità collettiva” e di “responsabilità per lo stile di vita”,  manifestamente deroganti  ai principii di “responsabilità personale” e “per il fatto”. E fossero, quindi,   casi “eccezionali” ex artt. 2 cod pen, 12 Preleggi”,  inestendibili ad altri  non espressamente previsti dalla legge.

LA MANOVRA “INTERPRETATIVA”

Premessa

5. Quali  e quanti possano essere gli autori  dei reati lo dice la previsione legale:
Della rapina   può essere autore  chiunque e da solo.

Del peculato può essere autore  (non chiunque ma) l’agente pubblico e da solo.

Dell’ ”associazione per delinquere”  può essere autore chiunque ma non da solo – almeno tre- (per tale caratteristica è detta “reato necessariamente plurisoggettivo” ).  

Dell’ammutinamento  può essere autore ( non chiunque ma) l’agente pubblico e non da solo –almeno quattro- (vd sopra in  parentesi). 

5.1 Ciò nelle previsioni legali,  degli autori  dei reati ( e di questi).

5.2 Ma non è escluso  che essi, nell’avverarsi  dei reati,   possano essere   più,  anche  misti (agenti pubblici e  “comuni”, nel peculato ad esempio). Cioè che altri possano  aggiungersi all’autore (o agli  autori) della previsione legale.  

Tuttavia:

-possono esserlo se eseguano  il  reato (ciascuno a suo modo: riempiendo la borsa, mentre l’altro minaccia con la pistola, nella rapina. Conducendo l’agente pubblico in giro turistico  con l’aereo statale nel peculato. Dirigendo l’associazione o partecipando a questa  nella associazione per delinquere. O dirigendo l’ammutinamento o partecipando ad esso).
-se lo eseguono  la loro attività è interna ad esso; 
-interna perfino linguisticamente, tanto  da trarre verbi e nomi  (rapinare,  rapinatore,  peculare,  peculatore…) dal nome del reato (rapina, peculato).

Ora

 Il  “concorrente esterno” agirebbe all’interno del  reato?

Agendo all’esterno, eseguirebbe  il reato?

Non eseguendo il reato  la sua attività potrebbe trarre denominazione da quella del reato?

5.3 Le risposte sono  (ovviamente) negative. 

E purtuttavia, per paradosso anzi per ossimoro????, sono quelle che  danno, esplicitamente o implicitamente,   le sentenze  applicative del “reato di concorso esterno in associazione….”!. 

 Di fatti:

esterno=non interno; non interno=non esecutivo; non esecutivo non (de)nominativo dell’attività (al proposito,  il “concorrente esterno” mai è denominato associato. Anche perché, se lo fosse, sarebbe necessario aggiungere:  di che specie? perché queste, insieme alle pene, sono differenti).

5.3 Basta ciò per capire quanto le figure del “concorso esterno”,  del “concorrente esterno”, già dalla interna contraddizione terminologica abbiano scombinato la materia, il  diritto  e la scienza che la impregnano, la logica inerente. 

Scombinamento, d’altronde, platealmente  implicante:

– che “il fatto” del concorrente esterno è del tutto estraneo “al fatto” del reato;

– che nessuna  legge lo prevede;

– che la sua incolpazione è attuata  senza che la  legge la preveda;

è attuata  contro   la legge (della “legalità” della incolpazione penale: at 1 cod pen, artt 25 cost), che lo  vieta.


IL VEICOLO  MANOVRANTE: L’ART.  110 cod pen.


6. Ma quale mezzo specifico ha sostenuto  la manovra? 

Stava  (e sta)  nel codice una norma generale (art 110 cod.pen.) che si occupava della possibilità che, all’autore della previsione del reato se ne aggiungessero altri, detti “concorrenti”.
E che si preoccupava di avvertire che, a questi,  pur se avessero solo (co)eseguito il reato (vd sopra… gli esempi), sarebbe stata applicata la pena degli altri.

Ebbene questa norma, del modo della punizione dei concorrenti nel reato,  (inopinatamente) è stata impiegata quale   norma anche del reato associativo.

Non percependo tuttavia, o travisando o rimuovendo, che:

– essa si riferiva  ai  concorrenti in  reati previsti ad autore unico (rapina,  peculato…),  non plurimo e associativo (ammutinamento, associazione per delinquere);  

-essa implicava che   concorresse solo chi eseguisse il reato,  compiendo   attività interna ad esso;

– ovunque  fosse condotta, fosse pure ai reati associativi, avrebbe riprodotto quest’ultima implicazione ( e le altre sopra dette, sub 5.2);

-d’altro canto,  i reati associativi sono in sé stessi aperti alla pluralizzazione degli autori della previsione legale, perchè costitutivamente “associativi”, dove cioè la pluralizzazione degli autori corrisponde al fatto del reato. E lo esaurisce;  

lQuindi:

 non percependo o travisando o rimuovendo, dicevasi,   la totale oppositività della norma  alla raffigurazione del “concorso esterno”, del “concorrente esterno”, al reato associativo. Per internità, al reato, della attività del concorrente, ripetesi,   pregnante al punto di rappresentare,  l’art 110, anziché norma costitutiva, delle reità,  norma esclusivamente punitiva d’esse.

EFFETTI SOCIOPOLITICI DELLA MANOVRA “INTERPRETATIVA”.

7. In venticinque anni di vita giudiziaria, il “concorso esterno in associazione di tipo mafioso” ha raddoppiato le quantità degli aggregati sociali (detti “associazioni”)  imprigionati ed espropriati di ogni avere civile.
Avvocatura e scienza penale hanno ripetutamente denunciato la eclatante violazione del multisecolare  principio della legalità (riconducibilità a legge) della attività punitiva istituzionale. Legalità quale invalicabile limite,  democratico se  di origine parlamentare,  di essa.
E quale fondamento della separazione costituzionale dei poteri (senza la quale si ritornerebbe  a prima delle rivoluzioni borghesi, della relativizzazione degli assolutismi).

Le denunce non possono non essere giunte in Parlamento. Che con una semplice disposizione  legislativa, di  “interpretazione autentica” del rapporto fra le norme degli agli artt. 110, 416 bis cod pen, avrebbe potuto apprezzarle. 

Invano. 

Ebbene anche ciò  dimostra,  irrefragabilmente,  come e quanto,  potere giudiziario e potere legislativo (in posizione  leonina il primo), sia siano oramai-involutivamente- (ri)uniti.

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OGGI 10 DICEMBRE RICORRE LA GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI UMANI

Le Nazioni Unite la indissero il 4 dicembre 1950, assegnandola al 10 dicembre 1948, il giorno della proclamazione della “Dichiarazione universale dei diritti umani”, di poco successivo al conflitto bellico internazionale più ferale e catastrofale d’ogni tempo.

Ebbene settantunanni dopo, quei diritti, in un modo o in un altro, in un grado o in un altro, per una ragione o per un’altra, per uno scopo o per un altro, per legge o senza legge o contro legge, in pace e in guerra, dovunque e comunque, sono concussi o annientati.

Impunemente.

Perché gli esseri umani sono tuttora ben lungi dal coalizzarsi ed organizzarsi per combattere e abbattere concussori e annientatori d’ogni risma.

Per conseguire la reintegrazione ed il rispetto, assoluti, dei propri diritti.

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DELL’UTRI FINISCE LA SUA PENA, INFLITTA PER “REATO DI CONCORSO ESTERNO IN ASSOCIAZIONE MAFIOSA”, SENZA CHE LA LEGGE LO PREVEDESSE

(Prima parte di due)

ANTEFATTO

NEI PRESSI DEL 1982, DELLA LEGGE ROGNONI LA TORRE….

1.La mafia spara e uccide, ed anche per la omertà del contesto ove vive, raramente se ne scopre l’autore.

D’altronde, la evoluzione sociopolitica del Paese è stata bruscamente interrotta dal“l’affare” Moro.

Altrettanto quella sociogiuridica (penale), dalle leggi eccezionali del “periodo cossighiano”, invero esordiente già da quell’affare.

Senonchè la mafia uccide anche tra poliziotti e magistrati. I cui morti non sono reputati anonimi, come gli altri, perché morti tra “servitori dello Stato”.

E se è (istituzionalmente) accettato che non abbiano esito le indagini sull’omicidio di chiunque, inizia a non esserlo, per nulla, che non lo abbiano sull’omicidio dei predetti.

QUALE IL RIMEDIO?

1.1 Se è ardua, per quanto detto, l’incolpazione del mafioso che uccida, non lo sarebbe quella del mafioso come tale.

Giacchè egli vive in aggregati sociali etnicamente connotati, caratterizzati, folclorizzati, per ciò visibili e captabili.

Quindi sarebbe facile incolpare lui attraverso quelli.

Ovviamente con leggi apposite, che, ad esempio, incriminassero gli aggregati quali “associazioni”.

Ed alle quali, se non si volesse indebolire “la risposta dello Stato”, assegnare pene da omicidio (detentive, in media, per un venticinquennio circa).

D’altronde quando la individuazione del singolo associato non fosse agevole, potrebbe essere aiutata da “testimoni o collaboratori” di giustizia, che adeguatamente remunerati “legalmente” (altrimenti sarebbero “subornati, in violazione di preciso divieto), potrebbero essere officiati, e tenuti in serbo all’occorrenza.

Peraltro, un abbozzo del loro ufficio era stato messo in scena nel “periodo cossighiano”, e l’esperimento si era rivelato proficuo.

DOPO LA LEGGE ROGNONI LA TORRE

2.Fu così, dunque, che, nel 1982, i due maggiori partiti politici (benchè “opposti”: DC, PCI) si allearono in Parlamento per comporre e avviare la legge ”antimafia” Rognoni-La Torre. Che introdotto nel codice il delitto di “associazione di tipo mafioso” (art 416 bis), in effetti cominciò presto a rimediare alle inefficienze indagative dell’omicidio ( o di altro grave reato) del singolo mafioso. D’altronde infliggendo, a questo come tale, pene da omicidio (come si diceva).

2.1 Non fu avvertito, allora (ed ancor meno oggi), il problema della restrizione della (libertà di) esistenza sociale di aggregati pur etnicamente forti, pregnanti e pur individualmente (variamente) delinquenti. Sebbene essa fosse garantita dalla Costituzione (art 18).

Né tanto meno fu avvertito il problema se, quel rimedio, in realtà, fosse antico come Iddio, e assai malvisto (e deplorato) dalla storia del diritto penale (di Pace e di Guerra).

Perchè era il rimedio cui erano ricorse le punizioni collettive, frustrate, quelle individuali, dalla impossibilità (o difficoltà) di “ scoprire il colpevole”.

Rimedio operante anche nella sottoforma (“moderatrice”) della “decimazione” (la punizione di uno su dieci di un gruppo di cento o di mille…).

Rimedii andanti, insieme, sotto il nome di “Responsabilità (intesa come responsabilizzazione) collettiva”, oggi fermamente osteggiati da varie Carte nazionali internazionali sovrannazionali, e con particolare veemenza dalla Costituzione italiana all’art. 27.1, per il quale la “responsabilità penale è personale” .

Tuttavia

2.2 A seguito della “innovazione” strategica suddetta, intere popolazioni “di tipo mafioso” o equivalente (camorristico… ‘ndranghetistico…), poterono essere imprigionate, anche a corrispettivo (surrettizio) di omicidii o di altre delinquenze individuali.

L’apparato di segregazione etnica di quei “tipi” si inorgoglì al punto che, con leggi successive (degradanti efficientisticamente la mafiosità probatoriamente certa alla possibile e perfino alla sospettabile), divennero aggredibili ”i patrimoni”, le “imprese”, le “aziende” . Escludibili, i membri degli aggregati, dalla economia privata e pubblica. O, se inclusi, brutalmente annientabili da confische di ogni avere.

2.2.1 Indi, l’apparato allungò i suoi tentacoli oltre l’isola di Sicilia, nel Meridione campanocalabropugliese prevalentemente, imprigionando interdicendo espropriando, disintegrando il tessuto sociopoliticoeconomico, devastando il compendio umano.

Il disastro, oggi, è nelle statistiche della povertà assoluta e relativa, della disoccupazione, del degrado morale, dell’analfabetismo di andata e di ritorno, della espansione della attività illegale a fine di sopravvivenza.

Dell’immiserimento e dell’immeschinimento d’ogni ordine, fra i più acuti del Globo.

L’IMPENNATA OPPRESSIVA REPRESSIVA DISTRUTTIVA

3. Ai primi anni ‘novanta, gli omicidii (parsi allora) di mafia, teatralmente compiuti in rapida successione, di due magistrati -che col “teorema Buscetta” da loro escogitato poi sperimentato con successo in Corte di Assise (centinaio di ergastoli e centinaia d’anni di pene detentive), per cui il delitto nel “mandamento” mafioso “non poteva non essere” delitto del suo Capo, perché questo “non poteva non sapere” e perché nessuno avrebbe osato commetterlo senza il suo pur tacito assenso…- inasprì quella prima “risposta dello Stato” (a base di “responsabilità collettiva”), sebbene fuori misura (anche storicamente).

Furono istituiti modi di imprigionamento annientativi di ogni facoltà della persona eccetto quella di vegetare (“41 bis”). Istituiti centri nazionali di inquisizione capillare e diretta in ogni parte del territorio, a comando unipersonale (il procuratore nazionale antimafia: ideato da un Ministro “socialista” della Giustizia, e da lui destinato ad uno dei due magistrati sopra ricordati). Furono generalmente incrementate le pene per i delitti (così, inoltre, portandone i tempi di prescrizione anche a mezzo secolo!), e le magistrature le attestarono sui livelli più alti, quando possibile sugli ergastoli.

E, a oltranza, da Cassazione penale, fu preparato l’avvento del “reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso”.

pietro diaz

Segue

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“ELISA, MI VUOI SPOSARE…”?

Poichè la proposta di matrimonio,   rivolta da taluno sedente in aula ad una tale  sedente  in tribuna (della Camera dei deputati),    non è “esercizio delle  funzioni” per  le quali egli  è lì, essa non godrebbe di immunità penale (ex art 68 della Costituzione); ove fosse reato.

 Perché  non è   “opinione espressa o voto dato”  (appunto) nell’esercizio delle funzioni (pur se l’extravagante proponente  avesse creduto il contrario…).

Essa  non è che teatrale profferta di chi  si è immaginato qualcuno dacchè è  lì (forse uscendo da inconsistenza sociale), rassicurato dalla pletora di (accostumati?)  privilegi che lo ricopre.

E poichè, impudicamente  inscenata  nella più elevata sede della sovranità del popolo, la vilipende (“tenere a vile”, avvilire, insultare, disonorare,   infamare,  offendere…), oltre che deturpamento dell’estetica istituzionale,  costituisce reato.

Precisamente il reato di vilipendio di “Assemblea legislativa”,  in art 290 cp (un delitto “contro la Personalità interna dello Stato”, se mai le enfasi verbali  del codice aiutassero a misurare la portata del fatto…).

Un delitto punito con la pena della reclusione fino a tre anni.

Tuttavia,  ed  invero,  punito così fino a febbraio  2006, allorchè la  pena detentiva  fu degradata a pena pecuniaria.

Ma da quali forze politiche?

Da quelle  coalizzanti Finiani e Bossiani  nel (mentore e promotore e integratore) crogiuolo dei berlusconiani, indefessi assedianti,  i primi, delle istituzioni politiche Resistenziali,  della  Assemblea suddetta, ad esempio.

Forze  miranti a continuare a farlo impunemente (o quasi), in futuro, e ad essere impuni per quanto fatto in passato (la legge penale abrogatrice o mitigatrice è retroattiva):
o debilitando  le pene (come in questo caso), o complicando il reato (con ciò che lo accidentasse: ad esempio il reato di Attentato contro  la Costituzione dello Stato ex art. 283 c.p., complicato, anch’esso a febbraio 2006,  da “atti violenti”  prima non richiesti).

Insomma con manovre di nomoplastica (manipolazione delle  norme) che ingagliardissero  delinquenze politiche future, e immiserissero quelle passate.

Ebbene (ed infatti)

Quale forza politica ha mallevato il corteggiatore fuori sede, l’astruso   pretendente di aula  parlamentare?

La Lega di Bossi,  e successori… appunto

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ARCELOR MITTAL E LO STATO (DI INCURIA) DELLA POLITICA ITALIANA


1. Chi dubitasse che lo “scudo penale” sia appartenuto fin dall’origine al contratto Arcelor Mittal –ex Ilva e anzitutto chi (del ceto politico giallorosso) lo negasse, potrebbe utilmente leggere quanto riferisce l’Atto di Citazione della prima avverso la seconda, avanzato per avere dal giudice “accertamento e dichiarazione della efficacia del diritto di recesso dal contratto “ o “accertamento e dichiarazione di avvenuta risoluzione del contratto “ per varie cause o altro.

“7. Le vicende relative alla Protezione Legale
7.1 Le circostanze che hanno condotto all’adozione della Protezione Legale
a. Nel 2012, considerando i gravi problemi ambientali esistenti (anche di rilevanza penale), il Giudice per le Indagini Preliminari di Taranto ha disposto il sequestro dell’area a caldo nello stabilimento Ilva di Taranto.
b. Consapevoli dei dirompenti effetti occupazionali e sociali che la conseguente interruzione dell’attività produttiva avrebbe comportato, le competenti istituzioni si sono adoperate per consentirne la prosecuzione nonostante i sequestri e, al contempo, assicurare l’adozione delle misure necessarie a ripristinare la conformità con la normativa ambientale.
c. Nel 2013, la gestione dello stabilimento è stata sottratta al management in carica e affidata a un commissario speciale di nomina governativa.
d. L’andamento economico del Gruppo Ilva si è progressivamente deteriorato sino all’avvio della procedura di amministrazione straordinaria che, fra l’altro, era finalizzata a cedere gli stabilimenti al miglior offerente, al quale sarebbero stati richiesti anche investimenti volti ad adeguarli a tutte le applicabili normative ambientali e di sicurezza (come avvenuto grazie al Contratto).
e. A tal fine, è stata introdotta la Protezione Legale di cui si discute nel presente giudizio. In particolare, l’art. 2, comma 6, del D. L. n. 1/2015 aveva previsto un “periodo di tutela” durante il quale i Commissari e poi l’aggiudicatario della procedura competitiva avrebbero potuto eseguire il Piano Ambientale senza incorrere in responsabilità penali conseguenti ai problemi ereditati dalle precedenti gestioni (che lo stesso Piano Ambientale era specificamente finalizzato a rimediare). In altri termini, la Protezione Legale costituiva una necessaria tutela per contemperare diversi diritti e interessi di rilevanza costituzionale: fra cui, da un lato, la protezione dell’ambiente, della salute e della sicurezza; dall’altro, le esigenze produttive e i connessi livelli occupazionali.
f. Del resto, nel corso della gestione commissariale, i manager di Ilva sono stati sottoposti a procedimenti penali in relazione a situazioni preesistenti, che non sono sfociati in rinvii a giudizio proprio per effetto della Protezione Legale.
g. Come si chiarirà meglio anche nel successivo paragrafo III. quindi, AM InvestCo ha accettato di partecipare all’Operazione e di stipulare il Contratto proprio nel presupposto e per l’esistenza della Protezione Legale.”

2. E chi dubitasse che lo “scudo penale” sia stato, con atto legislativo esterno e contrario ad esso, espunto dal contratto Arcelor Mittal –ex Ilva e anzitutto chi (del ceto politico giallorosso) lo negasse, potrebbe utilmente leggere quanto riferisce l’Atto di Citazione al paragrafo 7.2:

“7.2 Le vicende modificative della Protezione Legale e la Legge Abrogativa
a. A partire dal 30 aprile 2019, la Protezione Legale ha subito diversi interventi normativi contrastanti che la hanno modificata, espunta, reintrodotta e, da ultimo, definitamente eliminata con la Legge Abrogativa dal 3 novembre 2019.
b. Più specificamente, l’art. 46, comma 1, del D. L. n. 34/2019 aveva già introdotto alcune modifiche all’art. 2, comma 6, del D. L. n. 1/2015 e previsto l’eliminazione della Protezione Legale dal 7 settembre 201916.
c. Il 6 giugno 2019, AM InvestCo ha comunicato alle Concedenti che tale modifica normativa avrebbe avuto effetti dirompenti sul Contratto e che, quindi, avrebbe esperito tutti i rimedi e le azioni disponibili (All. 7). In data 11 giugno 2019, AM InvestCo ha inviato un’analoga comunicazione anche al Ministro dello Sviluppo Economico (All. 8).
d. Da quando hanno appreso che la Protezione Legale avrebbe potuto essere rimossa, numerosi responsabili operativi dello stabilimento di Taranto si sono rifiutati di lavorarvi per> non rischiare di incorrere in responsabilità penale (All. 9).
e. Il 3 settembre 2019, il Governo italiano ha adottato l’art. 14 del D. L. n. 101/2019, ripristinando parzialmente la Protezione Legale.
f. Tuttavia, all’esito di accesi dibattiti istituzionali che si sono susseguiti nei mesi successivi e a cui è stata data ampia eco mediatica (All. 10), la Legge Abrogativa ha soppresso il citato art. 14 del D. L. n. 101/2019 e, così, completamente eliminato la Protezione Legale.
g. Con comunicazione del 4 novembre 2019, quindi, AM InvestCo ha esercitato il diritto di recesso dal Contratto in base al relativo art. 27.5 e, in subordine, il diritto di risolverlo (allegato 2).”.

3. E chi dubitasse della lesione del contratto dagli effetti di quella eliminazione, o chi (del ceto politico giallorosso), arzigogolasse della pretestuosità della incidenza lesiva di quegli effetti sul contratto, potrebbe utilmente leggere quanto riferisce l’Atto di Citazione suddetto, in altro paragrafo di altra sua parte:

” 1. Gli effetti derivanti dall’eliminazione della Protezione Legale:
1.1 Il recesso ex art. 27.5 del Contratto
a. In base all’art. 27.5 del Contratto, appositamente introdotto con la modifica del 14 settembre 2018, “l’Affittuario […], ha il diritto di receder[vi] […] qualora un provvedimento legislativo” comporti:
– “l’annullamento in parte qua” del DPCM che ha approvato il Piano Ambientale in maniera “tale da rendere impossibile l’esercizio dello stabilimento di Taranto”; oppure
– “modifiche al Piano Ambientale […] che rendano non più realizzabile, sotto il profilo tecnico e/o economico, il Piano Industriale” (allegato 1).
b. L’eliminazione della Protezione Legale integra certamente una modifica al Piano Ambientale che rende “non più realizzabile” il Piano Industriale oltre che “impossibile l’esercizio dello stabilimento di Taranto”.
c. Come notato, infatti, l’eliminazione della Protezione Legale impedisce persino di attuare il Piano Ambientale secondo le relative scadenze.
Dato che il Piano Ambientale costitutiva il presupposto del Piano Industriale (a cui era indissolubilmente legato), l’abrogazione della Protezione Legale:
– impedisce di svolgere l’attività produttiva nello stabilimento di Taranto;
– ne compromette irrimediabilmente, quindi, la gestione.
d. Tra l’altro, è divenuto impossibile gestire lo stabilimento di Taranto in conformità al Piano Ambientale e in esecuzione del Piano Industriale perché le attrici sono esposte a intollerabili rischi di responsabilità penali conseguenti ai problemi causati dalla precedente gestione (che avrebbero dovuto essere risolti proprio mediante l’attuazione dello stesso, concordato, Piano Ambientale).
e. Per queste ragioni, come comunicato nella lettera in data 4 novembre 2019, le attrici hanno avviato le necessarie operazioni finalizzate all’ordinata e graduale sospensione delle attività produttive negli impianti dello stabilimento di Taranto, iniziando dall’area a caldo, anche considerando che numerosi responsabili operativi si rifiutano di lavorarvi per non rischiare di incorrere in responsabilità penale (allegati 2 e 9).
f. Le autorevoli dichiarazioni di esponenti del potere legislativo ed esecutivo confermano che la Legge Abrogativa ha lo scopo o almeno l’effetto di interrompere l’attività produttiva nello stabilimento di Taranto (All. 28). Anche l’Ordine del Giorno G14.500, approvato dalle Commissioni Riunite del Senato il 21 ottobre 2019, mette in diretta relazione l’eliminazione della Protezione Legale con la richiesta al Governo italiano di garantire l’adozione di modalità produttive orientate alla decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto (All. 29). Ciò conferma che la scelta legislativa di eliminare la Protezione Legale è stata assunta nella piena consapevolezza della conseguente, necessaria ed inevitabile chiusura dell’area a caldo nonché “riconversione e riqualificazione industriale” dello stabilimento.
g. Insomma, è evidente che sia stata compiuta, per via legislativa, una consapevole scelta volta al superamento del Piano Ambientale e del Piano Industriale, che erano alla base dell’investimento effettuato dalle attrici e del Contratto, concretizzando pienamente i presupposti del diritto di recesso previsto dal richiamato art. 27.5.”
“1.3 Lo scioglimento del Contratto per il venir meno di un suo presupposto essenziale (presupposizione)
a. La Protezione Legale ha costituito, sin dall’inizio, un presupposto imprescindibile dell’Operazione: cioè, dalla partecipazione di AM InvestCo alla procedura competitiva fino alla conclusione ed esecuzione del Contratto
b. Ciò è confermato, fra l’altro, dalle molteplici e concordanti circostanze di seguito descritte nonché dalle recenti dichiarazioni dell’ex Ministro dello sviluppo economico (On. Carlo Calenda), che, in tale veste, ha diretto la negoziazione del Contratto e che definisce la Protezione Legale come “una delle condizioni” (All. 30).
c. Fin dall’offerta definitiva presentata il 6 marzo 2017, AM InvestCo ha chiesto che fosse eliminata l’apparente incongruenza tra il termine di vigenza della Protezione Legale e la durata del Piano Ambientale23: ha chiesto, cioè, di confermare che la Protezione Legale sarebbe rimasta in vigore fino al termine previsto per l’integrale esecuzione del Piano Ambientale (23agosto 2023; All. 31).
d. I Commissari quindi si sono contrattualmente impegnati a chiedere al Ministero dello Sviluppo Economico di ottenere un parere dall’Avvocatura dello Stato per confermare che tali termini coincidessero; ossia, per confermare che AM InvestCo avrebbe potuto contare sulla Protezione Legale durante l’esecuzione del Contratto, fino al completamento del Piano Ambientale (Nota 23: In base all’ultimo paragrafo dell’art. 2, comma 6, del D. L. n. 1/2015, la Protezione Legale si sarebbe applicata per “un periodo […] non superiore ai diciotto mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del” DPCM che ha approvato il Piano Ambientale. Invece, il termine per l’ultimo adempimento previsto dal Piano Ambientale era fissato al 23 agosto 2023. Nota 24: Prima del closing, in due occasioni, l’Avvocatura dello Stato ha effettivamente confermato che la durata della Protezione Legale si sarebbe estesa fino al completamento del Piano Ambientale (All.ti 32 e 33)).
e. Insomma, come indicato fin dall’offerta definitiva e chiarito anche nell’art. 25.9 del Contratto, la Protezione Legale ne costituiva un presupposto essenziale in mancanza del quale AM InvestCo non avrebbe partecipato all’Operazione e instaurato il rapporto contrattuale avente ad oggetto l’attività produttiva dello stabilimento di Taranto.
f. Del resto, il sinallagma e l’intero contenuto del Contratto poggiano sul presupposto che AM InvestCo avrebbe potuto continuare a gestire i Rami d’Azienda nella stessa situazione giuridica (con la Protezione Legale) di cui avevano beneficiato i Commissari nel periodo di loro gestione.
g. Infatti, il Contratto prevede che il Piano Ambientale (e, dunque, il risanamento degli impianti) avrebbero dovuto essere eseguiti durante il periodo dell’affitto e contestualmente all’esercizio dell’attività produttiva. Ciò presuppone necessariamente la Protezione Legale, di cui hanno usufruito i Commissari durante la loro gestione e che era proprio finalizzata a consentire che l’esercizio degli impianti, parallelamente all’esecuzione del Piano Ambientale26, sarebbe rimasto inalterato dopo il subentro dell’affittuario nella gestione.
Cfr. l’art. 25.9 del Contratto: “Le Concedenti si impegnano a formulare, nei 15 (quindici) Giorni Lavorativi successivi alla sottoscrizione del presente Contratto, una richiesta al Ministero dello Sviluppo Economico affinché il medesimo Ministero richieda all’Avvocatura dello Stato un parere in merito alla corretta interpretazione della modifica all’articolo 2, comma 6, del decreto legge 5 gennaio 2016, n. 1, introdotta dal decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito in legge 27 febbraio 2017, n. 19 in ordine alla estensione temporale delle esenzioni ivi previste” (allegato 1).
La prima, in data 18 settembre 2017, quando l’Avvocatura dello Stato ha reso il parere richiesto in base all’art. 25.9 del Contratto; la seconda, il 21 agosto 2018, in risposta a uno specifico quesito che il Ministero dello Sviluppo Economico aveva formulato sul punto, nel contesto del procedimento di autotutela per l’eventuale annullamento del decreto di aggiudicazione (poi conclusosi con la conferma di quest’ultimo in data 7 settembre>2018).
h. Pertanto, in subordine rispetto alle domande precedenti, si chiede all’Ecc.mo Tribunale di accertare e dichiarare che il Contratto si è sciolto perché è venuto meno un suo presupposto essenziale.”

3.1 Dunque l’eliminazione, a contratto in corso, della Protezione Legale lo ha certo (gravemente) leso, fino a permettere azione di recesso e azione di risoluzione. Della Protezione è’ utile richiamare qui le formulazioni susseguitesi, esposte in Note dello stesso Atto di Citazione:
“(15) Nella formulazione in vigore all’epoca della procedura competitiva, l’art. 2, comma 6, del D. L. n. 1/2015 prevedeva che le condotte tenute in esecuzione del Piano Ambientale dai Commissari, dall’affittuario (e acquirente) dello stabilimento di Taranto e dalle persone delegate da questi ultimi non potessero “dare luogo a responsabilità penale o amministrativa” in materia ambientale, di salute e incolumità pubblica e sicurezza sul lavoro. Più specificamente, la norma prevedeva che la “osservanza delle disposizioni contenute nel Piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, nei termini previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo, equivale all’adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, previsti dall’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all’attuazione dell’A.I.A. e delle altre norme a tutela dell’ambiente, della salute e dell’incolumità pubblica. Le condotte poste in essere in attuazione del Piano di cui al periodo precedente non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell’affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell’incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro. Per quanto attiene all’affittuario o acquirente e ai soggetti funzionalmente da questi delegati, la disciplina di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle condotte poste in essere fino alla scadenza del 30 giugno 2017 prevista dal terzo periodo del comma 5 ovvero per un periodo ulteriore non superiore ai diciotto mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria secondo quanto ivi stabilito a norma del comma 5”.”
“(16) l’art. 46, comma 1, del D. L. n. 34/2019 aveva già introdotto alcune modifiche all’art. 2, comma 6, del D. L. n. 1/2015 e previsto l’eliminazione della Protezione Legale dal 7 settembre 201916.
La norma così disponeva: “L’osservanza delle disposizioni contenute nel Piano Ambientale di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, come modificato e integrato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017, equivale all’adozione ed efficace attuazione dei modelli d organizzazione e gestione, previsti dall’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all’attuazione dell’A.I.A. Le condotte poste in essere in attuazione del Piano Ambientale di cui al periodo precedente, nel rispetto dei termini e delle modalità ivi stabiliti, non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell’affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale. La disciplina di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019”.
Da ultimo, come sopra visto, la Protezione Legale è stata definitivamente eliminata con la Legge Abrogativa del 3 novembre 2019, che ha soppresso il citato (sopra in espositiva) art. 14 del D. L. n. 101/2019

ORBENE

4. Avrebbe potuto, la Protezione Legale , perseguire una differente strategia giuridica, che aprisse ad una prospettiva penalistica, a parte quella contrattuale, adeguatamente attrezzata?

Cioè, si sarebbe potuto porre al riparo Arcelor Mittal (e chiunque altro nelle sua situazione) da accuse penali per la posizione in cui fosse o per quanto facesse nell’esercizio della azienda?

IN TEMA DI REATO PERMANENTE (per cui, “chi ci metta il dito ci lascia il braccio…”)

5. Insistevano o incombevano, in ex Ilva, offese (giuridiche) in materia ambientale, di tutela della salute e dell’incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro, venienti da lontano, assumenti forme di reato e permanenti nel tempo.

Cioè sussistevano “reati permanenti”. quelli che, oltre ad un’azione esecutiva (faccio una discarica non autorizzata) hanno la protrazione di essa nel tempo, una azione (anche eventualmente negativa: per “omissione”) continuativa della precedente.

E come, in essi, è offensiva (dei beni suddetti) la prima, allo stesso modo è offensiva la seconda.

5.1 Il reato, inoltre, è definito permanente non solo perché, come si diceva, l’azione esecutiva non è istantanea o momentanea e dura nel tempo, ma anche per segnalare che, se l’azione che la protrae cessasse, cesserebbe il reato.

Cioè per segnalare che è reato permanente quello la cui offesa, anziché irreversibile (come nell’omicidio nello stupro nella la rapina nel furto) è reversibile.

E lo è grazie ad una azione uguale e contraria alla precedente (realizzo una discarica indi la rimuovo). Dove l’offesa cessa con la azione che la sostiene, cessa per azione inversa a quella che la sostiene, e cessando, i beni offesi sono ( e purchè siano) reintegrati, tornano come erano prima dell’azione esecutiva.

5.2 D’altro canto, nel reato permanente, tanto chi esegua l’azione quanto chi la protragga (se non si identificassero) ne è responsabile. Allo stesso modo lo è chi intervenga durante l’esecuzione o durante la protrazione.

Ebbene

6. Questa era la posizione di Arcelor Mittal all’avvento alla gestione degli impianti. Essa si situava in una congerie di reati non in fase di esecuzione ma di protrazione di essa.

E poiché, per l’istintivo detto (in paragrafo) per il quale chi metta un dito nella seconda fase (al pari di chi lo metta nella prima fase), ci lascia il braccio, si escogitò impulsivamente di contrattare e legiferare la Protezione Legale per chi, assumendosi l’onere (retribuito) della gestione delle aziende, se ne accollasse il risanamento (d’altronde inattuabile senza esercizio aziendale).

7. Disinvolti assertori della insussistenza o della irrilevanza contrattuale dello “scudo penale”, oltre che della pretestuosità della decisione di recesso e di risoluzione di Arcelor Mittal, hanno sostenuto che la sua abolizione per volontà del governo gialloverde (lo ha fatto da Gruber –a “Otto e Mezzo”- anche Carofiglio, lo “scrittore” già pubblico ministero), , era giuridicamente doverosa, perche’ le leggi sarebbero “generali ed astratte”, non già particolari e concrete.

Evidentemente trascurando, costoro, che le fonti giuridiche conoscono leggi non solo “temporanee” (lo è, d’altronde, quella di cui si parla, scadente, nella edizione originaria, nell’anno 2023, quindi a settembre 2019: vd sopra in espositiva …), ma anche leggi “eccezionali”, tutte di origine casistica (particolare e concreta). E conoscono inoltre (ahinoi!) la decretazione governativa dei “casi straordinari di necessità e di urgenza” (art 77.2 cost.), perfino testualmente originante da casi.

7.1 Altrettanto disinvolti congetturatori del diritto hanno concepito:

Il Gip a Taranto, che la Protezione Legale sarebbe una “scriminante speciale”. Con ciò ovviamente implicando che sia commesso reato e che il commettente non sia punibile. Ma che Arcelor Mittal commetta reato è discutibile (vd. dopo)

Il Cinquestelle Lezzi, che, la Protezione Legale, sarebbe una “scriminante comune”, quella in art 51 cp, dell’adempimento del dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità.

Ma a parte l’obiezione appena fatta, poiché la scriminante preesiste al 2015, anno di esordio della Protezione Legale, perché questa sarebbe stata prevista?

Oltre al rilievo che non si vede adempimento di (quel) dovere in chi contratti la gestione di una azienda e ne assuma gli obblighi relativi, perché adempirebbe questi, contrattuali, non doveri derivanti da norma giuridica od ordine della autorità.

7.2 Mentre ad alcuno è venuto in mente, nemmeno al tempo della concertazione della Protezione Legale (vd sub 3.1), che in base a quanto sopra premesso sul reato permanente, essa (Protezione) avrebbe potuto avere differenti cadenze organizzative. Che avrebbero portato alla superfluità della sua legiferazione, quando si fosse rilevato intepretativamente , riprendendo l’esempio della discarica, che, se è reato agire per la sua protrazione, non è reato i controagire, se si agisca all’inverso, rimuovendo la discarica a risanando il contesto…. .

Esattamente il tipo di azione descritto nel Piano Ambientale come legittima e doverosa, un piano di reazione alla permanente offesa (dei beni suddetti), in vista della sua riduzione ed elisione.

Il tipo di azione non concorrente alla protrazione del reato, di azione che “non commette il reato”.

8. Dove, in conclusione, il Piano Ambientale, eventualmente, avrebbe potuto assumere la funzione di chiarificazione della previsione contrattuale delle attività e delle attese della parti, la funzione di concerto d’esse, senza escludere, ove opportuna, la partecipazione consultiva della Avvocatura dello Stato, se non direttamente quella, sempre consultiva, della Procura della repubblica competente.

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CAPRISTO PROCURATORE A TARANTO, ARCELOR MITTAL, “ ILVA”…


Nel corso delle indagini per l’incendio del celebre teatro Petruzzelli in Bari, la sorte di un accusato sta nel verbo di un testimone.
Che tuttavia è morente.
Lo interroga un magistrato, che non riesce ad avere risposta ne’ orale ne’ scritta.

1.Oralità o scrittura e lingua (alfabetica) italiana, della risposta, sono forme intuitivamente immancabili della “dichiarazione” del testimone.
Esse comunque si traggono dalla procedura, per la quale. gli atti del processo hanno lingua italiana (art 109).
E per la quale (argomentativamente), ove il teste sia sordo la domanda gli e’ rivolta per scritto e la risposta e’ data oralmente . Ove il teste sia muto, la domanda gli e’ rivolta oralmente e la risposta e’ data per scritto (art 119).

1.1 Perciò, la dichiarazione del testimone espressa in altre forme e’ proceduralmente inefficiente.

1.2 Peraltro, sempre secondo la procedura, ove il testimone (quello del caso è morente) sia incapace (fisiopsichicamente) di emettere una dichiarazione, e’ vietato avviarne l’audizione (art 196).

MA IN DISPREGIO DI CIO’

2. Quel magistrato ne avvia l’audizione, e constatata l’inacquisibilità di una dichiarazione orale o scritta in lingua alfabetica, anziché desistere, si intrattiene col testimone, ed affermando di avere percepito, mentre incidentalmente nomina l’accusato, un’assenziente “occhiata” del moribondo, la mette a verbale ….

2.1 Poi aggrava il dispregio, giacchè, se egli solo avrebbe percepito l’”occhiata” ed egli solo ne sarebbe stato testimone, egli indossa la doppia veste di procuratore-testimone, contro il (drastico) divieto di cui all’ art. 197 cpp..

E DOPO CIO’

3. Con un’accusa siffatta e siccomposta, porterà a giudizio l’accusato, e, da un giudice verosimilmente consono, ne otterrà condanna. Va comunque aggiunto che, il malcapitato, sarà assolto in appello!

IL NOME DI QUEL MAGISTRATO?

Capristo.

4. Il quale nondimeno, per quanto se ne sa, potrebbe essere omonimo del procuratore a Taranto che ( a come riferiscono le prime cronache), su Arcelor Mittal, ha concepito (oltre altro):

che nell’uso dei “mezzi produzione” industriali (forni, materie prime) la società avrebbe compiuto ( o sarebbe per compiere, con l’annunciato spegnimento dei forni) “distruzione” di essi. La condotta vietata dall’art 499 del codice penale, con la quale il suo artefice politico, B.Mussolini, si propose di tenere a bada, niente di meno, i sabotaggi (ostili al regime) propriamente clastici, devastatori, demolitori!

Neppure immaginabili in specie.

Anche perché “distruzione” ha nozione penale specifica, non ravvisabile in condotte prossime (di menomazione deterioramento trasformazione mutamento di destinazione, semplice danneggiamento etc).

E per ciò invariabilmente contiene sabotaggio.

QUINDI

5. Per quanto visto, è verosimile che Arcelor Mitta speri vivamente che il Capristo che la persegue, sia solo omonimo di quello del “caso Petruzzelli”.

5.1 E che l’addebito di “distruzione” rivoltole non sia preavviso simbolico della sorte che la attende.

Ma anche “Ilva”, a ben vedere socioeconomicamente, è verosimile che speri altrettanto ….

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GOLDEN POWER (potere speciale) A CONTE? MA SALVINI DIVERGE. Semiologia di una fattura per 15000 euro.., del 14 di maggio 2018.

1.Athena Global Opportunities, un fondo di investimento gestito da R. Mincione, finanziato, egli ha riferito, dalla Segreteria di Stato Vaticana (con 200 milioni di dollari), tramite il fondo FIBER 4.0, che controlla, mira alla governance di Retelit SPA, una società italiana di telecomunicazioni ( uno dei principali operatori italiani di servizi digitali e infrastrutture, che dall’anno 2000 è quotata alla Borsa di Milano, e la cui fibra ottica si sviluppa per oltre 12.500 chilometri, e si estende oltre i confini nazionali).

Ma alla assemblea dei soci del 27 aprile 2018, la maggioranza azionaria di Retelit, costituita dalla (tedesca) Shareholder Vale Management e da Libyan Post Telecommunications information TechnologCompany, conferma la precedente governance ed il suo management.

2. A quanto pare, Fiber interessa della questione, subito, il Governo (allora ancora “Gentiloni”) per l’eventuale esercizio del Golden Power ( il potere di intervento governativo su vicende di società con “attivi” aventi importanza strategica, in specie nel settore delle Comunicazioni). Sempre a quanto pare, senza dare seguito.

Frattanto.

3. Dopo l’esito elettorale del 4 marzo, fervono trattative per la formazione del Governo fra M5S e Lega, che intendono affidare il ruolo di “primo ministro” ad “un terzo”, subito identificato nel prof avv Giuseppe Conte. Certamente identificato in lui , perché “portato” dal M5S A. Bonafede, che ne è stato collaboratore presso la cattedra fiorentina di diritto privato (collaborazione durante la quale, costui, ha conseguito il dottorato di ricerca – in altra Universita- e superato il concorso di avvocato…).

3.1 La formazione del governo ha il suo tempo, che finirà il 31 maggio 2018.

Ma già il 14 di maggio i capi dei due partiti possono diffondere che essa è a buon punto..

Il 17 di maggio riferiscono al Presidente della Repubblica che al “contratto di Governo” mancano i ritocchi.

Il 22 di maggio gli “propongono” Conte quale Presidente del Consiglio dei ministri.

IL 23 di maggio costui ha, dal PdR, l’incarico, e in pubblico discorso, dice (fra l’altro) “ Il contratto su cui si fonda questa esperienza di governo, a cui anche io ho dato il mio contributo…” (cioè attesta la propria partecipazione all’intera trattativa).

Il 24 di maggio egli intensifica le consultazioni.

Il 27 di maggio la procedura si intoppa (perché il PdR non vuol saperne di Savona ministro economico. E M5S e altri, di rimando, gli minacceranno impeachement…);

Dopo altro incarico, di formazione del Governo, a Cottarelli che non riesce, è reincaricato Conte, che il 31 di maggio riesce, e, con i ministri, giurerà, il 1 di giugno.

3.2 Dunque Conte, nel corso dell’intero procedimento, è il formatore del Governo ed il suo (probabile) presidente.

4. Appena sette giorni dopo il giuramento, il Governo, posta all’ordine del giorno la questione Retelit, emetterà un decreto (vd dopo), che Retelit, dal suo canto, impugnerà.

5. Ma da talune inchieste giornalistiche (La Repubblica già quel Maggio, poi L’Espresso, poi Financial Times), spunta che il giorno 14 di maggio 2018 (quello surriferito, allorchè i capi dei due partiti annunciarono d’essere prossimi al “contratto di governo”), l’avvocato G Conte ha indirizzato una fattura professionale a Fiber 4.0 , per un valore “a saldo” di euro 15000 (oltre spese generali….), dicente:

«Saldo dei compensi per la redazione del parere sulla valutazione dell’assunzione, da parte di Libyan Post Telecommunications information Technology Company, del controllo su Retelit Spa all’esito dell’assemblea del 27 aprile 2018 e sulla eventuale violazione degli obblighi stabiliti in materia di golden power».

5.1 Mentre il parere ha asserito che il voto degli azionisti «poteva essere annullato se Retelit fosse stata collocata sotto le regole del golden power, che permettono al governo italiano di stoppare (sic) il controllo straniero di compagnie considerati (sic) strategiche a livello nazionale».

Orbene:

5.2 il parere fu usato col Governo Gentiloni, allora munito del golden power?

No ?

Quindi perché fu chiesto?

E perché fu emesso?

E, dato lo schema dell’esercizio del potere suddetto (L. n. 56 2012, L. n. 172 2017) , per cui la società comunica quanto faccia al Governo, che ha un termine per fare a sua volta. Schema che, quindi, ha per parti (formali) esclusivamente gli anzidetti:

perché Fiber, estranea ad esso, ha chiesto un parere inutilizzabile (e inutilizzato), per di più’ , dal contenuto ovvio, giacchè ripetitivo del dato legislativo (la collocazione di un agire della società in area economicamente strategica, apre all’intervento del Governo…)?

E perché Conte ha accettato di emetterlo?

Forse, Fiber, ha inteso raggiungere il (probabilmente) venturo capo del Governo (non quello allora in carica!) che, e affinché, deliberasse su Retelit?

Forse Conte per ciò si è fatto trovare?

Per una intesa (strettamente congetturando, ovviamente) che portasse ad assecondare le mire grandimprenditoriali del Vaticano?

D’altronde, Conte dirà (vd dopo) che neppure conobbe Mincione, e questi dirà altrettanto, di Conte.

Quindi, chi li ha fatti incontrare, per una prestazione inutilizzata?

5.2.1 Gli interrogativi, per di più, li accredita ed acuisce il fatto che “il parere” sia stato saldato il 14 maggio, quando la formazione del Governo fu detta probabile, e otto giorni prima che Conte fosse presidente incaricato e diciassette giorni prima che fosse presidente del Consiglio dei Ministri.

Cioe’, che fosse pubblico ufficiale, che chiedendo e ottenendo quanto in fattura, avrebbe potuto disciogliere un rapporto professionale in “intelligenza” a rischio di reita’ (anche per Mincione…), oggi rinomata.

Tanto più che, il rischio, pare essere stato da lui colto, se, per scongiurarlo, richiamerà (vd dopo) esattamente l’antecedenza del rapporto all’ incarico governativo.

6. Il sette di giugno Conte è in Canada. Non è in Roma- Palazzo Chigi, dove il Consiglio dei ministri esercita il “potere speciale” sulla faccenda Retelit. E’ altrove, in latino “alibi” (“nec hic nec ibi sed alibi..”: “nè qui né lì ma altrove…”), parola che consona a quanto pocanzi ipotizzato.

Di fatti egli accampa:

6.1 “Nei primi giorni del maggio 2018 (appunto! ndr) l’allora avvocato Conte ha ricevuto dalla società Fiber 4.0 l’incarico di scrivere un parere pro veritate circa il possibile esercizio, da parte del governo, dei poteri di golden power nei confronti della società Retelit. In quel momento, ovviamente (sic) , nessuno poteva immaginare (sic) che, poche settimane dopo, un governo presieduto dallo stesso Conte sarebbe stato chiamato a pronunciarsi proprio sulla specifica questione oggetto del parere” (sic).

Aggiunge che, egli, non ha partecipato al Cdm del 7 giugno 2018, “astenendosi formalmente e sostanzialmente da qualunque valutazione (ma non aveva emesso un parere in tema? ndr) . ” Si fa presente che in quell’occasione il presidente Conte era impegnato in Canada per il G7. Pertanto non esiste (sic) nessun conflitto di interesse, rischio questo (sic: il conflitto è un rischio? ndr ) che peraltro era già stato paventato all’epoca da alcuni quotidiani” .

Ma se Conte era altrove, cioè’ assente dal CdM, come avrebbe potuto “astenersi” (ciò che implica presenza)?!

E comunque, se si fosse astenuto, non lo avrebbe fatto proprio perché in (potenziale o attuale) conflitto di interessi ( che la astensione ha quale causa tipica)?!

Prosegue il suddetto ( si noti, parla di sé in terza persona…):

“Conte ha reso solo un parere legale e non era a conoscenza e non era tenuto a conoscere il fatto che alcuni investitori facessero riferimento ad un fondo di investimento sostenuto dal Vaticano e oggi al centro di un’indagine” .

Quindi, nella sua condizione di probabile presidente del nuovo Cdm, avrebbe dato un parere “pro veritate”, riguardante quel CdM, ad uno sconosciuto?!

«Confido che questi chiarimenti forniti all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dal premier Giuseppe Conte su fondo cui avrebbe lavorato in qualità di avvocato, e finito nelle ultime ore al centro di un’inchiesta del Financial Times, consentano di dissipare qualsiasi dubbio sulla mia persona quanto a presunti conflitti di interesse o a legami con il fondo di investimento indagato in Vaticano» (si noti, ora parla di sé, contestualmente, anche in prima persona… ).

E aggiunge «è stata affrontata anche dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, istituzionalmente deputata, nel nostro ordinamento, a vigilare anche sulle ipotesi di conflitto di interesse» (che quindi vi sarebbe stato?!). Alla quale egli avrebbe fornito le informazioni richieste, «unitamente ai necessari riscontri documentali, dimostrando in particolar modo la mia astensione (formale e sostanziale) a qualsiasi decisione relativa a Retelit, e ribadendo di non aver mai conosciuto o avuto contatti con i vertici societari di Fiber 4.0 (e specificamente con il sig. Mincione)» (sic).

E richiama la lettera del 24 gennaio scorso del Segretario Generale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dicente: M «alla luce dei riscontri da me offerti (dice lui o la lettera?) l’Autorità, nella sua adunanza del 23 gennaio 2019, ha ritenuto di non avviare alcun procedimento ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 215, non ritenendo sussistenti i presupposti per l’applicazione della legge”.

Sic!

Comunque sia

7. Quel 7 di giugno, il Cdm non “stoppera’ (vd sopra il parere di Conte) l’attività di controllo della governance e del management su Retelit.Deliberato di esercitare la golden power, la confermerà: “con riferimento alla modifica della governance di Retelit derivante dall’assemblea dei soci del 27 aprile 2018…, mediante l’imposizione di prescrizioni e condizioni volte a salvaguardare le attività strategiche della società nel settore delle comunicazioni”.

8. Salvini in tema ha scagliato:

“Domani il primo giornale che leggerà il presidente del Consiglio sarà il Corriere dell’Umbria, ma il secondo sarà il Financial Times… Qualcuno a Palazzo Chigi, dovessero essere confermati questi dati, dovrebbe sentirsi abusivo”.

E : «Se il Financial Times l’ha tirato fuori, ci saranno degli elementi e qualcuno indagherà». «Conte dovrebbe riferire in Parlamento, anche senza che la Lega glielo chieda. Se un giornale autorevole come il Financial Time ipotizza dubbi, ombre o conflitti di interesse, mi aspetto che il presidente del Consiglio corra a riferire in Parlamento. Se non ritenesse di farlo lui, da oggi stesso glielo chiederemo noi»,?

Lo ha fatto anche perché, egli presidente il 7 di giugno, il CdM non ha “stoppato” la governance di Retelit?

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IN UMBRIA: UNA DESTRA HA VINTO, UN’ALTRA HA PERSO?

Se fosse teorizzabile in premessa (tutta da verificare e discutere, ovviamente) che:

1.Sia Destra la forza sociopolitica collettiva che fondi o incrementi potestà, sociali e istituzionali, di sottomissione o di subordinazione economica etica etnica religiosa politica, culturale…. delle genti.

O che mantenga potestà di gestione e di conservazione degli stati di sottomissione o di subordinazione, individuali e collettivi, derivanti.

O che riduca o rimuova potestà di emancipazione dalla sottomissione e dalla subordinazione.

1.1 Sia Sinistra la forza sociopolitica collettiva che riduca o rimuova, che comunque combatta, quelle potestà.

O che fondi o incrementi le potestà di emancipazione dalla sottomissione e dalla subordinazione.

2. Se d’altronde si assumesse che le attuali Forze di governo, in coalizione dapprima gialloverde quindi giallorossa, abbiano fondato o incrementato nuove potestà di sottomissione o di subordinazione o di gestione di queste.

Che l’abbiano fatto per esempio

(la prima coalizione):

con la lotta statale alla “immigrazione clandestina”, giuridicamente illecita, artificialmente liceizzata da fraudolente “decretazioni d’urgenza”.

Con la lotta sociale ai “topi di appartamento”, mediante attribuzione ai privati di facoltà d’uso, pressochè incondizionato, di armi letali, dette di “legittima difesa”.

( la seconda coalizione):

Con la menomazione del potere politico (generale e particolare) del Parlamento, ad incremento (squilibrato) di ogni altro potere costituzionale.

2.1 O si assumesse che, la seconda coalizione, abbia mantenuto, non rimuovendole, le potesta di gestione e di conservazione della lotta statale alla “immigrazione clandestina”, giuridicamente illecita. Ad esempio:

i “decreti Salvini”.

Il memorandum antimmigrazione con La Libia, col suo seguito di imprigionamenti di torture di stragi (anche solo conseguenziali) di annientamenti di innocenti.

2.2 E quindi si assumesse che, quelle Forze, hanno esclusivamente gestito e conservato la sottomissione e la subordinazione economica etica etnica religiosa politica, culturale….delle genti.

Non altro, non di più.

Se non simulazioni di moto evolutivo (“ammuine”) , che quelle coalizioni, autoconservativamente, con abile demagogia hanno inscenato.

Allora:

3. quelle Forze sarebbero Destra. Non potrebbero essere Sinistra.

3.1 D’altronde sono state in piena correlazione:

Lega ha governato con Cinquestelle e viceversa.

Cinquestelle ha governato con PD, Leu, Art 21 e viceversa.

Tali correlatività ( e corrispettività) al governo, che assimilano politicamente le componenti dei singoli governi, assimilano anche quelle che insieme non hanno governato ( “verdi” e “rossi”).

Quali Destra ovviamente.

pietro diaz

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CASO BOSCHI- BANCA ETRURIA IL PROCURATORE ROSSI ED I SUOI INCARICHI GOVERNATIVI

1.Il Csm (consiglio superiore della magistratura) non ha confermato l’incarico di  procuratore di Arezzo al dr.  Roberto Rossi, a giudizio  per essersi assegnato ed avere trattato il fascicolo penale sul fallimento di  Banca Etruria,  pur essendo consulente al Dipartimento affari giuridici e legislativi presso la presidenza del Consiglio dei Ministri (allora Renzi),  ministro delle Riforme M. E.  Boschi, indagato  (in quel processo o in altro limitrofo) il suo genitore Pier Luigi,  vicepresidente della Banca.

Secondo la Commissione (relatore Davigo), Rossi avrebbe compromesso «il requisito dell’indipendenza da impropri condizionamenti», almeno «sotto il profilo dell’immagine».
E ciò  per aver proseguito l’incarico extragiudiziario di consulenza  che gli era stato conferito con il governo Letta e confermato dal successivo esecutivo, anche dopo l’apertura dell’indagine suddetta (cronaca di GM Jacobazzi su IL Dubbio 23 10 19).

2. La Consiliatura precedente aveva  escluso ogni irregolarità nella trattazione del fascicolo e nei rapporti con i Boschi.
«Allo stato non ci sono gli estremi per l’apertura di una pratica per incompatibilità ambientale o funzionale: abbiamo ascoltato un magistrato sereno che dà prova di imparzialità», disse verso la fine del 2015 l’allora presidente della Prima commissione del Csm, il laico montiano Renato Balduzzi.
Secondo costui, Rossi aveva risposto ‘ in modo convincente ed esauriente’ a tutte le domande, «manifestando la disponibilità a chiarire tutti gli aspetti sia sull’incarico di consulenza sia sulle indagini in essere. Ed anche manifestando serenità, imparzialità ed indipendenza rispetto ai procedimenti di cui si occupa» (ancora cronaca Jacobazzi).

3. Rossi in una memoria del procedimento (sub 1) aveva eccepito  «clamoroso e sconcertante travisamento dei fatti», perché avrebbe lasciato il Dipartimento  42 giorni (!) prima del  fallimento della Banca; non vi sarebbe stata “contemporaneita” (verosimilmente non intesa, da lui,   come contestualità…ndr ).

4. E comunque egli avrebbe riscosso  la solidarietà dei colleghi dell’ufficio e dell’avvocatura aretina. Per la quale Piero Melani Graverini (oggi consigliere del Cnf), ha fatto notare come «sia difficile trovare uno con le sue qualità: con lui la porta è sempre aperta, il confronto costante. Cosa può sperare di meglio un avvocato?» (ancora cronaca Jacobazzi).

ORBENE

5. La Commissione  ha addebitato al Procuratore di avere “proseguito” nell’incarico governativo anche durante il processo.

Non  di avere assunto l’incarico governativo, da Procuratore…

5.1   La precedente Commissione aveva financo rilevato “serenità imparzialità indipendenza”,   nell’esercizio del doppio incarico, governativo e magistratuale….

Tanto meno aveva avuto da ridire sulla assunzione del doppio incarico….

5.2 Il personale magistratuale e amministrativo del Tribunale di Arezzo ha plaudito al  doppio incarico ed al modo del suo  esercizio….

E quindi,  come quella Commissione,  non ha avuto da ridire sulla assunzione del doppio incarico…

5.3 Il portavoce del Foro aretino ha  fatto altrettanto, e anzi, servilmente, ha esultato  chè  “la porta (del procuratore ndr ) sia sempre aperta”,  all’avvocato  (dopo avervi bussato, in ansiosa attesa del “passi”? ndr ). E financo (pago se non tronfio della sottomissione), che “l’avvocato  non potrebbe sperare di meglio….”

E quindi, nemmeno il Foro ha avuto da ridire sul doppio incarico….

5.4 E ovviamente non ha  avuto da ridire “la politica”,  che l’incarico ha deliberatamente conferito, in specie quella del  Governo Letta (segretario del PD Renzi,  “sottosegretario” ME Boschi), poi confermata dal Governo Renzi (come detto)…

6. Ma se è comprensibile che la commistione di potere giudiziario e potere politico non  disturbi la magistratura, che  con essa estende il proprio a quello  altrui, particolarmente al potere  legislativo – oggi  pressochè tutta la legislazione penale, gran parte di quella civile, anche per la qualità  degli interessi che tutela (quasi mai dell’utenza, quasi sempre della Istituzione inquirente e giudicante), ha esclusiva origine nelle volontà della  magistratura.). 

6.1 E se è comprensibile  che non disturbi la politica la quale,  incapace di autonomia (e autocoscienza)  per insufficienza culturale, cerca  referenza ( e riferimento)  nella magistratura (oltre che  “competenza”, rifiutata quella della avvocatura e della accademia, oviamente perché prive, queste, del potere  di -illimitata- normatività  sociale).

Comprensibile tutto ciò, si diceva

6.2 E’ incomprensibile, anzi inammissibile,  che, la  commistione,  non disturbi l’avvocatura.
La quale, istituzionalmente  e  socialmente (tanto che è  “elettiva”) preposta alla tutela dell’interesse sociale generale o diffuso, quindi più che mai interessata a combatterla (perché  anticamera della confusione dei poteri costituzionali, che solo la separazione  relativizza in estensione, ne  previene la assolutizzazione), tuttavia non lo fa.  

6.3 E’ inaccettabile cioè che la avvocatura non punti, dritta,  alla esclusione  della magistratura da qualunque ambio funzionale non sia il suo (iniziando col  rimuovere  norme -di vario rango- e prassi che eventualmente giustifichino  l’intrusione).

Che essa non abbia,  a primo obbiettivo sociopolitico, che la  “indipendenza da ogni altro potere”, della magistratura,  non implichi  dipendenza di ogni altro potere da essa.

Pietro Diaz

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QUANDO D’ALEMA DRIBBLO’ OCALAN, PASSANDO LA PALLA AI PRECURSORI DI ERDOGAN

1.Il 12 novembre 1998, Abdullah Ocalan, leader del PKK, il partito dei lavoratori Curdi militante in Turchia, ricercato dagli organismi (giudiziari e politici) del Paese quale “terrorista”, giunge in Italia provenendo dalla Russia.
E’ accompagnato dal deputato al Parlamento italiano Ramon Mantovani, e chiede asilo politico, ricorrendone le condizioni di cui all’art. 10 della Costituzione, che lo assegna (obbligatoriamente) a colui al quale, nel suo Paese, sia impedito l’effettivo esercizio delle libertà democratiche previste da quella Carta (Ocalan, primo difensore politico del popolo curdo oppresso secolarmente dalla Turchia, è per ciò ricercato, con accuse da pena di morte).

A capo del Governo italiano è “la sinistra”, diretta da Massimo D’Alema ( e altri del genere).
E’ un periodo (breve) nel quale la vita civile e democratica pare riossigenarsi, riprendersi dalla ipossia poltica.
Lo segnala il gesto di Ramon Mantovani, deputato di Rifondazione Comunista fino a poco prima partito governativo critico del Comunismo passato, nella intenzione dialettico e liberatorio.

2. Poiché Ocalan è inseguito da un mandato di cattura della autorità giudiziaria, è trattenuto al Celio (una prigione militare), in Roma, per il disbrigo giudiziario della richiesta di estradizione espressa da quella autorità.
E poiché ha richiesto asilo, è in attesa del suo disbrigo amministrativo.

Peraltro, l’estradizione verso un Paese che, per l’accusa di reati politici che la sospinga preveda la pena di morte, non potrebbe essere concessa dall’organo giudiziario italiano, poiché assolutamente vietato dagli artt. 10.4, 26.2 della Costituzione.
Se mai, l’accusato, potrebbe essere processato in Italia.
E inoltre, l’asilo dovrebbe essere concesso, in adempimento dell’obbligo costituzionale suindicato.

Quindi la riossigenazione della vita democratica pare assumere forma e forza giuridica.
E politica, parendo che il Governo, ed il suo Capo (d’altronde “leader maximo”) voglia sbandierarle simbolicamente e pedagogicamente sopra il precedente periodo politico. Parendo quasi che le abbiano concertate.
Tanto più che Ocalan, nelle sue prime interviste, ha annunciato di prefiggersi la soluzione politica (storica) al conflitto Curdo Turco.

3. S’alzano in volo interessati approcci di Stati esteri, alla faccenda.
Oltre la Turchia, Stati Uniti e Israele, ed i loro Servizi.
Ma il diritto italiano è assai chiaro: divieto di estradizione, obbligo di asilo, assoluti.
Tanto che, preoccupato delle more della decisione sul secondo, Luigi Saraceni (fondatore di magistratura democratica e, allora, avvocato) difensore di Ocalan , assumendo l’asilo come “diritto perfetto”, cioè decidibile dalla giurisdizione ordinaria (in specie il Tribunale di Roma) anzichè da organo politico-amministrativo (la apposita Commissione ministeriale), la adisce, e ne ottiene il riconoscimento.

Così Ocalan ha acquisito il diritto di stare nel territorio italiano.
Nessuno potrebbe allontanarlo, per alcuna ragione.
E largo movimento di opinione lo sostiene e assiste.

4. Senonchè, inopinatamente, il 16 gennaio 1999, Ocalan sparisce. Altrettanto inopinatamente D’Alema, interpellato (cronaca di Corriere delle Sera) sul fatto qualche giorno dopo, avrebbe risposto, indispettito “Non so dove sia ora Ocalan, nè mi interessa”.

5. Ci si è potuti interrogare, in seguito, se effettivamente egli non avrebbe saputo, e comunque non sarebbe stato interessato a sapere, nientedimeno che:
Il 16 gennaio 1999 Ocalan si era diretto “spontaneamente” a Nairobi in Kenia,
Li sarebbe stato ospite della ambasciata greca, senza che tuttavia la Grecia concedesse asilo.
Il 15 febbraio 1999, sarebbe stato catturato (rapito), mentre si dirigeva all’aeroporto di Nairobi scortato da alcuni agenti greci, “da un commando del Mossad”.
Il Servizio israeliano lo avrebbe ceduto ai Servizi turchi.
Condotto in Turchia, sarebbe stato rinchiuso nel carcere di massima sicurezza dell’isola di Imrali.
Li sarebbe stato condannato alla pena di morte per atti di terrorismo (pena che, tuttavia, il Presidente turco Ecevit sospese, ad evitare inimmaginabili livelli di detonazione politica dell’affare. Tanto che è probabile che abbia fatto di tutto perché, di lì a poco, nel 2002, la Turchia abolisse la pena di morte, convertendola in quella dell’ ergastolo).

6. Quindi, D’Alema non avrebbe saputo come e perché Ocalan fosse scomparso, né sarebbe stato interessato a saper che fine avesse fatto?
Non lo avrebbe saputo, né sarebbe stato interessato, egli, sebbene sovrastato, politicamente e giuridicamente, dal divieto di estradizione ( ed eventualmente l’obbligo di avviare il processo in Italia) e dal dovere di asilo?

Anzi dal dovere di tenere chi lo avesse avuto (vd sopra)?

6.1 Saraceni racconta che, in un incontro col suddetto Ocalan in Italia, egli, a lui calabrese avrebbe detto : se n’adda ij, se ne deve andare.
Altri raccontano che l’ esodo di Ocalan dall’Italia sarebbe stato voluto e organizzato da membri del Governo.

7. E così, finita l’ossigenazione politica, tornò l’ipossia….

pietro diaz

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“IL TAGLIO DEI PARLAMENTARI”

Chi avrebbe immaginato che nell’Italia dalla cultura giuridica e costituzionale fra le piu’ feconde e ricche del Globo, che ha materiato la attuale forma dello Stato e del Governo, repubblicana e parlamentare, la molteplicità dei poteri ( parlamento, corte costituzionale, presidente della repubblica, governo. giurisdizione), la loro separazione in vista della distinta ponderazione del comando finale; chi avrebbe immaginato che, li’, sarebbe andato al potere giuridico governativo e legislativo uno, Di Maio, ( per quanto si sappia) totalmente ignaro d’essa, alieno ad essa, inaccostabile ad essa, sebbene promosso dal (suo) popolo?

Nessuno.

Perché se lo avesse fatto, avrebbe anche immaginato la caterva di sfracelli legislativi esecutivi (giudiziari riflessi) socioeconomici etici, che da oltre un anno, ad opera del suddetto (se’ movente in “arte” manifestamente non sua) funestano ammorbano affliggono il Paese.

Ma comunque non avrebbe immaginato che costui , rappresentante del popolo in Parlamento, (ha detto) “per risparmio di spesa” nazionale (50milioni anno! Stima Cottarelli..) , si sarebbe dato alla mutilazione di ciò che egli stesso esercita da rappresentante, la sovranità del popolo.

Cioe’, meno popolo al potere legislativo, quindi al potere esecutivo, da quello espresso, quindi al controllo legislativo del potere giurisdizionale, da quello espresso, quindi al potere di rappresentazione della unità del Paese (il presidente della Repubblica), da quello espresso, quindi al potere di giudizio costituzionale sulle leggi, da quello (in parte) espresso.

Cioè meno potere al popolo, da uno che rappresenterebbe la sovranità del popolo!

. Perche’ non avrebbe immaginato che costui, con la sua presenza non altro che materiale, in quella cornucopia di frutti immateriali della civilta’ giuridica grecoromanoitalica (invero, ad espulsione automatica degli importuni, stavolta tuttavia inerte), sarebbe andato a sfiancare giuridicamente, con lo strumento dell’art. 138 cost, quella sovranita’.

Una sovranità non rappresentabile che nella misura quantitativa e (quindi) qualitativa stabilita dalla Costituzione (rivoluzionaria della sua precedente assenza), in 630 deputati e 315 senatori.
Cioe’, in un rapporto d’essi alla popolazione (nella media degli Stati UE all’incirca), che fosse il minimo per la intercomunicabilità del mandato elettivo.
Una misura ovviamente sorretta da una legge elettorale esclusivamente proporzionale, che raccogliesse in Parlamento ogni parte (ogni!) del popolo, così che ‘ questo, tutto, vi presenziasse.

Tanto che la Costituzione, alla messa a regime dei suoi poteri (tutti i suddetti tranne il giudiziario perché non elettivo), quella legge materialmente adotto’.
D’altronde avendola implicitamente enunciata nell’art. 48 in rapporto all’art 1.
Talmente, che a seguito dei tradimenti d’essa dai mattarelli porcelli e via crescendo in infedelta’ alla Costituzione, la Corte costituzionale (in anni recenti) ne ha reso esplicito l’implicito, attestandone la presenza, e la sua primazia quasi assoluta.

Ebbene costui, nella sua consistenza antropica, di quella misura ha avuto che dire; quella misura, la minima congruente al fine (cennavasi), si è posto a rideterminare.
Per di più profittando di una rappresentanza che all’esito della sua opera si appresta ad irridere.

In forza quindi di una rappresentanza, della sovranità popolare (che portandosi al di sotto dei valori di effettivo esercizio) si sopprimerebbe da sé.
Con l’inimmaginabile esito, storico, per il quale, la rappresentanza parlamentare della sovranità popolare, piuttosto che essere soppressa, secondo il modello tipologicamente fascista, si sopprimerebbe da sé.
E sempre da sé riporterebbe fascismo, dei rapporti fra sovranità dello stato e sovranità del popolo, anzi neofascismo, per la importanza della innovazione nella soggettività agente.

Innovazione peraltro del tutto originaria ed originale. Tanto quanto fu originale il fascismo italiano, allorchè precedette l’hitlerismo il franchismo il salazarismo (e gli altri contemporanei e successivi Ismi del mondo, della risma dei politicanti mattatori dei popoli).

D’altronde è la prima volta che, al seguito (già impensabile) del suddetto, tutti (tutti) gli schieramenti politici del parlamento si accingerebbero a confluire in unico schieramento, per il voto al “taglio dei parlamentari”.

Ma se così sarebbe:

Tutti i partiti già “partito unico”?

E “il partito unico”, in rappresentanza del popolo si appresterebbe a destituirlo dalla sua sovranità?

In altre parole, il popolo per via dei suoi rappresentanti starebbe per abdicare al titolo di sovrano?

Al titolo inabdicabile, per art 1 della Costituzione, sebbene davanti ad esso l’art 138 cost. brandito per l’occasione, dovrebbe arretrare, come farebbe per la “forma repubblicana” (art 139), della quale la sovranità del popolo (art 1) è nucleo fondante?

Essendo stato possibile l’avvento del suddetto al potere politico generale, tutto è possibile…

Pietro Diaz

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CASALEGGIO A NEW YORK


Casaleggio in scenario ONU, al quale è arrivato offrendo i benefici delle società private (Casaleggio e Associati e Rousseau, delle quali è titolare a vita) che hanno ispirato e che basano il Movimento pubblico Cinquestelle, al suo “capo politico” Di Maio, che ha offerto in cambio i benefici della carica di ministro degli Esteri ( e del Commercio con l’ Estero) italiano, che ha accreditato quella presenza.

Scenario al quale, quindi, è arrivato furbescamente mescolando, d’ intesa col ministro. potere privato e potere pubblico, sebbene siano immescolabili materialmente eticamente giuridicamente …

Costui dicevasi, quale multiforme e multivalente:

Fan dei Cinquestelle

Procacciatore mediatico del loro elettorato

Mentore regista ed organizzatore dei “portavoce” d’esso in parlamento e al governo

Produttore e profittatore dei loro successi politici, essendo le sue società immedesimate funzionalmente propagandisticamente simbolicamente in essi

Detentore esclusivo del potere di interrogazione dell’elettorato fuori dell’urna ufficlale, nell’urna Rousseau, ove oracolari e misteriosi (geneticamente e contenutisticamente ) responsi hanno l’ultima parola (extraparlamentare extragovernativa extraufficiale extraistituzionale) su cruciali questioni e ragioni di Stato (si pensi al responso Rousseau sulla fattibilità del Governo 5 St PD, lo scorso agosto …)

Sommo affidatario, quindi, delle sorti del Paese, quante volte il “Movimento” ereditato dal padre (“gianroberto”) possa, per primazia politica “democratica)mente” acquisita, condizionarle

Titolare per ciò di potestà eccedente quella di ogni altro sistema politico costituito nel Paese

Potere supremo, per ciò, nel Paese, (per tanta eccedenza) non lontano dal conseguire attributi di maestà

Con ciò e per ciò costui, a New York in aura ONU, ha potuto proferire:

«Come ho detto in passato, l’auspicio è che la forza politica con la quale il Movimento collabora attualmente si riveli più affidabile della precedente».

Dove:

il Movimento sarebbe posto allo snodo dinamico di tutti i movimenti degli schieramenti politici nazionali.

In tale sobria posizione, di volta in volta opterebbe, fra questi, i “collabora(tori)” alla propria attività di governo.

Emetterebbe giudizi sulla loro affidabilità e li sostituirebbe se negativi.

Immune (completamente) dalla loro inaffidabilità, sarebbe lì per giudicarla e mondarla.

Pernio, quindi, della attività politica collettiva e complessiva nazionale, mai contaminato da essa, maestatico la gestirebbe.

D’altronde il Movimento, che non sarebbe “né di destra né di sinistra” – e che quindi, per fatalità geometrica, non potrebbe che stare al centro-, tuttavia non starebbe nemmeno qui.

In virtù della sua trascendenza, starebbe in un altrove mai coercibile, abitato da superiori creature.

Ebbene, ciò ha diramato Casaleggio da New York.

Dove, nella rappresentazione della sovraordinazione del Movimento alle parti politiche terrenamente contendenti, è evidente il furbesco tentativo di ripulirlo dalle impurità delle durature tresche con la Lega, l’aggregato di popolo più genuinamente razzista e fascista, più effettivamente nemico alla società italiana come costituzionalmente delineata.

Ed è quindi evidente la volontà di mentire l’ identità intrinseca del Movimento del quale, dopo quattordici mesi di attività di governo nazionale convintamente razzista e fascista, Casaleggio dà a bere che avrebbe cessato di esserlo…

pietro diaz

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IL CAPITANO (della riserva) BOLSONARO: L’AMAZZONIA E’ MIA, NON DELL’UMANITA’

1. Alle elezioni 2018 per la presidenza della repubblica federale del Brasile, cui partecipa, candidato dalla estrema destra, il capitano dell’esercito brasiliano di origine italiana, Jair Messias Bolsonaro, partecipa anche Luiz Inàcio Lula da Silva, candidato dalla sinistra popolare e lavoratrice (partido dos Trabalhadores, già al governo dal 2003 al 20011), che è ritenuto in vantaggio da quasi tutti i sondaggi.
Senonchè, a malgrado d’essi, la presidenza è conseguita da Bolsonaro. Come mai?
È accaduto che, poco prima del confronto elettorale, Lula è estromesso, arrestato con accusa di corruzione (la sua candidatura sarà assegnata ad un altro del medesimo partito, invano).
Chi lo ha arrestato?
Tale Sergio Moro, giudice di prima istanza a Curitiba ( che vanta di ispirare la sua opera, di bonifica del ceto politico dalla corruzione, all’italiano Antonio Di Pietro…).
Di che sarebbe consistita la corruzione?
Lula avrebbe avuto in dono un appartamento al mare ( primo processo) e in dono la ristrutturazione di un appartamento in campagna per 30 mila euro ( secondo processo).
Egli si dichiara innocente e non solo obbietta la mancanza di prove, ma adduce prove della infondatezza della accusa. Mostranti che l’appartamento al mare mai fu suo, ma della società “corruttrice”. Al pari dell’appartamento in campagna, in proprietà di un amico.
D’altronde, a siffatte prove, l’accusa oppone non altro che, Lula, sarebbe stato visto una (!) volta entrare nell’appartamento al mare, e varie volte entrare in quello in campagna ( non in visita all’ amico?!).
Lula nondimeno sarà, in seguito, condannato a dodici anni di reclusione in ciascuno dei processi. E sarà tenuto in stato di arresto.

2. Formatosi il governo brasiliano, improvvisamente vi compare il giudice S. Moro quale ministro della Giustizia.
Bolsonaro e Moro non han voluto (nemmeno) prevenire l’inevitabile sospetto che si fossero scambiati i favori della elezione alla presidenza e della nomina a ministro della giustizia, apprestando l’arresto di Lula? Evidentemente.
Ma allora, per tanto audace indifferenza a quell’elementare cautela ed alla credibilità dello scambio, è assai probabile che siano stati capaci di questo, e di un retrostante complotto in danno di Lula.
D’altronde non erano in gioco soltanto vanità e privilegi personali. In gioco erano anche, e anzitutto, il confronto, e la vittoria, politici, fra la sinistra popolare e lavoratrice e la destra della specie più determinata, militare, violenta.
Dal nazionalsovranismo talmente morboso da eccitare Bolsonaro ad avanzare, in Consesso ONU:
l’Amazzonia non è patrimonio dell’umanità, l’ Amazzonia è del Brasile (che sta per: è mia, con ogni sua specie vegetale animale umana, indigena, prossima all’incenerimento fra i roghi che divorano la Foresta).
Egli (!), capitano dell’esercito brasiliano istruttore e cultore di “educazione fisica” , nemmeno Generale né colonnello, a differenza dei suoi – immediati e mediati- predecessori al vertice del più sanguinario mattatoio dell’ umanità soggetta, che nel secolo passato sia stato in America Latina.

3. Senonchè, ciò che era apparso assai probabile (scambio di favori fra i due e complotto contro Lula) oggi pare certo.
Per quanto riferito in cronaca (da A. Nocioni: giu. 2019), il sito americano The Intercept (diretto dal giornalista statunitense Gleen Greenwald), è entrato in possesso di alcune intercettazioni di conversazioni fra i magistrati dei processi a Lula, le quali segnalano che questi, sovraintesi da S. Moro, lanciando l’operazione Lava Jato (Autolavaggio) avrebbero cospirato e agito per impedire la vittoria della sinistra sulla destra, alle elezioni suddette.
Le conversazioni espongono collusione e concerto fra accusatori e giudice (S. Moro), ammissioni in privato, da quelli, della mancanza di prove delle accuse; l’ “abuso politicizzato dei poteri della magistratura” e ” una motivazione politica e ideologica a lungo negata” (commentano i giornalisti inquirenti).
Nelle conversazioni tra S. Moro ed il coordinatore della pubblica accusa Deltan Dallagnol, oltre innumerevoli scambi di informazioni su quanto essi facessero, appaiono direttive del primo al secondo, su cosa dovesse fare e non fare; su come colmare le lacune probatorie, correggere strategie ed errori. E risuonano esultanze per il successo mediatico e le ricadute politiche dell’inchiesta: “complimenti a tutti noi” (per la decapitazione del partito di Lula nella competizione elettorale etc.)

4. La legge brasiliana vietava al giudice siffatte intromissioni nella formazione accusatoria dell’oggetto del suo futuro giudizio.
Tanto che l’art 254 del codice processuale brasiliano consente ai condannati per esse, di qualificare il giudice “sospetto di non essere imparziale».
E di chiedere l’annullamento della condanna.

5. Ciò che la difesa di Lula ha iniziato a fare, contro il giudice che si ispirava ad Antonio Di Pietro….

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IN ATTESA DELLA IMMINENTE SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE ” SUL FINE VITA”

Così annunciata tematicamente dai media nazionali, e dalle loro fonti (politiche parlamentari governative, opinionali): “sentenza sul fine vita” :

lo è stata palesemente “fuori tema”.

Perché:

1.La sentenza concernerà il reato di aiuto al suicidio, uno dei reati, con la istigazione e la determinazione (al suicidio), in art 580 cp,

Aiuto che, inerendo il suicidio, cioè il fatto di chi si dia la morte (da sé), nulla ha che vedere col fatto di chi, moribondo o (certamente) morituro, da altri riceva la morte:

o per arresto della somministrazione dei mezzi (chimici, meccanici…) del suo differimento;

o per somministrazione di mezzi della sua anticipazione (entrambi i casi sono concepibili come “eutanasia”: non ritardare o dare “dolce morte” al moribondo o morituro).


1.1 Nulla ha che vedere, dicevasi, col suicidio, che può concernere, certo, il moribondo o il morituro, ma anche il vivente nolente vivere; o perfino bellicosamente volente uccidere (il kamikaze, l’omicida-suicida dei “femminicidii”, etc).


E ciò per un fatto essenziale, ripetesi, perchè nessuno a costui dà la morte (per omissione o per azione); egli se la da’.

Attua egli, causalmente, il passaggio dalla vita alla morte.

Egli, sufficientemente dal lato materiale, pur se vi fosse istigato, o determinato, o aiutato.

Pur se fosse scortato, cioè, dalle condotte (tutte dolose: volontarie e finalizzate) punite dall’art 580. Le quali quindi sarebbero certamente concausali, ma insufficienti a dare morte.


1.2 Ed è, dicevasi, la condotta di aiuto al suicidio, non altra o altro, a giudizio della Corte Costituzionale. Un fatto che nemmeno essa può cambiare o modificare, sulla quale quindi soltanto potrà e dovrà decidere. Perché esso è il tema propostogli dalla Corte di Assise di Milano, tema quindi vincolato e vincolante, anche per il principio, sulla decisione giudiziaria, della immancabile correlazione “fra chiesto e pronunciato”).


2.D’altronde quel tema è del tutto coerente al caso che lo ha suscitato.

Il caso di (tale) “DGFabo” il quale, a causa di un sinistro stradale gravemente infermo e irreversibilmente e insopportabilmente sofferente, deciso a porre fine al suo stato, consulta i Radicali Marco Cappato, Lina Welby e altri. .

Questi (del giro politico del “suicidio ed eutanasia liberi!”)” prospettano la pratica della “sedazione profonda”, consistente della sospensione dei supplementi respiratori e alimentatori e della attesa della morte dolce ( gli prospettano eutanasia, dove la propria morte, voluta , è da altri indotta: come cennavasi) .

Egli tuttavia opta per il suicidio (dove la propria morte, voluta, è da sé indotta: come cennavasi), con modalità (anch’essa) dolce, eu, da eseguirsi in un Centro svizzero opportunamente attrezzato.

Intercorsi contatti e intese fra questo ed i familiari del “DJ”, Cappato ve lo conduce in automobile.

Ivi condotto, accuratamente accertata, dagli esperti del Centro, in lui, la persistenza della volontà del suicidio, gli è consegnato un farmaco letale, perché, da sè esclusivamente, eventualmente, lo assuma. Ed egli lo assume,


2.1 Cappato, che aveva pubblicamente vantato di agire per “disobbedienza civile”, (con L. Welby) è accusato di “rafforzamento dell’altrui proposito di suicidio” e di “aiuto al suicidio”.

Prosciolto dalla prima accusa, è rinviato a giudizio sulla seconda, davanti la Corte di Assise di Milano. Per rispondere, appunto, del reato di cui all’art 580 del codice penale.


3. Che cosa avrebbe potuto (e giuridicamente dovuto) fare la Corte?

Se avesse voluto (in tesi) tutelare fan delle libertà (fra cui quella) di suicidio ( i suddetti Cappato e Welby), con adeguata perizia distinguendo:

fra aiuto che non arriva, alla fase della esecuzione del suicidio ( Cappato, ha condotto “DJFabo” al Centro svizzero, non vi è entrato, non è andato oltre..);

e aiuto che vi arriva (quello di chi ha consegnato a “DJFabo” il farmaco letale per la assunzione):

la Corte avrebbe potuto escludere che l’”aiuto” di Cappato fosse causa del suicidio. E quindi che fosse punibile.

Di fatti, per una teoria causale bastantemente meditata, se è causa (immediata) della morte l’assunzione del farmaco letale (e ovviamente questo), è causa (mediata) anche la consegna d’esso.

E qui si colloca l’aiuto al suicidio,

Che non risalirebbe quindi all’antecedente della conduzione al Centro del “DJ” (o ad altro prima). Il quale per ciò sarebbe “condizione”, non causa, del suicidio.

E ciò alla stregua di una lettura plausibile degli artt 40,41 del codice penale.


3.1 D’altronde, se così non fosse, ogni condizione, delle innumerevoli precedenti (o accompagnanti) ogni causa, sarebbe causa, con indebita sottrazione di questa al principio di continenza tipologica (cioè già in astratto e a priori) dell’evento (la consegna del farmaco letale è parte della sua assunzione e della morte conseguente).

Laddove l’accompagnamento al Centro non contiene (ancorra tipologicamente) la consegna del farmaco e tanto meno il seguito.

Ebbene con ciò, dicevasi, la Corte di Assise avrebbe chiuso giuridicamente il caso, prosciogliendo Cappato “perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato”.

Invece no.

Invece essa si è inoltrata e persa nei meandri eticogiuridici del “fine vita”, schizzandone il ricavo tematico sugli interessati ad esso, più o meno incapaci di discernere il tema effettivo.

Difatti, sebbene:


4. L’art 580 cit. punisca ”istigazione e aiuto al suicidio” (cosi la rubrica della disposizione, che non espone l’intero suo contenuto), ma non punisca il suicidio (pur potendo farlo: tempo addietro, la punizione del corpo del suicida, mediante sfregio o simile, era sancita).

Per ciò, se il suicidio non è vietato (penalmente e civilmente e negli altri rami del diritto nazionale), esso è libero.

E’ cioè nel potere di fatto, di chi lo volesse.

E ciò è altro che essere nel suo diritto, altro dall’essere un suo diritto, come la elementare teoria del diritto da tempo insegna.

Per di più, se lo fosse, le posizioni degli altri rispetto ad esso non sarebbero libere (simmetricamente a quel potere di fatto) ma vincolate.

Se lo fosse, gli altri sarebbero obbligati a rispettarlo, nessuno potrebbe, né dovrebbe (art 40.2 cp), impedirne l’esercizio.

E ove ciò fosse, (forse anche ) l’istigatore al suicidio, (certo) il rafforzatore del relativo proposito, e comunque l’agevolatore o ausiliatore del suicidio, cooperando all’esercizio di un diritto, sarebbero punibili tanto quanto il suo titolare (come si è visto non punito)!

Per cui, la presupposizione, alla eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalla Corte (vd dopo) , del “diritto al suicidio”, condurrebbe logicamente alla illegittimità costituzionale dell’intero art 580 cit….!

Certo contro la volontà dell’eccepiente.

Tuttavia la Corte:


4.1 Ritenuta (sostanzialmente) la configurabilità del “diritto al suicidio”, a conclusione di un lungo discorso (qui sintetizzato al massimo) dalle implicazioni logiche non sempre controllate, nel quale:

– la inviolabilità della libertà personale posta in art. 13 Costituzione darebbe anche libertà di suicidio (cioè darebbe libertà di violare l’inviolabile, sia pure dal suo titolare?!);

– il “diritto alla vita” (art.2) della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, darebbe anche diritto di ucciderla (cioè darebbe “diritto di morte”, sia pure per il suo titolare?!);

– il “diritto a morire” rifiutando i trattamenti sanitari (recentemente introdotto da L. n. 219/2017) sarebbe “diritto al suicidio” (laddove, regolando la morte da altri indotta, l’eutanasia, nulla ha che vedere con la morte da sé indotta, il suicidio!).

Ritenuto quindi, si diceva, il “diritto al suicidio” quale parte del “diritto vivente” (adduce la Corte, anche in forza della inversione storica della base culturale della disposizione “fascista” che apertamente lo disconosceva) .

Ritenuto inoltre che, vietato a chiunque di “istigare” al suicidio o di “rafforzarne il proposito”, ne è vietato l’”aiuto” che fosse anche istigazione o rafforzamento, ma non quello che non lo fosse!

In altre parole, la Corte ha reso l’aiuto istigazione (o rafforzamento), malgrado, essi, nell’art. 580 cit., siano alternativi.

Siano posti cioè a dilatare l’area del divieto, non a contrarla (laddove la Corte la contrae fino ad espellerne ogni forma di aiuto che non fosse istigazione o rafforzamento….).

Ritenuto infine che, la contrazione della nozione di aiuto, non sia conseguibile in via di interpretazione dell’art 580 cit. (ma sub 3 si è mostrata la possibilità del contrario) ed esiga l’intervento della Corte Costituzionale (che la permei di “diritto al suicidio”, “diritto alla vita”, “diritto a morire” e via dicendo…”(la Corte, peraltro, nemmeno avverte che il “diritto” di cui farcisce il discorso ha incidenza puramente oratoria, non sulla realtà del suicidio, la quale, per quanto sub 4 visto, è interamente composta di stati fattuali di libertà, non giuridici di “diritto”). La Corte, d’altronde, non distingue minimamente tra volenti suicidio necessitato, quello di “DJ Fabo” – che potrebbero ricevere eutanasia per legge 219 cit.- e volenti suicidio “discrezionale” – che egoisticamente potrebbero disperdere un bene sociale, contro il dovere di solidarietà sociale in art 2 Cost.-..

Ebbene, tutto ciò premesso:

4.2 essa ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale, indebitamente spogliandosene, perché avrebbe potuto e dovuto risolverla interpretando la legge penale, senza neppure sfiorare quella costituzionale (la Corte ha aggiunto anche un altro profilo di incostituzionalità, la parità delle pene della istigazione e dell’aiuto, senza avvedersi della inconciliabilità dei due profili, giacchè il primo punta ad escludere, il secondo ad includere, l’aiuto “non istigatorio né rafforzativo”!).


5. A questo punto, non resta che attendere la decisione del giudice delle leggi.

pietrodiaz

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EFFETTI VARII, SULLE REGOLE DEI PARTITI E DELLE ISTITUZIONI, DELLE RECENTI MOSSE DI UN ATTORE POLITICO

1.Renzi M., da senatore eletto (2018) nel pd dall’elettorato del pd quale candidato dal pd, perché fosse operatore politico e istituzionale del pd, raccolta una quarantina di parlamentari eletti nel pd dall’elettorato del pd quali candidati dal pd perché fossero operatori politici e istituzionali del pd, è uscito dal pd ( è partito dal partito con un suo partito..!).
2. E se il partito è una associazione privata a destinazione pubblica (politica) costituzionalmente riconosciuta (art 49), quella uscita, certamente, marca una rottura del patto associativo privato e pubblico (politico).
Essa, peraltro, è sanzionabile privatisticamente e pubblicisticamente (alla stregua della lesione delle funzioni politiche del partito, statutariamente in ipotesi articolate). Ma non è questo che qui interessa.
3. Il pd fu chiamato alla opposizione, a seguito della formazione parlamentare della maggioranza governativa (“gialloverde”), a giugno dell’anno passato.
E lo fu anche Renzi, con i parlamentari della accolta.
E fu chiamato, il pd, alla formazione parlamentare della maggioranza governativa (“giallorossa”), ad agosto di quest’anno.
E lo fu anche Renzi, con quei parlamentari.
Fu chiamato alla opposizione e alla maggioranza, il pd, oltre che dal parlamento e dal governo, inoltre, dal suo elettorato, per ogni altra eventuale opposizione e maggioranza della legislatura decorsa e corrente, alla stregua delle vicende parlamentari.
E lo fu anche Renzi, con quei parlamentari.

L’ uscita dei quali dal partito, quindi, porta elusione delle eventuali altre opposizioni e maggioranze, del pd, nella legislatura ventura.
E porta evasione dalla attuale maggioranza governativa. E dalla contesa politica con la sua opposizione.
Porta quindi, oltre che evasione dalle determinazioni del partito e della associazione sottesa, evasione dal mandato elettorale generale e particolare,

L’uscita di Renzi con quei parlamentari, stavolta, quindi, oltre che il patto associativo privato e pubblico, ha rotto il patto elettorale.

Inoltre.

4. Quale senatore del pd e leader di quei parlamentari, Renzi, come ha integrato l’opposizione in parlamento, l’anno passato, cosi’ ha integrato quest’anno la maggioranza parlamentare e governativa.
Ha integrato questa, fino al punto di conferire alla formazione del governo da essa espresso. E fino al punto di collocarvi alcuni ministri ed alcuni sottosegretari, tutti (salvo errore) fra quei parlamentari.
Perciò, quale membro del pd, con quei parlamentari membri del pd, ha partecipato alle “consultazioni” ( dei gruppi parlamentari e di altri) richieste dal presidente della repubblica al presidente del consiglio da lui (re)incaricato.
Perciò ha (co)determinato l’esito delle “consultazioni” sulla formabilità del governo, poi trasmesso dal pdc al pdr.
Ha quindi interagito direttamente col pdc, indirettamente col pdr, (co)inducendoli a ritenere la formabilità del governo e della maggioranza parlamentare relativa.
Ha quindi (co)formato il governo e la sua maggioranza, “giallorossi”, quale membro del PD. Inducendo ad un tempo il pdc a proporre ministri, fra quei parlamentari, al pdr, e questo a nominarli, inducendoli inoltre a nominare sottosegretari fra i medesimi.

Ha cioè assunto istituzionale impegno di fedeltà all’opera di formazione del governo, del pdr col pdc. All’opera di esercizio del governo, col pdc. Ed all’opera del pd di mantenimento della maggioranza e di sostegno del governo.
Perciò, questa volta, la sua uscita dal partito, con quei parlamentari, (si noti) dopo la conclusione di tali opere (e la assicurazione di quelle future), ha rotto le intese istituzionali, oltre che col segretario del pd, col pdr e col pdc.
E ha rotto inoltre le aspettative di fedeltà ad esse, nutrite dal partito 5 st., coformativo della maggioranza parlamentare, del consiglio dei ministri, del suo sottosegretariato,
con Renzi dentro.
Ed ora nondimeno fuori con un suo partito.
Fuori da terzo estraneo e tuttavia intraneo.
Ad intaccare il colore “giallorosso” del Governo, con altro (finora oscuro).
Oltre che l’identità associativa e politica dei partiti della maggioranza parlamentare, e di quelli (gli stessi) del governo.

Ebbene

Almeno una domanda a Renzi andrebbe posta:
ha avuto consapevolezza della (assoluta) irregolarità politica e istituzionale delle sue mosse, e dei suoi effetti?

pietrodiaz

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LA “INDENNITA” DEI PARLAMENTARI

1. L’indennità non è retribuzione corrispettivo stipendio salario compenso introito reddito guadagno. Essa e’, giuridicamente ed economicamente, ciò che rende indenne (letteralmente: senza danno diminuzione perdita patrimoniali) dai costi di una prestazione chi la fornisse. E che lo fa rimborsandoli.
L'”indennità” e ciò che prevede testualmente l’art. 69 della Costituzione. Per quanto detto, a rimborso del costo della prestazione parlamentare a chi la svolga. E inoltre a liberare la prestazione stessa, in chi il suo costo non potesse accollarselo.
D’altronde la sua origine e’ illustrativa.
Esclusa con l’art 50 dallo Statuto Albertino (1848- 1946) per i deputati e per i senatori, nel 1912, a seguito della elezione (democratica) di un portuale di Sanpierdarena, che per risiedere a Roma avrebbe dovuto dormire sui treni (lo avevano fatto altri), e “mendicare” per cibarsi, essa fu introdotta.
E mantenuta nei sopra visti limiti funzionali (fino alla soppressione fascista del Parlamento..).
Alla redazione della Costituzione repubblicana (ripristinante il Parlamento), il tema se essa stessa dovesse prevederla’ (anche per imporla ad altre norme, inferiori, che la escludessero o che la snaturassero) fu assai dibattuto da politici e giuristi (di rango).
Ed essi giunsero alla sua previsione (in art 69), pur senza esplicitazione dei limiti funzionali:
perché ritenuti impliciti alla storia dell’istituto (quella di Pietro Chiesa, il portuale suddetto); perche’ conformi all’etica politica; e comunque perche’ giuridicamente intrinseci alla nozione.
Dunque, indennita’ per liberare la prestazione parlamentare, veicolo della rappresentanza popolare, coprendone i costi.
Ma anche perche’, si noti, la prestazione, non liberasse lucro (arricchimento personale).
Sia perché questo avrebbe escluso la rappresentanza dell'”avere” medio dei rappresentati, e perche’ avrebbe indotto esso stesso diseguaglianza.
E sia perche, liberato che fosse (per di più in dimensione massiva di ceto), avrebbe sottomesso la prestazione parlamentare.
Cio’ che sciaguratamente e’ avvenuto.
Se ne ha prova, ed esempio, nella recente crisi governativo – parlamentare, ove, le addotte ragioni della permanenza degli eletti in parlamento, variamente nobilitate (con richiami agli interessi del Paese e via declamando), non sono riuscite a nascondere la ragione reale, seppure eventualmente non esclusiva, della conservazione e dell’incremento del lucro (dei prestigi e dei privilegii e degli onori e delle innumerevoli altre grazie del ruolo).
Cioe’, astraendo, quando la ragione politica o partitica spingerebbe allo scioglimento (anticipato) del parlamento, essa e’ rimossa, in vista del lucro piu’ duraturo (quinquennale).
Cio’ d’altronde sale da remoti attriti fra interesse privato e interesse pubblico, al seguito dei quali il primo ha sottomesso il secondo, fin nella sua piu’ alta funzione, quella del parlamento autonomamente legiferante.
Difatti quella funzione, il parlamento, la ha da tempo consegnata al Governo. Alla sua (costituzionalmente usurpatrice) decretazione “straordinaria ed urgente” ( art 77), che esso si limita a convertire in legge senza discutere, “sulla fiducia”.
Dunque la prestazione ha liberato il lucro, in dispregio dell’art 69 cit. (e degli altri dispositivi omotetici della democrazia costituzionale).
Il lucro ha sottomesso la prestazione.
Cio’ ha sabotato i fondamenti costituzionali dell'”Ordinamento della Repubblica” (artt. 55 ss, cost.)
2. Ma che cosa e’ accaduto giuridicamente?
E’ accaduto quel che non e’ infrequente nella confezione delle leggi “attuative” (in effetti traditive: che tradiscono) della Costituzione.
Nel 1965 fu redatta la legge (“ordinaria”, quindi impotente astrattamente a modificare la volonta’ costituzionale) n.1261, sulla infedelta’ della quale all’art 69 basti notare che il “rimborso spese” (peraltro in seguito esteso alle spese, non del parlamentare ma, degli immediatI tramiti fra lui ed i suoi “sodalizii”: i “portaborse”), e’ una delle numerose “voci” ( astuzia del lessico del lucro…) “indennizzatrici” della prestazione.
E che nondimeno e’ altra da quella (propriamente) “retributiva”.
E tutte insieme insieme fanno, del parlamentare, la personificazione dell’arricchimento piu’ inaccertatamente corrispettivo meritato guadagnato faticato sudato, debito, che il regime giuridico generale delle controprestazioni abbia conosciuto.
E non e’ adducibile autonomia normativa delle Camere che possa rimuovere o mascherare cio’.
Tanto meno e’ prospettabile esigenza di ” risparmio” (Di Maio..) che possa eliderlo o giustificarlo.
Ancora meno e’ attuabile risparmio mediante “taglio” (di piu’ di un terzo) dei parlamentari (Di Maio).
Perche’ l’indebito sarebbe raddoppiato. Consolidandosi, da un lato, il lucro dei restanti, da altro “risparmiandosi” (antisocialmente) in democrazia rappresentativa, in rappresentanza della totalita’ del popolo e delle su istanze!
3. Quindi, o si ritorna alla indennita, o è possibile cleptocrazia (prevalenza del latrocinio) e plutofilia (foia per la ricchezza materiale), antidemocrazia della specie della oligocrazia affaristica.
In misura talmente estesa, si noti, da realizzare storicamente un cambio di paradigma.
Dall’elettorato attivo su base censitaria (con lo Statuto suddetto, almeno in origine, solo i dotati di censo erano elettori: in seguito ne fu richiesta anche la alfabetizzazione…! ), all”elettorato passivo ad effetto censitario, cioe’ apportatore di lucro.
In altre parole, non e’ escludibile che la condizione statutaria dell’elettore sia sia convertita (in)costituzionalmente in quella dell’eletto.
E che travaglio storico della democrazia rappresentativa attraverso il modellamento dell’elettore, si sia disperso nella “democrazia” lucrativa dell’eletto.
D’altronde, oggi, “eletto” (che vorrebbe dire ” scelto”..) solo su proposta cooptativa di sospettabili centri di accumulazione e di distribuzione del nuovo censo: le organizzazioni politiche prevalenti.
Pertanto, non resta che aizzargli contro contro l’art 69…

Pietro Diaz

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CONTE E LA NOZIONE DI DEMOCRAZIA


1.Conte presidente del Consiglio dei Ministri, nel discorso di perorazione della fiducia parlamentare al suo Governo, alla Camera dei deputati, ha invocato una “democrazia dal volto umano”.

Come se la democrazia, proprio essa, non avesse dato avvio alla umanizzazione del volto politico delle masse (palesemente nella antica Grecia, latentemente, e forse prima, altrove).

Come se, essa, non fosse succeduta alla Oclocrazia, la caotica condizione politica delle predette.

2. Tuttavia la invocazione aveva il suo fondamento razionale.

Lo aveva nella constatazione della “disumanità” – intesa come incostituzionalità- del “volto” della democrazia, nel luogo e nella occasione stessa in cui essa risuonava.

Allorchè gruppi parlamentari sedenti per votare la fiducia o la sfiducia al Governo già formato (art. 94 Cost), Cioè sedenti esclusivamente per dire si o no ad esso:

sono insorti (brutalmente invero) pretendendo elezioni elezioni….

Elezioni che, come è noto, sono attività di formazione delle rappresentanze (delle istituzioni politiche e ) del parlamento in specie, che suppongono che questo sia sciolto.

Ma questo era tutt’altro che sciolto (dal presidente della repubblica).

Anzi, come risultante della “consultazioni” poco prima svolte dal presidente del Consiglio (re)incaricato, era tanto coeso da essere in grado di produrre una maggioranza atta a fiduciare il Governo.

2.1 Dunque, (del tutto) fuori luogo e assetto funzionale, la pretesa suddetta.

Infatti e per ciò, manifestazione di oclocrazia, il caotico e istintuale antenato della democrazia.

Per di più:

3. Se la ademocraticità sopra assegnata all’accadimento fosse scorretta, lo sarebbe per difetto.

Di fatti, mentre i gruppi parlamentari suddetti insorgevano dentro la Camera, fuori di essa, in piazza Montecitorio, appartenenti ad essi, sotto la direzione “carismatica” dei capi politici (dei partiti di riferimento), e folle di adepti, tumultuavano avanzando la stessa pretesa (elezioni elezioni…).

Cioè la pretesa dei gruppi dentro la Camera concomitava, sinergica, quella della piazza.

Era quindi pretesa (anche formalmente) “di piazza”.

Così univocamente da essere, oltre che fuori luogo e assetto funzionale (come detto), insurrezionale.

O comunque attentatrice di organi costituzionali (la Camera in specie) nell’esercizio della loro funzioni, al fine di impedirlo (solo per esempio esplicativo: art 289.1 n.2 cod pen).

Dunque non aveva torto, Conte, a invocare “democrazia”.

In una condizione politica forse più insidiosa di quella della oclocrazia.

Perché assimilabile a quella (storica e ben nota d’altronde) delle organizzazioni intra ed extra parlamentari ( ad un tempo, per strategia) della destra neofascista.

Pietro Diaz

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SALVINI SULLA “MOTO D’ACQUA” DELLA POLIZIA

Subodorato animalescamente il rischio di essere accusato di “peculato d’uso” (art 314.2 c. p.), per avere fatto proprio (momentaneamente) un veicolo appartenente alla pubblica amministrazione (ma il peculato minore potrebbe divenire maggiore, ben più gravemente punito, se l’uso non fosse stato momentaneo o il veicolo non fosse stato restituito subito dopo esso).

Accusato di quel reato sia che avesse permesso, sia che non avesse impedito (art. 40.2 cp), al proprio figlio, quale conducente o condotto da un poliziotto, di montare una moto d’acqua della polizia di Stato.

E accusato in concorso (artt. 110, 314.2 c.p.) col poliziotto (e col superiore in grado che lo avesse permesso o non lo avesse impedito), che, sebbene affidatario esclusivo della “moto”, vi avesse condotto o accompagnato suo figlio.

E accusato (ovviamente) in concorso col “bambino” (così detto dal “ papà”, capziosamente invocante domestica benevolenza per entrambi): invero, un sedicenne dotato di “capacità penale” (se non esclusa in concreto) per art. 98 c. p. , e quindi anch’egli accusabile di peculato.

Subodorato quel rischio, si diceva, tanto prontamente da avere ordinato, o avere permesso, o non aver impedito, ai poliziotti astanti, di distogliere, seppur mediante violenza corporale e minaccia morale (vagamente “di tipo mafioso” -art 416 bis cp-: “sappiamo dove lei abita…”), un giornalista “ videomaker” presente alla trasgressiva scena, dal farne “ripresa”.

E ancor meno, ripresa, della esibizione (simbolica ) della trasmissione da padre a figlio del potere istituzionale. E della arrogante insensibilità degli operanti, alla intangibilità dei beni gelosamente custoditi dal diritto pubblico.

E subodorato il rischio così lucidamente da ammettere lì per lì (certo in un fugace cedimento) : “mi scuso, errore di papà” (sempre capziosamente invocando domestica benevolenza.. ).

Ebbene costui, riavvicinato dal giornalista mentre esercita, discinto, su un arenile assordato da musica “dance”, il suo ufficio ubiquitario di ministro dell’Interno (stavolta contornato da fan oltre che da polizia ), e interpellato sull’accaduto, risponde:

“non intendo parlare della faccenda”.

Mentre la faccenda straparlava di lui! E per il tramite del giornalista lo invitava (dialetticamente) a dire la sua. Se mai la avesse avuta, la sua, diversa da quel che era parso. .

“Attacchi me non il bambino”.

Ma è ciò che faceva il giornalista! Domandandogli perché non avesse preservato o distolto “il bambino” da quell’indebito non solo giuridico, ma anche civico etico ed estetico.

“Offenda me non il bambino”.

Così, non altro, non di più, giaculatoriamente! Per togliere spazio ad altre domande, e a differenti risposte. Sulla faccenda che, quindi, allontanava da sé, impotente e sleale, col mezzo automatico della arroganza istituzionale.

Tanto che, dopo un po’, appesantito e frustrato dalla propria monotonia, brutalmente è sbottato:

“vada a fotografare i bambini visto che le piace tanto”.

E qui l’impotenza dialettica e la slealtà intellettuale sono corse alla compensazione del fascistoide, di colui che rimuove l’incomodo con l’ insulto verbale (ovviamente disposto anche, all’occorrenza, a rimuovere l’avversario con l’ insulto fisico), fra i più alla moda e cocenti del lessico poliziesco: quello di “ pedofilo” voyeur. Nel senso di fruitore , se non di “produttore” (art 600 ter cp) di “pornografia minorile”, di colui che goda (se non attui “producendole”) riprese di atteggiamenti o simulazioni di minori di anni diciotto a ciò preparati.

Materia che il ministro ben conosceva.

Dato che il suo partito, con altri dell’auge legislativa berlusconiana in coalizione fra le più ineducate e diseducative della “seconda repubblica”, a preservazione dei minori da sessualità “diseducative” , ha previsto reati di “pornografia minorile” (in artt. 600 ter ss. c.p., sebbene già repressi, ma, si disse, clementemente e insufficientemente, dalla legge sull’Osceno in artt 527 ss. c.p.).

E lo ha fatto con tale ossessione della inibizione della sessualità del minori, non solo da punire (non essi ma) i realizzatori e produttori e distributori e diffusori e mercatori e detentori e contemplatori etc., delle relative immagini, del “materiale pornografico” (art. 600 ter cit.-). Ma da fare a meno d’essi, da prescinderne totalmente, cioè da non preservarli nemmeno indirettamente (punendo quelli).

Poiché è giunto a colpire (in art. 600 quater c.p.) la “pornografia virtuale”.

Per la quale non occorre che il minorenne disegni pornografie in carne ed ossa, basta che lo faccia nella fantasia esclusiva del disegnatore.

Facendolo In ossessione talmente accecante, da nemmeno avvertire, laicamente, di colpire il “peccato”, quell’evento tutto interiore trasgressivo di un divieto, quella entità (solo) moraleggiante che l’evoluzione storica del diritto penale ha inteso separare dal reato quale evento tutto esteriore.

E di colpirlo con reclusione fino a dodici anni. Pena pari a quella del reato di “violenza sessuale”, estrinseca e carnale. Pari a quella di taluni omicidii.

A sanzione di una sessualità puramente mentale, Da fondamentalismo penale .di tipo religioso.

Tutto ciò, peraltro, senza considerare l’indotto. Del rischio della proliferazione del voyeurismo pedofilo dalla legge indirizzata al suo annientamento!

Perché la predisposizione legislativa degli strumenti per la ricerca della prova dei reati di pornografia minorile, mediante ispezione e visione d’essi, e la pubblicazione intra ed extra processuale dei loro risultati, certo sono rimaste indifferenti al rischuio della collettivizzazione del voyeurismo “pedofilo”.

Dunque Salvini era posseduto da quella ossessione, e da quella improntitudine giuridica, allorchè rivolgeva il sulfureo invito al giornalista.

Tuttavia impressiona che abbia supposto minorenni in atteggiamenti sessuali “da ripresa”, nel luogo frequentato da lui e dal “bambino”…

Pietro Diaz

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CONTE E MORO, SECONDO SCALFARI ANALOGICO E METAFORICO, MA NON SILLOGISTICO…

Poichè:

Conte è pugliese e professore di diritto, Moro fu pugliese e professore di diritto:

Conte vale Moro!

Lo ha raccontato a sé stesso Scalfari. Ma lo ha anche diffuso, a propaganda manutentiva del governo più bruto e brutale, più volgo e volgare, più analfabeta e analfabetico della storia della repubblica.

E certo non ignorando che le coppie (aggettivali) “pugliese” e “professore di diritto”, pur congiungendo analogicamente i due, se dicevano delle appartenenze regionali e accademiche, nulla dicevano, potevano dire. del valore e ruolo, individuale etico sociale politico, di ciascuno. Tanto meno storicamente.

E che quindi non permettevano (anzi vietavano) di desumerlo.

Di fatti, per assimilare i due nel valore, Scalfari si è esibito in un temerario salto acrobatico ( da quelle coppie, alla conclusione Conte è -come- Moro) , aggiungendo, alla analogia, la metafora (la figura retorica che, a differenza della precedente, non teme di assimilare termini – Conte – Moro- indipendentemente dal rapporto di interiore uguaglianza fra essi).

E lo ha fatto certo di poterne rifilare il risultato ad un uditorio supposto retoricamente suggestionabile, ingannabile. E poco è stato smentito, invero, a stare alle reazioni dei suoi lettori.

D’altro canto, si è ben guardato dal dare forma sillogistica ai suoi fantasiosi ( e faziosi) esercizi di logica e di retorica.

Perché avrebbero dovuto, essi, spudoratamente:

formulare il “termine maggiore”: tutti i pugliesi professori di diritto sono (come) Moro!

Innestargli il “termine medio”: Conte è pugliese e professore di diritto.

Farne conseguire il “termine minore”: Conte è (come) Moro!

E sebbene la conclusione sarebbe stata perfettamente logica, tuttavia il “termine maggiore” sarebbe parso falso (oltre che risibile) immediatamente. Assai prima delle figure argomentative precedenti.

Manifestamente falso, cioè senza necessità di andare a vedere, necroscopicamente, se il cadavere dell’immenso Moro, udendo il paragone a Conte, si rivoltasse nella tomba. Sarebbe bastato leggerlo, per constatarlo.

E fin da Aristotele, il sillogismo conduce al vero se è vero il “termine maggiore” ( e ad esso coeriscano il medio e il minore).

Se non, conduce al falso.

Da tale scandalosa mostra, Scalfari, ulteriormente mistificando e ingannando, si è ritratto.

Pietro Diaz

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Salvini e le leggi sulla integrità personale dell’accusato

1. Per art 13 Costituzione “è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà” ( disposizione programmatica generale, concernente ogni persona in potere di polizia giudiziaria, pubblico ministero, giudice: la persona in ogni stato e grado del processo a carico).
D’altronde per art 608 cod pen “il pubblico ufficiale che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia anche temporanea” è punito con reclusione. D’altronde per art 610 cod pen, chi costringa “con violenza altri a…tollerare…” (anche una postura o un attrezzo, le manette, la benda agli occhi) è punito con reclusione.
D’altronde per art 572 cod pen, chi “maltratta un persona …sottoposta alla sua autorità….o custodia…’ è punito con reclusione.
D’altronde per art 605 cod pen, chi compia restrizione (aggiuntiva: ammanettando, bendando gli occhi) della libertà della persona non libera di evadere da uno spazio circoscritto ma libera entro esso, è punito con reclusione.
D’altronde per art 613 bis cod pen, “tortura” chi agendo “con crudeltà…” infligga trauma psichico…” o chi comunque infligga “un trattamento degradante per la dignità” a “persona privata della libertà personale”. Ed è punito con reclusione. Va ricordato che il divieto di tortura e di trattamento degradante (o “inumano”) della persona fu prima (1948) affermato da art 5 Dichiarazione universale diritti umani. Poi (in Italia 1955) da art 3 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

2. D’altronde per artt 2043-2059 cod civ è obbligato al risarcimento di ogni danno alla persona ( o sue cose) chi lo abbia cagionato commettendo un fatto ingiusto.

3. D’altronde per art 188 cod proc pen “non possono essere utilizzati neppure con il consenso della persona interessata metodi e tecniche idonei ad influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare” (accecamento con bendatura, costrizione a sedere ammanettato dietro spalliera e schiena, inibizione a percepire il circostante l’incombente l’imminente, le intenzioni di chi abbia imposto la condizione, oltre che atterrire, sopprimono coscienza e autodeterminazione). D’altronde per art 64 cod proc pen, riaffermato (testualmente) il divieto in art 188 cit., è aggiunto che all’interrogatorio ( di PG, di PM, di Giud. ), pur se irrituale (o che facevano o tentavano di fare le Divise del noto fotogramma: esercizi di puro sadismo?) l’accusato si presenta “libero nella persona”. Vuole altrettanto l’art 474 cod proc pen, sullo condizione dall’accusato a dibattimento (interpretativamente: è “libero nella persona” chi non abbia addosso strumenti limitativi: manette, benda …).

4. D’altronde per art 386 cod proc pen, la polizia giudiziaria che abbia taluno in stato di arresto o di fermo (oltre che dargli la più estesa informazione sui diritti difensivi), lo pone “a disposizione del pubblico ministero” (del luogo ove l’arresto o il fermo siano stati eseguiti) “mediante conduzione nella casa circondariale o mandamentale” (di quel luogo), salvo che il magistrato disponga che egli sia custodito altrove (a domicilio ….). Dunque l’americano non era detenibile nella caserma, comunque non lo era nella condizione di cui al fotogramma spettacolarizzato dal suo detentore (che avrebbe potuto lecitamente scattare una sola foto, quella segnaletica…).

5. Ora Salvini che lo riproduce nei suoi media rispettacolarizzando la mortificazione dell’americano in palese ritorsione (per ora iconica) del suo malfatto (il presunto concorso nell’accoltellamento del carabiniere).
Che quindi mima il comportamento delle Divise e lo accredita culturalmente.
Mentre, ministro dell’ordine e della sicurezza pubblici, ignora che questi interessi (oggetto funzione e scopo del suo ministero) si nutrono, concettualmente e operativamente, (anche) della mole di materia normativa sopra esposta.
E quindi ignora che ogni discostamento dai precetti d’essa (espliciti ed impliciti) è illecito, illecito penalmente (oltre che civilmente).
E quindi ignora di stare da nomoclasta (devastatore di norme) nell’’ordinamento giuridico e nelle istituzioni relative.
Ebbene costui, riproponendo, spalleggiato dai suoi fan (Bel Pietro di La verità fra i più protervi) la sfida di maggiore successo mediatico – “è peggio essere ucciso o essere bendato”? -, (più radicalmente) ignora che, posti a confronto i due fatti, postili in competizione sul (dis)valore, li omologa culturalmente.
E con ciò ne sopprime l’eterologia, l’alterità, la discontinuità.
Giacchè il primo è individuale e privato, il secondo è collettivo e pubblico, giudiziario.
E in quanto tali rinviano a sistemi di produzione differenti: l’uno naturalmente sociale, l’altro artificialmente statale, giuridico.
E a sistemi di funzione differenti: l’altro per processare giudiziariamente l’uno, non per imitarlo (se non voglia disidentificarsi anche storicamente).

Eppure Salvini si è posto alla guida “populistica” della imitazione dell’uno dall’altro.

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SREBRENICA

SONO PASSATI VENTIQUATTRANNI DACCHE’ UNA TIFOSERIA ULTRAS MILITARIZZATA IRRUPPE NELLA CITTA’ PER MASSACRARVI I “BOSGNACCHI” (bosniaci musulmani sunniti).

MENTRE DALL’ITALIA TIFAVA BOSSI, SOTTOBRACCIO A G.L. SAVOINI

Antefatto

L’anno 1991, Stella Rossa Belgrado sprizza gloria calcistica mondiale. Anche Partizan Belgrado, in minor misura.
Le due squadre hanno base in tifoserie oltranziste. 
Anche Slobodan Milosevic sprizza gloria, politica, sedendo arrogantemente a Belgrado.
Stella Rossa ha un “Consiglio”. Milosevic ha una “Sicurezza di Stato”. 
Un membro del primo è a capo della seconda. 
Dunque l’Intelligence, potenza transcontinentale legibus soluta (extralegale) ovunque infilata per il massimo profitto, congiunge i due organismi. 
Di Stella Rossa, particolarmente, la tifoseria.
Di fatti il suddetto Consigliere e capo di Sicurezza, ha qui arruolato Arkan, al secolo Zejko Raznatovic, il leader degli ultras della squadra, destinato a divenire un criminale politico tra i più esiziali.

Prodromo

Nel 1991 la Croazia dichiara unilateralmente la indipendenza dalla Jugoslavia. Lo fa anche la Slovenia.
Milosevic, presidente di Serbia, non se ne dà per inteso. 
Invade la Slovenia, la contunde per dieci giorni, quindi desiste, anche per “intermediazione” di alcuni Stati CE. 
Invade la Croazia stavolta con la bava alla bocca e, raggiunta Vukovar, per ottantasette giorni la bombarda finchè divenga un cumulo di macerie, stermina o mette in fuga la popolazione militare e civile, la occupa. 
Lo ha fatto con un esercito regolare. Ma anche con un esercito irregolare, Costituito, appunto, dalla tifoseria oltranzista di Stella Rossa, organizzata paramilitarmente da Arkan, a capo della propria milizia, la “Guardia volontaria serba” (la più devastatrice, saccheggiatrice, micidiale).

Movente

Milosevic e Arkan, a capo di forze di stato e di stadio dirette al medesimo scopo, sovraintesi da Intelligence, sono serbi che non gradiscono i “non serbi”. 
Per essi, serbi – non serbi, più che una differenza etnica, è una incompatibilità esistenziale. 
Di qui la vocazione alla pulizia etnica, sulla penisola balcanica.Vocazione che, peraltro, è allora spuntata anche sulla (parallela) penisola italica. 
Dentro un partito politico sorto a settentrione, etnista perché credente “fideisticamente” nella etnia “padana” della sua gente. La cui “purezza”, oltre che con violenze sporadiche. persegue cercando separazione, “secessione” , da ogni altra “etnia”, centrale e meridionale (“purezza”, ben inteso, non altro che astruso mito ferinamente rabbioso, che si nutre e si avvera, esclusivamente, nella supposizione e l’offesa dell’ altrui “impurità”).
Vocazione, dunque, corrispondente alla serba. 
Tanto che il capo di quel partito, U. Bossi, sosterrà anche in parlamento i motivi di Milosevic e soci, eruttando (dalla propria intrinseca sgangherata scurrilità), in risposta a M. Pannella che glie lo rimprovera: “Meglio Milosevic che Culosevic..”. 
E perchè accomuna l’etnonazionalismo “padano” al serbo (come ad ogni altro simile). Ovviamente accomunando politicamente i loro agenti. .

Fatto

3. Così, sulla spinta del serbismo pulitore etnico di una parte della penisola balcanica (e ovviamente promotore del dominio politico su essa), erompe la guerra in Bosnia (1992-1995), accesa dalla neorepubblica serba di Bosnia Erzegovina presieduta da Radovan Karadzic (uno psichiatra).
Addì 11 luglio 1995, Srebrenica è una città enclave dei “bosgnacchi” ed è custodita dalla Forza di protezione delle Nazioni Unite: UNPROFOR. 
Ratko Mladic è il comandante in capo dell’esercito regolare di quella repubblica. Con lui c’è il comandante in capo dell’esercito irregolare Arkan. E altri. 
Ivi giunto, concupitane la distruzione materiale e personale, enumeratane la popolazione, preceduto dalla forza paramilitare di Arkan, vi irrompe. 
Indi, tremendo, ordina che i maschi da dodici a settantasette anni siano separati dagli altri e dalle femmine. 
Che siano allontanati dalla città e trucidati. Oltre ottomila. 
Frattanto farà seviziare e stuprare le femmine.
Va nondimeno notato che i caschi blu olandesi lì presenti, pur potendo, non impedirono l’eccidio .

Espiazione

4. Slobodan Milosevic è morto a marzo 2006 mentre è detenuto a L’Aia da quattro anni in attesa di giudizio della Corte penale internazionale, poiché accusato di genocidio (pulizia etnica) crimini di guerra e crimini contro l’umanità (commessi nella guerra in Croazia, in Bosnia Erzegovina, in Kosovo ( 1998-1999). E’ opportuno segnalare (con chi lo ha già fatto), che la notizia di stampa italiana (data da PMieli ad esempio), per la quale Milosevic sarebbe stato assolto dalle accuse, non è corretta. Fu prosciolto per morte del reo (tutt’altra cosa). 
Ratko Mladic è stato condannato all’ergastolo dal Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia, poiché colpevole di genocidio, crimini di guerra e contro l’umanità nella guerra di Bosnia Erzegovina. 
Radovan Karadzic è stato condannato a quarant’anni di carcere (ma in appello all’ergastolo), dal suddetto Tribunale, poichè colpevole di genocidio, crimini di guerra e crimini contro l’umanità, nella suddetta guerra. 
Arkan, che ancor prima a Visegrad (1992) aveva trucidato centinaia di musulmani, gettati dal ponte Drina o arsi vivi , ha scontato pena di morte impartitagli in contesto exstragiudiziario. 
I caschi blu olandesi, che avevano avuto la medaglia d’onore per eroismo a Srebrenica, recentemente, da una Corte olandese sono stati ritenuti corresponsabili dell’eccidio e condannati ai risarcimenti delle famiglie delle vittime.
La Corte penale internazionale de l’Aia, e il Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia, hanno stabilito, concordi, che, a Srebrenica, fu pulizia etnica mediante “genocidio”.

Resipiscenza

In quattro anni di guerra etnonazionalista, di pulizia etnica, i Bosniaci perseguitati furono orbati di tutti i diritti. 
Pertanto: 
A dicembre 2004, il presidente serbo Boris Tadic si é scusato in nome del popolo serbo.
Ad aprile 2010 il presidente della Croazia Ivo Iosipovic si è scusato di fronte al Parlamento bosniaco.
A marzo 2010, il parlamento serbo ha deliberato di “condannare nel modo più assoluto il crimine commesso nel luglio del 1995 contro la popolazione bosniaca di Srebrenica”.

Ritorni (lugubri)

A proposito di Visegrad martoriata da Arkan, oggi echeggiante per i facinorosi assembramenti antieuropeisti dei “sovranisti” (che paiono averla scelta per celebrarsi spavaldamente insieme al massacro etnico dei musulmani), particolarmente dei salvinisti, vogliosi di “etnonazionalismo” ( che Salvini, un “derivato” di Bossi, ha oggi esteso all’intera penisola), un tempo e altrove detto “nazionalsocialismo” (breve: nazismo): 
secondo un report di C. Gatti, al fianco di Bossi schierato sulle “ragioni” di Milosevic (vd sopra) vi sarebbe stato Savoini G.L.. 
Si, proprio lui, il “nazista come pochi”, per definizione degli stessi “padani”. Colui che, oggi, pare avere cospirato con Salvini e con l’etnonazionalismo russo, per la promozione di questo in Europa, passando per l’Italia.

Virologia degli elementi (sopra) apparsi

Posto che Salvini non ha trascurato (nemmeno) l’apporto delle tifoserie ultras, se, vestito delle loro divise, si è esibito, tempo addietro, in deferenti ( e complici) omaggi col capo della tifoseria milanista L. Lucci:
etnismo, fanatismo ultras, intelligence, sovranismo, militarismo, pulizismo etnico, (e ovviamente) armamentismo, potrebbero essere elementi tipici ( e costanti) dell’etnonazionalismo, alias nazionalsocialismo alias nazismo? 
Come tali bastanti alla fabbricazione e ubicazione di materia esplodente umana, cui manca solo l’innesco per imperversare?
Pietro Diaz

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SALVINI, Di PIETRO ED IL GIP DI SEA WATCH

La manutengoleria ( ciò che e chi da una mano al facinoroso) mediatica a prò del ministro dell’interno trova da tempo, in taluna specie di conduttori televisivi, turgida espressione.
Un esempio. l’otto luglio scorso su Rete Quattro, lo si e’ avuto con l’azzimato e (apparentemente) signorile Porro, che a prima vista non diresti tendenzioso oltre misura.
Lo spettacolo parte con le cacofonie (suoni sgradevoli) e cacologie (logiche malvage e insensate) – ovviamente in composizione rigorosamente fasciorazzista- del tracotante Salvini. 
Vabbeh.., si pazienta, ci si impone di ascoltare per dovere etico e politico di eventuale critica, si spera che al più presto finisca. 
D’altronde il giro di pensiero dell’oggetto precipuo (Salvini) della viscida propaganda del servile e complice conduttore e’ infinitamente più breve di quello dei suoni che lo esprimono; ad aspettare che finisca non ci si lede troppo. 
Ma uscito Salvini, si intravvede, nello spettacolo, una trama fieristica del suddetto più meditata e articolata. 
Dopo lui (apparentemente neutro) appare A. Di Pietro. 
Al quale, dopo preliminari moine, vaniloqui, astrazioni, il conduttore pone la questione (programmata) della ordinanza del gip di Agrigento- che non ha convalidato l’arresto del comandante di Sea Watch – e domanda se la condivida. 
Egli legge l’ordinanza – la quale, nitidamente, raffrontato l’ordine del ministro ( non la legge del ministro: il “decreto sicurezza bis”!)” di fermo in mare extraterritoriale di Sea Watch con le norme nazionali internazionali sovrannazionali, lo dice illegittimo e lo disapplica-. 
E pronto, sancito che essa ha violato la legge, che la legge o si cambia o si rispetta, che la legge che non piaccia può essere spedita alla Corte Costituzionale perché la cambi, emette, ispirato: 
io avrei convalidato l’arresto. 
Musica (attesa) per la propaganda ministeriale del conduttore che, simulatamente dubitativo, reitera: 
Lei lo avrebbe convalidato? 
E l’interrogato, che manifestamente non ha distinto tra una legge, non disapplicabile dal giudice, ed un atto amministrativo, invece disapplicabile. E che così confondendo è giunto a raffigurare che l’atto amministrativo, anziché la legge, possa essere portato alla Corte costituzionale per rispondere della sua eventuale illegittimità, lo rassicura condiscendente:
certo. 
Quindi i due si congratulano reciprocamene riconoscenti del successo della rappresentazione. Convinti di avere ben servito Salvini, anche perché ignari del fallimento (giuridico) della tragicommedia propagandistica.
E ovviamente ignari anche di ben altro: 
che “la prima repubblica” (nella quale l’indecenza politica di un Salvini non sarebbe stata neppure ipotizzabile), con il suo complesso e spesso sistema politico, niente meno, fu abbattuta da un attrezzo giudiziario quale il suesposto…
Pietro Diaz

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SEA WATCH3 E IL POTERE O DOVERE DI RESISTENZA ANCHE VIOLENTA ALL’ATTO PUBBLICO INGIUSTO

1. Al collasso del potere fascista, fu introdotta una norma puntualmente antagonista del segno precipuo d’esso, l’autoritarismo del rapporto “Stato-Cittadino”. 
Col D. Lgs. Lgt n 288/1944 art. 4, fu data al secondo la facoltà di resistere (anche mediante violenza se necessaria: artt. 336, 337 cod pen) all’atto arbitrario del pubblico ufficiale (dell’incaricato di pubblico servizio o del pubblico impiegato) che avesse dato causa al fatto (delittuoso) eccedendo i limiti delle proprie attribuzioni. 
Cioè fu data la facoltà di “us(are) violenza (o minaccia) per opporsi ad un pubblico ufficiale mentre compie un atto di ufficio…”, restando impuni”(vd in combinazione gli articoli indicati) 
Con norma manifestamente antifascista, univocamente implicante che la sua precedente assenza dal codice fu manifestamente fascista. Per assunto indiscutibile anche storiograficamente, giacchè il codice fascista (1930) appositamente aveva espunto dal codice “liberale” (1889) la norma corrispondente alla suddetta (allora in articoli 192, 199). E lo aveva fatto per marcare la svolta politica, su quel rapporto, in senso autoritario, verso la incondizionata sottomissione del Cittadino a (gli agenti de)llo Stato.
Quindi la norma del 1944 riconduceva il rapporto Stato-Cittadino al periodo “ liberale”, fecondato dall’antifascismo. Il quale inoltre volle introdurre altra norma coetanea, parimenti significativa: il D.L.L. n. 224/1944, che abolìsse la pena di morte (per le “i civili”, esclusi militari, e inoltre nazisti e fascisti: in seguito anch’ essi per varie vie immunizzati da essa). Anche questa pena era stata introdotta dal codice fascista a spregio- ancora una volta- del codice “ liberale” che l’aveva esclusa per tutto il Regno d’Italia.
1.1 In seguito tuttavia, una giurisprudenza ideologicamente ostile alla nuova norma sul rapporto Stato-cittadino, ha fatto acrobazie (che non si sta ad esporre, anche perché tecnicamente impresentabili) per contenerne al minimo la portata, riconducendo il rapporto allo stampo fascista, culturalmente irremovibile. 
E forse per ciò si è pensato di “richiamarla in servizio” recentemente (L. n. 94/2009), codificandola (cioè solennemente immettendola nel codice), all’art. 393 bis cp, col titolo ”Reazione legittima ad atti arbitrari del pubblico ufficiale”; a tenore della quale, come in passato ma stavolta per legge repubblicana, quando il pubblico ufficiale o altro agente pubblico abbia “dato causa al fatto (di resistenza oltraggio altro ndr) eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni…” non è punibile chi a lui reagisca anche mediante violenza se necessaria. 
1.1.1.Ma se ciò la ha rinverdita politicamente, anche per il contributo interpretativo datole da Corte Costituzionale nel 1998 (sent. n. 140), essa, tuttavia, è rimasta ben lungi dall’incidere effettivamente la cultura generale del Paese, mantenutasi autoritaristica sia nella sfera popolare che in quella elitaria, reciprocamente colludenti all’insudditamento del Cittadino allo Stato. Alla rifascistizzazione del rapporto. 
Manifestazioni e propagande della ideologia e della pratica relative, e dei loro primi attori, infestano e infettano la comunicazione pubblica.
1.2 Dunque la facoltà giuridica di resistere anche con la forza all’ingiustizia della istituzione politica è pienamente sancita nell’ordinamento giuridico. Lo attesta addirittura il codice più d’ogni altro autoritario e assoggettativo, quello penale, che incrimina la resistenza violenta (o minacciosa), ma la scrimina quando essa abbia reagito a quell’ingiustizia (vd sempre gli articoli sopra evocati).
2. Si è parlato di resistenza ad “atti” del potere pubblico che eccedano i limiti delle sue attribuzioni, non di resistenza a “leggi” d’esso.
Lo si è fatto perché nella vicenda Sea Watch 3 è in ballo la prima resistenza, non la seconda, contrariamente a quanto riportato nella comunicazione pubblica (pressoché totale) in tema. 
Giacchè, se è vero che una legge (scandalosamente privatizzata dall’uomo “politico” tra i meno civilizzati della storia della repubblica) ha fatto da sfondo alla drammatica interazione Ministro dell’Interno-Sea Watch per “motivi di ordine e di sicurezza pubblica”; o (non è ancora chiaro) per impedire “passaggio pregiudizievole” o “non inoffensivo” di una nave che trasporti persone per ragioni riconducibili a Convenzione UNCLOS-Montego Bay (la legge ha dato al ministro poteri esclusivi di regolazione del traffico navale – non militare o da guerra né in servizio governativo non commerciale- nel mare territoriale). 
Se è vero ciò, è stato tuttavia un “atto” del ministro dell’Interno, pubblico ufficiale nella circostanza, a determinarne i contenuti.
L’atto (amministrativo non legislativo!) col quale costui ha impedito alla nave civile (non militare) recante naufraghi soccorsi, di accedere al mare territoriale, e, lì acceduto, di attraccare alla banchina del porto (di Lampedusa).
2.1 Si sfiora soltanto la questione se, l’atto del Ministro dell’Interno, sostanzialmente inibitivo o punitivo del soccorso di naufraghi e della loro conduzione in porto sicuro, sia stato illegittimo per violazione di leggi nazionali internazionali soprannazionali, vigenti sul “territorio liquido” dello Stato (norme che il Ministro ha costretto, addirittura, ad una “inversione a U”: obbligo di soccorso-divieto di soccorso! soccorso- abbandono in mare! e cosi via..). Essa è subito risolvibile affermativamente, giacchè: 
Per art 98 Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare (Unclos)-Montego Bay (1982): «Obbligo di prestare soccorso»: “1. Ogni Stato deve esigere che il comandante di una nave che batte la sua bandiera…: a) presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in condizioni di pericolo; b) proceda quanto più velocemente è possibile al soccorso delle persone in pericolo, se viene a conoscenza del loro bisogno di aiuto…. 2. Ogni Stato costiero promuove la costituzione e il funzionamento permanente di un servizio adeguato ed efficace di ricerca e soccorso per tutelare la sicurezza marittima e aerea….” 
Per Convenzione Internazionale di Amburgo sulla Sar (ricerca e soccorso) (Punti 3.1 ss ): 
Il diritto internazionale impone agli stati di obbligare i comandanti delle navi che battono la propria bandiera nazionale a prestare assistenza a chiunque venga trovato in mare in pericolo di vita, di informare le autorità competenti, di fornire ai soggetti recuperati le prime cure e di trasferirli nel più breve tempo possibile in un luogo sicuro. Inoltre: 
gli Stati membri dell’Imo (Organizzazione marittima internazionale)… fanno sì che i comandanti delle navi siano sollevati dagli obblighi di assistenza delle persone tratte in salvo, con una minima ulteriore deviazione, rispetto alla rotta prevista. e senza tener conto della nazionalità o della condizione giuridica di dette persone.
Per la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita in mare (Solas): 
Le autorità di uno Stato costiero competente sulla zona di intervento… le quali abbiano avuto notizia ….della presenza di persone in pericolo di vita nella zona di mare Sar di propria competenza, dovranno intervenire immediatamente. 
Per la individuazione del luogo di sbarco (Pos: porto sicuro) elaborata dal’Unhcr (Alto Commissariato della Nazioni Unite per i rifugiati) con le Linee guida sul trattamento delle persone soccorse in mare: 
il Governo responsabile per la regione Sar in cui sono stati recuperati i sopravvissuti è responsabile di fornire un luogo sicuro di sbarco o di assicurare che tale luogo venga fornito. 
Per art. 1158 cod. nav. “Il comandante di nave…che ometta di prestare assistenza ovvero di tentare il salvataggio nei casi in cui ne ha l’obbligo a norma del presente codice, è punito con la reclusione…”
2.2 E si soppesa la questione se l’atto del ministro dell’Interno sia stato illegittimo per violazione della “legge” da lui stesso datasi (D.L. 14 giu 2019 n. 53: ”decreto sicurezza bis”), a causa di eccesso dai limiti giuridici delle attribuzioni conferitegli. 
Attribuzioni certo non comprendenti la modificazione o la inversione dei precetti delle Carte internazionali. 
Ancor meno l’imposizione a Sea Watch dell’inadempimento dei suoi doveri funzionali di soccorso e sbarco dei naufraghi.
E ancor meno il (verosimile) cagionamento, con esso, di eventi delittuosi di “sequestro” degli occupanti di Sea Watch (art 605 cp), e di “tortura” d’essi (sottoposti, nel pieno potere materiale del ministro dell’Interno, a “trattamento inumano e degradante per la dignità della persona”): art 613 bis c.p. (si nota incidentalmente che i due eventi- così detti di “ durata della condotta lesiva”- cagionati dall’arresto coatto del natante nel mare davanti Lampedusa, lo sarebbero stati anche dal viaggio, coatto, che il natante da quel punto avesse intrapreso “verso l’Olanda” o in altro luogo altrettanto remoto- secondo la sprezzante esortazione, e la bruciante irrisione, dell’autore di quell’atto-). 
2.2.1 Di fatti fosse, l’atto del ministro, sorto da “motivi di ordine e di sicurezza pubblica” o per impedire “passaggio pregiudizievole” o “ non inoffensivo” (questa finalità è stata ripetutamente sostenuta, su Tgcom24, da “un esperto” della materia, cui tuttavia sfuggiva che Sea Watch non “passava”, in transito ovviamente, per il mare territoriale, ma (proprio) lì andava, per starvi ed attraccare ad un suo porto!), ebbene: 
né quel motivo, né quel fine, davano, all’atto, il potere (scriminante) di cagionare i suddetti eventi. Incontrando, esso, il limite della proporzione del mezzo al fine (non si regola “il transito e la sosta” navali sequestrando o torturando il navigante). 
E comunque incontrando il limite della intangibilità della libertà dell’integrità della incolumità della dignità della umanità, del navigante. 
Atto del ministro, quindi, secondo la sua stessa legge promotore di ”ordine e di sicurezza pubblica”, che schizofrenicamente ha innescato disordine e insicurezza fra i soggetti che coinvolgeva, anzi ferita profonda della loro umanità. 
2.3 E’ opportuno rilevare che, essendo (verosimilmente) divenuto l’atto delittuoso, come suggerisce il precedente giudiziario della nave Diciotti, il quale, per fatto del tutto identico, ha addebitato sequestro di persona al ministro in parola (poi sottratto al processo dalla complicità degli associati al Governo della Repubblica): 
sia colui che lo ha formato, sia coloro che (in ogni modo) lo hanno eseguito, potrebbero avere messo quei delitti in concorso. Gli esecutori anche perché, essendo l’ordine del ministro manifestamente illegittimo, avrebbero dovuto disattenderlo per non risponderne (art 51 cp).
2.4 Orbene, in siffatta situazione, ove l’atto il suo autore i suoi esecutori agivano (illecitamente) per inibire l’adempimento del dovere di soccorso e di sbarco gravante Sea Watch ed il suo Comandante, questi era titolare del potere dovere, giuridici, di resistere ad esso opponendosi, ove necessario anche mediante violenza (vd sub 1.s prima parte dello scritto).
3. Violenza che peraltro – consistendo della produzione e trasmissione di energia materiale sulle persone (o sulle cose) sì da modificarne lo stato- mancò in ogni fase della vicenda (e certo non fu violenza nel senso visto, che è lo stesso dei delitti di resistenza a pubblico ufficiale o di violenza ad esso ex artt 337. 336 cp, l’inosservanza giuridica -non materiale- dell’ordine del ministro). 
Ora
3.1 A stare alle cronache, è certo che Sea Watch ha disatteso il comando ministeriale di arresto nel mare extraterritoriale, il divieto ministeriale di accesso e sosta nel mare territoriale, il divieto di attracco alla banchina del porto di Lampedusa. 
Indubbiamente disattendendo, inoltre, la loro riproduzione ad opera della motovedetta della Guardia di Finanza, che la avrebbe compiuta solcando simbolicamente – in incessante andirivieni -lo specchio d’acqua via via approssimato dalla prua di Sea Watch. 
Disattendendola, ma senza violenza (potrebbe dirsi in “resistenza passiva”, che non è reato).
3.2 Ebbene, deliberato da Sea Watch, dopo lunga (penosa) sosta nel mare territoriale, l’approccio alla banchina del porto, in “lent(issim)o moto”e “in abbrivio” (solo imperfettamente governabile da chiunque, riferiscono gli esperti) di una massa galleggiante di seicento tonnellate…, indirizzata la prua verso la banchina con opportuna inclinazione, riservato il richiamo della poppa ad essa con ricorso ai motori, la motovedetta GdF, sfruttando la grande mobilità della sua ben inferiore stazza, si sarebbe interposta fra la banchina e la Sea Watch, assumendo il rischio (autoprodotto) dell’incastro tra le due (che comunque, intuitivamente, sarebbe stato inoffensivo per tutti gli occupanti le navi). Indi si è allontanata, e Sea Watch ha potuto attraccare. 
Vale anche per questa fase quanto detto per la precedente sulla assenza della violenza, nella opposizione all’atto del ministro (atto tuttavia, ripetesi, per quanto sopra, illegittimo, anzi illecito ove tentasse di protrarre gli eventi delittuosi sopra ipotizzati). 
Più di un commentatore ha obbiettato:
la motovedetta rappresentava lo Stato! 
Certo, ma non quello fascista del rapporto autoritario col cittadino, bensì quello democratico del rapporto legalitario e critico e paritetico con esso. Critico fino alla resistibilità dell’atto illegittimo, nei modi e nei limiti in art 393 bis cp!. 
Più di un commentatore ha obbiettato: 
la motovedetta era “nave da guerra”. 
Anzitutto non lo era (come per primo rilevato dall’alto Ufficiale di Marina De Falco, pur variamente criticato). 
Lo attesta incontrovertibilmente l’art. 29 Uncloss-Montego Bay: “Definizione di nave da guerra. Ai fini della presente Convenzione, per “nave da guerra” si intende una nave che appartenga alle Forze Armate di uno Stato, che porti i segni distintivi esteriori delle navi militari della sua nazionalità e sia posta sotto il comando di un Ufficiale di Marina al servizio dello stato e iscritto nell’apposito ruolo degli Ufficiali o in documento equipollente, il cui equipaggio sia sottoposto alle regole della disciplina militare”. 
Ora, a parte altro: la motovedetta GdF era al “comando di un Ufficiale di Marina al servizio dello stato e iscritto nell’apposito ruolo degli Ufficiali…”? 
Ma se fosse stata “nave da guerra”: 
o si implica che, in tempo di pace, potesse applicare leggi di guerra!
O che potesse eccedere le leggi italiane del tempo di pace! 
O l’essere “nave da guerra” era del tutto inconferente. La sua condotta soggiaceva alle norme giuridiche vigenti nello Stato, quelle amministrative civili penali sul divieto di atti illegittimi in danno delle prerogative civili, e sulla resistibilità mediante opposizione anche violenta ad essi. 
3.2 Ovviamente, sia l’assenza di “nave da guerra”, che, comunque, l’assenza di violenza delle resistenza, escludevano la violazione in art 1100 cod. nav.. 
La quale peraltro, più pertinentemente, avrebbe potuto essere appuntata su art. 1099 cod. nav. – Rifiuto di obbedienza a nave da guerra-: reato punito con la pena massima di due, non di dieci, anni di reclusione.
P.S
Questo scritto è stato concepito e composto (e in parte diffuso altrove) prima della ordinanza gip tribunale di Agrigento del 2 Luglio 2019.
Pietro Diaz

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SALVINI E IL “DECRETO SICUREZZA BIS”: PERSONALIZZAZIONE DELLA FUNZIONE LEGISLATIVA FINO ALLA ACQUISIZIONE DELLA IMPUNITA PER REITA’ PASSATE E FUTURE

“DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTRASTO ALL’IMMIGRAZIONE ILLEGALE E DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA.
Art. 2: (Modifiche al codice della navigazione) 1. All’articolo 83 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modifiche: a) ………………b) dopo il primo comma è inserito il seguente: “Il Ministro dell’interno può limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano le condizioni, limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, di cui all’articolo 19, comma 2, lettera g), della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689. Dei provvedimenti adottati sono informati il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della difesa.”.
Che cosa significa?
1. che con “decreto legge”, di un Consiglio dei Ministri costituzionalmente dissestato (art 95 ss):
-poiché dotato di tre presidenti (Di Maio, Salvini, Conte: detti, i primi due, ingannevolmente, “vicepresidenti” ).
– poiché quindi non deliberante in Collegio presieduto dal terzo. ma deliberante per triumviri, da triumvirato;
– per di più, soggiacendo alla prepotenza di uno dei tre, Salvini, deliberante per unumviro, da dittatura;
1.1 con siffatto decreto, dicevasi, Salvini:
-ha tolto brutalmente al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ed al Ministro della Difesa, attribuzioni e competenze in materia di transito e sosta di navi nel mare territoriale;
– le ha assegnate a sé stesso Ministro dell’Interno, lasciando a quelli non altro che la prerogativa di essere “informati” delle deliberazioni del subentrante (per ciò la notizia, diffusa da Salvini ieri sera, dopo il fermo, da lui attuato, della nave Sea Watch, che quei Ministri lo avrebbero “controfirmato”, è falsa e fraudolenta: hanno firmato di avere ricevuto da lui informazione del fermo, tuttavia intoccabile da loro..);
– assegnate al ministro dell’Interno quale ministro di Polizia, resa quindi, la materia, “di Polizia” per “ordine e sicurezza pubblica” e per “contrasto all’immigrazione illegale” (vd di fatti il titolo, sopra, del decreto);
– trasformatala quindi, da materia civile, del ministero infrastrutture e trasporti; da materia militare, del ministero della difesa (difesa da eventuale offesa militare…), in materia di Polizia. La sua, ove si è dato la facoltà di sguazzare a piacimento, poiché nessun limite ha posto all’esercizio del potere, avendolo subordinato a “motivi di ordine e di sicurezza pubblica”:
ciancia per gonzi inafferrabile impalpabile manipolabile quanto aggradi ingiudicabile, trappola dello Stato di Polizia avverso lo Stato di Diritto;
1.2 con siffatto decreto, dicevasi, Salvini si è dato potere esclusivo in materia di transito e sosta (nel mare territoriale) dei natanti con a bordo migranti, ovviamente “clandestini” (come da suo razzismo, biologico ma anche sociale economico religioso politico, interno ed estero). Cioè i poveri i derelitti i perseguitati i pericolanti i dannati della terra (che il dio dei suoi rosarii e “crocesegni” avrebbe incredibilmente posto nella sue mani …).
1.2.1 e con esso perpetrando illecitamente una duplice personalizzazione, attiva e passiva, della funzione legislativa:
la attribuzione a sé di una materia naturalmente altrui ( o anche altrui), la sottoposizione ad essa di una sola classe di persone, l’immigrante clandestino. Nel quadro manifesto della reificazione giuridica, attiva e passiva, del suo discriminazionismo (sebbene incondiviso dal divieto di legiferare ad personam et ad personas, fieramente e sdegnosamente espresso nella disposizione costituzionale in art 3.1).
Ma solo di ciò, seppure troppo, si sarebbe impossessato quel predatore insaziabile di poteri fattuali e giuridici che e’ costui?
2. E’ noto che la materia gli ha inflitto vari patemi giudiziari, lo ha sottoposto a processi per sequestro plurimo di persona, non ancora definiti (malgrado contrarie apparenze). E che nella materia ha una voglia e un bisogno matti di tornare a delinquere, ad orgia di un ego reclamante crudeltà e sevizie ed eccidii (particolarmente) sull’umanità inerme.
Ebbene, assegnatosi col decreto il potere, che non aveva, di impartire ordini in materia di transito e di sosta delle navi con immigranti:
i reati passati, ipotizzati anche per mancanza, nel reo, del potere giuridico di fermo (senza approdo e sbarco) dei natanti con immigranti, potrebbero essere divenuti non punibili perché “ scriminati”. Scriminati da una norma scriminante (quella che ha dato il potere suddetto, esercitabile impunibilmente anche se sfociante, appunto, nel sequestro degli occupanti o in altro reato : art 51 cod.pen.). Norma certo posteriore al reato, ma retroagente fino ad esso perché favorevole al reo (art 2.4 cod.pen.).
Mentre i delitti futuri potyrebbero essere scriminati a priori, in forza di quella norma, perché anteriore ad essi.
2.1 E così, la ferina libidine di costui, e dei suoi consiglieri giuridici e fan e lacchè elettorali, di acquisire potere di vita e di morte sugli indifesi ed ultimi della terra, ha finalmente avuto sfogo.
Tuttavia, non è inipotizzabile che, i consiglieri, se avessero visto giusto, non abbiano visto tutto.
Ma di ciò ora non si può neanche accennare….
Pietro Diaz

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NON C’E’ DI CHE RIDERE: BORGHI E SALVINI NON SONO SOLO TOT0’ E PEPPINO

Gli esilaranti personaggi della commedia cinematografica dei falsificatori di banconote da lire diecimila (che avrebbero speso per scacciare la fame), i quali agivano nottetempo dal “Tipografo LoTurco” (che impartiva ordini da chirurgo: alcool..! alcool..), appendevano le banconote ad un filo stenditoio finché asciugassero, e poi tentavano goffamente di spacciarle, guardinghi diffidenti.
1. Borghi e Salvini gli somigliano nel (progettare di) fare altrettanto, ed in modo altrettanto comico, per la completa inadeguatezza al compito di un Borghi le cui smodate sonorità vocali, del parlare normale, suppongono provenienze da cavità craniche assolute. O di un Salvini la cui brutalità mentale è finemente istoriata nel ghigno invariabilmente plastificato, oltre che nell’eloquio stabilmente surreale.
Anzi in modo più comico, perché mentre i comici della finzione paiono consapevoli della delittuosità dell’opera, e di fatti agiscono segretamente, quelli della realtà ne paiono inconsapevoli.
1.1 Se si appresterebbero a contraffare apertamente (la funzione di moneta di) banconote che hanno denominato “minibot”, giacche’ di piccolo taglio non produttive di interessi non scadenti, denaro ad ogni effetto che emetterebbe (si suppone) il ministero dell’economia quale mezzo di pagamento di debiti dello Stato verso fornitori; ma anche di debiti verso lo Stato; e, insomma, quale denaro via via astratto dal rapporto genetico, e polifungente nella interazione economica.
Se cioè batterebbero moneta per sdebitare lo Stato della somma di circa 75miliardi di euro verso imprese, con la prospettiva di estenderne il compito ad altri sdebitamenti dello Stato (verso impiegati pubblici pensionati e via estendendo); o verso lo Stato.
Se lo farebbero privi del potere giuridico relativo, poiché nella Unione Europea cui il loro Stato appartiene, solo la sua Banca, “Centrale”, potrebbe.
Se lo farebbero, quindi, in violazione patente (oltre che degli apparati normativi di quella Unione) della legge in art 453 del codice penale (che punisce la contraffazione di monete con la reclusione fino a dodici anni).
Se lo farebbero obbligando (o istigando) a commettere delitto, di acquisto detenzione spendita o messa in circolazione d’esse, puniti dalla legge in art 455 del codice (con reclusione ridotta rispetto alla precedente), coloro che fossero destinatari dei pagamenti o a loro volta autori d’essi.
In una ostinazione circolare di delinquenza nummaria, che soltanto alla completa inadeguatezza al reale dei due potrebbe sfuggire.
1.2 Quindi, decisamente più comici, questi attori, di quelli (sebbene il celebre duo De Curtis-De Filippo, abbia fatto sbellicare il Paese dalle risa).
Ma qui finiscono le differenze nelle somiglianze, e qui inizia la abissale differenza sociopolitica delle gesta di questi dal gesto di quelli, ove si valuti se abbiano senso strategico e quale. E, prima, si valuti se covino fin dall’origine intenti di cospirazione politica.
2. Indipendentemente dalla loro delittuosità, esse muovono più incisivamente di altre macchinazioni, del gialloverdismo di oggi e di ieri, a recidere dagli Stati della UE l’italiano.
Vulnerano la prerogativa esclusiva del conio della moneta e contaminano questa pesantemente.
Dichiarando di farlo per pagare debiti dello Stato ammettono insolvibilità e insolvenza.
Ammettendole suscitano allarme fra i finanziatori dello Stato, il loro recesso dall’ulteriore finanziamento e la esazione coattiva del pregresso.
Suscitano quindi illiquidità monetaria dello Stato e bisogno di conio di moneta propria.
In conseguenza, esodo dello Stato dalla moneta e dal sistema giuspolitico europei.
In conseguenza, acquisizione di ogni sovranità dopo quella monetaria, concentrazione oligocratica e autocratica d’essa (sebbene per Costituzione appartenga esclusivamente al Popolo).
Quindi fascistizzazione e nazionalizzazione della sovranità quale sua preparazione al controllo e alla repressione di tutto quanto ne dissentisse le si opponesse le si ribellasse la combattesse materialmente politicamente ideologicamente culturalmente.
2.1 Sequenze e conseguenze, quelle esposte, tanto più immaginabili, quanto più probabile il disastro socioeconomico del Paese e la reazione popolare ad esso.
3. Congetturale?
Certo.
Ma che il fasciorazzista incontrovertibile (già per il ghigno subumano) Salvini sia il ministro di polizia, detenga il potere di Forza e di Dictatura d’ordine pubblico e lo eserciti legalmente e illegalmente (indifferentemente), come il suo recente passato di nomoclasta (distruttore di norme), antinomo (oppositore a norme), anarchico (senza norme e principii), autocrate (trae solo da sé i contenuti del potere che esercita), eversore solipsistico (che maniacalmente non conosce altro da sé) di qualunque regola ostacoli o intralci il suo cammino:
conferma la congettura.
Pietro Diaz

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DUE GIUGNO GIORNI DOPO…

La repubblica italiana, sorta dalla parte di popolo che era prevalsa al Referendum sull’ altra che aveva votato per la monarchia fascionazista, nel quarto decennio del ‘novecento.
Votato per la monarchia che, nello stesso decennio, durante la “seconda” guerra, aveva perpetrato:
il massacro di quella parte poi prevalsa, e delle popolazioni militari e civili (più o meno prossime geograficamente) appositamente dichiarate nemiche;
con massacro dei massacratori medesimi: “la meglio” gioventu’ comandata ad uccidere “le meglio gioventù” uccidendosi;
e il massacro, nel decennio prima d’esso, di popolazioni militari e civili balcaniche ed africane, che non le si erano sottomesse;
e il massacro, nel ventennio prima d’esso ( marchiatasi di fascismo e di nazismo) della parte del popolo che non le si era sottomessa;
e il massacro, nel trentennio prima d’esso, della “grande guerra”, di popolazioni militari e civili ( più o meno prossime geograficamente) dette nemiche;
con massacro dei massacratori medesimi: “la meglio” gioventù comandata ad uccidere “le meglio” gioventù uccidendosi;
e la repressione militare, nel ventennio prima d’esso, delle forze proletarie d’ogni ambito operativo, che avevano impreso a reclamare diritti economici e sociali;
e la repressione militare, nel ventennio prima d’esso, di popolazioni centro-meridionali ribellatesi alla azione brutalmente unificatrice d’esse ad altre, premeditata ed eseguita dalla monarchia non ancora fascista né nazista, tuttavia imperialista (ribellione la cui profetica lungimiranza e’ attestata, oggi, dalla successiva storia del Paese, sopra intravvista).
Eccidi della monarchia postunitaria, perpetrati, tutti, con operazioni ed azioni guidate dagli Stati Maggiori delle “Forze Armate dello Stato”.
Ebbene:
La repubblica italiana sorta dalla lotta di popolo che la aveva tratta da quegli eccidi, anche questo due giugno. giorno della sua Festa, è stata spadroneggiata dai discendenti di quei medesimi Stati Militari, ammutolita assordata stordita eclissata dalle loro bellicose tonitruanti parate, e clamorosamente espropriata al suo popolo fondativo.
In così flagrante assurdità, che il suo presidente si è affrettato a sopire: “…. non e’ la festa della forze armate ma quella della Repubblica…”.
Ciò sebbene la presenza, alla testa del corteo, di “trecento sindaci” comunali velleitariamente addobbati della fascia tricolore “in rappresentanza del popolo”, mentre destava compassione, ironizzasse mestamente sulla realtà del rapporto, in Italia, fra civismo e militarismo (e paramilitarismo di varia specie).

Pietro Diaz

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Mattarella: “L’avvocatura ha un ruolo insostituibile”

Il messaggio del presidente della Repubblica in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario del Cnf.
È un «ruolo insostituibile» quello dell’avvocatura nella «elaborazione della cultura giuridica» delPaese, e ciò «impone che l’attività forense sia esercitata conautonomia e professionalità». Lo scrive il presidente dellaRepubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato al Consiglionazionale forense, letto dal presidente del Cnf Andrea Mascherinin apertura della cerimonia per l’anno giudiziario forense. «Atal fine si rivela centrale la cura della formazionecontinuativa – si legge ancora nel messaggio – e l’impegno peril rigoroso rispetto delle regole deontologiche». Il Capo delloStato ricorda quindi come nel 2018 e ancora nei primi mesi diquest’anno siano stati approvati «importanti provvedimentilegislativi» per l’attuazione dei quali «si rivela fondamentaleil contributo della classe forense».

Il messaggio integrale del presidente della Repubblica

«In occasione della inaugurazione dell’anno giudiziario 2019, mi è gradito far giungere a lei, illustre Presidente, ai componenti appena eletti del Consiglio Nazionale Forense e a tutti gli intervenuti il mio cordiale saluto. Il 2018, così come i primi mesi dell’anno in corso, sono stati segnati dall’approvazione di importanti provvedimenti legislativi, per l’attuazione dei quali si rivela fondamentale il contributo della classe forense. Il ruolo insostituibile, che essa svolge nella elaborazione della cultura giuridica del Paese, impone che l’attività forense sia esercitata con autonomia e professionalità. A tal fine si rivela centrale la cura per la formazione continuativa e l’impegno per il rigoroso rispetto delle regole deontologiche, che il Consiglio ha da sempre assicurato. Il tema scelto per l’odierna tavola rotonda dimostra la rinnovata consapevolezza in ordine alla funzione, anche sociale dell’avvocatura, chiamata a promuovere la tutela dei diritti fondamentali della persona in una società in dinamico mutamento. Con questo spirito, rinnovo il mio fervido augurio di buon lavoro».

Commento:

Per il Presidente della Repubblica, quello della avvocatura sarebbe un “ruolo insostituibile, che essa svolge nella elaborazione della cultura giuridica del Paese”.
Soltanto?
Possibile che ignori:
che se spetta alla Procura della Repubblica l’azione penale generale,
spetta alla avvocatura l’azione civile generale.
E che ad essa spetta inoltre:
-l’azione amministrativa generale contro l’illegittimita dell’esercizio del potere amministrativo;
-l’azione tributaria generale contro l’illegittimità dell’esercizio del potere tributario;
la “giurisprudenza” (l’impiego del sapere giuridico a prevenzione e soluzione della controversie sociali) stragiudiziaria.
E spetta infine la resistenza alla sostituzione del potere legislativo, del potere esecutivo, o alla disapplicazione sistematica dei prodotti normativi di quei poteri; spetta insomma la resistenza alla più penetrante offesa allo Stato di diritto:
dalla magistratura (in prevalenza) penale?
Per di più irresponsabilizzabile giuridicamente?
Possibile che ignori tutto ciò, il PdR?
E quindi che abbia minima idea della dimensione del “ruolo” sociopolitico della avvocatura; e quindi, di riflesso e correlativamente, di quello della magistratura?

Pietro Diaz

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DALLA DISPERSIONE DI TORTORA A QUELLA DEL SUO PROTETTORE

Oggi sono trentunanni dalla morte di E Tortora, lenta dolente umiliante, indottagli, sebbene innocente, dall’apparato di giustizia penale italiano, nell’ esercizio della funzione istituzionale.
Posdomani morira’ (finora è certo) Radioradicale – la radio, civile, fra le più informative istruttive ammaestrative formative, del Globo- che, col Partito politico del quale è organo, leni’ l’agonia di quel martire eleggendolo ad un Parlamento che lo immunizzasse. Sebbene egli se ne sia presto dimesso, per risottomettersi socraticamente al suo incube giudiziario.
Il partito, 5stelle, che da qualche tempo ha dedicato sé stesso all’imbestialimento giuridico di quella funzione, che è divenuto il braccio legislativo del suo apparato, oggi e’ anche il repressore di quella Radio.
C’e’ qualche rapporto fra le due attività, quella di Partito per conto dell’apparato persecutore di Tortora e quella di persecutore della Radio del Partito che eroicamente gli si oppose?

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I RAGIONAMENTI DEL LADRO

1. Il ragazzo respira a fatica, un proiettile gli attraversa l’addome che insanguina il sedile della vettura ove giace, mentre il conducente corre verso l’ospedale sull’uscio del quale lo deporrà senza mostrarsi, né lui né gli altri viaggiatori. Perché ladri in fuga dal luogo del furto ove il derubando ha aperto il fuoco. Perché “delinquenti” in cerca di impunità, oltre che di salvezza della vita del complice. 
All’ospedale è rinvenuto dagli addetti, è d’urgenza introdotto nella sala operatoria, gli è estratto il proiettile, tamponata l’emorragia, suturata la ferita. Vi è ricoverato. 
Tutti han capito che è un ragazzo di “malavita”, perché ferito e lì deposto in quei modi. Ma lì la vita non è né mala né buona, è vita da sottrarre comunque, il più possibile, alla morte. Per privilegio perfettamente egualitario di ogni essere umano in sé, In quel posto del male del corpo che non differenzia quello del “malvivente”. 
1.1 Sono, tutti, di mala e di buona vita, gesti spontanei salienti dal Popolo, i predetti, ben congegnati in esso. Atti di solidarietà verso i sofferenti e i pericolanti, verso chi senz’essi non se la caverebbe. Marcano fermamente questa parte dell’organismo sociale.

2. Il ragazzo è stato colpito da colui che stava per derubare, mentre andava in cerca di roba che non aveva presso chi l’aveva. Non roba particolare o voluttuaria, roba da poco, di “primaria necessità”, che gli levasse la fame, a lui e ai suoi. Roba che il derubando s’era comprato e che egli non aveva potuto comprare, benchè necessitasse ad entrambi allo stesso modo. Roba che quindi evidenziava disparità di condizioni e di modi per averla, e che perciò era ad alta significatività sociopolitica. 
Poiché questionava se la politica non dovesse parificare le condizioni e i modi, per averla. 
O se la politica che fosse inadempiente a quel compito, non dovesse evitare, assolutamente e almeno, di accrescere le disparità castigando l’ineguale in esse. Castigandolo per di più non moralmente ma penalmente, con pene totalmente invalidanti quando non letali. 
O non dovesse comunque, la politica, evitare di nascondere l’inadempimento da incapacità o da malvagia volontà (che su esso ha edificato spaventosi e lucrosi poteri di assoggettamento delle popolazioni, fino ai calvarii e alle segregazioni di massa), incolpando quelle condizioni e quei modi, spacciandoli come delinquenti, criminali. Risolvendoli politicamente con lo “scioglimento nell’acido” della più truce illiceità.
2.1 Visibilmente, qui i gesti di spontaneo solidarismo sopra esposti sono scomparsi e compaiono gesti diametralmente opposti. Di odio in lotta al diseguale, alla diseguaglianza sociale sulle “primarie necessita”, di repressione e punizione di quelle condizioni e quei modi. 
Compaiono blocchi delle loro destinazioni costituzionali a comparire, in adempimento dei “doveri inderogabili di solidarietà politica economica e sociale, a riconoscimento e garanzia dei diritti inviolabili delle persone” (art 2). E in adempimento del compito di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e la uguaglianza impediscono il pieno sviluppo della persona umana…(art 3). 
Compaiono gesti, dei poteri istituzionali inadempienti a quei doveri e a quei compiti, eversivi della Costituzione. 
2.2 l Dunque, questa parte dell’organismo sociale, e quella, sono in conflitto intestino. Ma è ovvio che domini la più potente, quella che possiede la “forza della legge” , e che può impartire ordini al suo esecutore giudiziario.

3. Se non fosse falso quanto apparso sui “social” delle parole, sul lettino dell’ospedale, del ragazzo convalescente (ma se lo fosse, essendo circolato nella voce collettiva, sarebbe comunque vero in quest’ ambito, e considerabile ugualmente), egli ha piena “coscienza di classe” della suesposta questione politica. 
– Io lavoro, rubando, ha detto. 
Il furto quindi, per lui, è atto economico, lavorativo, procacciativo del necessario nelle condizioni e nei modi sociopoliticamente impostigli. L’ imposizione, d’altronde, è effetto della istituzione di condizioni e modi alternativi, che la politica non ha avuto la capacità ( pur avendone la possibilità) o la volontà (vd sopra) di generalizzare, universalizzare. E che con ciò ha portato al grado del privilegio, non solo perché diseguali e diseguaglianti, ma anche perché esaltati e protetti dalla criminalizzazione degli altri. 
– Io rubo bene attento a non far male ad alcuno, ha proseguito il ragazzo. 
Il furto, quindi, come atto economico puro, intento alla acquisizione della sola roba cercata, nel rispetto di ogni altra e nella inflizione del minimo sacrificio al derubato. Il furto, quindi, oltre che necessario, atto morale, “legale” di una legalità fattuale e fatale: se la norma nasce dal fatto, se il fatto genera la norma quando la sua forza tragga (ogni potere giuridico, d’altronde, storicamente è sorto dai fatti. Se ne ha un esempio sopra: il potere di punire il (quel) furto si è insediato sul fatto dell’inadempimento, cosciente o no, volontario o no, ad una politica sociale che rispettasse gli obblighi costituzionali sopra visti…). 
– Ma se mi si risponde sparando allora la prossima volta andrò armato a rubare, aggiunge il ragazzo.
Il furto, dunque, quale atto “legale”, suscitante in lui anche il sentimento della liceità, e della illiceità della opposizione letale ad esso (peraltro, è discutibile, non qui ovviamente, se la difesa da una “difesa” illegittima benchè “legale”, non sia legittima..). 
3.1 Come si vede, parole del ragazzo ( o della voce collettiva) da ascoltare immancabilmente, per conoscere la ragione del ladro – comunque operante socialmente- ed il torto del suo castigatore. E per conoscere la ragione di questo ed il torto di quello. Per conoscere l’insieme, oltre che dinanzi alla morale, soggettiva, dinanzi al diritto, oggettivo , posto dalla Costituzione, sopra visto. 
E per concludere politicamente sul fatto e il da farsi, nella repubblica democratica fondata su quel diritto.

4. E comunque nessun potere politico ha stigmatizzato il ladro più di quanto abbia fatto il “gialloverde” (a cominciare dal ghigno sprezzante del capoleghista al suo vertice, quando –quasi sempre- ne pronunci la parola), confezionando la recente legge sulla legittima difesa e su altro. Questo, aggravativo delle pene del furto e di altri delitti che lo contengono (la rapina), o che lo precorrano (la violazione del domicilio), è tuttavia rimasto nel solco della tradizione politica fascista (1930), della incolpazione delle condizioni e dei modi sociali del furto (sebbene, dal 1948, spettacolarmente contraria alle direttive politiche della Costituzione, sopra viste). 
Mentre quella, la legge sulla legittima difesa, ha sovvertito la tradizione stessa, che mai aveva minacciato al ladro e a lui comminato la pena di morte abilitando il derubato alla esecuzione sul posto (quella avviata sul ragazzo, sebbene prima del giorno quindicesimo nel quale la legge, promulgata e pubblicata in Gazzetta Ufficiale, sarebbe entrata in vigore). 
Pena di morte, per giunta, drasticamente bandita dalla Costituzione (art 27) se pure questa ammettesse, ma è dubitabile (per quanto detto sub 2), le pene di quella tradizione. 
E così incommensurabile al ladro e al furto (nei Paesi non di Sharjah!), da evocare vera discriminazione di classe o etnica o razziale, della condizione e del modo della acquisizione patrimoniale dell’indigente, rispetto a quelli di ogni altra acquisizione patrimoniale. E tanto più della acquisizione a scopo (esclusivo o concorrente) di lucro, mirata alla roba privata o pubblica, indebita economicamente o socialmente o moralmente o giuridicamente: 
si pensi alla progettazione di un partito politico che punti ( solo o anche) alla miriade di vantaggi derivanti dalla conquista elettorale di seggi istituzionali, e la consegua. Acquisizione non solo del tutto impune ma anche socialmente esaltata.

Dunque vera discriminazione classista o etnista o razzista, del ladro e del furto, quella attinta dalla legge gialloverde.
E della quale alcuni dei suoi autori sembra abbiano avuto consapevolezza, e voluto darne anticipazione simbolica, il giorno della umiliazione pubblica, “di Stato”, di C. Battisti che scendeva dall’aereo che lo estradava dalla Bolivia per esecuzione in Italia di una condanna per omicidii. 
Chi aveva ucciso? 
Il 16 febbraio 1979, P. Torregiani e L Sabbadin, i commercianti che in precedenza, senza necessità, ciascuno in distinte occasioni, avevano colpito a morte (e il primo ferito altri) un rapinatore. 
Chi vendicava (politicamente, a suo dire, quale membro dei PAC, “proletari armati per il comunismo”)? 
I due rapinatori. 
Cosa oppugnava? 
La (il)legittima difesa …
Ciò non ingerivano, gli umiliatori, quel giorno, di C. Battisti…

Pietro Diaz

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“Modelli criminali…” secondo il titolo del libro dei due magistrati antimafia Pignatone e Prestipino, in tema di “Mafia Capitale”.

Grammaticalmente sostantivo e aggettivo, il primo ed il secondo termine, letteralmente denotano che i modelli sono criminali.
E’ possibile che sia stata un svista.
Ma comunque, se i modelli, cioè le prefigurazioni delle realtà cui pensano, sono criminali, ciò invera la teoria per cui non c’è crimine nè criminalità senza il previo modello, essi stanno anzitutto nel modello.
E’ poi ovvio che abbiano un qualche rapporto con la realtà. Di fatti i modelli sono concepiti per regolarla.
Ma quando la regolazione sia il mezzo ed il modo dell’attacco ad essa, della “lotta” ad essa (è sempre tale la regolazione penale, per definizione repressiva e menomativa o annientativa di essa), allora i modelli la hanno in odio.
E quando ciò sia, è altamente probabile che, essi, siano modelli di etnizzazione, di etoizzazione, di razzizzazione, del sociale (la criminazione, col suo modello, è del tutto equivalente e corrispondente ad esse).
E’ quindi probabile che essi contengano ed esprimano il risentimento etnico, etoico, razziale (o criminoico), del modellatore.
Che essi quindi siano etnisti o razzisti. e possano quindi preludere a regolazioni da pulizia etnica o razziale.
Probabile tanto più, quando siano intenti a colpire etnie o razze, o stili di vita, non altro. Come fanno i “modelli criminali” che attaccano esclusivamente formazioni, gruppi sociali, aggregati umani, associazioni.
Ciò anche perchè quell’indole è storicamente provata.
La ebbero i “modelli criminali” della cultura penale nazionalsocialista, paradigmaticamente etnista e razzista, clamorosamente realizzativa d’essi. Il “modello criminale” in art 416 bis cp non se ne discosta.

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MATTARELLA E LA LEGITTIMA DIFESA OMICIDIARIA .…

1.Per art 74 della Costituzione, il PdR (presidente della repubblica) che ravvisi la illegittimità di una legge parlamentare al momento della sua promulgazione, la rinvia alle Camere – con messaggio motivato- per una nuova deliberazione.
La disposizione è chiara sul da farsi, sebbene non lo sia sui presupposti.
Presupposti che Mattarella (in alcuni precedenti obiter dicta: rilievi incidentali, di passaggio) ha indicato nella “manifesta incostituzionalità” della legge. Che altri PdR hanno dilatato (o non ne hanno parlato) . E che Cossiga PdR ha esteso fino alla tutela di “altri interessi e valori costituzionali quali.. coerenza e correttezza istituzionale…con particolare riguardo all’attuazione della Costituzione”.
E difatti rinviò leggi in fase di promulgazione 22 volte, a differenza degli altri PdR, il più attivo dei quali, sei volte.
1.1 Il rinvio d’altronde è obbligatorio se la illegittimità della legge potrebbe attentare alla Costituzione (il delitto in art 90 cost. ); ciò che il PdR non potrebbe permettere senza andare sotto processo (messo in stato di accusa dal Parlamento e giudicato dalla Corte Costituzionale integrata da non togati: artt. 90, 135 cost..).
Ed è tanto obbligatorio da escludere che possa avvenire una sola volta -art 74 cit.2-, come pure la disposizione sembra dire. Giacchè il rinvio è dovuto quante volte la legge attenti alla Costituzione. E se al limite dell’attentato le posizioni della parti (PdR e Camere) si irrigidissero, una delle due potrebbe sollevare “conflitto di attribuzione” davanti la Corte Costituzionale (art 134 cost.).
1.2 Orbene, è andata a promulgazione dal PdR la legge gialloverde sulla “legittima difesa”, la quale al ladruncolo domiciliare nega il diritto alla vita o alla incolumità personale, beni (naturalistici e giuridici) tra i più protetti dalla Costituzione, che solo una legge costituzionale (art 138 cost), non ordinaria (art 73 cost.) come la suddetta, potrebbe intaccare (anzi nemmeno essa, essendo beni protetti anche da Carte internazionali e sovranazionali cui la Costituzione non potrebbe derogare).
Glieli nega opponendo il diritto alla integrità del patrimonio privato (pur se bene assolutamente sottovalente in Costituzione: art 42), e anzi, addirittura, opponendo la immunità del domicilio da intrusioni solo tentate.
Inoltre, glie li nega senza processo pubblico, ma solo individuale, privato, che lì per lì celebri il titolare del domicilio.
Cioè, glie li nega non in “riserva di giurisdizione” (costituzionalmente imposta): funzione dello Stato che in pubblico processo e nel contraddittorio delle parti interessate dà o toglie un diritto (si noti peraltro che nemmeno questo processo potrebbe togliere il diritto la vita perché vietato dalla Costituzione: art 27; e nemmeno l’incolumità personale perché vietato dal diritto penale generale).
E glie li nega non in “riserva di legge”, perché manca nella legge sulla legittima difesa ogni indicazione casistica dell’esercizio del diritto d’uccidere o menomare l’altrui incolumità. Per per cui esso è rimesso al titolare del domicilio, alla sua legge…!
Insomma nega quei diritti opponendogli quello di “ritorsione” o “rappresaglia” o “vendetta”- avverso l’offesa anche minima solo minacciata o rientrata o consumata (in un furto del ladro in fuga, ad esempio) -, arcaici istituti giuridici (variamente sparsi nel continente europeo), i quali peraltro, al tempo loro, sebbene istituti di offesa corrispettiva (come è, dopotutto, quello della legge in questione) non di difesa, seguivano assai più i principii di proporzione e di necessità.
1.3 Ma non si ferma qui la illegittimità della legge.
Perché essa nega non soltanto quei diritti, ma anche il diritto alla risarcibilità della loro perdita, a chi li avesse persi o ai loro eredi (coniuge figli fratelli nipoti…).
Ciò per “intentio legis” (la intenzione non scritta ma esternata dal legislatore mentre approva la legge, e apparsa chiaramente a chi avesse seguito il dibattito parlamentare), sebbene discutibile in sede di interpretazione applicativa (ma per argomenti e ragioni che qui è impossibile anche solo cennare).
Diritto al risarcimento del danno -patrimoniale morale etc- purtuttavia protetto tanto quanto i correlativi, in Costituzione (artt 24 113 cost.). E la cui negazione, quindi, attenta parimenti ad essa.
In altre parole, la legge andante a promulgazione non avrebbe potuto attentare di più alla Costituzione della Repubblica, essere più conforme ad istituti arcaici, più premoderna, atavica, regressiva.
2.E tuttavia il PdR non la ha rinviata a chi glie l’aveva trasmessa. Non le ha impedito la elisione, per mano privata, del diritto alla vita o alla incolumità personali (diritti naturali, umani prima che costituzionali, della persona).
E, mimeticamente, ha disciolto un pò di inezie pseudogiuridiche, per di più in gran parte non attinenti alla legittima difesa ma ad altro della legge in questione (la parte relativa agli aumenti di pena per alcuni reati) . Ad esempio:
– la sospensione condizionale della pena (a seguito di comportamento risarcitorio) concedibile al ladro dovrebbe esserlo anche al rapinatore (al Pdr è sfuggito che il livello sanzionatorio minimo della rapina aggravata mai potrebbe scendere, e assai imperviamente lo farebbe quello della rapina semplice, a quello sospendibile!);
-il “grave turbamento” (psichico) inducente alla uccisione o al ferimento dell’intruso sia “oggettivo”, ha raccomandato il PdR (intendeva  dire oggettivabile, nel senso di provabile, non potendo essere che soggettiva, in sé, una turba psichica…?);
– “Va preliminarmente sottolineato che la nuova normativa non indebolisce né attenua la primaria ed esclusiva responsabilità dello Stato nella tutela della incolumità e della sicurezza dei cittadini, esercitata e assicurata attraverso l’azione generosa ed efficace delle Forze di Polizia”. Certo, ma  l’autodifesa privata sopravvisse storicamente alla assunzione, dagli Stati, della difesa del privato, proprio per la sua urgenza, indifferibilità, cui lo Stato non potrebbe accudire…!
E discioltele in un “messaggio” indirizzato al presidente del consiglio dei ministri e ai presidenti delle Camere:
sebbene inconferenti, non solo perché inezie, ma perchè prive di valore o di forza di legge, di normatività;
e sebbene il “messaggio”, per art 74 cit., accompagni il rinvio della legge, non la sua promulgazione (peraltro, è discusso fra i costituzionalisti se altri messaggi, a parte quelli in art. 87.2 cost. – i “messaggi alle Camere” del Pdr quale rappresentante dell’unità nazionale-, a malgrado delle loro prassi, siano legittimi).
Discioltele, dicevasi, ha promulgato siffatta legge…
Pietro Diaz

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Primomaggio -Ventimaggio

Mancano venti giorni di navigazione alla “Piattaforma rousseau” per giungere al contatto, per lo speronamento e l’affondamento (o forse l’arrembaggio per la conquista), con la “Piattaforma radioradicale”. 
Venti giorni quindi all’urto, da una massa culturale, di un’altra totalmente difforme discontinua distante, antilogica antitetica antinomica.
La assalitrice ha dovuto avviare la navigazione dissolutrice (o conquistatrice) perché del tutto impotente al confronto dialettico con la assalenda. 
E lo ha fatto dopo essersi munita di potere politico capace di Forza, di eliminazione dell’avversario o del diverso. 
Ovviamente, in condizioni sociopolitiche e di metodo propizie e tipiche, quelle alla base dello “Stile Erdogan”.

Pietro Diaz

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25 APRILE

1.Addì 25 aprile 1945 Berlusconi S. è nato da qualche anno, figlio, forse già ambizioso, di un militare che, con la famiglia, quel giorno, si è tenuto lontano da Milano, occupata dai nazisti del Terzo Reich e dai fascisti (non Savoia ma) repubblichini di Salò e attaccata dai partigiani del CLNAI (comitato liberazione nazionale Alta Italia).
E certo è colpito dalla ignominiosa fuga dalla città, verso Como, del duce B. Mussolini, travestito meschinamente da soldato tedesco, per scampare ai partigiani che lo cercano.
Quel giorno, per di più, questi espelleranno dalla città, dopo averlo fatto in altre del Norditalia, gli occupanti nazifascisti. E dopo due giorni, il 27 aprile (anniversario dell’assassinio mussoliniano di A. Gramsci!) cattureranno e (il giorno 28 di pomeriggio) fucileranno sul posto il fuggiasco.
Impressionato dall’insieme, quindi, quel 25 aprile Berlusconi lo terrà a mente, forse già presentendo che le sue future peripezie di profilico faccendiere gli daranno il potere di redarguirlo pubblicamente.
Accadrà dopo nemmeno un cinquantennio (un istante secondo il tempo storico!) quando, acquisita un’immane potenza mediatica dopo essere stato pronto a tutto per averla – anche il lecchino dei partiti governativi di qualunque sigla – la scaglierà travestito da “liberale” (dopo risalenti travestimenti hollywoodiani da tracotante boss della mala…) sul campo elettorale, per condurre fin dentro le istituzioni dello Stato formalmente antifascista, oltre sé stesso, il suo seguito. Composto dalla destra spontanea, quella neofascista finiana, quella razzista (e neofascista dichiaratamente armata) bossiana, e un pò di destra già travestita da democrazia cristiana.
Cioè per condurre, si diceva, dentro le istituzioni, le entità politiche specificamente o genericamente discendenti da quelle che ne erano state espulse dalla Liberazione simboleggiata il 25 aprile. Cioè anche a dispetto ed a smacco, a lungo meditati, di quel giorno.
Della celebrazione del quale difatti, dal 1994, esse iniziarono la contestazione o la diserzione (o la irrisione). Perchè non accomunava tutti, antifascisti e fascisti: così istigandone subdolamente la revisione storica. O perché celebrazione non di antifascisti ma di “comunisti” totalitaristi (in Italia?!): così astutamente escludendone i non comunisti. O perché -edizione Salvini 2019- “derby tra comunisti e fascisti”: così escludendone gli antifascisti e soprattutto, spina nel fianco, gli antirazzisti. O per altre disparate ragioni.
Ognuna comunque rimuovente puntualmente, dalla celebrazione, la deplorazione del fascismo, la raccomandazione all’antifascismo e all’antirazzismo; (rimuovente) la sua istituzione quale discrimine operativo tra l’uno e gli altri, tra sfregio e annientamento dell’umanità difforme e l’opposizione militante ad essi (un decreto legislativo del governo italiano provvisorio, datato 22 aprile 1946, aveva dichiarato “festa nazionale” il 25 aprile per l’anno 1946. Poi si divisò di simbolizzare la Liberazione del Paese col 25 aprile che aveva liberato Milano e Torino. E con L. n.260/1949, proposta da Alcide De Gasperi in Senato l’anno prima, fu sancito quel giorno Festa Nazionale “anniversario della liberazione”).
Discrimine quindi altamente detettivo (non l’unico ovviamente), indispensabile da chi si fosse proposto di identificare, per debellarlo, il neofascismo. A riprova di ciò, ancora Berlusconi, suo ristatalizzatore, come visto, e disertore dichiarato, costante, annuale dal 1994 ad oggi, della celebrazione (egli d’altronde, ad ogni esordio in pubblico, a ben osservarlo, ha proteso romanamente il braccio destro fino ad ingessare le dita della mano. Talora perfino, evocativamente, da un predellino….). O anche, da ultimo, il trucemente miliziesco per tenute e per armi e ridondanze d’ogni genere neorazzinazifascista, Salvini, disertore esplicito della celebrazione trascorsa. Per di più, in spedizione pulitiva “della mafia” a Corleone, certo non dimentico dello “stile Mori”, il “prefetto di ferro” inviato in Sicilia da B. Mussolini con espresso mandato di pulizia etnica della mafia: all’ultimo sangue.
2. Il 25 aprile celebratamente antifascista, dunque, ha tutta la capacità semiologica di identificare il neofascismo. In specie berlusconiano. Difforme, certo, da quello mussoliniano, ma solo nei “fenomeni” non nelle essenze.
Qui è impossibile osservarle tutte, ovviamente, anche solo per cenni. Ma se ne consideri un paio, bastante a denotare la qualità culturale di ogni altra.
All’avvento di Berlusconi e del suo seguito, crescerà a dismisura la legislazione razzista – emulativa concettualmente, e in parte materialmente, di quella del “ventennio” -, drasticamente abolitiva dei diritti costituzionali dello straniero, ma anche del cittadino (vd alla fine). Crescerà nella stessa misura, ad un tempo, la legislazione penale e procedurale, abolitiva di (quasi) tutti i diritti costituzionali individuali e collettivi del cittadino (e dello straniero). Perchè?
Perché diritti, tutti gli ordetti, resistenziali, portati e consegnati alla Carta dalla Resistenza antifascista. E a maggiore smacco e sopruso, aboliti con legge ordinaria (per di più decretazione governativa convertita dal parlamento sulla fiducia), anziché con legge di revisione della Costituzione (come dovuto per art 138 Cost!).
Con siffatta legislazione, ad un tempo, saranno sabotati i principii del diritto e della scienza penali illuministici e torneranno a fondersi reato e peccato, reato e reo, reità individuale e collettiva; e a convivere reità del fare e del modo d’essere e del solo pensare o del mero stile di vita. Quest’ultima reità, d’altronde, in piena rievocazione del diritto penale nazionalsocialista del Terzo Reich, sebbene (paradossalmente) allora incondiviso dal coevo diritto mussoliniano; ora tuttavia rimosso dal berlusconiano!
E, nella sterilizzazione dialettica e la mortificazione operativa della Opposizione politica, sarà, con ciò, fascisticamente accresciuta la potenza, sociale e militare, degli organi della inquisizione e della punizione, della “prevenzione” e della repressione, “della legge e ordine”. Cioè dei poteri sociali quanto più possibile umiliativi assoggettativi annientativi, dell’umanità sottostante (conformemente alla teoria della organizzazione sociale fascista)..
La spettacolare crescita la porterà, com’è ovvio, al predominio culturale: con “prime notizie” delle sue imprese su tutti i Media, spacciate per referenti unici dell’esistente.
3. Come si vede nel poco che si è narrato e richiamato, celebrazione o diserzione e contestazione e irrisione del 25 aprile molto possono dire e implicare.
Visibilmente, la mortificazione della Liberazione resistenziale dal fascismo e dal razzismo, della vittoria dell’antifascismo e dell’antirazzismo. Da un neofascismo ancora tragicamente “africano” (Iraq, Libia) e squadristicamente italiano (G 8 di Genova: “Scuola Diaz” e innumerevoli altri assalti), non molto diversamente dal fascismo.
Così che oggi le sue prime istituzioni sono nelle mani della organizzazione di chi, penetrandole, chiese riconoscenza per avere inibito l’avvento di Alba Dorata (Grillo, che, quindi, avrebbe avuto il controllo della formazione internazionale neonazifascista! Grillo che, d’altronde – 2013-, proclamò che il 25 aprile “era morto”….). E nelle mani della organizzazione di chi, di formazione politica su base etnica (etnia “padana”, indigena, dialettale, prescolare, civicamente sottosviluppata, e –ovviamente- esclusivistica), perversamente portato ad etnizzare ogni altro aggregato umano, cittadino o straniero, che ravvisi o che tema competitivo, ha maturato un razzismo ferale, da pulizia etnica dentro e fuori “i confini della patria”. E spregiudicatamente statalizzatolo, lo esercita.

Pietro Diaz

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Le girls di Salvini: Bongiorno, Mussolini, (ri)castrerebbero Turing….

1.Lo scolaro Alan Turing è malvisto dagli insegnanti, non supera gli esami di “religione” e di altre materie “umanistiche”, è disinteressato, si diplomerà a stento. 
Ma giunto al King’s College di Cambridge ha un incontro, fatale, con Ludwig Wittgenstein (lì dopo avere abbandonato l’Austria, perché ebreo in pericolo, nei passati anni trenta), teorico (col Tractatus….,,) del linguaggio vigente quale limite del reale riferibile, comunicabile verificabilmente (e da tacersi in sua mancanza). 
Turing si dedicherà, quindi, alla “meccanica quantistica” e alla “teoria della probabilità”, e si immergerà talmente in quello scibile da sortirne intriso. 
In tanta fertilità intellettuale, a ventottanni è notato dall’all’alto Comando militare della Gran Bretagna appena insidiata dalla Germania Nazista. 
Ed è segretamente assoldato perché tenti, adeguatamente accompagnato, la decrittazione di Enigma. Il codice dell’alto Comando militare tedesco, che variato ogni giorno si dotava di indecifrabilità assoluta, dal nemico, e quindi della capacità di diramare imprevedibilmente ordini di guerra alle proprie forze, per azioni di invasione di occupazione di caccia di rappresaglia, imprevenibili. 
Nel corso del tentativo, Turing giungerà alla decrittazione di Enigma e alla possibilità di previsione e (quindi) di prevenzione delle mosse dei Comandi militari tedeschi. 
Per ciò si è ritenuto che abbia notevolmente contribuito alla sconfitta della Germania Nazista ed alla elusione delle distruzioni e degli eccidi che senz’essa sarebbero proseguiti. Ciò dopo avere costruito la “macchina di Turing”, il precursore (si dice) del moderno computer.
2. Ma Turing è un omosessuale. E non riesce a celarlo sebbene viva in una Gran Bretagna “vittoriana” ferocemente persecutrice della sodomia ancora nei passati anni ’50. D’altronde, non molto tempo prima, Essa ha clamorosamente imprigionato, per quel crimine, Oscar Wilde (che morirà “di meningite” cinque anni dopo). Pur se non è giunta a intercettare Wittgenstein, la fucina intellettuale di Turing (domanda incidentale: potrebbero bastare cotanti nomi per meditare sul valore della anomalia – solo statistica!- sessuale nella fornitura del genio, e di innumerevoli altre virtù artistiche e civili? Per meditare sulla fecondità sociale di ogni “orientamento sessuale”, e sulla opportunità della sua liberazione?). 
Scoperto, Turing, è processato e condannato (1954) alla pena della incarcerazione, che tuttavia potrebbe evitare accettando di “sedare” la sessualità chimicamente, assumendo estrogeni, ormoni femminili (che provocano anche ginecomastia). 
Atterrito dall’idea del carcere si sottopone al trattamento. Presto tuttavia corpo e intelletto infiacchiranno e inbruttiranno, per lui inaccettabilmente. 
E di fatti non lo accetterà. 
Poco dopo si darà morte (nella più probabile ipotesi, addentando una mela iniettata di curaro, mentre si adagia compostamente nel letto ora funebre).
3. Il racconto, per mostrare la dispotica irresponsabilità sociale di una punizione giudiziaria, che per redarguire una porzione infinitesima dell’essere umano (l’omosessualità di Turing, di Wilde.. ), la parte minima di un tutto illimitato (e specificamente grandioso), dissolve questo senza residui. 
3.1 Ma anche per tentare di ricostruire retrospettivamente, secondo il metodo analogico, volti e voci culturali degli autori del misfatto attraverso quelli de “la Bongiorno”, “la Mussolini”, di altri simili “eletti”, e di Salvini loro guida politica. 
I quali, oggi, invocano la “castrazione chimica” dei condannati per reati sessuali (che, “ovviamente…”, “volessero” conseguire il “beneficio” della “sospensione condizionale della pena carceraria”; cioè: non sarai carcerato se ti castrerai…).
Volti e voci culturali, dei predetti, perfettamente ricostruttivi, a ben vedere…

Pietro Diaz

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ED ORA: SENATO GIALLOVERDAZZURRONERO “PER SALVINI…” DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE?

1. Non è improbabile che accada se, quando due (o più) poteri dello Stato entrino in conflitto sulle rispettive attribuzioni, è la Corte costituzionale a dirimere. 
E se si ha “conflitto di attribuzione” (art. 134.2 cost.) anche quando un potere prevarichi su un altro, è verosimile che la vicenda senatoriale Diciotti vada alla Corte. 
Di fatti, quali ne furono i termini?
Il “tribunale dei ministri” voleva portare a giudizio (con accusa di delitto di sequestro di persona plurimo e aggravato) il ministro dell’Interno. 
Per farlo non incontrava altro limite che l’autorizzazione a procedere, spettante al Senato (secondo la legge costituzionale n.1 /89). 
Diligentemente la richiedeva. 
Ma gli veniva rifiutata, da un’ intesa deliberatoria fra il partito stellato il leghista e la Destra restante fino all’estrema.
2. Tuttavia il Senato non era libero di comporre a piacere le ragioni del rifiuto. Poiché aveva il dovere di svolgerle col filo dell’art 9 comma 3 della legge suddetta, vedendo se il Ministro “a(vesse) agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio delle funzioni di governo”. 
Cioè aveva il dovere di accertare se quegli elementi fossero stati o no partecipi della commissione del reato ministeriale. 
E il dovere di dare l’autorizzazione ove non lo fossero stati. 
Cioè aveva il dovere di accertare se il ministro, commettendo il reato: 
avesse difeso un “interesse costituzionalmente rilevante”; tale in quanto previsto dalla Costituzione (non altrove); quale esso fosse e perché; da quale offesa fosse stato difeso. 
O di accertare se il ministro avesse perseguito un “preminente interesse pubblico nell’esercizio delle funzioni di governo”; quale esso fosse e perché; perché (inoltre) preminesse sugli interessi (diritti) umani e civili di centosettantasette soccorsi in mare (scampanti all’inferno africano); quali esse (funzioni di governo) fossero, in un esercizio concretamente prefigurato da norme nazionali, internazionali, sovrannazionali (fragrantemente violate..). 
Dovere di accertarlo, ovviamente, riempiendo di fatti (non di vane o inconferenti parole) quegli elementi astratti, per riscontrarli o escluderli. 
E, ripetesi, dovere di dare l’autorizzazione ove li avesse esclusi. Tanto quanto potere di non darla solo ove li avesse inclusi. 
Senza di che avrebbe menomato il potere della magistratura di giudicare, avrebbe leso le sue attribuzioni. Senza di che, il potere senatoriale di autorizzazione sarebbe andato a confliggere col potere della magistratura di giudicare. 
3. Ora, chi avesse seguito l’excursus della deliberazione senatoriale del giorno 19 di marzo scorso avrebbe avvertito che, già terminologicamente, essa esulava dalla griglia verbale e concettuale di cui all’articolo 9.3 cit.. 
Il Senato deliberava su proposta, della Giunta…delle immunità parlamentari, formulata dal presidente Gasparri. La proposta agitava interesse governativo interesse ministeriale interesse pubblico interesse dello Stato interesse nazionale, interesse di ogni genere, tranne i due, e relative qualifiche, imposti dall’articolo richiamato. 
Anzi di essi non solo non simulava il contenuto ma nemmeno il suono verbale. 
Per di più, la proposta, oltre che imbarcare (suo malgrado) la ascrizione, a Salvini, di reati di sequestro di persona assai più gravi di quello in accusa (il reato in art 289 ter cod pen, se ne è fatto cenno in altro scritto su questo Sito), si poneva a disquisire di differenze, quanto a natura ministeriale, fra reati ad offesa irreversibile e reati ad offesa reversibile, mai pensate dalla teoria penale del reato che ha sempre annesso a entrambi i generi pari “consumazione” . 
Si poneva a disquisire comunque di differenze incongruenti alla deliberazione in ballo, non ammessa a neppure sfiorare il contenuto fattuale e giuridico della accusa. 
Anzi tenuta a presupporlo rigidamente, potendo ( e dovendo) esclusivamente accertare se, il reato, fosse stato commesso per difendere o perseguire gli interessi di cui all’art. 9 cit. (v. sopra). 
4. Quindi, la proposta della Giunta (di non dare autorizzazione a procedere) entrava in Senato su un binario manifestamente divergente dalla meta prescritta, sia perché il suo moto logico (come quello del Senato) era vincolato nei criteri e nei termini dall’art. 9 cit. (come detto); sia perché, esso, era escluso dalla valutazione (sotto qualsiasi aspetto) dell’accusa (è siffatta prevaricazione sul metodo e sul merito che indizia conflitto, invasione della attribuzione della magistratura, “per menomazione” verosimilmente). 
E per ciò su quel binario (verbale, concettuale, funzionale) tanto divergente dalla meta, il Senato avrebbe dovuto prontamente fermarla.
5. Ma inoltratasi, la proposta, nell’area della Destra, perfino da quel binario è deviata. Di fatti: 
C’era chi parlava di “esimenti” e di “scriminanti”, a proposito degli elementi dell’art. 9 cit… Cioè evocava quelle “circostanze” che suppongono un reato ma ne escludono la pena (perché commesso, ad esempio, per legittima difesa o in stato di necessità..). Circostanze che sono previste dalla legge penale, perchè attengono al reato. E che proprio per ciò non potrebbero esserlo dalla legge processuale (sulla autorizzazione in discussione). 
Costoro, quindi, inseguendo Gasparri che scivolava sulla (inammissibile) valutazione del reato sventolando differenze categoriali inesistenti, lo sorpassavano evocando “esimenti” e “scriminanti” del reato ugualmente inesistenti, “vedendole” addirittura negli elementi regolanti il procedimento sul reato (l’autorizzazione).
C’era poi chi risciorinava la serie degli interessi elucubrata da Gasparri, al pari di costui, tuttavia, riavvolgendo nella maggiore afasia quella degli interessi previsti dall’art 9.3 cit.. 
E c’era perfino chi, esaltandosi, proclamava “noi siamo giudici”, deliberando sulla autorizzazione a procedere. Senza nemmeno sospettare che, la loro, era una posizione simile a quella del querelante (o dell’ “istante” etc..), colui che dà al processo una “condizione” (“di procedibilità” appunto), affinchè esso parta o prosegua; condizione in tutto corrispondente, concettualmente e funzionalmente (e soggettivamente, malgrado la discriminante pompa magna dei senatori), a quella, la autorizzazione a procedere, in deliberazione. Querelante, come è noto, completamente estraneo ai “soggetti del processo” organici a questo (fra essi, primo, il giudice: cod proc pen, Libro I), mero propulsore estrinseco del processo (pur se poi da questo variamente coinvolgibile). 
Quindi, i sèsupponenti “giudici”, nemmeno sapevano (o fingevano di non sapere) in che veste deliberassero. 
6. Ebbene in tale stato sociopoliticogiuridico, e intellettuale, in tale eccesso dai limiti del proprio potere, il Senato menato dalle suddette schiere, ha rifiutato di dare alla magistratura la autorizzazione a procedere su uno dei più gravi reati ministeriali contro la persona la sua libertà la sua umanità, che la storia processuale penale della Repubblica, e della monarchia postunitaria, abbia censito.

Quindi non è improbabile che sarà portato davanti alla Corte Costituzionale, affinchè la sua deliberazione sia annullata per illegittimità.

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SALVINI E TARRANT: DUE FACCE DELLO STESSO RAZZISMO?

“L’unico estremismo che merita di essere attenzionato è quello islamico”, ha diffuso il ministro dell’Interno Salvini a commento dell’eccidio neozelandese.
L’aggettivo “islamico” designa un credo religioso. E nella frase suppone (almeno un) altro “estremismo”, di (almeno) un altro credo religioso. 
E lo suppone di qualità differente da quello di cui dice, se non “merita di essere attenzionato” e se anzi è da (e per) esso che si “attenziona” (verbo da guardiani, sgrammaticato e stonato, volgarmente esibitivo di ruolo, ma condiviso dal ministro). 
Lo suppone appunto antislamico.
Come quello di Tarrant, credo antislamico armatosi (due volte) contro il credo islamico, uccidendo quarantuno, poi otto, oranti, ferendone non si sa quanti, nei luoghi sacri del loro culto, in due Moschee? 
Il credo del “rosario” che Salvini di tanto in tanto ostenta, per di più nelle esibizioni in pubblico? 
La risposta potrebbe essere affermativa (d’altronde Tarrant vi ha alluso apertamente).
Dunque (in tesi) “estremismo” religioso, quello che sgorga dalla bocca del ministro dell’Interno. Tecnicamente razzismo, se la contrapposizione delle popolazioni in base a religione è razzismo di specie religiosa. 
Esattamente corrispondente a quello esploso dalle armi del neozelandese. 
Pertanto si ha razzismo tanto nel verbo del ministro quanto nei proiettili dell’or detto sui musulmani alle Moschee.
Lo stesso razzismo. 
Si ha quindi l’essenza del razzismo. 
Una essenza culturale. 
Che non ha mai la stessa forma esteriore, ma che tuttavia ne determina ognuna. 
Che è rinvenibile dietro ogni forma che essa determini, purché se ne possieda il codice. 
Codice che in specie non potrebbe essere più semplice, e più fruibile: 
Salvini verbalizza e il pluriomicida arma il medesimo razzismo. 
Essi esprimono differenti forme della medesima essenza. 
D’altronde, non senza raccogliere nelle loro espressioni tutte le espressioni antecedenti. 
Giungendo perfino a catalogarle. 
Lo ha fatto esplicitamente Tarrant, che alle armi e dintorni ha dato nomi di pluriomicidi consumati o tentati come Breivik e Traini, o di eroi di battaglie “contro gli ottomani” (Venier e altro).
Lo ha fatto Salvini, rievocando il pericolo islamico, invocando il soccorso antislamico, materia e lingua del leghismo più conforme (indelebili il dileggio iconico di Maometto, o verbale della maomettana C. Kienge, di “calderoli”; o le viscerali variazioni sul tema di “borghezio”). 
D’altronde, come si sa, è la ripetizione di forme materiali che indizia l’essenza culturale. Che poi la ripetizione solidifica e colloca nella Storia relativa, quale sua “legge”, fino che sia esaurita o altrimenti estinta. 
Ed è sempre la ripetizione che appresta il codice semiologico (la totalità dei segni datisi che permetta l’interpretazione) dell’essenza, che ne consente l’attestazione.
Dunque, essenza di razzismo religioso (ma anche etnico: di cui però qui non si può fare analisi), quella che è scorsa multiforme, tra i borbottii di Salvini e i botti di Tarrant. 
E quella che, ergendosi a soggetto politico reale, ha la capacità di interrogare il sistema, fino a che esso ammetta la sua effettiva consistenza culturale.
Pietro Diaz

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Moro: … vi abbiamo garantito la liberta’…non ci processerete nelle piazze….E “Antelope Cobbler” lo fece processare in piazza…

L’ultimo processo ad alcuni ministri, ed altro…

1. Oramai è un quarantennio che, il giorno 1 di marzo 1979, la Corte Costituzionale (Consulta) condannava ad oltre due anni di reclusione un ministro della Repubblica, segretario di un partito politico, per reato di corruzione (avrebbe intascato somme di denaro in cambio dell’acquisto, per l’esercito italiano, di aerei di produzione Lockheed: Hercules C130). La Corte era investita del processo dall’art 96 della Costituzione (e norme attuative) il quale, per i reati commessi dai ministri (o dal presidente del Consiglio dei ministri) nell’esercizio della funzioni, Le assegnava giudizio e sentenza, peraltro inimpugnabile (sebbene, per fatti o prove sopravvenuti, revisionabile dalla Corte stessa). 
Glie li assegnava non nella composizione ordinaria (quindici giudici nominati dal presidente della repubblica, dal parlamento, dalle magistrature superiori – Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti – ciascuna per un terzo) bensì in composizione straordinaria, con “giudici aggregati”, tratti a sorte da un elenco formato elettivamente ogni novennio dal Parlamento. 
Mentre assegnava la messa in stato di accusa al Parlamento in seduta comune, che deliberava sul rinvio al giudizio della Corte; previa istruzione (raccolta delle prove) da una Commissione parlamentare Inquirente. 
Erano organi atecnici (pur se alcuni loro membri fossero tecnici), tranne la Corte che ognora applicava tecnica giuridica. Tutti comunque erano aprofessionali, non applicavano diritto e procedura penale. 
D’altronde, come cennato, le sentenze erano inimpugnabili. Furono queste alcune della ragioni della riforma dell’art 96 cit (insieme a molte altre sociopolitiche: fra esse spiccava l’esigenza dell’eguaglianza processuale degli accusati, tuttavia imbruttita dalla ineguaglianza processuale – nei fatti o nella legge – del suo retore, la magistratura), compiuta con la legge costituzionale n. 1 del 1989; la legge oggi operante sotto gli occhi di tutti, nel processo ad un ministro sotto accusa di reato.
Riforma che mostra, dall’inizio alla fine del processo, magistratura ordinaria (sia pure con taluni particolari), anche di Appello e di Cassazione, su sentenze adesso diversamente da prima, impugnabili. E mostra, in Parlamento, la Camera di appartenenza del ministro accusato (se l’avesse, se no comunque il Senato) e la inerente “Giunta per…. le Immunità”, solo in funzione di autorizzazione della magistratura a giudicare e sentenziare. 
2. Il Parlamento del caso Lockheed metteva in stato d’accusa più ministri, uno dei quali segretario di partito, come detto, l’altro un democristiano colto ed elegante, inoltre indiziato – non il solo- , di identificarsi in Antelope Cobbler (Antilope Ciabattino: “tagliatore” della pelle dell’animale?), un nome senza volto, se non quello di colui al quale era apposto via via, in un chiaro disegno -a matrice statunitense- di attacco al soggetto politico dominante, che puntava ad aggregare un grande partito della “sinistra” (non solo italiana).
La campagna “controrivoluzionaria” fu talmente intrusiva e acre, che attraverso la diffamazione o la calunnia, amplificate da media corrivi di vario genere, affibbiò a Giovanni Leone presidente della repubblica (un rinomato processualpenalista oltre che un politico avveduto), il nome di Antelope Cobbler (insinuando: Cobbler o Gobbler, mangiatore di antilopi, cioè leone?). E profittò della sua signorilità, indignata per tanta facinorosità, per indurne le dimissioni. 
3. Ma l’identità più ambita e cercata da Antelope Cobbler – qui congetturalmente ma non implausibilmente: il nome dell’aggregato cospirativo politico civile militare (non solo statunitense, internazionale e largamente italiano), trasposto sadicamente sull’uno e sull’altro politico per debellarne l’insieme- era un’altra, e scaturiva da un’idea fissa dell’anticomunismo viscerale e sanguinario, incarnata stavolta nell’esemplare più felpato che si aggirasse, volpino, fra le istituzioni governative americane, Henry Kissinger. Che “glie l’aveva giurata”, al meno anticomunista e meno destrista della democrazia cristiana, Aldo Moro (giuspenalista autore di scritti giuridici complessi come il suo abituale linguaggio), reputato disegnatore e facitore della grande svolta politica “a sinistra”. 
D’altronde, non era stato lui ad assumere la difesa, in Parlamento, del ministro democristiano cooperante alla svolta? Lo aveva fatto addì 9 marzo 1977, con un’ orazione da par suo, conclusa con un monito disfidatorio: … vi abbiamo garantito la libertà… non ci processerete nelle piazze…
Aveva sottinteso, con uno dei suoi ermetismi stracolmi di senso, che fra le libertà garantite dalla sua forza politica lungo un trentennio di emancipazione delle facoltà civiche dalla oppressione fascista, non rientrasse quella di processarla nelle piazze? 
E che non vi rientrasse nemmeno quella della illegalità procedurale, da imperizia o incompetenza o malignità tecniche, da piazzismo giudiziario (ciò anche perché nessun diritto fa più male, e appositamente, del penale)? 
Cioè, aveva inteso denunciare contenuto e metodo del lato politico (ve ne era un altro, comunemente affaristico) della operazione “giudiziaria” Lockheed? 
Ne rigettava il piazzismo, sia come processo di folla, sia come processo di addetto che lo desse in pasto alla folla?
Ciò (verosimilmente) parve avesse osato, il giorno 9 di marzo 1977. 
Per di più, meno di un anno dopo, il 3 di marzo 1978, l’ identificazione, in lui, di Antelope Cobbler era fallita in sede giudiziaria: egli non era il ciabattino, se mai era l’antilope. 
Ebbene. 
4. A dodici mesi da quella frase, a tredici giorni da quella archiviazione, il 16 di marzo, il giornale a direzione Scalfari, La Repubblica, diffuse di primo mattino: 
“Antelope Cobbler? Semplicissimo è Aldo Moro presidente della DC”. 
Alle ore 9,03 successive. Aldo Moro fu fatto prigioniero, Fu sterminata la sua “scorta”. Fu “interrogato” per oltre cinquanta giorni. Fu disattesa la sua difesa. Senza legge né reato fu condannato a morte. Fu eseguita la pena.
Inceppatosi l’ordigno giudiziario per lui allestito, “Antelope Cobbler” aveva optato per il processo di piazza? 
E invertito in premonizione il monito del 9 marzo 1977?

Pietro Diaz

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Morralist

La libidine di linciaggio che rigonfiava sconciamente, questo pomeriggio su Rai Sardegna, la sillabazione in pubblico, dal presidente della commissione parlamentare antimafia il grillino Morra (professore di filosofia in un liceo meridionale, evidentemente dissociato), di nomi di candidati al Consiglio Regionale sardo, secondo una sua lista “impresentabili” poiché “condannati” (non definitivamente peraltro).
E che ciò inscenava al seguito delle “liste di proscrizione” (fatte in casa e senza pudore affiancate a quelle fatte in Parlamento de “la Severino”) diffuse, in un raptus di razzismo giudiziario, dal suo predecessore “la cattolica” Bindi.
E che ciò faceva, peraltro, al servizio, col massimo pensabile della disonestà politica nell’ ultimo giorno della propaganda, della competizione elettorale del suo partito.
Essa, denunciando nosologicamente (:che attiene alle malattie) la maniacalità della critica sociale per via giudiziaria, ne delinea limpidamente la condizione culturale.

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E Gasparri impasticca l’accusa su “Diciotti”….

  1. Se, per Gasparri, i fatti della Diciotti furono “parte di un tentativo strategico dell’Esecutivo di risolvere in maniera strutturale il problema dell’immigrazione irregolare”, egli pone Salvini nel solco, non tanto, del (comune) sequestro di persona in art 605 cp, quanto in quello, ben più incriminante, del sequestro di persona a scopo di coazione, in art 289 ter cp, per il quale:
    chiunque sequestra una persona, o la tiene in suo potere minacciando di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi a compiere qualsiasi atto o ad astenersene subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trentanni.
    La disposizione parla da sola, non richiede commento. D’altronde narra fedelmente quanto ripetutamente sbandierato da Salvini come suo scopo nel corso della vicenda Diciotti (costringere l’ “Europa” alla suddivisione della ricezione dei migranti). E sbandierato più tardi da Conte, Di Maio e Toninelli, con le “memorie” indirizzate alla Giunta (delle quali forse si dirà in altra occasione). La disposizione, peraltro, è entrata in vigore “giusto in tempo”, sei mesi prima del caso Diciotti, con D.L.vo n 21del 1 marzo 2018 (quattro giorni prima della nascita della genitrice parlamentare del potere gialloverde: habent sua sidera lites …). Per cui non pare servire “la causa” del diniego della autorizzazione a procedere, col su esposto rilievo, Gasparri.
  2. Gasparri inoltre auspica che “la Giunta proponga all’Assemblea il diniego della richiesta di autorizzazione a procedere” perché:
    a) sarebbe “Escluso il “movente” privato, nella attività incriminata di Salvini.
    Come se la esclusione di un movente escludesse l’attività (ed il suo stigma)!
    O come se il movente della discriminazione razziale o sociale, che esagita Salvini ogni istante ed in ogni espressione, non fosse “privato” (al pari di quello “patrimoniale” cui forse pensa, tanto riduttivamente quanto capziosamente , Gasparri, echeggiando la teoria gialloverde in proposito)!
    b) sarebbe escluso il “movente” politico-partitico”.
    Come se Salvini, oggi con altri ministri (i suddetti), non avesse insistentemente riferito la sua attività in Diciotti al “contratto di governo” per una campagna antimmigrazione. Cioè ad un accordo politico-partitico pienamente qualificativo del movente!
    Movente che peraltro, a sua volta, rende perfino soggettivamente politico” (art 8 cp) il delitto di sequestro (comune) di persona oggi davanti la Giunta.
    Ove, si intende, non lo converta, immergendovisi interamente, in delitto “oggettivamente politico”:
    quello di sequestro di persona a scopo di coazione in art 289 ter c (“delitto contro la personalità dello Stato”: Libro II Titolo I cp). evocato da Gasparri (sub 1)
    c) per Gasparri, rimarrebbe in piedi esclusivamente il “”movente” governativo, che ha ispirato l’azione del ministro Salvini e che è pertanto idoneo per il diniego dell’autorizzazione a procedere”:
    poiché esso avrebbe determinato la ” natura ministeriale dell’eventuale reato”.
    Come se la “natura ministeriale del reato” non si limitasse a conferire un privilegio funzionale (l’autorizzazione parlamentare a procedere necessaria al “ tribunale dei ministri”), in processo per il resto assolutamente comune per un delitto comune politicizzato dal movente.
    Come se, cioè, quella “natura”, potesse escludere il delitto!
    E come se, comunque, il “movente governativo” avesse che fare, pur minimamente, con i criteri della delibazione e decisione sulla richiesta di autorizzazione a procedere, imposti ineludibilmente dall’art 9 comma 3 Legge costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1:
    se l’accusato “abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio delle funzioni di governo»!
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Panenero

In una delle innumerevoli espressioni del pensiero sovente recondito di A. Panebianco, quella apparsa ieri l’altro nel suo giornale (come da rassegna stampa radiofonica), egli si propone Stratega della destituzione del governo gialloverde, con il seguente percorso (in estrema sintesi e se non si erra):
IL PD voti, con quant’altri, contro la autorizzazione a procedere a giudizio su Salvini.
Allegando che essa è affare politico, non giudiziario.
Ad un tempo ribadisca il proprio dissenso dalla condotta (incriminata) del suddetto.
Diverrebbe così probabile che tanta lezione, morale e politica, ridesti la coscienza del Governo e lo porti alle dimissioni.
Ma davvero?
Davvero, all’opposto, ciò non porterebbe al più alto riconoscimento anche formale (parlamentare), di Salvini, quale “difensore della patria” (cosi egli ripete di sé)?
E non porterebbe al medesimo riconoscimento del Governo, proprio mentre, accusatosi da un po’ di tempo  del delitto del ministro, prima o poi potrebbe indossarne la veste giudiziaria?
E inoltre al suo sconoscimento quale Esecutivo insubordinato al Legislativo (pur non potendosi, in democrazia parlamentare )?
Alla sua legge penale, l’insubordinazione alla quale implica delittuosità politica?
Cioè, Panebianco prevedrebbe ( e predirebbe) che il conseguente, a quegli atti, incremento politico del governo gialloverde porterebbe alle sue dimissioni?
E che lo farebbe più probabilmente del decremento, pubblico e plateale, che l’autorizzazione della magistratura a procedere indurrebbe?
Più probabilmente dell’avvio dell’accertamento giudiziario, e sociale:
se un delitto politico sia stato commesso dalla terza istituzione della repubblica (tale nella sequenza della Carta Costituzionale, benchè ormai  prima nella sua materializzazione ):
…è delitto politico ogni delitto che offende un interesse politico dello Stato…è altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici (art 8 cp)?
E se irremissibilmente, esso, abbia offeso la repubblica?
Non è credibile che Panebianco non abbia previsto ciò. E che quindi non abbia mirato a tutt’altro…  

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TROVERANNO PORTO SICURO, AL SENATO, I TORMENTI DELLA DICIOTTI?

La richiesta di autorizzazione a procedere a giudizio per il delitto attribuito al Ministro M. Salvini, presentata dal Collegio di accusa (“tribunale dei Ministri” presso la Corte di Appello di Catania), sarà delibata dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, e poi dalla Assemblea, del Senato della Repubblica, sulla base di due criteri:
se il Ministro “abbiaagitoper la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevanteo per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio delle funzioni di governo».
E’ dicibile che, col primo criterio si ricerca se un interesse dello Stato (costituzionalmente rilevante) sia stato tutelato mediante la esecuzione ministeriale del reato. Cioè se il ministro abbia difeso, col reato, quell’interesse. Con il secondo criterio si ricerca se l’esercizio ministeriale di funzioni di Governo, con la esecuzione del reato abbia perseguito un preminente interesse pubblico.
Inutile dipanare ora una terminologia tutta giuridica così complessa (fatta di parole “multiple”: che richiamano altre parole), anche perché la Giunta con le proprie conclusioni sulla richiesta di autorizzazione, e la Assemblea che ne deciderà, potrebbero farne uso solo parziale. Che quindi è opportuno attendere, per valutarlo ed eventualmente criticarlo.
Può comunque fin d’ora dirsi che i due organi dovranno motivare le conclusioni (pur se la Giunta potrebbe non presentarle alla Assemblea: art 135 bis co.3,6 Regolamento del Senato), sia per dare conto sociopolitico e giuridico, alla collettività, dell’uso del loro potere; sia per dare ad essa la possibilità, mediante la sua magistratura, di impugnare il diniego della autorizzazione scorrettamente motivato, mediante proposizione di conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato: la magistratura che intende giusdicere (dichiarare il diritto) sulla vicenda, il Senato della repubblica che intendesse impedirlo.
Quindi è opportuno attendere l’evoluzione del procedimento, della condotta dei due Organi, per stabilire che cosa sia da dirsi e da farsi.
Può inoltre già da ora dirsi che se si è chiesto di poter procedere sul ministro per “sequestro di persona aggravatoper avere, nella sua qualità di Ministro dell’Interno, abusando dei suoi poteri, privato della libertà personale 177 migranti di varie nazionalità giunti al porto di Catania a bordo dell’unità navale di soccorso ”U.Diciotti” della Guardia Costiera italiana alle ore 23:49 del 20 agosto 2018″.“In particolare, il Senatore Matteo Salvini, nella sua qualità di Ministro, violando le Convenzioni internazionali in materia di soccorso in mare e le correlate norme di attuazione nazionali (Convenzione SAR, Risoluzione MSC167-78, Direttiva SOP009/15), non consentendo senza giustificato motivo al competente Dipartimento per le Libertà Civili per l’Immigrazione – costituente articolazione del ministero dell’Interno – di esitare tempestivamente la richiesta di POS (place of safety) presentata formalmente da IMRCC (Italian Maritime Rescue Coordination Center) alle ore 22:30 del 17 agosto 2018, bloccava la procedura di sbarco dei migranti, così determinando consapevolmente l’illegittima privazione della libertà personale di questi ultimi, costretti a rimanere in condizioni psico-fisiche critiche a bordo della nave “U.Diciotti” ormeggiata nel porto di Catania dalle ore 23:49 del 20 agosto e fino alla tarda serata del 25 agosto, momento in cui veniva autorizzato lo sbarco. Fatto aggravato dall’essere stato commesso da un pubblico ufficiale e con abuso dei poteri inerenti alle funzioni esercitate, nonché per essere stato commesso anche in danno di soggetti minori di età”. “L’obbligo di salvare la vita in mare costituisce un preciso dovere degli Stati e prevale su tutte le norme e gli accordi bilaterali finalizzati al contrasto dell’immigrazione irregolare. Le Convenzioni internazionali cui l’Italia ha aderito – sottolineano i giudici – costituiscono un limite alla potestà legislativa dello Stato e, in base agli art.10, 11 e 117 della Costituzione, non possono costituire oggetto di deroga da parte di valutazioni discrezionali dell’autorità politica“.
Cioè per avere agito violando le norme di diritto legale e convenzionale (nazionale e internazionale) sopra indicate: 
non sarà facile, per la Giunta e per la Assemblea, rinvenire, nella esecuzione del reato, la difesa di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, giacchè (a tenore della accusa) Salvini avrebbe lui clamorosamente offeso ogni interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, offendendo tutto il diritto istitutivo e protettivo d’esso.
Come non sarà facile, per le stesse, rivenire il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della attività di governo, avendo Salvini, per sua stessa dichiarazione (fra le tante), perseguito il rispetto del “contratto di governo” (a questo punto lecitamente dicibile, poiché formalmente accusato di delitto, pactum sceleris – accordo per commettere scelus, delitto-?). O perseguito l’adempimento del mandato conferitogli dal (suo) popolo (a questo punto lecitamente dicibile, poiché formalmente accusato di delitto, mandatum sceleris– mandato a commettere delitto-?). O perseguito il fine di “difesadei confini della patria”, tratto dalla enfatica formula dell’art 52 della Costituzione (che tuttavia non parla di “confini”), residuato bellico di un’ Italia non ancora europea, allorchè, de (o diversamente) sovranizzata (tecnicamente), da patriaè divenuta filia( e si è “sconfinata”…). E comunque, fine “di difesa dei confini…” non vedente che i 177 della Diciotti furono sequestrati, con l’equipaggio (e afflitti inenarrabilmente: l’accusa originariamente formulata dalla procura di Agrigento e poi rimasta nelle successive, è stata assai clemente col ministro…), a bordo di una nave della Guardia Costiera italiana, la U. Diciotti appunto, territorio dello Stato! Fine non vedente, cioè, che i 177 furono sequestrati entro i “confini della patria”!
Staremo quindi a seguire come evolveranno i ragionamenti e le determinazioni dei due Organi. Con attenzione, anche perché essi rifletteranno il rapporto ed il gioco di (pressochè) tutti i poteri dello Stato (Parlamento, Governo, Magistratura. Popolo) col Diritto (nazionalinternazionalsovrannazionaluniversale). E col Torto suo rovescio.
La prossima tappa sarà l’(annunciata) audizione di Salvini. Sentiremo. Ma prima d’essa, una (annunciata) “memoria” dei ministri Conte Di Maio Toninelli, sulla condivisione governativa della attività sotto accusa. Memoria tuttavia irrituale, come ha prontamente colto Gasparri stesso, il presidente della Giunta (e non il pur “avvocato del popolo” Conte), giacchè è procedimento a Salvini, quello in ballo, non ad altri (che tanto meno potrebbero testimoniare, seppure ventilato – non imprevedibilmente invero..- da Di Maio). 
E irrituale anche perché, se memoria autoaccusatoria, confessoria, quella dei Tre, la direzione unica è verso la Procura di Catania…
Pietro Diaz

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Formigli labiologo?

Nella serata televisiva su La 7 del giorno 24 01 scorso, dal conduttore d’origine santorina, Formigli, è messo in scena l’incontro, a Davos in Svizzera, dei maggiori operatori economici e politici del Globo.
Appare un vasto ambiente che li accoglie, incontri separati più o meno ristretti, incontri più riservati, incontri a due. Quello fra il cancelliere della repubblica federale tedesca Angela Merkel e il presidente del Governo della repubblica italiana Giuseppe Conte. Appartati, seduti affiancati, poggiati al bordo di un lungo tavolo, conversano, in inglese riferisce Formigli. Per lo più parla Conte, come da mimica, Merkel ascolta, attenta e con poche e sobrie reazioni espressive.
D’improvviso lo scoop.
Il conduttore narra che la sua equipe, pazientemente leggendo il movimento delle labbra, ha ricostruito quanto Conte diceva “in buon inglese”. E subito ne mette in onda la trascrizione della traduzione in italiano:
Conte avrebbe confidato a Merkel della competizione fra i due partiti al Governo, Cinquestelle e Lega, per la conquista e la conservazione del consenso popolare. Dell’attenzione reciproca alle rispettive mosse politiche. Della preoccupazione dei Cinquestelle per un possibile calo del consenso popolare, segnalato da alcuni sondaggi. Dell’attento studio reciproco delle prossime mosse elettorali. E via dicendo.
Quindi il conduttore, non pago della mostra del contenuto della conversazione, ne avvia un (pur breve) commento in sala.
Orbene, costui ha avvertito:
che la conversazione era riservata?
Che avveniva in luogo riservato benchè da altri frequentato?
Che avveniva fra politici, esponenti apicali del rispettivo Stato, incontratisi (anche) come tali?
Che perciò avrebbe avuto ad oggetto questioni politiche, se non di Stato?
Che era quindi inaccessibile da estranei, perché tale, (tendenzialmente) segreta?
Che era quindi (clandestinamente) captata, con la lettura dei movimenti labiali e di altri mimici, dei conversanti?
Che per ciò ne era violata la riservatezza se non la segretezza?
Che, in ciò violata, non era comunque divulgabile o rivelabile?
Che captazione divulgazione rivelazione, erano vietate da plurime norme del diritto privato, pubblico, perfino penale (basti richiamarne due, plausibili, dei “delitti contro la personalità dello Stato”:
quello di procacciamento di notizie che “nell’interesse politico”, se non “per la sicurezza” dello Sato, debbono restare segrete (art 256 cp);
quello di rivelazione di notizie di cui sia stata vietata (anche implicitamente) la divulgazione (art 262 cp)?
E comunque, non ha avvertito, il conduttore, che se la captazione non avesse appreso quelle notizie, avrebbe potuto apprenderle?
Esse, o altre notizie riservate o private, inaccessibili indivulgabili sotto minaccia di sanzione penale e civile?
Verosimilmente no, come d’altronde indicato dalla alterità, alla materia, del conduttore nel suo insieme, istintivo quando non passionale, spontaneo quando non “naturale, incongruo. Alterità alla materia, d’altronde, quale alterità al diritto in genere , alla effettività delle sue prescrizioni, della sua pretesa, siccome emanazione culturale insopprimibile, di regolatore capillare della azione e della interazione sociali.
Esattamente la alterità che pare oramai connotare la maggior parte della attuale dirigenza politica e istituzionale.
Ma ciò che acutamente impressiona è che, la alienazione, sia stata celebrata, tutta, alla presenza, in scena e/o nei dintorni, del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, supremo garante della effettività del diritto: lì, mentre essa evolveva, impassibile come una mummia.
Pietro Diaz

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Abbreviata furtivamente la prescrizione del reato di peculato con la legge “spazzacorrotti”?

Il potere gialloverde avrebbe di soppiatto ridotto i tempi di prescrizione (da 12,5 a 7,5 anni) del reato di peculato già attribuito a vari politicanti, ad esempio quelli l’altro ieri condannati dal tribunale di Milano?
Lo avrebbe fatto introducendo un comma nell’art 316 ter cp, per Il quale è aggravato (nella pena) il reato li previsto, di percezione indebita di erogazioni dallo Stato o altri enti pubblici anche europei …., se commesso dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio con abuso di qualità o di poteri?
Non e’ inverosimile che quel potere, o almeno una delle sue componenti, abbia tramato legiferando a protezione delle sue schiere. Lo fece nell’anno 2006, di febbraio, governo Berlusconi, allorché i leghisti erano processati per attentati contro la Costituzione realizzati in vari modi, ma senza atti violenti, che tuttavia l’art 283 c.p., non richiedeva per la condanna.
Ebbene, fu prontamente intuito che se fosse stata aggiunto il requisito “con atti violenti”, ogni fatto commesso senz’essi sarebbe divenuto non punibile perché non più previsto come reato (per il principio, in art 25 cost., che si e punibili solo per un fatto previsto dalla legge come reato; e per il sotto principio, in art 2 cp, per cui non si è più punibili se il fatto abbia cessato di essere reato).
Il requisito fu aggiunto, ed il leghismo più tronfio ed eccessivo, ma “non violento”, fu prosciolto dalle accuse (tuttavia, con quello stratagemma dell’evo berlusconiano, fu talmente abbassata la difesa della Costituzione, che scandalosi attentati contro essa, passati e presenti, perpetrati sopratutti “dalla politica”, la hanno trovata inerme…).
Per cui e’ verosimile che anche stavolta il potere politico abbia tramato allo stesso fine.
Ed è parso vero ad una molteplicità di commentatori, non solo giornalistici.
Tuttavia, se pur vero nelle intenzioni, ciò e’ falso negli esiti.
Il contrario, di fatti, ha ignorato:
che il reato in art 316 ter cit. consta di percezione di erogazioni dallo Stato etc…… di cose di cui il percettore non dispone, e che consegue ingannando (in vario modo) chi le abbia (Stato et ..) per averle a sua volta.
Mentre il reato di peculato, in art 314 c.cp., consta di appropriazione di cose di cui taluno disponga “per ragione di ufficio”, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio.
Cose che dunque, costoro, non percepiscono da alcuno (tanto meno ingannandolo) ma, avendole, privatizzano.
I due reati, per ciò, sono inaccomunabili, differiscono totalmente (oggettivamente soggettivamente in ogni altro modo).
E per ciò il tempo della prescrizione dell’uno non è affatto quello dell’altro.
D’altronde, per capirlo, sarebbe bastato considerare che se la presenza dei predetti agenti pubblici nella percezione in art 316.ter cit, integra una “circostanza aggravante” del reato, essa mai potrebbe identificarsi con quella degli stessi nella appropriazione…in art 314 cit., la quale integra un “elemento costitutivo” del reato (fra questo e quella l’incompatibilità è assoluta, per la scienza e la legge penale).
Ebbene, la appropriazione ha ritenuto il tribunale di Milano impartendo cinquantadue condanne a chi, disponendo di denaro destinato a scopo politico, deviatolo a scopo privato, lo ha consumato.
In proposito, pertanto, è a dir poco singolare che la difesa degli imputati, in quel processo, ne abbia richiesto la sospensione in attesa della vigenza (imminente) dell’ art 316 ter cit…
Tanto singolare quanto ovvio il rifiuto del tribunale di disporla, alla luce, è supponibile, di quanto detto.

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Zuccaro Carmelo

Il tribunale del riesame di Catania ha annullato il decreto di sequestro preventivo della nave Aquarius, armata dall’agente marittimo Gianino, accusato di reato di traffico di rifiuti pericolosi (cenci e garze di poveri migranti scaricati nel porto “sicuro” di arrivo; come peraltro più volte fatto anche dalle navi della Marina Militare italiana soccorritrici d’essi), emesso dal gip di quel tribunale su richiesta del pm presso il medesimo, dr Zuccaro.
Su richiesta di costui, oggi avanguardia giudiziaria della misoxenia (odio per lo straniero) di Stato (dacché questo ha al vertice la Lega neorazzista), dedicatosi a fermare in porto (dunque, “porti chiusi” in entrata ma anche in uscita…) ogni potenziale veicolo del potenziale soccorso del potenziale migrante pericolante nel mediterraneo (o a scacciare da qui ogni ONG soccorritrice, poiché, ha detto, favoreggiatrice dei trafficanti dei soccorsi, benché, ammesso da lui medesimo, in attesa di prove…).
Quello stesso che, della serie di delitti attribuita da suoi colleghi al ministro dell’Interno il paramilitare Salvini (oramai, anche per stabile addobbo, frenetico infiltratore, paragolpistico, del potere militare in quello civile, quale è, o dovrebbe essere, il Governo di cui è membro, ); di delitti, dicevasi di plurimo sequestro di persona semplice e qualificato, all’interno della nave Diciotti territorio italiano, ha chiesto archiviazione.
Perché sarebbero stati “atto politico insindacabile dalla magistratura per il principio di separazione dei poteri”.
Fingendo di non sapere, o forse ben sapendo (ma ciò peggiorerebbe la sua condizione socioeticopolitica), che, il principio, attiene il rapporto genetico e istitutivo, fra poteri, non anche l’interazione successiva ( se no la magistratura non potrebbe processare la politica – eppure Mani Pulite la rase al suolo..- e la politica non potrebbe legiferare sulla magistratura – con le sue leggi le rivolge immancabilmente comandi applicativi-).
E inoltre fingendo di non sapere, o forse ben sapendo (ma ciò peggiorerebbe la sua condizione socioeticopolitica), che archiviando quei delitti perché “atto politico”, tecnicamente ammette scandalosamente che lo furono e siano. Cosi che resterebbe da stabilire soltanto se, dalla evocata loro politicità, essi siano scriminati, resi non punibili.
La risposta la dà pianamente il codice, che ignora totalmente, non sa che arnese sia, quella scriminante, e, addirittura, ritiene “delitto politico” “l’atto politico” delittuoso (art 8 cp).
Ma staremo a vedere che cosa deciderà, in proposito, “il tribunale dei ministri” cui la richiesta di archiviazione è stata rivolta. Ben sapendosi fin d’ora tuttavia, per l’occasione, che Zuccaro è per nulla specie rara, in magistratura . E sapendosi, per la storia, che il razzifascismo (viscerale fino a farsi Olocausto) della monarchia mussoliniana fu lasciato scorrere in armi e insanguinare terra e popolazioni italiane, dalla magistratura che avrebbe (senza meno) potuto-dovuto impedirlo.
Comunque, la notizia dell’azzeramento d’una delle persecuzioni giudiziarie di costui, da suoi colleghi, un lumino di palingenesi lo alimenta.

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Epifania (manifestazione) di Di Maio?

Donne e bambini a terra, uomini a mare…ha proposto Di Maio, per i galleggianti da troppo tempo su Sea Watch e Sea Eyes non lontane dalla costa italiana.

Ora, che colui che ha ossequiato col bacio, davanti al popolo mirante, l’emoteca di san Gennaro portagli dal cardinale napoletano officiante il miracolo, abbia avuto il superstizioso timore della inattesa congiuntura fra il numero dei migranti a rischio di annegamento o di assideramento, 49, e quello dei milioni di euro truffati al parlamento dalla Lega di Salvini, 49; anche perché tutti nel dominio di costui, suo socio, che non fa sbarcare quelli e non restituisce questi.

Che Di Maio, per ciò, abbia voluto esorcizzare la congiuntura, riducendo una delle due componenti a 37 unità (o 34, non è chiaro), con lo sbarco di 12 (o 15) fra donne e bambini:
e’ assai probabile.

Tanto quanto, nondimeno, l’abbandono degli uomini al più ingrato destino.
Così che Di Maio, (è supponibile) non inconsapevolmente, si è fatto gestore di vita e di morte di quegli sventurati.

Al punto che non riesce ad escludere dalla vista un modello classico, quello della separazione degli uomini dalle donne e dai bambini, affinché l’eccidio dei primi non abbia imprecisioni.

Fra i tanti, il modello Szebrenica, città di Bosnia Erzegovina, 1995, allorchè Slobodan Milosevic (sovrano di Serbia, criminale di guerra, criminale contro l’umanità, etnocida e genocida per sentenza in giudicato del Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia in L’Aia), accompagnato dal “generale” Ratko Mladic (anch’egli con lo stesso “precedente penale”), la’ giunto, progettatane la distruzione, constatatane la popolazione, ordina che i maschi da dodici a settantasette anni siano separati dagli altri e dalle femmine. Li allontana dalla città e li fa trucidare. Tutti ottomila.

Ecco, Di Maio gestore di quegli sventurati con la lievità esecutiva del (l’antico romano) pollice in alto e in basso, non riesce ad allontanare dalla mente l’archetipo, lo stampo dei fatti e degli atti umani forgiato dalla storia che li abbia ripetuti e che perciò e’ incline a ripeterli.

Poco rassicurante quindi, benché si annunci per segni perspicui, che permettono di controllarlo.

Certo, nel modello Szebrenica, le donne furono separate per apprestarle allo stupro di massa (e, dopo questo, -forse- trattenute fino a quando non potessero più abortire) affinchè cessassero di riprodurre la loro etnia.

E questa parte, del modello, ovviamente, è ben fuori della vista, a differenza dell’altra.

Che invece incombe, perché è assai probabile che gli uomini abbandonati nei natanti vi periscano.

Anche se, indubbiamente, potrebbe obbiettarsi che altro e’ uccidere, altro e’ lasciar morire.

Certamente.

Ma per la legge italiana, come da artt. 575 40.2 codicepenale, lasciar morire equivale ad uccidere, per chi possa e debba impedirlo.

E se lo sa il bagnino preposto a soccorrere l’annegando, non lo saprebbe Di Maio l’onnisciente?

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L’opposizione sociopolitica, terrorista?

Davvero ” vanno aiutati ” (Renzi), “sono allo sbando” ( Martina ), ” non rispettano le vittime del terrorismo ” ( Carfagna), ” non ricordano cosa è stato il terrorismo in Italia” (Fassino), ” han parlato di terrorismo mediatico” ( Carelli), i Cinquestelle che hanno postato come terroristico l’attacco delle opposizioni parlamentari e sociali dirette e mediat(ich)e alla “manovra del popolo” ( dove l’appello al popolo, ormai compulsivo, ha la funzione, giustificativa dell’ingiustificabile, dell’ appello ad Allah dagli squartatori di IS..)? Solo ciò o tutt’altro o assai più che ciò, avrebbero fatto i Cinquestelle, evocando “terrorismo” ( oltretutto significante, letteralmente, pratica, non atto singolo, del terrore)? Del termine si ha un uso comune, quando si designi un accadimento tanto spiacevole quanto inatteso. Si designi ciò che atterrisce, dell’atto umano. Ad esempio, l’eccidio, di stretta fede islamica e quindi per movente religioso, dei redattori dell’antireligioso periodico parigino Charlie Hebdo.
Quest’uso potrebbe dirsi descrittivo.
O, del termine, si ha un uso politico, indotto dalle strategie della degradazione o emarginazione o esclusione o eliminazione ( di varia specie, fino alla materiale) di chi, individuo o massa, paresse scomodo o avverso od ostile o dannoso. Strategie adottate, ovviamente, da chi possa; può chi ne abbia la forza ( se necessaria, militare o comunque armata); la ha, in genere, il detentore del potere sociopolitico.
Quest’ uso potrebbe dirsi normativo, e tanto più’ esso e’ efficiente quanto più’ riesca a tradursi in atti giuridici cogenti.
Di quest’ uso sono piene le fosse e le carceri e i campi di concentramento e i luoghi di tortura di ogni parte del mondo e della sua storia: quella di Putin in Cecenia, di Erdogan in Turchia e in Kurdistan, di Assad in Siria, di Netanyahu in Palestina, del potere cinese nel Xinjiang o nel Tibet, del potere saudita in Yemen e via dicendo. Istituito il soggetto appellandolo terrorista essi hanno potuto legalmente bandirlo combatterlo opprimerlo sopprimerlo eliminarlo.
Ebbene, siffatta operazione, di tendenziosa e fraudolenta etichettatura dell’ avversario volta alla neutralizzazione o eliminazione, in Italia, oggi, è possibile. Anzi è stata predisposta per tempo dalla “legge”.
Di fatti vige una disposizione, dell’età legislativa leghista ( ora tornata) e forzista ( 2005) , per la quale (art 270 sexies codpen): “sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese…e sono compiute allo scopo…..di costringere i poteri pubblici a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto…o destabilizzare le strutture politiche fondamentali, costituzionali economiche e sociali di un Paese….nonché le altre condotte….”
E quando si consideri, da un lato, che, lì, rientrano lessicalmente soggetti attivi e passivi e oggetti della disputa sulla “manovra”.
Da altro lato, che la ” finalità di terrorismo..” e’ puro pensiero, giudiziariamente plasmabile a piacere (basti richiamare recenti arresti di “terroristi” stranieri su suolo italiano: colpevoli di autorappresentazioni da incubi notturni o visioni diurne…o di velleitari (s)propositi di frustrati: eppure, in questo Paese divenne proverbiale che “non si processano le intenzioni”).
E si consideri inoltre che il reato reca una pena che arriva a quindici anni.
E si consideri ancora che, i Cinquestelle, sono benemeriti della magistratura, da loro omaggiata dell’ imputato a vita ( oltre il condannato all’ergastolo), una volta abolita la prescrizione dei reati.
Omaggiata della possibilità di perseguire, oltre reati veri, reati finti, quelli partecipati dell’agente coperto (finti perché mai potrebbero giungere ad offendere il bene protetto). Cioè, omaggiata della possibilità di punire tanto la finzione quanto la realtà, e di punirla ( ad esempio la corruzione) con pene da omicidio ( ovviamente, prosciolto l’agente coperto, perché’ l’arroganza del potere non decresca nemmeno al cospetto del principio di eguaglianza).
Omaggiata infine di innumerevoli altre nefandezze pseudogiuridiche, qui neppure accennabili.
Ecco, quando ciò si consideri, allora:
mica fessi quelli del post Cinquestelle, ne sanno una più del diavolo…

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Ricordino di B. Bertolucci

Il Censore: “.. la Schneider sembra avere un orgasmo..

Il giorno dopo quello della deplorazione solenne della “violenza sulle donne” e in particolare del “femminicidio”, il 26 novembre scorso, muore il celebrante cinematografico dell’”omi(ni?)cidio”, Bernardo Bertolucci, che nell’ultima scena del film Ultimo tango a Parigi (1972) lo fa consumare da Jeanne (Maria Schneider) su Paul (Marlon Brando).

La scena conclude una relazione esclusivamente sessuale tra un quarantacinquenne ed una ventenne, iniziata per caso in un luogo ed un tempo a caso in una casa senza un mobile e deserta.

Relazione cosi coerentemente finalizzata a se’ stessa, che i due non si diranno né i nomi né altro.
E così autoreferente che appena lui -lasciata una sala da ballo ove scorre una gara di Tango – parlerà di sé, lei, dettogli il proprio nome, con la pistola d’ordinanza del genitore, un colonnello, lo abbatterà.

Al vaglio della istituzione censoria italiana dopo il grande successo internazionale:

poichè la Schneider “sembra avere un orgasmo” e il film mostrerebbe un “esasperato pansessualismo fine a se’ stesso” (mentre e’ proprio la finalizzazione del sesso a nient’altro che a sè, ad esaltarlo, salvarlo, nella apparente tesi del regista), addì 30 dicembre del 1972 e’ sequestrato.

Dissequestrato nel 1973 perché assolto in primo grado dall’addebito di oscenità (quella magistratura sente i diritti civili, negli anni del maggiore fermento culturale mondiale), nello stesso anno è condannato in secondo grado.
Annullata per vizio di forma la sentenza, è ricondannato sempre in secondo grado nel 1974.

Rigettata l’impugnazione delle sentenza, da Cassazione nel 1976, il film e’ condotto al rogo.

Non alla distruzione, come qualunque “corpo del reato” che non fosse riabilitabile, ma al rogo, il mezzo esemplarmente teatrale della dissoluzione della reità, tramandato dalla storia, particolarmente dalla Chiesa Cattolica e la sua Santa Inquisizione.

Il film per ciò è condannato non perché laicamente (art 527 cod pen) osceno ma perché religiosamente blasfemo ed eretico, da una istituzione vogliosa di sacerdozio, di magistero del sacro e della fede, di ministero della collera divina inceneritrice.

Collateralmente, Grimaldi (produttore del film), Bertolucci e Brando sono condannati a reclusione, il secondo è interdetto dai pubblici uffici per cinque anni. Tutte le copie in giro per il mondo sono requisite e arse, alcune sono custodite nella Cineteca Nazionale.

Tuttavia una copia furtivamente sottratta al rogo fu proiettata nel 1982 a Roma, gli operatori furono processati ma assolti, il film riprese a circolare, la sentenza di condanna fu sottoposta a revisione col sostegno di un collegio di periti che dichiararono il film opera d’arte (art. 529.2 cod pen). Nel 1987 la Censura lo riabilitò e ne permise la distribuzione nelle sale.

Breve storia del celeberrimo film?

Si, ma anche prologo ad una breve storia del seguito, quella dei nostrani Guardiani della Morale (la denominazione iraniana, musulmana sciita, della istituzione censoria italiana) che non disarmeranno affatto.

Per cominciare, dei loro mezzani extraistituzionali del tempo, che dettero mano parodiando il film:
il burattino F. Franchi, che inscenò Ultimo tango a Zagarol.

Il vocalizzatore G. Morandi (peraltro, adescatore sessuale nelle latterie: fatti mandare dalla mamma … a prendere il latte..), che espettorò La regina dell’ultimo tango.

Buffoni subdolamente revisionisti delle malefatte dei Guardiani (pari al fiorentino del film La vita è bella, B. Benigni, che al contempo, con sconci piroette e trucchi verbali, si mise ad edulcorare i campi di sterminio nazisti).

E poi, e assai più implicativamente, (breve storia) dei mezzani istituzionali successivi, dei loro passionali emuli, i divaricatori senza limite dell’ambito della censura, della proibizione del sesso e del suo potere punitivo, cui daranno la prerogativa di impartire, alla espressione sessuale di ogni genere e specie, fino a vent’anni di carcere (Sodoma e Gomorra bibliche: incenerimento per sesso degli abitanti…sesso che incenerisce?!).

Di fatti, non passerà una decennio dalla riabilitazione del film (concettualmente) peccaminoso:

– che (1996: artt. 609 bis ss cp) sarà proibito il sesso pur fatto di un solo tocco in “zona erogena”. E che potrà consistere, in (taluna) Cassazione, anche di una intrusione telefonica particolarmente concupiscente. Tanto, a controriforma di un settantennio di proibizione del solo sesso copulare, effettivamente carnale e violento (così prudentemente concepita anche perché fosse processualmente verificabile, non solo “testimoniabile”: oggi una testimonianza, una parola -dunque un tocco solo verbale-, pur visibilmente calunniosa, incarcera);

– che (1998: artt 600 ter ss cp) saranno proibiti, oltre il sesso pur consensuale col “minore di anni sedici” – per ciò privato della facoltà di farlo col diciottenne, e viceversa ..-, anche la sua riproduzione grafica, su “materiale pornografico”, fosse fatto anche di ancheggiamento non più che ambiguo, di “minori degli anni diciotto” (di anni diciassetteundicimesiventinovegiorni…);

– che (1998: ivi) sarà proibita la detenzione del “materiale pornografico” (in un angolo qualunque della casa, perfino un solo “pezzo”);

– che (1998: ivi) sara proibita la propaganda del “turismo sessuale” all’estero, pur se esso non avvenisse o avvenisse col diciasettenne Papuasico, equivalente al quarantenne nostrano;

– che (2006: ivi) sarà proibita la immaginazione dell’ancheggiamento pur ambiguo dei “minori degli anni diciotto” espresso graficamente, su “pornografia virtuale” (neo onanismo biblico).

Proibizioni che, nell’anno 2006 e nei seguenti, si acuiranno fino a schiacciare la minima espressione del solo pensiero sessuale con “minori degli anni diciotto”, fosse pure di coetanei. In un’eruzione legislativa sessuofobica verosimilmente indotta, secondo alcuni saperi, da sessuomania non ragionata. Che di fatti si intanerà, in quel periodo, nei massimi livelli governativi, per quanto narreranno le cronache giudiziarie del tempo.

Così, riassumendo, all’incenerimento primordiale (col film di Bertolucci) della espressione iconica della sessualità, seguirà, appena un decennio dopo, il massacro dell’iconografo, pur se abbia attinto esclusivamente alla propria immaginazione. O se abbia detenuto l’icona della immaginazione altrui (precisamente: “immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse” (art. 600 quater, 600 quater1 cp).

Massacro, come visto, parallelo a quello del praticante il sesso del toccamento (una sola volta) della “zona erogena”. E pur se consensuale fra minorenni di alcune età (chi avesse tredici anni e un giorno non potrebbe farlo con chi avesse sedici anni e due giorni…).

Dunque morte al sesso ed al suo praticante, morte all’immagine del sesso ed al suo immaginante.

Bestialismo legislativo sessuofobomanico, di tipo musulmano, islamico? Spaventosa orma giuridica delle famose Sure del Corano?

In verità, nei paesi che le applicano, e nei testi medesimi, all’estremo della repressione efferata del sesso grafico non risulta siano pervenuti. Sembra che siano fermati al sesso in carne ed ossa.

Pietro Diaz

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SALVINI E LA LEGGE NAZIONALE INTERNAZIONALE SOVRANAZIONALE

SALVINI E LA LEGGE NAZIONALE INTERNAZIONALE SOVRANAZIONALE

1. La Convenzione di Montego Bay sui “diritti del mare” (formatasi dopo una serie di Conferenze delle Nazioni Unite cominciata nel 1973, aperta alla firma a Montego Bay, Giamaica il 10 dicembre 1982 ed entrata in vigore in Italia il 16 novembre 1994: dunque diritto umanitario storico) prescrive agli Stati di imporre ai comandanti delle navi battenti la rispettiva bandiera di soccorrere, incondizionatamente, chiunque sia trovato in mare in pericolo di vita, ovviamente anche ai comandanti delle navi (militari civili mercantili) battenti bandiera italiana.
Per ciò ogni comandante di ogni nave di ogni bandiera è obbligato al l soccorso del pericolante in mare.
1.1 Ancor più e prima la Convenzione di Amburgo (Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, nota anche come: SAR, search and rescue, firmata ad Amburgo il 27 aprile 1979 ed entrata in vigore il 22 giugno 1985, elaborata dall’Organizzazione Marittima Internazionale –IMO- per la sicurezza della navigazione: dunque diritto umanitario storico), impone incondizionatamente la ricerca di chi pericoli in mare, in vista del soccorso: ad accrescere l’efficienza della azione prevista dalla Convenzione, l’IMO, in collaborazione con l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO), ha predisposto il Manuale internazionale di ricerca e soccorso aero-marittimo, noto come Manuale IAMSAR (International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual). In Italia espleta le funzioni SAR in mare il Corpo delle capitanerie di porto, uno dei corpi specialistici della Marina Militare italiana che svolge compiti relativi agli usi civili del mare con funzioni amministrative, di polizia giudiziaria e di Guardia Costiera.
1.1.1. Altrettanto impone la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, 1960 (Conclusa a Londra il 17 giugno 1960 Approvata dall’Assemblea federale il 1° dicembre 1965: dunque diritto umanitario storico). SOLAS (Safety of Life at Sea: vigente per l’Italia 6 giu. 2016) Cap.V, Sicurezza della navigazione. Regola 15, 16.
1.2 Per ciò ogni comandante di navigazione marittima e aerea è incondizionatamente obbligato a ricerca e soccorso dei pericolanti in mare.
1.3 La Convenzione di Amburgo, all’uopo, prescrive agli Stati con zona costiera di organizzare Sar; a tal fine la Conferenza di IMO, si diceva (Valencia 1997) ha suddiviso il Mare Mediterraneo tra i paesi costieri. L’area Italiana è un quinto d’esso (500mila KMQ) -In tale quadro dinamico, il governo Maltese si avvale della cooperazione dell’Italia per il pattugliamento della propria immensa zona (se non risponde la SAR maltese interviene quella italiana). Mentre Libia e Tunisia, che hanno ratificato la Convenzione di Amburgo, non hanno dichiarato quale sia la loro area Sar. lasciando sguarnita quella del mar libico confinante con le acque territoriali libiche (li’ di fatto opera l’Italia). IMRCCN (centro italiano di coordinamento del soccorso marittimo) mantiene i contatti con gli altri centri per la cooperazione internazionale-.
1.4 Questa, dunque, la trama strategica, storica e inderogabile, del diritto umanitario della ricerca e del soccorso dei pericolanti in mare.
2. Quanto ai loro approdi dopo i soccorsi:
2.1 ne è imposta la conduzione in Place of safety (porto sicuro): luogo ove siano possibili  assistenza e cura e inoltro di domande di protezione internazionale, e ove non siano possibili persecuzioni e torture – in proposito, UNHCR (Agenzia Onu per i rifugiati) e ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sulla immigrazione), ritengono che la Libia non sia Place of safety, anche perché non ha ratificato la Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati ne’ le principali Convenzioni in materia di diritti umani, e perché numerosi sono i rapporti che denunciano gravi violazioni dei diritti umani-. La sua individuazione spetta alla SAR, salvo che si sia in acque territoriali, dove spetta allo Stato costiero.
2.2 L’accesso al porto sicuro a chi abbia effettuato ricerca e soccorso in mare non può essere impedito. Per quanto sopra visto, e perché, inoltre, sarebbe contrario agli artt. 2 (“il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge”) e 3 (“nessuno può essere sottoposto ……a trattamenti inumani o degradanti”) della CEDU (Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata ed esecutiva in Italia il 4 agosto dal 1955). L’impedimento aprioristico generalizzato, d’altro canto, sarebbe contrario all’art. 4 del Protocollo n 4 della CEDU (Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate).
2.2.1 Sarebbe contrario anche alla Convenzione di Ginevra del 1951 (Convenzione sullo statuto dei rifugiati conclusa a Ginevra il 28 luglio 1951: dunque diritto umanitario storico, questo e quello), se i territori ove gli stranieri respinti tornerebbero o andrebbero non garantiscano incolumità o diritto di asilo.
3. D’altro canto la Convenzione di Montego Bay (su richiamata) all’art 19 stabilisce che il passaggio nelle acque territoriali può essere impedito solo se “arreca ‎pregiudizio alla pace al buon ordine e alla sicurezza dello stato costiero” (non è impedibile “il passaggio inoffensivo”). Il Codice della Navigazione (R.D. n.327/ 1942), all’art 83 permette al ministero dei trasporti di vietare transito e sosta di navi mercantili nel mare territoriale per motivi di ordine pubblico.
4. Quanto al diritto interno della materia:
4.1 l’art. 1158 del Codice della Navigazione cit. (Omissione di assistenza a navi o persone in pericolo): incrimina il comandante di nave, di galleggiante o di aeromobile nazionale o straniero, che ometta di prestare assistenza ovvero di tentare il salvataggio nei casi in cui ne ha l’obbligo a norma del presente codice…
4.2 Non solo, l’art 1113 di quel codice (Omissione di soccorso) incrimina anche Chiunque, nelle condizioni previste negli articoli 70, 107, 726, richiesto dall’autorità competente, omette di cooperare con i mezzi dei quali dispone al soccorso di una nave, di un galleggiante, di un aeromobile o di una persona in pericolo….Incrimina cioè chiunque, non solo un comandante di nave…, richiesto di cooperare al soccorso, ometta di farlo.
4.2.1 E l’azione del soccorso è talmente concatenata che, per art. 70 del Codice (Impiego di navi per il soccorso), …….l’autorità marittima o, in mancanza, quella comunale possono ordinare che le navi che si trovano nel porto o nelle vicinanze siano messe a loro disposizione con i relativi equipaggi…….Per: Art. 107 (Servizi per l’ordine e la sicurezza del porto). Oltre che nei casi previsti nell’articolo 70, i rimorchiatori devono esser messi a disposizione delle autorità portuali che lo richiedano per qualsiasi servizio necessario all’ordine e alla sicurezza del porto.
5. Ebbene, su tanto diritto umanitario storico e universale per la protezione della vita umana in mare, con la repentinità la imprevedibilità la incontenibilità di una forza pregiuridica premorale presociale precivile è piombato “Salvini”. E non nella veste (finora convintamente e persuasivamente indossata) di chicchessia, ignaro della storia del diritto come del diritto storico come dei diritti della storia; ma nella veste di chi, munitosi “democraticamente” di potere di imperio militare sopra le leggi, si è posto a devastarlo.

SALVINI E LA LEGGE PENALE

6. Tre motovedette della guardia costiera partite da Lampedusa avevano prestato i primi soccorsi in acque internazionali a migranti in pericolo. Esse avrebbero dovuto condurli in un “porto sicuro” delle acque circostanti, su direttive di MRCC, sotto il controllo di Themis e di Frontex; in adempimento delle Convenzioni internazionali come da Regolamento UE n FDF del 2014M. Senonchè le tre motovedette hanno trasferito i soccorsi su Nave Aquarius della ONG SOS mediterranee; e, ciò fatto, su ordine di Salvini, alla Nave Aquarius è stato negato lo sbarco in qualunque porto italiano. La nave è rimasta a lungo in blocco e si è mossa dopo l’offerta di approdo nel porto spagnolo di Valencia rivoltale dal presidente del nuovo governo, il PSOE Sanchez. Ha risalito il mare fino a Bocche di Bonifacio poi ha virato ed è discesa verso Valencia. Lì dopo lungo travaglio è approdata (le traversie e peripezie delle ONG causate dalle autorità politiche italiane genererebbero vasto commento. Qui basti notare che, senza il monopolio statale della azione “umanitaria”, nella gestione dei migranti, sarebbe a rischio quello della azione antiumanitaria, della quale la prima sia, come in effetti è in Italia, paravento o palliativo – anche ad evitare che l’attività pubblica antiumanitaria sia posta sotto accusa e smascherata dalla attività privata umanitaria -. Ciò benché la acquisizione del primo dal detentore del secondo sia contraria all’universale diritto salvavite in mare, al quale chiunque, non solo le guardie costiere e i loro comandi militari e politici, è obbligato).
Orbene
7. Se per art 10 della Costituzione della Repubblica l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Se la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali (lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della repubblica, secondo le condizioni stabilite dalle leggi).
Se l’ordine di Salvini (coattivo anche perché militarizzabile) fu indirizzato a costringere una costituzione internazionalistica, universalistica e xenofilica (amica allo straniero) a divenire nazionalistica individualistica e xenomiseica (nemica allo straniero: più precisamente che xenofobica -timorosa dello straniero- , giacché costui, se temuto, assai più è odiato..):
potrebbe in ciò ravvisarsi un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato, un attentato alla Costituzione dello Stato, il delitto previsto dall’art 283 del codice penale ?
7.1 Se quell’ordine ha imposto alla nave carica di migranti il blocco in mare aperto, poi una lunga navigazione fino al porto di Valencia, contro l’ordinamento giuridico italiano conforme al diritto internazionale, contro la condizione giuridica dello straniero, contro la Costituzione della repubblica garante d’essi:
potrebbe ravvisarsi il delitto di sequestro di persone a scopo di eversione dell’ordine democratico (l’ordine giuridicamente strutturato ora indicato), previsto dall’art 280 bis cp?
7.2 Se quell’ordine è stato indirizzato alla estorsione della omissione dell’attracco nei porti italiani benché spettante per diritto, o alla estorsione dell’attracco in porti non italiani benché non dovuti:
potrebbe ravvisarsi il delitto di sequestro di persone a scopo di estorsione, previsto dall’art 629 cp?
7.3 Se quell’ordine ha imposto immani sofferenze fisiche e morali (mentali) ad una popolazione di oltre seicento persone, oltre che il delitto di lesioni e di maltrattamenti plurimi e aggravati previsti dagli artt 582, 572 cp:
potrebbe ravvisarsi il delitto di tortura previsto dall’art. 613 bis cp: il pubblico ufficiale che con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti la funzione, agendo con crudeltà cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico ad una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia potestà vigilanza controllo cura o assistenza …e lo faccia con più condotte comportanti un trattamento disumano o degradante per la dignità della persona?
7.4 D’altronde, e comunque, non sarebbe stato commesso il delitto di cui all’art. 1158 del Codice della Navigazione cit. Omissione di assistenza a navi o persone in pericolo (sopra sub 4.1)?:
7.5 e l’insieme dei delitti ha una sintesi, nella Legge 25 Giugno 1993 n. 205 (detta Mancino) che all’art. 4 punisce “chi pubblicamente esalta….le finalità antidemocratiche (del fascismo) e idee o metodi razzisti….. “.
Dunque:
Salvini al di sopra del diritto umanitario è anche al di sopra del diritto penale?
I quesiti non sono semplici, ad essi andrebbe data risposta.
Pietro Diaz

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Morte di Gramsci per assassinio

1. Nei vent’anni di carcere che chiedo gli infliggiate, il suo cervello smetterà di funzionare…
Furono queste, all’incirca, le ultime parole dell’accusatore nel processo ad Antonio Gramsci (e ad Umberto Terracini e ad altri).
Palesemente intente a fermare l’azione, intellettuale e sociale, dell’oppositore politico, a strumentare il processo alla sua eliminazione; con l’apparato giudiziario che ne era la maschera tragicomica, la dissimulazione spudorata.
Basti soppesare il contenuto della accusa.
Che, negli anni 1927 (quello dell’arresto di Gramsci), 1928 (quello dell’avvio del processo), ascrisse delitti (“siete accusato..”) di “attività cospirativa…istigazione alla guerra civile .. apologia di reato, incitamento all’odio di classe”.
Dei quali, tuttavia, solo i tre ultimi erano previsti dalla legge del tempo, non il primo. Che, quindi, fu ascritto contravvenendo al “principio di legalità” (della accusa penale e della sentenza che la accreditasse). Principio storicizzatosi in ogni parte del mondo civile, a protezione di un’umanità soggetta ad accuse discrezionali, da antichi poteri pre o paragiuridici e militari, simulatori di giustizia penale (poteri tuttavia risorgenti nella cultura italiana – non solo allora, anche ora – o permanenti in culture extraeuropee).
E’ ipotizzabile che, l’accusa di delitto fuori legge, sia stata attinta ai “Lavori Preparatori” dell’imminente “fascistissimo” “Codice Rocco” (anni 1930-1931). Che introducevano innovativamente “l’attività cospirativa” ( precisamente, la cospirazione politica mediante accordo e mediante associazione) quale “delitto contro la personalità interna dello Stato”, a rinforzo di quelli (sù in parte cennati) del codice “prefascista”, nella campagna “giuridica” (in effetti militare sotto insegne giudiziarie) per la repressione la rimozione l’eliminazione (materiale e immateriale) delle rappresentanze politiche non (o anti) monarchiche o fasciste (particolarmente quelle della Sinistra storica,”sovversive”).
Ed è, quindi, rimarcabile che furono applicate leggi penali ancora in formazione, non approvate, che non lo furono neppure durante il processo, che si concluse alla prima sentenza, perché inimpugnabile. Contro il “principio di legalità”, dicevasi, peggio che contro quello di “irretroattività” (della legge approvata posteriormente al fatto in processo).
Con ciò, peraltro, Gramsci immolava sè stesso alla critica sociopolitica della giuridicità (“legalita’”) penale, della legge penale, del processo penale, del loro funzionario giudiziario.
2. Ascritti da una accusa illegale, accreditati da una sentenza illegale, quei delitti, che, infliggendo vent’anni di carcere portarono a morte (atroce) il condannato Gramsci (nell’anno 1937, addì 27 aprile), in effetti lo assassinarono. Come accade quando manchi, il processo, del potere giuridico inerente, che solo la legge penale del tempo del fatto, applicativa di pene eliminative o menomative del condannato, gli conferisce. In mancanza d’esso, (convenzionalmente) giustificativo di quella attività, questa in nulla differirebbe dalla attività delinquenziale.
Per cui fu atto delinquenziale di assassinio, quello, “giudiziario”, che condusse a morte Gramsci; atto, di genere matteottiano, di omicidio politico, soppressivo della guida del Partito Comunista (ne furono autori l’accusatore ed il sentenziatore della condanna, e mandante il Gran Consiglio del Fascismo, che, Governo sostitutivo del tempo, li insediò, nel “Tribunale speciale per la difesa dello Stato”).
3. Quei delitti, d’altronde, erano chiamati a colpire la mera espressione della critica politica, torcendone i termini, speculativi, a formule incriminatorie, da fattispecie di reato (istigazione a guerra civile, ad odio di classe, cospirazione, apologia di reato). Erano chiamati a soffocare sul nascere la cogitazione politica antagonista, abbattendone il cogitatore. Ad onta del principio giusnaturalistico (bimillenario) cogitationis poenam nemo patitur (nessuno sia punito per ciò che pensi); e a mostra della potenzialità antisociale e antiumana di quello statalismo (“stato personalità”), eccitabile alla reazione già dalla possibilità della contestazione – la potenzialità ricalca la “legge universale” dello statalismo di ogni colore e “religione” (il sacro recinto del dominio reale e personale) e grado (totalitario autoritario “liberale”).
Dunque delitti di apposita creazione legislativa, preordinati alla lotta militare in forma giudiziaria; la forma giustificantesi a priori, perché oggettualizzante, e definiente, l’ingiusto, il delinquente. La forma della lotta giusta dogmaticamente. La più fraudolenta quanto potente.
3.1 “Giusta” come l’arresto, di Gramsci, che rimosse di getto la immunità di deputato alla Camera parlamentare, che fu tatticamente preceduto dallo scioglimento dei partiti politici, dalla chiusura dei giornali della opposizione, dal fermo o dall’esilio in massa degli oppositori, e, strategicamente, dall’ “attentato” a Mussolini (illeso).
4. E tuttavia, la previsione dell’accusatore fu smentita dalla storia, perché il cervello di Gramsci in carcere, elaborò i Quaderni, funzionò.
Benché per poco, morendo al decimo anno e portandosi via la potenza teorica della critica sociopolitica che avrebbe ancora operato. Con ciò, peraltro, Gramsci si immolava alla critica della attività giudiziaria in funzione del dominio politico, denunciando quanto male potesse arrecare. Più di ogni altra attività simile, paramilitare, perché seriale, strutturale.
E non solo allora, anche ora…

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“Femminicidio” e “Omicidio di identità”

Il termine omicidio viene alla nostra lingua dalla composizione della parola latina caedes, poi “cidio“, strame (letteralmente “strage”) di un corpo, ‎con la parola latina hominis, poi “omi“, dell’uomo: strame dell’uomo (pur se, “omi“, sarebbe piaciuto venisse da “omos“, in greco “simile“, strame del proprio simile).
Il nome composto, omicidio, significa uccisione dell’uomo (dall’uomo).
Così pervenne ai codici penali italiani preunitari, al codice vigente (per es. agli art 575, 579, 584, 589), ed è compiutamente spiegato nel primo d’essi: “chiunque cagiona la morte di un uomo è punito…”.
L’inattesa intrusione nella materia penale di torme di dilettanti, vogliose di castigo (non meno che di delitto, di cui cianciare all’infinito) e misantrope, linguisticamente sprovvedute (avvenimento storico reazionario e controriformatore, sfuggito alla maggiore e migliore parte degli “osservatori”), dopo un trentennio di incubazione, (oltre altro) ha proliferato:
una accolta “di genere” (femminile), talmente altezzosa da reputare di non dovere aggettivare il sostantivo: genere maschile, femminile? E talmente ignara da nemmeno sospettare il terzo genere, il neutro. Ebbene essa, forse temente che la punizione, nel codice, di chi “cagiona la morte di un uomo” lasci impunito chi cagioni la morte di una donna (ciò temente perché insciente che i contenuti del codice si enucleano anche estensivamente, per estensione logica delle sue parole: “uomo” per “genere umano”). Essa, dicevasi, ha fervorosamente estruso, in plurimi coaguli legislativi ( tramite un Parlamento “rappresentativo”, cioè ricalcante la sprovvedutezza linguistica dei rappresentati?),- il “femminicidio” (la logica degli abbinamenti avrebbe preferito “donnicidio“, uccisione della donna, corrispondente femminile di uomo…). Infiltrandolo qua e là subdolamente, senza nominarlo esplicitamente, ma tenendolo a base della interpolazione giuridica complessiva (aggravante pene ristrutturante delitti irrigidente le procedibilità etc).
Con un primo contorcimento, dell’organismo giuridico:
l’ipertutela penale della “femmina”, distinta, dalle altre specie del genere umano (il maschio, l’ermafrodito, il “transessuale”, l’omosessuale, l’asessuale ..), per il sesso; cioè, per il modo ed il mezzo che violano i principii di “pari dignità sociale” e di “ugua(glianza) davanti alla legge”, ai quali la Repubblica sussume “tutti i cittadini”(art 3 Costituzione), e che espressamente vieta (al primo comma: “…senza distinzione di sesso…”).
Ed un secondo contorcimento, più sconcio, dell’organismo politico:
l’accolta contendente la “parità di genere” è pervenuta a legiferare (addirittura penalmente), la sua imparità…..
Ed un terzo contorcimento, turpe, della pedagogia sociale: tanto abbrutimento della lingua (comune e giuridica) ha fatto scuola, ha suscitato imitazione, fino a precipitare in un composto verbale inudibile. Di fatti.
Come si notava, omicidio è uccisione dell’uomo, e di ogni altra specie del genere umano. Esso sopprime la vita: d’altronde, è detto, nel codice, “delitto contro la vita”.
Ora, potrebbe, l’omicidio che si attenesse diligentemente al proprio significante, non cagionare la morte di una persona?
La domanda, balorda, avrebbe una risposta beffarda.
Tuttavia, una nuova accolta, di origine prevalentemente parlamentare (anzi, una coalizione di tutte le componenti del Parlamento), si accinge a legiferare l’ “omicidio di identità ”:
evidentemente convinta che debba appartenere, all’elenco codicistico degli omicidi, il fatto di chi, non annientando la vita umana, non cagionandone la morte, ma sfregiandone o deformandone o alterandone l’esteriorità (della “femmina” in particolare, si dice o si implica), ne “ucciderebbe” “l’identità”.
Eppure, se l’esteriorità integrasse “identità” (il codice penale ha in mente identità tutt’altre, o “stati” o “qualità personali”…: artt. 494 ss. , 566 ss….):
non sarebbe adeguato il sostantivo soppressione, il verbo sopprimere, o il sostantivo alterazione, il verbo alterare, a descrivere quella offesa (così, peraltro, restando nel sistema linguistico e giuridico)?
No, per niente…
Essa, che non cagionerebbe la morte e conserverebbe la vita, e che, al più, ne modificherebbe una espressione somatica, sarebbe “omicidio” (senza il morto…).
Per afasia linguistica (e concettuale) pronta a competere con quella che generò “femminicidio”.
Della accolta, per giunta, farebbe parte una pattuglia di “avvocati”, ai quali, pertanto, è da ritenere sia ignoto che l’ “omicidio di identità“, in effetti la lesione della incolumità della persona e della sua integrità esteriore, è già previsto dal codice penale. Esattamente all’art. 583. 1 n. 4., che punisce l’autore della “deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso” con la reclusione da tre a sette anni.
Reclusione che, d’altronde, potrebbe andare oltre, con circostanze aggravanti, fino alle quantità volute dai predetti. O che potrebbe appagare ogni concupiscenza castigatoria, innestata in un “titolo autonomo di reato” (reato a sé stante, ma dentro il sottosistema codicistico).
Ciò, peraltro, eviterebbe l’ennesimo scempio di un codice, benché “fascista”, monumento della sapienza giuridica italiana (fra le prime al mondo e le prime del mondo) nel suo primo quarantennio, fino alle incursioni iconoclaste, lanzichenecche, di un inatteso legislatore-giudiziario.

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“MIOZZO” ANTICOVID…..

Alle false autocertificazioni, applicare il reato di falso in atto pubblico….! Lo sa, il medico, che è già applicato un reato di falso?
E che il certificato, pubblico o privato, non è “atto pubblico” ?
E che, quindi, tanto meno lo è l’autocertificato?
E che se osa tanto analfabetismo in materia non sua, non é illecito ipotizzare che possa cadervi in materia sua?
E sa inoltre, da medico tanto compreso della salute pubblica, che sui falsamente autocertificanti – pur sempre titolari d’essa- invoca il morbo di (fino a) dieci anni di reclusione?

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