27 – 12 – 2008

Il sindaco di una città meridionale, portato alla carica dalla maggioranza della sua popolazione, è destituito da una ordinanza di un giudice locale, per volontà di un Pm locale, non per corruzione, abuso di potere, altro reato, consumato o tentato, contro la PA o chicchessia, ma per essersi “associato” ( con chissacchì) al fine di commettere quei delitti. In altre parole, quando non sia ravvisabile alcun delitto consumato o tentato, è delittuso il suo “preludio”, al quale basta che tre persone ciancino del più e del meno, che sia penalmente olente, e che siano immortalate da un intercettatore, per quanto abusivo. Basta, ovviamente, alla prassi giudiziaria italiana, benchè in frode od eversione dei limiti della legge penale, e di quella morale. Fino a quando?Ad un noto musicista contemporaneo, scapestrato ma elegante, che aveva detenuto materiale pornografico “scaricato da internet”, la “suprema corte” ha inflitto un anno e mezzo di reclusione, perché, il consumatore di pornografia sarebbe socialmente “dannoso”, provocandone la fabbricazione. Avesse detto che lo puniva perché peccatore secondo un precetto religioso (singolarmente abitante da qualche tempo, con maggioranze politiche di destra, tra i precetti “civili”) e avesse aggiunto che, Corte dei precetti “civili”, non disdegnava di applicarne di religiosi, e nemmeno di evangelizzarli, sarebbe stato meno empio di dire, che chi stia dalla parte dell’effetto, in una successione causale, ne provocherebbe la causa, e che, essendo effetto, sarebbe responsabile della causa, o che, essendone così responsabile, lo sarebbe per fatto proprio anzichè altrui, per responsabilità personale anzichè collettiva, quella prima del medioevo, con i barbari, o dopo, con i nazisti.

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