26 – 08 – 2010

Il primo “peccato“, quello originale, affliggente tutti, fonda metastoricamente la presunzione di colpevolezza, dovunque imperante, a malgrado delle storiche presunzioni di innocenza
come potrebbero quindi, le Carte dei diritti degli uomini o dei popoli, sovrastare quelle della religione biblica, veterotestamentaria, sopratutte nella interpretazione neotestamentaria, evangelica?
D’altronde, quella presunzione fonderà naturalmente e naturalisticamente la pena quale condizione naturale dell’uomo che la patisca per condanna naturale, indi, giuridicamente, quale condizione giuridica per condanna giuridica, fonderà il “diritto penale” secolare…

Una legge di Costantino, inserita nel Codice teodosiano (Libro IX. Titolo XII, 2) prescrive:
“nel caso in cui alle percosse dei padroni degli schiavi faccia seguito la morte, essi sono senza colpa, perchè correggendo il male hanno voluto ottenere dai loro schiavi il meglio. Dunque vogliamo che… non si ricerchi se si sia trattato…di volontà di uccidere o semplicemente di infliggere un castigo…non vogliamo che il padrone sia dichiarato reo della morte di uno schiavo ..se a volte gli schiavi per una correzione da frusta escano di vita, i loro padroni non temano alcuna inchiesta…”

Ora, dato che i padroni avevano giurisdizione (anche) sugli schiavi, essi possono rettamente essere chiamati giudici
e dato che gli schiavi erano tali perche peccatori e comunque per colpa, essi rettamente possono essere chiamati colpevoli
e dato che la condizione dei colpevoli carcerati, moderni, è di gran lunga peggiore di quella degli antichi schiavi, dato che essi sono moderni schiavi, allora:
quando dopo tale transizione linguistica considerassimo le morti in carcere,  sapremmo perchè, per quali “leggi”, chi ve li mandi sia impune…
la impunità teodosiana sarà rafforzata giuridicamente da Giustiniano, nelle Istituzioni (C 136: “in base al diritto delle genti, si può stabilire che i padroni abbiano diritto di vita e di morte sugli schiavi”).

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