Stalking al candidato


Stalking al candidato, col parere (in proposito) richiestogli all’esame per avvocato…
[Tizio, in passato fidanzato di Caia, non accettando la fine della relazione sentimentale decisa dalla donna, e desideroso di continuare ad incontrarla, iniziava a seguirne sistematicamente gli spostamenti quando Caia usciva per andar al lavoro ovvero per attendere alle ordinarie attività quotidiane].
lungo la strada la molestava, cercando di fermarla e di parlarle…iniziava
altresì a farle continue telefonate…ad inviarle sms telefonici contenenti generiche minacce di danno alle cose, finalizzate ad ottenere una ripresa delle frequentazione tra i due…
le condotte moleste e persecutorie avevano inizio nel novembre 2008
Così, incongruamente:
davanti all’arte delle quaestiones, quella di porre una questione, che chieda, dando una premessa minore (un fatto), quale sia la premessa maggiore (la legge o la disposizione di legge relativa), in cerca di una o più conseguenze,
(che chieda) perché sia essa e non altra o altra ancora, come il collegamento d’esse meglio vada fatto (insomma una questione che enuclei attendibilmente la abilità tecnica dell’interrogato…)

(così, incongruamente) esordisce il “parere motivato in materia regolata dal codice penale”, che chiede al “candidato”… di “illustrare la o le fattispecie configurabili nel caso di specie, con particolare riguardo alla tematica della successione delle leggi penali nel tempo e agli istituti del reato abituale e continuato….”;

chiedendogli di riferire le “fattispecie configurabili” “nel caso di specie” (con ciò, doppiando la parola “specie”, disattento, oltre alla cacologia, all’offuscamento semantico del termine “fattispecie”, benché cruciale nella teoria del diritto),
(di riferire) cioè le premesse maggiori, eppure prefigurate, in una formulazione, delle minori, che adopera il verbo “molestava” (palesemente tratto dall’art. 660 cp), o il sostantivo “minacce di danno” (palesemente tratto dall’art. 612 cp, benché, questo, enunci “minacce” al singolare, in vero), delle premesse maggiori, con l’effetto della confusione linguistica di queste in quelle, del fallimento dello scopo stesso della questione, quale “prova d’esame”;

e di fatti subito le amalgama, il “parere”, le due premesse, in una sola frase: “condotte moleste e persecutorie
la quale risponde alla quaestio già al momento della positio, la quale, quindi, nemmeno distingue tra domande e risposte, e nemmeno capisce che non sono domande quelle che contengano risposte;

anzi neppure sa fare (oltre non sapere che non deve fare) l’amalgama, il “parere”, perché, se esso conterrebbe “molestava”…della premessa minore, non conterrebbe “minacce”…, della stessa
o, se la contenesse nelle “condotte… persecutorie” al “novembre 2008”, anticiperebbe l’avvento di queste, che saranno legiferate (in vero come “atti persecutori”: il “parere” insiste a mostrarsi verbalmente casual) soltanto il 23 febbraio 2009 (DL n 11);

con la implicazione che le parole della legge, segno della vigenza d’essa nel tempo proprio, sono senza tempo, sarebbero usabili anche in quello in cui non vigesse, ciò benché si dovrebbe discernere tra leggi vigenti e non vigenti, e anzi, di “successione di leggi nel tempo”, delle parole delle leggi nel tempo (cioè, niente di meno, della normatività loro intertemporale);

quindi, oltre che ignorare, il “parere”, la distinzione tra fatti (“seguirne sistematicamente gli spostamenti..cercando di fermarla e di parlarle, fa(cendo) continue telefonate…”) e fattispecie (quelle in artt. 660, 612 citt, eventualmente 612 bis cp), tra premesse minori e maggiori (distinzione scolastica, nella teoria del diritto), ignora quella tra fattispecie e (disposizioni di) leggi (relative), in immancabile sincronia;

sincronia, tra esse, non meno che tra “..gli istituti …del reato abituale e continuato”,che avrebbero (a loro volta) assunto fatti e fattispecie, secondo il “parere…”;

che tuttavia persiste nell’amalgamare quanto maneggi, come se i due “reati” fossero amalgamabili, essendo ben differenti, e comunque essendo solo il secondo, “istituto” della legge (in art. 81.2 cp, e nelle varie disposizioni che lo regolano: prescrizione etc…), non il primo, ignoto, ad essa, benché noto alla prassi (che di esso, in vero, riferisce pochissimo alla teoria);

e inoltre, solo il secondo interessando fatti e fattispecie del tempo antecedente (“23” febbraio 2009: supra), non anche il primo, essendo, i reati di molestia e di minaccia, autonomi, cioè, avvincibili in “reato continuato” (non “abituale”);

e solo il primo interessando fatti e fattispecie del tempo successivo (a quel giorno), essendo (semmai fossero, vd infra), i reati di molestia e di minaccia, avvincibili in “reato abituale” (non “continuato”);

come se i rapporti temporali, tra fatti fattispecie e leggi, fossero ignoti, al “parere”, tanto che, esso, pone “domande aperte”, incitanti a dissertazioni libere, piuttosto che legate alle applicazioni particolari su essi, che “domande chiuse” (tra le premesse cennate, integrate da quella, “massima”, dei due “istituti”);

ignoti parendo, peraltro, al “parere”, ancor prima, quegli “istituti”, sia come tali:
è “istituto giuridico” un complesso di norme raccolte da un principio o sottoprincipio assoggettante una materia o sottomateria, e integrante il “sistema giuridico” di un ordinamento o sottordinamento (con i suoi omologhi)
non è certamente tale una disposizione di legge, quella sul “reato continuato”, regolante (esclusivamente ) il calcolo della sanzione nel caso di concorso materiale di reati prefigurati da un “medesimo disegno criminoso” (semmai sarebbe tale il “concorso di reati”: artt. 71 ss cp, di cui quella disposizione e parte)
e non è certamente tale “il reato abituale”, che, a differenza di quello, non ha nemmeno una disposizione di legge, a prevederlo, e vaga, in cerca di quelle che, al meno analogicamente, potrebbero instradarlo (solo esemplificando: quali sono dies a quo e dies ad quem, di esso, in tema di prescrizione?)”, ed è quindi ben lungi dallo stare in “istituto”;

(ignoti parendo, quegli “istituti”, si diceva), sia come tali, sia, pur se non tali ( se solo dispositivo di calcolo della pena e genere di reato), nella capacità di assunzione di quei fatti e fattispecie, di molestia e di minaccia:
prima (di “23” febbraio 2009), solo (e semmai), questi, “reato continuato” (non anche “abituale”) dopo, né “reato continuato” né “abituale”( o, se tale in ipotesi: vd infra, non solo tale), giacchè, il fatto (multisussistente) di reato che contenga altri reati:
di “molestie” (il quale peraltro, così come esposto, nel “parere”, privo di, o con oscuro, “motivo”, benche questo sia costitutivo di fatto e fattispecie: “per petulanza o per altro biasimevole motivo”, sarebbe monco, certamente rispetto al tempo prima di quel giorno, ma anche rispetto a quello dopo esso, se si ritenga che la molestia entri intera nella fattispecie di “atti persecutori”: vd infra);
di “minacce”…
è fatto del “reato complesso” (art. 84 cp), non di altro;

e in effetti il reato di cui all’art. 612 bis cp contiene quello di minaccia e quello di molestia, se i verbi “minaccia” e “molesta” originano dai sostantivi “molestia” e “minaccia” (degli artt. 660, 612 citt.); potendo, senz’altro:
benché ai fatti (inerenti) siano annessi (vari) eventi ( aggiuntivi non sostitutivi, a quelli delle fattispecie proprie):
eventi di danno, non (più) solo di pericolo, alla fattispecie di minaccia, eventi di ulteriore danno a quella di molestia
e (benché) alle modalità “spaziali” (luogo pubblico e aperto al pubblico) o mediali (il telefono), di questa, siano annesse altre, comuni (sempre aggiuntive non sostitutive)
e benché le “condotte” debbano essere “reiterate”, cioè più d’una (la giurisprudenza si è precipitata a dire che ne basterebbero due) perché, avendosi la quantità (pur minima) d’esse, in fattispecie (come sovente accade, in altre che, come questa, evochino “atti”: es. in art. 609 bis cp), non si avrebbe “reato abituale”
giacchè il compito tecnico (“dogmatico”) d’esso, è quello di dare estensione materiale, modale, ad una “azione” affinché acquisisca estensione (dis)valoriale, per meglio proteggere il bene giuridico (che la raffigurabilità dell’offesa al minimo atto potrebbe turbare di più: es. nella fattispecie in art. 572 cp)
quanto poi eccedesse il minimo della “condotta”, parimenti non costituirebbe “reato abituale”, “reitera”(tivo) per costituirsi (come fatto di reato), non se già costituito (l’eccesso modificherebbe soltanto la “gravità” del reato, quella misurata dalla escursione sanzionatoria edittale curata dall’art. 133.1 1) cp: cioè, indipendentemente dalle circostanze in art. 59 ss cp);

con particolare riguardo alla tematica della successione delle leggi penali nel tempo”: la formula è talmente succinta, priva di flessioni verso qualsiasi delle numerose specie del(la) tema(tica), da risultare spietata (per l’interrogato, lasciato in totale incertezza), e incomprensibile in ( non meno, forse, che incomprendente di) quanto chieda:
se di successione creatrice (art. 2.1 cp: sarà reato quanto prima non lo era), di successione abolitrice (art. 2.2: non sarà reato quanto prima lo era), di successione “abrogatrice” (art. 2.2.: sarà reato differente da quello che era: es.: per disposizione di legge speciale già generale, o viceversa), o di successione modificatrice (art. 2.4. : sarà reato quanto prima lo era, ma la sua punizione o scriminazione o estinzione o qualunque variazione extra precetto sarà differente, benché non retroagendo, se sfavorevole, al fatto-reato precedente)
di ciò, la formula, nulla (nemmeno) adombra… così, forse, dopo la inadeguatezza queritiva, manifestando, del “parere”, quella responsiva;

e fallisce, di fatti, tutte le suddescritte specie…

tanto più quella, di successione modificatrice (art, 2.4. cit), intorno alla quale pare aggirarsi credula e insipiente, allorché segnala che “Caia…dapprima cambiava alcune delle proprie abitudini di vita….”:
evento del reato (della legge) seguente (il “23” febbraio…, legge che tuttavia lo ha espresso col verbo “alterare”, al solito manipolato a libito dal “parere”)
ravvisato tuttavia “dapprima”, nei reati, di molestia e minaccia, della legge precedente (come, del resto, le “condotte..persecutorie [che] avevano inizio nel novembre 2008”, di cui sopra..)
quasi che, essi, potessero essere retroattivamente assunti dal “reato abituale” di “atti persecutori”, come pure anteattivamente sussumerlo, quasi che dovessero constare, d’ora innanzi sempre, d’esso…
nessuna delle quali (suddescritte specie), è ravvisabile in quella del (la legge del) reato di “atti persecutori” (in art. 612 bis cp)
perché quella più prossima ad essa, la successione creativa (art. 2.1: sarà reato quanto prima non lo era), pur contenendo “molestia” e “minaccia” (ex artt. 660, 612 cp), annettendo (dicevasi sopra) eventi e modalità vari, ha creato “reato complesso”, in aggiunta a (tutti) i reati preesistenti, a convivere con essi ferme le prerogative di ciascuno (non certo ad abolizione o abrogazione o modificazione di alcuno d’essi);
reato quindi assolutamente irretroattivo, ex art. 2.1 cp, in precetto e in sanzione e in quant’altro, che solo il “parere” siffatto ha (forse) potuto disconoscere..

In somma, una quaestio posita in modo tanto aberrato e aberrante, come quella osservata, non potrà disapprovare alcuna “solutio”, di alcun “candidato”…
se lo facesse non potrebbe non essere impugnata, per la più varia “illegittimità” …
pietro diaz

Questa voce è stata pubblicata in Prima Pagina. Contrassegna il permalink.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.