Nel concepire ed emettere giudizi probabilistici, prognostici, sul “pericolo che (l’accusato) commetta delitti …della stessa specie di quello per cui si procede” o di “pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova”, o di “pericolo che (l’accusato) si dia alla fuga” (così si legge, concettualmente, all’art 274 cpp), il gip di Busto Arsizio evoca, sull’accusato, Finmeccanica ed il suo AD, la “tangente” come “filosofia aziendale”…
Eppure, un minimo di sapere prognostico probabilistico, extragiuridico (ma al quale il diritto immancabilmente rinvia), abbondantissimo, o giuridico, abbondante quasi altrettanto, e della sua lingua, altamente specializzata (nei “giudizi di pericolo astratto o concreto”), non solo non avrebbe portato, quel “giudice”, a locuzioni per allenatori di calcio o manager aziendali o poliziotti o baristi, o, più generalmente, per profanatori sfacciati della parola filosofia (rinvenibili massivamente, tuttavia, tra coloro che la abbiano mai, in alcuna sede apposita, frequentata), ma, anzi, avrebbe vietato, che portasse ad essa, dovendo essere un sapere linguisticamente strutturato (anche per non essere abusabile), quello giuridico, e, di riflesso, giudiziario.
La volgarità linguistica del gip di Busto Arsizio, d’altronde, è solo il più apparente degli indici della degradazione del diritto, della sua applicazione, a puro fatto, o forza, o accadimento materiale, perpetrata e (oramai) perpetuantesi da siffatta magistratura; è comunque sinergico a quello per cui, attività del tutto discrezionali (come quella della ricognizione e dichiarazione dei presupposti della incarcerazione del AD di Finmeccanica), cioè variamente componibili ed esitabili, mai comparino la misura e la qualità, degli interessi che curerebbero (con motivazioni, per lo più, manieristiche a e pretestuose, e sempre enfatiche), con quelli che offendono, spesso, interessi pubblici infinitamente più estesi, pesanti, pèrevalente, di economia pubblica ad esempio ( la quale, rispetto a Finmeccanica, dai primi brontolii delle procure della repubblica, avrebbe subito una flessione, nel valore di Borsa, oltre la metà).
Così, si vede emblematicamente quale sia la funzione sociopolitica di siffatta magistratura, la sua funzione economica, se non siano funzioni, piuttosto che della buona sorte, come essa le sue infinite congregazioni e consociazioni e opinioni “pubbliche” falsariamente propagandano, della malasorte…
Come si vede, al contempo, l’urgenza della destituzione, di siffatta magistratura, dal potere di sopprimere o di limitare la libertà personale (per giunta con deportazione della vittima in campi di devastazione o di “suicidio”), per di più, oltre che esercitato, “legalmente” previsto in violazione spudorata della presunzione di non colpevolezza dell’accusato ( fino all’ultima sentenza di condanna), basata nelle Carte nazionali e sovrannazionali dei diritti della persona, e nelle più diffuse prassi dei Paesi occidentali.