Aldrovandi, presidio per i poliziotti condannati sotto la finestra della madre Patrizia Moretti
Alle stesse condizioni, di una accolita di persone che, insistentemente, scorra una città, a volute concentriche intorno ad un suo edificio pubblico, segno (locale ma in allusione al centrale) di “poteri dello stato”, insidiandolo ed assediandolo minacciosamente, rifiutando, benché ripetutamente sollecitata, di desistere, in irriducibile opposizione (simbolica) ad essi:
negli “anni di piombo”, agitati dai moti e dai movimenti politici estremistici, i procuratori della repubblica accusavano di delitto di “insurrezione armata contro i poteri dello Stato” (art 284 cp).
Lo facevano, quando l’accolita portasse pur una sola artigianale “molotov”, e anche se non la portasse, ma la tenesse “in un luogo di deposito” (art 284 cit).
E’ verosimile che il Coisp (“fuoriservizio”?) non portasse le pistole o i manganelli o le bombe lacrimogene d’ordinanza, è certo tuttavia che li tenesse “in un luogo di deposito” (le armerie della Polizia di Stato).
D’altronde, non era necessario, in quegli anni, che, l’accolita, fosse insorta, poiché (anche per legge) bastava che minacciasse di insorgere (essendo, la insurrezione, una “condizione di maggiore punibilità”, punita, fino all’anno 1944, con pena di morte, oggi, con l’ergastolo, come la insurrezione minacciata).
E come, per quei movimenti politici, la insurrezione stava nella ribellione, ai “poteri dello Stato”, allo stesso modo essa sta nella “operazione” del Coisp. Con una differenza, intensificativa d’essa, tuttavia:
che, mentre i movimenti insorgevano contro la ingiustizia (materiale) generale (politica sociale economica morale…), dei “poteri dello Stato” in normale esercizio, cioè nella (formale) giustizia di questo, il Coisp è insorto contro una particolare “ingiustizia” (materiale), data per scontata la giustizia (materiale) generale (politica etc) di quell’esercizio, la coincidenza d’ essa con la giustizia formale;
(è insorto contro) la “ingiustizia” della punizione del poliziotto assassino (benché, questa, sia equivalsa ad un privilegio giuridico, giacché ha mistificato il fatto e la sua legge: un assassinio, per massacro della vittima, volto in “omicidio colposo”, con pena di tre anni qualche mese di reclusione), (la ingiustizia) del rifiuto, al poliziotto, della immunità dal divieto giuridico più antico e grave e universale (a parte quella da ogni altro divieto, che la quantità statistica della responsabilizzazione giuridica del poliziotto mostra); contro la ingiustizia, insomma, del rifiuto, a lui, del privilegio giuridico già dei monarchi assoluti (o dei loro emissari).
Così che, l’entità della ribellione del Coisp (anche di fronte a quella dei movimenti politici suddetti), oltre il delitto di “insurrezione armata”, potrebbe configurare quello di “attentato, per finalità…di eversione dell’ordine democratico” (certamente messo in gioco da quella ribellione, per la profondità della sua contrarietà all’ordine giuridico generale e particolare, quale base e radice, appunto, dell’ordine democratico), “alla incolumità” della madre (vivente nell’edificio insidiato e assediato, obbiettivo finale e simbolico della operazione) dell’ucciso (art 280 cp).
E così che, la eversività della ribellione del Coisp ha attinto (finanche) il livello del lessico giuridico, con la pretesa della esclusione semiologica, dal poliziotto assassino, autore di delitto, della denominazione di “delinquente” (colui che commette delitto), e, anzi, con la pretesa (se, come il Coisp recrimina: “i poliziotti sono in carcere, i delinquenti fuori”) che, quando il carcere contenga i poliziotti, i “delinquenti” siano altrove; e, anzi, con la pretesa (stavolta psicotica), che, recluso il poliziotto in carcere, delinquente sarebbe l’intero genere umano fuori di esso.
D’altronde, i procuratori della repubblica di quegli anni, quando la accolita si fosse staccata (nella condotta sociale) dalla “popolazione” d’origine (e fosse armata), la accusavano, anche, di delitto di “banda armata” (art 306 cp).
In primo approccio, “la Cancellieri“, prefetto di polizia offertosi “per spirito di servizio” al Governo (benchè civile, non militare o paramilitare) della Repubblica, ha rilevato disguidi “morali”, nelle “circonvoluzioni” del Coisp, nell’ultimo approccio, più meditato è da supporre, non è giunta, nemmeno, a rilevare il reato (contravvenzionale) di “radunata sediziosa” (art 655 cp)….