29.09.14

Renzi il  demente politico-giuridico

Ma Renzi era cosciente dello starnazzo (allettato dagli incisivi superiori, che fanno da rostri, nella rottura del reale e nella irruzione nell’immaginario) riservato ieri sera a “Fazio” (su Rai Tre)… : “non voglio il giudice a decidere del reintegro del lavoratore…”?Perché la condizione si avveri, sarebbe (giuridicamente) necessario assegnare:
al datore (di lavoro) il “potere” (illimitato), non (basterebbe) la “facoltà”, del licenziamento;
al licenziamento, la inoppugnabilità (illimitata);
al datore ed al licenziamento, quindi, le caratteristiche (giuridiche) della “potestàtività”;
al lavoratore quelle (sempre giuridiche) della “soggezione”;
all’uno (a beneficio) e all’altro (a maleficio), la estromissione dal diritto “privato”(“civile”, “del lavoro”), sia dall’ “illecito contrattuale” (per cui l’adempiente un contratto — di lavoro o d’altro– può reagire all’inadempiente, se necessario, portandolo davanti ad un giudice), sia dall’ “illecito extracontrattuale” (per cui chiunque reagire, davanti ad un giudice, al danno ingiusto che subisse per fatto doloso o colposo altrui);
all’uno (a beneficio) e all’altro (a maleficio) la espulsione dal diritto costituzionale, che annette ai diritti, contrattuali o extracontrattuali, offesi (o minacciati di offesa) il “diritto” di agire o reagire per difendersi, davanti ad un giudice (art 24);
all’uno, quindi, gli attributi del “sovrano”, all’altro, quelli del “suddito” (tanto che i gravami del primo, materiali e giuridici, il più celebre boy scout, e liberal, del Paese, vorrebbe addossarli allo Stato, condivisore di ogni sovranità).
L’ovvio effetto (sociopoliticogiuridico) è quello della dispersione (storica) del lavoratore quale avente diritti soggettivi ed essente soggetto di diritti, quello della sua riduzione a “servo” (a parte la dispersione del diritto in sé, della teoria inerente: se il licenziamento “disintegra” il rapporto di lavoro, la sua rimozione –per mancanza di giusta causa— lo “reintegra”, ovviamente).
Inimmaginabile (se non, anche, alla lettura antropologica delle “segreterie” dei partiti della “sinistra” degli ultimi quarantanni) decadenza della personalità giuridica del lavoratore, dacchè, alla fine degli (ultimi) “anni sessanta”, conquisto ed esercitò potere statutario (Statuto 300/1970) con annesso potere giurisdizionale –istituì il “pretore del lavoro”, per le “controversie in materia”: affinché nulla fosse incontrovertibile, e perché nulla è controvertibile, se manchi l’organo della composizione (il giudice) ed il suo coefficiente (l’avvocato)….
Ma se, di quanto esposto, Renzi era totalmente incosciente, egli, rispetto al compito di capo del governo e di segretario del partito, della “sinistra”, che ha osato assumere, potrebbe tecnicamente dirsi “incapace di intendere… ” (da “dementia precox”, ovviamente, giovanile, come a lui piace, non senile…).

Diaz

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