“Mafia e antimafia”
La legislazione “antimafia”, decollante nel 1982 col “volo” 416 bis cp “Rognoni Latorre” (“tratta” del “compromesso storico” diccì-picci tra la scomparsa di A Moro e quella di E Berlinguer), segna il passaggio (penalisticamente a ritroso) dalla “mafia fattuale”, del diritto penale cercatore e punitore di fatti, e solo perciò punitore di persone, alla “mafia sociale”, del diritto penale cercatore e punitore di persone, indipendenti dai fatti; segna il (retro)passaggio, cioè, dalla “responsabilità personale” per il fatto, alla “responsabiltà collettiva” senza il fatto.
E poichè solo la prima, esigente la partecipazione della persona, col suo fatto, alla (sua) responsabilizzazione, potrebbe ritenersi “democratica”, non anche la seconda, prescindente da essa, cioè autocratica (appartiene politicamente ai sottosistemi penali degli Stati totalitari: indimenticabile quello nazista della Scuola di Kiel del secolo scorso…ben imitato da quello fascista antiebraico):
pare assai chiaro che cosa siano oggi, effettivamente, “mafia” e “antimafia”, come quella sia formata dalla “legge” di questa.
La concentrazione dei poteri
Preso il potere esecutivo, dopo accorto uso, su esso, del (proprio) potere giudiziario.
Preso il potere legislativo, dopo codificazione propria (alternativa o contraria a quella parlamentare), del diritto (giurisprudenza).
Al possesso dall’origine (ovviamente) del potere giudiziario.
Cioè, riuniti i tre poteri in sè stessa.
D’altronde, resasi immune (con legge parlamentare) da responsabilità civile, e immune (per la “esclusiva”, propria, della accusa), da responsabilità penale.
Ci si domanda:
la Magistratura (per quanto notato) Supremo Organo, dello Stato (se non Stato), come si differenzia dal Potere Assoluto di “antico regime” (e, questo, dal regime in atto, che la contiene)?
Sabella tinti
Mentre il primo chiede la abolizione della prescrizione dei reati, per la punibilità in eterno d’essi, il secondo chiede l’abolizione dell’appello, avverso le sentenze di condanna su essi, per la immutabilità (da infallibilità) in eterno d’esse…
eternità del loro potere di magistrati, si intende, in oramai avanzato delirio teocratico…
Il “giudiziario” italiano visto dalla Germania
Manca certezza del diritto, in Italia (per sottrazione di esso alla legge, dalla giurisprudenza?) e d’altronde, se ottieni un permesso dalla amministrazione, che qualunque magistrato può incriminare per abuso d’ufficio, sequestrandoti l’azienda, hai perso il permesso..mentre in Germania, se hai un permesso della autorità, nessuno può permettersi di toccarlo… nessuno ha convenienza a investire in Italia….
Diffonde in Europa il leader degli imprenditori in Germania, mettendo a nudo come pochi la illegittimità, sociopoliticoeconomicogiuridic
Il condannato riconoscente
A Totò Cuffaro, carcerato a sette anni per un delitto di invenzione giurisprudenziale non solo fattuale, è stato negato, dalla magistratura italiana, il permesso di visitare la madre gravemente inferma, giacché, essendo costei affetta da demenza senile, non avrebbe percepito il senso del gesto..
Ma lo avrebbe percepito lui, il senso del gesto, benchè non avesse percepito il senso della magistratura penale in azione, quando, alla prima condanna (a due anni meno della seconda), offrì i cannoli siciliani in onore di chi l’aveva condannato…