8.12.15

Popper

…et verbum caro…”verità” carnefice?
Se le verità sociopolitiche, storiche, non fossero penultime‎, non sarebbero “dialogiche” ma “contundenti” (nella fendente sintesi di K. Popper)..
Come le verità penalgiudiziarie, d’altronde immancabilmente uccidenti …

Pisto(l)iu‎s Oscar senza protesi (giuridiche)

I giudizi penali sudafricani hanno impiegato un lustro (e dovuto ripetersi) per capire che se uno spara dieci pistolettate su chi ritenga essere un ladro mentre è la sua  fidanzata, vera o falsa che sia la rappresentazione, poiché ha comunque, quale che sia stata la ragione, antiveduto e voluto uccidere una persona (e il divieto di uccidere protegge la persona, non quella persona), poiché ha coscientemente apprestato ed attuato l’azione omicidiaria, è in dolo. E, quindi, compie omicidio volontario, non colposo, il quale si differenzia  dal doloso precisamente perché nolontario (involontario).
Mentre i giudizi penali italiani da quarant’anni (circa) non capiscono l’opposto, che se uno non vuole uccidere, con l’azione omicidiaria che attui, ne “accetti” o non ne accetti l’evento o la  possibilità di esso,  compie omicidio colposo, non doloso…
Ebbene, chi avrebbe detto che il Sudafrica potesse avere una intelligenza giuridica piu” pronta e proficua di quella italiana, alle origini, duemila anni or sono, del diritto moderno?
Qualcuno, in vero, lo avrebbe detto, se avesse potuto prevedere l’avvento,‎ al soglio romano,  della attuale  “cassazione” penale…

IS globale

Apostasia idolatria adulterio omosessualità blasfemia infedeltà, drogati etilisti musicofagia, e “crimini” consimili, celebrano i fasti della decapitazione pubblica dell'”anticrimine” arabosaudita , della antropofagia della giustizia penale locale.
Tuttavia non distinguibile tipologicamente da ogni altra, costituente quindi giustizia universale. E se giustizia, justitia, e stabilimento (stato) dello jus, del diritto, ‎è l’antropofagia uno dei caratteri del diritto (penale) universale…
L’anticrimine italiana‎, agenzia particolarmente attiva della giustizia universale, tuttavia, potrebbe insegnare all’arabia saudita che non occorre, al diritto antropofagico, una determinazione analitica dei crimini, quale quella sopra indicata…basta la determinazione generale di “associato”, a qualsiasi fine lo si sia. Siffatta determinazione incriminatrice, peraltro, ha il grande vantaggio di permettere la “decapitazione” di intere comunità, comunque denominate, purché di dato tipo esistenziale.
L’Italia (romana), d’altronde, non fu la culla del diritto?

Antisemitico? 

E se ci fosse un nesso fra l’esibizione, ostentatamente antipalestinese, a Tel Aviv‎, degli “Eagles of death metal”… e quella dello stesso gruppo (mentre supplicherebbe satana di baciarlo, ancora evidentemente..) al Bataclan parigino?
Resterebbe da capire, tuttavia, perché, “il gruppo”, non sia stato nemmeno sfiorato, dal commando armato.. sebbene si capisca perché, dopo l’eccidio, sia stato esaltato..

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