Revisione della forma repubblicana? Autorevisione della costituzione? Nel diritto “boschi etruria” ?
Se Sovranità del Popolo (art 1), ed uno dei suoi organi funzionali (vitali), il Senato, danno “forme” (art 1) alla Repubblica, e, quindi, alla sua “forma repubblicana” (art 139):
Senato, e Sovranità (che esso esprime), non avrebbero potuto divenire oggetto di revisione della Costituzione (Il “ddl Boschi” era, cioè, inammissibile“ a discussione e deliberazione parlamentari).
Tanto meno, avrebbero potuto divenirlo, per disegno di legge del Governo della Repubblica.
Il quale, se avesse avuto facoltà di “iniziativa delle leggi” (art 71), la avrebbe avuta solo in materia amministrativa (artt 92 ss, 97 ss, 99 ss).
O comunque, solo in materia per “legge ordinaria” (art 72), non per “legge costituzionale” (art 138), ancor meno per legge di revisione della Costituzione (art 138).
Leggi, queste, ad iniziativa (di membri) del Parlamento.
Al punto che, la iniziativa legislativa (politica, ovviamente) del Governo nella materia spettante ad esse (quale il “ddl Boschi”) potrebbe integrare “usurpazione del potere politico” (che, oltre altro, il codice penale punisce all’art 287: quale “delitto oggettivamente politico”, ex art 8 cp, contro la Personalità interna dello Stato).
A parte che, se la legge, tutta, è, congenitamente estrinseca (“norma esterna”, di altro da sè), non intrinseca (“norma interna”, di sé, quale il “regolamento” delle Camere: art 64):
era impensabile che, il Parlamento, il Senato (sua parte inscindibile), potessero dar legge a sé stessi con norma congenitamente esterna.
Con “norma esterna” di autorevisione!!
Era impensabile che, questa revisione della Costituzione, potesse legiferarla non altri che una (apposita) Assemblea Costituente.