Revisione della Costituzione “Boschi” e “corpi di reato”…
A proposito di “corpi di reato” (cioè delle cose che siano …. prodotto o profitto …. del reato: art 253 cpp), evocati figuratamente in un mio post precedente; un po’ meno in questo:
Se il Governo ha facoltà di “iniziativa delle leggi” (Costituzione: art 71); se esso, “Potere Esecutivo” (non Legislativo non Giudiziario) gerisce Pubblica Amministrazione (artt. 92 ss, 97 ss…), esso ha “iniziativa delle leggi” in materia di Pubblica Amministrazione.
Ed alla materia dovrebbe attenersi anche quando avesse il potere “delle leggi”, quando assurgesse a Potere Legislativo, dopo la concessione fattagli dalla Costituzione “antifascista” (che, con ciò, ha prolungato la corruzione del principio della Separazione dei Poteri – essenziale alle “democrazie rappresentative”- già teatralmente corrotto dallo Stato monarco-fascista).
Concessione della cui ambiguità politica (antifascista-fascista) è ben lungi dal pentirsi, o della quale non si pentirà abbastanza, alla luce della storia legislativa del Paese, governativa anziché parlamentare, perpetrata mediante decretazione legislativa (art 76) e decretazione di urgenza (art 77): mediante decretazione sostanzialmente “monarco-fascista”.
Cioè, IL Governo, non potrebbe né prendere iniziativa legislativa, né legiferare, in materia che non fosse amministrativa (…diritto costituzionale, civile, penale, tributario etc).
Anche perché, essa, è materia della, e per la, “legge”; materia maneggiabile soltanto in “riserva di legge”:
ove la legge (cioè il Parlamento e nessun’altro Organo della Repubblica) scrive e descrive tutto;
ove quindi è esclusa anche la decretazione legislativa del Governo (che sarebbe parlamentare solo per i “principi e criteri direttivi”);
e, vieppiù, la decretazione d’urgenza ove il Governo scrive e descrive tutto (e, se è vero che Il Parlamento dà la conversione in legge, di prassi, lo fa sotto concussione della sua “fiducia”).
“Riserva di legge”, dunque, dicevasi, ove il governo potrebbe accedere solo “a caccia di frodo”.
Pertanto
La mera ipotesi che il Governo, mancante di potere nelle materia suddette, abbia potere, di iniziativa legislativa o dilegislazione, nella materia delle “leggi di revisione” (art 138) dell’Ordinamento della Repubblica (artt 55 ss), attinge un grado di demenzialità sociopoliticogiuridica talmente acuto, che solo il “renzismo” (che, peraltro, in soli due anni ne ha infettato il Paese) avrebbe potuto raggiungere.
E, ciò malgrado, non ne è stato inibito, gli è stato permesso; anzi, esso, è stato generato e montato perché lo facesse (perché incarnasse il terzo ventennio tecnicamente fascista, dopo quello berlusconiano e quello mussoliniano).
Ma, al tema.
Mancando, il Governo, rispetto all’Ordinamento della Repubblica, di potere legislativo ed anche di iniziativa legislativa (mancando del potere politico inerente).
Essendoselo tuttavia dato, avendolo assunto ed esercitato:
non avrebbe, esso, “usurpato potere politico”?
E, se lo avesse fatto, non avrebbe commesso il “Delitto politico” (art 8 c.p.) “Contro la Personalità Interna dello Stato” (Libro II Titolo I Capo II cod pen) di “usurpazione di potere politico” (art. 287 cp)?
Ecco perché non del tutto figuratamente, le leggi di revisione della Costituzione sortite dal DDL del renzismo, potrebbero dirsi “corpi di reato”.