Graziano
Un esponente politico campano del PD, tal Graziano, oggetto di una conversazione telefonica fra due popolani (appellati, dagli intercettatori d’essa, “camorristi”) che vi si raccontano che gli daranno il voto in una competizione elettorale; ritenuto per ciò “vicino alla camorra”, è stato estromesso dalla competizione elettorale, e dalla compagine civile, dalla magistratura, che lo accusato di delitto di “concorso esterno in associazione di tipo camorristico” (cioè, tecnicamente, il “concorso di persone nel reato”, oggi, potrebbe consistere, anche, nella “vicinanza”, di taluno, a talaltro…)….. Ordunque:
Quale componente politica del Parlamento italiano, tutte (nessuna esclusa) storicamente o tradizionalmente o contingentemente od opportunisticamente o incoscientemente “giustizialiste”, potrebbe fermare la Magistratura inquirente e giudicante (indistinta se non per funzioni), nella inosservanza del “principio di stretta legalità” (art 1 cod pen, art 25.2 cost), cioè della parlamentarità legislativa dei casi della incriminazione della persona: che avrebbe dovuto precludere, alla Magistratura, di introdurre per via giudiziaria giuridicamente inesistenti casi di reità, quale quello del “concorso esterno in associazioni” delittuose?
Caso che, cospargendo il territorio nazionale di rei innocenti per legge, di corpi e anime dolenti o morienti illegalmente, ha lacerato la compagine sociale, e ancor più quella politica, ferita da una assunzione di potere legislativo, dall’Ordine giudiziario, che cala il sistema socioeticopolitico nella più dannosa specie di anarchia.
Eppure, per farlo, alle componenti politiche basterebbe la emanazione di una legge di “interpretazione autentica”, che dicesse che la applicazione giudiziaria di quella specie di “concorso di persone nel reato” è fuori e contro la legge.
E anzi, il confronto (giuridico e giudiziario) “fra politica e magistratura” ad essa dovrebbe metodologicamente ricorrere, quale strumento della soluzione del “conflitto”, e, ancor prima, della riaffermazione della sovranità del Popolo.
Ma quale di esse, avendo portato (supinamente o intenzionalmente) la Magistratura, legge dopo legge decreto dopo decreto, ad un tale grado di potere penale di assoggettamento e di annientamento della persona, che il Fascismo mussoliniano mai (giuridicamente) concesse progettò pensò immaginò ipotizzò (basti il raffronto fra la normativa incriminatrice e punitrice del periodo monarcofascista e del primo periodo repubblicano, e quella del secondo periodo repubblicano: la prima, da Europa democratica, la seconda, da Europa nazista e da Oriente Vicino e Medio); quale di esse, dicevasi, avrebbe, oggi, la capacità di farlo?