9.06.16

La sovranità boschirenzina

Eppure, il composto revisionale boschirenzi,  e’ riconducibile ad un criterio e ad un fine, la riduzione della sovranità del popolo:
quanto, di popolo, possa emanare leggi dal  parlamento nazionale; quanta legge, rispetto a quella statale, possano emanare i  parlamenti regionali; quanti parlamentini (non legislativi ma) amministrativi locali, in specie provinciali, possano mediare fra Stato e Popolo;
quanta competenza sociale possa esercitarsi in materia di economia e di lavoro nazionali.
E, quindi‎, quante scuole di democrazia elettiva, di  esercizio di sovranità del popolo mediante  essa, possano operare sul territorio nazionale.
Ma, individuati il criterio ed  il fine, della revisione boschirenzi, chiaramente  intesi, e protesi, alla riduzione della sovranità del popolo, di essi stessi potrebbe avvalersi il giudizio sociopolitico su essa.
Che, quindi, risulta assai agevole, discendendo, piano, da quanta sovranità (legislativa,  amministrativa, centrale locale…), il popolo voglia tenere o abbandonare …

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