Giorni addietro, il direttore (P. Sansonetti) del Quotidiano Il Dubbio (recente iniziativa editoriale di una parte della avvocatura nazionale), panoramicamente, rilevava che dalla legge ordinaria (quella che esce da un procedimento normale di deliberazione parlamentare: art 72 Cost), e anche da fonti minori o inferiori (regolamenti, prassi o usi), sono stati sistematicamente insidiati od offesi, nel Paese, i “diritti..dei cittadini” e delle persone in genere ( “civili… etico-sociali, economici, politici”: Cost, Parte I).
E, lucidamente, dava numerosi esempi:
le intercettazioni telefoniche (lesive della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione: art 15 cost.); la custodia preventiva (lesiva della presunzione di non colpevolezza: art 27.2 cost); e altri, meno giudiziari e più socioeconomici, come la lesione della tutela del lavoratore (artt. 35, 36 cost) da talune recenti normative.
Ebbene, quei rilievi implicano assai più di quanto (pur riccamente) esplichino.
Giacchè, se, i suddetti, sono “diritti costituzionali”, stabiliti da una Costituzione “rigida”, avrebbero potuto disattenderli non altro che leggi (di forma e valore) pari a quelle portanti, cioè, solo “leggi costituzionali” (uscenti dai particolari procedimenti di art 138 cost.).
Non leggi ordinarie; tanto meno, fonti minori o inferiori.
Leggi che, invece, avrebbero potuto disattendere i “diritti statutari” della (anteriore) costituzione, “albertina”, (non “rigida” ma) “elastica”.
Essi, disattesi in fatti ad ogni passo al tempo mussoliniano, lo furono “legittimamente” (benché del tutto illecitamente dal lato sociopolitico).
E dunque esse, nella narrazione pienamente realistica che ne fa Il Dubbio, come se ancora potessero, subdolamente o apertamente, nella indifferenza o inconsapevolezza o nell’assenso ignaro della comunità, per volontà delle istituzioni politicogiuridiche, hanno continuato a farlo, a disattendere “diritti costituzionali”, insubordinandosi all’ordine verticale delle “fonti di produzione normativa”, eludendo i particolari procedimenti di art 138 cost.; cioè, perpetuando la tecnica legislativa, di attacco ai diritti personali, fascista, in tempo “antifascista”. E cagionando un disastro sociopoliticogiuridico, umanitario, manifesto, e ben lontano dalla fine.
Ma, ciò posto:
potrebbe, su (e per) essi, adeguatamente legiferare il senato boschirenzino (anelettivo, fatto di consiglieri regionali e di sindaci e de “… gli uomini del presidente”), che ne conserverebbe il potere (di fatti, sono state tolte, al senato, le leggi ordinarie non quelle costituzionali)?
Un senato vocato ad essere (dalla vigente Parte II della Carta) custode e manutentore d’essi; vocato, cioè, a compiti tanto ardui ed alti (andrebbero inoltre sanate le innumerevoli insidie ed offese già inferte) che perfino il “tricameralismo perfetto”… sarebbe inadeguato?Singolarmente, la risposta del direttore Sansonetti, è aporetica (incerta)…