“Decisione eccessiva “, secondo l’anticorruttore nazionale “Cantone”, sarebbe stata quella del Sindaco di Milano, Sala, che, alla notizia d’essere stato accusato di “falso materiale e ideologico” (avrebbe antecipato la data di un fatto in un documento, ciò che, invero, non dovrebbe poter cumulare le due specie di falsità), si è “autosospeso”.
Eccessiva perché l’accusato non si è prosternato all’accusa, ciò che la magistratura (circondata e sorretta da una catena “umana” di presuntori di colpevolezza –degli altri– mediatici e comuni) attende e pretende per consuetudine ?
O perché ha osato levare denuncia, civica e civile, del possibile abuso del potere giudiziario oramai assurto a:
potere sociale generale, affinché la attività sua sola abbia effetto (invariabilmente drammatico e traumatico) sulla società intera;
potere politico, affinche ogni altro potere simile gli sia sottomettibile o disattendibile (Sala è stato eletto sindaco dai milanesi, e la volontà di questi è stata, pur mediatamente, disattesa );
potere amministrativo (“esecutivo”) che arresti o turbi o determini la funzione amministrativa generale e particolare (nella specie quella del Comune di Milano)?
Eppure, gli or detti, non competono affatto al potere giudiziario, che fosse, dovendo, altro rispetto ad ogni altro, e terzo nella società controvertente il diritto davanti ad esso.
Per ciò, la decisione di Sala, che fosse stata intesa a siffatta denuncia, fu tutt’altro che “eccessiva”, checché ne dica l’anticorruttore nazionale Cantone.
D’altronde, la falsità documentale attribuitagli, dapprima fu ritenuta “innocua (giuridicamente irrilevante) dal procuratore della Repubblica di Milano (Bruti Liberati). E se ciò non fu condiviso dal procuratore generale, la disputa starebbe ancora alla rilevanza giuridica del falso, se esso possa oltrepassare la soglia del diritto penale, parendo tuttora uno pseudofalso.
Senza considerare la giurisprudenza sul falso, il luogo della sciatteria o della ignoranza tecniche, per di più stabilmente congiunte (o strumentali?) alla falsificazione ideologica (paradossale no?) delle fattispecie, per cui un falso minore con pena scarsamente afflittiva o abbreviativa della prescrizione è sistematicamente innalzato a falso maggiore, inoltre fantasiosamente aggravato, che annulli quei due “deprecati” effetti.
Per di più, il parametro della falsità sarebbe stato dato da intercettazioni telefoniche captative non istruttive (probatorie) della notizia di reato, da intercettazioni per ciò inutilizzabili secondo il chiaro disposto della legge (ma non secondo la giurisprudenza, cui in Italia è dato e permesso di fare la sua legge: così che, ai poteri suddetti, conseguiti dal potere giudiziario, va aggiunto il legislativo); e comunque, da intercettazioni non ancora vagliabili criticabili eccepibili dalla difesa, all’esito della quale potrebbe essere invalidate.
In conclusione, a ben vedere, eccessiva dovrebbe dire, l’anticorruttore nazionale Cantone, ogni decisione della magistratura (penale), allo stato culturale e sociale d’essa, sopra illustrato.
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