Sucidii comuni e statali
La incarcerazione che induca suicidio potrebbe essere “istigazione” ad esso? Oppure “aiuto” ad esso? Essere cioè le due azioni che l’art 580 cod. pen. incrimina e che sarebbero state contestate al Radicale Cappato, accompagnatore in Svizzera di tale “DJ Fabo” per il suicidio? Oppure essere, quando il suicidio fosse prevedibile e prevenibile, “omicidio colposo”, come da ultima (fantasiosa) “giurisprudenza”, giunta (psicoticamente) a concepire “omicidio del suicida”?
Si?
Allora, non si dovrebbe contestare il reato alla magistratura carceraria e penitenziaria?
Che mai sia accaduto, ben riferisce della sua imparzialità, o egualità, e se “la legge è uguale per tutti”non beffardamente né falsariamente, come vorrebbe dare ad intendere la scritta stampata sulla cattedra d’ogni aula giudiziaria del Paese.
Tanto demagogicamente, che un procuratore della Repubblica ultrattivo (manco a dirlo) ne “Il fatto Quotidiano”, tal “brunotinti”, preoccupato che non lo si intenda, ha preso, goffamente quanto sfrontatamente, a inneggiare alla pienezza della “libertà di suicidio”degli incarcerati, che gli incarceratori per primi dovrebbero garantire (istigando, aiutando, omicidiando?)…