1. Nei vent’anni di carcere che chiedo gli infliggiate, il suo cervello smetterà di funzionare…
Furono queste, all’incirca, le ultime parole dell’accusatore nel processo ad Antonio Gramsci (e ad Umberto Terracini e ad altri).
Palesemente intente a fermare l’azione, intellettuale e sociale, dell’oppositore politico, a strumentare il processo alla sua eliminazione; con l’apparato giudiziario che ne era la maschera tragicomica, la dissimulazione spudorata.
Basti soppesare il contenuto della accusa.
Che, negli anni 1927 (quello dell’arresto di Gramsci), 1928 (quello dell’avvio del processo), ascrisse delitti (“siete accusato..”) di “attività cospirativa…istigazione alla guerra civile .. apologia di reato, incitamento all’odio di classe”.
Dei quali, tuttavia, solo i tre ultimi erano previsti dalla legge del tempo, non il primo. Che, quindi, fu ascritto contravvenendo al “principio di legalità” (della accusa penale e della sentenza che la accreditasse). Principio storicizzatosi in ogni parte del mondo civile, a protezione di un’umanità soggetta ad accuse discrezionali, da antichi poteri pre o paragiuridici e militari, simulatori di giustizia penale (poteri tuttavia risorgenti nella cultura italiana – non solo allora, anche ora – o permanenti in culture extraeuropee).
E’ ipotizzabile che, l’accusa di delitto fuori legge, sia stata attinta ai “Lavori Preparatori” dell’imminente “fascistissimo” “Codice Rocco” (anni 1930-1931). Che introducevano innovativamente “l’attività cospirativa” ( precisamente, la cospirazione politica mediante accordo e mediante associazione) quale “delitto contro la personalità interna dello Stato”, a rinforzo di quelli (sù in parte cennati) del codice “prefascista”, nella campagna “giuridica” (in effetti militare sotto insegne giudiziarie) per la repressione la rimozione l’eliminazione (materiale e immateriale) delle rappresentanze politiche non (o anti) monarchiche o fasciste (particolarmente quelle della Sinistra storica,”sovversive”).
Ed è, quindi, rimarcabile che furono applicate leggi penali ancora in formazione, non approvate, che non lo furono neppure durante il processo, che si concluse alla prima sentenza, perché inimpugnabile. Contro il “principio di legalità”, dicevasi, peggio che contro quello di “irretroattività” (della legge approvata posteriormente al fatto in processo).
Con ciò, peraltro, Gramsci immolava sè stesso alla critica sociopolitica della giuridicità (“legalita’”) penale, della legge penale, del processo penale, del loro funzionario giudiziario.
2. Ascritti da una accusa illegale, accreditati da una sentenza illegale, quei delitti, che, infliggendo vent’anni di carcere portarono a morte (atroce) il condannato Gramsci (nell’anno 1937, addì 27 aprile), in effetti lo assassinarono. Come accade quando manchi, il processo, del potere giuridico inerente, che solo la legge penale del tempo del fatto, applicativa di pene eliminative o menomative del condannato, gli conferisce. In mancanza d’esso, (convenzionalmente) giustificativo di quella attività, questa in nulla differirebbe dalla attività delinquenziale.
Per cui fu atto delinquenziale di assassinio, quello, “giudiziario”, che condusse a morte Gramsci; atto, di genere matteottiano, di omicidio politico, soppressivo della guida del Partito Comunista (ne furono autori l’accusatore ed il sentenziatore della condanna, e mandante il Gran Consiglio del Fascismo, che, Governo sostitutivo del tempo, li insediò, nel “Tribunale speciale per la difesa dello Stato”).
3. Quei delitti, d’altronde, erano chiamati a colpire la mera espressione della critica politica, torcendone i termini, speculativi, a formule incriminatorie, da fattispecie di reato (istigazione a guerra civile, ad odio di classe, cospirazione, apologia di reato). Erano chiamati a soffocare sul nascere la cogitazione politica antagonista, abbattendone il cogitatore. Ad onta del principio giusnaturalistico (bimillenario) cogitationis poenam nemo patitur (nessuno sia punito per ciò che pensi); e a mostra della potenzialità antisociale e antiumana di quello statalismo (“stato personalità”), eccitabile alla reazione già dalla possibilità della contestazione – la potenzialità ricalca la “legge universale” dello statalismo di ogni colore e “religione” (il sacro recinto del dominio reale e personale) e grado (totalitario autoritario “liberale”).
Dunque delitti di apposita creazione legislativa, preordinati alla lotta militare in forma giudiziaria; la forma giustificantesi a priori, perché oggettualizzante, e definiente, l’ingiusto, il delinquente. La forma della lotta giusta dogmaticamente. La più fraudolenta quanto potente.
3.1 “Giusta” come l’arresto, di Gramsci, che rimosse di getto la immunità di deputato alla Camera parlamentare, che fu tatticamente preceduto dallo scioglimento dei partiti politici, dalla chiusura dei giornali della opposizione, dal fermo o dall’esilio in massa degli oppositori, e, strategicamente, dall’ “attentato” a Mussolini (illeso).
4. E tuttavia, la previsione dell’accusatore fu smentita dalla storia, perché il cervello di Gramsci in carcere, elaborò i Quaderni, funzionò.
Benché per poco, morendo al decimo anno e portandosi via la potenza teorica della critica sociopolitica che avrebbe ancora operato. Con ciò, peraltro, Gramsci si immolava alla critica della attività giudiziaria in funzione del dominio politico, denunciando quanto male potesse arrecare. Più di ogni altra attività simile, paramilitare, perché seriale, strutturale.
E non solo allora, anche ora…
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