Logorrea del diritto e caso Cappato

1.Tale “DJFabo”, dopo un sinistro stradale gravemente infermo e irreversibilmente e insopportabilmente sofferente, deciso a porvi fine, consulta i Radicali Marco Cappato, Lina Welby e altri (del “giro” suicidiofilo ed eutanatofilo ).

Questi gli prospettano la pratica della “sedazione profonda”, con sospensione dei supplementi respiratori e alimentatori e attesa della morte dolce (gli prospettano eutanasia, dove la propria morte, voluta , è da altri indotta).

Egli tuttavia preferisce il suicidio (dove la propria morte, voluta, è da sé indotta), con modalità (anch’essa) dolce, eu, da eseguirsi in un Centro svizzero opportunamente attrezzato.

Presi contatti e intese tramite i familiari, vi è condotto in automobile da Cappato.

Ivi giunto, verificata accuratamente, in lui, la persistenza della volontà del suicidio, è posto ad eseguirlo mediante assunzione, da sé, di un farmaco letale.

2. Cappato, che aveva esplicitamente agito per “disobbedienza civile”, (con Welby) è accusato di “rafforzamento dell’altrui proposito di suicidio” e di “aiuto al suicidio”. E, prosciolto dalla prima accusa, è rinviato a giudizio sulla seconda, davanti la Corte di Assise di Milano. Per rispondere del reato di cui all’art 580 del codice penale.

La Corte, ritenuta (sostanzialmente) la configurabilità del “diritto al suicidio”, a conclusione di un lungo discorso (qui sintetizzato al massimo) dalle implicazioni logiche non sempre controllate, nel quale infatti:

– la inviolabilità della libertà personale posta in art. 13 della Costituzione darebbe anche libertà di suicidio (cioè darebbe libertà di violare l’inviolabile, sia pure dal suo titolare?);

– il “diritto alla vita” (art.2) della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, darebbe anche diritto di ucciderla (cioè darebbe “diritto di morte”, sia pure per il suo titolare?);

– il “diritto a morire” rifiutando i trattamenti sanitari (recentemente introdotto da L. n. 219/2017) sarebbe “diritto al suicidio” (laddove, regolando la morte da altri indotta, eutanasia, nulla ha che vedere con la morte da sé indotta, suicidio).
Ritenuto quindi, si diceva, il “diritto al suicidio” (adduce la Corte, anche in forza della inversione storica della base culturale della disposizione “fascista” che apertamente lo disconosceva) quale parte del “diritto vivente”.

Ritenuto inoltre che, vietato a chiunque di “istigare” al suicidio o di “rafforzarne il proposito”, ne è vietato l’ “aiuto” che fosse anche istigazione o rafforzamento, non quello che non lo fosse. In altre parole, è reso l’aiuto istigazione (o rafforzamento), malgrado, essi, nell’art. 580 cit., siano alternativi, siano posti cioè a dilatare l’area del divieto, non a contrarla (laddove la Corte la contrae fino ad espellerne ogni forma di aiuto che non fosse istigazione o rafforzamento….).

Ritenuto infine che, la contrazione, non sia conseguibile in via di interpretazione dell’art 580 cit. ed esiga l’intervento della Corte Costituzionale (che la intrida di “diritto al suicidio”, “diritto alla vita”, “diritto a morire” e via dicendo….; la Corte, peraltro, non distingue minimamente tra volenti suicidio necessitato, quello di “DJ Fabo” – che potrebbero ricevere eutanasia per legge 219 cit.- e volenti suicidio “discrezionale” – che egoisticamente potrebbero disperdere un bene sociale, contro il dovere di solidarietà sociale in art 2 Cost.-):

Le rimette la questione (la Corte di Assise) aggiunge anche un altro profilo di incostituzionalità, la parità delle pene della istigazione e dell’aiuto, senza avvedersi della inconciliabilità dei due profili, giacché il primo punta ad escludere, il secondo ad includere, l’aiuto “non istigatorio né rafforzativo”.

La Corte costituzionale, udite le ragioni della parti (fra queste il Governo, rappresentato in giudizio dalla Avvocatura dello Stato, contrario alle eccezioni sollevate), sospende la decisione e la rinvia ad una udienza di settembre 2019, invitando (tacitamente) il Parlamento a, frattanto, deliberare in materia.

3. Ora, se la Corte avesse ritenuto di non potere decidere, perché spettante al Parlamento rendere l’aiuto istigazione o rafforzamento, contro la loro alternatività in art 580 cp; come pure espellere dall’art 580 cit., ogni altra forma di aiuto:

avrebbe dovuto dirlo immediatamente (come da prassi) e spogliarsi del giudizio (senza oziare fino a settembre venturo, che la ritroverebbe nella medesima condizione).

Mentre, se avesse ritenuto di potere decidere, avrebbe dovuto farlo:
accogliendo una delle due eccezioni sollevate dalla Corte di Assise e dichiarando la illegittimità dell’art. 580 “nella parte in cui….e in cui…” (come da prassi).

O rigettandole perché infondate.

Oppure rigettando “nei sensi di cui in motivazione” (cioè dando la interpretazione costituzionale dell’art 580 cit., eventualmente accreditando quella della Corte di Assise…).

Dunque, perché ha sospeso il giudizio con “rinvio a data fissa” (su ciò qualcuno ha obbiettato che mai si era visto che la Corte mettesse in mora decisoria il Parlamento; che essa ha esorbitato dalle sue attribuzioni; che sarebbe sollevabile conflitto di attribuzioni fra poteri dello stato. Conflitto che tuttavia, assurdamente, la Corte stessa dovrebbe risolvere…)?

Qualcuno dei suoi membri – ovviamente non della quota, un terzo, eletta dalla magistratura, perché matrice della sopra vista ottenebrazione su “diritto al suicidio” & C. (qui esplode il paradosso, per cui, il giudizio sulla legittimità costituzionale del “diritto vivente” lo emetterebbe chi gli ha dato vita….) – ha temuto di mortificarla pubblicamente e ha premuto il pedale del freno? Ad un tempo lasciando che sia un legislatore profano e incolto (l’attuale) a mettere in scena la bruttura?

E’ probabile.

Ma potrebbe essere stato, anche, turbato, oltre che dall’entità della complicazione (interpretativa) del semplice, dalla perversione delle sue conseguenze.

4. L’art 580 cit. punisce “istigazione e aiuto al suicidio”, ma non punisce il suicidio (pur potendo: tempo addietro, la punizione del corpo del suicida, mediante sfregio o simile, era sancita).

Per ciò, se il suicidio non è vietato (penalmente e civilmente e negli altri rami del diritto nazionale), è libero. E’ cioè nel potere di fatto, di chi lo volesse. E ciò è altro che essere nel suo diritto, altro dall’essere un suo diritto (come la elementare teoria relativa da tempo insegna).

Per di più, se lo fosse, le posizioni degli altri rispetto ad esso non sarebbero libere (simmetricamente a quel potere di fatto) ma vincolate. Se lo fosse, gli altri sarebbero obbligati a rispettarlo, nessuno potrebbe, né dovrebbe (art 40.2 cp), impedirne l’esercizio. E ove ciò fosse, (forse anche ) l’istigatore al suicidio, (certo) il rafforzatore del relativo proposito, e comunque l’agevolatore o ausiliatore del suicidio, cooperando all’esercizio di un diritto, sarebbero punibili tanto quanto il suo titolare (come si è visto non punito).

Per cui, la presupposizione, alla eccezione di illegittimità costituzionale, del “diritto al suicidio”, condurrebbe logicamente alla illegittimità costituzionale dell’intero art 580 cit….
Certo contro la volontà dell’eccepiente.

Inoltre, 
volendo, la Corte di Assise, tutelare (suicidiofili) aiutanti al suicidio, doveva andare fino alla Corte costituzionale per farle dire l’indicibile (che l’aiuto al suicidio dell’art 580 ct., è istigazione..), quando, distinguendo fra aiuto che non entra, nella fase della esecuzione del suicidio (come quello di Cappato, che ha condotto “DJFabo” al Suicidiario svizzero, ma non è andato oltre..), e aiuto che vi entra (come quello di chi avesse consegnato a “DJFabo” il farmaco letale per la assunzione), avrebbe potuto escludere che il primo fosse causa del suicidio (e quindi che fosse punibile)?

Di fatti, per la teoria causale generale, la causa esprime morfologicamente l’effetto, ne determina la forma concreta e la preassume (essa consegna per la assunzione il farmaco letale). Se non lo fa, se è prodromo che ponga esclusivamente l’antecedente del sorgere e dell’accadere dell’effetto, è condizione. Ove lo fosse, anche la lettura scientifica degli artt 40, 41 del codice penale, esclude che, essa, sia causa.

D’altronde, se così non fosse, ogni condizione, delle innumerevoli antecedenti ogni causa, sarebbe causa, con indebita sottrazione (morfologica) di questa al “principio di previa determinazione” (naturalistica e giuridica).

5. E’quindi probabile che la visione di ciò abbia turbato il frenatore della Corte costituzionale, comunque rasserenato dalla constatazione che “il diritto vivente”, di origine tutta magistratuale, per quanto abbia mirato (eversivamente) a sostituire “il diritto vigente”, non se la passa bene.

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