1.Per la prima volta l’altro ieri, un conduttore di talk show usualmente ospitante, forse per identità di fede, l’incessante locutore di diritto persecutorio, Davigo, ha posto di fronte a questi chi potesse contraddirgli. Uno della sua formazione, dopo caterve di pseudocontraddittori di tutt’altra formazione, al postutto plauditori. L’avvocato G. D. Caiazza.
Per ciò, impostato l’incontro de jure in chiave finalmente dialettica, non si comprende perché, il conduttore, abbia ospitato anche “ Padellaro”, di cui mai è risultata la competenza (se non fosse risultata sempre l’incompetenza) a interloquirvi.
Se non supponendo che lo abbia fatto perché, costui, fu “ fondatore” di un Quotidiano che, con la attuale “guidasuprema”, ha trascritto ed esaltato visceralmente il pensiero ed il verbo del magistrato.
E che sia stata tale “benemerenza” la ragione della sua presenza, egli stesso si affretta a mostrarlo.
Aperto un taccuino d’appunti, correndo subito (manco a dirlo) al “fatto”, alieno visibilmente alla teoria, occhi astratti e tono recisorio, ad elogio della cacciata della prescrizione penale rimarca, con sdegno, che nel processo per il disastro ferroviario di Viareggio (cui nessuno al momento pensava), il reato di incendio e quello di lesioni si siano prescritti.
E ventila che l’allora AD di Ferrovie dello Stato ( e di altro ente), sia stato condannato a (sette anni di) reclusione sol perché avrebbe rinunciato ad essa.
Con ciò dando a vedere di credere ( e dando a credere) che, essendo, le (32) morti del disastro, avvenute tra le fiamme, col reato di incendio si siano prescritte anch’esse!
2.Ciò deposto, Formigli, forse perché estraneo alla esigua percentuale di italiani che, secondo recente demoscopia, saprebbe qualcosa di prescrizione , non obietta alcunché.
Ma non obietta nemmeno Davigo, alcunché.
Sebbene stia ampiamente in quella percentuale. Sia, inoltre, esponente di spicco del CSM e presidente di Cassazione penale. Oltre che glorioso reduce di Mani Pulite.
E quindi :
per ragione istituzionale se non professionale dovrebbe obiettare, se vi fosse ( e vi è) di che. . E in vece tace, malgrado quell’emissione sonora strida oltremodo.
Sia perché le morti nell’incendio integrarono più reati di omicidio (omicidio colposo plurimo: art. 589. 5 cp). Reato la cui pena edittale raggiunge anni quindici. Ed è perciò prescrittibile in pari tempo aumentato di un quarto. E decorrente, si sa, dal giorno dell’accadimento (anno 2009).
E sia perché, l’AD suddetto, essenzialmente per quelle morti, quel reato, (oltre che, marginalmente, per il reato di incendio e di lesioni) è stato condannato.
E lo sarebbe stato pur se non avesse rinunciato alla prescrizione. Per quel reato, oltretutto, nemmeno rinunciabile, giacchè immatura fino all’anno 2029.
E ciò indipendentemente dalla “legge Bonafede”. Demagogicamente silenziante che i reati “alla moda” (corruzione droga immigrazione mafia etc.), e innumerevoli altri: o hanno pene talmente elevate da “ impossibilitare” la prescrizione; o derogano al suo regime (esempi in art. 157.4 cp).
3. Mentre l’avvocato Caiazza, chiamato a contraddire a Davigo, sullo specifico punto non ha degnato di interlocuzione l’ospite profano.
pietro diaz