SARPIETRO NUNZIO GIUDICE A CATANIA

Colui che ha sentenziato “non luogo a procedere” contro Salvini Matteo ex art 425 cpp.
Che, quindi, sia chiaro, non ha “assolto” (tanto meno) definitivamente, l’ex ministro dell’Interno dall’accusa di sequestro di persone (tanto che la sentenza è impugnabile, ed è perfino revocabile per sopravvenienze probatorie!!). Di sequestro di centoventuno persone trattenute fuori porto per alcuni giorni (su nave, Gregoretti, schermata perché non si curiosasse dentro), mentre donne fuggite da stupri di massa. emettevano vane invocazioni di aiuto, E mentre piovevamo denunce del Garante delle persone ristrette.

E colui che, dopo la lettura della sentenza ancora priva di formale motivazione (!), si è affabilmente intrattenuto con i media per anticiparla (fece altrettanto, con un giornalista, tale Esposito Antonio presidente di sezione di Cassazione, il giorno dopo la sentenza che aveva condannato Berlusconi per evasione fiscale!)!

E anticipando narra (con parole sue, qui ricomposte) :

1.Se non avessi prosciolto e avessi disposto il rinvio a giudizio avrei coinvolto Conte e Toninelli (allora, 2019 primo ministro e ministro insieme a Salvini). Dunque il reato c’era ( o c’era di che coinvolgere) e i due vi erano coinvolti?E quando altri, oltre che colui che è processato, siano coinvolti, si proscioglie (di fatto questi ed inoltre) il processato? (!!)

2. Il ricollocamento dei migranti nei vari Stati europei era il fine perseguito dal loro fermo fuori porto. Ma se il fermo-sequestro avesse avuto questo fine, non avrebbe dovuto, il giudice, costatare il ben più grave reato di “sequestro di persona a scopo di coazione “ (di Stati, organizzazioni internazionali tra più governi…: artt 289 ter cp)? E chiedere al pubblico ministero che lo cointestasse all’imputato?

3. Non è stata violato il diritto internazionale. Ma se il rispetto (ammesso, non concesso!) del diritto internazionale avrebbe giustificato il fatto (di reato); sarebbe cioè funto da “scriminante”; poiché la scriminante implica immancabilmente la sussistenza del fatto (di reato): come è che Salvini è stato prosciolto “perché il fatto non sussiste” (anziché, perché non punibile o non costituisce reato)?

4. Un regolamento ministeriale approvato nel 2019 (da Conte Salvini Toninelli?!!) “consentiva di tenere a bordo le persone”. Ma a parte che esso, funzionando da scriminante (come sopra) , suscita il medesimo interrogativo sulla insussistenza del fatto: una norma secondaria , quale è il regolamento, può derogare alla norma primaria del divieto di sequestro di persona?

5. Ovviamente, le ora espresse sono anticipazioni su anticipazioni, e, responsabilmente, è opportuno attendere il deposito della motivazione della sentenza per saperne e dirne di piu (saper anche se gli argomenti del giudice siano stati quelli della difesa…!!) .
5.1 Una previsione, tuttavia, è azzardabile, alla luce del modo del compimento di un atto processuale:Conte tirato in ballo da Salvini (e dal suo difensore), cioè indiziato di reato inaudibile come testimone (art. 63 cpp), è stato audito come tale!Dal giudice (in trasferta a Palazzo Chigi) il quale, dopo l’audizione, intrattenendosi affabilmente con i media ha concesso: mi ha fatto un ottima impressione….! Il governo è da lui ben rappresentato…!
pietro diaz

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