ESTINZIONE DEL REATO ED ESTINZIONE DEL PROCESSO

1.L’art. 157 del codice penale dice che “la prescrizione estingue il reato”. E d’altronde, il Capo I (del Titolo VI Libro I) nel quale è posto, si occupa “Della estinzione del reato” , e lì alloca le varie “cause di estinzione del reato” (amnistia, morte del reo prima della condanna, remissione della querela etc..).
Ma sia prima dell’apparizione della formula che dopo, si era avvertito che essa, se (certo) imponeva al reato di non emanare (in concreto) la pena, era tuttavia frutto di visioni dottrinali del tempo (1930), perciò opinabili e passibili di revisione.
Ed in effetti, fin d’allora si cominciò a chiarire che, all’avvento di “cause di estinzione…”, non si estingueva il reato come fatto della vita (factum infectum fieri nequit).
E che, se mai, si estingueva il reato quale fattore della pena.
Perciò, avrebbe potuto (e dovuto) dirsi, più propriamente, che, le cause di estinzione, estinguevano la punibilità, del reato – taluno, con ieratica metafora, sosteneva che, esse, estinguevano la “pretesa punitiva dello Stato”.
2. Ma, descrivendosi variamente (sempre circonlocutoriamente e talora suggestionalmente) l’effetto delle cause di estinzione, non si avvertiva, né si avverte nel dibattito odierno, che quell’effetto era solo mediato. Da un effetto immediato, il quale cadeva, tutto e solo, sul processo, e in esso si produceva (d’altronde, l’art 129.cpp, quando sia il “reato estinto”, pone “l’obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità”: cioè di arresto del processo…).
Si produceva all’arresto del processo.
Ciò perché non c’è reato che pervenga alla applicazione della pena senza il sostegno del processo. Ed alle condizioni di questo (conoscitive accertative attestative e decisive della sua punibilità e punizione).
E non c’è arresto del processo che non fermi lo sviluppo della condizioni or dette.
E non c’è fermo dello sviluppo di queste che non estingua le condizioni antecedenti ed il loro (provvisorio) effetto.
E ciò a causa della loro imperfezione rispetto all’insieme delle condizioni chiamate all’accertamento giudiziario della punibilità: (sia pure a discrezione delle parti del processo), almeno due giudizi di merito ed uno di legittimità -quindi, per inciso, contrariamente a quanto sbandierato da profani pur celebri e supponenti, la prescrizione ( l’arresto dal processo a causa d’essa) non accerta il reato ( tanto meno “la colpevolezza”, come pretende, incosciente, l’organo di quotidiana “informazione” più affaccendato alla deformazione della materia)-.
3. Pertanto, l’estinzione del reato (per prescrizione o per altro) avviene per estinzione del processo.
E’ l’estinzione del processo che comporta l’estinzione del reato (e di qualsiasi altra entità si ponga a suo antecedente).
D’altronde, l’effetto (e l’avvento) di tutte le “cause di estinzione del reato” è processualmente sentenziato con le formule: “non luogo a procedere” (art 425 cpp); “non doversi procedere” (artt, 129.1 , 531.1 cpp); le quali dichiarano l’estinzione del processo (e, per conseguenza, di ogni suo antecedente interno).
3.1 E ciò è tanto vero che il ddl Cartabia non ha conflitti, nei contemporanei “blocchi” (dei corsi) della prescrizione e del processo: all’effetto del secondo non è opponibile l’effetto del primo.
Quando avvenga il secondo è inconferente l’operatività del primo.
MA COME CHE SIA
4. La disputa concettuale e politica in tema ha dato profitti.
Quello di impostare una corretta visione dei fenomeni, e quindi una corretta definizione del suo contenuto.
Quello dell’esordio del limite alla durata del processo, mediante imposizione di una ragionevole misura (in adempimento della volontà costituzionale in art. 111 ). Limite che la durata dei corsi della prescrizione sembra ignorare (l’”azione penale” in art 112 cost., segue la moda. Ed è infrequente, oggi, che, essa, non faccia sfilare reati le cui pene –talvolta innalzate apposta!- non inducano tempi di prescrizione di almeno vent’anni…!

pietro diaz

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