Roma delenda est (disse “l’antimafia”?)
Ho letto (per ora, soltanto) qualche passo della ordinanza cautelare del gip presso il Procuratore “romano” (già palermitano) Pignatone.
Non una sola parola, ho rinvenuto, del lessico del “diritto penale”, neppure di quello che contesterebbe l’accusa (anzi, contro esso, enunciato in art 416 bis cp, che ha per nucleo, della associazione “di tipo mafioso”, l’”avvale(rsi) della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva…”, quella romana, per espressa ammissione, sarebbe “autoctona”, (e comunque) non imperativa né coercitiva, ma comiziale e affaristica). Ho rinvenuto solo lessico (descrittivo o assertivo o “argomentativo”) comune (o popolare).
Eppure, non sarebbe stato usabile altro lessico che quello del diritto (sostanziale e processuale), per basare l’accusa, tanto meno se accusa incarceratoria.
Essendo, esso, obbligatorio, per il principio di “stretta legalità” (artt 25 cost, 1 cp) dei reati (delle pene) e dei loro procedimenti operativi:
“legalità” (ovviamente della loro formulazione legislativa, ma anche, va chiarito) della formulazione della loro applicazione giudiziaria (“giurisdizionale”, oltre che, naturalmente, di quella “dottrinale”).
Obbligatorietà inadempiuta la quale, il diritto come limite alla “forza” (quella di ogni istituzione politica pre – o post o para- giuridica, “di polizia”) è disattivato, e la forza può erompere in tutta la sua brutalità (e faziosità).
Così che, esemplificando, quando, nella ordinanza, appaia denaro (per lo più “parlato” invero, non “contato”), non appare ad un tempo alcun rapporto (diretto e univoco), di esso, con “atti di ufficio”, e di “ufficiale”, pubblici, che possa integrare delitti di “corruzione” (“impropria” o “propria”: artt 318, 319 cp), o altri delitti contro la “Pubblica Amministrazione” (la quale dovrebbe, oggettivamente e soggettivamente, costituire la platea del “mondo di mezzo”).
Il denaro vi appare come tramite di (pur gigantesco) malaffarismo, vietato o sconsigliato dal (più elementare) civismo, ma non dal “diritto penale”.
Tuttavia l’ordinanza è stata attenta a non dismettere il pudore “legalistico”, attenta a non degiuridicizzarsi completamente.
E, come (oramai purtroppo) innumerevoli consorelle, che, prima del diritto penale classico (“liberale”), caro-estinto della “seconda repubblica”, hanno fatto strame (e strage) di affollate popolazioni (prevalentemente) meridionali (più o meno etnicamente connotate), anch’essa si è data una patina di “legalità”, mettendo in campo truci riproduzioni di figure (penalisticamente) protostoriche (essenzialmente guerresche), di “delitti della collettività”, di associazione “di stampo” (ma la legge, ripetesi, dice “di tipo”), mafioso.
(va chiosato) Non una fattispecie giuridica come altre (finalisticamente), ma la “fattispecie” escogitata dalla “prima repubblica”:
per liquidare, con lo sterminio invisibile (perché “di tipo” giudiziario, giusto e incriticabile per principio), (una delle sottoquestioni del) la (multisecolare) “questione meridionale” (quella della differenza “morale”, cioè, di costume, ed economica, cioè di modo di sopravvivenza, delle popolazioni meridionali);
e liquidare, ad un tempo, la differenza (di storia recente, invero, malgrado contrarie apparenze o illusioni) fra innocente e colpevole (e fra prove di innocenza e di colpevolezza), dissolvendola a priori, con la incriminazione (legislativa e giudiziaria) della collettività in sè, indivisibilmente criminale, immancabilmente colpevole.
Una mostruosità (della reità della collettività in quanto tale) impronosticabile, nell’area geogiuridica schiusa dal diritto greco-romano, ben altra da quella del diritto centrasiatico…
Non impunita, compensativamente, tuttavia, ricadendo oggi, con la sua immane potenza distruttiva, sulla popolazione politicante che volle essa, ed il suo organismo operativo.
Ma da estirpare con la massima urgenza legislativa, oggi, costituendo il più operoso ed operante strumento del dispotismo sociopolitico generale, antipopolare, che per fortuna la forma (pseudogiuridica e giudiziaria) non riesce più a mentire.
Diaz
Renzismo giuridicamente assurdo
Il governo pone la fiducia sul disegno di legge delega? Cioè, la delega della funzione legislativa, del Parlamento al Governo, la delega di esercizio di un potere originario e normale al parlamento, l’atto di esclusiva competenza del delegante, appropriato e imposto dal delegatario?