La “mafia romana” dell’intervista..
Nella intervista a fine anno “rilasciata” al Quotidiano della Confindustria, in almeno tre passi, l’autore della iscrizione, a “registro notizie di reato”, della “associazione di tipo mafioso” romana, il dr Pignatone, ne enuncia il fondamento nella ‘collusione’, della ‘politica’ con ‘la malavita’ romana, nella ‘corruzione’, di quella, da questa.
Ora, se collusione e corruzione (già lo segnala il loro prefisso ) implicano condivisione del “ludere” e del “ruere”(del “fare..”):
come, la ‘politica’, non sarebbe stata (posta) in “condizione di assoggettamento e di omertà”, così, la ‘malavita’, non si sarebbe “avva(lsa)”, con essa, della “forza di intimidazione del vincolo associativo”.
Non si rinverrebbero, cioè, nella interazione d’esse, per attestazione dell’autore della accusa, gli estremi della “associazione di tipo mafioso”, pretesi dall’art 416 bis cp; pur se si avessero, in ipotesi, quelli della “associazione per delinquere” dell’ art 416 cp, che si differenzia, esattamente, per l’assenza d’essi (determinanti, quindi, per la “stretta legalità” penale).
D’altronde, neppure questo reato, al pari di quello, sarebbe integrato da una pluralità di persone colluse o corrotte, giacchè, la pluralità, che gravitasse intorno a reati (all’origine) “unisoggettivi” (di corruzione, di turbativa d’asta, di estorsione o altri), darebbe “concorso di più persone nel reato” (art 110 cp), non “associazione” ( nè “per delinquere” nè “di tipo mafioso”).
A parte la questione della “costituzione” della “associazione” (requisito giuridicamente insopprimibile, affinchè sia precluso l’attacco giudiziario alle “formazioni sociali”, protette dagli artt 2, 18 cost):
chi come e quando e dove (precisamente) la avrebbe promossa, costituita, organizzata, finanziata, diretta (e chi come e quando e dove avrebbe dotato, la prima, della forza di intimidazione e di assoggettamento e della garanzia della omertà )?
Non so (ora) se il procedimento abbia risposto all’interrogativo:
se non lo avesse fatto, l’accusa romana avrebbe disapplicato finanche la “societas latronum” del ‘diritto romano’.