“la capomafia di quattordici anni..” : “femminicidio” o infanticidio?
Il quattordicenne, che ha appena smesso, al compleanno, d’essere totalmente inimputabile di reato (art 97 cp), è imputabile se abbia capacità di intendere e di volere (art 98 cp), secondo il codice penale “fascista” (che, “primo”, e tra i pochi se non l’unico, al mondo, a sua tutela, quattro anni dopo quelle disposizioni, nel 1934, istituirà un tribunale apposito, “per i minorenni”, mentre, ne “la più grande democrazia del pianeta”, quella nordamericana, anche il decenne, imputabile al pari dell’adulto, poteva, e può tuttora, essere messo a morte…).
Costui, si diceva, è imputabile di reato, se abbia capacità di intendere e di volere, ma, ovviamente, del reato che (materialmente, esperienzialmente, progettualmente, “socialmente”), si confaccia alle sua abilità:
una ingiuria una minaccia un furto, atti osceni o sessuali…; non un aggiotaggio o un falso in bilancio o una corruzione, o una bancarotta una insurrezione una cospirazione politica; anche perché non ne avrebbe la capacità “giuridica”(non essendo imprenditore, usuario di atti corrotti, attivista politico, etc).
Ora, una quattordicenne, potrebbe essere stata, come da accusa di Procura, “a capo” di una ‘ndrina della ‘ndrangheta?
Cioè, potrebbe avere promosso o costituito od organizzato o finanziato o diretto, una associazione “di tipo mafioso” (che richiede, per legge, siffatte fondamenta, e, inoltre, d’essere) munita di “forza di intimidazione..di assoggettamento…di omertà.. deriva(nte)” (di tanta imperiosità sociale)?
Solo se, la “associazione”, esigente manifestamente opera plurale, adulta di adulti e per adulti, fosse ridotta (giuridicamente) ad un balocco per adolescenti (e, in verità, per la strada della banalizzazione della struttura, pressoché totale, del reato, così da agevolarne al massimo la applicazione su talune popolazioni insediate nel territorio, da tempo corre la “giurisprudenza”…).
Tanto più che, se, i nuclei delle “associazioni” repertati dalla “giurisprudenza”, sarebbero famiglie (in senso anagrafico), allargate ad altre simili, etc., il quattordicenne, in esse (inoltre paternalisticamente congegnate), più che soggetto sarebbe oggetto, sottomesso, anche giuridicamente, alla potestà (oggi “responsabilità”: art 316 cc), degli adulti. Sottomesso, emancando, per di più, di “capacità di agire” (di “contrarre”, “contrattare”, negoziare, per sè o per altri, nella sfera sociale….).
Potestà, d’altronde, le predette, giuridicamente non dimettibili e (comunque) non dimesse dai titolari, a quanto si dice, pur quando fossero incarcerati (se ciò fosse negato, cadrebbe ignominiosamente la presupposizione della regola della incarcerazione, anche “ in 41 bis”, quella del “sepolto vivo”: la necessità di inibizione dell’esercizio del comando).
In realtà, la incriminazione della piccola malcapitata, mentre sintomatizza la americanizzazione (per il profilo sopra cennato) del “diritto penale minorile” italiano (a malgrado delle sue glorie), smaschera platealmente (era ora) la nazificazione del reato “associativo”, quale mezzo d’assalto e di eliminazione (“pogrom”) delle famiglie, singole o in gruppi, di ogni loro membro, delle loro stirpi, “etnie” (o “razze”?)… e solo perchè “di tipo mafioso”…..