16.01.15

Pontefice “in volo”

Eppure, anche dal lato del diritto statale, detto “laico” o “secolare”, oltre che dal lato del diritto ecclesiastico, che presumibilmente la ha suggerita, l’affermazione del Pontefice (“non si uccide nel nome di Dio, ma le religioni non vanno insultate”) parrebbe ineccepibile, se:
per gli artt 403 ss del codice penale, posti fra i “delitti contro il sentimento religioso… “, in particolare, fra i “delitti contro le confessioni religiose” (Libro II Titolo IV, Capo I del Codice), l’offesa ad una confessione religiosa… mediante vilipendio di chi la profess(i)”, o mediante vilipendio “con espressioni ingiuriose delle cose che formino oggetto di culto…”, è vietata.
Sotto minaccia di pene pecuniarie, introdotte dal parlamento (a maggioranza berlusconiana) nel mese di febbraio dell’anno 2006; prima d’allora, sotto minaccia di pene detentive, benché inferiori a quella che, all’art 402, difendeva la religione cattolica, eletta a “religione dello Stato” (da una disposizione di chiara matrice e volontà concordatarie), fino che fu dichiarata incostituzionale (per ineguaglianza alle altre confessioni religiose), dalla Consulta, nell’anno 2000.
E, va ricordato, sul “vilipendio” in questa materia, poche questioni sono state elaborate alla luce del “diritto di critica” (quale “scriminante” delle offese), e, ancor meno, del “diritto di satira” (a differenza, ben comprensibile, dalla materia della diffamazione o della ingiuria, offensive della reputazione e dell’onore della persona, altro dal suo “sentimento religioso”).

http://ilgarantista.it/2015/01/15/il-papa-non-si-uccide-in-nome-di-dio-ma-le-religioni-non-vanno-insultate/

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