Sommario: individuate le funzioni (pubbliche e) istituzionali assunte e accumulate e concentrate da Renzi (predetto) dacchè è divenuto segretario del Partito Democratico, si osserverà se il modo, della loro esplicazione, sia stato antigiuridico (anche penalisticamente), costituzionalmente difforme (“autocratico” anziché “democratico” e “fascista” ex XII disposizione transitoria e finale della Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre 1947). E si concluderà in conseguenza.
Prologo
A. Il potere renziano (di tipo “mussoliniano”)
1. Il giorno 15 dicembre 2013 prende la segreteria del Partito (“Democratico”), il suo comando amministrativo, ad ogni livello, e, anzitutto, il comando “istituzionale” (ovunque, il Partito, stia in organismi, elettivi o non, deliberativi).
1.1 Il giorno 22 febbraio 2014 (con fulmineo “espianto-impianto” sul “Governo Letta” in corso) prende la Presidenza del Consiglio dei Ministri, opta i ministri (accantona i programmi del passato Consiglio, per la economia nazionale, ne adotta altri, per i mutamenti costituzionali).
1.2 Quel giorno, ha preso il potere di Pubblica Amministrazione centrale immediato, il potere di Pubblica Amministrazione periferica mediato (da organi periferici della Amministrazione centrale, o da agenzie periferiche del Partito).
Orbene
1.3 Quale Pubblico Amministratore (centrale e periferico) e quale capo di un Partito politico in competizione (globale) con altri, non potrebbe essere “imparziale” 1, benchè debba esserlo, per art 97 Cost. 2
1.3.1 Non potendo esserlo, egli ha congiunto (e tratto a sé) Potere amministrativo e Potere politico- partitico (centrali e periferici). Cioè, ha integrato nel suo Partito quel Potere3; ha consegnato al suo Partito il Governo della Repubblica:
con accaparramento simile a quello col quale esordì il Partito Nazionale Fascista, contenitore del Governo Mussolini.
2.Ma, la congiunzione di quei due poteri, ha indotto anche quella del Potere Legislativo:
-essendo, il suo partito, detentore4 della maggioranza deliberativa (corrente) in Parlamento (solo tendenzialmente nel Senato); essendo, quindi, nella condizione di legiferare direttamente;
-essendo, inoltre, nella condizione di far legiferare (“direttamente”) il Governo, offrendo la “fiducia” (una dichiarazione di fede drasticamente sostitutiva di ogni esame) ai suoi decreti (art 77.2 cost.), o (sotto specie di pseudo esame, pronto a convertirsi in “fiducia”, all’occorrenza) ai suoi disegni legislativi (ddl).
2.1. Anzi, potrebbe ritenersi che la acquisizione del comando partitico e governativo sia stata concepita in vista della attribuzione, al Governo, del comando legislativo 5.
2.2. Quindi, un Partito ha annesso il Governo, ha annesso il Parlamento (annessi i corrispondenti periferici), Essi si sono integrati in quello, al cui comando è il segretario: secondo il modello (funzionalmente) “totalitario” del potere politico generale e particolare, “autoligocratico”, indubbiamente corrispondente a quello fascista del periodo mussoliniano.
Narrazione
B. l’uso (forse…delittuoso) del potere renziano
2. la materia legislativa (statale) potrebbe tripartirsi secondo la titolarità che il Governo abbia nella iniziativa e nella produzione legislativa (e secondo il tipo dell’atto legislativo): -“ordinaria”, ove il Governo potrebbe essere titolare delle due attività6;
-“ordinaria speciale” 7, ove il Governo non potrebbe essere titolare delle due attività8;
“costituzionale”, ove il Governo, Organo (esclusivamente) della Pubblica Amministrazione, del Potere Esecutivo, tutt’altro che legislativo (ordinariamente), non potrebbe che essere completamente escluso dalle due attività (originariamente, d’altronde, anni 1946-1948, assembleari).
3.Ora, è sotto gli occhi di tutti che, il Governo (“renziano”) ha preso (compulsivamente) iniziativa legislativa9 pressochè esclusivamente (oltre che in materia “ordinaria speciale”), in materia costituzionale (su Senato, Provincie, Cnel, “Competenze” di Stato e di Regione); che ad essa si è completamente dedicato10.
3.1.Ebbene, svolgendo iniziativa legislativa in quella materia, non è inipotizzabile che abbia “usurpato potere politico” (essendo stato privo del potere relativo, certamente “politico”), e commesso delitto ex art 287 cp, manovrando sulla Carta costituzionale antifascista al modo fascista11.
3.2 Per giunta, appartenga o non a quella materia la normazione elettorale12, entro essa ha fatto incursione, il Governo, con incontenibile foga, proteso a fronteggiare (usurpativamente) l’appena emessa sentenza della Consulta, ad affossarla con “l’Italicum”, democratologicamente peggiorativo della corrispondente legge fascista “Acerbo” (1923-24).
3.2.1.Mentre iniziativa e produzione legislative (dirette o indirette), oltre che prescriventi adesioni parlamentari di pura fede (“fiducia”), quando non fossero sottraibili al dibattito deliberativo, lo hanno soffocato, con la imposizione (personale, del “premier”) di modi e tempi e termini del suo corso (talora notturno e ad oltranza), cioè “con atti violenti”13, forse somiglianti a (e componenti) quelli del “fatto diretto e idoneo a mutare la costituzione dello Stato”, quelli del delitto di attentato in art 283 cp.14.
Epilogo
C. lo sbocco neofascista dell’uso del potere renziano
4. la seduta parlamentare della notte sul quattordici febbraio scorso è stata “indetta” dal segretario del partito democratico capo del governo legislatore nazionale (immediato e mediato, ut supra), per il dibattito deliberativo, alla Camera dei deputati, del “ddl Boschi sulle riforme costituzionali”15.
4.1. I “partiti di opposizione”, reiteratamente repressi o compressi nell’esercizio della dialettica per la emendazione del testo in esame16, umiliati, fiaccati dall’ora irrituale e dalla prospettiva della sua dilazione fino alla deliberazione (mirata dal partito di “maggioranza”)17, (in effetti espulsi) “abbandonano” l’aula (a rivendicazione delle loro prerogative): con atteggiamento, e accadimento, essenzialmente corrispondenti a quello “aventiniano”, del periodo mussoliniano.
4.2 Ora, un partito (democratico per art 49 cost) che abbia acquisito la maggioranza camerale col ventisette per cento degli elettori18 per effetto di una legge -“il Porcellum”- invalidata dalla Consulta, “automaticamente” rimpiazzata da altra opposta19 subito operante20,la quale, quindi, se non avesse invalidato la composizione delle Camere ed i loro componenti21, per lo meno, relegherebbe la maggioranza sorta dalla precedente (in particolare: quella maggioranza…), alla attività legislativa “ordinaria, o comunque, la terrebbe ben lontana dalla legislazione “costituzionale”22:
ebbene, quel partito, a quel grado (infimo) di suffragio popolare, a maggioranza pretestuosa, falsa23, potrebbe (anche solo immaginare di) deliberare “una riforma costituzionale”, espulse dal Parlamento “le opposizioni”24, da sé solo? Potrebbe, se, e al modo di, Partito Unico, come il Partito Nazionale Fascista, come partito neofascista (nel pensiero nella azione nelle loro maniere).
D. un potere, il renziano, ricostituente il disciolto partito fascista?
5. il criterio per congetturare in tema potrebbe trarsi dalla legge vietante la “ricostituzione del disciolto partito fascista”25, dicente:
“Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione. Riorganizzazione del disciolto partito fascista. -Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista
« quando un’associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista. »
5.1 Ebbene, le parti (qui) evidenziate con carattere “corsivo”, non paiono indisponibili (semiologicamente, lessicalmente, logicamente, culturalmente) a recepire taluni contenuti della sopra esposta disamina26.
5.2 Se non apparissero, indisponibili, le ipotesi dei delitti di “usurpazione del potere politico” (art. 287 cp), di “attentato contro la Costituzione dello Stato” (art 283cp), e, inoltre, di “abuso d’ufficio” per conflitto di interessi27, ex art 323 cp28, ne sarebbero confortate.
Associazione Giustizia Repubblicana
Diaz