Tahyyp Erdogan, Tahir Elci
Trattenuto ventiquattro ore dalla polizia al soldo di Tahyyp Erdogan, l’Avvocato Tahir Elci, poiché aveva, poco prima, teorizzato giuridicamente, dinanzi a un pubblico televisivo, come, quello dei Curdi, fosse un popolo combattente per la propria liberazione (dall’oppressione turca), e come, per ciò, non fosse qualificabile terrorista.
Sottoposto a processo intenzionalmente diretto alla incarcerazione pluriennale, dalla magistratura al soldo di Tahyp Erdoan, per “propaganda terroristica” (che avrebbe commesso da “terrorista”, chi, come lui, escludendolo, non avrebbe potuto esserlo (né sembrarlo), se, per diritto internazionale, sono terroristici le azioni o gli agenti che, intenzionalmente e manifestamente, lo accludano).
Egli, dicevasi, mentre è a conferenza con suoi seguaci, da un pugno di sicarii improvvisamente erompente, è assassinato.
Assassinato dal sistema sociopoliticogiuridicogiudiziariopenale (dal sistema criminale, sedicente anticrimine, massimo al mondo, diffuso in ogni statualità di questo senza eccezione, e, a differenza d’ogni altro, impune per legge), che da vero avvocato, missionario del suo popolo, dibattendo contrastava.
Erdogan ha zelantemente chiosato che, “l’incidente”, sollecitava a proseguire la “giusta lotta al terrorismo…”.
Dando di questo, in accordo con la polizia e la magistratura al suo soldo, una nozione (appositamente falsaria e con ciò ) prodromica dell’assassinio.
Perché, per diritto (internazionale) convenzionale e consuetudinario, oltre che per diritto umanitario, non è reputabile “terrorista””, il popolo che, pur armato, vada in cerca della propria liberazione.
Giacché, esso, è “legittimo combattente”.
Tanto più se acculturato in un territorio, se stabilito e organizzato.
Anzi, per lo stesso diritto, chi lo qualifichi terrorista e con e per ciò lo aggredisca (e, qui, è palese il finalismo sociopolitico delle etichettature giuridicogiudiziariepenali o belliche, escogitate e preposte, dai suddetti sistemi, a licenziare qualsiasi misfatto sugli etichettati), commette crimine contro la pace e di genocidio.
Perseguibili davanti la Corte penale internazionale.
Peraltro, la esclusione dal terrorismo giuridico, la esenzione dalle sue conseguenze, del “legittimo combattente”, erano certamente note al sunnita Erdogan, ed alla polizia ed alla magistratura al suo soldo, giacchè furono particolarmente disputate, e poi acquisite, nella Convenzione contro il terrorismo della Organizzazione della Conferenza Islamica del 1999 (allora, a prò della Intifada palestinese).
Erdogan, dunque, anche delinquente giuridico, il più turpe dei suoi nefandi attributi.