1.Per la disposizione in art 16 della Legge 352/1970 (su “referendum” costituzionale e comune e su altro) “Il quesito da sottoporre a referendum consiste nella formula seguente: “Approvate il testo della legge di revisione dell’articolo (o degli articoli) della Costituzione concernente (concernenti)…., approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero…del…?”…
D’altronde, per articoli si esprime il testo di ogni legge e lo si delibera, nel sistema giuridico italiano (esemplarmente: art 72.1 cost, per il quale la Camera.. “approva il disegno di legge articolo per articolo e con votazione finale”). Per articoli e su articoli si è espresso ed è stato deliberato dal Parlamento il testo della legge di revisione della Costituzione “Boschi”(in GU n 88 del 15 04 2016). Potrebbe esprimersi e deliberare in altro modo il Popolo referendario, con il “voto” in art. 17 L. 352/1970? No, risponde fermamente l’art. 16 cit..
2. A quella legge fu assegnato un nome: “disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione dei Titolo V della parte II della Costituzione”. Tralasciata la questione (discussa da chi scrive altrove, ad es., nel sito del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale), oltre che della sua inidoneità a riportare il testo della legge le sue “disposizioni”, (la questione) della inaderenza a realtà, se non della falsità, dei suoi composti locutorii:
certo il nome di una legge non ne identifica il “testo” (art 16 cit.), tanto meno le “disposizioni” (“articoli”), né si identifica in alcuna d’ esse, né è disposizione a sua volta (il nome di una legge è annunciativo, del testo, talora ne è interpretativo – raramente è flagrantemente propagandistico, come quello in esame – mai è normativo, a differenza delle sue “disposizioni”).
3. E, tuttavia, nella formazione della legge, iniziata dal Governo in carica (inammissibilmente, come argomentato altrove da chi scrive, ad es. nel sito di Coordinamento per la Democrazia Costituzionale), questo stesso – per mano del capo di un Partito inoltre “capo” del Comitato referendario Basta un Sì e suo capo…- lo ha proposto ad oggetto della deliberazione popolare (lo formalizzerà espressamente con apposita Deliberazione: vd dopo):
il nome della legge…, ripetesi, tanto somigliante ad un slogan pubblicitario, non altro, non il testo d’essa con i suoi articoli: in luogo di quello prescritto dall’art. 16 cit..
4. Più per la sensazione che per la intellezione di quanto sopra, da più parti “della politica” è stato ideato lo “spacchettamento”, del quesito referendario che lo conteneva (bisognoso in realtà di sostituzione), poiché inadeguato alla “disomogeneità” (se non “eterogeneità” o comunque molteplicità), del testo della legge (composizione e formazione del Senato della Repubblica, identità dell’organo fiduciante il Governo, elezione del Presidente della Repubblica, abolizione di un organo ausiliario del Governo, discrimine tra legislazione statale e regionale…e tant’altro ancora). Sensazione, peraltro, non giunta a intellezione, se alcuno dei suoi percettori ha precisamente indicato come dove quando da chi, lo “spacchettamento” sarebbe stato attuabile….
5. la richiesta di consultazione referendaria è stata presentata, raccolte le firme necessarie, dal Comitato suddetto, nell’Ufficio Centrale per il Referendum presso la Corte di Cassazione. In proposito, ex art 4.1 della L. n. 352/1970:“La richiesta di referendum di cui all’articolo 138 della Costituzione deve contenere l’indicazione della legge di revisione della Costituzione o della legge costituzionale che si intende sottoporre alla votazione popolare, e deve altresì citare la data della sua approvazione finale da parte delle Camere, la data e il numero della Gazzetta Ufficiale nella quale è stata pubblicata”.
Il quesito referendario (in ogni modo, vd dopo) susseguito, comunque, avrebbe dovuto conformarsi al modello in art 16 cit (riportando o richiamando il testo dalla legge, degli articoli della Costituzione revisionati e di quelli revisionanti). Esso, d’altronde, letteralmente e logicamente, non avrebbe impedito la scomposizione e la moltiplicazione del quesito, in rapporto (al meno) alle materie revisionate (vd.le cennate sopra sub 4, d’altronde dislocate in distinti Titoli e rispettive Sezioni della Parte Seconda della Costituzione); essendo ipotizzabile, tecnicamente, cumulo di quesiti e di relative risposte, nel quadro dell’art 16 cit. (vd dopo).
6. Al deposito delle richieste di consultazione referendaria presso il suddetto Ufficio Centrale, questo (composto da varii presidenti e giudici) , secondo la previsione in art 12.3 della legge 352/’70 “….decide, con ordinanza, sulla legittimità della richiesta entro 30 giorni dalla sua presentazione. Esso contesta, entro lo stesso termine, ai presentatori le eventuali irregolarità. Se, in base alle deduzioni dei presentatori da depositarsi entro 5 giorni, l’Ufficio ritiene legittima la richiesta, l’ammette. Entro lo stesso termine di 5 giorni, i presentatori possono dichiarare all’Ufficio che essi intendono sanare le irregolarità contestate, ma debbono provvedervi entro il termine massimo di venti giorni dalla data dell’ordinanza. Entro le successive 48 ore l’Ufficio centrale si pronuncia definitivamente sulla legittimità della richiesta.”
Nell’occasione, tuttavia, l’Ufficio non ha contestato “irregolarità”, illegittimità, o altro; ha dichiarato “legittima ed ammessa la richiesta di referendum popolare” (con ordinanza del 4.08.16). Ha, cioè, ritenuto e sancito che il quesito recante non altro che il nome della legge, nemmeno una qualunque disposizione del suo testo, corrispondesse alla previsione di cui all’art 16 cit….. Anzi, a quanto è parso, avrebbe fatto di più: cooperato attivamente, non solo passivamente (vd sopra e sotto), alla trasposizione, nel quesito, del nome della legge; cooperato, insomma alla aperta inosservanza dell’art. 16 cit..…
Sebbene avesse natura giurisdizionale (Corte Costituzionale sentenza n. 164 del 2008, ordinanza n. 343 del 2003 e sentenza n. 334 del 2004), tanto (da potere esperire “revocazione” delle ordinanze adottate in materia – vd. l’ordinanza dell’Ufficio Centrale per il Referendum adottata nella Camera di Consiglio dell’11 novembre 2008; e, in generale, Corte Cost., 30/01/1986, n. 17.: citazioni indirette- e) da potere reprimere o elidere la inosservanza della legge (in art. 16 cit. ), assicurando la legittimità ex art 12.3 cit. . E sebbene, inoltre, potesse sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 cit., ove lo avesse ritenuto impeditivo della scomposizione del quesito che una consapevole deliberazione legislativa popolare ex art 138 Cost avesse richiesto.
7. Pervenuta l’ordinanza, da quell’Ufficio, “al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Presidente della Corte Costituzionale” (art 13 L. 352/1970), il Consiglio dei Ministri, su proposta del suo presidente (ripetesi, a capo del Partito e del Comitato promotori del Referendum), astrattamente provvisto (si ritiene) della facoltà di sollevare conflitto di attribuzioni (ex artt 134, 137 L. n.87/195) con la magistratura che, con scorretto uso del potere, aveva approvato il quesito; ma concretamente proponente esso (vd sub 3) – e quindi, con quel presidente, portatore di interesse pubblico e privato in conflitto, tanto da dovere astenersi), con Deliberazione del 26/09/2016, ex art. 15 L. n. 352/1970, ha comunicato “che ha convenuto sulla data del 4 dicembre 2016…per l’indizione del referendum popolare confermativo previsto dall’art. 1\38 della Costituzione sulla legge Costituzionale ‘Disposizioni’…” (segue l’intero nome della legge).
8. E dopo esso, il Presidente della Repubblica, anch’egli “potere dello Stato” provvisto della medesima facoltà, di sollevare conflitto di attribuzione con la magistratura, e prima, ove necessario, con il Consiglio dei Ministri (Alcuni gli hanno conferito anche “potere di intervento” e/o di “remand”, di rinvio, generale), e comunque successore del presidente della Repubblica (a quanto si disse e parve) promotore della legge di revisione costituzionale in parola (vd sub 9), ha indetto il referendum (con D.P.R. n. 27/09/2016, pubblicato nella G.U. n. 227 del 28/09/2016).
Ciò datosi
9. Il professore Valerio Onida (già posto a capo di dieci “saggi” dal presidente della Repubblica Napolitano, allora bisognoso di “sfoltimento” della “seconda parte” della Costituzione, del quale, comunque, sarà presto gratificato da chi porrà a Capo del Governo, affinchè, questo, si facesse al più presto “potere costituente”…), con Altri, insofferente di quelle determinazioni, di ogni loro possibile insindacabilità, della loro illegittimità, ha impugnato il decreto del Presidente della Repubblica, in cerca di “spacchettamento” del quesito referendario, davanti il giudice civile di Milano.
Ove, premessa la “eterogeneità” (o simile) del testo della legge, la sua assenza dal quesito referendario, la irriconducibilità, di una (sola) risposta (monosillabica: Si, No) al quesito, a quella eterogeneità; da ciò desunta la coazione a rispondere indistintamente e, quindi, a rispondere illiberamente; desunta quindi la lesione della “libertà del voto”; lamentando insomma che, il mancato “spacchettamento” (che sarà appellato “termine orribile”, dal giudice adito, che, tuttavia, gli preferirà “parcellizzato…”), impedendo “il voto” distinto e differente sulle varie materie, lo avrebbe reso illibero, ha chiesto la trasmissione del decreto impugnato alla Corte Costituzionale, perché valutasse se, la legge n.352/’70, fosse costituzionalmente legittima nella parte in cui non prevedeva la scomponibilità del quesito referendario nel caso di pluralità delle materie normate e/o (?) non prevedeva che il voto dovesse svolgersi su un quesito omogeneo.
Ciò sebbene, invero, fosse incerto che l’art 16 cit. non la prevedesse, la scomponibilità, per quanto sopra cennato (sub 5 I cpv), e per quanto suggerito dalla comparazione del suo primo periodo (vd.lo sub 1), concernente le leggi di revisione della Costituzione, al secondo periodo, concernente “le altre leggi costituzionali” (art 138.1 cost): “ovvero: ” Approvate il testo della legge costituzionale….concernente… approvato dal Parlamento. E pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero..del…?”: Dove il quesito referendario sulle prime, oltre il loro testo richiama gli articoli revisionati (e per ciò quelli revisionanti); a differenza del quesito sulle seconde. Con ovvie indicazioni, sulla sua scomponibilità (ed il dovere di scomposizione).
E, inoltre, e invero, sebbene incerto, anzi (forse) da escludersi, che fosse in campo solamente un “voto” (come concepito all’art 48 cost – egli cita anche l’art 1, della Costituzi, forse non pertinente – e come riportato in art. 17 L. 352); e sebbene certo che fosse in campo, anche, una deliberazione legislativa (non puramente “elettiva”, forse sfuggita anche all’autore dell’art 17 cit….), del sovrano costituzionale (va notato che, d’altronde, le leggi in materia elettorale, attinenti l’art 48 cit., sono richiamate dalla legge 352/’70, art. 50, “in quanto applicabili”):
egli ha eccepito la illibertà del voto, non anche la inibizione della deliberazione legislativa (connessa, si ribadisce, in quanto deliberazione di deliberazione altrimenti imperfetta, approvativa d’essa quale condizione della sua vigenza: deliberazione, tecnicamente, parte della “fonte di produzione legislativa”).
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, dal giudice adito.
Il quale tuttavia:
10. per cominciare, non ha concluso ineccepibilmente la pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale della legge 352/’70. Giacché tipicamente, quando essa sia incondivisa, come in specie, sia ritenuta “manifestamente infondata”, è definita con siffatta formula (artt. 23, 24 L. 87/1953): essa, ripetesi, non la questione di merito retrostante. Mentre, il giudice, ha concluso dichiarando “manifestamente non lesa la “libertà di voto…”; “Il diritto di voto non pare leso dalla presenza di un quesito esteso e comprensivo di un’ampia varietà di contenuti“. E, ciò, dopo essersi interrogato a lungo sulla questione: “posto che la Costituzione consente di sottoporre a referendum una legge costituzionale complessa ed eterogenea deve valutarsi se sussista una lesione della ‘libertà giuridica’ dell’elettore (che è comunque libero nei fatti di esprimere il proprio voto, qualunque esso sia, sulla proposta complessiva) per effetto della mancata scomposizione del quesito sul presupposto che il cittadino potrebbe voler aderire ad alcune parti della riforma e non ad altre”.
Cioè, il giudice ( a parte che ha evocato “legge costituzionale” anziché “legge di revisione della Costituzione”: vd sopra sub 9 II cpv), ha invaso la questione di merito retrostante, e causante, quella di legittimità, senza averne il (benchè minimo) potere, appartenendo, questo, alla Corte Costituzionale (che appunto per giudicare della prima è adita).
– Poi, evocando “libertà di voto”, “diritto di voto”, un atto elettivo, selettivo ( di una cosa o una persona o altro), alla stregua di un apprezzamento riassuntivo ed intuitivo (esso sì, forse, non ledibile “dalla presenza di un quesito esteso e comprensivo di un’ampia varietà di contenuti”) avulso dall’atto normativo, ha ripreso l’atteggiamento cognitivo del ricorrente, sull’oggetto in controversia. Che, come detto, non aveva che fare solo con il “voto” ma anche con un atto normativo, (mediatamente) produttivo di norme entro testi ripartiti in articoli, tanto più se in revisione di altri articoli (e che sarebbe stravolto, se ridotto ad apprezzamento “esteso e comprensivo” di un insieme di “contenuti”, ad un “voto libero”; se sottratto alla sequenza, rigidamente processualizzata, della deliberazione legislativa). Dove “l’ampia varietà di contenuti” non è altro che, o è anche, molteplicità di un testo ripartito in “articoli” (distribuiti in Capi, Sezioni; Titoli, Parti o Libri etc); e dove “il voto su essi” non è altro che, o è anche, (volizione di) normazione di ognuno d’essi (al modo esemplare narrato in art 72 cit: vd sub 1 I cpv).
– “È del tutto evidente che competerà a ogni singolo elettore formulare una valutazione complessiva di tutte le ragioni a favore e di quelle contrarie di tutte le parti di cui è composta la riforma, insieme considerate, esprimendo infine un voto sulla base della prevalenza del giudizio favorevole o sfavorevole formulato in ordine a talune sue parti, ovvero, secondo ogni altra valutazione“:
dove il legislatore mediato, revisore di articoli normativi, sarebbe non più che un “elettore” cui competerebbe una “valutazione complessiva”- anziché analitica- , “di tutte le ragioni a favore e di quella contrarie”. Cioè di ragioni personali o sociali o politiche, comunque individuali, anziché di rationes legum confluite nella disposizione. Elettore, dice il giudice, “cui competerebbe una valutazione complessiva”) “di tutte le parti di cui è composta la riforma”, non degli articoli della legge di revisione (che non è “riforma”!), della Costituzione, animanti il testo…
– Quando c’è una “riforma costituzionale di ampio respiro come possono essere revisioni della Costituzione interessanti più articoli e più titoli, da definirsi pur sempre revisioni parziali, il referendum nazionale non potrà che riguardare la deliberazione parlamentare nella sua interezza”:
ciò che non sarebbe insostenibile, purché fosse chiarito che, l’art 16 cit., non distingue le leggi di revisione della Costituzione in base alla ampiezza del loro “respiro”, giacché richiede sempre, nel quesito, il testo degli articoli revisionati (e di quelli revisionanti).
– “Il referendum nazionale” non potrebbe essere altro che un voto, di accettazione o di rifiuto, su una deliberazione parlamentare indifferenziabile e indivisibile”:
laddove esso è, anche, l’estrema deliberazione su quella deliberazione, la sua approvazione o disapprovazione, (sia pure) con espressione monosillabica, ma distinta, di ogni suo articolo (o, al meno, dell’articolato di ogni sua materia).
– “non potendosi disarticolare l’approvazione o il rigetto di un testo indiviso alla sua fonte” :
“alla sua fonte” cioè all’origine (se non si fraintende) allorché il testo non potrebbe essere più diviso, nascendo appena; e comunque, “indiviso”, un testo che potrebbe essere completamente diviso ( e che dovrebbe esserlo, al meno nella misura della previsione in art. 16 cit)?
– un testo, “le cui diverse parti sono in rapporto di reciproca interdipendenza“:
la interdipendenza che si rinviene dentro ogni deliberazione legislativa cumulativa, plurima, dove l’interdipendenza della parti sta nell’unità d’essa entro un testo, oppure sta , nella ratio o nelle rationes legum? Se si allude ad essa, si può condividere l’assunto.
– “E’ la stessa Costituzione all’art.138, a connotare l’oggetto del referendum costituzionale come unitario e non scomponibile”:
ciò non sarebbe stato affermato, se fosse stato letto, l’articolo, completamente muto in punto, insieme all’art 16 cit ..
– In caso di “parcellizzazione” dei quesiti, “l’elettore, libero di scegliere su ogni singolo quesito, finirebbe in tal caso per intervenire quale organo propulsore dell’innovazione costituzionale contro la lettera della norma”:
senonché “l’elettore” è, anche, tale, “organo” legislativo (eventuale) nella formazione delle leggi di revisione della Costituzione (o di altre leggi costituzionali); e se anche tale non fosse in concreto, come il giudice pretende, esso sarebbe destituito. .
– “…oltre che a favorire l’ingresso di una contrattazione politica di carattere compromissorio, evenienza giustamente paventata dagli stessi ricorrenti”):
paventata perché, l’evenienza che dovrebbe essere auspicata, anzi imposta essendo, il Popolo referendario, organo legislativo massimamente politico, cioè negoziale e, all’occorrenza, compromissorio (se ogni legislazione democratica è preposta a riassumere e sussumere la totalità degli interessi socialmente dati)?
– “Con più quesiti su più temi della riforma, dunque, la consultazione popolare si trasformerebbe, in sostanza, in un referendum ‘propositivo”:
ma come potrebbe essendo deliberativo, anzi, potendo essere (se mai) propositivo solo se non fosse deliberativo?
– “deve essere tenuto presente che le disposizioni di una legge di revisione, ancorché quest’ultima si occupi di articoli della Costituzione fra loro diversi e regolanti materie potenzialmente non omogenee, non possono per ciò stesso ritenersi prive di interconnessione“:
e quindi, la interconnessione fonderebbe “le disposizioni di una legge di revisione di articoli della Costituzione fra loro diversi...” in un composto indeliberabile se non indistintamente?
– la «natura oppositiva del referendum costituzionale» verrebbe «a mancare, e ad essere irrimediabilmente snaturata laddove si ammettesse la parcellizzazione dei quesiti»:
“oppositivo” l’atto deliberativo che si esprimesse col Si, anche se “laddove si ammettesse la parcellizzazione dei quesiti”, talora si esprimesse col No (tanto meno se continuasse a esprimersi col Si)?
– «Con la parcellizzazione referendum snaturato»:
no, conformato alla “natura” datagli dall’art 16, in combinazione con l’art 138 cost….
e ancora
– “non può condividersi l’equazione svolta dai ricorrenti di omogeneità/libertà d’esercizio del diritto di voto del cittadino elettore e eterogeneità/assenza di libertà di quello stesso diritto”:
certo, potrebbe non condividersi, a condizione che “l’esercizio del diritto di voto del cittadino elettore” (in tema si è detto criticamente sopra..) potesse appuntarsi su ogni eterogeneità.
– Se si votasse su più quesiti, diversi per temi, sulla riforma costituzionale “l’esito potenzialmente alternato di approvazione-dissenso in relazione ad ogni singola domanda referendaria, finirebbe per condurre ad una ineludibile distruzione dell’unità del disegno di revisione approvato dal Parlamento”:
quale, e che cosa, sarebbe “l’unità del disegno” nella pluralità eterogenea delle materie; e dove essa sarebbe se non nella sintesi sociopolitica che di esse fosse fatta (se fattibile)?
– “con buona pace della volontà dell’Assemblea costituente laddove optava per un esercizio della sovranità popolare in termini di rappresentanza indiretta”:
non anche “in termini di rappresentanza” diretta, come nella deliberazione popolare referendaria ex art 138 cost.?
– …. I ‘padri costituenti’, infatti, hanno previsto che le modifiche della Costituzione spettano “al Parlamento” e ai parlamentari, rappresentanti dei cittadini, spetta “il compito di progettare ed approvare l’estensione dei contenuti della revisione della Carta”:
“spetta il compito di progettare” ai predetti, sebbene “l’iniziativa delle leggi”(art. 71 cost), anche di revisione della Costituzione, appartenga al Popolo (non anche al Governo, in materia, come altrove sostenuto da chi scrive: vd loc. cit. ,sopra sub 3: mentre l’ordinanza nemmeno sfiora che, l’ iniziativa di questa legge, non fu assunta da “Parlamento e parlamentari”, bensì dal Governo….).
– “Se si votasse su più quesiti si distruggerebbe “l’unità del patto approvato dal Parlamento”:
di quale “patto” si parli non è chiaro, sia perché il Parlamento approvò “a maggioranza” e contro le opposizioni “il patto approvato dal Parlamento”: sia perché ogni legge è il prodotto di una deliberazione normativa (per sua natura) eteronoma, unilaterale, non contrattuale, pur se fosse adottata all’unanimità dei preposti a deliberare. E, per Fama, fu tale la Costituzione antifascista, ingaggiata dalla Assemblea Costituente per debellare ogni fascismo ordinamentale del passato e ogni neofascismo del futuro; ovviamente contro le volontà dei loro vettori.
– “ogni Costituzione è patto fondante di una comunità” ed è la “natura essenziale di ogni Carta” il fatto che “ogni parte del patto, e quindi ogni singola materia trattata, sia strettamente legata”:
ma quando non fosse “patto”, come spiegato, non sarebbe nemmeno “strettamente legata”; e quando fosse legata, non lo sarebbe per nient’altro che il disegno legislativo (sociopoliticamente basato) dipanato nel suo testo ( materialmente e normativamente molteplice).
– …E per questo non si può arrivare neppure con un referendum “ad una scomposizione” dei quesiti su una riforma costituzionale, scomposizione che altererebbe “l’equilibrio complessivo delle reciproche interconnessioni avuto di mira dal Legislatore in funzione costituente”:
ma la“scomposizione dei quesiti” non sarebbe altro che la deliberazione, con articoli, della revisione di articoli della Costituzione; al modo dell’art. 16 cit..
– Se si ‘spacchettasse’ il quesito, infatti, ci sarebbe il “rischio” di “risultati costituenti una combinazione casuale di diverse scelte elettorali in grado di distruggere l’unità del patto approvato dal Parlamento“:
ma non è asseribile “patto”, come detto, dunque nemmeno la sua “unità”. Come non sono immaginabili “scelte elettorali” disgiunte dalle deliberazioni normative, per quanto detto. E comunque la “combinazione…. di diverse scelte elettorali” mai potrebbe essere “casuale”, giacché esitante necessariamente: in “un maggior numero di voti affermativi al quesito e un minor numero di voti negativi, ovvero, in caso contrario, (in un) numero di voti affermativi non … maggiore del numero dei voti negativi” (art 24 L. 352/1970).
– La “desiderata scomposizione dei quesiti potrebbe condurre all’esito, statisticamente possibile, di molteplici combinazioni, anche casuali, frutto di scelte referendarie differenziate da elettore a elettore”:
esattamente quanto atteso, e preteso, dall’art 16 cit, nondimeno. Che tuttavia esclude “casuali(tà)” delle combinazioni, per quanto detto.
– “un voto elettorale non omogeneo su tutti i quesiti bloccherebbe la promulgazione della legge di revisione anche con riguardo alla parte non colpita dal quesito referendario”:
“un voto” omogeneo (che il giudice pretende) “su tutti i quesiti” eterogenei, avrebbe ancora un oggetto che non fosse sè stesso?
11. Ma in tanta abbondanza concettuale e verbale, in così estesa digressione giudiziale, non un istante, una parola, un segno, che si accostassero alla illegittimità flagrante del quesito referendario: oggettualizzante il nome, della legge di revisione costituzionale, non il testo, nè gli articoli revisionanti, né quelli revisionati…. contro la logica interna di qualsiasi deliberazione legislativa mediata, pur se “votiva”, e comunque contro l’art 16 cit..
Non era ritenibile (art 23.2 . 87/1953), dal giudice, al meno, che non fosse “manifestamente infondata” la questione sollevatagli, della imprevisione, dall’art. 16 cit., della scomponibilità del quesito referendario, ove non avesse ritenuto la inosservanza d’esso (diretta o riflessa) da tutti i poteri (politico-amministrativi o giurisdizionali) avvicendatisi prima del suo, e la sua immediata giustiziabilità?
Non era, insomma, ritenibile, dal giudice, la giusdicibilità della vicenda, posto che “Il difetto assoluto di giurisdizione è ravvisabile solo quando manchi nell’ordinamento una norma di diritto astrattamente idonea a tutelare l’interesse dedotto in giudizio, si che non possa individuarsi alcun giudice titolare del potere di decidere; attiene, per contro, al merito della controversia ogni questione attinente all’idoneità di una norma di diritto a tutelare il concreto interesse affermato dalla parte in giudizio” (Cass., SS.UU., 30/03/2005, ord. n. 6635)?
E comunque, se non lo avesse ritenuto, non avrebbe potuto opporre in conflitto, all’ultimo dei poteri predetti, per scorretto esercizio, il proprio ( da ciò menomato)?
Certamente si.
12. Ma perché tutto ciò è accaduto, per imperizia degli organi? O per altro?
Se la risposta non potesse essere guidata dal nome della legge, deformativo disinformativo deviativo e decettivo (dapprima di varia umanità parlamentare “legislatrice”, ignara – è risultato recentemente in Televisione – financo dell’origine temporale della Costituzione; e, dopo, del Popolo legislatore), potrebbe ipotizzarsi che essi, vicendevolmente e reciprocamente, e antistoricamente, abbiano creduto, o fatto credere, di avere che fare con atti c.d. politici, esenti da legalità e da giurisdizione, immuni da qualsiasi “sindacato”; insomma, col genere di atti fondati (sociopoliticogiuridicamente) dall’art. 31 del Regio Decreto n. 1054 del 1924 ! (che si preoccupò di escludere, per gli atti e i provvedimenti del potere politico, e del Governo nell’esercizio del potere politico, la sindacabilità del Consiglio di Stato- oggi anche dei Tribunali Amministrativi Regionali, i Tar- ) in sede giurisdizionale.
O potrebbe ipotizzarsi (lo avrebbe fatto, equivalentemente in senso sociopoliticogiuridico, secondo la Cronaca, anche l’Avvocatura dello Stato nei giudizi susseguitisi in materia), che, i provvedimenti dei suddetti poteri, fossero di mera attuazione e formalizzazione della volontà espressa dal Parlamento, questo solo munito della prerogativa di formulare il nome della legge, e, così, di condizionare la genesi del quesito….
Come, se, questa, non avesse avuto inizio dopo la deliberazione legislativa parlamentare (a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera in seconda votazione), richiesto il “referendum (al modo in art 138 cit.); e non dovesse adeguarsi, ad opera (esclusiva) dei richiedenti, e dei poteri consecutivamente avvicendatisi, alla volontà della legge 352/1970.
13. Ciò datosi, a conferma della decettività ex ante, del quesito, con altra ex post, potrebbero essere richiamati i commenti, riportati dai Media, della vicenda processuale sopra narrata, saliti dal coagulo di parlamentari e di governativi coautori della legge di revisione:
“Ovviamente Matteo Renzi non può che essere soddisfatto e proprio ieri sono filtrati i contenuti della lettera che ha già inviato agli italiani all’estero, per invitarli a votare in positivo al referendum: «Siamo a un bivio, possiamo scegliere tra il non cambiare nulla o riformare il nostro Paese. Dipende da voi», conclude la missiva del premier. Tante le reazioni alla decisione del Tribunale di Milano. «I trabocchetti sono finiti, gli atti del governo sono conformi alla legge. Ora spazio solo al confronto nel merito sul quesito del referendum», twitta il senatore Pd Andrea Marcucci. «Prevedibile e inevitabile», per la presidente pd della commissione Affari costituzionali del Senato, Anna Finocchiaro. «Fugato ogni dubbio residuo sulla legittimità del quesito referendario». Ora finalmente liberi di votare, scrive il comitato Bastaunsì“.
Mentre “Il ministro Alfano”, a quanto si dice, avrebbe già mostrato in pubblico “la scheda elettorale”, riportante, a quesito, il nome della legge….
Pietro Diaz