Se sono “diritti politici del cittadino” (art 294 del codice penale):
il diritto alla deliberazione legislativa nella forma, analitica ed effettiva, di cui all’art 72 Cost., non in quella simbolica (perché contenente solo dichiarazione di fiducia nel Governo: sulla scorta tecnica dei regolamenti delle due Camere, non della Costituzione, tuttavia). Diritto tanto più forte, quando la materia, come quella tributaria del D.L: 24 04 ’17 n. 50, sia riservata alla legge (art 75.2 ), non sia normabile dal decreto legge nemmeno se convertito in legge (tanto meno se simbolicamente deliberata);
il diritto alla deliberazione legislativa nella forma, analitica ed effettiva, di cui all’art 72 della Costituzione, non in quella simbolica, sopra indicata, quando la materia sia assolutamente riservata alla legge (art 25.2 cost), non sia regolabile da altra fonte (benchè lo sia stata, ripetutamente quanto eversivamente, nella storia della “repubblica”): la materia penale deliberata (simbolicamente perché contenente solo dichiarazione di fiducia nel Governo) l’altro ieri, quella che minaccia a vita la decapitazione civile di qualunque cittadino, differendo senza limite, mediante allungamento dei tempi della prescrizione del reato, “il giorno del giudizio” penale (fino a trasmetterne il relativo potere dinasticamente, da una generazione all’altra di magistrati, se l’accusando sia longevo…);
il diritto alla deliberazione legislativa popolare, nella forma di cui all’art 75.1 Cost., annientato, con inganno, dal decreto legge governativo, che ha antecipato il contenuto normativo auspicato dai referendarii (la “abolizione dei voucher”) per poi rivoltarlo.
Se, dicevasi, sono diritti politici quelli suesposti, allora, il Governo della Repubblica, impedendone con la forza o con l’inganno l’esercizio, ha attentato ad essi, commettendo il delitto in art 294 cp (delitto denunciabile da chiunque, giudicabile dal tribunale dei Ministri).
Pietro Diaz
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