Saviano: “è ora di rivedere un reato applicabile oggi ai gruppi capeggiati solo dai meridionali”. Cioè, oltre i gruppi, “di tipo mafioso”, incriminati dall’art art 416 bis cp (che regola “associazioni”, in verità, non “gruppi”, che penalmente son tutt’altro: ma quando il diritto in genere, penale in specie, non è maneggiato da competenti, è devastato, e devastante), il romanziere di Gomorra vuole una legge che renda la nazione intera “di tipo mafioso”?
Gabrielli: “non è che non ci sia stata la mafia, nel processo Mafia Capitale, era sbagliata la legge (dell’art 416 bis cp). Senonchè, al seguito di quella legge, supponendosi la mafia di quella legge, è stato iniziato e proseguito il processo. Ed al seguito d’essa si è giudicato ( non si poteva non, si doveva assolutamente, giudicare): se al processo è permesso di perseguire esclusivamente un fatto che una legge previa incrimini e in base ad essa. Dunque, fu sbagliato il fatto, portato a processo, rispetto alla legge previa ad esso. Il capo della polizia non lo coglie. E, d’altronde, , non diverge da Saviano nel volere la sostituzione della legge, e, con ciò, l’estensione della mafiosità alla nazione intera.
Laddove, socialmente, e tecnicamente:
Il riflusso, nella sentenza romana 20 07 2017, della “associazione di tipo mafioso” (in art 416 bis cp), nella “associazione per delinquere” (in art 416 cp), tecnicamente indica che l’accertamento della applicabilità, al fatto a processo, della “legge speciale”, è fallito, e che è riuscito quello della applicabilità della “legge generale”.
Di fatti, le due leggi, dall’anno 1982 ( di vigenza della prima, dal 1931 vigendo la seconda), sono “in rapporto di specialità”, della prima (“speciale”), rispetto alla seconda (“generale”): art 15 cp. Rapporto che implica una connotazione della prima (culturalmente e fisionomicamente) più intensa che nella seconda. E quindi, una sua maggiore individualità fattuale e giuridica.
Perciò, la sua disindividualizzazione, ad ampliamento del raggio di azione, richiesta da più parti, è già attuata, dalla “legge generale” (suddetta).
Il contrario o il resto sono ciancia incompetente.