1 – 09 – 2009

I “respingimenti” che elevano il rischio del naufragio degli immigranti,dell’aggravamento della indigenza materiale sociale politica dalla quale fuggono, che negligono gli eventuali diritti di asilo e gli “innocenti”, vecchi , bambini , sopravviventi solo se assistiti, illeciti per ciò a norma dei diritti nazionali e internazionali e umanitari, sono illeciti vieppiù giacchè, senza reato processo condanna, infliggono il carcere ai respinti nelle coste e nelle prigioni della Libia.
Con l’effetto del procedimento per richiesta di estradizione non accolta, per cui il condannato nello Stato richiedente è al meno carcerato nello Stato richiesto.
Siffatto procedimento, tuttavia, suppone reato processo e condanna, lo suppone la punizione giudiziaria di qualunque specie, in qualunque luogo e tempo, eccetto quella per mano militare e per codice di guerra, eccetto quella in guerra…
I respingimenti italiani sono atti di guerra sostanziale, di guerra mai dichiarata e tuttavia fatta, sono atti eversivi dell’ordinamento giuridico sociale poltico…

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