Ognuno ricorda la ragione ufficiale della riforma del processo penale.
Sarebbe stata diretta ad evitare che l’abolizione della prescrizione penale, voluta dal governo gialloverde insieme alla legge “spazzacorrotti”, conservata (con questa) dal governo giallorosso, generasse accusati a vita dopo la prima sentenza di condanna o di assoluzione. Come paventato ed obiettato dalla maggioranza della avvocatura e della accademia.
Il governo rispose che, quella dimensione temporale, sarebbe stata accorciata limitando i tempi iniziali medi e finali del processo. E nelle occasioni stilisticamente più impegnate, aggiunse che, l’opera, avrebbe adempiuto al precetto di “ragionevole durata del processo”, costituzionalmente sancito in art 111.2 Costituzione.
L’accorciamento dei tempi del processo fu, in una parola, prospettato dal governo quale offerta transattiva, in cambio della rinuncia alla pretesa, dalle suddette categorie, della conservazione della prescrizione.
Il ddl (disegno di legge) è stato approvato e, dal governo, ne è stato diffuso il contenuto mediante un comunicato stampa.
Per quanto è dato apprendere (in tema, ) sono stati accorciati: i tempi delle indagini preliminari (invero relativamente, perché alcune indagini, per taluni reati, possono godere di ben diciottomesi, prorogabili per sei mesi);i tempi dei primi giudizi;i tempi dei secondi giudizi (di Appello);i tempi di Cassazione. Inoltre sono state previste “sanzioni disciplinari” per le trasgressioni d’essi (ne è stata prevista, invero, segnalazione all’organodisciplinare), nei (soli) casi di Dolo o di Negligenza inescusabile).
Cioè:
le trasgressioni non sono state sanzionate penalmente, ad esempio con previsione di reati di abuso d’ufficio o di omissione di atti o di quant’altro, i reati stimolatori degli adempimenti di tutti gli uffici pubblici, ma non di quelli giudiziari!
Né sono state sanzionate civilmente, in quanto dannose dei diritti della parti alla ragionevole durata del processo (valore costituzionale, si ricorda); mentre lo sono i fatti ingiustamente dannosi che qualunque agente pubblico (non giudiziairio) o privato cagionasse a qualunque membro della società (art 2043 cc)!
Insomma, le trasgressioni del ddl integrano bagatelle disciplinari, a responsabilizzazione (soggettiva) assai ristretta ( dolo o negligenza inescusabile: una specie rarissima della colpa). Per di più, processabili da “giustizia domestica” ( da altri magistrati).
MA COMUNQUE
Ad accorciamento della durata del processo, ad eclisse della tragica figura dell’accusato a vita, è’ stato previsto altro?
I termini (taciti o impliciti) della transazione furono che, non accorciata la durata del processo mediante la prescrizione, lo sarebbe stata con altri mezzi.
Che agissero sulla durata al modo della prescrizione:
togliendo alla magistratura il potere di protrarla, prevedendo estinzione o decadenza dell’”azione penale” o della “punibilità del reato” o, più istituzionalmente, del “potere di punire” (o altre formule descrittive del fenomeno). Insomma era stato promesso ed era atteso, che decorsi i termini ultimi delle indagini o dei giudizi, il processo si fermasse irremissibilmente.
Ebbene
Dov’ è la previsione della estinzione o decadenza o altro del propulsore (comunque denominato) del processo?
Non pare proprio che il ddl la contenga!
Quindi, la promessa costituì l’artifizio per indurre una parte a riporre le armi?
Costituì il raggiro della attesa, in art 111 Cost. di un limite temporale al processo effettivamente invalicabile?
Nemmeno il comunicato stampa del governo riesce a negarlo.
Invero:
“Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato un disegno di legge che prevede deleghe al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d’appello.Il testo interviene, nella prima parte, con specifiche previsioni di delega relative alla riforma del Codice di procedura penale, da attuarsi entro un anno dall’entrata in vigore della legge di delega, con una finalità di semplificazione e di aumento della celerità del procedimento.”
Dunque, ddl per la “celere definizione dei procedimenti”, per “l’aumento della celerità del procedimento”. Senza la minima comminatoria di decadenza, di estinzione d’essi…
pietro diaz