Il primo “peccato“, quello originale, affliggente tutti, fonda metastoricamente la presunzione di colpevolezza, dovunque imperante, a malgrado delle storiche presunzioni di innocenza…
come potrebbero quindi, le Carte dei diritti degli uomini o dei popoli, sovrastare quelle della religione biblica, veterotestamentaria, sopratutte nella interpretazione neotestamentaria, evangelica?
D’altronde, quella presunzione fonderà naturalmente e naturalisticamente la pena quale condizione naturale dell’uomo che la patisca per condanna naturale, indi, giuridicamente, quale condizione giuridica per condanna giuridica, fonderà il “diritto penale” secolare…
Una legge di Costantino, inserita nel Codice teodosiano (Libro IX. Titolo XII, 2) prescrive:
“nel caso in cui alle percosse dei padroni degli schiavi faccia seguito la morte, essi sono senza colpa, perchè correggendo il male hanno voluto ottenere dai loro schiavi il meglio. Dunque vogliamo che… non si ricerchi se si sia trattato…di volontà di uccidere o semplicemente di infliggere un castigo…non vogliamo che il padrone sia dichiarato reo della morte di uno schiavo ..se a volte gli schiavi per una correzione da frusta escano di vita, i loro padroni non temano alcuna inchiesta…”