Esordio

Art. 112 della Costituzione:
“il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale”
L’ unica “azione” (sociopolitica) “obbligatoria”, per Costituzione, in Italia, è l’”azione penale”. Essa, d’altronde, dalla Costituzione medesima (ampiamente “integrata”, tuttavia, da legge inferiore) è organizzata (artt. 101 ss), in un insieme di “uffici giudiziari”, che la esercitano nel territorio, per insiemi di “poliziottoprocuratoregiudicecarceriere”, e inservienti vari1, indistinguibili funzionalmente e culturalmente, in comunione piena di mezzi e di fini, che dalla contestazione, nel presupposto più occasionale o artificiale, di una qualunque reità2, di un qualunque reo, menano questo, tra indicibili sofferenze, a distruzione.

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