Stonata dal naso più bugiardo, la voce più bugiarda, tra quelle cupamente salienti dalla trincea della associazione “antimafia”, ricordando con orgoglio l’esperienza giudiziaria vicina, benchè breve, traboccante di “sepolti vivi” nelle carceri italiane, disinibita, cadenzava, al microfono di una radio nazionale ossequiosamente diffonditrice, che la legge parlamentare del reato di associazione di tipo mafioso aveva compiuto una “rivoluzione copernicana”, nella strategia persecutoria delle mafie.
Implicando sibillinamente, per l’ignaro diffusore e l’incolto ascoltatore, che, mentre nell’antico “sistema tolemaico” il persecutore doveva comunque vedersela con reati (di omicidi, ferimenti, rapine, estorsioni, incendi, “attentati”), con le loro impervie fattualità, giuridico penali, le non meno impervie ascrivibilità (attribuzioni personali), giuridico processuali, impervietà rifiutanti facili e petulanti vaniloqui sostitutivi, reità “parlate”, non inverate; al contrario, nel “sistema copernicano”, che aveva scoperto la riducibilità del reato al reo, la sufficienza giuridica, penale e processuale, di questo, al persecutore bastava reperire uno stile di vita, individuale o collettivo, “di tipo mafioso”, un reo di ciò solo (di sè solo cioè), per avere il “reato”, e per seppellirlo, per seppellirne moltitudini.
Perfida e gaudente, invertiva perfino, la bugiarda, la direzione della storia penale, nel trapasso dei due sistemi, e la simbologia stessa dei loro nomi, giacchè il secondo di essi, il copernicano, in realtà, aveva accompagnato e comportato, con altri fattori culturali ovviamente, l’aggiunta, del reato al reo, il reo, esclusivamente quale e in quanto, autore di reato, all’inverso esatto del primo, il tolemaico, che in ciò, quindi, era stato rivoluzionato; a contenimento, se non ad espulsione, dei suoi orrori e anzi dell’orrore in sé, che esso era, Moloch sempiternamente ingurgitante creature umane (il peccatore l’eretico la strega l’oppositore il dissidente lo straniero), ree non d’altro che di sè stesse.
Vagheggiava Moloch, evidentemente, la bugiarda, la sua smodata potenza, per sè e per l’associazione, smaniosa di sottomettere, oltre gli individui, le moltitudini, vagheggiava di regnare, dal trono giudiziario.
Quella legge parlamentare (in art. 416 bis cp), tolemaica, anticopernicana, controriformatrice, divoratrice di umanità, d’altronde, cominciava a montare alle tonificanti brezze di taluni corollari, prontamente elargiti da un parlamento ignaro o succube, (comunque) giuridicamente incolto (e funzionalmente indegno per ciò):
l’accentramento, nazionale, degli uffici di procura (della sua applicazione), benché diramanti in distretti, volti tuttavia, essenzialmente, alla (sotto)produzione del giudice proprio, distrettuale ma al postutto nazionale anchesso, sfacciatamente simile ad un tribunale speciale, quello per (e de) gli assolutismi politici di ogni risma, contro il “giudice naturale” (cioè territorialmente diffuso, e solo per ciò popolare, democratico), della Carta antimonarconazifascista del 48;
la istituzione, nazionale, di un ufficio della prova d’accusa, precostituita, ai fatti e ai processi, anzi intesa a suscitarli, al (facile) servizio di leggi contro rei senza reati, sopra visti, reità provabili perché semplicemente parlabili, “reità parlate”, scagliabili come dardi da prove orali, “testimoniali”, fornibili all’impronta, da “collaboratori (di giustizia) in pianta stabile, dietro mercede di ogni specie (la remissione di un debito penale, il lucroso compenso pecuniario, la reincarnazione: acquisizione di nuova identità sociale, per carte false tosto coniate all’uopo).
Corollarii della legge, or visti, apprestanti nondimeno, nella loro semplicità, un efficiente impianto bellico, una macchina da guerra civile, atta a marciare su qualunque fronte (perfino quello, recente, golpistico, della destituzione di un capo di governo).
E così, la potenza politica riuscente dall’apparato, era tale da convertire in lecito ogni illecito, quale il moto stesso della macchina, inusitatamente sovvertitore del diritto e del processo storicamente conquistati dalla civiltà giuridica, e tuttavia ricondotti ad un’infamia ripudiata finanche dalle pur tremende ordinanze dell’antico regime (quindisedicesimo secolo d.c.);
era tale, quella potenza, da legiferare sfacciatamente accanto od oltre o contro la legge vigente, per norme giudiziarie, del giudice, puntate sull’obbiettivo senza alcuna intermediazione legale, di diritto sostanziale o processuale, verso la soluzione finale (compresa quella dell’incremento assolutistico della maestà regnante).
Alle brezze delle promesse dell’apparato, e delle loro conferme, la avanzata della associazione antimafia sarà trionfale, in un quindicennio asporterà chirurgicamente dalla umanità generale una quantità impressionante di umanità particolare, murandola viva a vita, in afflizione e umiliazione indicibili, che la più efferata animalità mai riprodurrebbe; mentre, al di qua, gli aggregati famigliari, traumaticamente mutilati, si perderanno: homo homini lupus è mito demonico che si reincarnerà dopo tremila anni di conquiste civili occidentali, e, immane ironia della storia evolutiva, per mano de “la giustizia”.
Intorno all’anno 1995, dopo tredici anni di rivoluzione copernicana, il più era fatto, le associazioni mafiose erano state asportate dal tessuto sociale.
Moloch, tuttavia, cibandosene, era ingigantito, famelico e insaziabile come mai…
Una voce, cavernosa e lestofante (nel senso letterale, che parlava lesta a celare brogli concettuali, dei quali anzi precipuamente constava), iattante e querula, lanciava un’idea, ad un tempo, verso l’associazione antimafia, dalla quale saliva, e verso l’associazione politica, dei partiti, che primariamente attraevano la sua vanità: oltre i rei senza reato, stavano, ben visibili e concepibili, similrei, nella moltitudine inesauribile di coloro che avessero contatto pur effimero con quelli e che, pur se esterni alle reità loro, ben avrebbero potuto parerne concorrenti; certo, concorrenti “esterni”, non interni, e tuttavia riunibili nella superiore categoria del concorso di persone nel reato, e, per ciò, allo stesso modo perseguibili.
L’idea, esposta a taluno “dell’antimafia” non immemore dei principi (scolastici) del diritto penale, susciterà l’obiezione, ovvia invero, che, chi concorra alla esecuzione di un reato sarebbe reo come chi lo esegua, “allo stesso titolo di reato”, ma, per ciò, immancabilmente, concorrente interno, concorrente, e basta, inconcepibile quale esterno, impensabile, perchè finanche contraddittorio in termini; il concorrente è correo del reo, non similreo. E se, nella follia concettuale, fosse tale, similreo, esterno alla reità, egli sarebbe innocente.
Ma esposta alla associazione politica in via di approccio, l’idea, non solleverà obiezioni, anzi avrà lodi e plausi ed entusiasmi, sia perché totalmente ignara, quella, benché munita di funzione legislativa, della sua immane stoltezza, sia perché sperante di conseguire, grazie ad una militante (in fieri), il merito della sua attuazione; mai disconosciuto o lesinato, elettoralmente, a chi contribuisse alla persecuzione delle reità, siccome alfiere del bene sul male, indicatore delle parti sociali in cui stare e non stare, in cui porre giusto e ingiusto, anche perché insospettabile, per abissali ignoranza o disonestà, di crearle appositamente, le reità, a guadagnare il lucro etico di perseguirle.
E sia perché non immaginava, quella associazione, che, la approvazione dell’idea, le si potesse sgradevolmente ritorcere contro, che similrei potessero essere colti al suo interno, per contatti anche effimeri con i rei, particolarmente, contatti elettorali, come se, ai primi, fosse vietato d’avere elettorato nei secondi, se, ai secondi, fosse vietato d’essere elettorato dei primi, come se il rapporto elettorale, nella sua completa interazione, fosse reato, se la democrazia rappresentativa, elettorale, fosse reità.
E tanto meno avrebbe immaginato, che, quella voce, cavernosa e lestofante, potesse guidare la sua associazione alla conquista del potere sulle organizzazioni politiche esistenti, iniziando dal meccanismo produttivo, l’elettorato attivo-passivo ( elettori ed eleggibili regolabili a piacere con la incarcerazione o la sola incriminazione), passando poi alle cariche di partito, ai partiti stessi, su per l’occupazione di essi, fino alle cariche istituzionali: alla confusione ultimale della associazione politica e di quella “antimafia”.
La “lestofante” applicherà alla prima occasione l’idea, che inizierà il cammino, ne farà tanto, subito accreditata dalle sentenze “di merito”, subito collaudata da quelle “di legittimità”, che perverranno a dichiararla legittima, id est conforme a legge, in assenza di una legge cui riferirla, per loro stessa ammissione, a dichiararla legittima contro i principi della legge; così pervenendo, oltre la persecuzione dei rei e quella dei similrei, al genocidio, un olocausto di umanità data (ora sempre meno particolare, sempre più generale).
Poi, finalmente pavoneggiandosi nei luoghi istituzionali e massmediatici, “direttrice esecutiva”, per qualche tempo, delle più tombali sepolture dei vivi, al colmo della carriera, sarà messaggera della associazione politica in materia giuridicopenale, essa, affossatrice dei più elementari principii, evertitrice dell’ordinamento giuridico costituito.
Fino che si defilerà, “collaboratrice di giustizia”, “pentita”, non certo d’aver potuto, pur nel suo piccolo, anch’essa per ciò grande, un olocausto, quanto, forse, del suo eccezionale squallore estrinseco.
Oggi, più d’uno, propone la riforma legislativa di una pura invenzione giudiziaria, di un fantasma giuridico, cui solo la volontà di potenza, mista a smania persecutrice, avrebbe potuto dar corpo; propone al parlamento di legiferare la riforma del nulla giuridico.
Mentre nessuno propone di legiferare la riforma di tutte le condizioni attive, materiali immateriali oggettive soggettive, l’ humus, dell’ olocausto.
Nel compleanno di Associazione Giustizia Repubblicana: per un partito della critica della politica penale.