Fantasmagoria penalistica preelettorale

1. per art. 72.4 cost., in “materia….elettorale” (nazionale) deliberano “diretta”mente le Camere (cd: riserva di legge statale e di “assemblea”);
1.1 usurperebbe quel(la “esclusiva” di) potere legislativo, sovvertirebbe la legge costituzionale inerente, la deliberazione del Governo nella forma del “decreto legge” ex art. 77 cost;
2. per art. 122.1 cost, il “sistema di elezione” degli “organi della Regione (art. 121.1 cost) è deliberato “con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica…”;
2.1. quando, per tale accento, la deliberazione (in materia) fosse “ripartita” tra Stato e Regione, usurperebbe il potere legislativo di questa, sovvertirebbe la legge costituzionale inerente, la deliberazione esclusiva statale (tanto più, per quanto detto, se “governativa”);

3. è “legge di interpretazione autentica” quella che interpreti giuridicamente (cioè con forza normativa generale), non giudiziariamente (cioè con forza normativa particolare), una legge (o una o più disposizioni di essa);
3.1 è (legge di) “interpretazione” perchè agisce (con la forza suddetta) nella “interpretazione giudiziaria” (cioè “dei giudici”, che ritenga scorretta, nella, o in taluna, espressione di essa);
3.2 è (legge di interpretazione) “autentica”, perché ne (può essere ed) è autore (esclusivamente) chi sia stato (impersonalmente) autore della legge interpretanda;
3.3. soltanto per tali condizioni (di funzione e di autore) essa, diversamente da ogni altra legge, (può essere ed ) è retroattiva (può regolare i fatti e gli atti precedenti essa);
3.4 il “decreto legge” governativo in materia elettorale, se fosse stato “interpretativo” (in realtà fu creativo, già per le “sanatorie”, mai ricavabili per “intepretazione” della legge antecedente), non sarebbe stato “autentico” (tanto più rispetto alla legislazione regionale…);
3.4.1 usurpava dunque il potere (legislativo) di “interpretazione autentica”, sovvertiva la legge costituzionale (implicita, inerente: era esplicita, all’art. 73, nello Statuto del Regno d’Italia );
4. il “decreto legge” in questione, peraltro, se formalmente (atto) legislativo, era sostanzialmente (atto) giudiziario, perché puntava palesemente a regolare un caso concreto (non prima ma) dopo di esso e mentre era sotto giudizio, a modificane lo stato procedurale, nelle premesse di fatto e di diritto, nelle conclusioni (virtuali) da esse;
4.1 usurpando la funzione giudiziaria, mediante simulazione di funzione legislativa, mescolando l’una e l’altra contro la legge costituzionale della separazione di esse;
5. con le usurpazioni sopra esposte il Governo (nei suoi membri):
5.1 commetteva reato di “abuso d’ufficio”, secondo la descrizione che ne dà l’art. 323 cp, sia per la “violazione di… legge” (sulle “competenze”, sulle “funzioni” normative, proprie e altrui) che per il fatto di avvantaggiamento (di una parte elettorale) e di danneggiamento (della controparte);
5.2 commetteva reato di “concussione”, secondo la descrizione che ne dà l’art. 317 cp, perché induceva (infondendo timore della sua potestà:  c.d. metus publicae potestatis ) a “dare.. utilità”  elettorali ad una parte;
5.3 commetteva reato di “peculato”, secondo la descrizione che ne dà l’art. 314 cp, perché “allungava le mani” indebitamente sui “fondi” dei rimborsi elettorali;
5.4 li commetteva, congiuntamente o alternativamente, insieme a tutti color che fossero concorsi, nella formazione approvazione emanazione del “decreto legge”, secondo la descrizione che ne danno quelle disposizioni penali, accoppiate all’art. 110 cp;
6. con le sovversioni di leggi costituzionali sopra esposte il Governo (nei suoi membri):
6.1 commetteva reato di “attentato contro la Costituzione dello Stato”, secondo la descrizione che ne dà l’art. 283 cp (in verità esigente, oggi, nella condotta “diretta a mutare la Costituzione dello Stato, “atti violenti”, secondo la previdente, nell’anno 2006, interpolazione giuridica della precedente disposizione, dalla oramai solita “maggioranza parlamentare” );
6.2 commetteva (comunque, alternativamente) reato di “attentato alla Costituzione”, secondo la (a)descrizione che ne fà l’art. 90 cost. quando sia commesso (dal o) con il Presidente della Repubblica (l’attentato si avrebbe, secondo le voci dei Padri costituenti, nella semplice “violazione” delle leggi costituzionali, anche a tenore, in art. 91, del giuramento di investitura del Presidente della Repubblica: “ …di osservanza della Costituzione”; la questione, ulteriore, della pena di questo illecito, non prevista direttamente dall’art. 90 cit., e della sua distinguibilità da quello di “alto tradimento”, ugualmente lì previsto, può essere, qui tralasciata);
7. Persona che, d’altronde, seppure non avesse avvertito di commettere i reati sub 5, non parrebbe avere inavvertito di commettere l’illecito sub 6.2, se, come ha divulgato, escludendo “evidenti” incostituzionalità del decreto, ne ha incluso (ovviamente) “inevidenti”;
7.1 benchè, non inavvertito, sarebbe stato “costretto” (da minaccia del Capo del Governo) alla sua commissione (mediante “emanazione” del decreto): sarebbe, per ciò, non punibile (ove quell’illecito fosse reato), secondo la previsione che ne fa l’art. 46 cp;
7.1.1 ferma, ovviamente, la “punibilità” degli altri commettenti, poiché rispondono del “reato proprio” (che solo e da solo il Presidente della Repubblica potrebbe commettere, per art. 90 cost) i “partecipi” anche se l’autore non sia punibile (per qualunque causa), secondo la indicazione che ne dà il (sotto)sistema della responsabilità dei singoli concorrenti nel reato “collettivo” , posto negli artt. 110 ss cp. .

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