CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE
Sentenza 6 dicembre 2011 – 16 febbraio 2012, n. 6374
Svolgimento del processo
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di E.J. R., E.J.M. ed E.J.H. avverso la sentenza emessa in data 25.2.2011 dalla Corte di Appello di Brescia che, in parziale riforma di quella in data 25.5.2010 del GUP del tribunale di Brescia, con cui, all’esito del giudizio abbreviato, i ricorrenti erano stati riconosciuti colpevoli di vari e rispettivi reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (con l’attenuante di cui al comma 5), riduceva la pena inflitta a E.J.R. e a E.J.H. ad anni 1 e mesi 10 di reclusione ed Euro 6.000,00 di multa e quella inflitta, con sospensione condizionale, a E. J.M. ad anni 1 e mesi 2 di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa (come da ordinanza di correzione del 4.3.2011). Articola i motivi di seguito sinteticamente riportati.
…………………….OMISSIS……….
5. L’erronea applicazione della legge penale per la ritenuta sussumibilità di tutte le condotte contestate ad E.J.H. e a E.J.M. nella fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 ed irrilevanza penale della condotta di acquisto di sostanza per sè e per i terzi dai quali l’acquirente aveva ricevuto mandato ed era stato finanziato.
Motivi della decisione
I ricorsi sono infondati e vanno rigettati.
………………………….OMISSIS………..
Quanto alla doglianza sub 5, ritiene il Collegio di ribadire l’orientamento seguito dalla sentenza impugnata, secondo il quale è penalmente rilevante, e quindi punibile, la detenzione di sostanza stupefacente destinata al cosiddetto uso di gruppo, perchè l’irrilevanza penale, dopo l’intervento normativo della L. n. 49 del 2006, attiene soltanto alla detenzione per uso esclusivamente personale (tra le più recenti: Cass. pen. Sez. 3, n. 7971 del 13.1.2011, Rv. 249326; Sez. 3, 20.4.2011-3.10.2011, n. 35706, Garofalo, non massimata nel CED, ed altre precedenti conformi, tra cui Sez. 2, n. 23574 del 6.5.2009, Rv. 244859).
Invero, la questione dell’uso di gruppo di sostanze stupefacenti era stata risolta, sotto la previgente normativa, dalle Sezioni Unite, le quali, con la sentenza n. 4 del 1997 avevano stabilito che non sono punibili, e rientrano, pertanto, nella sfera dell’illecito amministrativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 l’acquisto e la detenzione di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale che avvengano, sin dall’inizio, per conto e nell’interesse anche di soggetti diversi dall’agente, quando è certa, ab origine, la identità dei medesimi, nonchè manifèsta la volontà di essi di procurarsi le sostanze destinate al proprio consumo.
A tale conclusione le S.U. erano pervenute osservando che la omogeneità ideologica della condotta del procacciatore, rispetto allo scopo degli altri componenti del gruppo, caratterizzava la detenzione quale codetenzione ed impediva che il primo si ponesse in rapporto di estraneità rispetto ai secondi, con conseguente impossibilità di connotazione della sua condotta quale cessione.
La novella introdotta dalla L. n. 49 del 2006, nel modificare il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, ha stabilito che è punito con le medesime pene di cui al comma 1 chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17, comunque, illecitamente detiene sostanze stupefacenti o psicotrope, che per quantità, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell’azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale.
Del pari, il novellato art. 75 dispone che è punito con delle semplici sanzioni amministrative chiunque, comunque, detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalla ipotesi di cui all’art. 73, comma 1 bis, il che significa che è soggetto alle sanzioni amministrative solo colui che detiene dette sostanze ad uso esclusivamente personale. Il mutato quadro legislativo impone, pertanto, di riesaminare il citato consolidato orientamento giurisprudenziale, formatosi sotto il previgente regime. Infatti, la introduzione dell’avverbio “esclusivamente” assume un significato particolarmente pregnante, proprio sotto il profilo semantico, perchè una cosa è l’uso personale di droga, altra e ben diversa cosa è l’uso esclusivamente personale, frase che proprio in virtù dell’avverbio non può che condurre ad una interpretazione più restrittiva rispetto a quella che, sotto la previgente normativa, veniva data dal sinallagma “uso personale”. In tale ottica è del tutto evidente che non può più farsi rientrare nella ipotesi di uso esclusivamente personale la fattispecie del cd. uso di gruppo, all’interno della quale è inclusa sia l’ipotesi di un gruppo di persone che da mandato ad una di esse di acquistare dello stupefacente, sia l’altra ipotesi in cui l’intero gruppo procede all’acquisto della droga, destinata ad essere consumata collettivamente (Cass. pen. Sez. 2, n. 23574 del 6.5.2009, Rv. 244859, richiamata dalla sentenza impugnata).
Si comprende immediatamente che il legislatore ha inteso inibire, in un modo più severo, ogni attività connessa al traffico di stupefacenti, tant’è che ha equiparato ogni tipo di droga, eliminando la distinzione tabellare preesistente. Ne consegue che non può più farsi rientrare nella ipotesi dell’uso esclusivamente personale il cd. uso di gruppo, giacchè l’acquisto per il gruppo implica ex se che la droga non sia destinata ad uso esclusivamente personale.
Non può condividersi, pertanto, conformemente anche ai più recenti indirizzi dottrinari che non sembrano nutrire dubbi circa la rilevanza penale della condotta del mandato ad acquistare, l’opposto orientamento (di cui a Cass. pen. Sez. 6, n. 8366 del 26.1.2011, Rv. 249000; Sez. 6, n. 21375 del 27.4.2011, Rv. 250064) che considera non punibile il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, nell’ipotesi del mandato all’acquisto collettivo ad uno degli assuntori, e nella certezza originaria dell’identità degli altri, ai sensi del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1-bis, lett. a), anche dopo le modifiche apportate a tale disposizione dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. Consegue il rigetto dei ricorsi e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
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……e mentre in Italia si punisce “l’uso di gruppo” “perchè una cosa è l’uso personale di droga, altra e ben diversa cosa è l’uso esclusivamente personale” (Cass. Sez. IV Pen. n. 6374/2012) (sic!!!), in Spagna, a Rasquera (Catalogna), nasce l’Asociacion Barcelonesa Cannabica de Autoconsumo.
L’associazione ha proposto di coltivare marijuana, a fini non commerciali e per l’autoconsumo (perciò non sarebbe in contrasto con l’art. 368 codice penale spagnolo), utilizzando i terreni del Comune di Rasquera, i cui cittadini, consultati tramite referendum sulla possibilità di tale coltivazione, si sono espressi favorevolmente per il 56%. Risultato: creazione 40 posti di lavoro e introiti per le casse comunali per 550mila euro annui per l’affitto e la gestione dei terreni. …
Ma, come andrà (veramente) a finire? Ad ogni modo, in Italia, non sarebbe neanche potuta iniziare.
Adriana