Recita l’articolo 438 cod pen :
Chiunque cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l’ergastolo.
Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena di morte (oggi l’ergastolo).
Recita d’altronde l’art 452 cod pen:
Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito:
1) con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte;
2) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l’ergastolo;
1. E quando uno stesso fatto (di reato) è punito sia per dolo che per colpa, esso è identico nella materialità, cambia solo nella “normatività” – perché il secondo aggiunge, al comando del primo, un’altro, una regola “cautelare” del comportamento ( posta in parametri di diligenza prudenza perizia o di conformità a leggi regolamenti ordini o discipline: art 43.3 cod pen)-:
allora il fatto colposo va interpretato, nella materialità, al modo del fatto doloso, alla stregua degli elementi che lo enunciano.
2. Ora, questi dicono che è reato il cagionamento di una epidemia mediante la diffusione di germi patogeni.
Quindi dicono che, del reato, ne è “evento” l’epidemia, ne è “azione” il suo cagionamento, ne sono “mezzo” germi patogeni, ne sono “modo” la loro diffusione.
Ed è ovvio che la mancanza (anche solo d’uno) degli elementi, o la mancanza della connessione causale (transitiva genitiva…), d’essi, esclude il reato.
2.1 E’ ovvio nell’epidemia dolosa e colposa, con l’unica differenza (ripetendo con altre parole quanto sub 1), che la determinazione dell’evento avvenga (oltre che materialmente ) anche (normativamente) “a causa di… per” (art 43.3 cit.) inosservanza delle regole cautelari (c.d generiche e specifiche) sopra indicate.
Ebbene
3. Il profilo materiale della azione del cagionamento mediante diffusione di germi patogeni, è intuitivo.
E comunque è prefigurato già nella lavorazione del Codice, dal Guardasigilli A. Rocco :
“Si è riconosciuta la necessità di prevederlo nel Codice, in rapporto alla enorme importanza che ormai ha acquistato la possibilità di venire in possesso di germi, capaci di cagionare una epidemia e di diffonderli”.
Esso evidenzia possesso, di germi – non nel senso della incorporazione (dell’essere, il reo, “posseduto”, da germi), ma- nel senso civilistico della detenzione, di germi, che passi alla loro diffusione verso la epidemizzazione.
3.1 Il contrario di quanto vorrebbe taluna Cassazione, inadempiente alla lettera alla logica e alla storia della legge, vogliosa della sua espansione in cerca di maggiore punibilità.
Anche perché, fosse come pretende, dato che la diffusione del germe, il contagio, va da persona a persona (vd infra), pare arduo ritenere la condotta del primo responsabile di quella dell’ultimo (della popolazione progressivamente contagiantesi), scandente l’evento di epidemia.
E sia per dolo, ovviamente, che per colpa (giacchè estraneo, quell’evento, ad ogni prevedibilità e prevenibilità dal primo).
E tanto più perchè la catena causale seguente la condotta del primo sarebbe da sola sufficiente a determinare l’evento, escluderebbe, cioè, il rapporto causale tra quella e questo (art 41.2 cp).
Il che non esclude, ovviamente, che l’autore del fatto possa (con dolo o per colpa) diffondere germi manovrando (per azione o per omissione), persone infette.
3.2 Intuibili (esperienzialmente) sono anche i germi patogeni (mezzo della azione, oggetto della diffusione), microrganismi capaci di innescare malattia infettiva.
E comunque, secondo lo ISS (Istituto Superiore Sanità): “patologia causata da agenti microbici che entrano in contatto con un individuo si riproducono e causano una alterazione funzionale” (non sempre ravvisabile, invero, questa, ad esempio, negli innumerabili “positivi sintomatici” al Covid, tanto meno negli “asintomatici”).
3.3 Così come è intuibile la “diffusione” (potenzialmente) epidemica. Quella che determini una propagazione rapida per un numero significativo di persone.
3.4 Ed è intuibile anche l’epidemia.
Che, spiega ISS (anche per esclusione):
“in base alla suscettibilita della popolazione e alla circolazione del germe, [è] una malattia infettiva [che] può manifestarsi in una popolazione in forma epidemica endemica o sporadica”.
Ove è palese che, essa, è esclusa nella terza forma e nella seconda (che suppone una malattia permanente, stabilita nella popolazione) .
3.4 Mentre non è subito intuibile ( anche perché è stato oscurato dalle dissertazioni correnti), la potenza della patogenesi del germe la cui diffusione sia epidemizzante.
Perché è da commisurare, attentamente, alla “deriva(bilità)” (art. 438.2 co pen), dalla epidemia, della “morte di più persone” (non una ma più persone!).
Cioè, alla sua letalità.
Ed è da commisurare alla potenza delle pene (che manifestamente la significano); come visto in avvio:
l’ergastolo, quando l’epidemia dolosa non induca le morti.
La pena di morte (poi nel 1944 tramutata in ergastolo) quando le induca.
La reclusione fino a dodici anni quando l’epidemia colposa induca le morti; o fino a cinque anni quando non le induca.
Potenza, delle pene, implicativa di grandezze di offesa (del bene giuridico della “incolumità pubblica”: Libro II Titolo VI cod pen) cagionativa (almeno) di alterazioni funzionali (vd sopra sub 3.2), quando non induca le morti (che d’altronde, e ciò accresce quelle grandezze, sono ascritte oggettivamente, debbono essere non volute, nella epidemia dolosa- giacchè, se fossero volute, erigerebbero reato di Strage ex art 422cod pen-).
3.5 Morti, d’altronde, che, se supposte derivate da un germe (ad esempio il Sars-CoV-2, che, invero, secondo gli ultimi dati pubblicati dall’OMS, esibirebbe una letalità complessivaintorno al 2,08%: valore inferiore al 9,6% osservato per il SARS-CoV, coronavirus che si è diffuso da novembre 2002 a luglio 2003 in 30 paesi/regioni infettando 8.098 persone e uccidendone 774; e decisamente inferiore al 34,4% registrato per il MERS-CoV, altro coronavirus che si è diffuso in 27 paesi/regioni da settembre 2012 a settembre 2019, infettando 2.494 persone e uccidendone 858): dovrebbero esserlo secondo l’etiologia penale per la quale, o il rapporto causale (concreto) vanta un modello astratto (ricavato dal fatto che sempre, o quasi sempre, il germe è letale), o non è affermabile.
E se supposte, le morti, derivate da altri fattori (preesistenti simultanei sopravvenuti) coesistenti con un germe, o, questo, esclude la “sufficienza” (art.41.2 cod pen), di quelli, alla derivazione delle morti, è cioè (con)causale (è causale il fattore che contenga l’evento e, sollecitato, lo espella; causale, in specie, è il germe letale secondo il modello).
Oppure è fenomenico, non ne responsabilizza il diffusore.
3.5.1 Sebbene implicito, è opportuno ribadire che il suesposto excursus causale materiale è comune all’epidemia dolosa e colposa, differenziandosi, rispetto a questa, solo (come cennato) per l’aggiunta della inosservanza di una regola cautelare, selezionante gli estremi della causalità rilevante, particolarmente, il rapporto tra l’azione e l’evento (i quali non potrebbero non essere quelli che la regola cautelare ha previsto e si è proposta di evitare).
4. Poichè si è cennato sopra all’epidemia da Covid, non è inopportuno vedere come ne illustri la diffusione lo ISS. “Secondo l’OMS la trasmissione delle infezioni da coronavirus, incluso il SARS – CoV-2. avviene attraverso contatti ravvicinati tra persona e persona per esposizione delle mucose buccali o nasali o delle congiuntive di un soggetto suscettibile a goccioline contenenti il virus emesse con la tosse, gli starnuti il respirare e il parlare di un soggetto infetto. Il virus può anche essere trasmesso per contatto indiretto come ad esempio attraverso le mani contaminate che toccano bocca, naso, occhi, ovvero con oggetto e/o superfici posti nelle immediate vicinanze di persone infette che siano contaminate da secrezioni (es. saliva, secrezioni nasali, espettorato). I dati disponibili portano ad escludere la trasmissione per via aerea, a parte situazioni molto specifiche, di interesse ospedaliero (formazione di aerosol durante manovre di intubazione, tracheotomia, ventilazione forzata).”
Dove, quindi, distanza interpersonale ed igiene delle parti anatomiche esposte al contatto di corpi contaminati da escreti infetti, parrebbero sufficienti alla prevenzione (attiva e passiva) della infezione.
La esclusione della trasmissione per via aerea della infezione, d’altronde, influisce sul “RO”, il parametro della malattia infettiva (esordiente), il numero di riproduzione di base, “il numero medio di infezioni secondarie, prodotte da ciascun individuo infetto in una popolazione completamente suscettibile, cioè mai venuta a contatto con il nuovo patogeno emergente”. Chiarisce lo ISS che “RO è funzione della probabilità di trasmissione per singolo contatto tra una persona infetta ed una suscettibile, del numero dei contatti della persona infetta e della durata della infettivita’”).
Influisce, si diceva, perché germi aerotrasportati avranno un potenziale epidemico ben più elevato di altri trasferiti per contatto.
Dunque
5. rispondendo all’interrogativo del titolo (in relazione alla epidemia “evento del reato”):
Se è infettabile e poi epidemizzabile una popolazione “suscettibile” (cioè non infetta), non è epidemizzabile una popolazione epidemizzata (tanto meno pandemizzata).
Quindi, ipotizzare (così come paiono inclini a fare taluni inquirenti), epidemie dolose o colpose in territori endemizzatiati, è ardito, temerario, sia sostanzialmente che probatoriamente.
Di fatti:come pensare e provare, e anzitutto individuare, l’evento della azione particolare se esso, addirittura massificato, le preesiste?
E, reciprocamente, come pensare e provare, e anzitutto individuare, l’azione, causale rispetto al proprio evento?
5.1 E’ chiaro che per pensare, e provare, azione ed evento epidemizzaanti, in epidemia (o pandemia), è necessario che la diffusione del germe inneschi un distinguibile focolaio di infezione, cagionativo per estensione di distinguibile epidemia, in popolazione (ISS sopra) “ completamente suscettibile, cioè mai venuta a contatto con il nuovo patogeno emergente”.
Un esempio potrebbe rinvenirsi nella realtà carceraria: 77 su 190 (circa) istituti sono stati invasi da Covid, con distinguibile (azione)focolaio, cagionante, diffondendosi, distinguibile (evento) di epidemia, su “popolazione suscettibile”.
5.2 In mancanza di tale condizione, la “alterazione funzionale” dell’infettato, dolosa e colposa, va (rispettivamente) in artt. 583, 590 cod, pen. La morte dell’infettato, dolosa e colposa, va (rispettivamente) in artt. 575, 589 cod pen.
6. Alcuni organi di Polizia hanno minacciato di accusare di “epidemia colposa” chi trasgredisse “il divieto assoluto [in art 4.6 DL 25 marzo 2020 n 19 ndr] di allontanarsi da propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus”.
In realtà, il trasgressore è accusabile di contravvenzione, punibile , ex art 260 RD 1265,1934 (Testo unico delle leggi sanitarie),
Chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo è punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da lire 40.000 a 800.000.
pietro diaz