Manifesto del Si(signore)?
“A quanti, come noi, sono giustamente affezionati alla Carta del 1948 esprimiamo la convinzione che – intervenendo solo sulla parte organizzativa della Costituzione e rispettando ogni virgola della Parte prima- la riforma potrà perseguire meglio quei principi che sono oramai patrimonio comune di tutti gli italiani” (quart’ultimo capoverso del “Manifesto del Si”).
L’ enunciato di mezzo, della frase su riportata, per cui, la Revisione (Boschi-Renzi) della Costituzione, non avrebbe ad oggetto la “Parte I”, ma la “Parte II”, della Carta; non quella, dopo i “Principi Fondamentali”, dei “Diritti e Doveri dei Cittadini” (nei “Rapporti Civili… Etico-Sociali … Economici… Politici), ma quella della “parte organizzativa della Costituzione” ; e per cui, la Revisione, “ rispett(erebbe) ogni virgola della Parte prima”.
Esso, visibilmente volto alla rassicurazione, nella popolazione, che, la Revisione, non destrutturerebbe la Norma Fondamentale (e il fondamento di ogni altra norma), l’emblema giuridico della Nazione; come segnala anche l’appello, commotivo, agli “affezionati”, e la evocazione patriottica di – non meglio identificati- “principi che sono oramai patrimonio comune di tutti gli italiani”).
L’enunciato per cui, quindi, le due Parti, della Carta, sarebbero in relazione di poziorità, della prima sulla seconda.
Quell’enunciato, completamente avulso dalla Carta (e da qualsiasi modello di interpretazione – comprensione e rappresentazione- di qualsiasi composto giuridico: tanto da autorizzare ad ipotizzarne demagogia e propagandismo), qualifica ogni altro enunciato, del “Manifesto del Si” (peraltro, prevalentemente riproduttivo delle disposizioni revidenti, quasi mai valutativo d’esse, mai, comunque, dialetticamente esplicativo delle ragioni).
Carta per la quale, se la Parte I distribuisce nel Popolo diritti e doveri (pubblicistici e privatistici) nei Rapporti anzidetti; la Parte II attribuisce al Popolo la emanazione degli organi (guardiani e garanti) della loro conservazione riproduzione rinnovazione, entro la forma della democrazia parlamentarista – per organi plurimi soggettivamente distinti e funzionalmente differenti, complementari e reciproci (Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo)-; tutti, comunque, direttamente o indirettamente, emananti dal sovrano repubblicano.
Quindi, se poziorità potesse ravvisarsi, fra Parte I e Parte II, essa, probabilmente, sarebbe inversa, a quella posta dal Manifesto del Si.
Tuttavia, nel sistema (giuridico e sociopolitico) della Carta, la relazione fra le due Parti è di interazione e di interdipendenza (di reciprocità).
La prima si propone alla seconda quale Materia da (ulteriormente) normare, la seconda si propone alla prima quale sua Norma (integralmente popolare, interamente esprimente ed esercente la sovranità del popolo).
Ed in tale reciprocità, di consociazione, repubblicana e democratica, della Parte I e di nomazione, repubblicana e democratica, della Parte II, esse, furono concepite e congegnate, dalla Assemblea Costituente.
E, tale reciprocità, avrebbe dovuto dissuadère, il Manifesto del Si, tanto dall’enunciare che, la Revisione della Parte II della Costituzione “rispett(i) ogni virgola della Parte I”; quanto dall’enunciare che, essa, sarebbe la “parte organizzativa della Costituzione”.
Giacchè è ben altro, che tecnica di redazione “della Costituzione” (a quanto si capisce, della singolare locuzione, intesa, anche, a dissimulare l’originale: “Ordinamento della Repubblica”, ben differentemente significante e implicante ):
se “parte organizzativa…”, la II, lo sarebbe del modo della formazione distribuzione attivazione della Sovranità del Popolo e della sua normatività ed effettività su una società repubblicana e democratica.
E, la sua Revisione, ha posto e imposto la questione della Sovranità, nella soggettività e nella oggettualità costituzionalmente inerenti.
Tanto che essa, Parte, vivente (essenzialmente) già nello “Statuto Albertino” (in forma di “democrazia” Sardo-Piemontese e poi Italiana, qui comunque comparabile), fu la prima a dirompere, dalle revisioni mussoliniane. Mentre la sua prima parte (anch’essa vivente essenzialmente nello Statuto), fu seppellita dalle macerie.
E fu essa, d’altronde, ad essere ricomposta, ricostituita, risanata, dal nuovo “Ordinamento della Repubblica” (a guardia e garanzia della Parte I).
La Revisione Boschi-Renzi, agendo sulla Sovranità del Popolo, la estensione della sua titolarità, della rappresentanza ammessa ad esercitarla; agendo sull’Ordinamento della repubblica democratica, ne ha indotto la maggiore regressione:
a “monocameralismo perfetto” (anche perché pseudoelettivo) della legislazione ordinaria e costituzionale; a bicameralismo della legislazione costituzionale, con altra Camera anelettiva, di funzionari di tutt’altro (consiglieri regionali e sindaci). Cioè, ad oligocrazia “rappresentativa” (per giunta, accresciuto lo Statalismo sopra le Regioni fino allo schiacciamento delle loro Provincie; abolito l’organo della competenza sociale nella materia della economia e del lavoro, etc.).
Ad un tempo, la Revisione, ha indotto la maggiore regressione della guardia e della garanzia della società repubblicana e democratica (della Parte I ).
Ora, se il Manifesto del Si non lo ha colto, nemmeno sospettato, neppure ipotizzato (se, ovviamente, non lo avesse mistificato), avvalendosi del consiglio di duecento “giuristi” (fra i quali si riconoscono perfino “costituzionalisti”), per ciò solo è totalmente inattendibile.
Pietro Diaz